
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
ORDINANZA N. 296
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
-
Cesare
MIRABELLI
Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
-
Fernando
SANTOSUOSSO
-
Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
-
Annibale
MARINI
-
Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze
armate), promossi con undici ordinanze emesse il 9 luglio 1999 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia,
rispettivamente iscritte ai nn. 497, 498, 499, 554, 555, 556, 557, 558, 666, 667
e 668 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
39, 42 e 50, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7
giugno 2000 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che un gruppo di
sottufficiali dell’Esercito, con distinti ricorsi (tutti, però, di contenuto
identico e col patrocinio del medesimo avvocato), ha impugnato dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia i vari decreti ministeriali
con i quali ciascuno di essi era stato inquadrato nel nuovo grado e nel nuovo
ruolo, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 34 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze
armate);
che i ricorrenti hanno eccepito la
illegittimità del provvedimento impugnato, poiché l’art. 34, citato, lederebbe
gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
che, a loro avviso, il decreto
legislativo di riordino dei ruoli delle Forze armate avrebbe disposto, per i
marescialli dell’Esercito, un trattamento deteriore rispetto a quello per i pari
grado dell’Arma dei carabinieri previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino dei ruoli, e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri), e ciò in
distonia con la ratio della legge
delega volta a omogeneizzare le attribuzioni e i trattamenti economici degli
appartenenti alle varie Forze armate e a quelle di polizia;
che il giudice adìto con undici ordinanze
ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto
legislativo n. 196 del 1995;
che, secondo il Collegio rimettente, il
rapporto d’impiego dei sottufficiali delle Forze armate è sempre stato
equiparato, tendenzialmente, a quello dei sottufficiali dei carabinieri, come
dimostra l’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, che demandava al Governo di
realizzare una “disciplina omogenea” nel trattamento e nelle attribuzioni dei
sottufficiali delle forze di polizia, “anche ad ordinamento militare” (con
esplicito richiamo ai carabinieri), e di quelli delle altre Forze
armate;
che il decreto legislativo n. 196 del
1995, emanato in attuazione di tale delega, avrebbe equiparato a vari effetti la
condizione dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri a quella dei
sottufficiali delle altre Forze armate;
che, tuttavia, l’equiparazione tra
sottufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri non sarebbe stata
garantita per quanto concerne il regime transitorio del passaggio ai nuovi
ruoli;
che, infatti, l’art. 34 del decreto
legislativo n. 196 del 1995 ha previsto un reinquadramento dei marescialli e dei
sergenti già in servizio, il quale risulterebbe, nel suo complesso, deteriore
rispetto a quello disposto per i sottufficiali dei carabinieri;
che, mentre i marescialli ordinari
dell'Esercito sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario, i loro
pari grado dell'Arma dei carabinieri lo sono stati nel grado di maresciallo
capo; e ancora, mentre i sergenti maggiori dell'Esercito, iscritti ai quadri di
avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non
promossi, sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario, i loro
colleghi di grado corrispondente dell'Arma dei carabinieri lo sono stati nel
grado di maresciallo capo;
che l’asserita disparità di trattamento
lederebbe l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della razionalità,
poiché il legislatore avrebbe previsto, per i sottufficiali dei carabinieri e
per quelli delle altre Forze armate, una perfetta corrispondenza nei gradi, nel
livello retributivo e nel percorso di carriera, mentre avrebbe disciplinato in
modo diverso soltanto l’inquadramento transitorio;
che la norma censurata sarebbe altresì in
contrasto con l’art. 97 della Costituzione per il iato che il legislatore
avrebbe creato fra la ratio della norma (rendere omogeneo il rapporto di
servizio dei carabinieri e delle altre Forze armate) e il mezzo prescelto per
conseguirla, avendo le norme sull’inquadramento transitorio previsto un
“massiccio meccanismo di promozioni” soltanto in favore dei sottufficiali dei
carabinieri;
che, infine, la norma in esame, nel
generare differenze retributive fra soggetti appartenenti “allo stesso livello”,
lederebbe l’art. 36 della Costituzione, con violazione del principio di
proporzionalità e adeguatezza della retribuzione.
Considerato che per l’identità della materia i
giudizi debbono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che le modifiche all’assetto
organizzatorio della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle dettate in
via transitoria, rientrano nella sfera di discrezionalità riservata al
legislatore, come questa Corte ha più volte ritenuto con specifico riferimento
all’organizzazione e all’inquadramento del personale delle Forze armate e di
polizia (ordinanza n. 189 del 1999, sentenza n. 63 del 1998 e ordinanza n. 324
del 1993);
che la discrezionalità legislativa
incontra soltanto i limiti dell’arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza,
i quali non sono stati superati nel caso di specie;
che, infatti, il giudice a quo mira a una pronuncia additiva, con
l’estensione ai sottufficiali delle Forze armate del meccanismo di inquadramento
transitorio previsto, per l’Arma dei carabinieri, dagli artt. 46 e 49 del
decreto legislativo n. 198 del 1995: ciò sul presupposto che l’inquadramento, la
carriera e il trattamento economico dei sottufficiali dei carabinieri e quella
dei pari grado appartenenti alle altre Forze armate debbano, ai sensi dell’art.
3, comma 1, della legge n. 216 del 1992, essere necessariamente omogenei,
eccezion fatta per la speciale indennità spettante ai carabinieri per lo
svolgimento delle funzioni di polizia loro assegnate;
che in realtà né la legge n. 216 del
1992, né le norme successive, hanno inteso perseguire un’assoluta identità di
posizioni e trattamenti, e che anzi si deve ritenere esattamente il contrario,
anche alla luce della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia
di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del
Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia), la quale, all’art. 1, ha delegato il
Governo a prevedere la “collocazione autonoma” dell’Arma dei carabinieri, con
rango di Forza armata;
che, inoltre, le funzioni svolte e i
compiti demandati ai sottufficiali dei carabinieri (di cui agli artt. 12 e 13
del decreto legislativo n. 198 del 1995) differiscono sensibilmente da quelli
previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 196 del 1995 e affidati ai
sottufficiali delle altre Forze armate;
che tali diversità rendono le rispettive
posizioni non comparabili, sì che la scelta compiuta dal legislatore con la
norma censurata non può dirsi manifestamente irragionevole né palesemente
arbitraria (cfr. ordinanza n. 324 del 1993);
che non sussiste neppure la violazione
dell’art. 36 della Costituzione, giacché il legislatore, così come gode di ampia
discrezionalità, pur con i limiti indicati, nel modificare l’organizzazione
amministrativa e nell’adottare le conseguenti misure di perequazione economica,
nel contempo gode della stessa discrezionalità nel differenziare il trattamento
economico di categorie in precedenza egualmente retribuite; e che, in ogni caso,
lo “scorrimento” verso l’alto di una categoria retributiva non comporta la
necessità di innalzare anche i livelli superiori o inferiori (cfr. ordinanza n.
189 del 1999);
che, infine, il parametro di cui all’art.
97 della Costituzione non è violato, poiché le variazioni dell’assetto
organizzatorio della pubblica amministrazione rientrano nella discrezionalità
del legislatore e non ledono, di per sé, il canone del buon andamento (sentenza
n. 63 del 1998);
che pertanto la questione, come
sollevata, deve dichiararsi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, commi
1, lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del
decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell’art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle
Forze armate), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione
distaccata di Brescia, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 luglio
2000.
Cesare MIRABELLI,
Presidente
Francesco GUIZZI,
Redattore
Depositata in
cancelleria il 17 luglio 2000.