
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, AERONAUTICA E MARINA
LEGGE DI AVANZAMENTO N°
212/83
(valida solo in parte in quanto sostituita dalla
Legge 12.5.1995
n: 196)
Si pubblica per opportuna conoscenza
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 139, del 23 maggio)
Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della
Repubblica: Promulga la
seguente legge:
Articolo 1
Le consistenze massime degli organici dei
sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della
Guardia di finanza, ivi compresi i vicebrigadieri, sono stabilite nelle seguenti
unità: a)
Esercito:
ruolo dell'Arma dei carabinieri: 22.000; ruolo
unico delle Armi e dei Corpi: 27.700; b) Marina: Corpo
equipaggi militari marittimi: 16.500; c) Aeronautica: ruolo
naviganti: 500; ruolo
specialisti: 34.400;
d) Guardia di finanza: le unità stabilite per il totale degli organici
dalla legge 2 dicembre 1980, n. 794, e successive modificazioni. Continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1955, n. 520, e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza,
le disposizioni contenute nelle leggi 22 dicembre 1960, n. 1600, e 21 dicembre
1977, n. 932, e successive modificazioni. I sottufficiali di cui ai
precedenti commi continuano ad essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per
gradi e, per la Marina, anche per categorie e specialità secondo quanto
stabilito nel testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari
marittimi (CEMM) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e
successive modificazioni.
Ferme restando le consistenze massime degli organici di cui al primo
comma, con decreti del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di
finanza, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono annualmente determinati, in relazione alle promozioni da conferire ai
sottufficiali che nell'anno maturino le condizioni previste, ai fini
dell'avanzamento, dalla presente legge, i contingenti massimi dei vari gradi di
ciascun ruolo. Dei decreti emanati è data comunicazione al Parlamento entro il
31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i
contingenti dei vari gradi.
Con riferimento alle consistenze massime di cui al primo comma,
l'amministrazione della difesa predispone ed aggiorna ogni anno la
programmazione decennale delle immissioni annuali nel servizio permanente dei
sergenti in ferma volontaria o in rafferma, in rapporto alla situazione dei
ruoli e alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata. Le eventuali variazioni in eccesso
o in difetto rispetto alla media degli esodi riferita alla situazione dei ruoli
dovranno essere assorbite rispettivamente ed uniformemente nel corso del periodo
cui si riferisce la programmazione.
La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa
dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica
militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la
legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in base alla legge
10 giugno 1964, n. 447, è riferita alla suddetta programmazione decennale del
personale militare. I relativi dati aggiornati sono comunicati annualmente al
Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa.
Articolo 2
Il
numero dei graduati e militari di truppa volontari raffermati dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, stabilito nella legge di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno di entrata in vigore della
presente legge, è diminuito di complessive 2.800 unità a decorrere dall'anno
successivo a quello di pubblicazione della legge stessa.
Articolo 3
L'art.
3 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito dal seguente: <<Art. 3. -- I sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di
finanza si distinguono in: sottufficiali in ferma
volontaria o rafferma;
sottufficiali in servizio permanente; sottufficiali in
congedo;
sottufficiali in congedo assoluto. I sottufficiali in congedo sono
ripartiti nelle seguenti categorie: sottufficiali
dell'ausiliaria;
sottufficiali di complemento; sottufficiali della
riserva>>.
Articolo 4
In
rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre
Forze armate previste dall'art. 1, il Ministro della difesa ha facoltà di indire
uno o più bandi annuali per l'arruolamento volontario di sottufficiali
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica con ferma di tre anni e sei mesi.
Articolo 5
Possono partecipare all'arruolamento di cui al precedente articolo i
giovani che: 1)
siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) non siano
incorsi: -- in
condanne per delitti;
-- nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi
Forza armata o Corpo armato dello Stato per i motivi indicati al n. 2), lettere
a), c) e d), e n. 3) del successivo art. 9; 3) abbiano tenuto
buona condotta;
4) siano celibi o vedovi e comunque senza prole; 5) abbiano, se
minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. Non occorre
consenso per coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla
leva e siano stati arruolati; 6) siano riconosciuti
in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare
incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di
assegnazione; 7)
compiano il 17º anno di età e non abbiano superato il 24% nell'anno in cui viene
effettuato l'arruolamento. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età
previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 8) siano in possesso
del titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo, fermo quanto previsto
dalla legge 25 febbraio 1971, n. 124.
Articolo 6
I giovani in servizio di leva e quelli in
congedo illimitato o comunque alle armi possono partecipare, indipendentemente
dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza, agli arruolamenti di cui ai
precedenti articoli. Se arruolati, perdono il grado eventualmente rivestito in
precedenza. Le norme
concernenti le riserve di posti, previste da leggi speciali in favore di
particolari categorie di cittadini, non si applicano agli arruolamenti di cui ai
precedenti articoli salvo quanto previsto dall'art. 33 della legge 31 maggio
1975, n. 191.
Articolo 7
All'atto dell'arruolamento gli ammessi sono
assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità
secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata in base alle esigenze
organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonchè alle
preferenze espresse dagli arruolandi. Il Ministro della difesa ha
facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma precedente se le
attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di
servizio lo richiedano. La
formazione iniziale dei sottufficiali ha una durata complessiva di tre anni e
sei mesi. Essa è articolata in una fase di istruzione di cultura generale, di
carattere interforze, e di specializzazione o abilitazione tecnico-professionale
presso gli istituti di istruzione delle Forze armate e Corpi armati e in un
tirocinio pratico presso le unità ed i reparti, di durata variabile in rapporto
alle caratteristiche degli incarichi, delle specializzazioni, delle categorie e
specialità. I corsi di
istruzione, i tirocini pratico-sperimentali ed i corsi di specializzazione e
abilitazione professionale sono obbligatori. Il Ministro della difesa ha la
facoltà di consentire la ripetizione di corsi, o di anni scolastici, o di fasi
di essi, a domanda e per una sola volta, salvo che non sussistano le condizioni
di proscioglimento di cui al n. 2, lettere b) e c), del successivo art. 9,
secondo le norme di ciascuna Forza armata.
Articolo 8
La partecipazione a corsi di particolare livello
tecnico, determinati con decreto del Ministro della difesa e, per il Corpo della
Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, dei volontari delle tre Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza è subordinata al vincolo di una
ulteriore ferma di cinque anni. Detto vincolo permane anche dopo il
passaggio nel servizio permanente o, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo
della Guardia di finanza, dopo il passaggio in servizio continuativo. Per il proscioglimento dal
suddetto vincolo si applica la disposizione del successivo art. 9. Limitatamente all'Arma dei
carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle categorie di
appartenenza, si osservano le disposizioni dell'art. 40 della legge 31 luglio
1954, n. 599, e successive modificazioni, applicabili al Corpo della Guardia di
finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, dell'art. 26 della legge
18 ottobre 1961, n. 1168, e successive modificazioni, e dell'art. 34 della legge
3 agosto 1961, n. 833.
Articolo 9
Gli arruolati sono prosciolti: 1) a domanda: a) per
qualsiasi causa, durante i primi sei mesi della ferma volontaria. Per i
minorenni è richiesto il consenso di chi esercita la patria potestà o la
tutela;
b) per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi sei mesi; 2) d'autorità: a) per
permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli
incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione, fermo
restando quanto previsto dall'art. 7; b) per
protratta insufficienza di profitto negli studi; c) per
inidoneità al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi
corrispondenti; d) per
grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri del militare
stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382; 3) d'ufficio: a) per
perdita del grado o retrocessione della classe; b) per
condanna penale per delitti non colposi; c) per
inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il
periodo della ferma volontaria di cui all'art. 4.
Articolo 10
Agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva
e degli eventuali richiami in servizio si applicano, nei confronti dei
prosciolti dalla ferma volontaria in forza del precedente articolo, le
disposizioni di legge vigenti in materia. I sottufficiali ed i graduati di
truppa che abbiano rinunciato al grado per contrarre arruolamento volontario,
qualora siano stati prosciolti, sono reintegrati nel grado precedentemente
rivestito salvi i casi previsti alla lettera d) del n. 2) e alle lettere a) e b)
del n. 3) del precedente articolo. Il tempo trascorso nel predetto arruolamento
è computato nell'anzianità di grado.
Articolo 11
I volontari arruolati conseguono ad anzianità,
previo giudizio di idoneità, i gradi o la classifica di: 1) caporale, comune di
prima classe, aviere scelto: al compimento del terzo mese di servizio
dall'arruolamento;
2) caporale maggiore, sotto-capo, primo aviere: al compimento del settimo
mese di servizio dall'arruolamento; 3) sergente: dal primo
giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio
dall'arruolamento. Il
giudizio di idoneità è espresso da apposite commissioni costituite con decreto
ministeriale presso gli istituti di formazione di appartenenza. Le commissioni
esprimono il giudizio di idoneità sulla base della documentazione personale,
valutando i risultati dei corsi espletati o in svolgimento e le capacità
attitudinali dimostrate. I
volontari arruolati hanno lo stato giuridico di militari di truppa in servizio
volontario sino alla promozione al grado di sergente; in questo grado hanno lo
stato giuridico di sottufficiali in ferma volontaria.
Articolo 12
Per il reclutamento dei sottufficiali, graduati e
militari di truppa in ferma volontaria o rafferma del ruolo naviganti
dell'Aeronautica, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 3
febbraio 1938, n. 744 e successive modificazioni.
Articolo 13
Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei
sottufficiali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica il Ministro della difesa, con riferimento alla programmazione
decennale di cui all'art. 1, indìce per ciascuna Forza armata, per il numero dei
posti disponibili nei rispettivi organici, uno o più concorsi annuali, in
relazione al numero degli arruolamenti volontari di cui all'art. 4.
Articolo 14
Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare, a domanda,
i sergenti che hanno ultimato la ferma volontaria di cui all'art. 4. La domanda di partecipazione deve
essere presentata due mesi prima del termine della ferma volontaria, ed è valida
come domanda di rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione
della commissione costituita per il concorso. La mancata presentazione della
domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti rinunciatari sono congedati al
termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 9.
Articolo 15
Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze
delle singole Forze armate, ha facoltà di trattenere o richiamare in servizio
entro un anno dal collocamento in congedo, a domanda, i sergenti di complemento
in qualità di sergenti raffermati con ferma di due anni e sei mesi comprendente
l'eventuale ferma prolungata di dodici mesi. L'ammissione alla ferma di cui al
precedente comma è subordinata al parere di apposita commissione costituita con
decreto ministeriale presso le Direzioni generali del personale, espresso in
funzione del rendimento fornito durante il servizio precedentemente svolto. Alla
predetta fermata può essere ammesso solo il personale in possesso dei requisiti
di cui all'art. 5 e che non sia incorso nei proscioglimenti di cui all'art.
9. Per la partecipazione dei
sergenti di complemento a corsi di particolare livello tecnico si applicano le
norme dell'art. 8. I sergenti
di complemento hanno lo stato giuridico di sottufficiali in rafferma; per essi
valgono le norme dell'ultimo comma dell'art. 11. Nei riguardi dei sergenti di
complemento, di cui al presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni riguardanti i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, di
cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599.
Articolo 16
Al termine della ferma di cui al precedente articolo i sergenti
raffermati possono partecipare, a domanda, ai concorsi di cui all'art. 13 per la
immissione nei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente. A tal fine il Ministro della
difesa, per ciascuna Forza armata, in relazione alle prevedibili esigenze dei
ruoli dei sottufficiali, secondo la programmazione decennale prevista dall'art.
1, definisce annualmente il numero dei posti riservati ai sergenti
raffermati. Le domande di
partecipazione devono essere presentate due mesi prima del termine della ferma
di cui al precedente articolo; esse sono valide come domande di rafferma per
tutto il periodo degli esami e della valutazione delle commissioni. La mancata presentazione della
domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti raffermati rinunciatari sono
congedati al termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito
all'art. 9.
Articolo 17
I
concorsi indicati dall'art. 13 hanno luogo per titoli ed esami. I titoli sono rappresentati dai
risultati del corso di istruzione, del tirocinio pratico, del corso di
specializzazione o abilitazione, da eventuali benemerenze, sulla base della
documentazione caratteristica relativa a tutto il servizio prestato ed
aggiornata alla data del termine della ferma volontaria o, per i sergenti
raffermati, della ferma di due anni e sei mesi. Gli esami consistono in due prove
scritte, una di cultura generale ed una di carattere tecnico professionale. Le
modalità di svolgimento degli esami sono stabilite con decreto del Ministro
della difesa.
Articolo 18
Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 13
sono istituite, con decreto del Ministro della difesa, apposite commissioni per
ciascuna Forza armata. Le
commissioni procedono alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami
esprimendo, previo giudizio di idoneità, un punteggio in centesimi, di cui il 40
per cento del totale attribuibile è riferito ai titoli ed il 60 per cento ai
risultati degli esami; compilano inizialmente due distinte graduatorie a seconda
della provenienza dei concorrenti per tener conto della riserva di posti di cui
all'art. 16; formano infine una unica graduatoria in base al punteggio
attribuito a ciascun concorrente indipendentemente dalla provenienza. Qualora nelle distinte graduatorie
di cui al comma precedente risultino vacanti dei posti a seguito di rinuncia di
concorrenti dichiarati vincitori o per altra causa, detti posti possono essere
assegnati ai concorrenti classificati nelle rispettive graduatorie
immediatamente dopo l'ultimo dichiarato vincitore.
Articolo 19
I
sergenti vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono iscritti nei
rispettivi ruoli dei sottufficiali del servizio permanente nell'ordine
risultante dalla graduatoria di merito del concorso con il grado di sergente
maggiore e corrispondenti.
L'immissione nel servizio permanente ha luogo con decreto ministeriale e
decorre, per tutti i concorrenti, dalla data in cui i concorrenti provenienti
dalla ferma volontaria di cui all'art. 4, hanno ultimato detta ferma.
Articolo 20
I concorrenti giudicati non idonei sono collocati
immediatamente in congedo. I
concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, possono partecipare
per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, sono ammessi,
a domanda, ad una rafferma di un anno. Qualora risultino idonei nel successivo
concorso sono scrutinati seguendo la relativa graduatoria di merito unitamente
ai pari grado con i quali hanno partecipato al suddetto concorso e ne seguono le
sorti ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dei successivi
avanzamenti. Qualora non
risultino vincitori del concorso per la seconda volta, sono collocati
immediatamente in congedo.
Per la partecipazione al concorso successivo valgono, in quanto
applicabili, le norme dell'art. 14.
Articolo 21
Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori dei
concorsi e collocati in congedo sono conferite riserve di posti, in relazione al
titolo di studio posseduto, nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale
dei ruoli delle carriere esecutive ed inferiori, o equiparate, del personale
civile, nella misura del 5 per cento nell'Amministrazione della difesa e del 2
per cento nelle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad
ordinamento autonomo, nonchè in tutte le amministrazioni, aziende, enti od
istituti soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie ai sensi della
legge 2 aprile 1968, n. 482.
Per la partecipazione ai pubblici concorsi, ai predetti concorrenti si
applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relative
all'esenzione dai limiti di età.
Se l'immissione nei predetti ruoli è effettuata senza concorso, le
assunzioni avvengono secondo le riserve di cui al primo comma. A tutti i concorrenti non idonei o
idonei non vincitori dei concorsi compete, all'atto del collocamento in congedo
illimitato, un premio di congedamento pari a trenta giorni dell'ultimo stipendio
percepito per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio
comunque prestato. All'atto
dell'invio in congedo si costituisce a cura dell'Amministrazione della difesa,
mediante versamento di contributi determinati secondo le norme
dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, una posizione
assicurativa per tutto il periodo di servizio prestato. Tale periodo è ridotto
di dodici mesi per i sergenti di complemento. Per il personale della Marina
restano ferme le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 della legge 27 novembre
1956, n. 1368, e le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della legge 27
luglio 1967, n. 658, salvo il riferimento alla ferma sessennale e alla ferma
biennale che si intende sostituito con quello relativo alle ferme o rafferme di
qualsiasi durata previste dalla presente legge.
Articolo 22
I sergenti impediti da infermità temporanea
debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo
o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi
precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono
partecipare al concorso per l'immissione nel servizio permanente. Essi
proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare
delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino
proscioglimento, sono ammessi al primo concorso utile. Coloro che superano il concorso
sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza
attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle
cause impeditive di cui sopra. Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori
del concorso, si applicano le disposizioni dell'art. 20.
Articolo 23
Per i
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della
difesa e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, il Ministro
delle finanze, in relazione alle esigenze di servizio di ciascuna Forza armata o
Corpo armato, hanno facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di
specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o
degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni.
Articolo 24
Salvo quanto espressamente disposto dalla presente
legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è regolato
dalle leggi 1º marzo 1965, n. 121, e 28 marzo 1968, n. 397, e successive
modificazioni. Parimenti il reclutamento dei sottufficiali del Corpo della
Guardia di finanza è regolato dalle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 11 dicembre
1975, n. 627, e successive modificazioni.
Articolo 25
La successione gerarchica e la corrispondenza dei
gradi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del
Corpo della Guardia di finanza sono riportate nella tabella A allegata alla
presente legge.
Articolo 26
L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo: a) ad anzianità; b) a scelta; c) per meriti
eccezionali; d)
per benemerenze di istituto o di servizio, in via straordinaria, rispettivamente
per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza. L'avanzamento di cui alle lettere
a) e b) ed il conferimento della qualifica di <<aiutante>> o
<<scelto>> si effettuano secondo quanto stabilito dalla tabella C
allegata alla presente legge.
Articolo 27
I sottufficiali in servizio permanente per essere
valutati devono, a seconda della Forza armata o Corpo di appartenenza, aver
compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
presso reparti, di imbarco, aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle
tabelle B/1, B/2, B/3, B/4 allegate alla presente legge.
Articolo 28
I
sottufficiali da valutare per l'avanzamento e per il conferimento della
qualifica di <<aiutante>> o <<scelto>> devono essere
inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro della difesa e, per il
Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze, al 31 gennaio, 31
maggio e 30 settembre.
Articolo 29
Nelle aliquote di valutazione sono inclusi
tutti i sottufficiali che alle date indicate nel precedente articolo abbiano
soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 27 e alla tabella C allegata alla
presente legge. Dalle
aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento
penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari o
sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della
legge 31 luglio 1954, n. 599.
Articolo 30
Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle
aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di
salute, le condizioni di cui all'art. 27 ovvero esclusi dalle stesse ai sensi
dell'art. 29 è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. Al venir meno delle predette
cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente,
gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.
Articolo 31
Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad
anzianità e a scelta e del conferimento della qualifica di
<<aiutante>> o <<scelto>> e per la compilazione dei
relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza
armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge. Per ciascuna
commissione sono nominati membri supplenti.
Articolo 32
Le commissioni di avanzamento di cui al precedente
articolo sono costituite come segue: presidente: un
ufficiale generale di divisione o grado corrispondente; membri ordinari: nove
ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente
e il meno anziano quello di segretario; il maresciallo maggiore aiutante o
qualifica corrispondente che risulti più anziano in ciascun ruolo cui
appartengono i sottufficiali da valutare, alla data del 1º gennaio dell'anno
considerato, e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno
solare.
Articolo 33
Le commissioni esprimono i giudizi di
avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale
di ciascun sottufficiale. Le
commissioni hanno facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in
servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze il sottufficiale. Le commissioni, qualora
necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o
ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti di cui alle tabelle
indicate nell'art. 27 e negli altri casi previsti dalla presente legge o da
altre disposizioni legislative.
Il parere delle commissioni di avanzamento può essere sentito, altresì,
in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro della difesa e,
per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze. La commissione di avanzamento per
l'Arma dei carabinieri è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità degli
appuntati e dei carabinieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di
complemento prevista dall'art. 16 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e
successive modificazioni. La
commissione di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della Guardia di
finanza è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità degli appuntati,
finanzieri scelti o finanzieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di
complemento e della riserva, prevista dagli articoli 18 e 19 della legge 11
dicembre 1975, n. 627.
Articolo 34
Le
commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il
sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento.
é giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli
superiore alla metà dei votanti.
I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento
in ordine di ruolo. Ai
sottufficiali giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del
giudizio di non idoneità.
Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi
e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore. I sottufficiali giudicati non
idonei sono valutati nuovamente, per non più di una volta. A tal fine sono
inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione dell'anno successivo a
quello in cui sono stati valutati la prima volta.
Articolo 35
Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento
a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo
all'avanzamento. é giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di
voti favorevoli superiore alla metà dei votanti. Successivamente le commissioni
valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un
punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. Ogni componente della commissione
assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno
dei seguenti complessi di elementi: a) qualità morali, di
carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace,
qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado
rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in
imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonchè numero ed
importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; c) doti culturali e
risultati di corsi, esami ed esperimenti. Le somme dei punti assegnati per
ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per
il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono
sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il
quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito
attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di
merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro
d'avanzamento. I quadri
d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della
rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del
Comando generale del Corpo della Guardia di finanza. Agli interessati è data
comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle
motivazioni del giudizio di non idoneità. Contro i predetti atti sono
ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in
vigore.
Articolo 36
Qualora, durante i lavori della commissione e prima
della pubblicazione del quadro di avanzamento, il sottufficiale venga a trovarsi
nelle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 29, la commissione
sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro d'avanzamento, se
questo è stato formato, e procede all'acquisizione, entro due mesi, di tutti gli
elementi atti a definire la posizione dell'interessato.
Articolo 37
I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento
ad anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a
quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella
C allegata alla presente legge.
I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui
all'art. 30, nell'avanzamento ad anzianità, sono promossi, se idonei, con la
stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati
in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa
precedentemente posseduta.
Articolo 38
Il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro
d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno
successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalla
tabella C allegata alla presente legge. I restanti sottufficiali sono
sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione
delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: -- la prima metà viene promossa
con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella
C allegata alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo
dei sottufficiali in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo
la norma del precedente primo comma;
-- la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni
di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella C sopra
citata, prendendo posto nel ruolo dopo i sottufficiali da promuovere in seconda
valutazione nello stesso anno.
I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'art.
30, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del
punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i
quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione
alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nei
precedenti commi.
Articolo 39
Il sottufficiale incluso nei quadri di avanzamento è
promosso anche se successivamente sopravvenga il decesso o la permanente
inidoneità fisica.
Articolo 40
L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali
può aver luogo nei riguardi del sottufficiale che nell'esercizio delle sue
attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla
Marina, all'Aeronautica o al Corpo della Guardia di finanza e che abbia
dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così
preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le
attribuzioni del grado superiore.
Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali il
sottufficiale deve aver compiuto almeno metà della permanenza nel grado
stabilita per l'avanzamento ad anzianità e a scelta dalla tabella C allegata
alla presente legge, aver maturato le condizioni di cui all'art. 27 e non aver
già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti
eccezionali. La proposta di
avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal
quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle
autorità gerarchiche superiori.
Per essere proposti per l'avanzamento per meriti eccezionali i
vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
devono aver compiuto almeno nove mesi di permanenza nel grado. Sulla proposta decide il Ministro,
previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad
unanimità di voti. Il
sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è
promosso con decorrenza dalla data della proposta. I sottufficiali riconosciuti
meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data
sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo
ruolo. Il decreto di
promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione. Il sottufficiale promosso per
meriti eccezionali prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado
attribuitagli seguendo i sottufficiali aventi la stessa anzianità.
Articolo 41
L'avanzamento straordinario per benemerenze di
istituto può aver luogo nei riguardi del sottufficiale dell'Arma dei carabinieri
che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia
di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse,
chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari. La proposta di avanzamento
straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo
dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri
delle altre autorità gerarchiche.
Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario
per benemerenze d'istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha
determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca
a più fatti avvenuti in tempi diversi. Sulla proposta decide il Ministro
della difesa previo parere favorevole della commissione di avanzamento, espresso
ad unanimità di voti. Per la
formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerenze di
istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi
all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi
di specializzazione. Le
presenti norme si applicano anche ai carabinieri e agli appuntati in servizio
continuativo.
Articolo 42
L'avanzamento straordinario per benemerenze di
servizio dei finanzieri, degli appuntati e dei sottufficiali del Corpo della
Guardia di finanza ha luogo ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 558.
Articolo 43
I
marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo
della Guardia di finanza possono conseguire le promozioni di cui agli articoli
40, 41 e 42 nel grado di tenente o grado corrispondente dei ruoli di cui
all'art. 53. Le proposte di
avanzamento sono formulate secondo le norme di cui agli articoli 40, 41 e 42.
Articolo 44
I sottufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio
permanente al raggiungimento del 56º anno di età e, purchè in possesso
dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella
categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento
del 61º anno di età; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a
seconda dell'idoneità fisica.
I sottufficiali in servizio attivo, tre mesi prima del compimento del 56º
anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria
dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria
della riserva. I
sottufficiali in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di
salute, previ accertamenti sanitari.
Articolo 45
La categoria dell'ausiliaria comprende i
sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del
precedente articolo, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in
servizio in caso di necessità. Il richiamo in temporaneo servizio del
sottufficiale in ausiliaria è disposto con decreto del Ministro della difesa e,
per quanto di sua competenza, del Ministro delle finanze, d'intesa con il
Ministro del tesoro. Il
sottufficiale in ausiliaria non può assumere cariche e impieghi retribuiti.
L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria
della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la
categoria dell'ausiliaria.
Articolo 46
Al
sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza,
una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della
differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento
economico spettante al sottufficiale in attività di servizio di pari grado e con
anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale
all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta
differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota
aggiunta di famiglia. Le
disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69, primo e terzo comma,
della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonchè quelle di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria. Allo scadere del periodo di
permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro
viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato al sottufficiale un nuovo
trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli
assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento
concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo,
maggiorati degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in
ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonchè
dell'indennità di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato
richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, è liquidato all'atto della
cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli
assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti
biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso.
Articolo 47
Il sottufficiale che, all'atto della cessazione dal
servizio permanente per raggiungimento del limite di età, sia collocato nella
riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti
l'idoneità può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo trascorso dal
sottufficiale nella riserva non è computato ai fini di quanto previsto dal terzo
comma del precedente articolo.
Articolo 48
La categoria della riserva comprende i
sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria,
hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. Il sottufficiale cessa di
appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento del
65º anno di età. Per i
sottufficiali di complemento continuano ad applicarsi le norme di cui al capo II
del titolo IV della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Articolo 49
Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obbligo
di servizio; egli conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle
disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Articolo 50
Il limite di età di cinquantatrè anni indicato nel
primo comma dell'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è elevato a
cinquantasei anni. I
sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che
cessano dal servizio per raggiunti limiti di età sono collocati nella riserva o
nel congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
Articolo 51
Per la nomina alle <<cariche speciali>>
dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
restano in vigore le disposizioni al riguardo previste dall'art. 7 della legge 2
giugno 1936, n. 1225, dall'art. 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210, dall'art. 1
della legge 4 luglio 1980, n. 318, e dall'art. 16 della legge 18 gennaio 1952,
n. 40.
Articolo 52
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della
previdenza sociale, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la
equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale,
professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai
sottufficiali in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli
istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei
corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità
professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati
i relativi titoli.
Articolo 53
Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli
ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo: nell'Esercito: -- Arma dei
carabinieri: ruolo tecnico-operativo; -- altre Armi e Corpi:
ruolo tecnico-amministrativo; nell'Aeronautica:
ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica; nel Corpo della
Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo. I ruoli degli ufficiali del Corpo
equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece è istituito il ruolo
del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi
gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici,
macchina, contabili e portuali.
Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle
finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e
secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e
specialità in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del
Corpo della Guardia di finanza.
Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalità di
avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianità minima
richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4,
annesse alla presente legge.
Articolo 54
I sottufficiali in ferma volontaria e rafferma e in
servizio permanente possono accedere ai seguenti ruoli degli ufficiali in
servizio permanente:
a) ruoli normali;
b) ruoli speciali; c) ruoli di cui al
precedente articolo. L'età
massima per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle Accademie
militari è stabilita in 28 anni.
Articolo 55
L'immissione nei ruoli del servizio permanente di
cui all'art. 53 ha luogo con il grado di tenente, o corrispondente, mediante
concorso per titoli ed esami.
Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle
finanze, determinano al 31 gennaio di ciascun anno, in relazione alle vacanze
prevedibili al 31 dicembre dello stesso anno, il numero dei posti da mettere a
concorso per i singoli ruoli, ripartendo i posti, se necessario, tra le
categorie, specialità e specializzazioni di provenienza dei sottufficiali
concorrenti. Il numero dei
posti e la relativa ripartizione devono essere indicati nei bandi di
concorso. Ai concorsi possono
partecipare, per non più di due volte, i marescialli maggiori o gradi
corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza,
appartenenti alle specializzazioni, categorie e specialità indicate nei bandi di
concorso, che negli ultimi cinque anni abbiano riportato qualifica non inferiore
a <<superiore alla media>>.
Articolo 56
Gli esami per i concorsi di cui al precedente
articolo sono costituiti da una prova scritta di cultura generale e da una prova
orale in materie di interesse generale e professionale, inclusa la cultura
civica. I titoli sono
costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun
concorrente avendo riguardo ai risultati dei corsi d'istruzione, dei corsi di
specializzazione o abilitazione, agli incarichi ricoperti, alle eventuali
benemerenze e alle qualifiche conseguite. Il Ministro della difesa e, per
quanto di competenza, il Ministro delle finanze stabiliscono con decreto le
materie d'esame, le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove scritte
e orali, il punteggio da attribuire ai singoli titoli.
Articolo 57
Le commissioni per gli esami sono formate da cinque
membri, tratti, con decreto del Ministro competente, dalle commissioni di cui
all'art. 31. La valutazione
globale dei risultati degli esami e dei titoli è effettuata dalle commissioni
ordinarie di avanzamento. Le
commissioni ordinarie di avanzamento degli ufficiali nell'esprimere il giudizio
sui titoli osservano le norme di cui all'art. 35. Il giudizio complessivo sui
risultati delle prove d'esame e sui titoli è espresso in centesimi, di cui il 50
per cento è riferito agli esami e il 50 per cento ai titoli. Le commissioni, sulla base del
punteggio complessivo di cui al precedente comma, compilano la graduatoria di
merito.
Articolo 58
Per l'avanzamento da tenente a capitano e gradi
corrispondenti, da capitano a maggiore e gradi corrispondenti, sono competenti
le Commissioni ordinarie di avanzamento previste per gli ufficiali. Il numero degli ufficiali dei
ruoli previsti dall'art. 53 da ammettere a valutazione ogni anno è stabilito
come segue: da
tenente a capitano e gradi corrispondenti: nella misura di 1/6 dei tenenti non
ancora valutati;
da capitano a maggiore e gradi corrispondenti: nella misura di 1/9 dei
capitani non ancora valutati.
Gli ufficiali dei gradi di cui al precedente comma, giudicati per due
volte non idonei all'avanzamento, non sono più valutati a tale fine e restano in
servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il proprio
grado. Agli ufficiali
appartenenti ai ruoli di cui all'art. 53 si applicano le leggi in vigore in
materia di avanzamento e di stato degli ufficiali, ove non diversamente disposto
dalla presente legge.
Articolo 59
I limiti di età per la cessazione dal servizio
permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'art. 53 sono stabiliti come
segue: maggiore o
grado corrispondente: 63 anni; ufficiali inferiori e
subalterni: 61 anni. Per i
suddetti ufficiali la permanenza massima nell'ausiliaria è di quattro anni e gli
eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa. Il limite di età per il
collocamento in congedo assoluto è stabilito come segue: maggiore o grado
corrispondente: 67 anni;
ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.
Articolo 60
Il consiglio di disciplina per gli ufficiali dei
ruoli di cui all'art. 53 è composto con le stesse modalità previste per gli
ufficiali delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina,
del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica e degli ufficiali del Corpo della
Guardia di finanza.
Articolo 61
Per quanto riguarda il reclutamento, l'avanzamento e
l'impiego dei volontari e dei sottufficiali valgono le norme di cui all'art. 17
della legge 11 luglio 1978, n. 382.
Articolo 62
I
sottufficiali musicanti dell'Esercito (salvo quanto previsto dal successivo
terzo comma per l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono
annualmente tratti dagli arruolati di cui all'art. 4 che siano stati assegnati
alla specializzazione di musicanti in ordine a quanto previsto dall'art. 7. I sottufficiali di cui al
precedente comma possono anche essere reclutati, per l'Aeronautica, secondo
quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1º marzo 1965, n. 121,
previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'art. 3 della
predetta legge. I vincitori di tali concorsi assumono la ferma di cui all'art. 4
della presente legge. I
sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza sono reclutati rispettivamente secondo quanto previsto dagli articoli
14, 16 e 17 della legge 1º marzo 1965, n. 121, e dagli articoli 3 e 4 della
legge 13 luglio 1965, n. 882.
I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo
conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei
periodi di permanenza appresso indicati: aviere scelto: quattro
mesi; primo
aviere: cinque mesi;
sergente: due anni e sei mesi.
Articolo 63
Le norme della presente legge si applicano
anche ai sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
e del Corpo della Guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento, i limiti
di età, la cessazione dal servizio permanente. I sottufficiali musicanti
dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di
finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in ferma
volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente sono
valutati ad anzianità e, se idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo
maggiore o corrispondente con le gradualità indicate nelle tabelle I/1, I/2 e
I/3 allegate alla presente legge.
Articolo 64
Fermi tutti i compiti di istituto e tutte le
funzioni di rappresentanza militare di arma e di corpo e compatibilmente con
essi, le bande musicali militari svolgono attività artistica e culturale in
tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei
concerti coordinata dallo stato maggiore difesa in relazione anche alle
richieste degli enti locali.
Articolo 65
A partire dall'anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, ai sottufficiali in servizio permanente
alla data di entrata in vigore della stessa legge, che rivestano il grado di
maresciallo maggiore e gradi corrispondenti o che lo conseguano per effetto
delle promozioni previste dal successivo art. 68, viene attribuita la qualifica
di <<aiutante>> o <<scelto>> secondo quanto previsto dal
precedente art. 26. Per
essere inclusi nelle apposite aliquote di valutazione i marescialli maggiori e
gradi corrispondenti debbono aver maturato la permanenza minima nel grado
prevista dalla tabella C allegata alla presente legge o, se più favorevole, il
venticinquesimo anno di servizio.
La suddetta qualifica è conferita: a) dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per i marescialli maggiori e gradi
corrispondenti che alla stessa data possiedono le condizioni richieste; b) dalla data di
maturazione di una delle condizioni stesse, per i sottufficiali che le
acquisiscano in applicazione delle norme transitorie della presente legge. Dal computo degli anni di
effettivo servizio, ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, è detratto
il periodo eventualmente trascorso in servizio di leva fino ad un massimo di
quindici mesi. Per i
marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza il periodo di effettivo servizio di cui al secondo comma è computato,
senza la detrazione di cui al terzo comma, dalla nomina a vice brigadiere ed è
stabilito in ventitrè anni. Per i marescialli maggiori della stessa Arma,
reclutati in base alla legge 1º dicembre 1949, n. 1067, i periodi di effettivo
servizio sono computati, se più favorevoli, con gli stessi criteri stabiliti dal
presente articolo per i sottufficiali delle tre Forze armate.
Articolo 66
I quadri per il conferimento della qualifica di
<<aiutante>> o <<scelto>> ed i quadri di avanzamento
fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge restano validi. I sottufficiali già
iscritti nei suddetti quadri, per i quali non sia ancora maturata la decorrenza
della nomina ad <<aiutante>> o <<scelto>> o della
promozione, sono nominati <<aiutanti>> o <<scelti>> o
promossi, con la stessa data di entrata in vigore della presente legge, sempre
che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado rivestito,
qualora previsto dalle disposizioni precedentemente in vigore. Qualora detti quadri per l'anno di
entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora formati, restano
valide le relative aliquote di sottufficiali dei gradi da sergente a maresciallo
maggiore e gradi corrispondenti già determinate. I sottufficiali compresi in
dette aliquote sono valutati, iscritti in quadro e promossi o nominati
<<aiutanti>> o <<scelti>> secondo le norme
precedentemente in vigore. Ai sottufficiali iscritti in quadro e non promossi o
nominati <<aiutanti>> o <<scelti>> con data anteriore a
quella di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni
di cui al primo comma. Le
promozioni previste dalle tabelle di cui al successivo art. 68 hanno effetti
giuridici dalle date indicate nelle tabelle stesse e decorrenza amministrativa
dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora gli effetti
giuridici siano anteriori alla predetta data. La disposizione concernente la
decorrenza amministrativa delle promozioni, di cui al precedente comma, non si
applica nei confronti dei sottufficiali che avrebbero comunque conseguito la
promozione in base alle norme precedentemente in vigore. In ogni caso gli
effetti giuridici si esplicano da data non posteriore a quella relativa ai pari
grado promossi in applicazione delle norme di cui al successivo art. 68. Le aliquote di valutazione
eventualmente già determinate per la formazione dei quadri di avanzamento per
l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono
annullate e determinate nuovamente secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui
all'art. 68.
Articolo 67
Sono prive di effetti le prove di esami
eventualmente sostenuti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza per l'avanzamento a scelta a qualsiasi grado, previsti
dalle disposizioni precedentemente in vigore ed abrogate dalla presente legge.
Restano fermi, tuttavia, gli effetti dei giudizi per il suddetto avanzamento a
scelta, già pronunciati alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Articolo 68
I vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma o
in servizio continuativo, i sergenti in ferma volontaria o in rafferma ed i
sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, fino alle date indicate nelle
tabelle da E/1 a H/3 allegate alla presente legge, sono valutati e, se idonei,
promossi con le gradualità indicate nelle tabelle stesse e, ove applicabili, con
le modalità indicate nel precedente art. 66. Fino alle predette date, le
relative valutazioni hanno luogo secondo le norme in vigore per la promozione a
sergente maggiore e gradi corrispondenti in servizio permanente e ad anzianità
per l'avanzamento a brigadiere dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza ed ai restanti gradi di sottufficiali dell'Esercito (compresa
l'Arma dei carabinieri), della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
Guardia di finanza. Per
effettuare le immissioni nel servizio permanente e le promozioni di cui al
precedente comma, si prescinde dal compimento dei periodi minimi di permanenza
nei vari gradi e, con determinazione ministeriale, può essere disposto l'esonero
dalla frequenza e superamento di corsi ovvero l'esonero dall'obbligo di periodi
minimi di comando, imbarco o attribuzioni specifiche ovvero la riduzione della
loro durata. L'avanzamento a
scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dall'anno
indicato nelle suddette tabelle.
Articolo 69
Il primo concorso per la nomina al grado di tenente
o corrispondente dei ruoli ufficiali, di cui al precedente art. 53, ha luogo nel
secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con
le modalità da essa previste.
Fino alla copertura degli organici dei tenenti dei rispettivi ruoli, i
posti da mettere a concorso non possono superare, per ciascun anno, la misura di
un quinto degli organici stessi.
Articolo 70
All'entrata in vigore della presente legge, per il
trasferimento degli ufficiali dei soppressi ruoli del Corpo equipaggi militari
marittimi nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare, si osservano
le seguenti disposizioni: a) i capitani di
corvetta ed i tenenti di vascello conservano il grado e l'anzianità assoluta
posseduta; b) i
sottotenenti di vascello conservano il grado posseduto ed assumono nel nuovo
ruolo, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado corrispondente a quella
attribuita all'atto della nomina a guardiamarina; c) i guardiamarina
sono promossi, senza valutazione, al grado di sottotenente di vascello con la
stessa anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, del grado di
provenienza. Nei
trasferimenti di cui al precedente comma, in caso di pari anzianità di grado, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n.
113. Il primo concorso per la
nomina al grado di sottotenente di vascello del Corpo unico degli specialisti
della Marina militare ha luogo nel secondo anno successivo a quello dell'entrata
in vigore della presente legge con le modalità di cui all'art. 55. Nell'anno di entrata in vigore
della presente legge e in quello successivo, ferma restando la validità dei
quadri di avanzamento eventualmente già formati, continuano ad applicarsi le
disposizioni precedentemente in vigore per la nomina dei sottufficiali al grado
di guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi. Per gli anzidetti anni, le nomine
nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare, da effettuare con il
grado di sottotenente di vascello e con l'osservanza delle stesse disposizioni
di cui al citato art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono fissate
rispettivamente in complessive 85 e 60 unità, ricorrendo, per il primo anno,
alla formazione di un quadro unico suppletivo. Per gli anni successivi e sino
alla completa copertura dell'organico del grado di sottotenente di vascello, i
posti da mettere a concorso per la nomina a tale grado non possono superare un
quinto dell'organico stesso.
L'idoneità conseguita dai sottufficiali agli esami sostenuti secondo le
disposizioni precedentemente in vigore per l'immissione nei ruoli del Corpo
equipaggi militari marittimi è equiparata, limitatamente ai primi tre concorsi,
all'esito positivo delle prove di esame previste dalla presente legge per la
nomina a sottotenente di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina
militare. Ai fini della
valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta, sino a quando
non conseguano tale valutazione tutti gli ufficiali presenti in ruolo alla data
del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, le relative
aliquote sono formate includendovi tutti i tenenti di vascello che maturino,
entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, l'anzianità minima
di quattro anni di grado. Qualora, per l'anno di entrata in vigore della
presente legge, occorra completare il numero delle promozioni tabellari a scelta
al grado di capitano di corvetta, si procede alla determinazione di altra
aliquota di valutazione con le modalità di cui al presente comma ed alla
formazione di un corrispondente quadro di avanzamento. Ai fini dell'avanzamento al grado
di tenente di vascello, sino a quando non risultino valutati tutti i
sottotenenti di vascello presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno
di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di valutazione sono
formate includendovi tutti i sottotenenti di vascello che maturino, entro l'anno
di validità dei relativi quadri di avanzamento, una anzianità minima di cinque
anni. Per lo stesso periodo, i relativi quadri di avanzamento sono formati
iscrivendovi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie di merito, tutti i
sottotenenti di vascello giudicati idonei. Le aliquote di valutazione ed i
quadri di avanzamento eventualmente già formati per l'anno di entrata in vigore
della presente legge restano valide; per lo stesso anno si procede alla
determinazione di altra aliquota di valutazione ed alla formazione di un
corrispondente quadro di avanzamento al grado di tenente di vascello con le
modalità di cui al presente comma.
Articolo 71
Le eventuali posizioni soprannumerarie rispetto ai
preesistenti organici dei sottufficiali di ciascuna Forza armata sono
riassorbite alla stessa data di entrata in vigore della presente legge ad
eccezione di quelle di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e alla tabella allegata alla legge 26 gennaio
1982, n. 21.
Articolo 72
I sottufficiali in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di
finanza, iscritti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli di
provenienza, con l'anzianità relativa da essi posseduta all'atto del transito
nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, se di età inferiore a cinquantasei
anni. I sottufficiali di età superiore a cinquantasei anni sono collocati in
congedo secondo le norme di cui all'art. 44. Se collocati in ausiliaria possono
chiedere, entro 60 giorni, di essere posti nella riserva.
Articolo 73
Sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge i sottufficiali del Corpo
equipaggi militari marittimi della Marina e del ruolo naviganti dell'Aeronautica
possono chiedere di cessare dal servizio permanente al compimento del
cinquantatreesimo anno di età.
La cessazione si considera avvenuta, ad ogni effetto, per raggiungimento
dei limiti di età. In tal caso l'eventuale permanenza in ausiliaria non può
superare il periodo di cinque anni.
La facoltà prevista dal precedente primo comma può essere esercitata
anche dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824,
al compimento del cinquantatreesimo anno di età.
Articolo 74
I sottufficiali volontari dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della presente
legge sono in servizio con i vincoli di cui all'art. 13 della legge 27 novembre
1956, n. 1368, ed all'art. 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono trasferiti
con il grado e con l'anzianità posseduti nella categoria dei sottufficiali di
complemento con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n.
824. Essi sono collocati dopo l'ultimo pari grado di uguale o maggiore
anzianità. Il primo, il
secondo ed il terzo comma dell'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824,
sono abrogati.
Articolo 75
Nei riguardi dei sottufficiali del ruolo naviganti
dell'Aeronautica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, continuano ad applicarsi, ai fini dell'immissione nel servizio permanente
e dell'avanzamento fino al grado di maresciallo di prima classe, le norme
precedentemente in vigore.
Articolo 76
Ai fini della partecipazione al concorso per la
nomina a tenente nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica, i
marescialli di prima classe del ruolo naviganti, in servizio permanente alla
data di entrata in vigore della presente legge, debbono aver compiuto diciannove
anni di effettivo servizio dall'arruolamento volontario. I marescialli di prima classe del
ruolo naviganti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti,
conservano lo stato di pilota militare e continuano ad essere impiegati come
tali. Gli stessi mantengono, a tutti gli effetti, le indennità spettanti nel
ruolo di provenienza. I
marescialli di prima classe del ruolo specialisti dell'Aeronautica, nominati
tenenti nel ruolo unico specialisti mantengono, a tutti gli effetti, l'indennità
di volo spettante ai marescialli della categoria di provenienza secondo le
disposizioni in materia.
Articolo 77
Gli articoli 24, 25 ed il secondo comma dell'art. 27
della legge 31 luglio 1954, n. 599, sono abrogati. é altresì abrogato nella citata
legge ogni riferimento al ruolo speciale mansioni di ufficio dei
sottufficiali. Sono anche
abrogati l'art. 21 e l'art. 34 della legge 10 giugno 1964, n. 447, nonchè le
leggi 18 gennaio 1977, n. 9 e 2 aprile 1980, n. 114. Sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
Articolo 78
Le norme della presente legge si applicano dal
1º gennaio 1983.
Articolo 79
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno
1983, valutato in lire 5.781 milioni, si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio.
Allegato 1
Tabella A Successione gerarchica e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza.
Allegato 2
Tabella B/1 Condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito.
OMISSIS
(1) Gli incarichi di specializzazione sono
determinati con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze di
impiego del personale. (2) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della
forza armata. (3) Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere
od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per
l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle
particolari necessità del servizio.
Allegato 3
Tabella B/2 Condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente della marina.
OMISSIS
(1)
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 5 e del secondo, terzo e quarto
comma dell'articolo 6 della legge 26 giugno 1965, n. 813, nonchè, in quanto
applicabili, le disposizioni dell'articolo 66 del Testo unico sull'ordinamento
del C.E.M.M. approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 914, e
successive modificazioni. (2)
Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire, sospendere od eliminare, con
proprio decreto, i corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo
conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessità
del servizio.
Allegato 4
Tabella B/3 Condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica. -----------------------------------------------------
OMISSIS
(1) Il Ministro della difesa ha facoltà di
istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire
le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei
sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.
Allegato 5
Tabella B/4 Condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della guardia di finanza.
OMISSIS
(1) Il Ministro delle finanze ha facoltà di
istituire, sospendere od eliminare, con proprio decreto, i corsi per acquisire
le condizioni per l'avanzamento tenento conto delle esigenze formative dei
sottufficiali e delle particolari necessità del servizio.
Allegato 6
Tabella C
---------------------------------------------------------------------
GRADI O QUALIFICA
| Forme |Periodi
------------------------------------------------¦di avan- ¦minimi di
Da
|
A
| zamento |permanenza
|
|
|nel grado
------------------------+-----------------------+---------+----------
Maresciallo maggiore e |Tenente o
grado
|Concorso | 1 anno gradi
corrispondenti
|corrispondente
|
|
|
|
| Maresciallo maggiore e
|Aiutante o scelto |Anzianità| 5 anni gradi corrispondenti |
|
|
|
|
| Maresciallo capo e |Maresciallo
maggiore e |Scelta | 4 anni gradi corrispondenti |gradi corrispond. |
|
|
|
| Maresciallo ordinario e |Maresciallo capo e |Anzianità| 4 anni gradi corrispondenti |gradi corrispondenti |
|
|
|
| Sergente maggiore e |Maresciallo
ordinario |Scelta |7 anni e gradi
corrispondenti |e gradi
corrispon. |
|sei mesi
|
|
| Sergente
|Sergente maggiore e
|Concorso |2 anni e
|gradi corrispondenti
|
|sei mesi
---------------------------------------------------------------------
Nota.
-- I vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, in
relazione alle particolari forme di arruolamento, sono promossi ad anzianità
brigadieri dopo 1 anno e 6 mesi di permanenza nel grado.
Allegato 7
Tabella D/1
E
S E R C I T O Consistenza
degli organici e condizioni generali per le promozioni
degli ufficiali.
---------------------------------------------------------------------
|
| Periodi |
|
|
Anni
|
| minimi |
|
| di anizianità
|
| di comando |
|
| minima
|
| e di attri-|
|
| di grado
|Forma di | buzioni |
|
| richiesti
|avanza- | specifiche,|
|Promozioni| al 31 dicem- GRADO |mento | corsi ed |Organico | annuali | bre dell'anno
|al grado |esperimenti |del grado| al grado | di formazione
|superiore| richiesti |
| superiore| delle aliquote
|
| ai fini |
|
| di valutazione
|
|dell'avanza-|
|
|per l'inclusione
|
| mento |
|
| nelle stesse
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------+-------------------------------------------+----------------
|
|
|
Ruolo tecnico operativo dell'Arma |
|
dei carabinieri
|
|
|
|
|
|
|
| Maggiore| -- | -- | 12 | -- | --
Capitano| scelta | -- | 250 | 3 |
8 Tenente | scelta | -- | 178 | 28 |
5
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruolo tecnico-amministrativo delle |
|
Armi e dei Corpi
|
|
|
|
|
|
|
| Maggiore| -- | -- | 30 | -- | --
Capitano| scelta | -- | 715 | 7 |
8 Tenente | scelta | -- | 505 | 79 |
5
|
|
|
|
|
Allegato 8
Tabella
D/2
M A R I N A (1)
---------------------------------------------------------------------
|
| Periodi |
|
|Anni di
|
| minimi |
|
|aniziani-
|
|di comando |
|
|tà minima
|
| e di |
|
|di grado
| Forma |attribuzioni|
|
|richiesti
| di |
specifiche,|
|Promozioni|al 31 di-
GRADO
|avanzamento| corsi ed |Organico | annuali |cembre
| al grado |esperimenti |del
grado| al grado |dell'anno
| superiore | richiesti
|
| superiore|di forma-
|
| ai fini |
|
|zione
|
|dell'avanza-|
|
|delle
|
| mento |
|
|aliquote
|
|
|
| |di
valu-
|
|
|
|
|tazione
|
|
|
|
|per l'in-
|
|
|
|
|clusione
|
| |
|
|nelle
|
|
|
|
|stesse
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-------------+---------------------------------------------+---------
|
|
|
Ruolo del Corpo unico specialisti |
|
|
|
|
|
|
| Capitano di |
| |
|
| Corvetta.....|
-- | -- | 12 | -- | -- Tenente di |
|
|
|
| Vascello.....|
scelta | -- | 423 | 5 | 8 Sottonente di|
|
|
|
| Vascello.....|
scelta | -- | 315 | 47 | 5
|
|
|
|
|
(1) La
presente tabella abroga i quadri XIII, XIV, XV, XVI e XVII della tabella 2
annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
Allegato 9
Tabella D/3
A E R O N A U T I C A
---------------------------------------------------------------------
|
| Periodi |
|
|Anni di
|
| minimi |
|
|anzianità
|
|di comando |
|
|minima di
|
| e di | |
|grado ri-
| Forma |attribuzioni|
|
|chiesti
| di |
specifiche,|
|Promozioni|al 31 di-
GRADO
|avanzamento| corsi ed |Organico | annuali |cembre
| al grado |esperimenti |del
grado| al grado |dell'anno
| superiore | richiesti
|
| superiore|di forma-
|
| ai fini |
|
|zione
|
|dell'avanza-|
|
|delle a- |
| mento |
|
|liquote
|
|
|
|
|di valu-
|
|
|
|
|tazione
|
|
|
| |per l'in-
|
|
|
|
|clusione
|
|
|
|
|nelle
|
|
|
|
|stesse
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-------------+---------------------------------------------+---------
|
|
|
Ruolo unico specialisti
|
|
|
|
|
|
|
| Maggiore.....|
-- | -- | 38 | -- | -- Capitano.....| scelta | -- | 862 | 10 | 8 Tenente......| scelta | -- | 630 | 94 | 5
|
|
|
|
|
Allegato 10
Tabella D/4
Ruolo tecnico operativo degli ufficiali in servizio permanente
della
guardia di finanza.
---------------------------------------------------------------------
|
| Periodi |
|
|Anni di
|
| minimi |
|
|anzianità
|
|di comando |
|
|minima di
|
| e di |
|
|grado richie-
| Forma |attribuzioni|
|
|sti al 31 di-
| di |
specifiche,|
|Promozioni|cembre del-
GRADO|avanzamento| corsi
ed |Organico | annuali |l'anno di for-
| al grado |esperimenti |del
grado| al grado |mazione delle
| superiore | richiesti
|
| superiore|aliquote di
|
| ai fini |
|
|valutazione
|
|dell'avanza-|
|
|per l'inclu-
|
| mento |
|
|sione nelle
|
|
|
|
|stesse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------+-----------+------------+---------+----------+--------------
|
|
|
|
| Maggiore|
-- | -- | 8 | -- | --
Capitano| scelta | -- | 171 | 2 | 8 Tenente
| scelta | -- | 131 | 19 | 5
|
|
|
|
|
Allegato 11
Tabella E/1
E S E R C I T O
Gradualità delle promozioni a maresciallo ordinario.
--------------------------------------------------------------------- A |Anno | R |di nomina | 1972 e prec. M |a vice- | 1973 >> >> A |brigadiere| 1974 >> >>
| (1) |
¦----------+-------------------------------------------------- D |Anzianità | E |nel grado | 1974 e prec. I |di briga- | 1975 >> >>
|diere
| 1976
>> >> C |
| A | | R |
| B
¦----------+-------------------------------------------------- I |Anno di | 1982 N |formazione| 1983 I |del quadro| 1984 E |
| R |
| I
¦----------+--------------------------------------------------
|Decorrenza|Dal giorno successivo alla data di compimento del
| delle |10º anno dalla nomina a
vice-brigadiere, ad ecce-
|promozioni|zione di coloro che abbiano ottenuto promozioni
| (2) |<<a scelta>> o
per <<benemerenze d'istituto>>
-------+----------+-------------------------------------------------- R |Data di | 1.7.1973 - 30.6.1974 U U |nomina | 1.7.1974 - 30.6.1975 O N D |a sergente| 1.7.1975 - 30.6.1976 L I E |maggiore |
O C L ¦----------+-------------------------------------------------- O L |Anno di | 1982 E
|formazione| 1983 A |del quadro| 1984 R E
¦----------+-------------------------------------------------- M C |Decorrenza|Dal giorno
successivo al compimento degli 8 anni e
I D O | delle |6 mesi di servizio dalla nomina a
sergente E R
|promozioni|maggiore I
P | (2) | I |
| ---------------------------------------------------------------------
(1)
Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono
compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni
successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a
scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo
l'ordine di ruolo. (2)
L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge nell'Arma dei
carabinieri e nel ruolo unico delle Armi e dei Corpi avrà luogo a partire dalla
formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.
Allegato 12
Tabella E/2
E S E R C I T O Gradualità della
promozione a maresciallo capo dell'arma dei
carabinieri.
+-------------------------------------------------------------------- | Anno |Anzianità nel
grado |Anno di| Decorrenza della | di nomina | di maresciallo |forma- | promozione |a
vicebrigadiere |
ordinario
|zione | | (1) |
|del | |
|
|quadro |
¦-----------------+----------------------+-------+------------------- |1968 e
precedenti|1977-1978 e precedenti| 1982
|Dal giorno succes- |1969 >> >> |1978-1979 >> >> | 1983 |sivo a quello del |1970 >> >> |1979-1980 >> >> | 1984 |compimento del 14º |
|
|
|anno della nomina a |
|
|
|vicebrigadiere ad |
|
|
|eccezione di coloro |
|
|
|che abbiano ottenu- |
|
|
|to promozioni a |
|
|
|<<scelta>> o per |
|
|
|<<benemerenze di |
|
|
| istituto>>
(1) Tra i
sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati
sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in
anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni
a scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate
seguendo l'ordine di ruolo.
Allegato 13
Tabella E/3
E S E R C I T O
Gradualità delle promozioni a maresciallo maggiore.
---------------------------------------------------------------------
|Anno
| 1961 e prec. |di
nomina | 1962 >> >> A |a vice- | 1963 >> >> R |brigadiere |
1964 >> >> M | (1) | 1965 >> >> A |
| 1966 >> >>
¦------------+------------------------------------------------ D |Anzianità | 1977-78 e prec. E |nel grado | 1978 >> >> I |di mare- | 1978-79 >> >>
|sciallo
|
1979 >> >>
|capo
|
1980 >> >> C |
|
1980 >> >> A
¦------------+------------------------------------------------ R |Anno di | 1982 A |formazione |
1982 B |del quadro |
1983 I |
| 1983 N | | 1984 I |
| 1984 E
¦------------+------------------------------------------------ R |Decorrenza | 1º gennaio 1982 I | delle | 31 dicembre 1982
|promozioni | 1º gennaio 1983
| (2) | 31 dicembre 1983
|
| 1º gennaio
1984
|
|Dal giorno successivo a quello di compimento del
|
|18º anno dalla nomina a vicebrigadiere, ad ecce-
|
|zione di coloro che abbiano ottenuto promozioni
|
|<<a scelta>> o per <<benemerenze
d'istituto>>
------+------------+------------------------------------------------ R |Data di | 1977 e prec. U U |promozione |
1978 >> >> O N D |a marescial-| 1979 >> >> L I E |lo capo | 1980 >> >> O C L
¦------------+------------------------------------------------ O L |Anno di | 1982 E
|formazione | 1982 A |del quadro |
1983 R E |
| 1984 M C
¦------------+------------------------------------------------ I D O |Decorrenza | 1º gennaio 1982 E R | delle |Dal giorno successivo
al compimento di 4 anni
I P |promozioni |di
permanenza nel grado di maresciallo capo I | (2) |
---------------------------------------------------------------------
(1)
Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono
compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni
successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a
scelta o per benemerenze di istituto. Le promozioni saranno effettuate seguendo
l'ordine di ruolo. (2)
L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge dell'Arma dei
carabinieri e nel ruolo unico delle Armi e dei Corpi dell'Esercito avrà luogo a
partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.
Allegato 14
Tabella F/1
M A R I N A
Gradualità delle promozioni a 2º capo
s.p. ---------------------------------------------------------------------
|
|
PromozioneCapo s.p. Corsi di ar-|
| ruolamento e| Anno di arruo-
|-------------------------------------- aggregati a | lamento del
cor-|
Anno
| Decorrenza promo- tali
corsi | so volontario | di formazione |zione o trasferi-
|
| del quadro | mento in s.p.
------------+-----------------+-----------------+--------------------
|
|
| 1973/C......|
|
|
| |
1974
|
| 1974/A......|
| |
|
| | | 1982 | 1.5.1982
1974/B......|
| |
| 1974/C......| |
1975
|
| 1975/A......|
|
|
|
|
| 1975/B......|
|
| 1975/C......| |
1976
| | 1982 | 1.7.1982
1976/A......|
|
|
|
|
| 1976/B......|
|
| |
| 1977 | | 1983 | 1.1.1983
1977/A......|
|
|
|
|
| 1977/B......|
|
|
| | 1978 | | 1983 | 1.1.1983
1978/A......|
|
|
|
|
| 1978/B......| 1979 |
1983 |
1.3.1983
|
|
| 1979/A......|
1979 |
1983 |
1.7.1983
|
|
|
Allegato 15
Tabella F/2
M A R I N A Gradualità
delle promozioni a capo di 3ª classe in s.p. (*)
--------------------------------------------------------------------- Corsi di
arruola-
| Decorrenza |Anno di
|Decorrenza mento e aggregati |
promozione |formazione |promozione a a tali
corsi
| a 2º Capo in|del quadro |Capo di
| s.p.
|
|3ª classe
|
|
|in s.p.
------------------------+-------------+--------------+--------------- 1967 e
precedenti..... | 1.1.1976 | 1982 | 1.1.1981
1968.................. | 1.1.1977 | 1982 | 1.1.1981
1969.................. | 1.1.1978 | 1982 | 1.7.1981
1970.................. | 1.1.1979 | 1982 | 1.1.1982
1971/A................ | 1.1.1980 | 1982 | 1.9.1982
1971/B................ | 1.5.1980 |
| 1.1.1983
1971/C................ | 1.9.1980 | | 1983 | 1.5.1983
1972/A................ | 1.1.1981 |
| 1.1.1983
1972/B................ | 1.5.1981 |
| 1.1.1984
1972/C................ | 1.9.1981 | | 1984 | 1.5.1984
1973/A................ | 1.1.1982 |
| 1.9.1984
1973/B................ |
|
| 1.1.1985
1973/C................ ||
1.5.1982 | | 1985 | 1.5.1985
1974/A................ |
|
| 1.9.1985
1974/B................ |
|
| 1.1.1986
1974/C................ ||
1.7.1982 | | 1986 | 1.5.1986
1975/A................ |
|
| 1.9.1986
1975/B................ |
|
| 1.1.1987
1975/C................ ||
1.7.1982 | | 1987 | 1.5.1987
1976/A................ |
|
| 1.9.1987
1976/B................ | 1.1.1983 | 1988 | 1.1.1988
1977/A................ |
|
| 1.9.1988
1977/B................ | 1.1.1983 | 1989 | 1.1.1989
1978/A................ |
|
| 1.9.1989
1978/B................ | 1.3.1983 | 1990 | 1.1.1990
1979/A................ | 1.7.1983 | 1990 | 1.9.1990
(*)
L'avanzamento a scelta, di cui al titolo III della presente legge, avrà luogo a
partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno
1985. La corrispondente
decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è riferita
all'aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.
Allegato 16
Tabella F/3
MARINA
Gradualità delle promozioni a capo di 2ª classe in s.p.
--------------------------------------------------------------------- Corsi di
arruo- |Decorrenza | Anno
| Decorrenza
lamento e aggre-
|promozione | di
formazione | promozione gati a tali |a
Capo | del quadro | a Capo di 2ª corsi
|di 3ª classe|
|
classe
|
|
|
-------------------+------------+-----------------+------------------
|
|
| 1965 e precedenti..|
1.1.1980 |
1982 | 1.7.1982
1966...............| 1.1.1981 |
1983 | 1.1.1983
1967...............| 1.1.1981 |
1984 | 1.1.1984
1968...............| 1.1.1981 |
1985 | 1.1.1985
Allegato 17
Tabella F/4
MARINA
Gradualità delle promozioni a capo di 1ª classe in s.p. (*)
--------------------------------------------------------------------- Corsi di arruo- | Decorrenza | Anno | Decorrenza lamento e aggre- | promozione | di formazione | promozione gati a tali corsi | a Capo di | del quadro | a Capo di
| 2ª classe |
| 1ª classe
-------------------+-------------+-----------------+----------------- 1961 e
precedenti..| 1.1.1979 | 1982 | 1.7.1982
1962...............| 1.1.1980 | 1983 | 1.1.1983
1963...............| 1.1.1981 | 1984 | 1.1.1984
1964...............| 1.1.1982 | 1985 | 1.1.1985
(*)
L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a
partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno
1985. La corrispondente
decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è riferita alla
aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno.
Allegato 18
Tabella G/1
AERONAUTICA
Gradualità delle promozioni a sergente maggiore.
---------------------------------------------------------------------
| Anno formazione |
| Anno di arruolamento
|
quadro
| Aliquota | Decorrenza volontario
| di avanzamento |da valutare | promozioni
----------------------+------------------+---------------+-----------
|
|
| 1975 e precedenti ....| 1982 | tutti | 1.7.1982
1976 .................| 1982 | tutti | | 1.7.1982 1977
.................| 1983 | tutti |(1) | 1.1.1983 1978
.................| 1983 | tutti | | 1.1.1983 1979
.................| 1983 | tutti | 1.7.1983
(1) Compresi quelli arruolati in
anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di
valutazione a scelta. I sergenti, che per effetto di precedenti giudizi di non
idoneità, si trovino inseriti tra pari grado con minore anzianità di servizio,
vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.
Allegato 19
Tabella G/2
AERONAUTICA
Ruolo Specialisti.
Gradualità delle promozioni a maresciallo di 3ª classe in s.p.(1)
-------------------------------------------------------------------
| Anno forma- |
| Anno di arruolamento| zione quadro | Aliquota | Decorrenza volontario | di
avanzamento| da valutare
| promozione
--------------------+---------------+---------------+-------------- 1967 e precedenti ..| 1981 | tutti - | 1.1.1981 1968
...............|
1981
| tutti | | 1.1.1981 1969 ...............| 1981 | tutti | | 1.7.1981 1970
...............|
1982
| tutti | | 1.1.1982 1971
...............|
1982
| tutti | | 31.12.1982 1972 ...............| 1983 | tutti | | 31.12.1983 1973 ...............| 1984 | tutti |(2)| 31.12.1984 1974 ...............| 1985 | tutti | | 31.12.1985 1975 ...............| 1986 | tutti | | 31.12.1986 1976 ...............| 1987 | tutti | | 31.12.1987 1977 ...............| 1988 | tutti | | 31.12.1988 1978 ...............| 1989 | tutti - | 31.12.1989
(1) L'avanzamento a
scelta di cui al
titolo III della presente legge avrà luogo a
partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1985. La
corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è
riferita all'aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno. (2) Compresi quelli arruolati in
anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di
valutazione a scelta. I sergenti maggiori che abbiano subito detrazioni di
anzianità o che, per precedente giudizio di non idoneità oppure per essere stati
sottoposti nel grado di sergente a più valutazioni, si trovino iscritti in ruolo
tra pari grado con minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota
di valutazione riferita a questi ultimi.
Allegato 20
Tabella G/3
AERONAUTICA
Ruolo Specialisti. Gradualità delle
promozioni a maresciallo di 2ª classe in s.p.
--------------------------------------------------------------------
| Anno formazione |
| Anno di arruolamento| quadro | Aliquota | Decorrenza volontario | di
avanzamento |da valutare | promozione
--------------------+-----------------+-------------+--------------- 1960 e precedenti ..| 1981 | tutti |31.12.1981 1961
...............|
1982
| tutti | | 1.1.1982 1962
...............|
1982
| tutti | | 1.7.1982 1963
...............|
1983
| tutti | | 1.1.1983 1964
...............|
1983 | tutti |(1) | 1.7.1983 1965
...............|
1984
| tutti | | 1.1.1984 1966
...............|
1984
| tutti | | 1.7.1984 1967
...............|
1985
| tutti | 1.1.1985
(1)
Compresi quelli arruolati in anni successivi ed eventualmente inseriti fra i
predetti a seguito di valutazione a scelta. I sottufficiali che abbiano subito
detrazioni di anzianità o che, per precedente giudizio di non idoneità, si
trovino iscritti in ruolo tra pari grado con minore anzianità di servizio,
vengono compresi nell'aliquota di valutazione riferita a questi ultimi.
Allegato 21
Tabella G/4
AERONAUTICA
Ruolo Specialisti. Gradualità delle promozioni a
maresciallo di Iª classe in s.p. (1)
---------------------------------------------------------------------
| Anno formazione |
| Anno di arruolamento| quadro | Aliquota | Decorrenza volontario | di avanzamento |da valutare | promozioni
--------------------+------------------+--------------+-------------- 1955 e
precedenti ..|
1981
| tutti | 1.1.1981 1956
...............| 1981
| tutti | | 1.7.1981 1957
...............|
1981
| tutti | | 1.7.1981 1958
...............|
1981
| tutti | | 31.12.1981 1959 ...............| 1982
| tutti | | 31.12.1982 1960 ...............| 1983
| tutti | | 31.12.1983 1961 ...............| 1984
| tutti |(2) | 31.12.1984 1962 ...............| 1985
| tutti | | 1.7.1985 1963
...............|
1986
| tutti | | 31.12.1985 1964 ...............| 1986
| tutti | | 1.7.1986 1965
...............|
1987
| tutti | | 1.1.1987 1966
...............|
1987
| tutti | | 1.7.1987 1967
...............|
1988
| tutti | 1.1.1988
(1)
L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a
partire dalla formazione dell'apposito quadro di avanzamento per l'anno 1985. La
corrispondente decorrenza delle promozioni, indicata nella presente tabella, è
riferita all'aliquota di promozioni da effettuare nel primo anno. (2) Compresi quelli arruolati in
anni successivi ed eventualmente inseriti fra i predetti a seguito di
valutazione a scelta. I sottufficiali che abbiano subito detrazioni di anzianità
o che, per precedente giudizio di non idoneità, si trovino iscritti in ruolo tra
pari grado con minore anzianità di servizio, vengono compresi nell'aliquota di
valutazione riferita a questi ultimi.
Allegato 22
Tabella
H/1
GUARDIA DI FINANZA
Gradualità delle promozioni a maresciallo ordinario.
--------------------------------------------------------------------- Anno di | Anzianità | Anno di | nomina a | nel grado di|formazione| vicebri- | maresciallo |del quadro| Decorrenza delle promozioni gadiere | ordinario |
| (1) |
|
|
-----------+-------------+----------+-------------------------------- 1972 e | 1974 e | 1982 | Dal giorno successivo alla
data precedenti| precedenti |
| di compimento del 10º anno dal-
1973 e | 1975
e | 1983 | la nomina a vicebrigadiere
ad precedenti| precedenti |
| eccezione di coloro che abbiano
1974 e | 1976
e | 1984 | ottenuto promozioni a
<<a scel- precedenti|
precedenti |
| ta>> o per <<benemerenza di
|
|
| servizio>>
(1)
Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono
compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni
successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a
scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate secondo
l'ordine di ruolo. (2)
L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a
partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.
Allegato 23
Tabella H/2
GUARDIA DI FINANZA
Gradualità delle promozioni a maresciallo capo.
--------------------------------------------------------------------- Anno di | Anzianità | Anno di | nomina a | nel grado di |formazione| vicebri- | maresciallo |del quadro| Decorrenza delle promozioni gadiere | ordinario |
| (1) |
|
| ----------+---------------+----------+-------------------------------
1968 e |1977-78 e
prec.| 1982 |Dal giorno successivo a quello
precedenti|
|
|di entrata in vigore della leg-
|
|
|ge. 1969 e
|1978-79 e prec.|
1983 |Dal giorno successivo
alla data precedenti|
|
|di compimento del 14º anno dal- 1970 e |1979-80 e prec.| 1984 |la nomina a vicebrigadiere ad
precedenti|
|
|eccezione di coloro che abbiano
|
|
|ottenuto promozioni a <<scel-
|
|
|ta>> o per <<benemerenza di
|
|
|servizio>>
(1) Tra i
sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati
sono compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in
anni successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni
a scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate secondo
l'ordine di ruolo.
Allegato 24
Tabella
H/3
GUARDIA DI FINANZA
Gradualità delle promozioni a maresciallo maggiore.
---------------------------------------------------------------------
| Anzianità nel |Anno di|
Anno di nomina
| grado di |forma- | a vicebrigadiere |
maresciallo |zione | Decorrenza delle (1)
| capo |del |
promozioni
|
|quadro |
------------------+---------------+-------+-------------------------
|
|
| 1961 e precedenti |1977-78
e prec.| 1982 |Dal giorno
successivo a
|
|
|quello di entrata in vi-
1962 e precedenti |1978 e prec. | 1982 |re della legge.
|
|
| 31 dicembre 1982 1963 e precedenti |1978-79 e prec.|
1983 | 1º gennaio
1983
|
|
| 31 dicembre 1983 1964 e precedenti |1979 e prec. | 1983 | 1º gennaio
1984
|
|
|Dal giorno successivo al-
1965 e precedenti |1980 e prec. | 1984 |la data di compimento del
|
|
|18º anno di servizio dal-
1966 e precedenti |1980 e prec. | 1984 |la nomina a vicebrigadie-
|
|
|re, ad eccezione di colo-
|
|
|ro che abbiano ottenuto
|
|
|promozioni <<a scelta>> o
|
|
|per <<benemerenze di ser-
|
|
|vizio>>.
(1)
Tra i sottufficiali nominati vicebrigadieri in ciascuno degli anni indicati sono
compresi quelli che, pur avendo decorrenza di nomina a sottufficiale in anni
successivi, risultano in ruolo inseriti tra essi per effetto di promozioni a
scelta o per benemerenze di servizio. Le promozioni saranno effettuate secondo
l'ordine di ruolo. (2)
L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a
partire dalla formazione degli appositi quadri di avanzamento per l'anno 1985.
Allegato 25
Tabella I/1
ESERCITO -- ARMA DEI CARABINIERI Gradualità delle promozioni da vice
brigadiere a maresciallo maggiore dei
sottufficiali della banda dell'arma dei carabinieri.
--------------------------------------------------------------------- AVANZAMENTO |Anzianità minima di
servizio dalla nomina a da |
Vicebrigadiere
¦-------------------------------------------------------
| 1ª| 1ª| 2ª| 2ª| 3ª| 3ª|
|cat.|cat.|cat.|cat.|cat.|cat.|
NOTE
| A | B | A| B | A | B |
-------------+----+----+----+----+----+----+------------------------- V.
Brigadiere| | | | | | |a) Per l'ammissione a va- a
Brigadiere.| -- | -- | -- | -- | 2
| 2 | lutazione è
richiesta
| | | | |anni|anni| in ogni caso la
perma-
| | | | | | | nenza minima nel
grado
| | | | | | | rivestito di 2 anni;
| | | | | | | Brigadiere | | | | | | |b) I periodi di anzianità a
Maresciallo| | | | | | | minima di servizio dal-
Ordinario....| -- | -- | 7 | 7 | 8 | 8 | la nomina a Vicebriga-
| | |anni|anni|anni|anni| diere
sono aumentati di
| | | | | | | un anno per l'avanzamen-
Maresciallo | | | | | | | to a ciascun grado, per
Ordinario a | | | | | | | ogni valutazione negati-
Maresciallo | -- | -- | 12 | 13 |
14 | 14 | va nei riguardi dei sot- Capo ........| | |anni|anni|anni|anni|
tufficiali che abbiano
| | | | | | | subito giudizio di
non
| | | | | | | idoneità;
| | | | | | | Maresciallo | | | | | | |c) Tutte le promozioni Capo
e
| | | | | | | sono conferite con de-
Maresciallo | 17 | 18 | 18 | 18 |
18 | 18 | correnza dal giorno suc- Maggiore ....|anni|anni|anni|anni|anni|anni|
cessivo a quello di com-
| | | | | | | pimento del
prescritto
| | | | | | | periodo minimo dalla
no-
| | | | | | | mina a V. Brigadiere.
| | | | | | |
Allegato 26
Tabella I/2
AERONAUTICA Gradualità delle promozioni da sergente a maresciallo di
prima classe
dei sottufficiali della banda dell'aeronautica.
--------------------------------------------------------------------- AVANZAMENTO| Anzianit minima di servizio
dall'arruolamento
da |
volontario
¦--------------------------------------------------------
| 1ª| 1ª| 2ª| 2ª| 3ª
| 3ª |
|cat.|cat.|cat.|cat.|cat.
|cat. |
NOTE
| A | B | A| B | A | B |
------------+----+----+----+----+------+------+----------------------
| | | | | | |a) Per
l'ammissione a Sergente a | | | | | | | valutazione è
richie- Sergente | | | | | | | sta in ogni
caso la Maggiore e | | | | | | | permanenza
minima nel trasferimen-|
| | | | 3 | 3 | grado rivestito di 2 to in
servi-| | | | |anni e|anni e| anni; zio
perma- | | | 3 | 3 | 6 | 6 |b) I periodi di anzia-
nente.......| -- | -- |anni|anni|mesi
|mesi | nità minima di
servi-
| | | | | | | zio
dall'arruolamento
| | | | | | | volontario
sono au-
| | | | | | | mentati di un
anno Sergente | | | | | | | per
l'avanzamento a Maggiore a | | | | | | | ciascun grado,
per Maresciallo |
| | 9 | 9 | 10 | 10 | ogni valutazione ne- 3ª
classe...| -- | -- |anni|anni|anni
|anni | gativa, nei
riguardi
| | | | | | | dei
sottufficiali che Maresciallo | | | | | | | abbiano subito
giudi- 3ª classe a |
| | | | | | zio di non
idoneità; Maresciallo | 10 |
| 14 | 15 | 16 | 16 |c) Tutte le promozioni 2ª
classe...|anni| -- |anni|anni|anni
|anni | sono conferite
con
| | | | | | | decorrenza dal
giorno Maresciallo |
| | | | | | successivo a
quello 2ª classe a |
| | | | | | di compimento
della Maresciallo | 17 | 20 | 20 | 20 |
20 | 20 | prescritta anzianità 1ª
classe...|anni|anni|anni|anni|anni
|anni | minima di
servizio
| | | | | | |
dell'arruolamento
| | | | | | | volontario.
Allegato 27
Tabella I/3
GUARDIA DI FINANZA Gradualità delle promozioni da vice brigadiere a
maresciallo maggiore dei
sottufficiali della banda della guardia di finanza.
--------------------------------------------------------------------- AVANZAMENTO | Anzianità minima di servizio dalla
nomina a
da
|
Vicebrigadiere
¦-------------------------------------------------------
| 1ª| 1ª| 2ª| 2ª| 3ª| 3ª|
|cat.|cat.|cat.|cat.|cat.|cat.|
NOTE
| A | B | A| B | A | B |
-------------+----+----+----+----+----+----+-------------------------
| | | | | | |a) Per l'ammissione a va-
V.Brigadiere | | | | | 2 | 2 | lutazione è richiesta in a
Brigadiere.| -- | -- | -- | -- |anni|anni| caso la permanenza mini-
| | | | | | | ma nel grado
rivestito
| | | | | | | di 2 anni; Brigadiere | | | | | | |b) I periodi di anzianità
Scelto a | | | | | | | minima di servizio dalla
Maresciallo | | | 7 | 7 | 8 | 8 | nomina a Vicebrigadiere Ordinario....|
-- | -- |anni|anni|anni|anni| sono aumentati di un an-
| | | | | | | no per l'avanzamento
a
| | | | | | | ciascun grado per
ogni
| | | | | | | valutazione negativa nei
Maresciallo | | | | | | | riguardi dei sottuffi-
Ordinario a | | | | | | | ciali che abbiano subi-
Maresciallo | | | 12 | 13 | 14 | 14 | to
giudizio di non ido- Capo.........| -- | -- |anni|anni|anni|anni| neità;
| | | | | | |c) Tutte le promozioni
Maresciallo | | | | | | | sono conferite con de-
Capo a Mare- | | | | | | | correnza dal giorno suc-
sciallo |
17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | cessivo a quello di com-
Maggiore.....|anni|anni|anni|anni|anni|anni| pimento del prescritto
| | | | | | | periodo minimo dalla
no-
mina a Vicebrigadiere.