ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
AVANZAMENTO UFFICIALI
Legge 28/03/1997 Num. 85
(in Gazz. Uff., 2
aprile, n. 76).
Disposizioni in materia di
avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli
ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Le
disposizioni di cui all'art. 01 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, sono prorogate
sino al 31 dicembre 1997. 2.
Le promozioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1
non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organici complessivi dei ruoli
interessati. 3. I periodi
minimi di comando e attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti ai fini
dell'avanzamento in carriera degli ufficiali della Guardia di finanza sono
stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze.
Articolo 2
1. Le disposizioni di cui al comma
9-quater dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'art. 2
della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997 ed
estese al personale dei paritetici ruoli dell'Esercito dell'Aeronautica
militare. 2. Le promozioni
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno
determinare eccedenze rispetto agli organici complessivi dei ruoli interessati.
Articolo 3
1. A
decorrere dal 1º gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari della Polizia
di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente,
nonchè agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato,
sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli
retributivi: a)
ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a norma
dell'art. 43-bis della legge 1º aprile 1981, n. 121; b) ai commissari ed ai
capitani, il livello VIII. 2.
Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai
marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonchè ai marescialli
aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica
o nel grado è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il
proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo
decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede di
contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione
ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo
emolumento è inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o
adottando le misure perequative occorrenti, ai tenenti eal personale di grado e
qualifica corrispondente, aventi pari anzianità di servizio comunque
prestato. 3. Fino a quando
non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale
dello Stato, il trattamento stipendiale corrispodnente al livello VII-bis è
attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello
corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianità di servizio
effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato. 4. Fino a quando non si provvederà
al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da
attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni dell'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano
applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali
ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei
commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. 5. I trattamenti stipendiali
derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti
dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e
140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al
personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono
l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1º gennaio 1996 al medesimo
personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.
Articolo 4
1. Per
gli ufficiali di cui all'art. 31, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e
all'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la facoltà di
opzione di cui all'art. 44, comma 2, della predetta legge n. 224 del 1986 può
essere esercitata, a domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Articolo 5
1. Ai
dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia ed al
personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti
dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e
dell'Aeronautica miltare, rispettivamente interessati, si applicano, si
applicano, qualora più favorevoli e nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio
1996, n. 359, e 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le indennità di presenza
qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.
Articolo 6
1. A
decorrere dal 1º gennaio 1996, l'indennità di impiego operativo di base di cui
alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla
tabella I di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e successive modificazioni, è corrisposta al
personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti
appartenenti all'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, alla Marina e
all'Aeronautica nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente
legge. Nella tabella allegata alla presente legge, l'azianità di servizio
indicata in corrispondenza del grado di colonnello o grado corrispondente è
riferita agli anni di servizio comunque prestato. 2. Per il personale di cui al
comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 1996, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2, 3, 6 e 9 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 394, nonchè, con le rispettive decorrenze, le disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
3. Limitatamente al personale di cui al comma 1, le indennità operative
per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 23
marzo 1983, n. 78, ed alle tabelle II, III e IV allegate alla medesima legge,
percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, sono
determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla tabella allegata alla
presente legge in relazione al grado rivestito. Le indennità ed i supplementi
nelle misure percentuali previste dagli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della
legge 23 marzo 1983, n. 78, nonchè dalla tabella V allegata alla medesima legge,
sono determinate con riferimento alla misura della indennità di impiego
operativo di base prevista dalla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n.
78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e successive
modificazioni, per il personale militare appartenente alla XIII fascia. 4. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e
cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità
supplementari, nonchè dell'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472, nei confronti dei dirigenti civili e militari delle Forze
di polizia che prestano servizio nelle condizioni di impiego previste dalle
predette norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di
imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti
per i militari di grado corrispondente delle Forze armate impiegati nelle
medesime condizioni operative.
5. Gli incrementi derivanti dall'applicazione del presente articolo
assorbono l'assegno provvisorio corrisposto dal 1º gennaio 1996 in attesa della
riformulazione delle indennità di impiego operativo. 6. Sulle nuove misure delle
indennità di impiego operativo, così come rideterminate dal presente articolo,
non si applica per gli anni 1996 e 1997 l'aumento di cui all'art. 2, comma 5,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, fissato in relazione alla media degli
incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti
negli anni 1995 e 1996.
Articolo 7
1. Il
Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli
ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei
direttori tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei
posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non più di due concorsi
straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle
vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del
precedente concorso straordinario.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale
della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei
requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni
precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più
grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non
inferiore a <<buono>>, appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli
del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale
che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche. 3. L'esame consiste in due prove
scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi
pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in
valutazione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti con il
decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso. 4. I vincitori dei concorsi di cui
al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici
della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di
formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28
della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano
le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge n. 668 del 1986. 5. Il primo concorso straordinario
di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del
Centro psico-tecnico della Polizia di Stato è bandito per tutti i posti
disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre
ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o
abbiano svolto le attività di psicologo o perito selettore nelle strutture della
Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7
agosto 1990, n. 232.
Articolo 8
1. Il
Ministro delle finanze è autorizzato a bandire un concorso straordinario, per
titoli ed esami, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nonchè non più di due concorsi straordinari nel quinquennio
successivo, per il reclutamento di tenenti in servizio permanente effettivo
della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di
finanza. 2. Ai concorsi di
cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale del Corpo della Guardia di
finanza che, alla data di indizione del concorso, sia in possesso dei seguenti
requisiti: a)
diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche; b) anzianità di
servizio almeno pari a tre anni; c) non avere riportato
negli ultimi tre anni una sanzione pari o più grave della consegna di rigore e
un giudizio complessivo con qualifica inferiore a <<superiore alla
media>>; d)
idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di
finanza come ufficiale. 3. Le
modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione della
commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie di esame e
dei titoli, nonchè i relativi criteri di valutazione sono stabiliti con il
decreto del Ministro delle finanze che indice il concorso. 4. I vincitori dei concorsi di cui
al comma 1, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a
nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello
stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale
della Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a quella in cui sono
stati dichiarati vincitori del concorso medesimo e a quella in cui sono nominati
tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali provenienti dall'Accademia ai
sensi dell'art. 2, n. 1), della legge 29 maggio 1967, n. 371.
Articolo 9
1. Il
Ministro della difesa è autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per titoli
ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente del ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori
nei gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza,
maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonchè due o
più concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero dei posti da
mettere a concorso non può oltrepassare il 50 per cento di quelli
complessivamente disponibili rispetto all'organico del predetto ruolo speciale,
alla data del 31 agosto 1996.
2. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i requisiti
per la partecipazione, la composizione della commissione giudicatrice,
l'indicazione delle prove e delle materie d'esame, dei titoli utili, nonchè dei
relativi criteri di valutazione, sono stabiliti con il decreto del Ministro
della difesa che indice il concorso.
3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono inquadrati nel ruolo
speciale con il grado di sottotenente secondo le disposizioni del decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117 e successive modificazioni, e sono ammessi
alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi.
Articolo 10
1. A
decorrere dal 1º luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995 la retribuzione di cui
all'art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, è riferita, in via di
sanatoria, a dodici mensilità.
2. Al comma 5 dell'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, dopo le
parole: <<all'atto del trasferimento>> sono aggiunte le seguenti:
<<o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale>>. 3. All'art. 12 del decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è aggiunto il seguente comma: <<2-bis. In
deroga a quanto stabilito nella tabella 3 allegata al presente decreto
legislativo, i maggiori dei carabinieri del ruolo speciale che nel disciolto
ruolo unico dell'Arma dei carabinieri avevano anzianità di grado pari od
anteriore al 31 dicembre 1993, vengono valutati dopo quattro anni di permanenza
nel grado e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza
dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità>>.
Articolo 11
L'onere
derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 102.978
milioni per l'anno 1997 ed in lire 78.784 milioni a decorrere dall'anno 1998. Al
predetto onere si provvede, quanto a lire 102.978 milioni per l'anno 1997 e
77.000 milioni per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri; quanto a lire 1.784 milioni per gli anni 1998 e 1999,
mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. 2. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.
Allegato 1
Tabella
(Art. 6, comma 1)
---------------------------------------------------------------------
|
Grado
|
Misure
|
| mensili lorde
-----------+---------------------------------------+----------------- A |Generale di Corpo
d'Armata e di Divi- |
| sione.................................| 910.000 B |Generale di
Brigata....................| 850.000 C |Colonnello +
25........................| 790.000 D
|Colonnello.............................| 730.000