ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO


STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO 
AERONAUTICA - MARINA

Legge 31/07/1954 599
 (in Suppl.- Gazz. Uff. 10 agosto 1954, n. 181).

Preambolo 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;   Il Presidente della Repubblica:   Promulga la seguente legge:  

 

Articolo 1

  Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.   Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

Articolo 2

  Il sottufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.   Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Articolo 3

  I sottufficiali si distinguono in:     sottufficiali in servizio permanente;     sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;     sottufficiali in congedo;     sottufficiali in congedo assoluto.   I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali di complemento e sottufficiali della riserva.

Articolo 4

  Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento relativo è adottato con determinazione ministeriale per il grado di sergente, con decreto ministeriale per gli altri gradi.

Articolo 5

  L'anzianità di grado è assoluta e relativa.   Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.   Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

Articolo 6

  L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.   Nei trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.   A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da sottufficiale.

Articolo 7

  Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi 20privati. Subisce del pari una detrazione di anzianità il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.   La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dal sottufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate. Per i sottufficiali del grado massimo la detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.

Articolo 8

  Il sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.

Articolo 9 

  L'anzianità assoluta del sottufficiale, che dopo aver cessato di essere iscritto nei ruoli vi sia riammesso, è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione, salvo che per speciali disposizioni di legge non debba conservarsi al sottufficiale, in tutto o in parte, l'anzianità posseduta.

Articolo 10

  Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Articolo 11

  I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo le leggi di ordinamento.   Per i sottufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi.

Articolo 12

  Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.   Il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento del suoi doveri.

Articolo 13

  Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:     servizio effettivo;     aspettativa;     sospensione dall'impiego.

Articolo 14 

  Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 24, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina.   Per il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.

Articolo 15

  Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:     a) prigionia di guerra;     b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;     c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;     d) motivi privati.   La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.   L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti 20e non ancora fruiti.   L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.   L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

Articolo 16

  L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.   Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.   Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

Articolo 17

  Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purché idoneo a servizio incondizionato.   Il sottufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.   Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è richiamato in servizio.

Articolo 18

  Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio né altro assegno.   Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

Articolo 19

  La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale.   La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.   La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

Articolo 20

  Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.   Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.   Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.   Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

Articolo 21

  La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.

Articolo 22

  Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

Articolo 23

  Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.   Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.

Articolo 24

  Il sottufficiale, che nel grado massimo raggiunge l'età indicata nella tabella A annessa alla presente legge, è trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente.   L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio, finché non siano determinati i nuovi organici dei sottufficiali delle Forze armate, è stabilito annualmente per ciascuna di esse, e separatamente per l'Arma dei carabinieri, dal Ministro per la difesa. Di un numero corrispondente alla consistenza del predetto organico saranno ridotti gli organici dei sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica e, per la Marina, il numero complessivo dei sergenti e dei militari raffermati.   Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, la vacanza è formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età e, a parità di età, colui che abbia maggiore anzianità di servizio da sottufficiale.   Il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di ufficio; egli deve possedere la idoneità fisica occorrente per tale impiego.   In tempo di guerra o per eccezionali esigenze, il sottufficiale del ruolo speciale che sia riconosciuto fisicamente idoneo al servizio incondizionato può essere impiegato anche nelle altre mansioni proprie del suo grado nel ruolo di provenienza.

Articolo 25

  Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale decide il Ministro, sentito il parere:     per l'Esercito, di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori, tutti in servizio permanente;     per la Marina, della Commissione di avanzamento per i sottufficiali;     per l'Aeronautica, della Commissione centrale di avanzamento per i sottufficiali.

Articolo 26

  Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:     a) età;     b) infermità;     c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;     d) domanda;     e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;     f) nomina all'impiego civile;     g) perdita del grado.   Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.

Articolo 27

  Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge, salvo che, rivestendo il grado massimo, non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 24.   Per il sottufficiale del ruolo speciale il limite di età è di anni sessanta, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto all'età predetta in applicazione del disposto del terzo comma dell'art. 24, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera egualmente avvenuta per età ad ogni effetto, salvo quanto disposto nel comma secondo dell'art. 32.   Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva.

Articolo 28

  Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:     a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;     b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;     c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Articolo 29

  Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile 20al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.   Se trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.   Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28, a seconda della durata del servizio.   Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Articolo 30

  Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.   Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.   Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

Articolo 31