
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'
DIRITTO E PROGRESSO
STATO GIURIDICO DEI
SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO
AERONAUTICA - MARINA
Legge 31/07/1954 n°
599
(in Suppl.- Gazz.
Uff. 10 agosto 1954, n. 181).
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Lo stato di sottufficiale è costituito
dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado. Lo stato di sottufficiale sorge
col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.
Articolo 2
Il sottufficiale, prima di assumere
servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni. Per il sottufficiale che non
presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di
decorrenza della nomina stessa.
Articolo 3
I sottufficiali si distinguono in: sottufficiali in
servizio permanente;
sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma; sottufficiali in
congedo;
sottufficiali in congedo assoluto. I sottufficiali in congedo sono
ripartiti in due categorie: sottufficiali di complemento e sottufficiali della
riserva.
Articolo 4
Il grado è conferito secondo le norme
contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento
relativo è adottato con determinazione ministeriale per il grado di sergente,
con decreto ministeriale per gli altri gradi.
Articolo 5
L'anzianità di grado è assoluta e
relativa. Per anzianità
assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado,
salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge. Per anzianità relativa si intende
l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.
Articolo 6
L'anzianità assoluta è determinata dalla
data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti
disposto dal provvedimento stesso.
Nei trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta
prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi. A parità di anzianità assoluta,
nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata
dall'età, salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i
quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di
provenienza. A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute
successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità
di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a
sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo
da sottufficiale.
Articolo 7
Il sottufficiale in servizio permanente
subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per
condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un
mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per
motivi 20privati. Subisce del pari una detrazione di anzianità il sottufficiale
in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermità non
proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o più volte e
rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta
posizione. La detrazione di
anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed
è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni
al grado superiore a quello rivestito dal sottufficiale, effettuate nel
quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o
le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle
situazioni sopraindicate. Per i sottufficiali del grado massimo la detrazione di
anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.
Articolo 8
Il sottufficiale delle categorie in
congedo detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di
durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per
motivi disciplinari subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla
durata della detenzione o della sospensione.
Articolo 9
L'anzianità assoluta del sottufficiale,
che dopo aver cessato di essere iscritto nei ruoli vi sia riammesso, è ridotta
di un periodo di tempo pari alla interruzione, salvo che per speciali
disposizioni di legge non debba conservarsi al sottufficiale, in tutto o in
parte, l'anzianità posseduta.
Articolo 10
Nessuna rettifica di anzianità per
errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine
di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di
accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Articolo 11
I sottufficiali, ad eccezione di quelli
in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli
distinti secondo le leggi di ordinamento. Per i sottufficiali in servizio
permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza
promozione, salvo i casi specificati dalle leggi.
Articolo 12
Il sottufficiale in servizio permanente
è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo. Il sottufficiale in servizio
permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o
commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi
incompatibili con l'adempimento del suoi doveri.
Articolo 13
Il sottufficiale in servizio permanente
può trovarsi in una delle seguenti posizioni: servizio
effettivo;
aspettativa;
sospensione dall'impiego.
Articol
Il sottufficiale in servizio effettivo,
salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 24, deve possedere l'idoneità
fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti,
comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina. Per il sottufficiale del ruolo
naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di
volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.
Articolo 15
Il sottufficiale può essere collocato in
aspettativa per una delle seguenti cause: a) prigionia di
guerra; b)
infermità temporanea proveniente da causa di servizio; c) infermità
temporanea non proveniente da causa di servizio; d) motivi
privati. La prigionia di
guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa. L'aspettativa per infermità
proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ
gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in
aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai
relativi regolamenti 20e non ancora fruiti. L'aspettativa per motivi privati è
disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La
concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio. L'aspettativa è disposta con
decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa
per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.
Articolo 16
L'aspettativa non può superare due anni
in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare
della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge. Verificandosi una causa diversa da
quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in
altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva
dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso
l'eventuale periodo di prigionia di guerra. Fermo il disposto del primo comma,
l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un
anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non
può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro
in servizio.
Articolo 17
Il sottufficiale in aspettativa può, in
caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio
effettivo, purché idoneo a servizio incondizionato. Il sottufficiale in aspettativa
per infermità, compreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o che debba
frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora
ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo
è richiamato in servizio. Il
sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle
condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è
richiamato in servizio.
Articolo 18
Al sottufficiale in aspettativa per
infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti
dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al
sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio né
altro assegno. Agli effetti
della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per
prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato
per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da
causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per
motivi privati non è computato.
Articolo 19
La sospensione dall'impiego può avere
carattere precauzionale, disciplinare, o penale. La sospensione dall'impiego può
essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una
all'altra posizione. La
sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, nel quale sono
indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione
disciplinare, anche la durata.
Articolo 20
Il sottufficiale che sia sottoposto a
procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado,
o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità,
può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino
all'esito del procedimento penale o disciplinare. Tale provvedimento è sempre
adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso
ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione
preventiva. Se il
procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto
non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a
tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale
non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente
revocata a tutti gli effetti.
Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni
effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar
luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al
sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo
di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione
precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.
Articolo 21
La sospensione disciplinare dall'impiego
è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a
due mesi né superiore a dodici.
Articolo 22
Salvo i casi in cui la condanna a pena
detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della
legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un
mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.
Articolo 23
Al sottufficiale sospeso dall'impiego
compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere
fisso e continuativo. Agli
effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione
dall'impiego è computato per metà.
Articolo 24
Il sottufficiale, che nel grado massimo
raggiunge l'età indicata nella tabella A annessa alla presente legge, è
trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo
speciale continuando a rimanere in servizio permanente. L'organico del ruolo speciale per
mansioni di ufficio, finché non siano determinati i nuovi organici dei
sottufficiali delle Forze armate, è stabilito annualmente per ciascuna di esse,
e separatamente per l'Arma dei carabinieri, dal Ministro per la difesa. Di un
numero corrispondente alla consistenza del predetto organico saranno ridotti gli
organici dei sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica e, per la Marina, il
numero complessivo dei sergenti e dei militari raffermati. Qualora nell'organico del ruolo
speciale non esista la vacanza occorrente, la vacanza è formata facendo cessare
dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età
e, a parità di età, colui che abbia maggiore anzianità di servizio da
sottufficiale. Il
sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di ufficio; egli deve
possedere la idoneità fisica occorrente per tale impiego. In tempo di guerra o per
eccezionali esigenze, il sottufficiale del ruolo speciale che sia riconosciuto
fisicamente idoneo al servizio incondizionato può essere impiegato anche nelle
altre mansioni proprie del suo grado nel ruolo di provenienza.
Articolo 25
Sulle domande di trasferimento nel ruolo
speciale decide il Ministro, sentito il parere: per l'Esercito, di una
Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro
ufficiali superiori, tutti in servizio permanente; per la Marina, della
Commissione di avanzamento per i sottufficiali; per l'Aeronautica,
della Commissione centrale di avanzamento per i sottufficiali.
Articolo 26
Il sottufficiale cessa dal servizio
permanente per una delle seguenti cause: a) età; b) infermità; c) non idoneità alle
attribuzioni del grado o scarso rendimento; d) domanda; e) inosservanza delle
disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali; f) nomina all'impiego
civile; g)
perdita del grado. Il
provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto
ministeriale.
Articolo 27
Il sottufficiale cessa dal servizio
permanente al raggiungimento del limite di età indicato nella tabella A annessa
alla presente legge, salvo che, rivestendo il grado massimo, non sia transitato
nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'art.
24. Per il sottufficiale del
ruolo speciale il limite di età è di anni sessanta, tranne che egli non debba
cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto all'età predetta in
applicazione del disposto del terzo comma dell'art. 24, nel qual caso la
cessazione dal servizio permanente si considera egualmente avvenuta per età ad
ogni effetto, salvo quanto disposto nel comma secondo dell'art. 32. Il sottufficiale che cessa dal
servizio permanente per età è collocato nella riserva.
Articolo 28
Il sottufficiale che cessa dal servizio
permanente ai sensi dell'articolo precedente: a) se ha venti o più
anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti
disposizioni; b)
se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di
servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue
la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio
effettivo; c) se
ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o
più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo,
consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni
pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Articolo 29
Il sottufficiale che sia divenuto
permanentemente inabile 20al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità
fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio,
sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo
massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente
spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in
congedo assoluto, a seconda dell'idoneità. Se trattisi di infermità
provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio
di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione
privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in
vigore. Se trattisi di
infermità non proveniente da causa di servizio al sottufficiale si applicano le
disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28, a seconda della durata del
servizio. Dalla data di
cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono
corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in
servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Articolo 30
Al sottufficiale in servizio permanente,
che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità
riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione
vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie
previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso,
dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno
rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta,
per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un
periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per
conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini
della liquidazione del trattamento stesso. Al sottufficiale suddetto, che
all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto neppure
con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire
il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o
abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno
rinnovabile di guerra nonché un assegno integratore del trattamento di guerra,
liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della
pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono
gli anni di servizio utile aumentati di sei anni. Il beneficio di cui al presente
articolo compete anche al sottufficiale che consegua o abbia conseguito la
pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal
servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.
Articolo 31