ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490
(in Suppl. ordinario n. 14/L,
alla Gazz. Uff. n. 17 del 22 gennaio 1998)
Riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma
97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in
particolare l'art. 1, commi 96 e 97, recante delega al Governo per riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 novembre 1997; Sentite le rappresentanze del personale; Acquisito il
parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Considerato che in materia la
legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto alcun termine per l'espressione
del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e che,
pertanto, deve applicarsi quanto previsto dai regolamenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; Considerato che le competenti
commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il proprio parere in
merito nei termini previsti o indicati e che, pertanto, il Governo ha facoltà
ugualmente di esercitare la delega conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui
scadenza è prevista per il giorno 31 dicembre 1997; Vista la deliberazione del
Consiglio del Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1997; Sulla
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione,
dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto
legislativo:
Art. 1. Ambito di
applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano la riduzione delle dotazioni organiche e delle consistenze
effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto,
e dell'Aeronautica militare.
2. Nell'ambito delle dotazioni organiche determinate dall'art. 1, comma
96, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono, conseguentemente, adeguate le
previsioni normative attinenti al reclutamento, allo stato giuridico ed
all'avanzamento degli ufficiali di cui al comma 1 in base ai criteri previsti
dal comma 97 del medesimo art. 1 della citata legge n. 662 del 1996. 3. Finchè le consistenze effettive
dei ruoli non siano contenute entro le dotazioni organiche fissate dal presente
decreto, per realizzare le economie previste dall'art. 1, comma 97, lettera h),
della legge n. 662 del 1996, i moduli complessivi di alimentazione dei ruoli non
devono superare la misura del 70% dei moduli complessivi previsti per ciascuna
Forza Armata dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. 4. Con
apposito decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 1, comma 97, della
predetta legge n. 662 del 1996 viene data attuazione al transito nelle pubbliche
amministrazioni degli ufficiali in esubero con venticinque anni di servizio
effettivo. 5. Ai fini
dell'applicazione del presente decreto, se non diversamente specificato, con i
gradi degli ufficiali dell'Esercito si individuano anche i corrispondenti gradi
della Marina e dell'Aeronautica secondo quanto riportato nella tabella
<<A>> allegata al presente decreto.
Art. 2. Ruoli degli
ufficiali delle Forze Armate con esclusione di quelli dell'Arma dei Carabinieri.
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli
ufficiali del servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti: a) ruolo normale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; b) ruolo normale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali; c) ruolo normale del
Corpo degli ingegneri dell'Esercito; d) ruolo normale del
Corpo sanitario dell'Esercito; e) ruolo normale del
Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito; f) ruolo speciale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; g) ruolo speciale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali; h) ruolo speciale del
Corpo sanitario dell'Esercito; i) ruolo speciale del
Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito; 2. I ruoli nei quali sono iscritti
gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i seguenti: a) ruolo normale del
Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio navale; c) ruolo normale del
Corpo delle armi navali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario della Marina; e) ruolo normale del
Corpo di commissariato della Marina; f) ruolo normale del
Corpo delle capitanerie di porto; g) ruolo speciale del
Corpo di stato maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio navale; i) ruolo speciale del
Corpo delle armi navali;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina; k) ruolo speciale del
Corpo di commissariato della Marina; l) ruolo speciale del
Corpo delle capitanerie di porto.
3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente
dell'Aeronautica sono i seguenti: a) ruolo naviganti
normale dell'Arma aeronautica; b) ruolo normale delle
armi dell'Arma aeronautica; c) ruolo normale del
Corpo del genio aeronautico; d) ruolo normale del
Corpo di commissariato aeronautico; e) ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico; f) ruolo naviganti
speciale dell'Arma aeronautica; g) ruolo speciale
delle armi dell'Arma aeronautica; h) ruolo speciale del
Corpo del genio aeronautico; i) ruolo speciale del
Corpo di commissariato aeronautico; j) ruolo speciale del
Corpo sanitario aeronautico.
4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli
ufficiali della riserva nonchè quelli della riserva di complemento sono
rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio
permanente. 5. Relativamente
ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 3.
Disposizioni comuni.
1. Per conseguire la nomina ad ufficiale
in servizio permanente delle Forze Armate è necessario possedere i seguenti
requisiti: a)
essere cittadini italiani; b) aver compiuto il
18º anno di età e non aver superato l'età massima stabilita per ciascun ruolo
dal presente decreto;
c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero di diploma di laurea; d) essere riconosciuti
in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale ufficiale in servizio permanente; e) essere in possesso
del godimento dei diritti civili e politici; f) non essere stati
destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente
arruolamento volontario in altra accademia o istituto di formazione
militare; g)
essere in possesso di qualità morali e di condotta incensurabili. 2. Con distinti decreti del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione per i concorsi ad ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto,
sono indicati per ciascuna Forza Armata: a) i titoli di studio
di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli
corsi delle accademie militari nonchè quelli validi per i concorsi per la nomina
ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti; b) le tipologie e le
modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame, prevedendo, ove
necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio
richiesti. 3. Nei concorsi
per la nomina ad ufficiale in servizio permanente l'Amministrazione ha facoltà
di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di
approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a
concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti
per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi,
possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo
l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad 1 anno,
detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso. Le
riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie
di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a
concorso. 4. Per la
partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali,
non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 4. Ufficiali
dei ruoli normali.
1. Gli ufficiali dei ruoli normali in
servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che
hanno frequentato le Accademie Militari, e che abbiano completato con esito
favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza
Armata. 2. Per specifiche
esigenze di Forza Armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie
militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi
speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale
militare in servizio nella relativa Forza Armata. 3. L'età per la partecipazione ai
concorsi per l'ammissione alle accademie militari non può essere inferiore a 17
anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta
eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo è
elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non
superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano
prestato servizio militare nelle Forze Armate. 4. Gli ufficiali in servizio
permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente,
mediante concorso per titoli ed esami e superamento del corso applicativo, anche
dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo
con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il 32º
anno di età alla data indicata nel bando di concorso. 5. Salvo quanto stabilito nel
comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto
possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in
possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. 6. I concorsi di cui al comma 4
possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori
delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi
previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle
promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle
tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. 7. I candidati utilmente collocati
nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui al comma 4 frequentano corsi
applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalità sono
disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti di formazione di ciascuna Forza
Armata. 8. L'anzianità
relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 è rideterminata, a seguito del
superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della
graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli
stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari
delle rispettive Accademie Militari che terminano il ciclo formativo nello
stesso anno. 9. I candidati
che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non
debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli
di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini
dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente e per il
restante personale non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
leva.
Art. 5. Ufficiali
dei ruoli speciali.
1. Gli ufficiali dei ruoli speciali
delle Forze Armate possono essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al
comma 2: a) per
concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente: 1)
prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia
superato il 34º anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli
ufficiali abbia almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato
ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato
ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), del predetto decreto
legislativo;
2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo
speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano
superato il 32º anno di età; 3) dal
personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate
e che non abbia superato il 32º anno di età; 4) dai
frequentatori dei corsi normali delle Accademie Militari che non abbiano
completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purchè
idonei in attitudine militare; b) a domanda,
mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli
ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non
abbiano completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della
Commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i
titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei
ruoli. 2. Gli ufficiali del
ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonchè gli ufficiali piloti dei ruoli
speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie
di porto sono tratti, per concorso per titoli ed esami, con il grado di
sottotenente: a)
prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato
ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, previo superamento del concorso e del successivo corso finalizzato
al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia
superato il 26º anno di età; b) dagli ufficiali di
complemento del ruolo naviganti, del corpo di stato maggiore della Marina e del
corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore
militare che non abbiano superato il 28º anno di età ed abbiano almeno 2 anni di
servizio; c)
d'autorità, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dai
sottotenenti del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi
dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di
navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente
contratta. 3. I requisiti di
cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla
data indicata nei rispettivi bandi di concorso. 4. Gli ufficiali di complemento ed
il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai
concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il Corpo o il
ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro
della difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto vengono definite le corrispondenze occorrenti per la
partecipazione ai predetti concorsi.
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei
concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso applicativo di durata non
inferiore a tre mesi. L'anzianità relativa e assoluta sono determinate in base
alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 6. I frequentatori che non
superino i corsi applicativi: a) se provenienti dal
ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di
durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di
servizio; b) se
provenienti dal complemento, completano la ferma eventualmente contratta ovvero
vengono ricollocati in congedo; c) se provenienti dai
frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta
ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in congedo; d) se provenienti
dalla vita civile, sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o
completare gli obblighi di leva.
Art. 6.
Alimentazione dei ruoli.
1. Il numero degli ufficiali da
immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non può superare, per ciascun
ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori
nè eccedere, comunque, rispettivamente un decimo e un dodicesimo del predetto
organico.
Art. 7. Obblighi di
servizio.
1. Gli allievi delle Accademie militari
hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre
anni. 2. All'atto
dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali
dell'Accademia dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica hanno l'obbligo di
contrarre una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare. 3. La ferma di cui al comma 2 è
elevata a: a)
dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata; b) undici anni per gli
iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata; c) quattordici anni
per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica. 4. I frequentatori dei corsi
normali delle accademie, qualora fruiscano delle eventuali proroghe per il
completamento del ciclo formativo, hanno l'obbligo di contrarre una ulteriore
ferma di durata pari al periodo di proroga concesso. 5. Gli ufficiali reclutati ai
sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 5, comma 1, al superamento del corso
applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di cinque anni decorrente
dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza delle precedente ferma. 6. Gli ufficiali reclutati ai
sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di contrarre una ferma
di dodici anni dall'inizio del corso ivi previsto che assorbe la ferma
precedentemente contratta. 7.
Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o ufficiali piloti di
complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio
permanente effettivo. 8. In
deroga a quanto previsto dall'art. 14, comma 5, della legge 27 dicembre 1990, n.
404, la partecipazione ai corsi di qualificazione per il controllo del traffico
aereo nonchè a corsi di elevato livello professionale, da determinare per
ciascuna Forza Armata con decreto ministeriale, è subordinata al vincolo di
un'ulteriore ferma di anni cinque che decorre dalla scadenza della precedente
ferma. L'ulteriore ferma contratta non rimane operante in caso di mancato
superamento o di dimissioni dal corso.
Art. 8. Requisiti
per l'avanzamento.
1. Per l'avanzamento al grado superiore
l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere,
intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le
funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è
condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado
superiore. 2. Per
l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al
comma 1 debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di
alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.
Art. 9. Modalità di
avanzamento.
1. L'avanzamento ha luogo: a) ad anzianità; b) a scelta; c) per meriti
eccezionali. 2. L'avanzamento
ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel
rispettivo ruolo. 3.
L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine
risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo
secondo le disposizioni del presente decreto. 4. L'avanzamento per meriti
eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado
idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta. 5. I profili di carriera e le
modalità di avanzamento nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata
sono indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.
Art. 10.
Commissioni di avanzamento. Generalità.
1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad
anzianità e a scelta:
a) le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di
Maggior Generale e gradi corrispondenti; b) le commissioni
superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente
Colonnello a Brigadier Generale e gradi corrispondenti; c) le commissioni
ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente
aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti; d) i superiori
gerarchici per gli ufficiali di complemento. 2. I componenti delle Commissioni
di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo,
tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali
Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra
amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento. 3. Non possono far parte delle
Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti
cariche: a)
Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; b) Capo di Gabinetto
del Ministero della difesa o presso qualsiasi altra amministrazione; c) Comandante Generale
della Guardia di Finanza; d) Consigliere
Militare del Presidente della Repubblica; e) Consigliere
Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Non possono far parte delle
predette commissioni gli ufficiali impiegati presso: a) i servizi per le
informazioni e la sicurezza dello Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n.
801; b) gli enti,
comandi o unità internazionali che abbiano sede di servizio fuori dal territorio
nazionale; c) il
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. 5. All'art. 26
della legge 12 novembre 1955, n. 1137 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2: dopo la
lettera <<c)>> è aggiunta la seguente <<d)>>:
<<attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con
specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per
l'Amministrazione.>>; b) al comma 3: dopo le
parole <<alle lettere a), b), c)>>, è aggiunta la seguente <<,
d)>>; le parole <<per tre>> sono sostituite dalle seguenti
<<per quattro>>; c) al comma 4: dopo le
parole <<nelle precedenti lettere a), b), c)>>, è aggiunta la
seguente <<, d)>>.
Art. 11. Norme
procedurali.
1. Le commissioni di vertice e le
commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza Armata,
sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore
della Difesa. 2. I componenti
delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e
convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore di
Forza Armata. 3. I componenti
delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado
e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo. 4. Per la validità delle
deliberazioni delle commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei
componenti con diritto al voto.
Art. 12.
Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento.
1. Per la valutazione dei Maggior
Generali e gradi corrispondenti è costituita presso ciascuna Forza Armata una
Commissione di Vertice di cui fanno parte i medesimi membri della Commissione
superiore d'avanzamento. 2.
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa assume la Presidenza di ciascuna
Commissione di Vertice ed il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata ne assume la
funzione di vice presidente.
3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta: a) dal Capo di Stato
Maggiore dell'Esercito;
b) dai Tenenti Generali che ricoprano le cariche di Comandante delle
Forze Operative Terrestri, Ispettore Logistico, Ispettore delle Scuole e
Ispettore delle Armi;
c) dai 3 Tenenti Generali più anziani in ruolo che abbiano espletato o
stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui
alla lettera b) o quella di Capo del Corpo degli ingegneri, nonchè dal Sottocapo
di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei 3 suddetti Tenenti
Generali; d)
dall'Ufficiale Generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi
quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall'ufficiale più
elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non
ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si tratti di valutare
ufficiali appartenenti a tale Arma.
4. La commissione superiore di avanzamento della Marina è composta: a) dal Capo di Stato
Maggiore della Marina;
b) dall'Ammiraglio di Squadra più anziano in ruolo che non sia Capo di
Stato Maggiore;
c) dagli Ammiragli di Squadra che siano o siano stati preposti al comando
in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare
marittimo; d)
dall'Ufficiale Ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del
genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle
capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo
corpo. 5. La commissione
superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta: a) dal Capo di Stato
Maggiore dell'Aeronautica; b) dai 4 Generali di
Squadra Aerea più anziani in ruolo che non ricoprano la carica di cui alla
lettera a) e che siano o siano stati preposti al Comando operativo delle Forze
Aeree o a Comandi di Grande Unità ovvero ad Alto Comando di Vertice nei settori
operativo, tecnico logistico o addestrativo; c) dall'Ufficiale
Generale più elevato in grado, o più anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle
armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato
aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi
gli ufficiali del rispettivo ruolo.
6. Il Segretario Generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice
Segretario Generale militare nel caso in cui il Segretario Generale rivesta
qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla Commissione di
vertice della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi faccia già parte
ai sensi dei commi 3, 4, 5. é obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di
vertice allorchè la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata diversa in
servizio presso Uffici e Organi dipendenti. 7. Il Vice Segretario Generale
militare del Ministero della difesa, nonchè il Sottocapo di Stato Maggiore della
Difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento
della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi facciano già parte, ai
sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni
superiori di avanzamento allorchè la valutazione riguardi ufficiali di Forza
Armata diversa in servizio presso Uffici o Organi dipendenti. 8. Assume la Presidenza della
commissione superiore di avanzamento il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata
o, in caso di assenza o di impedimento, il Tenente Generale o grado
corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più
anziano di età tra i presenti.
9. Relativamente alla valutazione degli Ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 12 novembre 1955, n.
1137 e successive modificazioni.
Art. 13.
Commissioni ordinarie.
1. La Commissione ordinaria di
avanzamento dell'Esercito è composta: a) da un Tenente
Generale, che la presiede; b) da un Maggior
Generale; c) da 5
Colonnelli del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni;
d) da un Colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi,
quando la valutazione riguardi ufficiali della predetta Arma o dei Corpi; e) da un Colonnello
dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi quando la valutazione riguardi
ufficiali dei predetti ruoli.
2. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta: a) da un Ammiraglio di
Squadra, che la presiede; b) da quattro
ufficiali ammiragli o Capitani di Vascello; c) da un Ufficiale di
grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo del genio navale, o delle
armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto,
quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo Corpo. 3. La commissione ordinaria di
avanzamento dell'Aeronautica è composta: a) da un Generale di
Squadra Aerea, che la presiede; b) da quattro
ufficiali Generali o Colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica; c)
da un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del ruolo normale delle armi
dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato
aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi ufficiali
del rispettivo ruolo. 4. Alle
Commissioni ordinarie partecipa il Direttore Generale della Direzione Generale
del personale militare, esprimendo parere sull'idoneità all'avanzamento. In caso
di assenza o di impedimento può essere rappresentato da un ufficiale di grado
non inferiore a Colonnello, destinato alla Direzione Generale, possibilmente
appartenente alla medesima Forza Armata dell'ufficiale da valutare. 5. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado
ed, a parità di grado, il più anziano. 6. Relativamente alla valutazione
degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri si applica l'art. 16 della legge 12
novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.
Art. 14. Aliquote
di ruolo e impedimenti alla valutazione.
1. L'Ufficiale, per essere valutato per
l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite
aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti. 2. Non può essere valutato per
l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario
di Stato. 3. Non può essere
valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia rinviato a giudizio o ammesso ai
riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento
disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso
dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per
qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. 4. Il personale militare in
servizio permanente che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena
non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti
contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio
dell'Amministrazione o dell'onore militare è escluso da ogni procedura di
avanzamento. 5. Quando
eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla
pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone
i motivi. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione
e dei motivi che l'hanno determinata.
Art. 15. Elementi di giudizio. Documentazione
caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi e obbligatori.
1. La Commissione di Vertice, la
Commissione Superiore e la Commissione Ordinaria esprimono i giudizi
sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione
caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei
particolari requisiti previsti dall'art. 8 e dell'eventuale frequenza del corso
superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo
emanato in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto
aventi grado non inferiore a Capitano di Vascello le competenti Commissioni
esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti
da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei trasporti e della
navigazione per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale
amministrazione. 3. Le
Commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in
servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.
Art. 16. Rinvio.
1. Per quanto non diversamente regolato
nella presente Sezione, si applicano le disposizioni del Titolo I, Capi IV e VI,
della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
Art. 17. Formazione
di quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria.
1. Il Direttore Generale della Direzione
Generale del Personale Militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle
graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti
quadri di avanzamento, iscrivendovi: a) per l'avanzamento
ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo; b) per l'avanzamento a
scelta ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine
di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello
delle promozioni da effettuare; c) per l'avanzamento a
scelta ai gradi di generale, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi
nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da
effettuare. 2. I quadri di
avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono. 3. Qualora per un determinato
grado siano previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad
anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali
iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta. 4. I tenenti colonnelli sono
iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote
di cui all'art. 21, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota secondo le
modalità di cui alla lettera b) del comma 1. 5. La promozione è disposta con
decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore
a Brigadier Generale e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, per i Tenenti Generali e gradi corrispondenti. Per i
rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale. 6. Agli ufficiali valutati per
l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.
Art. 18. Promozioni
non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di
esclusione.
1. Per i gradi nei quali le promozioni a
scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni
in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il
Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare forma il
quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengono a verificarsi una o
più vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di
promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro. 2. Qualora un ufficiale venga
tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla
legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito
l'ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso.
Art. 19. Requisiti
per la valutazione.
1. L'ufficiale in servizio permanente
effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di
appartenenza: a)
aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado ed aver
compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
presso enti e reparti e d'imbarco previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al
presente decreto;
b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi
stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 2. Ai fini della valutazione per
l'avanzamento, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di imbarco, indicati nelle predette tabelle per il grado rivestito, possono
essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se
previsto nelle annesse tabelle. I predetti periodi debbono essere svolti presso
comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito
internazionale. 3. Il periodo
di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto
nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari,
di addestramento e di impiego.
4. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini
dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del
ruolo di appartenenza. 5. I
periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono
essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle
stesse, determinati con decreto del Ministro della difesa.
Art. 20. Ulteriori
requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina.
1. Per gli ufficiali della Marina
Militare i periodi di servizio prestati su navi da guerra estere o in territorio
estero sono considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in
territorio nazionale. 2. Ai
fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni
inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio
dello Stato per l'espletamento di servizi previsti da leggi. é altresì valido
anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione
professionale. In ogni caso la metà del periodo di imbarco prescritto ai fini
dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina Militare in
armamento o in riserva.
Art. 21. Formazione delle aliquote di valutazione
e modalità di valutazione.
1. Il 31 ottobre di ogni anno, il
Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare, con apposite
determinazioni, indica per ciascuna Forza Armata, per ciascun grado e ruolo, gli
ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno
successivo. In tali determinazioni sono inclusi: a) gli ufficiali non
ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni
prescritte dagli articoli 19 e 20; b) gli ufficiali già
giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma
2; c) gli
ufficiali da valutare o rivalutare perchè sono venute a cessare le cause che ne
avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione,
compresi gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'art. 14, comma
2. 2. I Tenenti Colonnelli
dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte
aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nelle tabelle 1,
2 e 3 annesse al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima
valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della
valutazione dei Tenenti Colonnelli, inclusi nella terza aliquota. 3. I Capitani dei ruoli normali e
speciali, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di
maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno
successivo per la promozione ad anzianità. 4. Gli ufficiali, giudicati non
idonei all'avanzamento, sono valutati l'anno successivo e, se giudicati idonei e
iscritti in quadro, sono promossi con anzianità riferita all'anno dell'ultima
valutazione. 5. Gli
ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono
ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e,
se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianità riferita
all'anno dell'ultima valutazione.
6. Il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare
con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere
valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte
dall'art. 19, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale
dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
Art. 22. Vacanze
organiche.
1. Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal
servizio permanente;
c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in
soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi. 2. Le vacanze decorrono dalla data
in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle
lettere a), b), c) e d) e per la lettera e) dal giorno successivo a quello del
decesso. 3. Gli ufficiali
iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle
vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1º luglio dell'anno cui si
riferiscono i quadri stessi.
Art. 23. Promozioni
annuali.
1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha
luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per
ciascuno grado nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. 2. Le promozioni sono conferite
con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, della legge 20 settembre 1980, n.
574, salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e
successive modificazioni.
Art. 24. Modalità
per colmare ulteriori vacanze.
1. Qualora, effettuate in un grado le
promozioni stabilite per l'anno dalle annesse tabelle 1, 2 e 3, si constatino al
1º luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con
promozioni aggiuntive. Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle
promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori
all'unità. 2. Qualora il
numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore
al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non
effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare
nell'anno immediatamente successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa ha facoltà di
richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri
ovvero dall'ausiliaria.
Art. 25.
Sottotenenti dell'Esercito.
1. Per i Sottotenenti dei ruoli normali,
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma
dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato
che superino i corsi delle scuole di applicazione il nuovo ordine di anzianità
viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita
secondo le norme previste dagli ordinamenti dei singoli istituti militari di
formazione. 2. I Sottotenenti
che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione
per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con
l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il
predetto corso. I Sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo
per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per
motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato
se avessero superato il corso al loro turno. 3. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 65, comma 5, i Sottotenenti di cui al comma 1, che non superino i
corsi di applicazione per essi prescritti e presentino domanda ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera b), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei
ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della
stessa anzianità assoluta. 4.
Gli ufficiali di cui al comma 1 che non conseguano il diploma di laurea entro
l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di
maggiore transitano d'autorità anche in soprannumero nel corrispondente ruolo
speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1º gennaio dell'anno di
formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono
iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di
grado. 5. Gli ufficiali dei
ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non abbiano
completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della
laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle
autorità gerarchiche, la proroga fino ad un massimo di due anni accademici.
Qualora completino il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa,
subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa. 6. Agli ufficiali di cui al comma
5 che non conseguano il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti,
compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
Art. 26. Ufficiali
subalterni della Marina.
1. Fino al completamento del ciclo
formativo prescritto, l'ordine di anzianità degli ufficiali subalterni dei corsi
normali della Marina è determinato secondo le modalità stabilite dagli
ordinamenti di Forza Armata.
2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal ciclo formativo
oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno
superato gli esami nelle sessioni ordinarie. 3. Gli ufficiali, che per motivi
di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione
ministeriale, superino gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo,
sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se li avessero
superati nei tempi previsti.
4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non abbiano
completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a
completarli nell'anno successivo purchè non ne abbiano già ripetuto uno negli
anni precedenti. In tal caso essi transitano nel corso successivo e sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati,
assumendone la stessa anzianità assoluta. 5. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 65, comma 5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano
completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non
siano stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al
comma 4, possono essere trasferiti, purchè idonei in attitudine professionale,
anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel
ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dal comma 1,
lettera b), dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in
possesso della stessa anzianità assoluta. 6. La nomina a Guardiamarina
decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione del grado di
aspirante.
Art. 27. Ufficiali
subalterni della Marina - Conseguimento del diploma di laurea.
1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli
normali debbono completare gli studi applicativi e conseguire il diploma di
laurea secondo le modalità ed entro il periodo prescritto dagli ordinamenti di
Forza Armata. 2. Gli
ufficiali che non abbiano conseguito il diploma di laurea entro il periodo
prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa ad ottenere una
proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'Amministrazione ha facoltà di
accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione
nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi
desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, qualora fruiscano di una
proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati,
assumendone la stessa anzianità assoluta. 3. Gli ufficiali che conseguano il
diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute
riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che
ad essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti. 4. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 65, comma 5, gli ufficiali, che non conseguano la laurea nel periodo
prescritto o che non siano stati ammessi al periodo di proroga, possono essere
trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria
anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto
previsto al comma 1, lettera b), dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli
dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta. 5. Per i Sottotenenti di Vascello
dei ruoli normali viene stabilito, con determinazione Ministeriale, il nuovo
ordine di anzianità il giorno precedente il compimento del 4º anno di permanenza
nel grado, in base all'attitudine professionale ed al rendimento in servizio
valutati per ciascun ufficiale dalla Commissione ordinaria di avanzamento. Con
apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta
valutazione.
Art. 28.
Sottotenenti dell'Aeronautica.
1. I Sottotenenti dei ruoli normali sono
tratti dai frequentatori dell'Accademia Aeronautica che abbiano completato con
esito favorevole il terzo anno di corso. 2. Gli Ufficiali dei ruoli normali
debbono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro
i periodi prescritti dal piano degli studi della Accademia Aeronautica. 3. Per gli ufficiali dei ruoli
normali che completino l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal
piano degli studi dell'Accademia Aeronautica il nuovo ordine di anzianità viene
determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo
di classifica riportato per la nomina a Sottotenente, elaborato secondo le norme
regolamentari dell'Accademia Aeronautica, ridotto in centesimi, e del punto,
espresso in centesimi, attribuito all'Ufficiale al completamento degli studi
previsti nell'ultimo anno di corso.
4. Gli ufficiali che superino gli esami dell'ultimo anno del corso
regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari
grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione. 5. Gli ufficiali che, per motivi
di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute,
frequentino l'ultimo anno di corso con ritardo, qualora superino gli studi
previsti, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se
avessero superato il corso al loro turno. 6. Gli ufficiali che non abbiano
completato gli studi dell'ultimo anno di corso sono ammessi a completarli
nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello
di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente
al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità
assoluta. 7. Gli ufficiali
dei ruoli normali che non completino gli studi sono trasferiti con il proprio
grado e la propria anzianità con le modalità indicate dal comma 1, lettera b),
ovvero dal comma 2, lettera c), dell'art. 5, previo parere favorevole della
Commissione ordinaria d'avanzamento: a) nel ruolo naviganti
speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo
navigante normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o il
brevetto di navigatore militare; b) nel ruolo speciale
delle armi, a domanda, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o
il brevetto di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in
precedenza con quelli previsti per quest'ultimo ruolo sempre con decorrenza
dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali; c) nei ruoli speciali,
mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli normali
delle Armi e dei Corpi. 8.
Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli studi senza
conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare possono
essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità, nel
ruolo normale delle armi, contraendo la ferma di cui all'art. 7, comma 2, in
luogo di quella precedentemente assunta. Il trasferimento si effettua, previo
parere della commissione ordinaria di avanzamento, che stabilisce sulla base del
punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3 l'ordine di precedenza
rispetto ai pari grado ed anzianità iscritti in ruolo. 9. I frequentatori dei corsi
regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del
ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima
sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda
nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale
delle armi ovvero dei ruoli normali dei Corpi, in relazione alla corrispondenza
degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso. 10. Gli ufficiali di cui al comma
7, che non siano trasferiti nei ruoli speciali cessano dal servizio permanente e
sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di
complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi,
qualora non siano in possesso del brevetto di pilota o di navigatore
militare. 11. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 65, comma 5, ove non esistano vacanze nei nuovi ruoli,
gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al
verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non può avere
decorrenza anteriore alla data di trasferimento. 12. La nomina a Sottotenente
decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di
aspirante.
Art. 29. Mancato
transito o inidoneità.
1. Gli ufficiali che non abbiano
presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 5, comma 1
lettera b), cessano dal servizio al termine della ferma contratta e sono
collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del
ruolo di appartenenza. 2. Gli
ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini
dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Qualora non li dovessero nuovamente
superare, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo
che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento. 3. Gli ufficiali fino al grado di
maggiore compreso che non dovessero superare le ulteriori prove concesse ai
sensi del comma 2 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento
non appena siano in possesso dei requisiti minimi stabiliti dai commi 1 e 2
dell'art. 39.
Art. 30. Transito
tra ruoli.
1. L'Amministrazione della Difesa ha
facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e
dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, qualora dopo
le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistano
vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale. 2. Ai concorsi di cui al comma 1
possono partecipare i tenenti ed i capitani che alla data di scadenza del bando
abbiano: a)
un'età non superiore a 38 anni; b) conseguito il
diploma di laurea;
c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad
<<eccellente>>.
3. I tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali
conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari
grado avente la medesima anzianità di grado. 4. I capitani dei ruoli speciali
dell'Esercito che non abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma
1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato
maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 25,
commi 3 e 6, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorchè in possesso
del diploma di laurea. 5. Al
concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di
scadenza del bando abbiano: a) un'età non
superiore a 38 anni;
b) conseguito il diploma di laurea; c) abbiano espletato i
periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti
ruoli normali; d)
riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad
<<eccellente>>.
6. I capitani di cui al comma 4 che superino il corso di stato maggiore
sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con
l'anzianità di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima
anzianità di grado. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo
speciale. 7. Gli ufficiali
del ruolo normale o del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, e del ruolo normale o del ruolo speciale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali che, pur conservando l'idoneità al
servizio militare, abbiano perso i requisiti fisici rispettivamente richiesti
per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo o all'interno del ruolo di
appartenenza in altra arma compatibilmente con la professionalità e l'idoneità
accertata, con il grado e l'anzianità posseduta. Il citato personale sarà
iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente
la medesima anzianità di grado. Con decreto del Ministro della difesa saranno
indicati i requisiti fisici minimi, in relazione al grado e all'età anagrafica,
richiesti rispettivamente per il ruolo normale e per il ruolo speciale delle
armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni nonchè per il
ruolo normale e per quello speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali. Con
lo stesso decreto saranno altresì indicati i limiti e le modalità dei
trasferimenti di cui sopra.
8. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della
Marina fino al grado di tenente di vascello, che abbiano perso i requisiti
fisici richiesti per tale ruolo, possono essere trasferiti a domanda nel ruolo
normale del Corpo di commissariato o del Corpo delle capitanerie di porto. Le
modalità di transito sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione relativamente al
Corpo delle capitanerie di porto.
9. Gli ufficiali fino al grado di Colonnello dei ruoli naviganti normale
o speciale dell'Arma aeronautica, divenuti permanentemente non idonei al volo,
sempre che conservino l'idoneità al servizio militare incondizionato, possono
essere trasferiti a domanda con il proprio grado e anzianità, previo parere
favorevole della competente commissione d'avanzamento, rispettivamente nei ruoli
normale o speciale delle armi dell'Arma aeronautica. Essi sono iscritti nei
nuovi ruoli dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. 10. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 65, comma 5, qualora nei predetti ruoli non vi siano posti
disponibili, l'ufficiale è trasferito in soprannumero e l'eccedenza è
riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Gli ufficiali trasferiti non
possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla data
del trasferimento. 11. Nei
casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini dell'avanzamento i
periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio prestati nel ruolo
di provenienza.
Art. 31. Promozioni
nel congedo.
1. La durata dei periodi di esperimento
stabiliti dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
è elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Esercito esclusa l'Arma dei
Carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica. L'esperimento può essere svolto in
uno o più periodi della durata minima di un mese. 2. Le disposizioni di cui al
Titolo I, art. 4, del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, sono estese anche
all'Esercito e all'Aeronautica.
Art. 32.
Aspettativa.
1. L'art. 21 della legge 10 aprile 1954,
n. 113 è sostituito dal seguente: <<Art. 21. - 1.
L'aspettativa è la posizione dell'Ufficiale esonerato temporaneamente dal
servizio per una delle seguenti cause: a)
prigionia di guerra, o altre cause di limitazione della libertà personale nel
corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia internazionale, o di
conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorchè non formalmente
dichiarato;
b) infermità temporanee; c) motivi
privati;
d) riduzione di quadri; e) cariche
elettive politiche e amministrative.
2. L'aspettativa è disposta di diritto per le cause di cui al comma 1,
lettera a); a domanda o d'autorità per la causa di cui al comma 1, lettera b); a
domanda per la causa di cui al comma 1, lettera c); d'autorità per la causa di
cui al comma 1, lettera d).
3. La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve essere accertata
dall'amministrazione. Prima del collocamento in aspettativa per infermità
all'Ufficiale sono concessi, a domanda, i periodi di licenza non ancora fruiti,
previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale deve motivare la
richiesta di aspettativa. L'aspettativa non può avere durata inferiore a quattro
mesi e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio. Trascorsi i
primi quattro mesi, l'ufficiale può fare domanda di richiamo anticipato in
servizio. 5. L'aspettativa di
cui al comma 1, lettera e), per le cariche elettive politiche è disposta
d'ufficio ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni. Per le cariche elettive amministrative è disposta a
domanda, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell'art.
2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.>>.
Art. 33. Richiami
dall'aspettativa.
1. L'art. 25 della legge 10 aprile 1954,
n. 113, sostituito dall'art. 6 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, è sostituito
dal seguente:
<<Art. 25. - 1. L'ufficiale in aspettativa per infermità, che abbia
maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per
l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere
esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è
sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in
servizio. 2. é parimenti
richiamato in servizio, a domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati
che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1.>>.
Art. 34.
Sospensione precauzionale dall'impiego.
1. L'ultimo comma dell'art. 29 della
legge 10 aprile 1954, n. 113 è sostituito dal seguente: <<L'Ufficiale
nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è
considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza
massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della
sospensione.>>.
Art. 35. Cessazione
anticipata dal servizio permanente.
1. L'art. 43 della legge 10 aprile 1954,
n. 113 è sostituito dal seguente: <<Art. 43. - 1.
L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, qualora abbia prestato almeno
venticinque anni di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di colonnello o
grado corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda
dell'idoneità. 2. L'ufficiale
che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 ha egualmente diritto alla
cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi
delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso è
collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di
complemento a seconda dell'età.
3. L'Amministrazione ha facoltà di non accogliere le domande di
cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per
gravi motivi di servizio.>>.
Art. 36. Cessazione
dalla riserva.
1. L'art. 63 della legge 10 aprile 1964,
n. 113 del 1954 è sostituito dal seguente: <<Art. 63. - 1.
L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto
quando raggiunge i seguenti limiti di età: a) 73 anni
se generale o ammiraglio di qualsiasi grado; b) 70 anni
se ufficiale superiore o inferiore.>>.
Art. 37. Limiti di
età per il collocamento in congedo. Gradi di vertice.
1. Le tabelle n. 1, 2 e 3 annesse alla
legge 10 aprile 1954, n. 113, così come modificate dalle tabelle A, B e C
annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e indicate nell'art. 7 della stessa
legge, sono sostituite dalle tabelle 4, 5, e 6 annesse al presente decreto. 2. L'Ufficiale Generale o
Ammiraglio nominato Capo di Stato Maggiore della Difesa è promosso, con
decorrenza dalla data della nomina, al grado di Generale, o corrispondente,
previsto dalla tabella A allegata al presente decreto. 3. La promozione al grado di
Generale o grado corrispondente può essere conferita esclusivamente
all'Ufficiale Generale o Ammiraglio di cui al comma 2. 4. Gli Ufficiali Generali o
Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore, della Difesa o di Forza Armata,
ovvero Segretario Generale Direttore nazionale degli Armamenti del Ministero
della difesa, durano in carica non meno di due anni. 5. Gli Ufficiali Generali o
Ammiragli di cui al comma 4, qualora raggiunti dai limiti di età, sono
richiamati d'autorità fino al termine del mandato.
Art. 38. Ufficiali
dei ruoli tecnici.
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono più alimentati il ruolo tecnico-amministrativo
dell'Esercito, il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina ed il
ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica, previsti dall'art. 53 della
legge 10 maggio 1983, n. 212, nonchè il ruolo degli ufficiali specialisti del
Corpo delle capitanerie di porto di cui all'art. 6 della legge 6 agosto 1991, n.
255. 2. Gli ufficiali dei
predetti ruoli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
vi permangono ad esaurimento.
3. L'avanzamento al grado di capitano ed al grado di maggiore ha luogo ad
anzianità. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi
rispettivamente cinque anni di anzianità di grado da tenente e sette anni di
anzianità di grado da capitano.
4. Per l'anno 1998, fatti salvi i quadri di avanzamento a scelta e le
relative aliquote di valutazione, sono formate per gli ufficiali di cui al comma
1 aliquote suppletive di valutazione per l'avanzamento ad anzianità ai gradi di
capitano e di maggiore che comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti
ruoli aventi anzianità di grado pari o superiore rispettivamente a sei anni per
i tenenti e ad otto anni per i capitani. Gli ufficiali inclusi nel quadro
suppletivo di avanzamento sono iscritti in ruolo dopo quelli inclusi nel quadro
di avanzamento a scelta. 5. A
partire dall'anno 1999 le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di
capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli
aventi le anzianità di grado di cui al comma 3. 6. Per un periodo di tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono inclusi nelle aliquote
di valutazione per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore anche i
capitani con sei anni di anzianità di grado purchè abbiano maturato 35 anni di
servizio militare comunque prestato.
7. Per ciascuna Forza Armata le consistenze complessive dei ruoli
speciali e dei ruoli previsti dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
non possono eccedere le dotazioni organiche dei ruoli speciali fissate dal
presente decreto. 8. Finchè
non siano raggiunte nei gradi di tenente, di capitano e di maggiore dei ruoli
speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, è consentito il
transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di
tenente, di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai
ruoli di cui al comma 1. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il
possesso di una anzianità minima di grado rispettivamente di due anni per i
Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori. 9. All'atto del transito nei ruoli
speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di
due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i
Maggiori. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i
vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado
rideterminata ed, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria
concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore
anzianità di servizio da ufficiale.
10. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 8 non
devono aver superato i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente
previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali.
Art. 39. Ufficiali
appartenenti ai ruoli ad esaurimento in servizio permanente.
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nelle aliquote di valutazione per la promozione a
maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati in servizio
permanente ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono
inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado
di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianità di
servizio. 2. I maggiori e
gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei, al
grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che
abbiano ventidue anni di anzianità di servizio. 3. Agli ufficiali che rivestano,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di tenente
colonnello, o grado corrispondente, l'anzianità di grado è rideterminata con le
modalità di cui al comma 3-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora
non abbiano conseguito, ancorchè nei gradi inferiori, rideterminazioni di
anzianità ad altro titolo ed abbiano almeno ventidue anni di anzianità di
servizio. 4. Agli ufficiali
che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di
maggiore, o grado corrispondente, l'anzianità di grado è rideterminata con le
modalità di cui al comma 3-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora
non abbiano conseguito, ancorchè nei gradi inferiori, rideterminazioni di
anzianità ad altro titolo ed abbiano almeno diciotto anni di anzianità di
servizio. 5. Le
rideterminazioni di anzianità di cui ai commi 3 e 4 sono considerate
alternative. 6. Nei confronti
degli ufficiali dei ruoli speciali che, a seguito delle rideterminazioni di
anzianità di cui ai commi 3 e 4, sarebbero promossi al grado superiore dopo i
pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi uguale anzianità di
servizio da ufficiale, si applicano per una sola volta le disposizioni dell'art.
24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'art. 11 della legge 27
dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 della predetta
legge n. 404 del 1990 non opera nei confronti delle rideterminazioni di
anzianità degli ufficiali in servizio permanente da qualunque causa
determinate. 7. Finchè non
siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali
i volumi organici fissati dal presente decreto, è consentito il transito, per
concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di
maggiore ai maggiori aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni. é
parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei
corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente colonnello ai tenenti
colonnelli aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni e non meno di
ventidue anni di anzianità di servizio. 8. All'atto del transito nei ruoli
speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di
tre anni. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i
vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado
rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianità e, a parità di
anzianità di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari
grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio. 9. Agli ufficiali transitati nei
ruoli speciali ai sensi del comma 7 non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ed all'art. 11 della
legge 27 dicembre 1990, n. 404.
Art. 40. Giudizi di
avanzamento. Commissioni di controllo.
1. Il giudizio di avanzamento a scelta
si articola in due fasi. La prima fase è diretta ad accertare, ai sensi
dell'art. 25, comma 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, l'idoneità di
ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda
fase è caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 25,
comma 2, e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come integrato e modificato
dall'art. 10, comma 5, del presente decreto. 2. L'attribuzione dei punteggi
rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle
commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei. 3. Quando si debba rinnovare un
giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di
ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale
appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se
giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe
spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale
appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato
idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora
attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al grado superiore con
l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo
tempo. 4. La promozione di
cui al comma 3 non è ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene
rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o
nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, gli
ufficiali già promossi, in relazione ai quali è stata riconosciuta
l'illegittimità della mancata iscrizione in quadro degli ufficiali vincitori di
ricorso, vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri di cui
all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 5. All'ufficiale promosso a
seguito di ricorso, che abbia superato il limite di età del grado conseguito
ovvero che raggiunga il limite di età prima del compimento del periodo di
comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono
richiesti i requisiti di cui agli articoli 19 e 20. 6. Le disposizioni di cui ai commi
3, 4 e 5 si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale,
siano stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il
rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento
disciplinare. 7. Il rinnovo
del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi
dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente
della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione.
Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in
quadro del ricorrente, non è necessario procedere ad una nuova valutazione. In
tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la
promozione del ricorrente. 8.
é istituita una Commissione di controllo dell'operato delle commissioni di
avanzamento competente a verificare le procedure dei giudizi d'avanzamento
annullati d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 9. La Commissione è costituita da
cinque membri nominati con decreto del Ministro della difesa, di cui quattro
scelti tra Magistrati amministrativi, contabili ed Avvocati dello Stato ed uno
tra alti ufficiali delle tre Forze Armate in congedo, della categoria
dell'ausiliaria, con obbligo di astensione qualora abbia partecipato alle
commissioni di avanzamento il cui operato sia oggetto di verifica. La
Commissione elegge tra i propri componenti il presidente, dura in carica tre
anni e delibera, salvo i casi di astensione di cui al presente comma, con la
presenza di tutti i suoi componenti, ai quali è corrisposto un gettone di
presenza il cui ammontare è determinato con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; agli oneri connessi all'applicazione della presente disposizione, si
provvede nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero
della difesa. 10. Il Ministro
della difesa, in presenza di giudizi di avanzamento annullati, può convocare la
Commissione di cui al comma 8 affinchè accerti: a) la regolarità delle
attività e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento, anche rispetto ai
giudizi espressi sulla base delle risultanze della documentazione caratteristica
del personale valutato;
b) la coerenza, in sede di rinnovazione del giudizio, delle attività e
delle valutazioni delle commissioni di avanzamento rispetto alle decisioni di
accoglimento dei ricorsi. 11.
La Commissione di cui al comma 8 è attivata anche in caso di promozione di
ufficiali definitivamente condannati per delitto non colposo. La stessa
Commissione riferisce al Ministro della difesa in ordine agli accertamenti
svolti entro sessanta giorni dall'incarico, anche al fine della successiva
individuazione ed adozione di idonei provvedimenti correttivi. 12. Le norme di cui al presente
articolo si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo
della Guardia di Finanza. Per il Corpo della Guardia di Finanza è istituita una
autonoma commissione di controllo alla quale si applicano le disposizioni di cui
ai commi 8, 9, 10 e 11. In tale caso, le attribuzioni conferite al Ministro
della difesa sono riferite al Ministro delle finanze e l'alto ufficiale di cui
al comma 9 è individuato tra quelli in congedo, della categoria dell'ausiliaria,
della Guardia di Finanza.
Art. 41.
Unificazione dei ruoli.
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo
sanitario e del Corpo veterinario del servizio permanente effettivo, con
esclusione del ruolo ad esaurimento, sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo
sanitario, mantenendo la propria posizione di stato. 2. Il trasferimento ha luogo: a) per i Colonnelli, i
Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali con l'anzianità di grado posseduta,
secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954,
n. 113; b) per i
Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli con le modalità indicate
all'art. 42.
Art. 42.
Rideterminazione delle anzianità.
1. Gli ufficiali del Corpo sanitario
(ufficiali medici) di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 41 sono trasferiti
nel ruolo normale del Corpo sanitario con l'anzianità di grado posseduta. 2. Gli ufficiali del Corpo
sanitario (ufficiali chimico-farmacisti) e del Corpo veterinario di cui al comma
2, lettera b), dell'art. 41 sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo
sanitario con un'anzianità, rideterminata ai soli fini giuridici, fatte salve le
condizioni più favorevoli maturate, corrispondente: a) per i Capitani, ad
una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente; b) per i Maggiori, ad
una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente e otto anni nel grado di
Capitano; c) per
i Tenenti Colonnelli, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di
Tenente, otto anni nel grado di Capitano e tre anni nel grado di Maggiore. 3. In caso di scavalcamento tra
ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, a seguito della rideterminazione di
anzianità di cui al comma 2, all'ufficiale scavalcato è attribuita la stessa
anzianità del pari grado che lo precede immediatamente in ruolo. 4. Nei confronti dell'ufficiale
che ha subito uno spostamento in ruolo, in applicazione delle norme di cui
all'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero per ritardi nello
svolgimento della carriera, ai fini della rideterminazione di anzianità, viene
considerata un'anzianità uguale a quella del pari grado che lo precede
immediatamente nel ruolo di appartenenza. 5. L'ordine di iscrizione in ruolo
dei predetti ufficiali è stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10
aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni. 6. Le rideterminazioni di
anzianità cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 non determinano il diritto ad
ulteriori ricostruzioni di carriera a qualsiasi titolo. 7. Nei confronti degli ufficiali
iscritti nel ruolo normale del Corpo sanitario non si applica l'art. 24, comma
4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
Art. 43. Vantaggi
di carriera.
1. Nei confronti degli ufficiali medici
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, stiano frequentando
uno dei corsi di cui al D.P.R. 5 dicembre 1978 e successive modificazioni,
continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 69-bis della legge 12 novembre
1955, n. 1137 e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi vantaggi di
carriera sono attribuiti dopo il trasferimento degli ufficiali nel ruolo normale
del Corpo sanitario.
Art. 44. Categorie
del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998 gli
ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di
complemento dei ruoli dei Corpi sanitari e del Corpo veterinario sono collocati
nelle corrispondenti posizioni del Corpo sanitario unificato. 2. Il trasferimento degli
ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della
legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni. 3. Gli ufficiali dei ruoli ad
esaurimento in servizio permanente dei Corpi sanitari e del Corpo veterinario
permangono, ad esaurimento, nei rispettivi ruoli.
Art. 45.
Unificazione dei ruoli.
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, con
esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti ai ruoli del Corpo di
amministrazione, del Corpo di commissariato (ufficiali commissari) e del Corpo
di commissariato (ufficiali di sussistenza) sono trasferiti nel ruolo normale
del Corpo di amministrazione e di commissariato, mantenendo la propria posizione
di stato. 2. Il trasferimento
ha luogo: a) per
i Colonnelli, i Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali, con l'anzianità di
grado posseduta secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge
10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni; b) per i Sottotenenti,
secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata
al termine del Corso di Accademia, fermo restando il disposto dell'art. 65 della
legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni ed integrazioni. I
Sottotenenti reclutati per concorso a nomina diretta vengono trasferiti secondo
l'ordine di graduatoria del concorso, collocandosi dopo i pari grado provenienti
dai Corsi di Accademia;
c) per i Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli, con
l'anzianità di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del
pari grado, nominato Tenente nello stesso anno, che abbia avuto uno sviluppo di
carriera più favorevole, non conseguente all'applicazione degli articoli 55 e 56
della legge 12 novembre 1955, n. 1137. L'ordine di iscrizione in ruolo è
stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e
successive modificazioni. 3.
Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo normale del Corpo di
amministrazione e di commissariato non si applica l'art. 24, comma 4, della
legge 19 maggio 1986, n. 224.
Art. 46. Categorie
del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998 gli
ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di
complemento dei ruoli del Corpo di amministrazione e dei Corpi di commissariato
sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo di amministrazione e di
commissariato. 2. Il
trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli
articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni. 3. Gli
ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di
Amministrazione e del ruolo sussistenza del Corpo di Commissariato permangono,
ad esaurimento, nei rispettivi ruoli.
Art. 47.
Unificazione dei ruoli.
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, appartenenti
al ruolo medici ed al ruolo farmacisti del Corpo sanitario sono trasferiti nel
ruolo normale del Corpo sanitario, mantenendo la propria posizione di
stato. 2. L'ordine di
iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base agli articoli di
cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni.
Art. 48. Categorie
del congedo.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998 gli
ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di
complemento del ruolo medici e del ruolo farmacisti del Corpo sanitario sono
collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo sanitario unificato. 2. Il trasferimento degli
ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della
legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.
Art. 49.
Unificazione dei ruoli.
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, con
esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti al ruolo ingegneri, al ruolo
chimici ed al ruolo fisici del Genio aeronautico sono trasferiti nel ruolo
normale del Corpo del genio aeronautico, mantenendo la propria posizione di
stato. 2. L'ordine di
iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base agli articoli 8 e
9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni. 3. I Sottotenenti sono iscritti in
ruolo secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria formata
al termine del Corso di Accademia. I Tenenti reclutati per concorso a nomina
diretta sono iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale,
collocandosi in ruolo dopo i pari grado provenienti dai Corsi regolari di
Accademia.
Art. 50. Categorie
del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998 gli
ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di
complemento del ruolo ingegneri, del ruolo chimici e del ruolo fisici del genio
aeronautico sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo del genio
aeronautico. 2. Il
trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli
articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni. 3. Gli
ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio
aeronautico ruolo ingegneri, chimici e fisici di cui al Titolo IV della legge 20
settembre 1980, n. 574 e successive modificazioni, assumono la denominazione di
ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del
Corpo del genio aeronautico.
Art. 51.
Ridenominazione dei ruoli.
1. Il ruolo normale unico ed il ruolo
speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio
dell'Esercito assumono la denominazione di ruolo normale e di ruolo speciale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni. 2. Il ruolo del Corpo tecnico
dell'Esercito assume la denominazione di ruolo normale del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito. 3. Il ruolo
del Corpo automobilistico dell'Esercito assume la denominazione di ruolo normale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito. 4. Gli ufficiali ad esaurimento in
servizio permanente del ruolo servizi dell'Arma aeronautica assumono la
denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del
ruolo delle armi dell'Arma aeronautica. 5. Il ruolo servizi dell'Arma
aeronautica assume la denominazione di ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica dei ruoli delle armi espletano
funzioni inerenti ai servizi operativi e di supporto presso enti, comandi e
reparti, centrali, territoriali e periferici, ricoprendo gli incarichi previsti
dall'ordinamento. Gli ufficiali del ruolo normale delle armi svolgono funzioni
di comando con attività di direzione, controllo e studio per la gestione di
detti servizi e la realizzazione di programmi e progetti finalizzati alla loro
organizzazione ed al loro funzionamento. Gli ufficiali del ruolo speciale delle
armi esplicano funzioni concernenti la gestione dei medesimi servizi. 6. Il ruolo commissariato del
Corpo di commissariato aeronautico assume la denominazione di ruolo normale del
Corpo di commissariato aeronautico.
7. Il ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico assume la
denominazione di ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico. Gli ufficiali
del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo ufficiali medici del
Corpo sanitario aeronautico assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad
esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico. 8. Il ruolo
degli assistenti tecnici del Genio aeronautico assume la denominazione di ruolo
speciale del Corpo del genio aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento
in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici
assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico. 9. Gli ufficiali del ruolo ad
esaurimento in servizio permanente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo
commissariato, assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento
in servizio permanente del ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico. 10. Il ruolo
amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico assume la denominazione
di ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico. Gli ufficiali del
ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di commissariato
aeronautico, ruolo amministrazione, assumono la denominazione di ufficiali del
ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di
commissariato aeronautico.
11. Gli ufficiali già iscritti nei ruoli di cui al presente articolo sono
iscritti nei nuovi ruoli con la posizione di stato e l'anzianità assoluta e
relativa possedute. 12. Gli
ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di
complemento già iscritti nei ruoli di cui al presente articolo sono iscritti nei
nuovi ruoli conservando la posizione di stato e l'anzianità assoluta e relativa
possedute.
Art. 52.
Istituzione dei ruoli speciali.
1. Sono istituiti i ruoli speciali
dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito nonchè il ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica. 2. Il maestro
direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Aeronautica, di
cui all'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono compresi
nell'organico del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica. 3. Sono altresì istituiti i ruoli
speciali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Art. 53. Transito
tra i ruoli. Disposizioni varie.
1. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito possono presentare domanda di transito nei rispettivi ruoli speciali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora il numero delle domande superi le dotazioni organiche dei singoli gradi, per il transito nei ruoli speciali si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. A parità di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo. 3. Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianità assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato ai sensi degli