
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'
DIRITTO E PROGRESSO
Stato Giuridico
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Legge 10/04/1954 Num. 113
(in Suppl. alla Gazz. Uff., 29
aprile, n. 98)
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Lo stato di ufficiale è costituito dal
complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado. Lo stato di ufficiale sorge col
legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.
Articolo 2
L'ufficiale, prima di assumere
servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni. Per l'ufficiale che non presti
giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di
decorrenza della nomina stessa.
Articolo 3
Gli
ufficiali si distinguono in: ufficiali in servizio
permanente;
ufficiali in congedo; ufficiali in congedo
assoluto. Gli ufficiali in
servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego. Gli ufficiali in congedo non sono
vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti
dalla presente legge. Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro
categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della
riserva e ufficiali della riserva di complemento. Gli ufficiali in congedo assoluto
non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore
dell'uniforme.
Articolo 4
Il
grado è indipendente dall'impiego. é conferito con decreto del Presidente della
Repubblica. Non sono concessi
gradi onorari.
Articolo 5
L'anzianità di gradi è
assoluta e relativa. Per
l'anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale nel proprio
grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di
legge. Per anzianità relativa
si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso
ruolo.
Articolo 6
L'anzianità assoluta è determinata
dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti
disposto dal decreto stesso.
Articolo 7
Salvo
disposizioni speciali, a parità di data di nomina l'anzianità relativa è
determinata dal posto in graduatoria conseguito al termine dei corsi di
reclutamento o nei concorsi.
Articolo 8
Nei
trasferimenti da ruolo a ruolo, si conserva l'anzianità posseduta prima del
trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.
Articolo 9
Nei
trasferimenti da ruolo a ruolo d'ufficiali di pari anzianità assoluta, l'ordine
di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di ufficiali provenienti
dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel
comune ruolo di provenienza.
A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei
gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche
nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui
che ha maggior servizio effettivo da ufficiale.
Articolo 10
L'ufficiale del servizio permanente
subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato: 1) detenuto per
condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad
un mese; 2)
detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato
condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad
un mese; 3)
sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale; 4) in aspettativa per
motivi privati;
5) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di
servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso
grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione. La detrazione di anzianità
consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è
commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al
grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio
precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni
di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni
sopraindicate.
Articolo 11
L'ufficiale delle categorie in
congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di
anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza
numerica del ruolo stesso al 1º gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione,
quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi
nella posizione anzidetta.
Articolo 12
L'ufficiale che abbia cessato di
essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subirà, all'atto
della riammissione, una detrazione di anzianità assoluta pari all'interruzione,
salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare
parzialmente o integralmente l'anzianità posseduta.
Articolo 13
Nessuna
rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi
d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso
giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Articolo 14
Gli
ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine
di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo l'ordinamento di ciascuna
Forza armata. Gli ufficiali
in servizio permanente non possono essere trasferiti da ruolo con o senza
promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi il trasferimento
è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.
Articolo 15
L'impiego consiste nell'esercizio
della professione di ufficiale in servizio permanente. L'impiego non può essere tolto o
sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Articolo 16
Con la
professione di ufficiale è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione,
salvo i casi previsti da disposizioni speciali. é altresì incompatibile
l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore,
consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in società costituite
a fine di lucro.
Articolo 17
Le
posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono quelle di: a) servizio
effettivo; b) a
disposizione; c)
aspettativa; d)
sospensione dall'impiego.
Articolo 18
Il
servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale che, essendo idoneo al servizio
incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di servizio, in
base alle leggi di ordinamento o a speciali disposizioni.
Articolo 19
E'
idoneo al servizio incondizionato l'ufficiale le cui condizioni fisiche gli
consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi uffici, e a
bordo per gli ufficiali della Marina. Per gli ufficiali del ruolo
naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di
volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio
effettivo. L'idoneità al
servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le
modalità stabiliti dai regolamenti.
Articolo 20
La
posizione di <<a disposizione>> è quella dell'ufficiale idoneo al
servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in
applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di
impiego. L'ufficiale a
disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in
servizio effettivo quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali
pari grado di tale posizione.
L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al
raggiungimento del limite di età del grado col quale vi è stato collocato, ma
non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo
all'avanzamento.
All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il
periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme
stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio
permanente per età.
Articolo 21
L'aspettativa è la posizione
dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo o dalla
disposizione per una delle seguenti cause: a) prigionia di
guerra; b)
infermità temporanee provenienti da cause di servizio; c) infermità
temporanee non provenienti da cause di servizio; d) motivi
privati; e)
riduzione di quadri.
L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera a),
a domanda o d'autorità per le cause di cui alle lettere b), c) ed e), soltanto a
domanda per la causa di cui alla lettera d). Le cause indicate alle lettere b)
e c) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella
indicata alla lettera d) deve essere giustificata 20dall'ufficiale. Prima del collocamento in
aspettativa per infermità all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza
ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti. Nel caso di cui alla lettera d) la
concessione della aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio e la sua
durata non può essere inferiore ai quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata
superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi l'ufficiale può fare
domanda di richiamo anticipato in servizio. Verificandosi una riduzione di
quadri, gli ufficiali in eccedenza ai rispettivi quadri sono collocati, per
ciascun grado, in aspettativa con preferenza di coloro che ne facciano domanda.
L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può essere collocato in
aspettativa. Nel collocamento
d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un turno per
ciascun grado, incominciando dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino
all'esaurimento del turno, gli ufficiali che nel grado medesimo siano stati
altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa.
Articolo 22
L'aspettativa non può durare più di
due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne che per prigionia di
guerra e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata. Verificandosi una causa diversa da
quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito in altra
aspettativa per questa nuova causa ma la durata complessiva dell'aspettativa non
può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di
prigionia di guerra.
L'ufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per
qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due
anni dal suo richiamo in servizio.
Articolo 23
L'aspettativa decorre dalla data
fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia
di guerra che decorre dalla data della cattura. L'aspettativa e le eventuali
proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
Articolo 24
Allo scadere dell'aspettativa
l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo o a disposizione. Nei casi di aspettativa per
infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. Qualora l'ufficiale sia giudicato
ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è
prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'art. 22. Se allo scadere di detto periodo
massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato,
si applicano le disposizioni dell'art. 36. Le stesse disposizioni si
applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio
incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa,
ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio
incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli
siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
Articolo 25
L'ufficiale in aspettativa per
riduzione di quadri o per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio
per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o
sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facoltà di
rinunciare all'avanzamento o ai corsi o agli esperimenti o agli esami, essere
richiamato in servizio anche in deroga al quinto comma dell'art. 21. L'ufficiale in aspettativa per
infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba
frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini
dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti
sanitari prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneo è
richiamato in servizio.
Articolo 26
Nel
caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa può
essere richiamato in servizio, purché idoneo a servizio incondizionato, ed anche
in deroga al quinto comma dell'art. 21. Se in aspettativa per riduzione di
quadri, l'ufficiale richiamato in servizio è considerato in soprannumero.
Articolo 27
I
collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra
aspettativa ed i richiami in servizio sono disposti con decreto Ministeriale.
Articolo 28
La sospensione dall'impiego può
avere carattere:
a) precauzionale;
b) disciplinare;
c) penale. La
sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in
aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di
sospensione dall'impiego.
Articolo 29
L'ufficiale cui siano addebitati
fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare
può, ove la gravità di tali fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente
dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o
disciplinare. Tale
provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia
stato emesso ordine o mandato di cattura. Se il procedimento penale ha
termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che
l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli
effetti. Quando, però, da un
procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano
rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato,
l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare. Oltre al caso di cui al terzo
comma, la sospensione dall'impiego è revocata a tutti gli effetti quando
l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a procedimento
disciplinare, oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a provvedimento
disciplinare di stato. Quando sia inflitta all'ufficiale la sospensione
dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione
viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale,
revocandosi l'eventuale eccedenza.
L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi
oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici per tutto il tempo
dell'ulteriore durata della sospensione.
Articolo 30
La
sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale, senza
che occorra il preventivo deferimento ad un Consiglio di disciplina; la sua
durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.
Articolo 31
Salvo i
casi in cui la condanna a pena detentiva importi la sospensione dall'impiego
come pena accessoria ai sensi della legge penale militare, la condanna
all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione
dall'impiego durante l'espiazione della pena.
Articolo 32
La
sospensione dall'impiego è disposta con decreto Ministeriale. Il decreto deve contenere
l'indicazione dei motivi che hanno determinato la sospensione e, nel caso
dell'articolo 30, anche la durata.
Articolo 33
L'ufficiale cessa dal
servizio permanente per una delle seguenti cause: a) età; b) infermità; c) non idoneità agli
uffici del grado;
d) domanda;
e) d'autorità;
f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali; g) applicazione della
legge sull'avanzamento;
h) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con
decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a
domanda, ne è fatta menzione nel decreto.
Articolo 34
L'ufficiale, nei cui riguardi si
verifichi una delle cause previste dal precedente art. 33, cessa dal servizio
permanente anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o
disciplinare. Qualora detto
procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di un Consiglio di
disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal
servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con
la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.
Articolo 35
L'ufficiale che abbia raggiunto il
limite di età indicato nelle tabelle numeri 1, 2, e 3, annesse alla presente
legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria, nella
riserva, o in congedo assoluto a seconda della idoneità. L'ufficiale che ha venti o più
anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti
disposizioni. L'ufficiale che
ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio
utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la
pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio
effettivo. All'ufficiale che
all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva, o in congedo assoluto
abbia meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o
più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo,
si applica il disposto dell'art. 95, secondo e terzo comma, del testo unico
delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21
febbraio 1895, n. 70.
Articolo 36
L'ufficiale che sia divenuto
permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato
l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel
quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che
abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le
licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed
è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Se trattisi di infermità
provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio
di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione
privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in
vigore. Se trattisi di
infermità non provenienti da cause di servizio: a) l'ufficiale che ha
venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle
vigenti disposizioni;
b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma
quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di
servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto
venti anni di servizio effettivo; c) l'ufficiale che ha
meno di quindici anni, di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più
anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo,
consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni
pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Articolo 37
Il
provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'art. 36
decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di
aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo. Da tale data, e per un periodo di
tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari
grado del servizio permanente.
Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Articolo 38
All'ufficiale in servizio
permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o
infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una
pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto
categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è
concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o
dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza
che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio
utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della
necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di
quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso. All'ufficiale suddetto, che
all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure
con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire
il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o
abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno
rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore del trattamento di guerra,
liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della
pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono
gli anni di servizio utile aumentati di sei anni. Il beneficio di cui al presente
articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione
vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio
permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.
Articolo 39
L'ufficiale in servizio permanente
che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa
di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione
vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie
previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal
servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a
seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui
gli è concessa la pensione o l'assegno. L'ufficiale può, a domanda,
continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata
idoneità al servizio, accertata dal collegio medico-legale. La domanda deve
essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o
assegno rinnovabile di guerra.
L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo
comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione
vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente
se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo,
non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o
dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione 20dal servizio
permanente, e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo
grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà
considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun
assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di
servizio. All'ufficiale che,
per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la
riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le
disposizioni delle lettere a) e b) dell'art. 36 della presente legge, a
decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o
alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga
neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata
una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di
servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati
verranno calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere
oltrepassato il limite previsto dall'art. 96 del testo unico delle leggi sulle
pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18
novembre 1920, n. 1626.
Articolo 40
L'ufficiale non idoneo agli uffici
del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali,
militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella
riserva o in congedo assoluto.
L'adozione del relativo provvedimento è subordinata: a) alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la difesa, se si tratti
di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è
formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta
dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della Difesa; b) alla determinazione
del Ministro su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l'ufficiale,
se si tratti di ufficiale di altro grado. La determinazione è adottata previo
parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi
sull'avanzamento.
Articolo 41
Nei
confronti dell'ufficiale proposto, per la cessazione dal servizio ai sensi
dell'art. 40, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella
eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non avrà più luogo ove sia
adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.
Articolo 42
L'ufficiale non idoneo agli uffici
del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione
che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della
deliberazione o della determinazione che lo riguarda. Dalla data di cessazione dal
servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli
interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non
sono cumulabili con quelli di quiescenza. All'ufficiale si applicano, a
seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art.
36.
Articolo 43
L'ufficiale, che conti almeno venti
anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto un'età pari a quella prevista
dall'art. 35 ridotta di tre anni, ha diritto alla cessazione dal servizio
permanente per anzianità di servizio. Il periodo di servizio e l'età
richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantità pari al terzo della
navigazione compiuta su navi armate o in riserva, per gli ufficiali della
Marina, o del servizio di volo, per gli ufficiali dell'Aeronautica. In nessun
caso tale riduzione potrà essere superiore a cinque anni. I colonnelli, i tenenti
colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente potranno, anche prima
di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di
cui sopra, purché abbiano raggiunto il limite di età all'uopo richiesto per il
grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione sarà loro
liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano,
computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi
superiori. L'ufficiale, che
cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono, è
collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda della
idoneità. L'ufficiale, anche se idoneo, ai servizi dell'ausiliaria, ha però
diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda. L'ufficiale che non si trovi nelle
condizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo ha egualmente diritto
alla cessazione dal servizio permanente, semprechè abbia adempiuto agli obblighi
delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso non gli è
concesso alcun trattamento di quiescenza. L'ufficiale è collocato nella
categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a
seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente,
altrimenti nella riserva. Il
Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o
disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Articolo 44
L'ufficiale può essere collocato,
di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di
quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dai primi due commi
dell'art. 43 per la cessazione dal servizio permanente a domanda. L'adozione del relativo
provvedimento è subordinata: a) alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la difesa, se si tratti
di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è
formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta
dal Ministro, e dal Capo di stato maggiore della Difesa. b) alla determinazione
del Ministro previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere
giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.
Articolo 45
L'ufficiale che non osservi le
disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali cessa dal servizio
permanente. La inosservanza
deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalle
vigenti disposizioni.
All'ufficiale che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi, le
disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 36. L'ufficiale è
collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla
lettera b) dello stesso art. 36, altrimenti nella categoria degli ufficiali di
complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.
Articolo 46
L'ufficiale che cessa dal servizio
permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge
sull'avanzamento, e che ha meno di quindici anni di servizio utile per la
pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici
anni di servizio effettivo, è collocato nella categoria degli ufficiali di
complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età. In tutti gli
altri casi è collocato nell'ausiliaria. Il provvedimento di cessazione dal
servizio permanente deve essere disposto non oltre il trentesimo giorno dalla
data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneità
all'avanzamento. Dalla data
di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono
corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del
servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di
quiescenza. All'ufficiale
collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di
complemento si applicano le disposizioni contenute nella lettera c) dell'art.
36; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le
disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dello stesso art. 36.
Articolo 47
L'ufficiale in congedo è assegnato
a comandi, unità, truppe, servizi, di prima linea o ausiliari o territoriali, in
relazione all'età, alle condizioni fisiche e alla capacità professionale,
secondo le norme contenute nelle leggi di ordinamento.
Articolo 48
L'ufficiale in congedo può
trovarsi: a) in
servizio temporaneo;
b) in congedo illimitato; c) sospeso dalle
funzioni del grado.
Articolo 49
L'ufficiale in congedo quando si
trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per
gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili. L'ufficiale in congedo illimitato
è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il
controllo della forza in congedo.
Articolo 50
L'ufficiale in congedo può essere
richiamato in servizio, d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dalla
presente legge. Può anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in
qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni
ha luogo con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro.
Articolo 51
L'ufficiale in congedo che, prima
della scadenza del periodo indicato nel primo comma dell'art. 56 o prima del
raggiungimento del limite di età stabilito dagli articoli 61, 63 e 65, sia
riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, è collocato
in congedo assoluto.
Articolo 52
L'ufficiale in congedo può essere
sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari,
penali. La sospensione dalle
funzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme,
in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego. La condanna a pena detentiva per
tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del
grado durante l'espiazione della pena.
Articolo 53
L'ufficiale in congedo
dell'Esercito può essere trasferito da un'arma ad un'altra arma o ad un
servizio, da un servizio ad un'arma ovvero ad altro servizio, da un ruolo ad
altro dello stesso servizio quando sia in possesso del titolo di studio
richiesto dalla legge sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per
trasferimenti da un'arma ad un servizio, quando abbia superato il quarantunesimo
anno di età. Salvo il disposto del comma seguente, i trasferimenti sono
effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un
servizio, soltanto a domanda.
Il trasferimento ai servizi sanitario o veterinario è obbligatorio,
prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi
e dei servizi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia
facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo ad
uno dei ruoli delle armi, faccia domanda di rimanervi. L'ufficiale è trasferito con il
proprio grado e la propria anzianità; però, nei trasferimenti da un'arma ad un
servizio e nei trasferimenti obbligatori ai servizi sanitario e veterinario,
l'ufficiale che rivesta grado superiore a tenente è trasferito col grado di
tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.
Articolo 54
Per
l'ufficiale in congedo della Marina non è ammesso trasferimento da corpo a
corpo. Per l'ufficiale in
congedo dell'Aeronautica non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad
altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 61
della presente legge e i casi indicati dalle leggi di ordinamento e di
reclutamento.
Articolo 55
La
categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal
servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge,
sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati
a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente
da norme di ordinamento o da appositi regolamenti. Il richiamo in temporaneo
servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto Ministeriale previa
adesione del Ministro per il tesoro.
L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche
di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere
incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di
credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare.
L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria
ed è collocato nella riserva con perdita anche dell'indennità eventualmente
spettantegli ai sensi dell'art. 68.
Articolo 56
La durata massima di permanenza
nella ausiliaria è di otto anni. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo
naviganti normale la permanenza massima nell'ausiliaria è di dodici anni. Per
gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del
ruolo specialisti dell'Arma aeronautica la permanenza massima è di quattro anni.
Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso
dell'ausiliaria. Al termine
del periodo indicato nel precedente comma l'ufficiale è collocato nella riserva
o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità. Salvo il disposto dell'art. 51,
l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello
scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti
sanitari. L'ufficiale in
ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto,
prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo
parere della commissione o dell'autorità competente ad esprimere il giudizio
sull'avanzamento.
Articolo 57
L'ufficiale che, all'atto
della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, sia stato
collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora
entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell'art. 56 riacquisti
l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale
categoria. Il periodo
trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima
di permanenza nell'ausiliaria.
Articolo 58
La
categoria di complemento comprende gli ufficiali che, nominati direttamente in
tale categoria o provenienti dal servizio permanente, sono destinati a
completare i quadri della rispettiva Forza armata.
Articolo 59
L'ufficiale di complemento, salvo
che non sia altrimenti disposto da particolari norme di legge, ha, in tempo di
pace, i seguenti obblighi di servizio: a) prestare servizio
di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non
superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi; b) rispondere alle
chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali
esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze; c) frequentare i corsi
di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate.
Articolo 60
Le
chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge ed i
successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione
ministeriale.
Articolo 61
L'ufficiale cessa di appartenere
alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando
raggiunge i limiti di età di cui alla tabella n. 4 annessa alla presente
legge. Salvo il disposto
dell'art. 51, l'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, sia
riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato
nella riserva di complemento.
L'ufficiale collocato nella riserva di complemento ai sensi del comma
precedente può, a domanda o d'autorità, essere reiscritto nella categoria di
complemento, qualora riacquisti l'idoneità prevista per detta categoria e non
abbia raggiunto il limite di età stabilito dalla tabella n. 4. L'ufficiale di complemento del
ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni 35, è
trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, e con la propria posizione di
stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, ove sia possibile per il grado
rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali
dell'Aeronautica, su indicazione della competente commissione di avanzamento,
tenuti all'uopo presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti e
l'attività svolta nella vita civile. L'ufficiale, però, che all'età anzidetta ne
faccia domanda e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti allenamenti e
addestramenti nonché l'ufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a
carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far
parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di età previsto
dall'annessa tabella n. 4; raggiunto tale limite essi sono collocati nella
riserva di complemento di detto ruolo. All'ufficiale che non faccia
domanda di rimanere a far parte del ruolo naviganti o che non ottenga di
rimanervi nonché all'ufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti o
addestramenti si applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel
ruolo servizi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.
Articolo 62
La
categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio
permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente
legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.
Articolo 63
L'ufficiale cessa di appartenere
alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti
limiti di età: 73
anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado; 70 anni se colonnello
o grado corrispondente;
66 anni se tenente colonnello o maggiore, o gradi corrispondenti; 62 anni se ufficiale
inferiore. Per gli ufficiali
del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti
dell'Arma aeronautica il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è
di: 65 anni se
capitano; 63 anni
se ufficiale subalterno.
Articolo 64
La categoria della riserva di
complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla
categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni
previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di
guerra.
Articolo 65
L'ufficiale cessa di appartenere
alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge
i seguenti limiti di età: 65 anni se ufficiale
superiore; 62
anni se ufficiale inferiore.
Articolo 66
L'ufficiale in congedo assoluto è
soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Articolo 67
All'ufficiale in ausiliaria
compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale
spettante ai sensi dell'art. 68, la seguente indennità annua lorda, non
riversibile:
subalterni . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . L. 40.000 capitani e gradi
corrispondenti . . . . . . . .
. >> 50.000 maggiori e gradi
corrispondenti . . . . . . . .
. >> 60.000 tenenti colonnelli e
gradi corrispondenti . . . . >> 70.000 colonnelli e gradi
corrispondenti . . . . . . . . >> 90.000 generali di brigata e
gradi corrispondenti . . . .
>> 120.000
generali di divisione e gradi corrispondenti . . . >> 140.000 generali di corpo
d'armata e gradi corrispondenti >> 160.000 generali di corpo
d'armata e gradi corrispondenti,
designati d'armata . . . . .
. . . . . . . . . >>
180.000
L'indennità è corrisposta in relazione
al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio
permanente. Qualora
l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e
dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo
di stipendio, di indennità militare, di assegno integratore, di indennità
sostitutiva della razione viveri e di carovita, e per gli ufficiali
dell'Aeronautica anche a titolo di indennità di volo, all'ufficiale celibe in
servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito
dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente,
l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso
al totale suddetto.
Articolo 68
All'ufficiale che cessa dal
servizio permanente ed è collocato: nell'ausiliaria per
età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge
sull'avanzamento;
nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'art. 35 o per ferite,
lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio; compete per un periodo
di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di
quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'art. 67 la
seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:
subalterni . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
L. 120.000
capitani e gradi corrispondenti
. . . . . . . .
>> 150.000
maggiori e gradi corrispondenti
. . . . . . . .
>> 180.000
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti . . . >> 210.000 colonnelli e gradi
corrispondenti . . . . . . . >> 270.000 generali di brigata e
gradi corrispondenti . . . >> 360.000 generali di divisione
e gradi corrispondenti . . >> 420.000 generali di corpo
d'armata e gradi corrispondenti >> 480.000 generali di corpo
d'armata e gradi corrispondenti,
designati d'armata . . . . .
. . . . . . . .
>> 540.000
L'indennità è corrisposta in relazione
al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio
permanente. Qualora allo
scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65
anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento della età suddetta.
All'ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che sia cessato
dal servizio permanente per età, l'indennità è, comunque, dovuta fino all'età
alla quale è corrisposta all'ufficiale dell'Esercito di grado corrispondente,
appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o al ruolo
unico dei generali provenienti dalle predette armi, che sia cessato dal servizio
permanente per la stessa causa.
L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale
collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di
cui al primo e secondo comma dell'art. 38, in aggiunta alla pensione o assegno
rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno
integratore previsti dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle
condizioni di cui al secondo comma dell'art. 38 l'indennità è ragguagliata a
tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo
quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di sei anni: essa
non può però, in alcun caso superare tale somma. Le disposizioni contenute nel
precedente comma si applicano altresì all'ufficiale, collocato in ausiliaria dal
servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato
nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma
dell'art. 38. All'ufficiale
che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute
nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46, è
collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di
complemento, è corrisposta per una volta tanto un'indennità pari a tanti ottavi
dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio
utile per la pensione.
Articolo 69
Il
periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del
presente articolo, è computato per intero agli effetti della pensione come
servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso
richiamato in servizio. Non è invece computato come servizio effettivo il
periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio
utile agli effetti della pensione.
Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la
ritenuta in conto entrate tesoro viene operata in ragione del sei per cento,
sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a
detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla
liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un
anno, nel qual caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base
degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo. Per l'ufficiale collocato in
ausiliaria d'autorità ai sensi dell'art. 44 o a domanda ai sensi dell'art. 43,
il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo comma del presente
articolo è ridotto alla metà.
Articolo 70
Il
grado si perde per una delle seguenti cause: 1) dimissioni
volontarie. Non può
dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto l'età oltre la quale
cessa ogni obbligo di servizio previsto per i militari di truppa, salvo i casi
ammessi per legge o di speciale autorizzazione del Presidente della
Repubblica. L'ufficiale
provvisto di pensione vitalizia per servizio militare non può dimettersi dal
grado finché conservi l'idoneità al servizio della riserva, o non abbia
raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio. L'accettazione delle dimissioni
dal grado è irrevocabile. La
facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la
mobilitazione totale o parziale; 2) dimissioni di
autorità:
a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile; b) per
irreperibilità accertata; c) per
attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale; d) per
decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando
l'ufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle
misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del Codice penale
comune: ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato a cagione di
infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che l'ufficiale,
prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art.
222 del Codice penale, comune, e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato
ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi
dell'art. 219 di detto Codice, la decisione del Ministro è presa quando
l'ufficiale ne viene dimesso; 3) cancellazione dai
ruoli:
a) per perdita della cittadinanza; b) per
assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella
cui l'ufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo degli agenti
di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri,
ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella Forza armata di
appartenenza; c) per
assunzione di servizio, non autorizzata nelle Forze armate degli Stati
esteri; 4)
rimozione; per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo
giudizio di un Consiglio di disciplina; 5) condanna: a) nei
casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria
della rimozione; b) per
delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e
399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste
ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.
Articolo 71
La
perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. La perdita del grado decorre: dalla data del decreto
nei casi di cui ai numeri 1, 2 lettere b), c) e d), 3 lettera a), e 4 dell'art.
70; dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2 lettera
a), e 5 dell'art. 70;
dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al n. 3 lettere b)
e c) dello stesso art. 70.
Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 34, la perdita
del grado per le cause indicate ai numeri 4 e 5 del predetto art. 70 decorre
dalla data in cui l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.
Articolo 72
Può
essere reintegrato nel grado: 1) a domanda,
l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate
al n. 2 lettere a), b) e c) e n. 3 lettera a) dell'art. 70, quando le cause
stesse siano venute a mancare; 2) a domanda o
d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi
del numero 3 lettera b) dell'art. 70, quando cessi di appartenere alla Forza
armata diversa da quella di provenienza o alla Guardia di finanza o al Corpo
degli agenti di custodia delle carceri; 3) a domanda, e previo
parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale rimosso dal grado
per motivi disciplinari ai sensi del n. 4 dell'art. 70, quando abbia conservato
ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della
rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per l'ufficiale che, per atti di
valore personale compiuti dopo la rimozione di grado, abbia conseguito una
promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare.
L'ufficiale che abbia conseguito più di una di dette promozioni, o ricompense
può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione
dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna
penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non
può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione; 4) a domanda, e previo
parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale che sia incorso
nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 5 dell'art. 70, quando sia
intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel
caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 5, anche a norma
della legge penale militare.
La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della
Repubblica e decorre dalla data del decreto. La reintegrazione nel grado
dell'ufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la restrizione
dell'ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.
Articolo 73
Le
sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione
disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 30; b) la sospensione
disciplinare dalle funzioni del grado, prevista dall'art. 52; c) la perdita del
grado per rimozione, di cui al n. 4 dell'art. 70.
Articolo 74
L'inchiesta formale è il complesso
degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale
l'ufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'art.
73. L'inchiesta formale
comporta la contestazione degli addebiti. L'inchiesta formale viene esperita
secondo le norme stabilite nel regolamento.
Articolo 75
La
decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al comandante di
corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unità
corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni di
impiego, o al comandante militare territoriale o al comandante in capo del
dipartimento militare marittimo o al comandante militare marittimo autonomo
dell'Alto Adriatico o al comandante della zona aerea territoriale da cui
l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, se in servizio, o di residenza, in
caso diverso. Se trattisi di
ufficiale direttamente dipendente per l'impiego dal Capo di stato maggiore della
Difesa o dal Capo di stato maggiore della Forza armata cui l'ufficiale stesso
appartiene o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la decisione di
cui al comma precedente spetta, rispettivamente, agli anzidetti Capi di stato
maggiore o al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Se trattisi di ufficiale generale
o colonnello, o di grado corrispondente, o di ufficiale assegnato per l'impiego
all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi, reparti di altra Forza
armata, o di più ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata ma
dipendenti da enti o comandi militari diversi, la decisione è riservata al
Ministro. Quando siavi
corresponsabilità tra ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o
connessione tra i fatti ad essi iscritti, la decisione di sottoporre gli
ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro.
Articolo 76
Il
Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale ordinare direttamente una
inchiesta formale.
Articolo 77
Le
autorità militari indicate ai primi due commi dell'art. 75, e il Ministro nei
casi preveduti dai commi terzo e quarto dello stesso art. 75 e dall'art. 76,
decidono, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, se all'ufficiale debba
o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nelle lettere a)
e b) dell'articolo 73 o se l'ufficiale medesimo debba essere deferito al
Consiglio di disciplina per eventuale perdita del grado per rimozione. Ove le autorità militari di cui ai
primi due commi dell'art. 75 ritengano che all'ufficiale debba essere inflitta
la sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado, ne fanno
proposta al Ministro, il quale può anche deferire l'ufficiale al Consiglio di
disciplina. L'accettazione
delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.
Articolo 78
L'ufficiale che in seguito alle
risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione
disciplinare di cui all'art. 73, lettera c), è sottoposto ad un Consiglio di
disciplina. Il Consiglio di
disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese
dell'interessato, dichiara se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il
grado.
Articolo 79
Il
Consiglio di disciplina è formato di volta in volta, in relazione al grado
rivestito dal giudicando: a) per gli ufficiali
generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, dal Ministro; b) per gli ufficiali
di altro grado, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra
navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui
l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, o dal comandante militare
territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o dal
comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante
della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego,
se in servizio, o di residenza, in caso diverso. Se l'ufficiale dipende
direttamente per l'impiego dal Capo di stato maggiore della Difesa o dal Capo di
stato maggiore della propria Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, o se l'ufficiale è assegnato per l'impiego all'Amministrazione
centrale militare o ad enti, comandi, o reparti di altra Forza armata, il
Consiglio di disciplina è formato dal comandante militare della stessa Forza
armata dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi presta servizio. Se si tratti di più giudicandi,
della stessa o di diverse Forze armate, il Consiglio è formato in relazione
all'ufficiale più elevato in grado o più anziano. Nei casi previsti dall'art. 76 e
dall'art. 77, secondo comma, il Consiglio è formato da uno dei comandanti
militari indicati alla precedente lettera b), designato dal Ministro.
Articolo 80
Il
Consiglio di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello,
o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata
cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore
a quello rivestito dal giudicando medesimo. Il presidente non può essere di
grado inferiore a colonnello, o grado corrispondente e, qualora il giudicando
sia tenente colonnello o abbia grado corrispondente, il presidente non può
essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente. Funziona
da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano. L'arma, il corpo, il ruolo, il
servizio, cui devono appartenere gli ufficiali che costituiscono il Consiglio di
disciplina in relazione all'arma, corpo, ruolo o servizio di appartenenza
dell'ufficiale da giudicare, sono indicati nella tabella numero 5 annessa alla
presente legge.
Articolo 81
Il
Consiglio di disciplina per i generali o colonnelli, o ufficiali di grado
corrispondente, si compone, salvo il disposto del terzo comma, di cinque
ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il
giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a
quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se
trattisi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. In caso di indisponibilità possono
essere chiamati a far parte del Consiglio ufficiali generali o di grado
corrispondente, della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti
all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro,
ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle
altre Forze armate. Per i
generali di armata e ufficiali di grado corrispondente il Consiglio di
disciplina è composto dei cinque ufficiali generali e ammiragli più elevati in
grado e più anziani fra le tre Forze armate, non impediti dal parteciparvi. Il presidente deve rivestire grado
non inferiore a generale di corpo d'amata o corrispondente. Funziona da segretario l'ufficiale
meno elevato in grado o meno anziano.
Articolo 82
Per la
formazione del Consiglio di disciplina a carico di più ufficiali appartenenti a
Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene
il più elevato in grado o più anziano. Per la scelta degli altri quattro
membri: a) se il
numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui
appartiene il meno elevato in grado o meno anziano ed un membro è tratto dalla
Forza armata cui appartiene il presidente; b) se il numero dei
giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre
membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato
in grado o meno anziano ed uno è tratto dalla Forza armata cui appartiene il
presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato
in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei
membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di
minore anzianità appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene
il presidente; c)
se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano alle tre
Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse
da quella cui appartiene il presidente.
Articolo 83
Non
possono far parte del Consiglio di disciplina: a) gli ufficiali che
sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica; b) il Capo di stato
maggiore della Difesa, i capi e i sottocapi di stato maggiore dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo
stato maggiore della Difesa, agli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) gli ufficiali
addetti alla Presidenza della Repubblica; d) gli ufficiali che
prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di segretario generale,
direttore generale, capo di gabinetto, e gli ufficiali addetti al gabinetto del
Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle
dirette dipendenze dei segretari generali; e) gli ufficiali
frequentatori dei corsi presso gli istituti militari; f) i parenti e gli
affini tra loro sino al terzo grado incluso; g) l'offeso o il
danneggiato ed i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato,
sino al quarto grado incluso; h) l'ufficiale che
abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il
procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che
per ufficio tratti questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla
disciplina del personale; i) gli ufficiali che
in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o
consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero siano stati sentiti come
testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi; l) l'ufficiale
sottoposto a provvedimento penale o a procedimento disciplinare.
Articolo 84
L'ufficiale sottoposto a Consiglio
di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti
del Consiglio. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata
entro due giorni dalla data in cui l'ufficiale ha ricevuto comunicazione della
convocazione del Consiglio di disciplina. I componenti ricusati sono
sostituiti.
Articolo 85
Il
consiglio di disciplina è convocato dall'autorità che lo ha formato ai sensi
dell'art. 79. Detta autorità
dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione all'ufficiale sottoposto a
consiglio. Trasmette, contemporaneamente, ai componenti del Consiglio l'ordine
di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali debbono
essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando. Il Consiglio di disciplina si
riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.
Articolo 86
Il
presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso;
invita quindi gli altri membri a fare altrettanto. Redatta la dichiarazione scritta
di cui al comma precedente e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri
membri del Consiglio, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed
invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio di presentarsi,
avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà né farà constare di
essere legittimamente impedito, sarà proceduto in sua assenza.
Articolo 87
Aperta
la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio
sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere; avvisa, inoltre, che
dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti. Fa introdurre quindi l'ufficiale,
e: a) legge
l'ordine di convocazione; b) legge le
dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri
membri, degli atti dell'inchiesta formale; c) fa leggere dal
segretario la relazione riepilogativa; d) chiede se i membri
del Consiglio o il giudicando desiderino che sia letto qualsiasi atto
dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura. Il presidente e i membri del
Consiglio previa autorizzazione del presidente possono chiedere all'ufficiale
chiarimenti sui fatti a lui addebitati. Il giudicando può presentare una
memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può
produrre eventuali nuovi documenti. Ove non intenda valersi di dette facoltà ne
rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta. La memoria e i documenti sono
letti da uno dei componenti il Consiglio ed allegati agli atti. Il presidente chiede al giudicando
se ha altro da aggiungere.
Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il
presidente fa ritirare l'ufficiale.
Il Consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio
senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli
atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali
giudica necessarie nuove indagini.
Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il
presidente mette ai voti il seguente quesito: <<Il ...... è meritevole di
conservare il grado? >>.
La votazione è segreta. Il giudizio del Consiglio è espresso a
maggioranza assoluta. Il
segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del Consiglio; in
verbale viene letto e firmato dai componenti il Consiglio. Il presidente scioglie il
Consiglio e trasmette gli atti direttamente al Ministero. I componenti del Consiglio sono
vincolati al segreto di ufficio.
Articolo 88
Il
Ministro può discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore
dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore.
Articolo 89
Agli
effetti degli articoli 75 e 79, per l'ufficiale residente all'estero si
considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.
Articolo 90
La
ricusazione di cui all'art. 84 può essere presentata dall'ufficiale residente
all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione
della convocazione del Consiglio.
Articolo 91
L'ufficiale residente all'estero
che sia sottoposto a Consiglio di disciplina, qualora ritenga di non potersi
presentare al Consiglio, ne dà partecipazione al presidente al quale può far
pervenire la memoria a difesa di cui all'art. 87.
Articolo 92
In
tempo di guerra l'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, è
costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato
in servizio.
Articolo 93
In
tempo di guerra il Ministro ha facoltà, sentito il parere dei capi di stato
maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali
di complemento che, a suo giudizio, possano essere più utilmente impiegati nei
ruoli di complemento dell'altra Forza armata. Gli ufficiali trasferiti
conservano il grado e l'anzianità posseduti.
Articolo 94
In
tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 43 e 45 della presente
legge.
Articolo 95
In
tempo di guerra, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui al
precedente titolo VIII, salvo quanto stabilito dai commi che seguono. Per l'ufficiale di grado da
sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente dipendente per
l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da
comandante di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la decisione
di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in
seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a Consiglio di
disciplina, la competenza a formare e a convocare il Consiglio spettano ai
comandanti suddetti. Nei casi previsti dall'art. 76 e dall'art. 77, secondo
comma, il Ministro, per la formazione del Consiglio di disciplina, può designare
anche uno dei comandanti predetti.
Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado
corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da
comandante di corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina e
dell'Aeronautica, il Ministro può delegare il Capo di stato maggiore della Forza
armata interessata a formare e a convocare il Consiglio di disciplina. Per gli ufficiali di cui ai due
commi precedenti il Consiglio di disciplina è composto di cinque membri, scelti
dall'autorità cui spetta di formare il Consiglio tra gli ufficiali in servizio
permanente da essa dipendenti.
Articolo 96
L'ufficiale che alla data di
entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un
periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite nel quinquennio,
superi la durata di due anni stabilita dall'art. 22, rimane in tale posizione
sino al termine del periodo concessogli.
Articolo 97
Per le
inchieste formali già ordinate alla data di entrata in vigore della presente
legge, le decisioni di cui all'art. 77 sono adottate dall'autorità che ebbe ad
ordinare l'inchiesta. Per i
Consigli di disciplina, già convocati alla data di entrata in vigore della
presente legge, continueranno ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla
data predetta.
Articolo 98
L'ufficiale, che alla data di
entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto, continua a
rimanere in tale posizione anche se non abbia ancora raggiunto i limiti di età
previsti dalla presente legge.
Articolo 99
Agli
ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in
servizio si continuano ad applicare le disposizioni per essi vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 100
Gli
ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per età, a
domanda, o in applicazione della legge di avanzamento, sono trasferiti nella
ausiliaria e vi rimangono fino al compimento del periodo di otto anni dalla data
di cessazione dal servizio permanente, ferme restando, per il computo di detto
periodo agli effetti della pensione, le disposizioni in vigore anteriormente
alla presente legge. Agli
ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del comma precedente compete, dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità prevista dall'art.
67. A quelli di essi che abbiano acquisito diritto, all'atto del collocamento
nella riserva, all'indennità di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n.
369, e successive modificazioni, compete, dalla data predetta, in luogo di tale
ultima indennità, quella di cui all'articolo 68 della presente legge.
Articolo 101
Le
norme di cui al primo comma del precedente articolo 100 si applicano anche agli
ufficiali dell'Esercito che, collocati nella riserva ai sensi del regio decreto
legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 20 gennaio 1948,
n. 45, con diritto a pensione di riposo, siano riconosciuti fisicamente idonei
ai servizi dell'ausiliaria.
Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria compete, se più favorevole, dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla
legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età. Agli ufficiali che non saranno
trasferiti nell'ausiliaria continuerà ad essere corrisposto il trattamento al
quale acquisirono diritto all'atto del collocamento nella riserva. Al termine di
tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'art. 48 della legge 9
maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà
attribuita l'indennità di cui all'art. 68 della presente legge.
Articolo 102
Agli
ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per una causa
diversa da quelle indicate negli articoli 100 e 101 o in congedo assoluto, e che
fruiscano dell'indennità di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e
successive modificazioni, compete, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in luogo dell'indennità predetta, quella stabilita dall'art. 68.
Tuttavia, agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva
o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di
servizio, l'indennità stabilita dall'art. 68 compete dalla data di entrata in
vigore della presente legge anche se non fruiscano già dell'indennità di cui
all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni.
Articolo 103
Gli
ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva senza diritto a pensione di
riposo sono trasferiti nella categoria di complemento o della riserva di
complemento, a seconda dell'età.
Articolo 104
Agli
ufficiali della Marina nei cui confronti abbia trovato applicazione il disposto
dell'art. 20, primo comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, si applicano
le norme degli articoli 20 e 69 della presente legge. Quelli, però, di detti ufficiali
che all'atto del collocamento <<a disposizione>> erano iscritti al
primo posto nei quadri di avanzamento o, se ammiragli di divisione o tenenti
generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, erano iscritti al primo
posto del rispettivo ruolo di anzianità e avevano raggiunto le condizioni per
l'avanzamento al grado di ammiraglio di squadra o di generale ispettore, qualora
abbiano conseguito la promozione al grado superiore nella posizione di <<a
disposizione>> cessano da tale posizione al raggiungimento del limite di
età di detto grado. Gli
ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge
siano a disposizione e che in tale posizione siano stati collocati per motivi
diversi da quello indicato all'art. 20, primo comma, della legge 18 dicembre
1952, n. 2386, possono, entro tre mesi dalla data suddetta, presentare domanda
per il trasferimento in ausiliaria.
Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma
competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quelle previste
dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive
modificazioni, e dall'art. 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive
modificazioni. Per detti ufficiali il periodo di permanenza in ausiliaria è
computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a
raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di <<a
disposizione>>, il massimo di otto anni. Agli ufficiali di cui al terzo
comma che non presenteranno domanda per il trasferimento in ausiliaria entro il
termine prescritto, continueranno ad applicarsi le disposizioni esistenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge anche per quanto riguarda
il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in
ausiliaria.
Articolo 105
La
categoria di <<fuori organico>> prevista dalla legge 6 giugno 1935,
n. 1404, e successive modificazioni, è soppressa. Gli ufficiali della Marina, che
alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione
suddetta, sono trasferiti in ausiliaria. Agli ufficiali trasferiti in
ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli
articoli 67 e 68 in luogo di quella prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge
10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni. Gli ufficiali per i quali
il trattamento complessivo risulti inferiore a quello goduto nella posizione di
<<fuori organico>> conserveranno la differenza del trattamento
economico quale assegno ad personam per il tempo in cui avrebbero dovuto
rimanere nella posizione anzidetta.
Per gli ufficiali di cui al presente articolo il periodo di permanenza in
ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo
sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di <<fuori
organico>>, il massimo di otto anni.
Articolo 106
Agli
ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge
si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per età
o in applicazione della legge di avanzamento, o per compiuto periodo di
permanenza nelle posizioni di <<a disposizione>> o <<fuori
organico>>, o in applicazione dell'art. 122 del testo unico approvato con
regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, competono dalla data suddetta e salvo
quanto disposto dagli ultimi due commi del presente articolo, le indennità di
cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennità
previste dall'art. 4 del regio decreto legge 10 febbraio 1926, n. 206, e
successive modificazioni, dall'art. 8 della legge 18 dicembre 1930,n. 1684, e
successive modificazioni, dall'art. 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e
successive modificazioni, e dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945,
n. 734, e successive modificazioni.
Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge
si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per
motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data
suddetta, l'indennità di cui all'art. 67. A detti ufficiali non è corrisposta
l'indennità prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n.
206, e successive modificazioni.
Restano ferme, per gli ufficiali di cui ai precedenti commi, le norme
precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del
periodo trascorso in ausiliaria.
Gli ufficiali della Marina, che siano stati collocati a disposizione, in
applicazione dell'art. 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive
modificazioni, e che alla data di entrata in vigore della presente legge si
trovino in ausiliaria, sono, a domanda, ricollocati a disposizione, sempre che
abbiano cessato dal servizio permanente prima del raggiungimento del limite di
età del grado rivestito all'atto del collocamento a disposizione e tale limite
non abbiano raggiunto alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli ufficiali ricollocati a
disposizione ai sensi del comma precedente si applicano le norme degli articoli
20 e 69 della presente legge.
Articolo 107
Gli
ufficiali della Marina, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto
legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 490, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti
fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più
favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento
previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per
età. Gli ufficiali che non
siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella
riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della
cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo
dell'indennità prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n.
734, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità
di cui all'art. 68 della presente legge.
Articolo 108
Agli
ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore
della presente legge siano in riforma, a riposo o in congedo assoluto, con
diritto alla indennità prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre
1945, n. 734, e successive modificazioni, o dall'art. 1 del decreto legislativo
10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, compete, dalla data
suddetta, in luogo di tale indennità, quella stabilita dall'art. 68 della
presente legge. Tuttavia,
agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica che siano stati collocati in
riforma, a riposo o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità
dipendenti da cause di servizio l'indennità stabilita dall'art. 68 compete,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non fruiscano già
dell'indennità prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n.
734, e successive modificazioni, o dall'art. 1 del decreto legislativo 10
gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni.
Articolo 109
La
categoria del congedo provvisorio è soppressa. Gli ufficiali della Marina e
dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno
parte di detta categoria, sono trasferiti nell'ausiliaria o nella riserva, a
seconda che siano stati collocati in congedo provvisorio per esclusione
definitiva dall'avanzamento o per non idoneità agli uffici del grado. Sono
parimenti trasferiti nella riserva gli ufficiali collocati in congedo
provvisorio per infermità.
All'ufficiale in congedo provvisorio, all'atto del trasferimento in
ausiliaria o nella riserva, è liquidata la pensione considerando come se avesse
compiuto venti anni di servizio effettivo. All'ufficiale trasferito
nell'ausiliaria, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'indennità di ausiliaria prevista dall'art. 67 in luogo di quella prevista
dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive
modificazioni. Qualora
l'ufficiale trasferito nell'ausiliaria o nella riserva venga a percepire un
trattamento complessivo inferiore a quello goduto nel congedo provvisorio,
conserverà la differenza del trattamento economico quale assegno ad personam per
il tempo in cui avrebbe dovuto rimanere nella posizione di congedo
provvisorio. Per la
permanenza dell'ufficiale in ausiliaria e il computo, agli effetti della
pensione, del periodo trascorso in detta posizione, si applicano le norme
esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 110
Agli
ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente
legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati
per età o in applicazione della legge di avanzamento ovvero per compiuto periodo
di permanenza nel congedo speciale, competono, dalla data suddetta, le indennità
di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le
indennità previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206,
e successive modificazioni, dall'art. 7 del regio decreto-legge 8 settembre
1932, n. 1406, e successive modificazioni, dall'art. 9 della legge 4 aprile
1935, n. 493, e successive modificazioni, e dall'art. 1 del decreto legislativo
10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni. Agli ufficiali, che alla data di
entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale
posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel
precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'art. 67.
A detti ufficiali non è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4 del regio
decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni. Restano ferme per gli ufficiali di
cui al presente articolo le norme precedentemente in vigore relative al computo,
agli effetti della pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.
Articolo 111
Gli
ufficiali dell'Aeronautica, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto
legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
810, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti
fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più
favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento
previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per
età. Gli ufficiali che non
siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella
riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della
cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo
dell'indennità prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n.
58, e successive modificazioni, sarà attribuita l'indennità di cui all'art. 68
della presente legge.
Articolo 112
Gli
ufficiali dell'Esercito, nei cui riguardi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge abbia trovato applicazione l'art. 35 della legge 9
maggio 1940, n. 369, continuano a rimanere nella posizione di servizio
permanente. Gli ufficiali
dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si
trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi degli
articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, rimangono
in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 44
del predetto regio decreto-legge.
Articolo 113
Per
l'ufficiale nella riserva che, anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, sia stato richiamato in servizio per almeno un anno e che,
per effetto del richiamo, abbia conseguito diritto ad una nuova liquidazione del
trattamento di quiescenza, tale nuova liquidazione si effettua sulla base degli
ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.
Articolo 114
I
colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, che cessano per età
dal servizio permanente entro due anni dall'entrata in vigore della presente
legge, possono essere richiamati in servizio con decreto del Ministro per la
difesa per la durata di un anno.
Con le stesse modalità e per la stessa durata possono essere richiamati,
in servizio i colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri che,
per età, siano cessati dal servizio permanente a partire dal 25 settembre 1953.
Articolo 115
Per
l'ufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei cui riguardi,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un
provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo
dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto
dell'abrogazione del regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito
nella legge 25 novembre 1926, n. 2149, e dell'art. 123 della legge 9 maggio
1940, n. 369, di cui al successivo art. 119, decorre, agli effetti economici, da
data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente
legge. Se però non venga
adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al
termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti
la cessazione dal servizio permanente o se, in seguito alla rinnovazione del
giudizio di avanzamento, l'ufficiale venga dichiarato idoneo all'avanzamento, la
riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di
decorrenza del provvedimento annullato.
Articolo 116
In ruoli d'onore, distinti per ciascuna
Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto,
gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio
militare per: a)
mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che
abbiano dato luogo a pensione vitalizia, o ad assegno rinnovabile da ascriversi
ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10
agosto 1950, n. 648;
b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato,
anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato
l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140,
e successive modificazioni; c) mutilazioni o
invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo
a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. L'allievo ufficiale o l'aspirante
che venga a trovarsi in una delle condizioni 20di cui alle lettere a), b) e c)
del presente articolo è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di
grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è
contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo
d'onore. Gli ufficiali del
ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo
di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in
incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni
caso il comando di unità o di reparto.
Articolo 117
Sono
sanzionati i richiami in servizio degli ufficiali ciechi del ruolo d'onore o
della riserva disposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 118
La presente legge non ha effetto nei
riguardi degli ufficiali di Forze armate diverse dall'Esercito, dalla Marina e
dall'Aeronautica o dei corpi militari od organizzati militarmente per i quali in
base alle vigenti disposizioni siano applicabili le norme riflettenti lo stato
degli ufficiali dell'Esercito, i relativi regolamenti, nonché il regolamento di
disciplina militare per gli ufficiali medesimi.
Articolo 119
Sono
abrogate le leggi 11 marzo 1926, n. 397, e 9 maggio 1940, n. 369, e le
successive modificazioni, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute
nella presente legge o comunque con essa incompatibili. é pure abrogato il regio
decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926,
n. 2149.
Articolo 120
Alla copertura dell'onere di lire 3
miliardi e 535 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio
finanziario 1953-54, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei
seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa per l'esercizio anzidetto:
Capitolo 184 . . . . . . . . . . . . . L. 1.665.000.000
>>
190 . . . . . . . . . . . .
. >> 174.000.000
>>
191 . . . . . . . . . . . .
. >> 208.000.000
>>
196 . . . . . . . . . . . .
. >> 80.000.000
>>
199 . . . . . . . . . . . .
. >> 348.000.000
>>
245 . . . . . . . . . . . .
. >> 945.000.000
>>
271 . . . . . . . . . . . .
. >> 115.000.000
Il Ministro per il tesoro è autorizzato
a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 121
La
presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Agli ufficiali, che con l'entrata
in vigore della presente legge acquistano diritto alle indennita' di cui agli
articoli 67 e 68, le indennita' stesse sono corrisposte con effetto dal 1
gennaio 1953. Le disposizioni
di cui ai primi tre commi della nota alla annessa tabella n. 1 hanno effetto dal
1 gennaio 1952.
Allegato 1
OMISSIS