
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'
DIRITTO E PROGRESSO
STATUTO DEI
LAVORATORI
(in Gazz. Uff.,
27 maggio 1970, n. 131)
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (1). (1) Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, salvi i limiti stabiliti ai fini del perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate (art. 2, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29) e al personale dipendente delle imprese fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo, iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 7, l. 24 giugno 1997, n. 196).
Preambolo
(Omissi
Articolo 1
Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di
opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi
dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel
rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Articolo 2
Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le
guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, soltanto per scopi di
tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti
diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. é fatto divieto al datore di
lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al
primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale
attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per
specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte
di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente
articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione
dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del
prefetto nei casi più gravi.
Articolo 3
Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche
del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere
comunicati ai lavoratori interessati.
Articolo 4
Impianti audiovisivi.
E' vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l'Ispettorato del lavoro (1), dettando, ove occorra, le modalità per
l'uso di tali impianti. Per
gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche
di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato
del lavoro (1) provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità
di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro (1), di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale. (1) Ora,
Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 5
Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del
datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente. Il
controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso
i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti
a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di
far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed
istituti specializzati di diritto pubblico.
Articolo 6
Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul
lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini
della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti
di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali
potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita
dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del
lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica
riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono
essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui
al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere
concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di
accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro
(1). Contro i provvedimenti
dell'Ispettorato del lavoro (1) di cui al precedente comma, il datore di lavoro,
le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19
possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. (1) Ora, Direzione regionale del
lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 7
Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle
sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere
applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate
a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di
lavoro ove esistano (1). Il
datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti
del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza
averlo sentito a sua difesa (1) (2).
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato (1) (2). Fermo restando quanto disposto
dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni
disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre
la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di
dieci giorni. In ogni caso, i
provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere
applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste
dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire
l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione (3), di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune
accordo o, in difetto di accordo, nomi- nato dal direttore dell'Ufficio del
lavoro (4). La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte
del collegio. Qualora il
datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'Ufficio del lavoro (3), a nominare il proprio rappresentante in seno al
collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se
il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun
effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione. (1) La Corte
cost., con sentenza 30 novembre 1982, n. 204, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, interpretato nel senso che sia inapplicabile
ai licenziamenti disciplina- ri, per i quali detto comma non sia espressamente
richiamato dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal
datore di lavoro. (2) La
Corte cost., con sentenza 25 luglio 1989, n. 427, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui è esclusa la sua
applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore
che abbia meno di sedici dipendenti.
(3) Ora, Direzione provinciale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n.
687. (4) Ora, dirigente della
Direzione provinciale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 8
Divieto di indagini sulle
opinioni.
E' fatto divieto al datore di lavoro,
ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di
lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti
ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Articolo 9
Tutela della salute e
dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro
rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica.
Articolo 10
Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno
diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante
i riposi settimanali. I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di
esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà
richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei
diritti di cui al primo e secondo comma.
Articolo 11
Attività culturali, ricreative e
assistenziali e controlli sul servizio di mensa.
Le attività culturali, ricreative ed
assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a
maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali
aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la
qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva (1). (1) Articolo
così modificato dall'art. 6, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8 agosto
1992, n. 359.
Articolo 12
Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n.
804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività
all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi
aziendali.
Articolo 13
Mansioni del lavoratore.
L'articolo 2103 del codice civile è
sostituito dal seguente:
<<Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito
da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive. Ogni patto contrario è
nullo>>.
Articolo 14
Diritto di associazione e di
attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni
sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i
lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
Articolo 15
Atti discriminatori.
E' nullo qualsiasi patto od atto
diretto a: a)
subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non
aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un
lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio
a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua
partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti
o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di
lingua o di sesso (1). (1)
Comma così sostituito dall'art. 13, l. 9 dicembre 1977, n. 903.
Articolo 16
Trattamenti economici collettivi
discriminatori.
E' vietata la concessione di
trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente
dell'articolo 15. Il pretore,
su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione
di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi
hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al
pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Articolo 17
Sindacati di comodo.
E' fatto divieto ai datori di lavoro
ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi
finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Articolo 18
Reintegrazione nel posto di
lavoro.
Ferma restando l'esperibilità delle
procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il
giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi
dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza
giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della
legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che
in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha
avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici
prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano
altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole
che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se
ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti,
e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa
alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro (1). Ai fini del computo del numero dei
prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente
svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative
fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo
grado in linea diretta e in linea collaterale (1). Il computo dei limiti
occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che
prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie (1). Il giudice con la sentenza di cui
al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal
lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o
l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di
fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e
al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura
del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione
globale di fatto (1). Fermo
restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto
comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a
quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso
il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del
deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti
(1). La sentenza pronunciata
nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e
grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro,
la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma
precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto,
quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata
con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il
datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero
all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che
l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a
favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore.
(1) I primi cinque commi hanno così sostituito i commi primo e secondo
per effetto dell'art. 1, l. 11 maggio 1990, n. 108.
Articolo 19
Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali
possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva,
nell'ambito: a)
(Omissis) (1); b)
delle associazioni sindacali, [non affiliate alle predette confederazioni] (2),
che siano firmatarie di contratti collettivi [nazionali o provinciali] (2) di
lavoro applicati nell'unità produttiva (1). Nell'ambito di aziende con più
unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento. (1) Lettera
abrogata dall'art. 1, d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, in esito al referendum
indetto con d.P.R. 5 aprile 1995.
(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1,
d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 in esito al referendum indetto con d.P.R. 5 aprile
1995.
Articolo 20
Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi,
nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di
lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le
quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono
essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono
riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette,
singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali
nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e
del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al
datore di lavoro. Alle
riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale
aziendale. Ulteriori modalità
per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, anche aziendali.
Articolo 21
Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire
nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di
referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività
sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i
lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti
alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo
svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di
lavoro anche aziendali.
Articolo 22
Trasferimento dei dirigenti
delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dall'unità produttiva
dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente
articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere
disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di
appartenenza. Le disposizioni
di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo
dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello
in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni
della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è
cessato l'incarico per tutti gli altri.
Articolo 23
Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del
loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno
diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per
ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano
fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni
300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per
cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni
500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti di cui al
presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende
di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla
lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora
all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma
deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima,
tramite le rappresentanze sindacali aziendali (1). (1) Vedi art. 3, commi 31, 32, 33,
l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Articolo 24
Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui
all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non
inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma
precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre
giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Articolo 25
Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali
hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro.
Articolo 26
Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di
raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro
organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del
normale svolgimento dell'attività aziendale. (Omissis) (1). (Omissis) (1). (1) Comma abrogato dall'art. 1,
d.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, in esito al referendum indetto con d.P.R. 5
aprile 1995.
Articolo 27
Locali delle rappresentanze
sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità
produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un
idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa. Nelle
unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un
locale idoneo per le loro riunioni.
Articolo 28
Repressione della condotta
antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in
essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e
della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli
organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano
interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente
comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti. L'efficacia
esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il
pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a
norma del comma successivo (1).
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione
di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si
osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura
civile (2). Il datore di
lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza
pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del
codice penale. L'autorità
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. Se il comportamento di cui al
primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente
pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore
competente per territorio (3).
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni
soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui
al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti
lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale
amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di
urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul
ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle
parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 8 novembre 1977, n. 847. (2) Comma così sostituito
dall'art. 3, l. 8 novembre 1977, n. 847. (3) Comma aggiunto dall'art. 6, l.
12 giugno 1990, n. 146.
Articolo 29
Fusione delle rappresentanze
sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più
delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo
predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i
limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti
a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità
produttiva. Quando la
formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle
associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i
limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali
aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del
primo comma del presente articolo restano immutati.
Articolo 30
Permessi per i dirigenti
provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi,
provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto
a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Articolo 31
Aspettativa dei lavoratori
chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del
Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero
siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere
collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato
(1). La medesima disposizione
si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali. I periodi di
aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta
dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione
della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di
cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di
previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino
comunque l'esonero. Durante i
periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto
alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle
prestazioni medesime. Le
disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore
dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione
e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di
aspettativa (2). (1) Comma
così sostituito dall'art. 2, l. 13 agosto 1979, n. 384. (2) Per un'interpretazione
autentica del presente articolo, vedi l'art. 22, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
Articolo 32
Permessi ai lavoratori chiamati
a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica di
consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in
aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per
il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna
decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale,
ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale hanno
diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
Articolo 33
Collocamento.
La commissione per il collocamento, di
cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita
obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione (1), quando ne facciano
richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione
provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione (1), il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso
il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale,
frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In
caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione ha il compito di
stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per
l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo
15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia
ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del
lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al
comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima
e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli
avviati. Devono altresì
essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle
ditte. La commissione ha
anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad
accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano
disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza,
l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve
essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente
articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta
nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice
copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro (1). Tale motivazione scritta deve
essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la commissione
neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della
comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro (1), il quale decide in via
definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 25 della
legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n.
264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati
dalla sezione. Il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro (1) annulla d'ufficio i provvedimenti di
avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni
di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro
(1) è ammesso ri- corso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il passaggio del lavoratore
dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della
sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli
uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38
della presente legge. Le
norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in
quanto non modificate dalla presente legge. (1) Ora, Direzione provinciale del
lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 34
Richieste nominative di
manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno
dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di
manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del
nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli
appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da
stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
Articolo 35
Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e
commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma
dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici
dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che
occupano più di cinque dipendenti (1). Le norme suddette si applicano,
altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso
comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel
medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna
unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Ferme restando le norme di cui
agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro
provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di
navigazione per il personale navigante (2). (1) Comma così modificato
dall'art. 6, l. 11 maggio 1990, n. 108. (2) Con sentenza 26 marzo 1987, n.
96, la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto
personale anche dell'art. 18 precedente. Con successiva sentenza 31 gennaio
1991, n. 41, la Corte ha dichiarato l'illegittimità cost. del presente comma,
nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante
delle imprese di navigazione aerea anche dell'art. 18 precedente, come
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108. La stessa Corte, con
sentenza 23 luglio 1991, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al
personale navigante delle Imprese di navigazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7.
Articolo 36
Obblighi dei titolari di
benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di
benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di
imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata
e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve
essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario
o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere osservato
sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella
successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle
agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato
del lavoro (1) viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui
amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio,
e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del
responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto. Le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni
finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali
l'Ispettorato del lavoro (1) comunica direttamente le infrazioni per l'adozione
delle sanzioni. (1) Ora,
Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 37
Applicazione ai dipendenti da
enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si
applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti
pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le
disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego
dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente
regolata da norme speciali.
Articolo 38
Disposizioni penali.
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6,
8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 (1) o con
l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente. Quando per le
condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può
presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di
aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la
pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo
36 del codice penale. (1) La
misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24
novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base
all'art. 32, secondo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 39
Versamento delle ammende al
Fondo adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è versato al
Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Articolo 40
Abrogazione delle disposizioni
contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le
norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei
contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
Articolo 41
Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per
la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi,
nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua
applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra
specie e da tasse.