ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851
(in Gazz. Uff,
30 settembre, n. 245)
Nome in materia di tessere di
riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87, comma quinto,
della Costituzione; Visto
l'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, e successive modificazioni;
Visto l'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali (parte
seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775,
e successive modificazioni;
Visti gli articoli 289 e 292 del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente nuovo
testo delle condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie
dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911; Visto il decreto ministeriale 24
giugno 1959, che approva il regolamento per i trasporti militari, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1959, n. 251; Visto il decreto ministeriale 8
giugno 1962, che approva il nuovo testo delle concessioni speciali per
determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie
dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1962, n.
334; Udito il parere del
Consiglio di Stato; Sentito
il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile e
per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
Articolo 1
Ai dipendenti civili dello Stato di
ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonchè ai
militari, in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera
personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui
all'allegato A). É rilasciato
analogo documento personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche
tecniche di cui all'allegato B): a) al coniuge del
dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza; b) ai figli minori
degli anni 21 del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in
quiescenza; c) ai
figli maggiori degli anni 21 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente,
civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza.
La tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, nonchè: a) per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di bancoposta di importo non superiore a L. 600.000; b) per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identità, come titolo valido per l'espatrio
La tessera personale di riconoscimento è
valida per cinque anni e può essere convalidata una sola volta per un eguale
periodo di tempo. Il
documento è rilasciato e convalidato dall'Amministrazione di appartenenza del
dipendente. In caso di
smarrimento della tessera personale di riconoscimento il dipendente deve farne
circostanziata denuncia all'Amministrazione di appartenenza; egli ha peraltro
diritto ad ottenere un duplicato.
Articolo 4
La tessera personale di riconoscimento è
ritirata al dipendente destituito dall'impiego, nonchè al dipendente cessato dal
servizio senza diritto a pensione.
La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata al dipendente a
carico del quale è stato adottato provvedimento di sospensione cautelare
obbligatoria a norma delle disposizioni vigenti.
Articolo 5
La
tessera personale di riconoscimento rilasciata al coniuge è ritirata nei casi di
separazione legale o consensuale. Analogo provvedimento è adottato nei riguardi
del figlio del dipendente che abbia raggiunto gli anni ventuno e che non si
trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell'art. 1. La tessera personale di
riconoscimento è altresì ritirata nei confronti del coniuge e dei figli del
dipendente destituito, nonchè del coniuge e dei figli del dipendente cessato
dall'impiego senza diritto a pensione.
Articolo 6
Sono soppresse tutte le tessere
personali di riconoscimento, rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai
loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo diverso da quelle di cui
all'art. 1 del presente decreto, ad eccezione di quelle rilasciate per
l'esercizio di funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per
l'espletamento di dette funzioni.
Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari che le vigenti
disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione ferroviaria, ma nei cui
confronti, in base agli articoli precedenti, non può rilasciarsi la tessera di
riconoscimento o ne sia disposto il ritiro, l'Amministrazione rilascia altro
documento valido ai soli effetti delle agevolazioni ferroviarie.
Articolo 7
La tessera personale di riconoscimento
per il dipendente in attività di servizio e per quello in quiescenza: a) indica:
l'Amministrazione rilasciante, il titolo accademico, il nome, il cognome, la
qualifica o il grado, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato
civile del titolare;
b) descrive: le caratteristiche somatiche del titolare; c) contiene la firma e
la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al
rilascio. Per i dipendenti in
quiescenza la tessera personale di riconoscimento deve altresì indicare lo stato
di pensionato del titolare. Gli uffici competenti al rilascio sono tenuti ad
annotare il cambiamento di stato sulla tessera del dipendente collocato a riposo
e su quelle dei familiari.
Articolo 8
La tessera personale di riconoscimento
per il coniuge ed i figli del dipendente: a) indica:
l'Amministrazione rilasciante, il nome, il cognome, il luogo e la data di
nascita, la residenza, lo stato civile del titolare, la relazione di parentela
con il dipendente, il nome e cognome del dipendente, la qualifica o il grado di
quest'ultimo, lo stato di pensionato qualora il dipendente sia collocato a
riposo; b)
descrive: le caratteristiche somatiche dei titolare; c) contiene: la firma
e la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al
rilascio. La fotografia non è
richiesta per i figli minori degli anni 10, salvo nel caso di espatrio.
Articolo 9
La domanda per il rilascio della tessera
personale di riconoscimento è presentata, su carta semplice, all'Amministrazione
di appartenenza del dipendente.
Per il rilascio della tessera personale di riconoscimento ai figli del
dipendente la domanda è redatta e sottoscritta dal dipendente stesso. La
domanda, ai fini della disposizione contenuta nella lettera b) del precedente
art. 2, deve contenere la dichiarazione di assenso del dipendente. Nei casi di mancato assenso sulla
tessera personale di riconoscimento deve essere apposta, mediante stampiglia, la
dicitura <<non valida per l'espatrio>>. Per il rilascio della tessera
personale di riconoscimento al coniuge la domanda, redatta e sottoscritta dal
dipendente, deve contenere la dichiarazione di inesistenza di provvedimento di
separazione legale o consensuale. Nel caso di morte o di incapacità del
dipendente la domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento
al coniuge che ne abbia diritto è presentata e sottoscritta dal coniuge
medesimo; per i figli minori da chi esercita la patria potestà o la tutela.
Articolo 10
La tessera personale di riconoscimento
di cui al presente decreto non è rilasciata alle persone con rapporto d'impiego
diverso da quello indicato nel precedente art. 1.
Articolo 11
Il costo unitario della tessera
personale di riconoscimento è a carico del richiedente. Nessun diritto, al di fuori del
costo unitario, è dovuto per il rilascio e la convalida della tessera personale
di riconoscimento. Il costo
unitario della tessera e le eventuali variazioni sono determinati con decreto
del Ministro per il tesoro.
Articolo 12