ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851
(in Gazz. Uff, 30 settembre, n. 245)

Nome in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato.

Preambolo 

  Il Presidente della Repubblica:   Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;   Visto l'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;   Visto l'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;   Visti gli articoli 289 e 292 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;   Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente nuovo testo delle condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;   Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1959, che approva il regolamento per i trasporti militari, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1959, n. 251;   Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1962, che approva il nuovo testo delle concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1962, n. 334;   Udito il parere del Consiglio di Stato;   Sentito il Consiglio dei Ministri;   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile e per le poste e le telecomunicazioni;   Decreta:

Articolo 1

  Ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonchè ai militari, in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A).   É rilasciato analogo documento personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato B):     a) al coniuge del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;     b) ai figli minori degli anni 21 del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;     c) ai figli maggiori degli anni 21 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza.

Articolo 2

  La tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, nonchè:     a) per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di bancoposta di importo non superiore a L. 600.000;     b) per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identità, come titolo valido per l'espatrio

Art. 3

  La tessera personale di riconoscimento è valida per cinque anni e può essere convalidata una sola volta per un eguale periodo di tempo.   Il documento è rilasciato e convalidato dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente.   In caso di smarrimento della tessera personale di riconoscimento il dipendente deve farne circostanziata denuncia all'Amministrazione di appartenenza; egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato.

Articolo 4

  La tessera personale di riconoscimento è ritirata al dipendente destituito dall'impiego, nonchè al dipendente cessato dal servizio senza diritto a pensione.   La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata al dipendente a carico del quale è stato adottato provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 5

La tessera personale di riconoscimento rilasciata al coniuge è ritirata nei casi di separazione legale o consensuale. Analogo provvedimento è adottato nei riguardi del figlio del dipendente che abbia raggiunto gli anni ventuno e che non si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell'art. 1.   La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata nei confronti del coniuge e dei figli del dipendente destituito, nonchè del coniuge e dei figli del dipendente cessato dall'impiego senza diritto a pensione.

Articolo 6

  Sono soppresse tutte le tessere personali di riconoscimento, rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo diverso da quelle di cui all'art. 1 del presente decreto, ad eccezione di quelle rilasciate per l'esercizio di funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per l'espletamento di dette funzioni.   Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari che le vigenti disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione ferroviaria, ma nei cui confronti, in base agli articoli precedenti, non può rilasciarsi la tessera di riconoscimento o ne sia disposto il ritiro, l'Amministrazione rilascia altro documento valido ai soli effetti delle agevolazioni ferroviarie.

Articolo 7

  La tessera personale di riconoscimento per il dipendente in attività di servizio e per quello in quiescenza:     a) indica: l'Amministrazione rilasciante, il titolo accademico, il nome, il cognome, la qualifica o il grado, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile del titolare;     b) descrive: le caratteristiche somatiche del titolare;     c) contiene la firma e la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio.   Per i dipendenti in quiescenza la tessera personale di riconoscimento deve altresì indicare lo stato di pensionato del titolare. Gli uffici competenti al rilascio sono tenuti ad annotare il cambiamento di stato sulla tessera del dipendente collocato a riposo e su quelle dei familiari.

Articolo 8

  La tessera personale di riconoscimento per il coniuge ed i figli del dipendente:     a) indica: l'Amministrazione rilasciante, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile del titolare, la relazione di parentela con il dipendente, il nome e cognome del dipendente, la qualifica o il grado di quest'ultimo, lo stato di pensionato qualora il dipendente sia collocato a riposo;     b) descrive: le caratteristiche somatiche dei titolare;     c) contiene: la firma e la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio.   La fotografia non è richiesta per i figli minori degli anni 10, salvo nel caso di espatrio.

Articolo 9

  La domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento è presentata, su carta semplice, all'Amministrazione di appartenenza del dipendente.   Per il rilascio della tessera personale di riconoscimento ai figli del dipendente la domanda è redatta e sottoscritta dal dipendente stesso. La domanda, ai fini della disposizione contenuta nella lettera b) del precedente art. 2, deve contenere la dichiarazione di assenso del dipendente.   Nei casi di mancato assenso sulla tessera personale di riconoscimento deve essere apposta, mediante stampiglia, la dicitura <<non valida per l'espatrio>>.   Per il rilascio della tessera personale di riconoscimento al coniuge la domanda, redatta e sottoscritta dal dipendente, deve contenere la dichiarazione di inesistenza di provvedimento di separazione legale o consensuale. Nel caso di morte o di incapacità del dipendente la domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento al coniuge che ne abbia diritto è presentata e sottoscritta dal coniuge medesimo; per i figli minori da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Articolo 10

  La tessera personale di riconoscimento di cui al presente decreto non è rilasciata alle persone con rapporto d'impiego diverso da quello indicato nel precedente art. 1.

Articolo 11

  Il costo unitario della tessera personale di riconoscimento è a carico del richiedente.   Nessun diritto, al di fuori del costo unitario, è dovuto per il rilascio e la convalida della tessera personale di riconoscimento.   Il costo unitario della tessera e le eventuali variazioni sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro.

Articolo 12

  Le tessere ferroviarie rilasciate al personale di cui all'art. 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano valide fino al 30 giugno 1968.   Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili col presente decreto, ad eccezione di quelle riguardanti le concessioni ferroviarie.