ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto Legislativo 26 marzo 2001,
n. 151
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di
un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita', nel
quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in
materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere
delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo
2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', per le pari opportunita' e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente
decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1.
Oggetto
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo
unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e
dei lavoratori connessi alla maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi
e in affidamento, nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla
paternita'.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art.
2.
Definizioni
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del
presente testo unico:
a) per "congedo di maternita'" si intende l'astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternita'" si
intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo
di maternita';
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione
facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la
malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della
lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per
"lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si
intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di
amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonche' i soci lavoratori
di cooperative.
2. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennita'.
Art.
3.
Divieto di discriminazione
1. E' vietata
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al
lavoro indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il
settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli della gerarchia professionale,
attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
2. E' vietata
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in
materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento
professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art.
4.
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 10)
1. In sostituzione
delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle
disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro puo' assumere
personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi,
rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18
aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24
giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi
medesime.
2. L'assunzione di
personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico puo'
avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del
congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con
meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che
assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno sgravio contributivo del 50
per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme
corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni
del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di eta' del
figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, e' possibile procedere, in caso di maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Art.
5.
Anticipazione del trattamento di fine
rapporto
(legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilita' di conseguire tale anticipazione.
Capo II
TUTELA DELLA SALUTE
DELLA LAVORATRICE
Art.
6.
Tutela della sicurezza e della salute
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo
prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici
durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di eta' del figlio, che
hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle
disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
8.
2. La tutela si
applica, altresi', alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in
affidamento, fino al compimento dei sette mesi di eta'.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternita', in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate.
Art.
7.
Lavori vietati
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;
decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 12, comma 3)
1. E' vietato
adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, provvede ad
aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio
di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di
cui all'allegato B.
3. La lavoratrice e'
addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il
divieto.
4. La lavoratrice
e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del
Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le
condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della
donna.
5. La lavoratrice
adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica
originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20
maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o
superiori.
6. Quando la
lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo
del Ministero del lavoro, competente per territorio, puo' disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in
attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art.
8.
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante
la gravidanza, non possono svolgere attivita' in zone classificate o, comunque,
essere adibite ad attivita' che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che
ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo
alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di
gravidanza, non appena accertato.
3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione.
Art.
9.
Polizia di Stato, penitenziaria e
municipale
(legge 7 agosto
1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 14)
1. Fermo restando
quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza e' vietato adibire al
lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le
appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti
dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformita' all'articolo 6,
lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Art.
10.
Personale militare femminile
(decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza.
Art.
11.
Valutazione dei rischi
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito
ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i
rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi
di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di
lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate
dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e
protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art.
12.
Conseguenze della valutazione
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i
risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio
per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le
misure necessarie affinche' l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia
evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica
delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi
organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito
dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al
servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che puo'
disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6,
comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto
sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.
Art.
13.
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
1. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanita', sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo
26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e
biologici, nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza
o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di
lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi
con l'attivita' svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonche' a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Art.
14.
Controlli prenatali
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici
gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami
prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso
in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Art.
15.
Disposizioni applicabili
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo III
CONGEDO DI
MATERNITA'
Art.
16.
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. E' vietato
adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta
del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga
oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli
ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto.
Art.
17.
Estensione del divieto
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e
10)
1. Il divieto e'
anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono
occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da
ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri
decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di
lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per territorio.
2. Il servizio
ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento
medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al
periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno
o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i
seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato
di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la
lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto
dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal
lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi
previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni
dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal
lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice,
qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza
delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.
Art.
18.
Sanzioni
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art.
19.
Interruzione della gravidanza
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione
della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5
e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e' considerata a tutti gli effetti come
malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Art.
20.
Flessibilita' del congedo di maternita'
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 4-bis;
legge 8 marzo
2000,n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la
durata complessiva del congedo di maternita', le lavoratrici hanno la facolta'
di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto
e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
Art.
21.
Documentazione
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio
del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le
lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore
dell'indennita' di maternita' il certificato medico indicante la data presunta
del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi
errore di previsione.
2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art.
22.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 3, comma 2;
decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6,
commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici
hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari all'80 per cento della
retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternita', anche in attuazione
degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennita' e'
corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed e' comprensiva
di ogni altra indennita' spettante per malattia.
3. I periodi di
congedo di maternita' devono essere computati nell'anzianita' di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla
gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi
periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza
nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennita' di
mobilita'. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite
minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare
dell'indennita' di mobilita'.
5. Gli stessi
periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come
attivita' lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo
particolari requisiti.
6. Le ferie e le
assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno
godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita'.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilita' ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternita', rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.
Art.
23.
Calcolo dell'indennita'
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti
della determinazione della misura dell'indennita', per retribuzione s'intende la
retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o
mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha
avuto inizio il congedo di maternita'.
2. Al suddetto
importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o
alla tredicesima mensilita' e agli altri premi o mensilita' o trattamenti
accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a
formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti
della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le
indennita' economiche di malattia.
4. Per retribuzione
media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per
trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel
corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano
svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di
lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto
stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera
c).
5. Nei confronti
delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale
giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la
effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente
praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b)
nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per
particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di
lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il
quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito
di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della
settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e'
quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore
settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o
comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art.
24.
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento
economico
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6,
comma 3)
1. L'indennita' di
maternita' e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro
previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante
i periodi di congedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici
gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternita',
sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono
ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera di maternita' purche' tra
l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di
detto periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.
3. Ai fini del
computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a
malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori
delle relative assicurazioni sociali, ne' del periodo di congedo parentale o di
congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternita', ne' del
periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, ne' del periodo di
mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale.
4. Qualora il
congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione
del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di
congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione, ha
diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita'
ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice,
che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non e' in godimento
della indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha effettuato
lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione
contro la disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita',
purche' al momento dell'inizio del congedo di maternita' non siano trascorsi
piu' di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo
biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore,
nell'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita', ventisei
contributi settimanali.
6. La lavoratrice
che, nel caso di congedo di maternita' iniziato dopo sessanta giorni dalla data
di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in
godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa
integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita'
giornaliera di maternita'.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art.
25.
Trattamento previdenziale
(decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4,
6)
1. Per i periodi di
congedo di maternita', non e' richiesta, in costanza di rapporto di lavoro,
alcuna anzianita' contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei
contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della
misura stessa.
2. In favore dei
soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di
previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo
di maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del
rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione
che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione
figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca
l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Art.
26.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo di
maternita' di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 puo' essere
richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in
affidamento un bambino di eta' non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o
dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
Art.
27.
Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio
1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e
c)
1. Nel caso di
adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo
III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di
maternita' di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato
o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore
eta'.
2. Per l'adozione e
l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresi', diritto a
fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello
Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non
comporta indennita' ne' retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonche' la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.
Capo IV
CONGEDO DI
PATERNITA'
Art.
28.
Congedo di paternita'
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre
lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di
maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso
di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso
di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art.
29.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Art.
30.
Trattamento previdenziale
1. Il trattamento previdenziale e' quello previsto dall'articolo 25.
Art.
31.
Adozioni e affidamenti
1. Il congedo di cui
agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla
lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui
all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.
Capo V
CONGEDO
PARENTALE
Art.
32.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino,
nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal
lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi
parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del
predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre
lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al
padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma
2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre
lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei
congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.
3. Ai fini
dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi
di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le
modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un
periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art.
33.
Prolungamento del congedo
(legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del
congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
2. In alternativa al
prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42,
comma 1.
3. Il congedo spetta
al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.
Art.
34.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1. Per i periodi di
congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e'
dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per
cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di
sei mesi. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il
comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo
33.
3. Per i periodi di
congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai
commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a
condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte
l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in
materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e'
corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di
congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica
natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art.
35.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)
1. I periodi di
congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui
all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si
applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2. I periodi di
congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno
diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa,
attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore
massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la
facolta' di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei
relativi contributi secondo i criteri e le modalita' della prosecuzione
volontaria.
3. Per i dipendenti
di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale
previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o
non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale,
sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o
per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare
secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.
155.
4. Gli oneri
derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3,
per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i
soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.
Art.
36.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo
parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli
affidamenti.
2. Il limite di
eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato a sei anni. In ogni caso, il
congedo parentale puo' essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore
nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Art.
37
Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio
1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettera
b)
1. In caso di
adozione e di affidamento preadottivo internazionale si applicano le
disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.
Art.
38.
Sanzioni
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VI
RIPOSI E
PERMESSI
Art.
39.
Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di
lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del
bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo
e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di
riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati
ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi
comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Art.
40.
Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di
riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel
caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla
madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la
madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave
infermita' della madre.
Art.
41.
Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Art.
42.
Riposi e permessi per i figli con handicap
grave
(legge 8 marzo
2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
1. Fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di
gravita' e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si
applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo
alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente
al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di
gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno
diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa
nell'ambito del mese.
3. Successivamente
al raggiungimento della maggiore eta' del figlio con handicap in situazione di
gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno
diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti
permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano
a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza,
che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i
permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo
per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita'
di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e
che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3,
della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del
congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro
sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente
ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire
70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita'
e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro
privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita'
dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi
quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di
maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo
fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo
entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6
del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art.
43.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, comma 4;
decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2,
comma 3-ter)
1. Per i riposi e i
permessi di cui al presente Capo e' dovuta un'indennita', a carico dell'ente
assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e
ai permessi medesimi. L'indennita' e' anticipata dal datore di lavoro ed e'
portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente
assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.
Art.
44.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, comma 4)
1. Ai periodi di
riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
Art.
45.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, comma 7)
1. Le disposizioni
in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso
di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravita'.
Art.
46.
Sanzioni
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VII
CONGEDI PER LA
MALATTIA DEL FIGLIO
Art.
47.
Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma
5)
1. Entrambi i
genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre
anni.
2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di
cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta'
compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei
congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di
malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato.
4. La malattia del
bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del
genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e
2.
5. Ai congedi di cui
al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della
malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art.
48.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I periodi di
congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianita' di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla
gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art.
49.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di
congedo per la malattia del figlio e' dovuta la contribuzione figurativa fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto
all'articolo 25.
2. Successivamente
al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, e'
dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalita' previste
dall'articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Art.
50.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo per la
malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli
affidamenti.
2. Il limite di
eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato a sei anni. Fino al compimento
dell'ottavo anno di eta' si applica la disposizione di cui al comma 2 del
medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto
dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i
dodici anni, il congedo per la malattia del bambino e' fruito nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste
dall'articolo 47, comma 2.
Art.
51.
Documentazione
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Art.
52.
Sanzioni
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VIII
LAVORO
NOTTURNO
Art. 53.
Lavoro
notturno
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)
1. E' vietato
adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello
stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Non sono
obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di
eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con
la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Capo IX
DIVIETO DI
LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Art.
54.
Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo
9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici
non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al
termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche'
fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il divieto di
licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la
lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, e' tenuta
a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti
l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di
licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della
lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e'
addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e'
stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del
termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di
discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e
successive modificazioni.
4. Durante il
periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo'
essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita'
dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche' il reparto stesso
abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in
mobilita' a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento
intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3, e' nullo.
6. E' altresi' nullo
il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e
per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di
fruizione del congedo di paternita', di cui all'articolo 28, il divieto di
licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo
stesso e si estende fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Si
applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza
delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternita' e di paternita'.
Art.
55.
Dimissioni
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di
dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma
dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle
indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di
licenziamento.
2. La disposizione
di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di
paternita'.
3. La disposizione
di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro
un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di
dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e
dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o
nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere
convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio. A detta convalida e' condizionata la risoluzione del rapporto di
lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
Art.
56.
Diritto al rientro e alla conservazione del
posto
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 17, comma 1)
1. Al termine dei
periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno
diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate
all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e
di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi'
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
2. La disposizione
di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la
fruizione del congedo di paternita'.
3. Negli altri casi
di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro
e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita'
produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel
medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da
ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Capo X
DISPOSIZIONI
SPECIALI
Art.
57.
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche
amministrazioni
(decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art.
8)
1. Ferma restando la
titolarita' del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle
lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con
contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con
contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta
il trattamento economico pari all'indennita' prevista dal presente testo unico
per i congedi di maternita', di paternita' e parentali, salvo che i relativi
ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresi' quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si e' svolto l'ultimo rapporto di lavoro.
Art.
58.
Personale militare
(decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e
3)
1. Le assenze dal
servizio per motivi connessi allo stato di maternita', disciplinate dal presente
testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in
servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza,
salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di
congedo di maternita', previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli
effetti ai fini dell'anzianita' di servizio. Gli stessi periodi sono computabili
ai fini della progressione di carriera, salva la necessita' dell'effettivo
compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla
normativa vigente.
3. Il personale
militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del
figlio e' posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti
gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in
tale licenza e' computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti
previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che
determina la fine del servizio.
Art.
59.
Lavoro stagionale
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici
addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale,
di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e
successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del
comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il
divieto di licenziamento, sempreche' non si trovino in periodo di congedo di
maternita', alla ripresa dell'attivita' lavorativa stagionale e alla precedenza
nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici
e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' riconosciuta l'assicurazione di maternita', ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art.
60.
Lavoro a tempo parziale
(decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legi