ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto Legislativo 26 marzo 2001,
n. 151
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di
un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita', nel
quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in
materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere
delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo
2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', per le pari opportunita' e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente
decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1.
Oggetto
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo
unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e
dei lavoratori connessi alla maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi
e in affidamento, nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla
paternita'.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art.
2.
Definizioni
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del
presente testo unico:
a) per "congedo di maternita'" si intende l'astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternita'" si
intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo
di maternita';
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione
facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la
malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della
lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per
"lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si
intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di
amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonche' i soci lavoratori
di cooperative.
2. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennita'.
Art.
3.
Divieto di discriminazione
1. E' vietata
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al
lavoro indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il
settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli della gerarchia professionale,
attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
2. E' vietata
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in
materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento
professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art.
4.
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 10)
1. In sostituzione
delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle
disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro puo' assumere
personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi,
rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18
aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24
giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi
medesime.
2. L'assunzione di
personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico puo'
avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del
congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con
meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che
assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno sgravio contributivo del 50
per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme
corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni
del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di eta' del
figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, e' possibile procedere, in caso di maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Art.
5.
Anticipazione del trattamento di fine
rapporto
(legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilita' di conseguire tale anticipazione.
Capo II
TUTELA DELLA SALUTE
DELLA LAVORATRICE
Art.
6.
Tutela della sicurezza e della salute
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo
prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici
durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di eta' del figlio, che
hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle
disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
8.
2. La tutela si
applica, altresi', alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in
affidamento, fino al compimento dei sette mesi di eta'.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternita', in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate.
Art.
7.
Lavori vietati
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;
decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 12, comma 3)
1. E' vietato
adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, provvede ad
aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio
di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di
cui all'allegato B.
3. La lavoratrice e'
addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il
divieto.
4. La lavoratrice
e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del
Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le
condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della
donna.
5. La lavoratrice
adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica
originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20
maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o
superiori.
6. Quando la
lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo
del Ministero del lavoro, competente per territorio, puo' disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in
attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art.
8.
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante
la gravidanza, non possono svolgere attivita' in zone classificate o, comunque,
essere adibite ad attivita' che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che
ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo
alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di
gravidanza, non appena accertato.
3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione.
Art.
9.
Polizia di Stato, penitenziaria e
municipale
(legge 7 agosto
1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 14)
1. Fermo restando
quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza e' vietato adibire al
lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le
appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti
dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformita' all'articolo 6,
lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Art.
10.
Personale militare femminile
(decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza.
Art.
11.
Valutazione dei rischi
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito
ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i
rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi
di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di
lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate
dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e
protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art.
12.
Conseguenze della valutazione
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i
risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio
per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le
misure necessarie affinche' l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia
evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica
delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi
organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito
dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al
servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che puo'
disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6,
comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto
sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.
Art.
13.
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
1. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanita', sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo
26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e
biologici, nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza
o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di
lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi
con l'attivita' svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonche' a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Art.
14.
Controlli prenatali
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici
gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami
prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso
in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Art.
15.
Disposizioni applicabili
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo III
CONGEDO DI
MATERNITA'
Art.
16.
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. E' vietato
adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta
del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga
oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli
ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto.
Art.
17.
Estensione del divieto
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e
10)
1. Il divieto e'
anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono
occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da
ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri
decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di
lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per territorio.
2. Il servizio
ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento
medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al
periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno
o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i
seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato
di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la
lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto
dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal
lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi
previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni
dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal
lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice,
qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza
delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.
Art.
18.
Sanzioni
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art.
19.
Interruzione della gravidanza
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione
della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5
e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e' considerata a tutti gli effetti come
malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Art.
20.
Flessibilita' del congedo di maternita'
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 4-bis;
legge 8 marzo
2000,n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la
durata complessiva del congedo di maternita', le lavoratrici hanno la facolta'
di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto
e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
Art.
21.
Documentazione
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio
del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le
lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore
dell'indennita' di maternita' il certificato medico indicante la data presunta
del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi
errore di previsione.
2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art.
22.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 3, comma 2;
decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6,
commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici
hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari all'80 per cento della
retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternita', anche in attuazione
degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennita' e'
corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed e' comprensiva
di ogni altra indennita' spettante per malattia.
3. I periodi di
congedo di maternita' devono essere computati nell'anzianita' di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla
gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi
periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza
nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennita' di
mobilita'. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite
minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare
dell'indennita' di mobilita'.
5. Gli stessi
periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come
attivita' lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo
particolari requisiti.
6. Le ferie e le
assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno
godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita'.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilita' ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternita', rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.
Art.
23.
Calcolo dell'indennita'
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti
della determinazione della misura dell'indennita', per retribuzione s'intende la
retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o
mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha
avuto inizio il congedo di maternita'.
2. Al suddetto
importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o
alla tredicesima mensilita' e agli altri premi o mensilita' o trattamenti
accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a
formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti
della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le
indennita' economiche di malattia.
4. Per retribuzione
media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per
trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel
corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano
svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di
lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto
stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera
c).
5. Nei confronti
delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale
giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la
effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente
praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b)
nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per
particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di
lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il
quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito
di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della
settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e'
quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore
settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o
comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art.
24.
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento
economico
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6,
comma 3)
1. L'indennita' di
maternita' e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro
previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante
i periodi di congedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici
gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternita',
sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono
ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera di maternita' purche' tra
l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di
detto periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.
3. Ai fini del
computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a
malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori
delle relative assicurazioni sociali, ne' del periodo di congedo parentale o di
congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternita', ne' del
periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, ne' del periodo di
mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale.
4. Qualora il
congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione
del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di
congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione, ha
diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita'
ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice,
che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non e' in godimento
della indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha effettuato
lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione
contro la disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita',
purche' al momento dell'inizio del congedo di maternita' non siano trascorsi
piu' di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo
biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore,
nell'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita', ventisei
contributi settimanali.
6. La lavoratrice
che, nel caso di congedo di maternita' iniziato dopo sessanta giorni dalla data
di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in
godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa
integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita'
giornaliera di maternita'.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art.
25.
Trattamento previdenziale
(decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4,
6)
1. Per i periodi di
congedo di maternita', non e' richiesta, in costanza di rapporto di lavoro,
alcuna anzianita' contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei
contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della
misura stessa.
2. In favore dei
soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di
previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo
di maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del
rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione
che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione
figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca
l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Art.
26.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo di
maternita' di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 puo' essere
richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in
affidamento un bambino di eta' non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o
dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
Art.
27.
Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio
1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e
c)
1. Nel caso di
adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo
III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di
maternita' di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato
o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore
eta'.
2. Per l'adozione e
l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresi', diritto a
fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello
Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non
comporta indennita' ne' retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonche' la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.
Capo IV
CONGEDO DI
PATERNITA'
Art.
28.
Congedo di paternita'
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre
lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di
maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso
di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso
di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art.
29.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Art.
30.
Trattamento previdenziale
1. Il trattamento previdenziale e' quello previsto dall'articolo 25.
Art.
31.
Adozioni e affidamenti
1. Il congedo di cui
agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla
lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui
all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.
Capo V
CONGEDO
PARENTALE
Art.
32.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino,
nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal
lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi
parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del
predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre
lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al
padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma
2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre
lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei
congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.
3. Ai fini
dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi
di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le
modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un
periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art.
33.
Prolungamento del congedo
(legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del
congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
2. In alternativa al
prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42,
comma 1.
3. Il congedo spetta
al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.
Art.
34.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1. Per i periodi di
congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e'
dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per
cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di
sei mesi. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il
comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo
33.
3. Per i periodi di
congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai
commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a
condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte
l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in
materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e'
corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di
congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica
natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art.
35.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)
1. I periodi di
congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui
all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si
applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2. I periodi di
congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno
diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa,
attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore
massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la
facolta' di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei
relativi contributi secondo i criteri e le modalita' della prosecuzione
volontaria.
3. Per i dipendenti
di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale
previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o
non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale,
sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o
per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare
secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.
155.
4. Gli oneri
derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3,
per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i
soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.
Art.
36.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo
parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli
affidamenti.
2. Il limite di
eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato a sei anni. In ogni caso, il
congedo parentale puo' essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore
nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Art.
37
Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio
1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettera
b)
1. In caso di
adozione e di affidamento preadottivo internazionale si applicano le
disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.
Art.
38.
Sanzioni
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VI
RIPOSI E
PERMESSI
Art.
39.
Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di
lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del
bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo
e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di
riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati
ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi
comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Art.
40.
Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di
riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel
caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla
madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la
madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave
infermita' della madre.
Art.
41.
Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Art.
42.
Riposi e permessi per i figli con handicap
grave
(legge 8 marzo
2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
1. Fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di
gravita' e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si
applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo
alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente
al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di
gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno
diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa
nell'ambito del mese.
3. Successivamente
al raggiungimento della maggiore eta' del figlio con handicap in situazione di
gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno
diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti
permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano
a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza,
che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i
permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo
per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita'
di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e
che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3,
della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del
congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro
sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente
ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire
70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita'
e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro
privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita'
dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi
quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di
maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo
fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo
entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6
del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art.
43.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, comma 4;
decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2,
comma 3-ter)
1. Per i riposi e i
permessi di cui al presente Capo e' dovuta un'indennita', a carico dell'ente
assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e
ai permessi medesimi. L'indennita' e' anticipata dal datore di lavoro ed e'
portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente
assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.
Art.
44.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, comma 4)
1. Ai periodi di
riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
Art.
45.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, comma 7)
1. Le disposizioni
in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso
di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravita'.
Art.
46.
Sanzioni
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VII
CONGEDI PER LA
MALATTIA DEL FIGLIO
Art.
47.
Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma
5)
1. Entrambi i
genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre
anni.
2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di
cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta'
compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei
congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di
malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato.
4. La malattia del
bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del
genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e
2.
5. Ai congedi di cui
al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della
malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art.
48.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I periodi di
congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianita' di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla
gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art.
49.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di
congedo per la malattia del figlio e' dovuta la contribuzione figurativa fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto
all'articolo 25.
2. Successivamente
al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, e'
dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalita' previste
dall'articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Art.
50.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo
2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo per la
malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli
affidamenti.
2. Il limite di
eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato a sei anni. Fino al compimento
dell'ottavo anno di eta' si applica la disposizione di cui al comma 2 del
medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto
dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i
dodici anni, il congedo per la malattia del bambino e' fruito nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste
dall'articolo 47, comma 2.
Art.
51.
Documentazione
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Art.
52.
Sanzioni
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VIII
LAVORO
NOTTURNO
Art. 53.
Lavoro
notturno
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)
1. E' vietato
adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello
stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Non sono
obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di
eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con
la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Capo IX
DIVIETO DI
LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Art.
54.
Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo
9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici
non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al
termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche'
fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il divieto di
licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la
lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, e' tenuta
a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti
l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di
licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della
lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e'
addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e'
stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del
termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di
discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e
successive modificazioni.
4. Durante il
periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo'
essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita'
dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche' il reparto stesso
abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in
mobilita' a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento
intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3, e' nullo.
6. E' altresi' nullo
il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e
per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di
fruizione del congedo di paternita', di cui all'articolo 28, il divieto di
licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo
stesso e si estende fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Si
applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza
delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternita' e di paternita'.
Art.
55.
Dimissioni
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di
dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma
dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle
indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di
licenziamento.
2. La disposizione
di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di
paternita'.
3. La disposizione
di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro
un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di
dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e
dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o
nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere
convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio. A detta convalida e' condizionata la risoluzione del rapporto di
lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
Art.
56.
Diritto al rientro e alla conservazione del
posto
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 17, comma 1)
1. Al termine dei
periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno
diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate
all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e
di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi'
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
2. La disposizione
di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la
fruizione del congedo di paternita'.
3. Negli altri casi
di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro
e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita'
produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel
medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da
ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Capo X
DISPOSIZIONI
SPECIALI
Art.
57.
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche
amministrazioni
(decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art.
8)
1. Ferma restando la
titolarita' del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle
lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con
contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con
contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta
il trattamento economico pari all'indennita' prevista dal presente testo unico
per i congedi di maternita', di paternita' e parentali, salvo che i relativi
ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresi' quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si e' svolto l'ultimo rapporto di lavoro.
Art.
58.
Personale militare
(decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e
3)
1. Le assenze dal
servizio per motivi connessi allo stato di maternita', disciplinate dal presente
testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in
servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza,
salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di
congedo di maternita', previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli
effetti ai fini dell'anzianita' di servizio. Gli stessi periodi sono computabili
ai fini della progressione di carriera, salva la necessita' dell'effettivo
compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla
normativa vigente.
3. Il personale
militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del
figlio e' posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti
gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in
tale licenza e' computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti
previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che
determina la fine del servizio.
Art.
59.
Lavoro stagionale
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici
addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale,
di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e
successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del
comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il
divieto di licenziamento, sempreche' non si trovino in periodo di congedo di
maternita', alla ripresa dell'attivita' lavorativa stagionale e alla precedenza
nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici
e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' riconosciuta l'assicurazione di maternita', ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art.
60.
Lavoro a tempo parziale
(decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
1. In attuazione di
quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in
particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il
lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a
tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal
presente testo unico. Il relativo trattamento economico e' riproporzionato in
ragione della ridotta entita' della prestazione lavorativa.
2. Ove la
lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano
concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno
per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternita', e'
assunta a riferimento la base di calcolo piu' favorevole della retribuzione,
agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
Art.
61.
Lavoro a domicilio
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e
i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma
3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante il
periodo di congedo, spetta l'indennita' giornaliera di cui all'articolo 22, a
carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale
giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica
operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per
l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori
interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui
al comma 2, si fara' riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali
vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche cio' non fosse
possibile, si fara' riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella
stessa industria del territorio nazionale.
4. Per i settori di
lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che
occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si
prendera' a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella
provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta
maggiori caratteri di affinita'.
5. La corresponsione dell'indennita' di cui al comma 2 e' subordinata alla condizione che, all'inizio del congedo di maternita', la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
Art.
62.
Lavoro domestico
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e
i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo
di maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento
economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennita' di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalita' e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Art.
63.
Lavoro in agricoltura
(decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art.
14;
decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art.
5;
decreto legislativo
16 aprile 1997, n. 146, art. 4; legge 17 maggio
1999, n. 144, art. 45, comma 21)
1. Le prestazioni di
maternita' e di paternita' di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici
e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando
le modalita' erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori
dell'industria.
2. Le lavoratrici e
i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi
diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5),
del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternita' e di
paternita' a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno
precedente per almeno 51 giornate.
3. E' consentita
l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternita' e
di paternita', mediante certificazione di iscrizione d'urgenza negli elenchi
nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive
modificazioni.
4. Per le
lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i
congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla
base della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel
corso del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le
lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui
al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate
sulla base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le
lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio
convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione
e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole
qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle
singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale
momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.
Art.
64.
Collaborazioni coordinate e continuative
1. In materia di
tutela della maternita', alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si
applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente.
Art.
65.
Attivita' socialmente utili
(decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17; decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)
1. Le lavoratrici e
i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni, impegnati in attivita' socialmente utili hanno diritto
al congedo di maternita' e di paternita'. Alle lavoratrici si applica altresi'
la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle lavoratrici
e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente
copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di congedo di
maternita' e di paternita', viene corrisposta dall'INPS un'indennita' pari
all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3,
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono
rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del
soggetto finanziatore dell'attivita' socialmente utile.
3. Alle lavoratrici
e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime
attivita' socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo
di congedo di maternita' e di paternita'.
4. Alle lavoratrici
e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono
riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e
40.
5. L'assegno e' erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
Capo XI
LAVORATRICI
AUTONOME
Art.
66.
Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le
imprenditrici agricole
(legge 29 dicembre
1987, n. 546, art. 1)
1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, e' corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.
Art.
67.
Modalita' di erogazione
(legge 29 dicembre
1987, n. 546, art. 2)
1. L'indennita' di
cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in
carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda
sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della
gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza
spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di
adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 66
spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi
all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non
abbia superato i sei anni di eta', secondo quanto previsto all'articolo 26, o i
18 anni di eta', secondo quanto previsto all'articolo 27.
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art.
68.
Misura dell'indennita'
(legge 29 dicembre
1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)
1. Alle coltivatrici
dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole e' corrisposta, per i
due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa,
una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima
giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista
dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione
all'anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici
autonome, artigiane ed esercenti attivita' commerciali e' corrisposta, per i due
mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data
effettiva del parto, una indennita' giornaliere pari all'80 per cento del
salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e
dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo
articolo 1.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, e' corrisposta una indennita' giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
Art.
69.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 1, comma 4)
1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, e' esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Capo XII
LIBERE
PROFESSIONISTE
Art.
70.
Indennita' di maternita' per le libere
professioniste
(legge 11 dicembre
1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere
professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla
tabella D allegata al presente testo unico, e' corrisposta un'indennita' di
maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi
alla stessa.
2. L'indennita' di
cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque
dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera
professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.
3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Art.
71.
Termini e modalita' della domanda
(legge 11 dicembre
1990, n. 379, art. 2)
1. L'indennita' di
cui all'articolo 70 e' corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione
dall'attivita', dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a
partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine
perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in
carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di
inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonche' dalla dichiarazione
redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennita' di maternita' di
cui al Capo III e al Capo XI.
3. L'indennita' di
maternita' spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del
sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o
volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978,
n. 194.
4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art.
72.
Adozioni e affidamenti
(legge 11 dicembre
1990, n. 379, art. 3)
1. L'indennita' di
cui all'articolo 70 spetta altresi' per l'ingresso del bambino adottato o
affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di eta'.
2. La domanda, in
carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio
di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da
idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di
maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.
Art.
73.
Indennita' in caso di interruzione della
gravidanza
(legge 11 dicembre
1990, n. 379, art. 4)
1. In caso di
interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del
terzo mese di gravidanza, l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta
nella misura pari all'80 per cento di una mensilita' del reddito o della
retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
Capo XIII
SOSTEGNO ALLA
MATERNITA' E ALLA PATERNITA'
Art.
74.
Assegno di maternita' di base
(legge 23 dicembre
1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
legge 23 dicembre
1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre
2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)
1. Per ogni figlio
nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine
italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non
beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo
unico, e' concesso un assegno di maternita' pari a complessive L.
2.500.000.
2. Ai trattamenti di
maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' corrisposti
da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.
3. L'assegno e'
concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni
di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli
a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe
comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di
maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 6, spetta
qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di
risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione
economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1,
pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre
componenti.
5. Per nuclei
familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo
n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il
trattamento della maternita' corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di
tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1
risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici
interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota
differenziale.
7. L'importo
dell'assegno e' rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui
al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e'
erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da
definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o piu'
decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari
per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti
sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato,
puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art.
75.
Assegno di maternita' per lavori atipici e
discontinui
(legge 23 dicembre
1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre
2000, n. 388, art. 80, comma 10)
1. Alle donne
residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela
previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio
nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3
milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennita' di cui
agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota
differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa
risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la
donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela
previdenziale o economica della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora
il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni
previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi,
di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 5,
e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e
comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi'
definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non
risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario,
dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa
far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove
mesi antecedenti alla nascita.
2. Ai trattamenti di
maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' corrisposti
da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.
3. L'assegno di cui
al comma 1 e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da
presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o
dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. L'importo
dell'assegno e' rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall'ISTAT.
5. Con i decreti di
cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora
concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del
minore.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Capo XIV
VIGILANZA
Art.
76.
Documentazione
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)
1. Al rilascio dei
certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore
specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i
certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il
datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice e' assicurata per
il trattamento di maternita' hanno facolta' di accettare i certificati stessi
ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei
servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facolta' di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
Art.
77.
Vigilanza
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)
1. L'autorita'
competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal
presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' il servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul
presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, e' demandata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i
servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
Capo XV
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI
Art.
78.
Riduzione degli oneri di maternita'
(legge 23 dicembre
1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
1. Con riferimento
ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1°
luglio 2000 per i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela
previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se
inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il
predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, e' posto a
carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni
successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2
dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri
contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti
percentuali.
2. Gli oneri
contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro del settore dei
pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57
per cento.
3. L'importo della quota di cui al comma 1 e' rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
Art.
79.
Oneri contributivi nel lavoro subordinato
privato
(legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 21)
1. Per la copertura
degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi
alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in
attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai
datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori
dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione
per il settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b)
dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi,
proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla
retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari
appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per
cento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli operai a
tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai
agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16
aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari
prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01
per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6
agosto 1975, n. 418.
2. Per gli
apprendisti e' dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
3. Per i giornalisti
iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani
"Giovanni Amendola" e' dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della
retribuzione.
4. In relazione al
versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli
obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si
applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Art.
80.
Oneri derivanti dall'assegno di maternita' di
base
(legge 23 dicembre
1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)
1. Per il
finanziamento dell'assegno di maternita' di cui all'articolo 74 e' istituito un
Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e'
stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno
2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
Art.
81.
Oneri derivanti dall'assegno di maternita' per lavori atipici e
discontinui
(legge 23 dicembre
1999, n. 488, art. 49, comma 9)
1. L'assegno di cui all'articolo 75 e' posto a carico dello Stato.
Art.
82.
Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle lavoratrici
autonome
(legge 29 dicembre
1987, n. 546, art. 6, 7 e 8; legge 23 dicembre
1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura
degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un
contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti per le gestioni dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita'
commerciali.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennita'.
Art.
83.
Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle libere
professioniste
(legge 11 dicembre
1990, n. 379, art. 5; legge 23 dicembre
1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura
degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un
contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza
per i liberi professionisti. Il contributo e' annualmente rivalutato con lo
stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui
all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni.
2. A seguito della
riduzione degli oneri di maternita' di cui all'articolo 78, alla ridefinizione
dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo
75, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione
di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilita' finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione della contribuzione o la totale eliminazione di detto contributo, sentito il parere dei consigli di amministrazione delle casse.
Art.
84.
Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle collaboratrici
coordinate e continuative
(legge 27 dicembre
1997, n. 449, art. 59, comma 16)
1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternita'.
Capo XVI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
85.
Disposizioni in vigore
1. Restano in
vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le
disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 72,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) l'articolo
157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.
103;
c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d) l'articolo 10
della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la lettera c) del comma 2
dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
f) l'articolo 74 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33;
h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
i)
l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j) l'articolo
8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
k) l'articolo 14 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54;
l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n.
162;
m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4 agosto
1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
402;
n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.
58;
o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
p)
il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma 2
dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
q) il comma
4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
r) il comma
2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
201;
s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
t)
gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
u)
l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma 16 dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1991, n. 449;
w) il comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52;
x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3
dell'articolo 34 e il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
z) l'articolo 18 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135;
aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
bb) l'articolo 65 della legge 2
agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre
1999, n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n.
53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto:
ee)
il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3
dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo 32, il comma 6 dell'articolo 41 e il
comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg)
il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Restano in
vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:
a) il decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;
b) il decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli
articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d) il comma 2,
dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo
25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337;
e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2
giugno 1982;
f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
23 maggio 1991;
g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione cosi'
come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto del Ministro della sanita'
6 marzo 1995;
i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma
2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
25 marzo 1998, n. 142;
k) il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 27 maggio 1998;
l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto
del Ministro della sanita' 10 settembre 1998;
m) gli articoli 1 e 3 del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio
1999;
n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;
o) il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999;
p) il comma 6
dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20
dicembre 1999, n. 553;
r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile
2000.
Art.
86.
Disposizioni abrogate
(legge 9 dicembre
1977, n. 903, articolo 3, comma 2;
legge 29 dicembre
1987, n. 546, articolo 9;
legge 8 marzo 2000,
n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)
1. Restano abrogate
le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934,
n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le
seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e
successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2,
lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter
e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3
dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n.
184, nonche' le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n.
903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo
comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4
dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre
1987, n. 546;
f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come
modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre
1990, n. 379;
h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
i) il
comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e
3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il
comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m)
l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l'articolo 2
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
q) l'articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge
17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo
49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i
commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n.
24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e
l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla
lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e
18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti
disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Art.
87.
Disposizioni regolamentari di attuazione
1. Fino all'entrata
in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo
unico, emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente
testo unico.
2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
Art.
88.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Allegato
A
(Articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026)
ELENCO DEI LAVORI
FATICOSI, PERICOLOSI
E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7
Il divieto di cui
all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a
braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al
sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione
connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello
stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B)
quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite
mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle
altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni:
durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che
comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per
7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano
una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una
posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a
pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o
esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili
che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli
infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose
e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori
agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o
altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e
trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei
treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro.
Allegato
B
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO NON
ESAURIENTE DI AGENTI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART.
7
A. Lavoratrici
gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici:
lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto
pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus
della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e'
sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di
immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in
cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2.
Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B.
Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo
unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura
in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2.
Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere
minerario.
Allegato
C
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)
ELENCO NON
ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART.
11
A. Agenti.
1.
Agenti fisici, allorche' vengono considerati come agenti che comportano lesioni
del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in
particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b)
movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto
dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non
ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di
lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica
mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle
lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei
gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura
in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono
in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino
ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti,
nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e
del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze
etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,
purche' non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano
nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d)
medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici
pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi
industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di
lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato
D
(legge 11 dicembre
1990, n. 379, art. 1)
ELENCO DELLE
CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART.
70
1. Cassa nazionale
del notariato.
2. Cassa azionale di previdenza ed assistenza a favore degli
avvocati e procuratori.
3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza
farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.
5.
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
6. Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
7. Cassa di previdenza per
l'assicurazione degli sportivi.
8. Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei dottori commercialisti.
9. Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi
professionisti.
10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali.
11. Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i consulenti del lavoro.