
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
LEGGE 27/01/1968 Num. 37
(in Gazz. Uff., 12 febbraio,
n. 37)
Modifiche a talune disposizioni
sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza
degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e
militari di truppa in servizio continuativo.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. L'ufficiale e il sottufficiale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il
vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio
continuativo che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'art. 16
della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'art. 12, secondo comma, della legge 31
luglio 1954, n. 599, e dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono
diffidati dal Ministro per la difesa a cessare dalla situazione di
incompatibilità. La
circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa abbiano
obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla
diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, l'ufficiale, il sottufficiale e
il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio
continuativo per decadenza. Il relativo provvedimento è adottato previo parere
delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi
sull'avanzamento. L'ufficiale
e il sottufficiale che contino almeno venti anni di servizio effettivo sono
collocati nella riserva e conseguono la pensione a norma delle vigenti
disposizioni. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite: a) l'ufficiale è
collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a secondo dell'età, e
consegue l'indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni
pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione; b) il sottufficiale è
collocato nel compimento e ha diritto all'indennità per una volta tanto nella
misura sopra indicata. Il
militare di truppa è collocato in congedo e ha diritto alla pensione o
all'indennità per una volta tanto alle condizioni e nella misura di cui al
precedente comma.
Articolo 2
Art. 2. Con la professione di ufficiale
in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è
incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da
disposizioni speciali. É altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di
un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra
consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro. All'ufficiale e sottufficiale del
servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio
continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Guardia di
finanza, nonchè al sottufficiale in servizio permanente e al vicebrigadiere e
militare di truppa in servizio continuativo del Corpo degli agenti di custodia
che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dal precedente comma,
dall'art. 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'art. 13 della legge 3
aprile 1958, n. 460, dall'art. 3 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dall'art.
12 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dagli articoli 1 e 6 della legge 3 agosto
1961, n. 833, e dagli articoli 13 e 76 della legge 18 febbraio 1963, n. 173,
sono estese le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge. Ai fini dell'applicazione delle
suddette disposizioni:
a) le attribuzioni del Ministro per la difesa sono esercitate dal
Ministro per le finanze per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dal
Ministro per l'interno per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e dal Ministro per la grazia e giustizia per gli appartenenti al Corpo
degli agenti di custodia; b) l'ufficiale del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che debba cessare dal servizio
permanente per decadenza è in ogni caso collocato nella riserva.
Articolo 3
Art. 3. Durante l'aspettativa per
infermità non proveniente da causa di servizio all'ufficiale e sottufficiale in
servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio
continuativo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di
finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di
custodia competono gli assegni per carichi di famiglia nella misura intera.
Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione dello stipendio o paga e
degli altri assegni o indennità.
Il tempo trascorso nella posizione di cui al precedente comma è computato
per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Articolo 4
Art. 4. La sospensione precauzionale
dall'impiego, disposta nei confronti dell'ufficiale dell'esercito, della Marina,
dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, cui siano addebitati fatti per i quali egli possa essere sottoposto a
procedimento disciplinare, è revocata a tutti gli effetti se la contestazione
degli addebiti, a norma del secondo comma dell'art. 74 della legge 10 aprile
1954, n. 113, e del secondo comma dell'art. 51 della legge 29 marzo 1956, n.
288, non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato
all'ufficiale il provvedimento di sospensione.
Articolo 5
Art. 5. Quando il provvedimento che
infligge una sanzione disciplinare all'ufficiale o al sottufficiale in servizio
permanente o al vicebrigadiere o militare di truppa in servizio continuativo
dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei
Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, sia
annullato in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario
e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto
o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire
dal primo degli atti annullati entro sessanta giorni dalla data in cui sia
pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi
dell'art. 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che accoglie il
ricorso straordinario.
Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere
rinnovato.
Articolo 6
Art. 6. Gli articoli 25 e 43 della legge
10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della Marina
e dell'Aeronautica, applicabili agli ufficiali della Guardia di finanza a norma
dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sono sostituiti dai
seguenti: Art. 25. -
<<L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri, compreso nelle
aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere
esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, è richiamato
in servizio, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento, ai corsi, agli
esperimenti o agli esami.
L'ufficiale in aspettativa per infermità che venga a trovarsi nelle
condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è
sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in
servizio. É parimenti
richiamato in servizio, su domanda, anche in deroga al quinto comma dell'art.
21, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle
condizioni di cui al primo comma del presente articolo>>. Art. 43. - <<L'ufficiale che
conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto un'età pari a
quella prevista dall'art. 35 ridotta di tre anni ha diritto alla cessazione dal
servizio permanente per anzianità di servizio. Il periodo di servizio e l'età
richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantità pari al terzo del
servizio di navigazione prestato su navi armate o in riserva e del servizio di
volo. In nessun caso tale riduzione può essere superiore a cinque anni. I colonnelli, i tenenti
colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente possono, anche prima
di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di
cui sopra purchè abbiano compiuto il limite di età all'uopo richiesto per il
grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione è loro
liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano,
computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi
superiori. Ha inoltre diritto
alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio e consegue la
pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite l'ufficiale
che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia
la sua età. L'ufficiale che
cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono è
collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della
idoneità. Qualora ne faccia domanda, egli ha però diritto di essere collocato
nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria. L'ufficiale che non si trovi nelle
condizioni di cui ai primi quattro commi del presente articolo ha egualmente
diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli
obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso
egli è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva
di complemento, a seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello o grado
corrispondente, altrimenti nella riserva. L'ufficiale consegue l'indennità per
una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli
anni di servizio utile per la pensione. Il Ministro ha facoltà di non
accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne
l'accoglimento per gravi motivi di servizio>>.
Articolo 7
Art. 7. L'art. 18 della legge 29 marzo
1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e l'art. 31 della legge
stessa, modificato dall'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 86, sono
sostituiti dai seguenti: Art.
18. - <<L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote
di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami ai fini
dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda è sottoposto ad accertamenti
sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio. É parimenti richiamato in
servizio, su domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a
trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma del presente
articolo>>. Art. 31. -
<<L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia
raggiunto i seguenti limiti di età ha diritto alla cessazione a domanda dal
servizio permanente per anzianità di servizio:
tenente generale
ispettore . . . . . . . . . . .
. anni 62 maggiore generale
ispettore . . . . . . . . . . . . >> 59 colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. >> 57 tenente
colonnello . . . . . . . . . . . .
. . . . >> 55 maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. >> 53 capitano, tenente e
sottotenente . . . . . . . . . >> 51
Ha inoltre diritto alla cessazione dal
servizio permanente per anzianità di servizio l'ufficiale che abbia prestato
almeno venticinque anni di servizio effettivo qualunque sia la sua età. L'ufficiale che cessa dal servizio
permanente ai sensi dei precedenti commi è collocato nell'ausiliaria, nella
riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità, e consegue la pensione
in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite. Qualora ne faccia
domanda, egli ha però diritto ad essere collocato nella riserva anche se idoneo
ai servizi dell'ausiliaria.
L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi due commi
ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente. In tal caso egli
è collocato nella riserva e consegue l'indennità per una volta tanto pari a
tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile
per la pensione. Il Ministro
ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di
ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio>>.
Articolo 8
Art. 8. Il secondo comma dell'art. 34
della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, applicabile ai sottufficiali della Guardia di
finanza a norma dell'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260, il secondo comma
dell'art. 33 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e il secondo comma dell'art. 33
della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sono sostituiti dal seguente: <<Il sottufficiale che non
abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a
domanda, dal servizio e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti
ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la
pensione>>.
Articolo 9
Art. 9. Il secondo comma dell'art. 24
della legge 26 luglio 1961, n. 709, dell'art. 23 della legge 3 agosto 1961, n.
833, dell'art. 16 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e dell'art. 100 della
legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente: <<Il militare che non abbia
raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda,
dal servizio continuativo e consegue l'indennità per una volta tanto pari a
tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile
per la pensione>>.
Articolo 10
Art. 10. All'onere annuo di lire
29.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà
mediante riduzione dei capitoli n. 2122 (lire 5 milioni), n. 2213 (lire 19
milioni) e n. 2302 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa e n. 1160 (lire 200 mila), n. 1192 (lire 1 milione) e n.
1454 (lire 700 mila) degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei
Ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno per l'anno
finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dei medesimi stati di previsione
per gli anni successivi. Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.