ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165
(in Gazz. Uff., 17 giugno, n. 139)
Attuazione delle deleghe
conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art.
1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia
di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici
del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonchè del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; Visto l'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Visto
l'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; Visto l'art. 1, commi 97,
lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo
1997; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, degli affari esteri, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, di
grazia e giustizia, della difesa, dell'interno, delle finanze e delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni di cui al presente
titolo armonizzano ai princìpi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonchè del personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
Art. 2. Limiti di età per la
cessazione dal servizio.
1. I limiti di età per la cessazione dal
servizio per il personale di cui all'art. 1 sono elevati, qualora inferiori, al
sessantesimo anno di età. 2.
Fermi restando il limite di 60 anni per la cessazione dal servizio e gli
organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi
dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti
normale dell'Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di età, sono
collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza
al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione
dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di
natura tecnico-amministrativa.
Articolo 3
Art. 3.
Ausiliaria.
1. Il collocamento in ausiliaria del
personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio
per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito. 2. Il personale militare permane
in ausiliaria: a)
fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o
superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; b) fino a 67 anni, se
con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e,
comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni. 3. All'atto della cessazione dal
servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da
pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con
indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonchè del grado
rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente
alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al
competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della
provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito.
Le norme di attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 97 e 99, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, statuiranno l'accesso, la permanenza e le cause
di esclusione dall'ausiliaria.
4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il
personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita
dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso
l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni. 5. Per il personale la cui
pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto
del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di
trasformazione indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del
1995. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento
pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione
corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria. 6. Sull'indennità di ausiliaria
non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni
previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e
successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la
misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente
indennità è ridotta ogni anno a partire dal 1º gennaio 1998 di un punto
percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento. 7. Per il personale di cui
all'art. 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal
servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di
appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti
psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui
trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema
contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale
dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la
base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di
computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in
ausiliaria, previa opzione dell'interessato. 8. Il Governo provvede a
verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la congruità delle
disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti
pensionistici del personale di cui all'art. 1, ai fini dell'eventuale adozione
di interventi modificativi.
Articolo 4
Art. 4. Maggiorazione della base
pensionabile. 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti
periodici di stipendio di cui all'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804,
all'art. 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'art.
2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'art. 1, comma 15-bis, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8
agosto 1990, n. 231, all'art. 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
e all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta
alla base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa
determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono
assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3. 2. Gli aumenti periodici di cui al
comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda
previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3,
calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado
rivestito. 3. Ai fini della
corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il
personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali
<<a disposizione>> dei ruoli normali e speciali, l'importo della
ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui
trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla
base contributiva e pensionabile come definita dall'art. 2, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, è progressivamente incrementato secondo le percentuali
riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il
personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con
il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta
ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per
cento dello stipendio. 4. La
contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3,
si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la
facoltà di opzione prevista dall'art. 1, comma 23, della citata legge n. 335 del
1995.
Articolo 5
Art. 5.
Computo dei servizi operativie riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo.
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'art. 17,
secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'art.
8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'art. 3, quinto
comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 e successive modificazioni ed
integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere
complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto
o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335,
gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di
cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei
quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di
vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione
corrispondente al 57º anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata
legge n. 335 del 1995. 3. Gli
aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti,
sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio
comunque prestato. 4. Il
servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento
previdenziale. 5. Per il
personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla
normativa vigente. 6. I
periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonchè quelli utili
ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio.
Articolo 6
Art. 6.
Accesso alla pensione di anzianità.
1. Il diritto alla pensione di anzianità
si consegue secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25, 26, 27 e 29,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle
obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto
alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima
anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come
modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'art. 17,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali
previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'età
anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto.
Articolo 7
Art. 7.
Norme transitorie.
1. In fase di prima applicazione, i
limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall'art. 2, sono
gradualmente elevati al 57º anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al 58º
anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59º anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed
al 60º anno a decorrere dal 2008.
2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale
già collocato o da collocare in tale posizione, è gradualmente ridotto di un
anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma
2 dell'art. 3. 3. Gli aumenti
dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità,
sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni,
non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'art. 5,
comma 1. 4. Le facoltà
rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge
19 maggio 1986, n. 224, possono essere esercitate dal personale entro un periodo
massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 5. Agli ufficiali
collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del
combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n.
1137, che cessano dal servizio permanente ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4,
della legge 10 aprile 1954, n. 113, compete a tutti gli effetti il trattamento
di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il
raggiungimento dei limiti di età purchè in possesso dei requisiti contributivi
per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 6. Per un periodo di 10 anni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può
avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40
anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a
5 anni. 7. Il personale in
possesso dell'anzianità di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato
collocato nella riserva per diretto effetto dell'art. 1 del decreto-legge 28
settembre 1996, n. 505, dell'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606,
nonchè dell'art. 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può chiedere
di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione è limitata al
periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio
e, comunque, ha termine al compimento del 65º anno di età.
Articolo 8
Art. 8.
Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui al presente
titolo entrano in vigore dal 1º gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad
applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se più favorevole,
quella dell'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Articolo 9
Art. 9.
Campo di applicazione.
1. Le disposizioni di cui al presente
titolo armonizzano ai princìpi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
trattamento pensionistico dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, a partire, rispettivamente, dalle
qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, dei
dirigenti generali, nonchè dei professori e ricercatori universitari.
Articolo 10
Art.
10. Disposizioni diverse.
1. Nei confronti del personale
appartenente alle categorie di cui all'art. 9 il cui limite di età per il
collocamento a riposo d'ufficio sia superiore al 65º anno di età, che acceda al
trattamento pensionistico successivamente al 65º anno di età, ovvero al 60º anno
di età se donna, al relativo trattamento trovano applicazione le disposizioni in
materia di pensionamento di vecchiaia. 2. In considerazione del più
elevato limite di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al comma
1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono stabiliti coefficienti di trasformazione
integrativi di quelli indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 335
del 1995, in relazione all'età dell'assicurato, superiore a 67 anni, al momento
del pensionamento.
Art. 11. Disposizioni finali.
1. Ai trattamenti pensionistici del
personale di cui al presente decreto, per quanto non diversamente da essa
disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995,
n. 335.
Allegato 1
Tabella A
(v. art. 4, comma 3)
Anno
Percentuale di incremento
--
--
1998
0,20
1999
0,22
2000
0,24
2001
0,26
2002
0,28
2003
0,30
2004
0,32
2005
0,34
2006
0,36
2007
0,38
2008
0,40
Allegato 2
Tabella B
(v. art. 6, comma 2)
Anno Età
anagrafica
-- --
1998-2000 50
2001-2003 51
2004-2006 52
dal 2007 53