Legge 08/07/1961 Num. 642
(in Gazz. Uff., 29 luglio, n.
186)
Trattamento economico del
personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente
all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti,
comandi od organismi internazionali.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. Il personale militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso
Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6
mesi, percepisce:
a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e
continuativo previsti per l'interno; b) un assegno di lungo
servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come
stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; c) le indennità che
possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che
seguono. Le disposizioni che
precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti,
comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o
paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla
missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od
organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.
Articolo 2
Art. 2. L'assegno di lungo servizio
all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di
servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.
Articolo 3
Art. 3. Al personale di cui all'art. 1
può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia
ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una
indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo
servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo
1958, n. 361.
Articolo 4
Art. 4. Per coloro che nella sede
all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo
servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non
eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato; al
dodicesimo, se l'alloggio non è arredato. La misura della riduzione è, in
ogni caso, stabilita con decreti del Ministro per la difesa.
Articolo 5
Art. 5. Il personale di cui all'art. 1
ha diritto dopo un anno di permanenza all'estero e per ciascun anno successivo
ad una licenza ordinaria di 30 giorni per gli ufficiali ed i sottufficiali e 20
giorni per i militari di truppa, oltre i giorni strettamente necessari per il
viaggio di andata e ritorno.
Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori alla prima, il
periodo trascorso in licenza straordinaria si considera come servizio
all'estero. La licenza
ordinaria non fruita in un anno si cumula con quella dell'anno successivo. Il personale inviato in licenza
ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta alla
metà per tutto il periodo della licenza spettantegli, anche se prima che l'abbia
ultimata riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio. Tuttavia, in caso di
cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi
superiori al doppio di quelli indicati nel primo comma. Ai militari di truppa che vengono
a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio
riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni
all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari
periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del
bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni. L'assegno di lungo servizio
all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie.
Articolo 6
Art. 6. Agli ufficiali e ai
sottufficiali, che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in
Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria,
sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia,
l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera
per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un
massimo di cinquanta giorni.
Ai militari di truppa nelle situazioni indicate nel comma precedente
l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura
intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo i militari di
truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, a un ente di stanza ove debbono
compiere il loro servizio.
Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per ragioni di
servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia l'assegno di lungo servizio
all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni
strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso
personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e
alle classi previste per le missioni all'estero.
Articolo 7
Art. 7. Il personale di cui all'art. 1,
che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in
cui presta servizio, sia nello Stato di residenza che in altri Stati esteri,
conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha
diritto: a) al
rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese
accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le
missioni all'estero;
b) al trattamento di missione all'estero spettante a coloro che, in
qualità di addetti ad enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o
indennità.
Articolo 8
Art. 8. Per gli ufficiali e
sottufficiali di cui all'art. 1 resta fermo il diritto, all'atto della
destinazione all'estero, al contributo per spese di vestiario previsto dalla
legge 13 giugno 1952, n. 698.
Il contributo non è dovuto in caso di trasferimento da uno Stato ad un
altro o di destinazioni ad un ente, comando od organismo di cui all'art. 1,
prima che siano trascorsi due anni dal rientro da una precedente destinazione
all'estero.
Articolo 9
Art. 9. Il personale di cui all'art. 1
ha diritto, per il raggiungimento della sede, al trasferimento da una ad altra
sede all'estero e per il rientro definitivo in Italia, al trattamento previsto
per le missioni all'estero.
Spettano, inoltre: a) il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più
economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli
ufficiali, centocinquanta per i sottufficiali e cento per i militari di truppa.
Qualora il Ministero autorizzi, per ragioni di servizio, il viaggio in aereo,
spetta il rimborso delle spese di trasporto aereo di una quota di bagaglio di
non più di cinquanta chili complessivi; b) un'indennità fissa
di lire 15.000, 10.000 e 5.000, rispettivamente per gli ufficiali, sottufficiali
e militari di truppa, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio nonchè
di carico e scarico lungo l'itinerario. Qualora la durata della
destinazione all'estero sia superiore ad un anno, il militare può trasferire la
famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per la
moglie e i figli conviventi e a carico e delle spese di trasporto di un
bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista dal comma precedente
per il capo famiglia.
Articolo 10
Art. 10. Al personale
inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono
dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente
art. 9.
Articolo 11
Art. 11. La presente legge ha effetto
dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Articolo 12
Art. 12. Alla copertura dell'onere di
lire 112.500.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio
finanziario 1961-62 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti del capitolo
di detto esercizio corrispondente al capitolo 24 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.