
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO
Legge 18/08/1978 Num. 497
(in Gazz. Uff.,
1º settembre, n. 245)
Autorizzazione di spesa
per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare
e
disciplina delle relative concessioni.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato:
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Per garantire la funzionalità degli enti,
comandi e reparti delle Forze armate, il Ministro della difesa è autorizzato a
predisporre ed attuare nel decennio 1978-87, un programma di costruzione di
alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri dipendenti,
avvalendosi direttamente degli organi tecnici propri o di altri enti pubblici.
Articolo 2
Il
programma di realizzazione di alloggi di servizio di cui al precedente art. 1,
da determinare in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata
concordate in sede di comitato dei capi di stato maggiore, è predisposto dalla
Direzione generale del genio ed approvato dal Ministro della difesa entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale programma è comunicato alle
Camere entro trenta giorni dalla sua approvazione.
Articolo 3
Il
Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di
attuazione del programma di cui al precedente art. 2, nonchè sull'applicazione
delle disposizioni contenute nella presente legge. La relazione comprende indicazioni
sulla consistenza quantitativa e qualitativa degli alloggi e sulle rispettive
classificazioni.
Articolo 4
Il
programma di cui al precedente art. 2, fatta eccezione per gli interventi
urgenti e per quelli di non rilevante entità di cui al comma terzo del presente
articolo, sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed
immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti
urbanistici vigenti ovvero anche in deroga ad essi, ai sensi dell'art. 3 della
legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi in cui
non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui
al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato: ad acquisire o
ricevere in permuta aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18
aprile 1962, n. 167, o in mancanza di questi ai sensi dell'art. 51 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'art. 2 della legge 28 gennaio
1977, n. 10; a
stipulare permute di aree e fabbricati demaniali, non idonei alle finalità di
cui al precedente art. 1, con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di
maggior valore, di proprietà dei comuni o, in subordine, di altri soggetti
pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla
presente legge o a favore dell'erario, purchè nel rispetto dei piani regolatori
comunali o di altri strumenti urbanistici. In quest'ultimo caso il relativo
importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della
difesa per le finalità di cui al precedente art. 1. Si applicano, in quanto non
derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10
settembre 1923, numero 2000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473,
sostituendo la commissione di cui all'art. 4 con il comitato di cui all'art. 23
della presente legge;
ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle
disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il Ministro della difesa, per i
primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e nell'ambito dei
piani e degli stanziamenti finanziari corrispondenti, è autorizzato ad
acquisire, per urgenti necessità, immobili residenziali privati di tipo
economico, tenuto conto dei prezzi medi di vendita dell'edilizia convenzionata,
e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata. Tale facoltà è
consentita anche dopo i primi due anni solo per gli interventi di non rilevante
entità. Gli oneri di
urbanizzazione sono a carico del Ministero della difesa. Le opere e gli interventi previsti
dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed
indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978,
n. 1.
Articolo 5
Tutti i
fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni
militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti
gli effetti di legge, infrastrutture militari. Fanno eccezione gli alloggi ex
INCIS/militari ora IACP. Tali alloggi rimangono sottoposti al regime previsto
dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive integrazioni e
modificazioni, anche se costruiti in data anteriore all'entrata in vigore dello
stesso.
Articolo 6
In
relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi di cui ai precedenti articoli
1 e 5 sono così classificati: 1) alloggi di servizio
gratuito per consegnatari e custodi (ASGC); 2) alloggi di servizio
connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza
(ASIR-ASI); 3)
alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari
(AST); 4) alloggi
di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) od
imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio; 5) alloggi collettivi
di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali e
sottufficiali destinati nella sede (ASC).
Articolo 7
L'alloggio gratuito di cui al punto
1) del precedente art. 6 può essere concesso unicamente al personale dipendente
cui sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o
dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonchè al personale militare e
civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale,
mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul
posto. La concessione
dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo
di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi
di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi
centrali della Difesa. Della
concessione è data notizia all'intendenza di finanza competente per
territorio. La concessione
decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo. Sono a carico dell'Amministrazione
militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il
riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.
Articolo 8
Gli
alloggi di cui al punto 2) del precedente art. 6 sono assegnati al personale
dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare
presso la località di servizio.
Con il regolamento di cui al successivo art. 20 l'Amministrazione della
difesa stabilisce, in base alle esigenze operative e con uniforme indirizzo
interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione
dell'alloggio di servizio. La
concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae
titolo.
Articolo 9
Gli
alloggi di cui al punto 2) del precedente art. 6, quando sono assegnati a
titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di
locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi. Tali locali rimangono nella
disponibilità dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative
spese. Gli incarichi che
comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti: a) capo di stato
maggiore della Difesa; capi e sottocapi di stato maggiore di Forza armata;
segretario generale della Difesa; b) comandanti militari
territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi,
di regione aerea;
c) eventuali altri incarichi indicati dal regolamento di cui all'art. 20.
Articolo 10
Gli
alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di
cui al punto 3) del precedente art. 6, sono assegnati in base a criteri di
rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo
art. 20, al personale che presta servizio nella località in cui è situato
l'alloggio.
Articolo 11
Gli
alloggi di servizio di cui al punto 4) del precedente art. 6 sono predisposti in
funzione di motivate esigenze di servizio.
Articolo 12
Gli
ufficiali e i sottufficiali a partire dal grado di sergente maggiore e
corrispondenti possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle
infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di
servizio. Non sono
considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche,
attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni
predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.
Articolo 13
Il Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze,
stabilisce con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di
concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone
sociale.
Articolo 14
Il
canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in
tesoreria con imputazione al bilancio in entrata dello Stato. Il 20 per cento dell'importo
relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per
essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi. L'80 per cento dello stesso
importo è riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a
cura del Ministero della difesa, di altri alloggi.
Articolo 15
Oltre
al canone mensile di cui al precedente art. 13, sono a carico del concessionario
dell'alloggio di cui ai numeri 2) e 3) del precedente art. 6 le piccole
riparazioni previste dall'art. 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce
e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il
concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra. Sono ripartite tra i
concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese
di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia
delle parti in comune e della loro illuminazione.
Articolo 16
I
concessionari degli alloggi di servizio di cui ai punti 4) e 5) del precedente
art. 6 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di
gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da
stabilirsi con il regolamento di cui al successivo art. 20.
Articolo 17
Per
tutto quanto non previsto nei precedenti articoli, l'assegnazione degli alloggi
è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.
Articolo 18
Le
disposizioni degli articoli da 5 a 17 si applicano anche agli alloggi costruiti
o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, ed a tutti gli altri
alloggi di cui al precedente art. 5.
Articolo 19
Le
disposizioni emanate dal Ministero della difesa anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge per le concessioni di alloggi, ivi compresa la
determinazione dei canoni, sono convalidate e cessano di avere efficacia con
l'emanazione del regolamento di cui all'art. 20.
Articolo 20
Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana con
proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la
ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; le modalità di
assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; i
tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; la formazione
delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in
base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonchè ai benefici
già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la
composizione -- d'intesa con gli organi della rappresentanza militare -- di
commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della
rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul
regolamento.
Articolo 21
In via
transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che
perdono il titolo ad occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione
(AST) permangono nello stesso per un periodo di tempo limitato e definito nel
regolamento.
Articolo 22
Gli
assegnatari utenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge di
alloggi ex INCIS/militari, ora IACP, conservano il diritto di permanere
nell'alloggio, quando il loro reddito familiare complessivo non sia superiore a
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia sovvenzionata e
non siano proprietari di altro alloggio idoneo nel comune o in comuni
limitrofi. In caso di reddito
superiore a quanto previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni di
cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Il beneficio di cui sopra spetta
in ogni momento anche alla vedova non legalmente separata nonchè ai parenti di
1º grado in linea retta conviventi con l'assegnatario all'atto del decesso. Il diritto al beneficio deve
essere comprovato mediante la presentazione dello stato di famiglia e delle
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Articolo 23
Per la
costruzione degli alloggi di servizio e per l'acquisto o la permuta di
fabbricati già costruiti, si applicano le disposizioni dell'art. 2, terzo comma
della legge 22 marzo 1975, n. 57, previo parere di un comitato composto: dal Ministro della
difesa, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede; da un magistrato del
Consiglio di Stato e da uno della Corte dei conti; dal presidente del
Consiglio superiore delle forze armate, o da un suo ufficiale generale o
ammiraglio delegato;
da un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici; da un rappresentante
rispettivamente dei Ministeri delle finanze e del tesoro; dai capi di stato
maggiore di ciascuna Forza armata o da un loro ufficiale generale o ammiraglio
delegato; dal
segretario generale della Difesa o da un suo ufficiale generale o ammiraglio
delegato; dal
direttore generale del genio militare.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale
superiore della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del
genio, designato dal Ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti dello
stesso Ministero. I membri
del comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su
designazione dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.
Articolo 24
Ai soli
fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia
residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è
richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione. I militari di carriera possono in
ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in
cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al
sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei
registri anagrafici.
Articolo 25
Il personale militare di carriera che ha
inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica
sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il
periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente
maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle
sedi di successiva destinazione.
Ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata
al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al
collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o
l'ordine di sgombero per pubblica utilità.
Articolo 26
Per
l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di
lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 20 miliardi nell'anno 1979 e di lire 30
miliardi in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987. All'onere di lire 15 miliardi per
l'anno 1978 si provvede con riduzione dei capitoli 1831, 4011 e 4051 dello stato
di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo rispettivamente nei
limiti di lire due miliardi, lire cinque miliardi e lire otto miliardi. All'onere per l'anno 1979 si
provvede con riduzione dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nel
precedente comma nei limiti rispettivamente di lire 5.000 milioni, di lire 8.500
milioni e di lire 6.500 milioni.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 27
Con
l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 20 sono abrogate tutte le
disposizioni concernenti la concessione ed i canoni degli alloggi in immobili
demaniali in uso al Ministero della difesa. é altresì abrogata ogni altra
disposizione in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.