MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE, DECRETO 7 marzo 2007, n. 45
Regolamento di attuazione
dell'articolo unico, comma 347 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, in materia di
accesso alle prestazioni creditizie
agevolate erogate dall'INPDAP.
(GU n. 83 del 10-4-2007)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante
approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, il quale prevede che
con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni di categoria degli operatori
professionali interessati, sono dettate le
disposizioni occorrenti per l'attuazione del
medesimo articolo;
Visto l'articolo unico, comma 347 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al
quale con il medesimo decreto di cui al
citato articolo 13-bis, comma 2, sono
altresi' stabilite le modalita' di accesso
alle prestazioni creditizie agevolate
erogate dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
senza oneri a carico del bilancio dello
Stato, anche per i pensionati gia'
dipendenti pubblici che fruiscono di
trattamento a carico delle gestioni
pensionistiche del citato Istituto, ivi
compresa l'iscrizione alla gestione unitaria
autonoma di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' per i dipendenti o pensionati di
enti e amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, iscritti ai fini
pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali diverse dall'INPDAP;
Visto il decreto ministeriale n. 313 del 27
dicembre 2006 recante regolamento di
attuazione del predetto articolo 13-bis,
nelle cui premesse si precisa l'opportunita'
di procedere con separato decreto
all'attuazione delle disposizioni di cui al
citato comma 347 dell'articolo unico delle
legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito l'INPDAP;
Viste le note dell'INPDAP del 27 dicembre
2005, del 28 marzo 2006 e i successivi
messaggi di posta elettronica del 14 luglio
2006, del 21 settembre 2006 e del 25 gennaio
2007;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso nell'adunanza della sezione
consultiva per gli atti normativi in data 21
dicembre 2006;
Vista la nota del 9 febbraio 2007 con la
quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della citata legge n. 400 del 1988, lo
schema di regolamento e' stato comunicato al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di
applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) ai pensionati gia' dipendenti pubblici
che fruiscono di trattamento a carico delle
gestioni pensionistiche dell'INPDAP;
b) ai dipendenti o pensionati di enti e
amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti
ai fini pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali diverse dall'INPDAP.
Art. 2.
Iscrizione alla
gestione credito
1. I dipendenti in servizio ed i
pensionati di cui all'articolo 1 sono
iscritti di diritto alla Gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali di
cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, con obbligo di
versamento dei contributi nelle misure
previste dall'articolo 3, a decorrere dal
mese successivo alla scadenza di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, qualora entro questo termine
non comunichino all'INPDAP la loro volonta'
contraria.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono
recedere dall'iscrizione entro il termine di
sei mesi dal pagamento della prima
mensilita' di retribuzione o pensione sulla
quale e' stata applicata la ritenuta di cui
all'articolo 3.
3. La contribuzione e' stabilita a totale
carico dell'interessato e non e'
rimborsabile.
Art. 3.
Aliquote
contributive
1. Per i dipendenti in servizio,
l'iscrizione comporta il versamento di un
contributo pari allo 0,35% della
retribuzione contributiva di cui al comma
242 della legge n. 662 del 1996, determinata
ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. L'aliquota contributiva applicabile ai
pensionati e' pari allo 0,15% dell'ammontare
lordo della pensione. Nessun contributo e'
dovuto dai titolari di pensione fino a 600
euro lorde mensili. Tale ultimo importo e'
adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento
le variazioni del trattamento minimo delle
pensioni a carico del fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti.
3. Il contributo e' prelevato mediante
ritenuta mensile sugli emolumenti
corrisposti all'iscritto e decorre dalla
data di iscrizione.
Art. 4.
Prolungamento
della cessione
1. In caso di cessione contratta dal
dipendente in servizio per un periodo
eccedente il limite di cui all'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si
estende sulla pensione in misura non
superiore al quinto valutato al netto delle
ritenute erariali.
2. Qualora l'importo della cessione superi
la misura di cui al comma 1, l'INPDAP
procede a ridurre la trattenuta da operare
sulla pensione in misura corrispondente a
tale limite, comunicando l'avvenuta
variazione all'istituto creditore ed al
pensionato.
3. Il prolungamento sulla pensione e'
comunicato all'INPDAP dall'amministrazione
di appartenenza dell'interessato all'atto
del suo collocamento a riposo.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 marzo 2007.
Il Ministro: Padoa Schioppa.
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 20
marzo 2007.
Ufficio controllo Ministeri
economico-finanziari, registro n. 1.
Economia e finanze, foglio n. 399.