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Legge 26 luglio 1978, n. 417
Adeguamento del trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
Art. 1
A decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennità di trasferta
dovute ai magistrati, agli avvocati, ai procuratori dello Stato,
agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati
militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali
comandati in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio in
località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come
segue:
1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella A allegata
alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 .................... L.
27.200
2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa tabella A
..........................................................................
» 22.700
3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella
A e 1)della successiva tabella D ..................... » 19.100
4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4), e 5) della
stessa tabella D
........................................................ »
14.000
5) rimante personale militare
................................................................................................................»
10.000
Per sede di servizio si intende il centro abitato o la
località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso
il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo
cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nelle
medesima località.
L'aumento dell'indennità di trasferta previsto dall'art. 7,
primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,
convertito, con modificazioni con la legge 30 ottobre 1976, n.
730, resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma
del presente articolo.
L'indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari
allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo
nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al
primo comma.
A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
dell'entrata in vigore della presente legge le misure
dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate
annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione
agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità
integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
La disposizione di cui al coma precedente si applica anche ai
dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10%
delle misure in atto nell'anno precedente.
Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi
adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Art. 2
Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere,
dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della
spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale indicato ai
punti 1), 2) e 3) della tabella A allegata alla legge 18
dicembre 1973, n. 836, e di 2ª categoria per il rimante
personale. In tali casi le misure dell'indennità di trasferta
sono ridotte di un terzo ai sensi dell'art. 9, comma terzo,
della suindicata legge n. 836.
Art. 3
In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, con
impegno sull'apposito capitolo degli stati di previsione della
spesa dei rispettivi Ministeri, a richiesta dell'interessato,
sarà autorizzata l'anticipazione di un importo pari al
presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi
delle indennità presunte.
Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono
interamente corrisposte al termine della missione e, comunque,
non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico.
Art. 4
Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga
durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del
servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del
rientro, lo consenta e la località della missione non disti,
dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il
mezzo più veloce desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di
linea.
Art. 5
L'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 è sostituito dal
seguente:
«Art. 3 - Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore
l'indennità di trasferta spetta in ragione di un
ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.
Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per
eccesso a lire intera.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di
ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono
arrotondate ad ora intera.
L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:
a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore.
Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva
durata interessanti la stessa giornata;
b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di
10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione
sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di
vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e
guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica,
cantonieri stradali;
d) nelle località distanti meno di 10 chilometri dal confine del
comune in cui ha sede l'ufficio».
Art. 6
Sono abrogati i commi secondo e quinto dell'art. 1, il secondo
comma dell'art. 5, l'art. 7, nonché la seconda parte del primo
comma e l'ultimo comma dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836.
Art. 7
All'art. 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il terzo comma
è sostituito dal seguente:
«Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente
superiore o equiparata spetta altresì il rimborso della
eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo
in carrozza con letti. Per i primi dirigenti è consentito il
rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto
letto. Per il personale delle qualifiche inferiori è consentito
il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una
cuccetta di prima classe».
Art. 8
La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma
dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è
ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina
super vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso
a lira intera.
Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto
di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso
consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le
spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60
a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi,
fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e
di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà
comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e
documentata.
Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta
per pedaggio autostradale.
L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non
serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i
percorsi effettuati a piedi in zone prive di strada, a norma
degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge
18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L.
100 ed a L. 150 a chilometro.
L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa
legge è elevata a L. 150 a chilometro.
Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente
articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente
art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato
all'indennità di trasferta.
Art. 9
Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora
risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo
di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato,
anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.
Art. 10
Il massimale previsto, dal secondo comma dell'art. 13 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla
vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei è ragguagliato allo
stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o l'assegno
perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo
pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10.
In conformità si intendono ragguagliati i massimali previsti,
per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle
rispettive norme sul trattamento di missione.
Art. 11
Le misure dei rimborsi per spese di imballaggio, presa a resa a
domicilio, nei casi di trasferimento, di cui al primo comma
dell'art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, vengono
unificate e elevate a L. 6.000 a quintale.
Nei casi onerosi per il personale, ove l'amministrazione valuti
l'opportunità di intervenire con idonei mezzi propri per il
movimento dei mobili e delle masserizie, il rimborso di cui al
precedente comma non è dovuto.
Il secondo comma dell'art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n.
836, è abrogato.
L'ultimo comma dell'art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n.
836, è sostituito dai seguenti:
«Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete
una indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo
comma dell'art. 15 della presente legge.
Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura,
ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente
art. 19, in aggiunta all'indennità prevista per il capo
famiglia, compete per ciascuno dei familiari, quella di cui al
comma terzo dell'art. 14».
Art. 12
L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma
dell'art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata
nella misura di:
- L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente
generale e qualifiche corrispondenti o superiori;
- L. 170.000 per tutto il rimante personale .
Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre
mensilità dell'indennità integrativa speciale di godimento.
Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico
l'indennità di prima sistemazione viene aumentata dell'importo
di cui al comma precedente.
Art. 13
Le misure di cui all'art. 1 della presente legge non si
applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, è
consentita la corresponsione del trattamento di missione in
deroga ai limiti minimi di distanza e di durata stabiliti dalla
legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 14
Il secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è abrogato.
Art. 15
Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una
aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui
all'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite
nelle misure e secondo le tariffe vigenti anteriormente alla
data della entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n.
836.
Art. 16
L'indennità prevista dall'art. 24 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836, a titolo di rimborso spese imballaggio, presa e resa a
domicilio di mobili e masserizie nell'ambito di uno stesso
comune è elevata a L. 1.600 per ogni quintale.
Art. 17
Salvo quanto previsto negli articoli 1, settimo comma, 10 e 12,
terzo comma, la presente legge non si applica al personale
ferroviario ed a quello postelegrafonico.
Art. 18
Al terzo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art.
10, lettera f), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole
«diciottomila» e «ventitremila» sono sostituiti rispettivamente,
con le seguenti: «trentamila» e «quarantamila».
Art. 19
Per gli anni finanziari 1977 e 1978 la spesa annua, per missioni
e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio
nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi stati
di previsione della spesa.
Art. 20
La potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario nella
materia regolata dalla presente legge è esercitata nei limiti
dei principi stabiliti nella legge stessa.
Il trattamenti economico di missione e di trasferimento per i
dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovrà
comunque superare gli importi applicabili nei singoli casi,
fissati dalla presente legge.
Art. 21
Sono abrogate le norme di contrasto o incompatibili con la
presente legge. |