| Preambolo
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGA la seguente
legge:
Art. 1.
1
. Il decreto-legge 24 novermbre 1990, n. 344, recante
corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici
relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in
materia di pubblico impiego, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2
. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 26 marzo 1990, n. 60, 25 maggio 1990, n. 123, 24 luglio
1990, n. 200, e 22 settembre 1990, n. 264. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Lavori
Preparatori
LAVORI PREPARATORI Camera dei
deputati (atto n. 5285): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(ANDREOTTI), dal Ministro del tesoro (CARLI) e dal Ministro per la funzione
pubblica (GASPARI). Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato),
in sede referente, il 29 novembre 1990 con pareri delle commissioni I, IV, V,
VI, VIII, IX, XII e XIII. Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5
dicembre 1990. Esaminato dalla XI commissione il 20 dicembre 1990. Esaminato in
aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 gennaio 1991.
Esaminato in aula il 10 gennaio 1991 e approvato, con modificazioni, il 15
gennaio 1991. Senato della Repubblica (atto n. 2604): Assegnato alla 1a
commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 gennaio 1991 con
pareri delle commissioni 2a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 11a, 12a e della
commissione per le questioni regionali. Esaminato dalla 1a commissione (Affari
costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalità il 17 gennaio 1991. Esaminato dalla 1a commissione il 22
gennaio 1991. Esaminato in aula e approvato il 23 gennaio 1991.
Data a Roma, addì 23 gennaio
1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI,
Ministro del tesoro GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il
Guardasigilli: VASSALLI
Annesso A
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1990, N. 344.
All'articolo 16:
al comma 2, le parole: "della
Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena" sono sostituite
dalle seguenti: "del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria";
al comma 4, le parole: "la
Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena" sono sostituite
dalle seguenti: "il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria".
L'articolo 17 è
soppresso.
All'articolo 18, al comma 2,
lettera b), la parola: "operative" è soppressa.
All'articolo 20, il comma 1 è
sostituito dal seguente: "1.
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso quello di
cui agli articoli 8 e 14, valutato in lire 4.947 miliardi per l'anno 1990 ed
in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno
1990, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante utilizzo delle somme conservate
in conto residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 10 novembre
1989, n. 367, sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 3.747 miliardi, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo.
Per gli anni 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al citato capitolo 6868
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991."
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