Decreto Legislativo 23
aprile 2003, n. 115
"Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, recante testo unico
delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 121 del 27 maggio 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53, recante delega al
Governo per l'emanazione di un decreto
legislativo contenente il testo unico
delle disposizioni legislative in
materia di tutela e di sostegno della
maternita' e della paternita';
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e
della paternita', approvato con decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Visto in particolare, l'articolo 15,
comma 3, della citata legge n. 53 del
2000, come modificato dall'articolo 54
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che
prevede la possibilita' di emanare entro
due anni dalla data di entrata in vigore
del testo unico disposizioni correttive
del medesimo, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi della delega;
Vista la legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 7 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del
24 marzo 2003;
Acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione
del 18 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro per le pari opportunita', di
concerto con i Ministri della salute e
per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al Capo I
1. All'articolo 4 del testo unico
delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53, approvato con decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di
seguito denominato: «testo unico», sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole:
«determinato o» sono inserite le
seguenti: «utilizzare personale con
contratto»;
b) al comma 2 dopo le parole:
«determinato e» e' inserita la seguente:
«l'utilizzazione».
Art. 2.
Modifiche al Capo III
1. Alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 16 del testo unico dopo le
parole: «dopo il parto» sono aggiunte le
seguenti: «, salvo quanto previsto
all'articolo 20».
2. Al comma 2 dell'articolo 17 del
testo unico dopo le parole:
«dell'articolo 16,» sono inserite le
seguenti: «o fino ai periodi di
astensione di cui all'articolo 7, comma
6, e all'articolo 12, comma 2,».
3. All'articolo 22 del testo unico il
comma 2 e' sostituito con il seguente:
«2. L'indennita' di maternita',
comprensiva di ogni altra indennita'
spettante per malattia, e' corrisposta
con le modalita' di cui all'articolo 1,
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro
le malattie.».
Art. 3.
Modifiche al Capo VI
1. La rubrica del Capo VI del testo
unico e' sostituita dal seguente:
«Riposi, permessi e congedi».
2. Al comma 5 dell'articolo 42 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole:
«all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della
medesima legge» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del
presente testo unico e all'articolo 33,
commi 2 e 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104,»;
b) all'ultimo periodo le parole:
«all'articolo 33» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del
presente testo unico e all'articolo 33,
commi 2 e 3,».
Art. 4.
Modifiche al Capo IX
1. Alla rubrica del Capo IX, dopo la
parola: «dimissioni» e' inserita la
seguente: «e».
2. Al comma 4 dell'articolo 54 del
testo unico dopo le parole: «e
successive modificazioni» sono inserite
le seguenti: «, salva l'ipotesi di
collocamento in mobilita' a seguito
della cessazione dell'attivita'
dell'azienda di cui al comma 3, lettera
b),».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 56
del testo unico e' inserito il seguente:
«4-bis. L'inosservanza delle
disposizioni contenute nel presente
articolo e' punita con la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 54,
comma 8. Non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Art. 5.
Modifiche al Capo X
1. Al comma 1 dell'articolo 57 del
testo unico dopo le parole: «n. 230, o»
e' inserita la seguente: «utilizzati».
2. All'articolo 64 del testo unico
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 64 e'
sostituita dalla seguente: «Lavoratrici
iscritte alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «A tal fine,
con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' disciplinata tale estensione
nei limiti delle risorse rinvenienti
dallo specifico gettito contributivo.
Fino ad eventuali modifiche apportate
con il predetto provvedimento, si
applica il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 4 aprile 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 136 del 12 giugno 2002.».
Art. 6.
Modifiche al Capo XI
1. All'articolo 69 del testo unico
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole:
«compreso il relativo trattamento
economico» sono sostituite dalle
seguenti: «compresi il relativo
trattamento economico e il trattamento
previdenziale di cui all'articolo 35»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. Le disposizioni
del presente articolo trovano
applicazione anche nei confronti dei
genitori adottivi o affidatari.».
Art. 7.
Modifiche al Capo XII
1. Al comma 1 dell'articolo 70 del
testo unico le parole: «a una cassa di
previdenza e assistenza» sono sostituite
dalle seguenti: «ad un ente che gestisce
forme obbligatorie di previdenza».
2. All'articolo 71 del testo unico
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «dalla
competente cassa di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti»
sono sostituite dalle seguenti: «dal
competente ente che gestisce forme
obbligatorie di previdenza in favore dei
liberi professionisti»;
b) al comma 2 le parole: «Capo
III e al Capo XI», sono sostituite dalle
seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo
XI»;
c) al comma 4 le parole: «Le
competenti casse di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti»
sono sostituite dalle seguenti: «I
competenti enti che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza in favore dei
liberi professionisti».
3. Al comma 2 dell'articolo 72 del
testo unico le parole: «alla competente
cassa di previdenza e assistenza per i
liberi professionisti» sono sostituite
dalle seguenti: «al competente ente che
gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi
professionisti».
4. Al comma 2 dell'articolo 73 del
testo unico le parole: «alla competente
cassa di previdenza e assistenza per i
liberi professionisti» sono sostituite
dalle seguenti: «al competente ente che
gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi
professionisti».
Art. 8.
Modifiche al Capo XV
1. All'articolo 83 del testo unico i
commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
«2. A seguito della riduzione degli
oneri di maternita' di cui all'articolo
78, per gli enti comunque denominati che
gestiscono forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi
professionisti, la ridefinizione dei
contributi dovuti dagli iscritti ai fini
del trattamento di maternita' avviene
mediante delibera degli enti medesimi,
approvata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle
finanze, nonche' con gli altri Ministeri
rispettivamente competenti ad esercitare
la vigilanza sul relativo ente.
3. Ai fini dell'approvazione della
delibera di cui al comma 2, gli enti
presentano ai Ministeri vigilanti idonea
documentazione che attesti la situazione
di equilibrio tra contributi versati e
prestazioni erogate.».
Art. 9.
Modifiche al Capo XVI
1. All'articolo 85 del testo unico
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 la lettera k)
e' sostituita dalla seguente: «k)
il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 4 aprile 2002;»;
b) al comma 2 e' aggiunta, in
fine, la seguente lettera: «r-bis)
il decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale 21 dicembre 2000,
n. 452, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 86 del testo unico
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera t) del comma
2 le parole: «e gli articoli 14, 17 e
18» sono sostituite dalle seguenti: «e
l'articolo 14»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il
seguente: «3-bis. Le disposizioni
di cui agli articoli 17 e 18 della legge
8 marzo 2000, n. 53, non si applicano
con riferimento ai congedi disciplinati
dal presente testo unico.».
Art. 10.
Modifiche all'allegato D
1. L'allegato D del testo unico e'
sostituito dal seguente:
«Allegato D
Elenco degli enti che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza in favore dei
liberi professionisti.
1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense.
3. Ente nazionale di previdenza ed
assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza ed
assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza ed
assistenza dei medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza dei geometri liberi
professionisti.
7. Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei dottori
commercialisti.
8. Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli ingegneri ed
architetti liberi professionisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei ragionieri e
periti commerciali.
10. Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i consulenti del lavoro.
11. Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per gli psicologi.
12. Ente di previdenza dei periti
industriali.
13. Ente nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei biologi.
14. Cassa di previdenza ed assistenza a
favore degli infermieri professionali,
assistenti sanitarie e vigilatrici
d'infanzia.
15. Ente di previdenza ed assistenza
pluricategoriale.
16. Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani «G. Amendola»,
limitatamente alla gestione separata per
i giornalisti professionisti.
17. Ente nazionale di previdenza per gli
addetti e gli impiegati in agricoltura,
limitatamente alle gestioni separate dei
periti agrari e degli agrotecnici.».
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo
entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.