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Gazzetta Ufficiale
n. 238 del 11-10-2000
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
DECRETO 21 luglio 2000, n.278
Regolamento recante disposizioni di
attuazione dell'articolo 4 della legge 8
marzo 2000, n. 53, concernente congedi per
eventi e cause particolari.
IL
MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
di concerto con i
Ministri della sanita', del lavoro e della
previdenza sociale e per le pari
opportunita'
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo
2000, n. 53, che prevede che con decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con i Ministri della sanita', del
lavoro e della previdenza sociale e per le
pari opportunita', si provvede alla
definizione dei criteri per la fruizione dei
congedi per eventi e cause particolari, alla
individuazione delle patologie specifiche,
nonche' alla individuazione dei criteri per
la verifica periodica della sussistenza
delle condizioni di grave infermita';
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri n. DAS/427/UL/448 del 4 luglio
2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- A d
o t t a
- il
seguente regolamento:
- Art. 1.
-
Permessi retribuiti
1. La
lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di
datori di lavoro pubblici o privati, hanno
diritto a tre giorni complessivi di permesso
retribuito all'anno in caso di decesso o di
documentata grave infermita' del coniuge,
anche legalmente separato, o di un parente
entro il secondo grado, anche non
convivente, o di un soggetto componente la
famiglia anagrafica della lavoratrice o del
lavoratore medesimi.
2. Per
fruire del permesso, l'interessato comunica
previamente al datore di lavoro l'evento che
da' titoloal permesso medesimo e i giorni
nei quali esso sara' utilizzato. I giorni di
permesso devono essere utilizzati entro
sette giorni dal decesso o dall'accertamento
dell'insorgenza della grave infermita' o
della necessita' di provvedere a conseguenti
specifici interventi terapeutici.
3. Nei
giorni di permesso non sono considerati i
giorni festivi e quelli non lavorativi.
4. Nel caso
di grave infermita' dei soggetti di cui al
comma 1, la lavoratrice o il lavoratore
possono concordare con il datore di lavoro,
in alternativa all'utilizzo dei giorni di
permesso, diverse modalita' di espletamento
dell'attivita' lavorativa, anche per periodi
superiori a tre giorni. L'accordo e'
stipulato in forma scritta, sulla base della
proposta della lavoratrice o del lavoratore.
Nell'accordo sono indicati i giorni di
permesso che sono sostituiti dalle diverse
modalita' di espletamento dell'attivita'
lavorativa; dette modalita' devono
comportare una riduzione dell'orario di
lavoro complessivamente non inferiore ai
giorni di permesso che vengono sostituiti;
nell'accordo stesso sono altresi' indicati i
criteri per le eventuali verifiche
periodiche della permanenza della grave
infermita', ai sensi del successivo articolo
3, comma 4. La riduzione dell'orario di
lavoro conseguente alle diverse modalita'
concordate deve avere inizio entro sette
giorni dall'accertamento dell'insorgenza
della grave infermita' o della necessita' di
provvedere agli interventi terapeutici.
5. I
permessi di cui al presente articolo sono
cumulabili con quelli previsti per
l'assistenza delle persone handicappate
dall'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni.
- Art. 2.
- Congedi
per gravi motivi familiari
1. La
lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di
datori di lavoro pubblici o privati, possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma
2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un
periodo di congedo per gravi motivi,
relativi alla situazione personale, della
propria famiglia anagrafica, dei soggetti di
cui all'articolo 433 del codice civile anche
se non conviventi, nonche' dei portatori di
handicap, parenti o affini entro il terzo
grado, anche se non conviventi. Per gravi
motivi si intendono:
a) le
necessita' familiari derivanti dal decesso
di una delle persone di cui al presente
comma;
b) le
situazioni che comportano un impegno
particolare del dipendente o della propria
famiglia nella cura o nell'assistenza delle
persone di cui al presente comma;
c) le
situazioni di grave disagio personale, ad
esclusione della malattia, nelle quali
incorra il dipendente medesimo;
d) le
situazioni, riferite ai soggetti di cui al
presente comma ad esclusione del
richiedente, derivanti dalle seguenti
patologie:
1) patologie
acute o croniche che determinano temporanea
o permanente riduzione o perdita
dell'autonomia personale, ivi incluse le
affezioni croniche di natura congenita,
reumatica, neoplastica, infettiva,
dismetabolica, post-traumatica, neurologica,
neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da
dipendenze, a carattere evolutivo o soggette
a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie
acute o croniche che richiedono assistenza
continuativa o frequenti monitoraggi
clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie
acute o croniche che richiedono la
partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario;
4) patologie
dell'infanzia e dell'eta' evolutiva aventi
le caratteristiche di cui ai precedenti
numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma
terapeutico e riabilitativo richiede il
coinvolgimento dei genitori o del soggetto
che esercita la potesta'.
2. Il
congedo di cui al presente articolo puo'
essere utilizzato per un periodo,
continuativo o frazionato, non superiore a
due anni nell'arco della vita lavorativa. Il
datore di lavoro e' tenuto a rilasciare al
termine del rapporto di lavoro
l'attestazione del periodo di congedo fruito
dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il
limite dei due anni si computa secondo il
calendario comune; si calcolano i giorni
festivi e non lavorativi compresi nel
periodo di congedo; le frazioni di congedo
inferiori al mese si sommano tra di loro e
si considera raggiunto il mese quando la
somma delle frazioni corrisponde a trenta
giorni.
3. I
contratti collettivi disciplinano il
procedimento per la richiesta e per la
concessione, anche parziale o dilazionata
nel tempo, o il diniego del congedo per
gravi e documentati motivi familiari,
assicurando il contraddittorio tra il
dipendente e il datore di lavoro e il
contemperamento delle rispettive esigenze.
4. Fino alla
definizione del procedimento di cui al comma
3, il datore di lavoro e' tenuto, entro
dieci giorni dalla richiesta del congedo, a
esprimersi sulla stessa e a comunicarne
l'esito al dipendente. L'eventuale diniego,
la proposta di rinvio ad un periodo
successivo e determinato, la concessione
parziale del congedo devono essere motivati
in relazione alle condizioni previste dal
presente regolamento e alle ragioni
organizzative e produttive che non
consentono la sostituzione del dipendente.
Su richiesta del dipendente, la domanda deve
essere riesaminata nei successivi venti
giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformita'
delle decisioni avuto riguardo alla prassi
adottata e alla situazione organizzativa e
produttiva dell'impresa o della pubblica
amministrazione.
5. Fermo
restando quanto stabilito dal comma 4, in
caso di rapporti di lavoro a tempo
determinato il datore di lavoro puo'
altresi' negare il congedo per
incompatibilita' con la durata del rapporto
in relazione al periodo di congedo
richiesto, ovvero quando i congedi gia'
concessi hanno superato i tre giorni nel
corso del rapporto;
puo',
inoltre, negare il congedo quando il
rapporto e' stato instaurato in ragione
della sostituzione di altro dipendente in
congedo ai sensi del presente articolo. Si
applicano comunque le disposizioni di cui al
comma 6.
6. Il
congedo di cui al presente articolo puo',
altresi', essere richiesto per il decesso di
uno dei soggetti di cui al precedente
articolo 1, comma 1, per il quale il
richiedente non abbia la possibilita' di
utilizzare permessi retribuiti nello stesso
anno ai sensi delle medesime disposizioni o
di disposizioni previste dalla
contrattazione collettiva. Quando la
suddetta richiesta e' riferita a periodi non
superiori a tre giorni, il datore di lavoro
e' tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla
stessa e a motivare l'eventuale diniego
sulla base di eccezionali ragioni
organizzative, nonche' ad assicurare che il
congedo venga fruito comunque entro i
successivi sette giorni.
7. Salvo che
non sia fissata preventivamente una durata
minima del congedo, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto a rientrare nel
posto di lavoro anche prima del termine del
congedo, dandone preventiva comunicazione al
datore di lavoro. Qualora il datore di
lavoro abbia provveduto alla sostituzione
della lavoratrice o del lavoratore in
congedo ai sensi dell'articolo 1, secondo
comma, lettera b), della legge 18 aprile
1962, n. 230, e successive modificazioni,
per il rientro anticipato e' richiesto,
compatibilmente con l'ampiezza del periodo
di congedo in corso di fruizione, un
preavviso di almeno sette giorni. Il datore
di lavoro puo' comunque consentire il
rientro anticipato anche in presenza di
preventiva fissazione della durata minima
del congedo o di preavviso inferiore a sette
giorni.
- Art. 3.
-
Documentazione
1. La
lavoratrice o il lavoratore che fruiscono
dei permessi per grave infermita' di cui
all'articolo 1 o dei congedi per le
patologie di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d), devono presentare idonea
documentazione del medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato o del medico di medicina
generale o del pediatra di libera scelta o
della struttura sanitaria nel caso di
ricovero o intervento chirurgico. La
certificazione relativa alla grave
infermita' deve essere presentata al datore
di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa
dell'attivita' lavorativa del lavoratore o
della lavoratrice; la certificazione delle
patologie di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d), deve essere presentata
contestualmente alla domanda di congedo.
2. Quando
l'evento che da' titolo al permesso o al
congedo e' il decesso, la lavoratrice e il
lavoratore sono tenuti a documentare detto
evento con la relativa certificazione,
ovvero, nei casi consentiti, con
dichiarazione sostitutiva.
3. La
lavoratrice o il lavoratore che intendono
usufruire del congedo di cui all'articolo 2
per i motivi di cui al comma 1, lettere b) e
c), sono tenuti a dichiarare espressamente
la sussistenza delle situazioni ivi
previste.
4. Quando e'
in corso l'espletamento dell'attivita'
lavorativa ai sensi dell'articolo 1, comma
4, il datore di lavoro puo' richiedere
periodicamente la verifica della permanenza
della grave infermita', mediante
certificazione di cui al comma 1 del
presente articolo. La periodicita' della
verifica e' stabilita nell'accordo di cui al
medesimo articolo 1, comma 4. Quando e'
stato accertato il venir meno della grave
infermita', la lavoratrice o il lavoratore
sono tenuti a riprendere l'attivita'
lavorativa secondo le modalita' ordinarie;
il corrispondente periodo di permesso non
goduto puo' essere utilizzato per altri
eventi che dovessero verificarsi nel corso
dell'anno alle condizioni previste dal
presente regolamento.
5. Il datore
di lavoro comunica alla direzione
provinciale del lavoro - servizio ispezione
del lavoro, entro cinque giorni dalla
concessione del congedo di cui all'articolo
2, l'elenco dei nominativi dei dipendenti
che fruiscono di detto congedo.
- Art. 4.
-
Disposizioni finali e entrata in vigore
1. I
contratti collettivi di lavoro possono
prevedere condizioni di maggior favore
rispetto a quelle previste dal presente
regolamento.
2. In
alternativa alle disposizioni del presente
regolamento, per i permessi e i congedi
previsti allo stesso titolo dalla
contrattazione collettiva vigente si
applicano le disposizioni della
contrattazione medesima se piu' favorevoli.
3. Il
presente regolamento entra in vigore il
giorno stesso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21
luglio 2000
Il
Ministro per la solidarieta' sociale
Turco
Il Ministro della sanita' Veronesi
Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale Salvi
Il Ministro per le pari opportunita'
Bellillo
Visto, il
guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26
settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 295
N O T
E:
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al
titolo:
- La legge 8
marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della
paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi
delle citta'), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica 13 marzo 2000,
serie generale, n. 60. Il testo dell'art. 4
e' il seguente:
"Art. 4
(Congedi per eventi e cause particolari). -
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno
diritto ad un permesso retribuito di tre
giorni lavorativi all'anno in caso di
decesso o di documentata grave infermita'
del coniuge o di un parente entro il secondo
grado o del convivente, purche' la stabile
convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica. In alternativa, nei casi di
documentata grave infermita', il lavoratore
e la lavoratrice possono concordare con il
datore di lavoro diverse modalita' di
espletamento dell'attivita' lavorativa.
2. I
dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati possono richiedere, per gravi e
documentati motivi familiari, fra i quali le
patologie individuate ai sensi del comma 4,
un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni.
Durante tale periodo il dipendente conserva
il posto di lavoro, non ha diritto alla
retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo
di attivita' lavorativa. Il congedo non e'
computato nell'anzianita' di servizio ne' ai
fini previdenziali; il lavoratore puo'
procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i
criteri della prosecuzione volontaria.
3. I
contratti collettivi disciplinano le
modalita' di partecipazione agli eventuali
corsi di formazione del personale che
riprende l'attivita' lavorativa dopo la
sospensione di cui al comma 2.
4. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per
la solidarieta' sociale, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri della
sanita', del lavoro e della previdenza
sociale e per le pari opportunita', provvede
alla definizione dei criteri per la
fruizione dei congedi di cui al presente
articolo, all'individuazione delle patologie
specifiche ai sensi del comma 2, nonche'
alla individuazione dei criteri per la
verifica periodica relativa alla sussistenza
delle condizioni di grave infermita' dei
soggetti di cui al comma 1.".
Note alle
premesse:
- Il testo
del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1998, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
e' il seguente:
"3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I
regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".
- Per il
testo dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, si veda in Nota al titolo.
Nota
all'art. 1:
- Il testo
dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), e' il seguente:
"Art. 33
(Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi
dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui
all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
2. I
soggetti di cui al comma 1 possono chiedere
ai rispettivi datori di lavoro di usufruire,
in alternativa al prolungamento fino a tre
anni del periodo di astensione facoltativa,
di due ore di permesso gionaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino.
3.
Successivamente al compimento del terzo anno
di vita del bambino, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravita', nonche' colui che
assiste una persona con handicap in
situazione di gravita', parente o affine
entro il terzo grado, convivente, hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile
coperti da contribuzione figurativa,
fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in
situazione di gravita' non sia ricoverata a
tempo pieno.
4. Ai
permessi di cui ai commi 2 e 3, che si
cumulano con quelli previsti all'art. 7
della citata legge n. 1204 del 1971, si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo
comma del medesimo art. 7 della legge n.
1204 del 1971, nonche' quelle contenute
negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
5. Il
genitore o il familiare lavoratore, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che
assista con continuita' un parente o un
affine entro il terzo grado handicappato ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e
non puo' essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede.
6. La
persona handicappata maggiorenne in
situazione di gravita' puo' usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai
commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro piu' vicina al
proprio domicilio e non puo' essere
trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
7. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
si applicano anche agli affidatari di
persone handicappate in situazione di
gravita'.".
Note
all'art. 2:
- Per il
testo dell'art. 4, comma 2, della legge 8
marzo 2000, n. 53, si veda in nota al
titolo.
- Il testo
dell'art. 433 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 433. -
(Persone obbligate).
All'obbligo
di prestare gli alimenti sono tenuti,
nell'ordine:
1) il
coniuge;
2) i figli
legittimi o legittimati o naturali o
adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti
prossimi anche naturali;
3) i
genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti
prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi
e le nuore;
5) il
suocero e la suocera;
6) i
fratelli e le sorelle germani o unilaterali,
con precedenza dei germani sugli
unilaterali.".
- Il testo
dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n.
230 (Disciplina del contratto di lavoro a
tempo determinato), e' il seguente:
"Art. 1. Il
contratto di lavoro si reputa a tempo
indeterminato, salvo le eccezioni appresso
indicate. E' consentita l'apposizione di un
termine alla durata del contratto:
a) quando
cio' sia richiesto dalla speciale natura
dell'attivita' lavorativa derivante dal
carattere stagionale della medesima;
b) quando
l'assunzione abbia luogo per sostituire
lavoratori assenti e per i quali sussiste il
diritto alla conservazione del posto,
sempreche' nel contratto di lavoro a termine
sia indicato il nome del lavoratore
sostituito e la causa della sua
sostituzione;
c) quando
l'assunzione abbia luogo per la esecuzione
di un'opera o di un servizio definiti e
predeterminati nel tempo aventi carattere
straordinario od occasionale;
d) per le
lavorazioni a fasi successive che richiedono
maestranze diverse, per specializzazioni, da
quelle normalmente impiegate e limitatamente
alle fasi complementari od integrative per
le quali non vi sia continuita' di impiego
nell'ambito dell'azienda;
e) nelle
assunzioni di personale riferite a specifici
spettacoli ovvero a specifici programmi
radiofonici o televisivi;
f) quando
l'assunzione venga effettuata da aziende di
trasporto aereo o da aziende esercenti i
servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo
svolgimento dei servizi operativi di terra e
di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri
e merci, per un periodo massimo complessivo
di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre
di ogni anno, e di quattro mesi per periodi
diversamente distribuiti, e nella
percentuale non superiore al 15 per cento
dell'organico aziendale che, al 1o gennaio
dell'anno a cui le assunzioni si
riferiscono, risulti complessivamente
adibito ai servizi sopra indicati. Negli
aeroporti minori detta percentuale puo'
essere aumentata da parte delle aziende
esercenti i servizi aeroportuali, previa
autorizzazione dell'ispettorato del lavoro,
su istanza documentata delle aziende stesse.
In ogni caso, le organizzazioni sindacali
provinciali di categoria ricevono
comunicazione delle richieste di assunzione
da parte delle aziende di cui alla presente
lettera.
L'opposizione del termine e' priva di
effetto se non risulta da atto scritto.
Copia
dell'atto scritto deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore.
La scrittura
non e' tuttavia necessaria quando la durata
del rapporto di lavoro puramente occasionale
non sia superiore a dodici giorni
lavorativi.
L'elenco
delle attivita' di cui al secondo comma,
lettera a), del presente articolo sara'
determinato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, entro un
anno dalla pubblicazione della presente
legge. L'elenco suddetto potra' essere
successivamente modificato con le medesime
procedure. In attesa dell'emanazione di tale
provvedimento, per la determinazione di
dette attivita' si applica il decreto
ministeriale 11 dicembre 1939 che approva
l'elenco delle lavorazioni che si compiono
annualmente in periodi di durata inferiore a
sei mesi".
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