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DECRETO LEGISLATIVO 11
aprile 2006 n. 198
(pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
125 del 31 maggio 2006 -
S.O. n. 133)
CODICE DELLE PARI
OPPORTUNITA' TRA UOMO E
DONNA, A NORMA
DELL'ARTICOLO 6 DELLA
LEGGE 28 NOVEMBRE 2005,
N. 246
Il Presidente della
Repubblica
Visto l'articolo 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005,
n. 246, recante delega
al Governo per
l'emanazione di un
decreto legislativo per
il riassetto delle
disposizioni vigenti in
materia di pari
opportunità tra uomo e
donna, nel quale devono
essere riunite e
coordinate tra loro le
disposizioni vigenti per
la prevenzione e
rimozione di ogni forma
di discriminazione
fondata sul sesso,
apportando, nei limiti
di detto coordinamento,
le modifiche necessarie
per garantire la
coerenza logica e
sistematica della
normativa, anche al fine
di adeguare e
semplificare il
linguaggio normativo;
Vista la preliminare
deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione
dei 24 gennaio 2006;
Udito il parere del
Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione
consultiva per gli atti
normativi nella riunione
del 27 febbraio 2006;
Acquisito il parere
della Conferenza
unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Considerato che le
competenti Commissioni
della Camera dei
deputati e del Senato
della Repubblica non
hanno espresso nei
termini di legge il
prescritto parere;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei
Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile
2006;
Sulla proposta del
Ministro per le pari
opportunità, di concerto
con i Ministri per la
funzione pubblica, del
lavoro e delle politiche
sociali, della salute e
delle attività
produttive;
Emana il seguente
decreto legislativo:
TITOLO I
Disposizione generali
LIBRO I
Disposizioni per la
promozione delle pari
opportunità tra uomo e
donna
Art.
1.
Divieto di
discriminazione tra uomo
e donna
(legge 14 marzo 1985, n.
132, articolo 1)
1.
Le disposizioni del
presente decreto hanno
ad oggetto le misure
volte ad eliminare ogni
distinzione, esclusione
o limitazione basata sul
sesso, che abbia come
conseguenza, o come
scopo, di compromettere
o di impedire il
riconoscimento, il
godimento o l'esercizio
dei diritti umani e
delle libertà
fondamentali in campo
politico, economico,
sociale, culturale e
civile o in ogni altro
campo.
TITOLO II
Organizzazione per la
promozione delle pari
opportunità
CAPO I
Politiche di pari
opportunità
Art.
2.
Promozione e
coordinamento delle
politiche di pari
opportunità
(decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303,
articolo 5)
1.
Spetta al Presidente del
Consiglio dei Ministri
promuovere e coordinare
le azioni di Governo
volte ad assicurare pari
opportunità, a prevenire
e rimuovere le
discriminazioni, nonché
a consentire
l'indirizzo, il
coordinamento e il
monitoraggio della
utilizzazione dei
relativi fondi europei.
CAPO II
Commissione per le pari
opportunità fra uomo e
donna
Art.
3.
Commissione per le pari
opportunità fra uomo e
donna
(decreto legislativo 31
luglio 2003, n. 226,
articolo 1)
1.
La Commissione per le
pari opportunità fra
uomo e donna, istituita
presso il Dipartimento
per le pari opportunità,
fornisce al Ministro per
le pari opportunità, che
la presiede, consulenza
e supporto
tecnico-scientifico
nell'elaborazione e
nell'attuazione delle
politiche di pari
opportunità fra uomo e
donna, sui provvedimenti
di competenza dello
Stato, ad esclusione di
quelli riferiti alla
materia della parità fra
i sessi nell'accesso al
lavoro e sul lavoro; in
particolare la
Commissione:
a.
formula proposte al
Ministro per
l'elaborazione delle
modifiche della
normativa statale
necessarie a rimuovere
qualsiasi forma di
discriminazione, sia
diretta che indiretta,
nei confronti delle
donne ed a conformare
l'ordinamento giuridico
al principio di pari
opportunità fra uomo e
donna, fornendo elementi
informativi,
documentali, tecnici e
statistici, utili ai
fini della
predisposizione degli
atti normativi;
b.
cura la raccolta,
l'analisi e
l'elaborazione di dati
allo scopo di verificare
lo stato di attuazione
delle politiche di pari
opportunità nei vari
settori della vita
politica, economica e
sociale e di segnalare
le iniziative opportune;
c.
redige un rapporto
annuale per il Ministro
sullo stato di
attuazione delle
politiche di pari
opportunità;
d.
fornisce consulenza
tecnica e scientifica in
relazione a specifiche
problematiche su
richiesta del Ministro o
del Dipartimento per le
pari opportunità;
e.
svolge attività di
studio e di ricerca in
materia di pari
opportunità fra uomo e
donna.
Art. 4.
Durata e composizione
della Commissione
(decreto legislativo 31
luglio 2003, n. 226,
articolo 2)
1.
La Commissione é
nominata con decreto del
Ministro e dura in
carica due anni. Essa é
composta da venticinque
componenti di cui:
a.
undici prescelti
nell'ambito delle
associazioni e dei
movimenti delle donne
maggiormente
rappresentativi sul
piano nazionale;
b.
quattro prescelti
nell'ambito delle
organizzazioni sindacali
dei lavoratori
maggiormente
rappresentative sul
piano nazionale;
c.
quattro prescelti
nell'ambito delle
organizzazioni
imprenditoriali e della
cooperazione femminile
maggiormente
rappresentative sul
piano nazionale;
d.
tre prescelti fra le
donne che si siano
particolarmente
distinte, per
riconoscimenti e titoli,
in attività
scientifiche, letterarie
e sociali;
e.
tre rappresentanti
regionali designati
dalla Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano.
2.
Almeno due volte l'anno,
la Commissione si
riunisce a composizione
allargata, con la
partecipazione di un
rappresentante di pari
opportunità per ogni
regione e provincia
autonoma, anche al fine
di acquisire
osservazioni, richieste
e segnalazioni in merito
a questioni che
rientrano nell'ambito
delle competenze del
sistema delle regioni e
delle autonomie locali.
Art. 5.
Ufficio di Presidenza
della Commissione
(decreto legislativo 31
luglio 2003, n. 226,
articolo 3)
1.
Con il decreto di cui
all'articolo 4, comma 1,
fra i componenti della
Commissione vengono
designati il
Vicepresidente ed il
Segretario che, insieme
al Ministro, che lo
presiede, costituiscono
l'ufficio di presidenza.
2.
Al Vicepresidente spetta
la rappresentanza della
Commissione, il
coordinamento dei lavori
e la costante
informazione del
Ministro circa le
iniziative in corso di
svolgimento.
Art. 6.
(note)
Esperti e consulenti
(decreto legislativo 31
luglio 2003, n. 226,
articolo 4)
1.
La Commissione si
avvale, su proposta del
Ministro, di esperti, in
numero massimo di
cinque, su problematiche
attinenti la parità fra
i sessi, e di propri
consulenti secondo
quanto previsto
dall'articolo 29 della
legge 23 agosto 1988, n.
400, e dall'articolo 9
del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303.
2.
I consulenti di cui al
comma 1 sono scelti fra
persone, anche estranee
alla pubblica
amministrazione, dotate
di elevata
professionalità nelle
materie giuridiche,
nonché nei settori della
lotta alle
discriminazioni, delle
politiche sociali e
dell'analisi delle
politiche pubbliche.
3.
Nel decreto di
conferimento
dell'incarico é
determinato il compenso
degli esperti e dei
consulenti.
Art. 7.
Segreteria della
Commissione
(decreto legislativo 31
luglio 2003, n. 226,
articolo 5)
1.
Per l'espletamento delle
proprie attività la
Commissione dispone di
una propria segreteria
nell'ambito del
Dipartimento per le pari
opportunità.
CAPO III
Comitato nazionale per
l'attuazione dei
principi di parità di
trattamento ed
uguaglianza di
opportunità tra
lavoratori e
lavoratrici.
Art.
8.
Costituzione e
componenti
(legge 10 aprile 1991,
n. 125, articolo 5,
commi 1, 2, 3, 4, e 7)
1.
Il Comitato nazionale
per l'attuazione dei
principi di parità di
trattamento ed
uguaglianza di
opportunità tra
lavoratori e
lavoratrici, istituito
presso il Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali, promuove,
nell'ambito della
competenza statale, la
rimozione dei
comportamenti
discriminatori per sesso
e di ogni altro ostacolo
che limiti di fatto
l'uguaglianza fra uomo e
donna nell'accesso al
lavoro e sul lavoro e la
progressione
professionale e di
carriera.
2.
Il Comitato é composto
da:
a.
il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
o, per sua delega, un
Sottosegretario di
Stato, con funzioni di
presidente;
b.
cinque componenti
designati dalle
confederazioni sindacali
dei lavoratori
maggiormente
rappresentative sul
piano nazionale;
c.
cinque componenti
designati dalle
confederazioni sindacali
dei datori di lavoro dei
diversi settori
economici, maggiormente
rappresentative sul
piano nazionale;
d.
un componente designato
unitariamente dalle
associazioni di
rappresentanza,
assistenza e tutela del
movimento cooperativo
più rappresentative sul
piano nazionale;
e.
undici componenti
designati dalle
associazioni e dai
movimenti femminili più
rappresentativi sul
piano nazionale operanti
nel campo della parità e
delle pari opportunità
nel lavoro;
f.
la consigliera o il
consigliere nazionale di
parità di cui
all'articolo 12, comma
2, del presente decreto.
3.
Partecipano, inoltre,
alle riunioni del
Comitato, senza diritto
di voto:
a.
sei esperti in materie
giuridiche, economiche e
sociologiche, con
competenze in materia di
lavoro;
b.
cinque rappresentanti,
rispettivamente, dei
Ministeri
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, della
giustizia, degli affari
esteri, delle attività
produttive, del
Dipartimento per la
funzione pubblica;
c.
cinque dirigenti dei
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
in rappresentanza delle
Direzioni generali del
mercato del lavoro,
della tutela delle
condizioni di lavoro,
per le politiche
previdenziali, per le
politiche per
l'orientamento e la
formazione e per
l'innovazione
tecnologica.
4.
I componenti del
Comitato durano in
carica tre anni e sono
nominati dal Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali. Per
ogni componente
effettivo é nominato un
supplente.
5.
Il vicepresidente del
Comitato é designato dal
Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
nell'ambito dei suoi
componenti.
Art. 9.
Convocazione e
funzionamento
(legge 10 aprile 1991,
n. 125, articolo 5,
commi 5 e 6)
1.
Il Comitato é convocato,
oltre che su iniziativa
del Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali, quando ne
facciano richiesta metà
più uno dei suoi
componenti.
2.
Il Comitato delibera in
ordine al proprio
funzionamento e a quello
del collegio istruttorio
e della segreteria
tecnica di cui
all'articolo 11, nonché
in ordine alle relative
spese.
Art. 10.
Compiti del Comitato
(legge 10 aprile 1991,
n. 125, articolo 6)
1.
Il Comitato adotta ogni
iniziativa utile,
nell'ambito delle
competenze statali, per
il perseguimento delle
finalità di cui
all'articolo 8, comma 1,
ed in particolare:
a.
formula proposte sulle
questioni generali
relative all'attuazione
degli obiettivi della
parità e delle pari
opportunità, nonché per
lo sviluppo e il
perfezionamento della
legislazione vigente che
direttamente incide
sulle condizioni di
lavoro delle donne;
b.
informa e sensibilizza
l'opinione pubblica
sulla necessità di
promuovere le pari
opportunità per le donne
nella formazione e nella
vita lavorativa;
c.
formula, entro il 31
maggio di ogni anno, un
programma-obiettivo nel
quale vengono indicate
le tipologie di progetti
di azioni positive che
intende promuovere, i
soggetti ammessi per le
singole tipologie ed i
criteri di valutazione.
Il programma é diffuso
dal Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali mediante
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;
d.
esprime, a maggioranza,
parere sul finanziamento
dei progetti di azioni
positive e opera il
controllo sui progetti
in itinere verificandone
la corretta attuazione e
l'esito finale;
e.
elabora codici di
comportamento diretti a
specificare le regole di
condotta conformi alla
parità e ad individuare
le manifestazioni anche
indirette delle
discriminazioni;
f.
verifica lo stato di
applicazione della
legislazione vigente in
materia di parità;
g.
propone soluzioni alle
controversie collettive,
anche indirizzando gli
interessati all'adozione
di progetti di azioni
positive per la
rimozione delle
discriminazioni
pregresse o di
situazioni di squilibrio
nella posizione di
uomini e donne in
relazione allo stato
delle assunzioni, della
formazione e della
promozione
professionale, delle
condizioni di lavoro e
retributive, stabilendo
eventualmente, su
proposta del collegio
istruttorio, l'entità
del cofinanziamento di
una quota dei costi
connessi alla loro
attuazione;
h.
può richiedere alla
Direzione provinciale
del lavoro di acquisire
presso i luoghi di
lavoro informazioni
sulla situazione
occupazionale maschile e
femminile, in relazione
allo stato delle
assunzioni, della
formazione e della
promozione
professionale;
i.
promuove una adeguata
rappresentanza di donne
negli organismi pubblici
nazionali e locali
competenti in materia di
lavoro e formazione
professionale.
Art. 11.
Collegio istruttorio e
segreteria tecnica
(legge 10 aprile 1991,
n. 125, articolo 7)
1.
Per l'istruzione degli
atti relativi alla
individuazione e alla
rimozione delle
discriminazioni e per la
redazione dei pareri al
Comitato di cui
all'articolo 8 e alle
consigliere e ai
consiglieri di parità, é
istituito un collegio
istruttorio così
composto:
a.
il vicepresidente del
Comitato di cui
all'articolo 8, che lo
presiede;
b.
un magistrato designato
dal Ministero della
giustizia fra quelli
addetti alle sezioni
lavoro, di legittimità o
di merito;
c.
un dirigente del
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
d.
gli esperti di cui
all'articolo 8, comma 3,
let-tera a);
e.
la consigliera o il
consigliere di parità di
cui all'articolo 12.
2.
Ove si renda necessario
per le esigenze di
ufficio, i componenti di
cui alle lettere b) e c)
del comma 1, su
richiesta del Comitato
di cui all'articolo 8,
possono essere elevati a
due.
3.
Al fine di provvedere
alla gestione
amministrativa ed al
supporto tecnico del
Comitato e del collegio
istruttorio é istituita
la segreteria tecnica.
Essa ha compiti
esecutivi alle
dipendenze della
presidenza del Comitato
ed é composta da
personale proveniente
dalle varie direzioni
generali del Ministero
del lavoro e delle
politiche sociali,
coordinato da un
dirigente generale del
medesimo Ministero. La
composizione della
segreteria tecnica é
determinata con decreto
del Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali, sentito il
Comitato.
4.
Il Comitato e il
collegio istruttorio
deliberano in ordine
alle proprie modalità di
organizzazione e di
funzionamento; per lo
svolgimento dei loro
compiti possono
costituire specifici
gruppi di lavoro. Il
Comitato può deliberare
la stipula di
convenzioni, nonché
avvalersi di
collaborazioni esterne:
a.
per l'effettuazione di
studi e ricerche;
b.
per attività funzionali
all'esercizio dei propri
compiti in materia di
progetti di azioni
positive previsti
dall'articolo 10, comma
1, lettera d).
CAPO IV
Consigliere e
consiglieri di parità
Art. 12. (note)
Nomina
(decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 196,
articolo 1, comma 1;
articolo 2, commi 1, 3,
4)
1.
A livello nazionale,
regionale e provinciale
sono nominati una
consigliera o un
consigliere di parità.
Per ogni consigliera o
consigliere si provvede
altresì alla nomina di
un supplente.
2.
La consigliera o il
consigliere nazionale di
parità, effettivo e
supplente, sono nominati
con decreto del Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il Ministro
per le pari opportunità.
3.
Le consigliere ed i
consiglieri di parità
regionali e provinciali,
effettivi e supplenti,
sono nominati, con
decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con
il Ministro per le pari
opportunità, su
designazione delle
regioni e delle
province, sentite le
commissioni
rispettivamente
regionali e provinciali
tripartite di cui agli
articoli 4 e 6 del
decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469,
ognuno per i reciproci
livelli di competenza,
sulla base dei requisiti
di cui all'articolo 13,
comma 1, e con le
procedure previste dal
presente articolo.
4.
In caso di mancata
designazione dei
consiglieri di parità
regionali e provinciali
entro i sessanta giorni
successivi alla scadenza
del mandato, o di
designazione effettuata
in assenza dei requisiti
richiesti dall'articolo
13, comma 1, il Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il Ministro
per le pari opportunità,
provvede direttamente
alla nomina nei trenta
giorni successivi, nel
rispetto dei requisiti
di cui all'articolo 13,
comma 1. A parità di
requisiti professionali
si procede alla
designazione e nomina di
una consigliera di
parità.
5.
I decreti di nomina del
presente articolo, cui
va allegato il
curriculum professionale
della persona nominata,
sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 13.
Requisiti e attribuzioni
(decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 196,
articoli 1, comma 2, 2,
comma 2)
1.
Le consigliere e i
consiglieri di parità
devono possedere
requisiti di specifica
competenza ed esperienza
pluriennale in materia
di lavoro femminile, di
normative sulla parità e
pari opportunità nonché
di mercato del lavoro,
comprovati da idonea
documentazione.
2.
Le consigliere ed i
consiglieri di parità,
effettivi e supplenti,
svolgono funzioni di
promozione e di
controllo
dell'attuazione dei
principi di uguaglianza
di opportunità e di non
discriminazione tra
donne e uomini nel
lavoro. Nell'esercizio
delle funzioni loro
attribuite, le
consigliere ed i
consiglieri di parità
sono pubblici ufficiali
ed hanno l'obbligo di
segnalazione
all'autorità giudiziaria
dei reati di cui vengono
a conoscenza per ragione
del loro ufficio.
Art. 14.
Mandato
(decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 196,
articolo 2, comma 5)
1.
Il mandato delle
consigliere e dei
consiglieri di cui
all'articolo 12 ha la
durata di quattro anni
ed é rinnovabile una
sola volta. La procedura
di rinnovo si svolge
secondo le modalità
previste dall'articolo
12. Le consigliere ed i
consiglieri di parità
continuano a svolgere le
loro funzioni fino alle
nuove nomine.
Art. 15.
(note)
Compiti e funzioni
(decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 196,
articolo 3)
1.
Le consigliere ed i
consiglieri di parità
intraprendono ogni utile
iniziativa, nell'ambito
delle competenze dello
Stato, ai fini del
rispetto del principio
di non discriminazione e
della promozione di pari
opportunità per
lavoratori e
lavoratrici, svolgendo
in particolare i
seguenti compiti:
a.
rilevazione delle
situazioni di squilibrio
di genere, al fine di
svolgere le funzioni
promozionali e di
garanzia contro le
discriminazioni previste
dal libro III, titolo I;
b.
promozione di progetti
di azioni positive,
anche attraverso
l'individuazione delle
risorse comunitarie,
nazionali e locali
finalizzate allo scopo;
c.
promozione della
coerenza della
programmazione delle
politiche di sviluppo
territoriale rispetto
agli indirizzi
comunitari, nazionali e
regionali in materia di
pari opportunità;
d.
sostegno delle politiche
attive del lavoro,
comprese quelle
formative, sotto il
profilo della promozione
e della realizzazione di
pari opportunità;
e.
promozione
dell'attuazione delle
politiche di pari
opportunità da parte dei
soggetti pubblici e
privati che operano nel
mercato del lavoro;
f.
collaborazione con le
direzioni regionali e
provinciali del lavoro
al fine di individuare
procedure efficaci di
rilevazione delle
violazioni alla
normativa in materia di
parità, pari opportunità
e garanzia contro le
discriminazioni, anche
mediante la
progettazione di
appositi pacchetti
formativi;
g.
diffusione della
conoscenza e dello
scambio di buone prassi
e attività di
informazione e
formazione culturale sui
problemi delle pari
opportunità e sulle
varie forme di
discriminazioni;
h.
verifica dei risultati
della realizzazione dei
progetti di azioni
positive previsti dagli
articoli da 42 a 46;
i.
collegamento e
collaborazione con gli
assessorati al lavoro
degli enti locali e con
organismi di parità
degli enti locali.
2.
Le consigliere ed i
consiglieri di parità
nazionale, regionali e
provinciali, effettivi e
supplenti, sono
componenti a tutti gli
effetti,
rispettivamente, della
commissione centrale per
l'impiego ovvero del
diverso organismo che ne
venga a svolgere, in
tutto o in parte, le
funzioni a seguito del
decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e
delle commissioni
regionali e provinciali
tripartite previste
dagli articoli 4 e 6 del
citato decreto
legislativo n. 469 del
1997; essi partecipano
altresì ai tavoli di
partenariato locale ed
ai comitati di
sorveglianza di cui al
regolamento (CE) n.
1260/99, del Consiglio
del 21 giugno 1999. Le
consigliere ed i
consiglieri regionali e
provinciali sono inoltre
componenti delle
commissioni di parità
del corrispondente
livello territoriale,
ovvero di organismi
diversamente denominati
che svolgono funzioni
analoghe. La consigliera
o il consigliere
nazionale é componente
del Comitato nazionale e
del Collegio istruttorio
di cui agli articoli 8 e
11.
3.
Le strutture regionali
di assistenza tecnica e
di monitoraggio di cui
all'articolo 4, comma 1,
lettera d), del decreto
legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, forniscono
alle consigliere ed ai
consiglieri di parità il
supporto tecnico
necessario: alla
rilevazione di
situazioni di squilibrio
di genere;
all'elaborazione dei
dati contenuti nei
rapporti sulla
situazione del personale
di cui all'articolo 46;
alla promozione e alla
realizzazione di piani
di formazione e
riqualificazione
professionale; alla
promozione di progetti
di azioni positive.
4.
Su richiesta delle
consigliere e dei
consiglieri di parità,
le Direzioni regionali e
provinciali del lavoro
territorialmente
competenti acquisiscono
nei luoghi di lavoro
informazioni sulla
situazione occupazionale
maschile e femminile, in
relazione allo stato
delle assunzioni, della
formazione e promozione
professionale, delle
retribuzioni, delle
condizioni di lavoro,
della cessazione del
rapporto di lavoro, ed
ogni altro elemento
utile, anche in base a
specifici criteri di
rilevazione indicati
nella richiesta.
5.
Entro il 31 dicembre di
ogni anno le consigliere
ed i consiglieri di
parità regionali e
provinciali presentano
un rapporto
sull'attività svolta
agli organi che hanno
provveduto alla
designazione. La
consigliera o il
consigliere di parità
che non abbia provveduto
alla presentazione del
rapporto o vi abbia
provveduto con un
ritardo superiore a tre
mesi decade dall'ufficio
con provvedimento
adottato, su
segnalazione dell'organo
che ha provveduto alla
designazione, dal
Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,
di concerto con il
Ministro per le pari
opportunità.
Art. 16.
Sede e attrezzature
(decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 196,
articolo 5)
1.
L'ufficio delle
consigliere e dei
consiglieri di parità
regionali e provinciali
é ubicato
rispettivamente presso
le regioni e presso le
province. L'ufficio
della consigliera o del
consigliere nazionale di
parità é ubicato presso
il Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali. L'ufficio é
funzionalmente autonomo,
dotato del personale,
delle apparecchiature e
delle strutture
necessarie per lo
svolgimento dei suoi
compiti. Il personale,
la strumentazione e le
attrezzature necessari
sono assegnati dagli
enti presso cui
l'ufficio é ubicato,
nell'ambito delle
risorse trasferite ai
sensi del decreto
legislativo 23 dicembre
1997, n. 469.
2.
Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,
di concerto con il
Ministro per le pari
opportunità, nell'ambito
delle proprie
competenze, può
predisporre con gli enti
territoriali nel cui
ambito operano le
consigliere ed i
consiglieri di parità
convenzioni quadro allo
scopo di definire le
modalità di
organizzazione e di
funzionamento
dell'ufficio delle
consigliere e dei
consiglieri di parità,
nonché gli indirizzi
generali per
l'espletamento dei
compiti di cui
all'articolo 15, comma
1, lettere b), c), d) ed
e), come stipulato con
la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8
del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Art. 17.
Permessi
(decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 196,
articolo 6)
1.
Le consigliere ed i
consiglieri di parità,
nazionale e regionali
hanno diritto per
l'esercizio delle loro
funzioni, ove si tratti
di lavoratori
dipendenti, ad
assentarsi dal posto di
lavoro per un massimo di
cinquanta ore lavorative
mensili medie. Nella
medesima ipotesi le
consigliere ed i
consiglieri provinciali
di parità hanno diritto
ad assentarsi dal posto
di lavoro per un massimo
di trenta ore lavorative
mensili medie. I
permessi di cui al
presente comma sono
retribuiti.
2.
Le consigliere ed i
consiglieri regionali e
provinciali di parità
hanno altresì diritto,
ove si tratti di
lavoratori dipendenti,
ad ulteriori permessi
non retribuiti per i
quali viene corrisposta
un'indennità. La misura
massima dei permessi e
l'importo dell'indennità
sono stabiliti
annualmente dal decreto
di cui all'articolo 18,
comma 2. Ai fini
dell'esercizio del
diritto di assentarsi
dal luogo di lavoro di
cui al comma 1 ed al
presente comma, le
consigliere ed i
consiglieri di parità
devono darne
comunicazione scritta al
datore di lavoro almeno
un giorno prima.
3.
L'onere di rimborsare le
assenze dal lavoro di
cui al comma 1 delle
consigliere e dei
consiglieri di parità
regionali e provinciali,
lavoratori dipendenti da
privati o da
amministrazioni
pubbliche, é a carico
rispettivamente
dell'ente regionale e
provinciale. A tal fine
si impiegano risorse
provenienti dal Fondo di
cui all'articolo 18.
L'ente regionale o
provinciale, su
richiesta, é tenuto a
rimborsare al datore di
lavoro quanto
corrisposto per le ore
di effettiva assenza.
4.
Le consigliere ed i
consiglieri regionali e
provinciali di parità,
lavoratori autonomi o
liberi professionisti,
hanno diritto per
l'esercizio delle loro
funzioni ad un'indennità
rapportata al numero
complessivo delle ore di
effettiva attività,
entro un limite massimo
determinato annualmente
dal decreto di cui
all'articolo 18, comma
2.
5.
La consigliera o il
consigliere nazionale di
parità, ove lavoratore
dipendente, usufruisce
di un numero massimo di
permessi non retribuiti
determinato annualmente
con il decreto di cui
all'articolo 18, comma
2, nonché di
un'indennità fissata
dallo stesso decreto. In
alternativa può
richiedere il
collocamento in
aspettativa non
retribuita per la durata
del mandato, percependo
in tal caso un'indennità
complessiva, a carico
del Fondo di cui
all'articolo 18,
determinata tenendo
conto dell'esigenza di
ristoro della
retribuzione perduta e
di compenso
dell'attività svolta.
Ove l'ufficio di
consigliera o
consigliere nazionale di
parità sia ricoperto da
un lavoratore autonomo o
da un libero
professionista, spetta
al medesimo un'indennità
nella misura complessiva
annua determinata dal
decreto di cui
all'articolo 18, comma
2.
Art. 18.
(note)
Fondo per l'attività
delle consigliere e dei
consiglieri di parità
(decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 196,
articolo 9)
1.
Il Fondo nazionale per
le attività delle
consigliere e dei
consiglieri di parità é
alimentato dalle risorse
di cui all'articolo 47,
comma 1, lettera d),
della legge 17 maggio
1999, n. 144, e
successive
modificazioni. Il Fondo
é destinato a finanziare
le spese relative alle
attività della
consigliera o del
consigliere nazionale di
parità e delle
consigliere o dei
consiglieri regionali e
provinciali di parità, i
compensi degli esperti
eventualmente nominati
ai sensi dell'articolo
19, comma 3, nonché le
spese relative alle
azioni in giudizio
promosse o sostenute ai
sensi del libro III,
titolo I, capo III;
finanzia altresì le
spese relative al
pagamento di compensi
per indennità, rimborsi
e remunerazione dei
permessi spettanti alle
consigliere ed ai
consiglieri di parità,
nonché quelle per il
funzionamento e le
attività della rete di
cui all'articolo 19 e
per gli eventuali oneri
derivanti dalle
convenzioni di cui
all'articolo 16, comma
2, diversi da quelli
relativi al personale.
2.
Con decreto del Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il Ministro
per le pari opportunità,
sentita la Conferenza
unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le
risorse del Fondo
vengono annualmente
ripartite tra le diverse
destinazioni, sulla base
dei seguenti criteri:
a.
una quota pari al trenta
per cento é riservata
all'ufficio della
consigliera o del
consigliere nazionale di
parità ed é destinata a
finanziare, oltre alle
spese relative alle
attività ed ai compensi
dello stesso, le spese
relative al
funzionamento ed ai
programmi di attività
della rete delle
consigliere e dei
consiglieri di parità di
cui all'articolo 19;
b.
la restante quota del
settanta per cento é
destinata alle regioni e
viene suddivisa tra le
stesse sulla base di una
proposta di riparto
elaborata dalla
commissione
interministeriale di cui
al comma 4.
3.
La ripartizione delle
risorse é comunque
effettuata in base a
parametri oggettivi, che
tengono conto del numero
delle consigliere o dei
consiglieri provinciali
e di indicatori che
considerano i
differenziali
demografici ed
occupazionali, di genere
e territoriali, nonché
in base alla capacità di
spesa dimostrata negli
esercizi finanziari
precedenti.
4.
Presso il Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali opera la
commissione
interministeriale per la
gestione del Fondo di
cui al comma 1. La
commissione é composta
dalla consigliera o dal
consigliere nazionale di
parità o da un delegato
scelto all'interno della
rete di cui all'articolo
19, dal vicepresidente
del Comitato nazionale
di cui all'articolo 8,
da un rappresentante
della Direzione generale
del mercato del lavoro,
da tre rappresentanti
del Dipartimento per le
pari opportunità della
Presidenza del Consiglio
dei Ministri, da un
rappresentante del
Ministero dell'economia
e delle finanze, da un
rappresentante del
Dipartimento della
funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonché da
tre rappresentanti della
Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
Essa provvede alla
proposta di riparto tra
le regioni della quota
di risorse del Fondo ad
esse assegnata, nonché
all'approvazione dei
progetti e dei programmi
della rete di cui
all'articolo 19.
L'attività della
commissione non comporta
oneri aggiuntivi a
carico della finanza
pubblica.
5.
Per la gestione del
Fondo di cui al comma 1
si applicano, in quanto
compatibili, le norme
che disciplinano il
Fondo per l'occupazione.
Art. 19.
Rete nazionale delle
consigliere e dei
consiglieri di parità
(decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 196,
articolo 4, commi 1, 2,
3, 4 e 5)
1.
La rete nazionale delle
consigliere e dei
consiglieri di parità,
coordinata dalla
consigliera o dal
consigliere nazionale di
parità, opera al fine di
rafforzare le funzioni
delle consigliere e dei
consiglieri di parità,
di accrescere
l'efficacia della loro
azione, di consentire lo
scambio di informazioni,
esperienze e buone
prassi.
2.
La rete nazionale si
riunisce almeno due
volte l'anno su
convocazione e sotto la
presidenza della
consigliera o del
consigliere nazionale;
alle riunioni
partecipano il vice
presidente del Comitato
nazionale di parità di
cui all'articolo 8, e un
rappresentante designato
dal Ministro per le pari
opportunità.
3.
Per l'espletamento dei
propri compiti la rete
nazionale può avvalersi,
oltre che del Collegio
istruttorio di cui
all'articolo 11, anche
di esperte o esperti,
nei settori di
competenza delle
consigliere e dei
consiglieri di parità,
di particolare e
comprovata
qualificazione
professionale.
L'incarico di esperta o
esperto viene conferito
su indicazione della
consigliera o del
consigliere nazionale di
parità dalla competente
Direzione generale del
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4.
L'entità delle risorse
necessarie al
funzionamento della rete
nazionale e
all'espletamento dei
relativi compiti, é
determinata con il
decreto di cui
all'articolo 18, comma
2.
5.
Entro il 31 marzo di
ogni anno la consigliera
o il consigliere
nazionale di parità
elabora, anche sulla
base dei rapporti di cui
all'articolo 15, comma
5, un rapporto al
Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
e al Ministro per le
pari opportunità sulla
propria attività e su
quella svolta dalla rete
nazionale. Si applica
quanto previsto
nell'ultimo periodo del
comma 5 dell'articolo 15
in caso di mancata o
ritardata presentazione
del rapporto.
Art. 20.
Relazione al Parlamento
(decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 196,
articolo 4, comma 6)
1.
Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,
anche sulla base del
rapporto di cui
all'articolo 19, comma
5, nonché delle
indicazioni fornite dal
Comitato nazionale di
parità, presenta in
Parlamento, almeno ogni
due anni, d'intesa con
il Ministro per le pari
opportunità, una
relazione contenente i
risultati del
monitoraggio
sull'applicazione della
legislazione in materia
di parità e pari
opportunità nel lavoro e
sulla valutazione degli
effetti delle
disposizioni del
presente decreto.
CAPO V
Comitato per
l'imprenditoria
femminile
Art. 21.
Comitato per
l'imprenditoria
femminile
(legge 25 febbraio 1992,
n. 215, articolo 10,
commi 1, 2, 3)
1.
Presso il Ministero
delle attività
produttive opera il
Comitato per
l'imprenditoria
femminile composto dal
Ministro delle attività
produttive o, per sua
delega, da un
Sottosegretario di
Stato, con funzioni di
presidente, dal Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, dal
Ministro delle politiche
agricole e forestali,
dal Ministro
dell'economia e delle
finanze, o da loro
delegati; da una
rappresentante degli
istituti di credito, da
una rappresentante per
ciascuna delle
organizzazioni
maggiormente
rappresentative a
livello nazionale della
cooperazione, della
piccola industria, del
commercio,
dell'artigianato,
dell'agricoltura, del
turismo e dei servizi.
2.
I membri del Comitato
sono nominati con
decreto del Ministro
delle attività
produttive, su
designazione delle
organizzazioni di
appartenenza, e restano
in carica tre anni. Per
ogni membro effettivo
viene nominato un
supplente.
3.
Il Comitato elegge nel
proprio ambito uno o due
vicepresidenti; per
l'adempimento delle
proprie funzioni esso si
avvale dei personale e
delle strutture messe a
disposizione dai
Ministeri di cui al
comma 1.
Art. 22.
(nota)
Attività del Comitato
per l'imprenditoria
femminile
(legge 25 febbraio 1992,
n. 215, articolo 10,
commi 4 e 5)
1.
Il Comitato ha compiti
di indirizzo e di
programmazione generale
in ordine agli
interventi previsti dal
libro III, titolo II;
promuove altresì lo
studio, la ricerca e
l'informazione
sull'imprenditorialità
femminile.
2.
Per le finalità di cui
al presente capo il
Comitato stabilisce gli
opportuni collegamenti
con il Servizio centrale
per la piccola industria
e l'artigianato di cui
all'articolo 39, comma
1, lettera a), della
legge 5 ottobre 1991, n.
317, e si avvale di
consulenti, individuati
tra persone aventi
specifiche competenze
professionali ed
esperienze in materia di
imprenditoria femminile.
LIBRO II
Pari opportunità tra
uomo e donna nei
rapporti etico-sociali
TITOLO I
Rapporti tra coniugi
Art. 23.
Pari opportunità nei
rapport |