Decreto 16 gennaio 1997 - Individuazione dei contenuti
minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza
e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 27 del 3 febbraio 1997)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale
prevede l'emanazione di un decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità per l'individuazione dei contenuti minimi
della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei
datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro;
Decretano:
Art. 1 - Formazione dei lavoratori.
I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati
alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i
possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di
sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione
al ruolo partecipativo.
Art. 2 - Formazione del rappresentante per la
sicurezza.
I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono i seguenti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione
infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative,
procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue
ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.
Art. 3 - Formazione dei datori di lavoro.
I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere
direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione sono i seguenti:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la
responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le
aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli
infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.
Art. 4 - Attestazione dell'avvenuta formazione.
L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda
a cura del datore di lavoro.