"Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcolcorrelati"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 18 aprile 2001
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto – Definizioni)
1. La presente legge reca norme
finalizzate alla prevenzione, alla cura ed
al reinserimento sociale degli
alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione
del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui
problemi dell’alcolismo nei Paesi della
Comunità, della risoluzione del Consiglio e
dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri riuniti in sede di consiglio, del 29
maggio 1986, concernente l’abuso di alcol, e
delle indicazioni della Organizzazione
mondiale della sanità, con particolare
riferimento al piano d’azione europeo per
l’alcol di cui alla risoluzione del 17
settembre 1992, adottata a Copenaghen dal
Comitato regionale per l’Europa della
Organizzazione stessa, ed alla Carta europea
sull’alcol, adottata a Parigi nel 1995.
2. Ai fini della presente legge, per
bevanda alcolica si intende ogni prodotto
contenente alcol alimentare con gradazione
superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda
superalcolica ogni prodotto con gradazione
superiore al 21 per cento di alcol in
volume.
Art. 2.
(Finalità)
1. La presente legge:
a) tutela il diritto delle
persone, ed in particolare dei bambini e
degli adolescenti, ad una vita familiare,
sociale e lavorativa protetta dalle
conseguenze legate all’abuso di bevande
alcoliche e superalcoliche;
b) favorisce l’accesso
delle persone che abusano di bevande
alcoliche e superalcoliche e dei loro
familiari a trattamenti sanitari ed
assistenziali adeguati;
c) favorisce l’informazione e
l’educazione sulle conseguenze derivanti dal
consumo e dall’abuso di bevande alcoliche e
superalcoliche;
d) promuove la ricerca e
garantisce adeguati livelli di formazione e
di aggiornamento del personale che si occupa
dei problemi alcolcorrelati;
e) favorisce le
organizzazioni del privato sociale senza
scopo di lucro e le associazioni di
auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a
ridurre i problemi alcolcorrelati.
Art. 3.
(Attribuzioni dello Stato)
1. Con atto di indirizzo e
coordinamento, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell’articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la
Consulta di cui all’articolo 4, nel rispetto
delle competenze attribuite allo Stato ed
alle regioni dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del
piano sanitario nazionale, sono definiti:
a) i requisiti minimi,
strutturali ed organizzativi, dei servizi
per lo svolgimento delle attività di
prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati, secondo
criteri che tengano conto dell’incidenza
territoriale degli stessi;
b) gli standard
minimi di attività dei servizi individuati
dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle
funzioni indicate alla lettera a);
c) i criteri per il
monitoraggio dei dati relativi all’abuso di
alcol e ai problemi alcolcorrelati, da
realizzare secondo modalità che garantiscano
l’elaborazione e la diffusione degli stessi
a livello regionale e nazionale;
d) le azioni di informazione
e di prevenzione da realizzare nelle scuole,
nelle università, nelle accademie militari,
nelle caserme, negli istituti penitenziari e
nei luoghi di aggregazione giovanile.
2. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’interno adotta i
provvedimenti opportuni affinché siano
intensificati i controlli sulle strade
durante le ore in cui è maggiore il rischio
di incidenti legati al consumo e all’abuso
di alcol, dotando gli addetti ai controlli
di attrezzature idonee, secondo una
distribuzione territoriale sufficiente a
garantire un’attività di controllo
continuativa.
3. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge la
Commissione unica del farmaco adotta un
provvedimento diretto ad assicurare che
siano erogati a carico del Servizio
sanitario nazionale i farmaci utilizzati
nelle terapie antiabuso o anticraving
dell’alcolismo, per i quali è necessaria la
prescrizione medico-specialistica. I
medicinali, inseriti in classe H, sono
dispensati dalle farmacie ospedaliere e per
il tramite delle farmacie territoriali,
secondo modalità definite con decreto del
Ministro della sanità, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni più rappresentative delle
farmacie pubbliche e private e le
organizzazioni delle imprese distributrici.
4. Per la realizzazione delle attività
di monitoraggio di cui al comma 1, lettera
c), è autorizzata la spesa massima di
lire 1.000 milioni annue a decorrere
dall’anno 2001. Per la realizzazione delle
attività di informazione e di prevenzione di
cui al comma 1, lettera d), è
autorizzata la spesa massima di lire 2.000
milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Per le attività di cui al comma 2 è
autorizzata la spesa massima di lire 1.000
milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 4.
(Consulta nazionale sull’alcol e sui
problemi alcolcorrelati)
1. È istituita la Consulta nazionale
sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati, di
seguito denominata «Consulta», composta da:
a) il Ministro per la
solidarietà sociale, che la presiede;
b) tre membri designati
dal Ministro per la solidarietà sociale fra
persone che abbiano maturato una comprovata
esperienza professionale in tema di alcol e
di problemi alcolcorrelati;
c) quattro membri designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore dell’Istituto
superiore di sanità o un suo delegato;
e) un rappresentante del
Consiglio nazionale delle ricerche,
designato dal suo presidente;
f) due membri designati dal
Ministro per la solidarietà sociale, di cui
uno su proposta delle associazioni di
volontariato ed uno su proposta delle
associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel
settore;
g) due membri designati dal
Ministro per la solidarietà sociale, di cui
uno su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali ed uno su proposta
delle associazioni dei produttori e dei
commercianti di bevande alcoliche;
h) due membri designati dal
Ministro della sanità;
i) due membri designati dal
Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
l) il presidente della
Società italiana di alcologia o un suo
delegato.
2. La Consulta nomina al proprio
interno un vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della
Consulta di cui al comma 1, lettere c),
d), e), f) ed h), è designato un
membro supplente. I componenti della
Consulta durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono definite le
modalità e l’entità dei rimborsi spese e dei
gettoni di presenza assegnati ai componenti
della Consulta di cui al comma 1, lettere
b), c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due mesi
e su richiesta di un terzo dei suoi
componenti. Per la validità delle riunioni è
richiesta la presenza della metà dei
componenti. Con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale si provvede alla
disciplina del funzionamento e
dell’organizzazione della Consulta.
5. La Consulta:
a) collabora nella
predisposizione della relazione prevista
dall’articolo 8, esaminando, a tale fine, i
dati relativi allo stato di attuazione della
presente legge e quelli risultanti dal
monitoraggio effettuato ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera c),
dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b) formula proposte ai
Ministri competenti, alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per
il perseguimento delle finalità e degli
obiettivi definiti dall’articolo 1 nei
rispettivi ambiti di competenza;
c) collabora con enti ed
organizzazioni internazionali che si
occupano di alcol e di problemi
alcolcorrelati, con particolare riferimento
all’Organizzazione mondiale della sanità,
secondo gli indirizzi definiti dal Ministro
della sanità;
d) fornisce ai Ministri
competenti, alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano pareri in
ogni altro ambito attinente all’alcol e ai
problemi alcolcorrelati in riferimento alle
finalità della presente legge.
6. Per l’istituzione ed il
funzionamento della Consulta è autorizzata
la spesa di lire 125 milioni annue a
decorrere dall’anno 2001.
Art. 5.
(Modifiche agli ordinamenti didattici
universitari)
1. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, gli ordinamenti didattici dei
corsi di diploma universitario relativi alle
professioni sanitarie o a quelle ad
indirizzo sociale e psicologico nonché del
corso di laurea in medicina e chirurgia
possono essere modificati allo scopo di
assicurare, quale corso di studio,
l’apprendimento dell’alcologia.
Art. 6.
(Modifiche al codice della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 119, comma
8, lettera c), dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: «Qualora
siano sottoposti a visita aspiranti
conducenti che manifestano comportamenti o
sintomi associabili a patologie
alcolcorrelate, le commissioni mediche sono
integrate con la presenza di un medico dei
servizi per lo svolgimento delle attività di
prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati»;
b) all’articolo 186, comma
4, le parole: «In caso di incidente o» sono
soppresse.
2. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, con propri decreti, emanati ai
sensi dell’articolo 123, comma 10, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
provvede all’integrazione dei programmi di
esame per l’accertamento dell’idoneità
tecnica degli insegnanti e degli istruttori
delle autoscuole per conducenti nonché dei
programmi di esame per il conseguimento
della patente di guida al fine di assicurare
un’adeguata informazione sui rischi
derivanti dall’assunzione di bevande
alcoliche e superalcoliche prima della
guida.
3. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
una modifica al comma 1 dell’articolo 379
del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada,
emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
preveda la modifica della concentrazione
alcolemica portandola da 0,8 grammi per
litro a 0,5 grammi per litro.
Art. 7.
(Modifica all’articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540)
1. All’articolo 2, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in
fine, le parole: «con particolare
riferimento alle controindicazioni provocate
dalla interazione del medicinale con bevande
alcoliche e superalcoliche, nonché
l’eventuale pericolosità per la guida
derivante dall’assunzione dello stesso
medicinale».
Art. 8.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità trasmette
al Parlamento una relazione sugli interventi
realizzati ai sensi della presente legge,
predisposta sulla base delle relazioni
inviate dalle regioni, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2.
Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 9.
(Attribuzioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono,
nell’ambito delle risorse destinate
all’assistenza sanitaria rese disponibili
dal Fondo sanitario nazionale, alla
programmazione degli interventi di
prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati,
all’individuazione dei servizi e delle
strutture, anche ospedaliere e
universitarie, incaricati della
realizzazione degli interventi stessi,
compresi quelli per il trattamento in fase
acuta dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati, nonché alla formazione ed
all’aggiornamento degli operatori del
settore, in base ai principi stabiliti dalla
presente legge ed alle previsioni dell’atto
di indirizzo e coordinamento di cui
all’articolo 3.
2. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano trasmettono entro il
30 giugno di ogni anno una relazione al
Ministero della sanità sugli interventi
realizzati ai sensi della presente legge.
Art. 10.
(Intervento ospedaliero)
1. Il trattamento dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati è svolto
nelle apposite unità operative collocate
presso le aziende ospedaliere e le strutture
sanitarie pubbliche e private appositamente
accreditate, ai sensi dell’articolo 8-bis
del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
nonché presso le aziende
ospedaliero-universitarie di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Art. 11.
(Strutture di accoglienza)
1. Nell’ambito della loro
programmazione socio-sanitaria, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano,
fatte salve le strutture esistenti, possono
realizzare, a seconda delle esigenze del
territorio definite dalle regioni e dalle
province stesse, strutture di accoglienza
per pazienti alcoldipendenti che, nella fase
successiva a quella acuta, necessitano di
osservazione e cure prima dell’invio al
trattamento domiciliare o in day-hospital.
2. La permanenza presso le strutture
di cui al comma 1 non può essere superiore a
trenta giorni.
Art. 12.
(Collaborazione con enti ed associazioni)
1. Le regioni, le aziende unità
sanitarie locali ed i servizi per lo
svolgimento delle attività di prevenzione,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati possono svolgere la loro
attività avvalendosi, anche mediante
apposita convenzione, di enti ed
associazioni pubbliche o private che operano
per il perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 1 della presente legge.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO
DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 13.
(Disposizioni in materia di pubblicità)
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le
emittenti radiotelevisive pubbliche e
private e le agenzie pubblicitarie,
unitariamente ai rappresentanti della
produzione, tenuto conto anche dell’esigenza
di valorizzare le produzioni tipiche ed a
denominazione di origine controllata,
adottano un codice di autoregolamentazione
sulle modalità e sui contenuti dei messaggi
pubblicitari relativi alle bevande alcoliche
e superalcoliche.
2. È vietata la pubblicità di bevande
alcoliche e superalcoliche che:
a) sia trasmessa
all’interno di programmi rivolti ai minori e
nei quindici minuti precedenti e successivi
alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o
indicazioni terapeutiche che non siano
espressamente riconosciute dal Ministero
della sanità;
c) rappresenti minori intenti
al consumo di alcol ovvero rappresenti in
modo positivo l’assunzione di bevande
alcoliche o superalcoliche.
3. È vietata la pubblicità diretta o
indiretta delle bevande alcoliche e
superalcoliche nei luoghi frequentati
prevalentemente dai minori di 18 anni di
età.
4. È vietata la pubblicità
radiotelevisiva di bevande superalcoliche
nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5. È inoltre vietata in qualsiasi forma
la pubblicità di bevande superalcoliche:
a) sulla stampa
giornaliera e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale
cinematografiche in occasione della
proiezione di film destinati prevalentemente
alla visione dei minori.
6. La violazione delle disposizioni
di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la
sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 5 milioni a
lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata
per ogni ulteriore trasgressione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si
applica altresì alle industrie produttrici
ed ai responsabili delle emittenti
radiotelevisive e degli organi di stampa
nonché ai proprietari delle sale
cinematografiche.
Art. 14.
(Vendita di bevande superalcoliche
sulle autostrade)
1. È vietata la vendita al banco di
bevande superalcoliche nelle aree di
servizio situate lungo le autostrade dalle
ore 22 alle ore 6.
2. La violazione della disposizione
di cui al comma 1 è punita con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di
una somma da lire 5 milioni a lire 10
milioni.
Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul
lavoro)
1. Nelle attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni
sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l’incolumità o la salute dei terzi,
individuate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, da
emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è
fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal
presente articolo i controlli alcolimetrici
nei luoghi di lavoro possono essere
effettuati esclusivamente dal medico
competente ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, ovvero dai medici
del lavoro dei servizi per la prevenzione e
la sicurezza negli ambienti di lavoro con
funzioni di vigilanza competenti per
territorio delle aziende unità sanitarie
locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie
alcolcorrelate che intendano accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione
presso i servizi di cui all’articolo 9,
comma 1, o presso altre strutture
riabilitative, si applica l’articolo 124 del
testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle
disposizioni di cui al comma 1 è punito con
la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 1 milione a
lire 5 milioni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, pari a
lire 4.125 milioni annue a decorrere
dall’anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno
finanziario 2001, parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della
sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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