Decreto Legislativo n. 277 del
15
agosto 1991
Attuazione di
varie direttive CEE in materia di
protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per
l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e
88/642/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 giugno 1991;
Acquisito il parere delle componenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 agosto 1991;
Sulla proposta del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Capo I - Norme generali
Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE. -
1. Il
presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli
agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV.
2. Le disposizioni di
cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilità delle norme di cui al
presente capo. Gli articoli 8 e 9 si applicano altresì in tutti i casi di
esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonché
biologici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle
attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303.
4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di
protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale
operatorie degli ospedali, degli istituti di istruzione e di educazione,le norme
del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità.
Art. 2. ATTIVITÀ
ESCLUSE.
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
lavoratori della navigazione marittima ed aerea.
Art. 3. DEFINIZIONI.
1. Agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) agente:
l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente
dannoso per la salute;
b) valore limite: il limite di esposizione
nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico
relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente;
c) medico competente:
un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in
possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o
in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;
d)
organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse
disposizioni previste da norme speciali.
Art. 4. MISURE DI TUTELA.
1.
Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella materia di cui
all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:
a) la valutazione da parte del datore
di lavoro dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) utilizzazione limitata
dell'agente sul luogo di lavoro;
c) limitazione al minimo del numero dei
lavoratori che sono o possono essere esposti;
d) controllo dell'esposizione
dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente. La campionatura, la
misurazione dell'agente e la valutazione dei risultati si effettuano con le
modalità e i metodi previsti per ciascun agente. Tali modalità e metodi sono
aggiornati periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in
base alle direttive CEE, nonché in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso scientifico e tecnologico;
e) misure da attuare, quando sia
superato un valore limite, per identificare le cause del superamento ed
ovviarvi;
f) misure tecniche di prevenzione;
g) misure di protezione
collettiva;
h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
i) misure di
protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro
appropriati;
l) misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando
non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;
m) misure
di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;
n) misure
igieniche;
o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti su:
1) i rischi connessi con l'esposizione dei
lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione;
2) i metodi per la
valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le
misure da prendere o già prese per motivi di urgenza, in caso di loro
superamento, per ovviarvi;
p) attuazione di un controllo sanitario dei
lavoratori prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonché,
qualora trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attività comportante
l'esposizione;
q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di
esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di
rischio. I modelli e le modalità di tenuta dei registri, degli elenchi e delle
cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità;
r) accesso dei lavoratori ovvero dei
loro rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati
collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione;
s) accesso
di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli sanitari, in
particolare a quelle degli esami biologici indicativi dell'esposizione;
t)
accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione
adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono
esposti;
u) un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero
locali, delle attività che comportano esposizione all'agente oggetto di
disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare.
2. Ai fini del presente
decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti
nella unità produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti dalla normativa
vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili.
Art. 5. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI
DIRIGENTI E DEI PREPOSTI.
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i
preposti che esercitano o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuano le misure
previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del
medesimo;
b) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi
specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei lavoratori
medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate
disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il controllo
strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive contenute
nei registri di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico
competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati, nonché indicazioni sul significato di detti risultati;
informano altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o
di guasti;
c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro
rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di
sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di
protezione;
e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi
individuali di protezione;
f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché l'uso
appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro
disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e
disposizioni aziendali medesime;
g) esigono l'osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui
procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attività.
2. I datori di
lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate
a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi
specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti
lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati
a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i
rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.
3. Fermi
restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di cui
al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la
loro opera presso aziende che svolgono le attività di cui all'articolo 1
assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri
dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di
questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III e IV.
4. I
datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e
sovraintendono alle attività indicate all'articolo 1, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al
comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e coordinano gli
interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i
lavoratori.
Art. 6. OBBLIGHI DEI
LAVORATORI.
1. I lavoratori:
a) osservano oltre le norme del
presente decreto le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di
sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti
dal datore di lavoro;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze
e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non
rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di
segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di
protezione;
e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di
loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;
f) si
sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.
Art. 7. OBBLIGHI DEL MEDICO
COMPETENTE.
1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli
agenti di cui all'art. 1, comma 1, è accertato da un medico competente a cura e
spese del datore di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a
cura e spese del datore di lavoro.
2. Il medico competente esprime i giudizi
di idoneità specifica al lavoro.
3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il
medico competente istituisce e aggiorna sotto la sua responsabilità, una
cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale.
4. Il medico competente fornisce
informazioni ai lavoratori sul significato dei controlli sanitari cui sono
sottoposti; fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai loro
rappresentanti.
5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato
dei risultati del controllo sanitario ed in particolare di quelli degli esami
biologici indicativi dell'esposizione relativi alla sua persona.
6. Il medico
competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa
alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei
pareri di competenza.
Art. 8.
ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E
BIOLOGICI.
1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari
inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico
o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante
esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico competente è
assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della
stessa azienda. Avverso il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di
vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti
effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei
confronti dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene
adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle
mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.
Si applicano
le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il
lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.
3. I contratti
collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro e dei
lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontanamento temporaneo agli
effetti del comma 2.
Art. 9.
ALTRE MISURE.
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la
protezione dell'ambiente esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed il
preposto adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti
appropriati per evitare che le misure tecniche per la tutela della salute e
della sicurezza possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno.
Capo II - Protezione dei lavoratori contro
i rischi connessi all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici
durante il lavoro
Art. 10.
ATTIVITÀ SOGGETTE.
1. Le norme del presente capo si applicano a
tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione al
piombo metallico od ai suoi composti ionici, qui di seguito indicati come
«piombo».
2. Le norme del presente capo non si applicano alle attività
estrattive di minerali contenenti piombo ed alla preparazione di concentrati di
minerali di piombo nel sito della miniera.
3. Nell'allegato I sono indicate a
titolo esemplificativo le attività lavorative che comportano rischio di
esposizione al piombo.
Art. 11.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO.
1. Per tutte le attività lavorative di cui
all'art. 10 il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione dei
lavoratori al piombo al fine di adottare le idonee misure preventive e
protettive.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare
l'inquinamento ambientale prodotto dal piombo aerodisperso, individuando i punti
di emissione ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una
determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori al piombo ed una
determinazione della piombemia.
3. Il datore di lavoro attua le disposizioni
di cui agli articoli 12 commi 2 e 3, 13, 14 commi 2, 15, 17 e 21 qualora dalla
valutazione di cui al comma 2 risulti l'esistenza di almeno una delle seguenti
condizioni:
a) esposizione dei lavoratori e concentrazione di piombo
nell'aria superiore a 40 microgrammi di piombo per metro cubo di aria, espressa
come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto
ore giornaliere;
b) livelli individuali di piombemia uguali o superiori a 35
microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, effettivamente correlabili
all'esposizione.
4. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
ogni volta che si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono
comportare un aumento significativo dell'esposizione al piombo e, comunque,
trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
5. Nuove valutazioni
sono inoltre effettuate, ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga con
provvedimento motivato.
6. Per le imprese già in attività la valutazione di
cui al comma 1 è effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per le imprese che intraprendono le attività
lavorative di cui all'articolo 10, la valutazione è effettuata non prima di 90
giorni dalla data dell'effettivo inizio dell'attività e non oltre centottanta
giorni dalla data medesima.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono
consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui ai precedenti commi
e sono informati dei risultati. Detti risultati sono riportati su un apposito
registro da tenere a disposizione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti
e dell'organo di vigilanza.
Art.
12. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI.
1. In tutte le attività di cui
all'art. 10 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi vengano
adibiti a dette attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a)
i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi i rischi per
il nascituro ed il neonato;
b) le norme igieniche da adottare per evitare
l'introduzione di piombo, ivi compresa la necessità di non assumere cibi o
bevande e di non fumare sul luogo di lavoro;
c) le precauzioni particolari
per ridurre al minimo l'esposizione al piombo.
L'informazione è ripetuta con
periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle
lavorazioni che comportino un mutamento significativo nell'esposizione.
2.
Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11,
comma 3, il datore di lavoro fornisce altresì informazioni, per iscritto e con
periodicità annuale, circa:
a) l'esistenza dei valori limite di cui agli
articoli 16 e 18 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori al
piombo nell'aria e del controllo biologico;
b) il corretto uso degli
indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione.
3. Nelle attività
di cui al comma 2 il datore di lavoro inoltre informa ogni singolo lavoratore,
tramite il medico competente, dei risultati, delle misurazioni della piombemia e
di altri indicatori biologici che lo riguardano, nonché dell'interpretazione
data a tali risultati, ed i lavoratori ovvero i loro rappresentanti dei
risultati statistici non nominativi del controllo biologico.
Art. 13. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE,
PROCEDURALI.
1. Nelle attività lavorative che comportano le
condizioni di esposizione indicate all'articolo 11, comma 3, il datore di
lavoro:
a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono
le lavorazioni abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad
efficace pulizia e manutenzione;
b) assicura che nelle varie operazioni
lavorative siano impiegati quantitativi di piombo non superiori alle necessità
delle lavorazioni e che il piombo in attesa di impiego, se in forma fisica tale
da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in
quantitativi superiori alle necessità predette;
c) limita al minimo possibile
il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti al piombo, anche
isolando le lavorazioni in aree predeterminate;
d) in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, adotta le misure
concretamente attuabili per evitare o ridurre l'emissione di piombo e la sua
diffusione negli ambienti di lavoro. Se tali misure comprendono l'installazione
di dispositivi di aspirazione o di abbattimento del piombo, questi sono
sistemati quanto più possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite delle
misurazioni della concentrazione del piombo nell'aria, onde verificare
l'efficacia delle misure adottate;
e) mette a disposizione dei
lavoratori:
1. indumenti di lavoro o protettivi, tenendo conto delle
proprietà chimico-fisiche del piombo o dei composti del piombo cui i lavoratori
sono esposti;
2. mezzi per la protezione delle vie respiratorie da usarsi in
operazioni con manipolazione dei prodotti polverosi e nelle pulizie;
3. mezzi
individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui agli articoli
18, comma 4, 19, comma 1, e 20.
Art.
14. MISURE IGIENICHE.
1.
In tutte le
attività di cui all'articolo 10 il datore di lavoro:
a) assicura l'igiene
degli ambienti di lavoro mediante regolare ed adeguata pulizia dei locali, dei
macchinari e degli impianti;
b) predispone, in particolare, aree speciali
senza rischio di contaminazione da piombo che consentano ai lavoratori di
sostare, fumare, assumere cibi e bevande nelle pause di lavoro e nelle quali
siano inoltre a disposizione dei lavoratori acqua potabile ed altre bevande non
contaminate dal piombo presente sul posto di lavoro.
2. Nel caso di attività
che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11, comma 3, il
datore di lavoro, inoltre:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi
sanitari adeguati, provvisti di docce;
b) dispone che gli indumenti di lavoro
o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti
civili.
Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente
attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il
trasporto, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, è effettuato in
imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è comunque
compresa fra quelle indicate all'art. 10.
Art. 15. CONTROLLO
SANITARIO.
1. Nelle attività lavorative che comportano le
condizioni di esposizione indicate all'art. 11, comma 3, i lavoratori sono
sottoposti a controllo sanitario (clinico e biologico).
2. Il controllo
clinico, da effettuarsi in conformità ai criteri di cui all'allegato II,
comprende:
a) una visita medica preventiva, per accertare l'assenza di
controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità
dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, per controllare il loro stato
di salute ed esprimere il giudizio di idoneità. Le visite mediche periodiche
hanno frequenza annuale, salvo i casi particolari indicati all'art. 16. Le
visite mediche includono indagini diagnostiche mirate, stabilite dal medico
competente. Esse tengono conto, oltre che dell'entità dell'esposizione, anche
della sensibilità individuale del lavoratore al piombo.
3. Il controllo
biologico comprende la misurazione della piombemia, effettuata con il metodo di
analisi riportato nell'allegato III.
4. Il controllo biologico può inoltre
comprendere, se il medico competente lo ritiene necessario, la misurazione,
effettuata con i metodi di analisi riportati nell'allegato III, di uno o più
indicatori di effetto, in particolare:
a) escrezione urinaria dell'acido
deltaamminolevulinico (A.L.A.U.);
b) protoporfirine di zinco (Z.P.P.).
5.
La misurazione dell'A.L.A.U. e delle Z.P.P. è obbligatoria nei casi particolari
indicati all'art. 16.
6. I metodi di analisi di cui ai commi 3 e 4 sono
aggiornati periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
in base alle direttive CEE e in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso scientifico e tecnologico.
7. Salvo i casi particolari indicati
all'articolo 16, il controllo biologico avviene con le frequenze
sottoindicate:
a) annualmente, per valori di piombemia inferiori o uguali a
40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;
b) ogni sei mesi, per
valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue ed inferiori o uguali a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue;
c) ogni tre mesi, per valori di piombemia superiori a 50 microgrammi
di piombo per 100 millilitri di sangue ed inferiori o uguali a 60 microgrammi di
piombo per 100 millilitri di sangue.
Art. 16. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE
BIOLOGICI.
1. Quando la piombemia individuale supera il valore di
60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, il medico competente
sottopone immediatamente il lavoratore interessato ad una visita medica, nonché
ad un controllo dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. e ne informa il datore di
lavoro.
2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure necessarie per
identificare e rimuovere le cause di tale superamento, anche con eventuali
ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo nell'aria, informando i
lavoratori interessati del superamento e delle misure che intende
adottare.
In conformità al parere del medico competente, le misure
cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di esposizione o
nell'allontanamento del lavoratore dall'esposizione stessa.
3. Il lavoratore
che non sia stato allontanato dall'esposizione viene sottoposto ad un nuovo
controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. entro il termine di tre
mesi. Se il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue
continua ad essere superato, egli non può essere mantenuto al suo posto di
lavoro abituale per tutta la durata dell'orario lavorativo e la durata di tale
permanenza è convenientemente ridotta, su indicazione del medico
competente.
Il lavoratore può essere assegnato in alternativa, su conforme
parere del medico competente, ad un'altra mansione che comporti una esposizione
minore.
4. Le misure cautelative di cui al comma 3 possono non essere
applicate nel caso in cui il valore dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. del lavoratore
interessato sono, a giudizio del medico competente, compatibili con la sua
normale attività lavorativa.
5. Tutti i lavoratori che si trovano nelle
condizioni indicate ai commi precedenti sono sottoposti a visita medica ed al
controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. ad intervalli stabiliti
dal medico competente e comunque inferiori a tre mesi, fino a che i valori dei
parametri misurati non risultano, a giudizio del medico competente, compatibili
con l'attività lavorativa normalmente svolta dagli stessi.
6. Se risulta
superato almeno uno dei seguenti valori:
Piombemia: 70 microgrammi di piombo
per 100 millilitri di sangue;
A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di
creatinina;
Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina,
il datore di
lavoro allontana al più presto il lavoratore interessato da qualsiasi
esposizione al piombo. Per tale lavoratore si continua ad applicare il controllo
clinico e biologico previsto al comma 5.
7. Contro le misure adottate nei
loro riguardi, i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui ai commi
precedenti possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta
giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.
8. L'organo di
vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
9. Per le lavoratrici in età
fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo
per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, l'allontanamento
dall'esposizione.
Art. 17.
CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI.
1. Nelle attività
lavorative che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 11,
comma 3, il datore di lavoro effettua un controllo periodico dell'esposizione
dei lavoratori al piombo nell'aria.
2. Detto controllo è effettuato
attraverso la misurazione della concentrazione del piombo nell'aria, espressa
come media ponderata su un periodo di riferimento di otto ore giornaliere,
utilizzando i metodi di prelievo e di dosaggio riportati nell'allegato IV.
3.
Ogni misurazione, per un lavoratore o per un gruppo di lavoratori, deve essere
rappresentativa dell'esposizione media giornaliera al piombo nell'aria.
4.
Nel caso di attività che comportano variazione dell'esposizione nelle diverse
giornate lavorative, il campionamento è effettuato nelle giornate in cui tale
esposizione è verosimilmente maggiore.
5. La durata del campionamento non può
essere, di norma, inferiore a quattro ore. Il campionamento può essere
costituito da uno o più prelievi.
6. Se un gruppo di lavoratori esegue
mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per
la salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo. In tal
caso è prelevato un campione per almeno un lavoratore su dieci.
7. Il
controllo è effettuato con frequenza trimestrale. Se non interviene alcuna
modifica che possa provocare un mutamento significativo dell'esposizione dei
lavoratori, il controllo avrà frequenza annuale previa comunicazione all'organo
di vigilanza qualora sussistano le condizioni sottoindicate:
a) i risultati
delle misurazioni hanno indicato, nei due controlli immediatamente precedenti,
una concentrazione di piombo nell'aria inferiore a 100 microgrammi per metro
cubo d'aria od una fluttuazione irrilevante nelle condizioni di
esposizione;
b) il livello individuale di piombemia di ciascun lavoratore non
è superiore a 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.
8. I
lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati in riferimento a quanto
previsto dal comma 4 e sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate
e sul significato di detti risultati.
Art. 18. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE.
1. L'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria
non può superare il valore limite di 150 microgrammi di piombo per metro cubo di
aria, espressa come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di
riferimento di otto ore giornaliere. In caso di superamento di detto valore il
datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando quanto
prima le misure appropriate. In conformità al parere del medico competente, lo
stesso procede ad una determinazione immediata dei parametri biologici dei
lavoratori interessati.
2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al
comma 1 il datore di lavoro procede ad una nuova determinazione della
concentrazione di piombo nell'aria.
3. Se le misure di cui al comma 1 non
possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può
proseguire nella zona interessata soltanto se vengono adottate adeguate misure
per la protezione dei lavoratori interessati, anche in conformità al parere del
medico competente.
4. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori
interessati non può venire ridotta con altri mezzi, quali ad esempio la
riduzione della permanenza giornaliera nell'area interessata e si rende
necessario l'uso di mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere
permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario.
5. L'organo di vigilanza è informato
tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, delle rilevazioni
effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi trenta
giorni dall'accertamento del superamento del valore di cui al comma 1, il lavoro
può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori
risulta nuovamente inferiore al suddetto valore limite.
6. Il datore di
lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ovvero i loro
rappresentanti dell'evento di cui al comma 1 e delle cause dello stesso e li
consulta sulle misure che intende adottare, anche in relazione al comma 3; in
casi di particolare urgenza, che richiedano interventi immediati, il datore di
lavoro li informa al più presto delle misure già adottate.
Art. 19. MISURE DI
EMERGENZA.
1. Se si verificano eventi che possono provocare un
incremento rilevante dell'esposizione al piombo, i lavoratori debbono
abbandonare immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamente i
lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei
mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza
il verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al
minimo le conseguenze.
Art. 20.
OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI.
1. Nel caso di determinate
operazioni lavorative per la cui natura è prevedibile che l'esposizione dei
lavoratori al piombo nell'aria superi il valore limite di cui all'articolo 18,
comma 1, e per le quali non si possono attuare misure tecniche preventive per
limitare l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro predispone un piano
di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei
lavoratori e dell'ambiente.
2. L'organo di vigilanza è informato di quanto
sopra prima dell'inizio delle operazioni e può disporre l'attuazione di
ulteriori misure o modifiche rispetto a quelle previste dal datore di
lavoro.
3. Al termine delle operazioni i lavoratori sono sottoposti ad un
controllo dell'A.L.A.U. Se il medico competente, tenuto anche conto dei
risultati della misurazione dell'A.L.A.U., ne ravvisa la necessità, il
lavoratore è sottoposto ad ulteriori esami clinici e biologici.
4. I
lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono previamente consultati ai fini
della predisposizione del piano di cui al comma 1.
Art. 21. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI
LAVORATORI.
1. I lavoratori incaricati di svolgere le attività che
comportano le condizioni di esposizione indicate nell'articolo 11, comma 3, sono
iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro
di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la
tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al
comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre
anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL e la USL ne facciano richiesta, le
variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed
all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica
all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di
lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna
all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione
dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede
all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni
individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano in precedenza
esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art.
11, comma 3;
f) tramite il medico competente, comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella
cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. I
dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Capo III - Protezione dei lavoratori contro
i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro
Art. 22. ATTIVITÀ SOGGETTE.
1.
Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività lavorative nelle
quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto.
Art. 23. DEFINIZIONI.
1. Ai
sensi del presente decreto il termine amianto designa i seguenti silicati
fibrosi:
actinolite (n. CAS 77536-66-4);
amosite (n. CAS
12172-73-5);
antofillite (n. CAS 77536-67-5);
crisotilo (n. CAS
12001-29-5);
crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
tremolite (n. CAS
77536-68-6).
Art. 24. VALUTAZIONE
DEL RISCHIO.
1. In tutte le attività lavorative di cui all'art. 22
il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere
proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di
stabilire le misure preventive e protettive da attuare. Si applica l'art. 11,
comma 6.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare
l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri
ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una
determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di
amianto.
3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di
amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un
periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il
datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27,
comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attività che comportano
l'impiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni caso
applicabili.
4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora
l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione
personale dei lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla
determinazione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di
otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma
3.
5. Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, il datore di
lavoro attua le disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2, 27, comma
2, 28, comma 2, 30 e 35.
6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere
dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a
motivo delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del
tipo dei materiali trattati, si può fondatamente ritenere che l'esposizione dei
lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione
è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività della medesima natura
svolte in condizioni analoghe.
7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che
possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori
alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e,
comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
8. Nuove
valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo
disponga, con provvedimento motivato.
9. I lavoratori ovvero i loro
rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui
al presente articolo e sono informati dei risultati riportati su un apposito
registro da tenere a loro disposizione.
Art. 25. NOTIFICA.
1. Fermo
restando quanto previsto all'art. 48 DPR 19.3.1956, n. 303, ove applicabile, il
datore di lavoro, che esercita attività nelle quali l'esposizione dei lavoratori
alla polvere di amianto risulta uguale o superiore ai valori indicati ai commi 3
o 5 dell'art. 24, notifica all'organo di vigilanza le risultanze della
valutazione di cui allo stesso articolo, unitamente alle seguenti
informazioni:
a) attività svolte e procedimenti applicati;
b) varietà e
quantitativi annui di amianto utilizzati;
c) prodotti fabbricati;
d)
numero di lavoratori addetti;
e) misure di protezione previste, con
specificazione dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi di
prevenzione adottati.
2. Il datore di lavoro che esercita attività nelle
quali l'amianto è impiegato come materia prima è comunque tenuto ad effettuare
la notifica di cui al comma 1 a prescindere dal livello di esposizione dei
lavoratori.
3. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi
precedenti entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 11,
comma 6. Nel caso di nuove attività, l'inizio delle stesse è comunicato con
lettera raccomandata all'organo di vigilanza entro quindici giorni.
4. I
lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione
oggetto della notifica di cui ai commi precedenti.
Art. 26. INFORMAZIONE DEI
LAVORATORI.
1. Nelle attività di cui all'art. 22 il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività,
nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute
dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dei materiali
contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi
compresa la necessità di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso
degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione;
d) le
misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo
l'esposizione.
L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque
ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un
mutamento significativo dell'esposizione.
2. Nelle attività che comportano le
condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione è
ripetuta con periodicità annuale e comprende altresì l'esistenza dei valori
limite di cui all'art. 31 e la necessità del controllo dell'esposizione dei
lavoratori alla polvere di amianto nell'aria.
Art. 27. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE,
PROCEDURALI.
1. In tutte le attività di cui all'art. 22 il datore
di lavoro:
a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui
avvengono le lavorazioni dell'amianto e dei materiali contenenti amianto abbiano
caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad efficace pulitura e
manutenzione;
b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano
impiegati quantitativi di amianto non superiori alle necessità delle lavorazioni
e che l'amianto in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare
rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi
superiori alle necessità predette;
c) limita al minimo possibile il numero
dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto, anche isolando le lavorazioni in
aree predeterminate;
d) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in
modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nell'aria. Se ciò non è
tecnicamente possibile, l'eliminazione della polvere deve avvenire il più
possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite misurazioni della
concentrazione della polvere di amianto nell'aria, onde verificare l'efficacia
delle misure adottate;
e) mette a disposizione dei lavoratori:
1) adeguati
indumenti di lavoro o protettivi;
2) mezzi di protezione delle vie
respiratorie da usarsi in operazioni con manipolazioni di prodotti polverosi e
nelle pulizie;
f) assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i materiali
polverosi che lo contengono siano conservati e trasportati in adeguati
imballaggi chiusi;
g) provvede a che gli scarti ed i residui delle
lavorazioni siano raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile
in appositi imballaggi chiusi e non deteriorabili, oppure con applicazione di
rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta un'etichetta indicante che
essi contengono amianto. Questa misura non si applica alle attività
estrattive.
Egli provvede, inoltre, a che essi siano smaltiti in conformità
alle norme di cui al DPR 10.9.1982, n. 915, e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di
esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, il datore di lavoro provvede
altresì a che:
a) i luoghi nei quali si svolgono dette attività siano
chiaramente delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di
sicurezza;
b) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che
vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni;
c) siano
messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione da usarsi
secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 7.
Art. 28. MISURE IGIENICHE.
1.
Nelle attività di cui all'art. 22, il datore di lavoro:
a) provvede alla
regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti,
effettuando l'asportazione della polvere a mezzo di aspiratori adeguati;
b)
predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare, bere e
sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. E' permesso
fumare soltanto in dette aree.
2. Nel caso di attività che comportano le
condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5, fatto salvo quanto
disposto dal comma 6 dello stesso articolo, il datore di lavoro inoltre:
a)
assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, provvisti di
docce. Ove possibile, queste sono ad uso esclusivo dei lavoratori addetti, con
percorsi separati per l'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro;
b) dispone
che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da
quello destinato agli abiti civili.
Il lavaggio è effettuato dall'impresa in
lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a
questa attività. Il trasporto è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente
etichettati. L'attività di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate
all'art. 22;
c) provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui
all'art. 27, comma 2, lettera c), siano custoditi in locali all'uopo destinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare
o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. La pulitura di
detti mezzi è effettuata mediante aspirazione.
Art. 29. CONTROLLO
SANITARIO.
1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione
sanitaria dell'asbestosi dal DPR 30.6.1965, n. 1124, integrato dal DM 21.1.1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987, il datore di
lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta, se necessario,
misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle
risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono comprendere
l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi
esposizione all'amianto.
2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i
lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare
ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto
il datore di lavoro.
3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8,
comma 1.
4. Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro
rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle
quali essi sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizione alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
Art. 30. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI
LAVORATORI.
1. In tutte le attività che comportano le condizioni di
esposizione indicate all'art. 24, commi 3 e 5, il datore di lavoro effettua un
controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto
nell'aria. Nelle attività nelle quali l'amianto è impiegato come materia prima
tale controllo è effettuato comunque, a prescindere dal grado di
esposizione.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato attraverso la
misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come
media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, usando i
metodi di prelievo e di analisi riportati nell'allegato V.
3. Ai fini della
misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una
lunghezza superiore a 5 micron, un larghezza inferiore a 3 micron ed il cui
rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3:1.
4. Le misurazioni sono
opportunamente programmate. Il campionamento è eseguito da personale in possesso
di idonee qualifiche. I campioni sono analizzati in laboratori pubblici o
privati all'uopo attrezzati ed autorizzati. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio delle attività di campionamento e
di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni laboratori di analisi da parte
del Ministro della sanità.
5. Il campionamento deve essere relativo
all'esposizione personale del singolo lavoratore e può comprendere uno o più
prelievi. Esso è effettuato in modo da permettere la valutazione
dell'esposizione giornaliera del lavoratore ed è integrato da un campionamento
ambientale se questo è necessario per identificare le cause ed il grado
dell'inquinamento.
6. Se la durata del campionamento non si estende
all'intero periodo di riferimento di otto ore, è comunque effettuato un prelievo
per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore
della media ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria per
l'intero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del campionamento non è
complessivamente inferiore a due ore.
7. Se un gruppo di lavoratori esegue
mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per
la salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo.
8. Le
misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta che
intervengono mutamenti che possono provocare una variazione significativa
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle
misurazioni può essere ridotta fino ad una volta all'anno, previa comunicazione
all'organo di vigilanza, quando:
a) non interviene nessuna modifica
sostanziale nelle condizioni del luogo di lavoro;
b) i risultati delle due
misurazioni precedenti non hanno superato la metà dei valori limite indicati
all'art. 31.
9. Nelle attività a carattere saltuario la frequenza delle
misure è adattata alle condizioni esistenti, tenendo conto, in particolare, del
numero annuo di giornate lavorative e della distribuzione di queste nel corso
dell'anno. Detta frequenza è, in ogni caso, almeno annuale.
10. I lavoratori
ovvero i loro rappresentanti sono informati sui risultati delle misurazioni
effettuate e sul significato di detti risultati e sono consultati prima
dell'effettuazione del campionamento.
Art. 31. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE.
1. I valori limite di esposizione alla polvere di
amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un
periodo di riferimento di otto ore, sono:
a) 0,6 fibre per centimetro cubo
per il crisotilo;
b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà
di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti
crisotilo.
2. [A decorrere dal 1° gennaio 1993 il valore limite di
esposizione per crisotilo è di 0,6 fibre per centimetro cubo, eccezion fatta per
le attività estrattive. A decorrere dal 1° gennaio 1996 lo stesso valore limite
di cui sopra è esteso alle attività estrattive].
3. Nel caso di lavorazioni
che possono comportare sensibili variazioni della concentrazione della polvere
di amianto nell'aria, tale concentrazione non deve in ogni caso superare il
quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per misure effettuate su un
periodo di 15 minuti.
4. Se si verifica un superamento dei valori limite di
esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove
la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.
5. Il lavoro
può proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure
adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente. Se le
misure di cui al comma 4 non possono essere adottate immediatamente per motivi
tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono state
adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e
dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente.
6. Per
verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro
procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto
nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei
quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.
7. In
ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta
con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione,
tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è
limitata al minimo strettamente necessario.
8. L'organo di vigilanza è
informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni
effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi
novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui ai commi 1, 2
e 3, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione
dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.
9. Il
datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i loro
rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure
che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare
urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle
misure già adottate.
Art. 32.
MISURE D'EMERGENZA.
1. Se si verificano eventi che possono
provocare un incremento rilevante dell'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, i lavoratori devono abbandonare
immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamente i lavoratori
addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di
protezione.
2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il
verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al
minimo le conseguenze.
Art. 33.
OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI.
1. Nel caso di determinate
operazioni lavorative per la cui natura particolare è prevedibile che
l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto superi i valori limite di
cui all'art. 31 e per le quali non è possibile attuare misure tecniche di
prevenzione atte a limitare l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti.
In
particolare, oltre ad applicare le misure generali indicate nei precedenti
articoli:
a) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di
protezione destinati ad essere usati durante tali lavori;
b) provvede al
rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed all'installazione di adeguati sistemi
di ricambio dell'aria con filtri assoluti;
c) provvede all'affissione di
appositi cartelli segnaletici, recanti la scritta: «ATTENZIONE ZONA AD ALTO
RISCHIO - POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE
AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE»;
d) predispone, consultando i lavoratori
ovvero i loro rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le misure
destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo
trasmette preventivamente all'organo di vigilanza.
Art. 34. LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI
RIMOZIONE DELL'AMIANTO.
1. Il datore di lavoro predispone un piano
di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture,
apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
2. Il piano di cui al
comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
3. Il piano, in
particolare, prevede:
a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali
contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se
opportuno;
b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di
protezione;
c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del
personale incaricato dei lavori;
d) adeguate misure per la protezione dei
terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
e) l'adozione, nel
caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 31,
delle misure di cui all'art. 33, adattandole alle particolari esigenze del
lavoro specifico.
4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di
vigilanza, unitamente a informazioni circa:
a) natura dei lavori e loro
durata presumibile;
b) luogo ove i lavori verranno effettuati;
c) tecniche
lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del comma 3;
d) natura
dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di
demolizioni;
e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per
attuare quanto previsto dalla lettera c) del comma 3;
f) materiali previsti
per le operazioni di decoibentazione.
5. Se l'organo di vigilanza non
rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di
cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la
loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del
presente decreto.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 4
sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 25.
7. I lavoratori ovvero i loro
rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al comma 4.
8. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sono fissate le norme tecniche da rispettare nell'esecuzione
dei lavori di decoibentazione.
Art. 35. REGISTRAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI
LAVORATORI.
1. I lavoratori incaricati di svolgere attività che
comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono
iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro
di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che è responsabile
della sua tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro
di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di
vigilanza ed all'Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;
c)
comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima
comunicazione;
d) consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa,
il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per
territorio;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia
delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in
precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di
cui all'articolo 24, commi 3 o 5;
f) comunica ai lavoratori interessati
tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel
registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1,
lettera q).
4. E' istituito presso
l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro nazionale dei lavoratori
addetti alle attività che comportano le condizioni di esposizione di cui
all'art. 24, commi 3 o 5.
5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore
sono riservati.
Art. 36. REGISTRO
DEI TUMORI.
1. Presso l'ISPESL è istituito un registro dei casi
accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati.
2. Gli organi del
Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti previdenziali assicurativi
pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica
ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma
asbesto-correlato.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro, nonché le
modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
Art. 37. ATTIVITÀ VIETATE.
1.
E' vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo.
2. A decorrere dal
1° gennaio 1993 sono vietate le attività che implicano l'incorporazione di
materiali isolanti o insonorizzati a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3)) che
contengono amianto.
Capo IV -
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il
lavoro
ART 38. FINALITÀ.
1. Le norme del presente capo sono
dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, laddove
sia espressamente previsto, contro i rischi per la
salute e la sicurezza
derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.
Art. 39. DEFINIZIONI.
1. Ai
sensi delle presenti norme si intende per:
a) esposizione quotidiana
personale di un lavoratore al rumore (LEP,d), l'esposizione quotidiana personale
di un lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata e riferita ad 8
ore giornaliere.
Essa si esprime con la formula:
Te = durata quotidiana dell'esposizione
personale di un lavoratore al rumore, ivi compresa la quota giornaliera di
lavoro straordinario;
T0 = 8h =
28800 s;
P0 = 20
µPa;
PA = pressione
acustica istantanea ponderata A, in Pascal, cui è esposta, nell'aria a pressione
atmosferica, una persona che potrebbe o meno spostarsi da un punto ad un altro
del posto di lavoro; tale pressione si determina basandosi su misurazioni
eseguite all'altezza dell'orecchio della persona durante il lavoro,
preferibilmente in sua assenza, mediante una tecnica che minimizzi l'effetto sul
campo sonoro.
Se il microfono deve essere situato molto vicino al corpo,
occorre procedere ad opportuni adattamenti per consentire la determinazione di
un campo di pressione non perturbato equivalente.
L'esposizione quotidiana
personale non tiene conto degli effetti di un qualsiasi mezzo individuale di
protezione;
b) esposizione settimanale professionale di un lavoratore al
rumore (LEP,w), la media settimanale dei valori
quotidiani LEP,d , valutata sui giorni lavorativi della
settimana.
Essa è calcolata mediante la formula:
dove (LEP,d)k rappresenta i valori di LEP,d per ognuno degli m giorni di lavoro
della settimana considerata.
Art.
40. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.
1. Il datore di lavoro procede alla
valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori
ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure
preventive e protettive, ivi previste. Si applica l'art. 11, comma 6.
2. Se a
seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente ritenersi che
l'esposizione quotidiana personale ovvero quella media settimanale, se quella
quotidiana è variabile nell'arco della settimana, supera il valore di cui
all'art. 42, la valutazione comprende una misurazione effettuata nell'osservanza
dei criteri riportati nell'allegato VI.
3. La valutazione è programmata ed
effettuata ad opportuni intervalli da personale competente, sotto la
responsabilità del datore di lavoro.
4. I metodi e le strumentazioni
utilizzati devono essere adeguati, considerate in particolare le caratteristiche
del rumore da misurare, la durata dell'esposizione, i fattori ambientali e le
caratteristiche dell'apparecchio di misura. Essi devono permettere in ogni caso
di stabilire se i valori indicati ai successivi articoli sono superati.
5.
Fermo restando quanto previsto al comma 3, la valutazione deve essere comunque
nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che
influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto ed ogni qualvolta l'organo di
vigilanza lo dispone con provvedimento motivato.
6. Il datore di lavoro
redige e tiene a disposizione dell'organo di vigilanza un rapporto nel quale
sono indicati i criteri e le modalità di effettuazione delle valutazioni e sono
in particolare riportati gli elementi di cui ai commi 3 e 4.
7. I lavoratori
ovvero i loro rappresentanti sono consultati in ordine a quanto previsto dal
comma 3.
Art. 41. MISURE
TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI.
1. Il datore di lavoro riduce
al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche,
organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli
interventi alla fonte.
2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un
lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa,
un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della
pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) è
esposta una segnaletica appropriata.
3. Tali luoghi sono inoltre perimetrati
e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo
giustifichi e tali provvedimenti siano possibili.
Art. 42. INFORMAZIONE E
FORMAZIONE.
1. Nelle attività che comportano un valore
dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80
dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro
rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi derivanti all'udito
dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate in applicazione delle
presenti norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono
conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le
circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art.
43;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44
per mezzo del medico competente;
f) i risultati ed il significato della
valutazione di cui all'art. 40.
2. Se le suddette attività comportano un
valore dell'esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 85 dBA, il
datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano altresì un'adeguata
formazione su:
a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione
dell'udito;
b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi
per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo
continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al
rumore pari o superiore a 85 dBA.
Art. 43. USO DEI MEZZI INDIVIDUALI DI
PROTEZIONE DELL'UDITO.
1. Il datore di lavoro fornisce i mezzi
individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione
quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dBA.
2. I mezzi
individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo lavoratore ed alle
sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza e della salute.
3. I
mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini
delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio
uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di
90 dBA.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, i lavoratori la
cui esposizione quotidiana personale supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi
individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro.
5. Se
l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di incidente, a
questo deve ovviarsi con mezzi appropriati;
6. I lavoratori ovvero i loro
rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di cui al
comma 1.
Art. 44. CONTROLLO
SANITARIO.
1. I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale
al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di
protezione, sono sottoposti a controllo sanitario.
2. Detto controllo
comprende:
a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della
funzione uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato
VII, per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini
della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche,
integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute
dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto,
oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La
prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita
preventiva.
3. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico
competente. Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per
lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un
anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA, di cui
agli articoli 47 e 48.
4. Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la
cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 dBA e 85 dBA qualora i
lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi
l'opportunità, anche al fine di individuare eventuali effetti
extrauditivi.
5. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al
fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la
riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita
mediante opportune misure organizzative.
6. Contro le misure adottate nei
loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 5
possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni,
informandone per iscritto il datore di lavoro.
7. L'organo di vigilanza
provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
Art. 45. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE.
1. Se nonostante l'applicazione delle misure di cui
all'art. 41, comma 1, l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al
rumore risulta superiore a 90 dBA od il valore della pressione acustica
istantanea non ponderata risulta superiore a 140 dB (200Pa), il datore di lavoro
comunica all'organo di vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del
superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate in conformità al
comma 1 dell'art. 41, informando i lavoratori ovvero i loro
rappresentanti.
Art. 46. NUOVE
APPARECCHIATURE, NUOVI IMPIANTI E RISTRUTTURAZIONI.
1. La
progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, macchine ed
apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed
impianti esistenti avvengono in conformità all'art. 41, comma 1.
2. I nuovi
utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere utilizzati durante il
lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo
appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o
superiore ad 85 dBA sono corredati da un'adeguata informazione relativa al
rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che
questa comporta.
3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di
nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali
condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore.
Art. 47. LAVORAZIONI CHE COMPORTANO
VARIAZIONI CONSIDEREVOLI DELL'ESPOSIZIONE QUOTIDIANA PERSONALE.
1.
Laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro comportano una
variazione notevole dell'esposizione quotidiana di un lavoratore al rumore da
una giornata lavorativa all'altra, il datore di lavoro può richiedere, per
lavoratori che svolgono particolari compiti, deroghe all'applicazione del
disposto dell'art. 43, a condizione che adeguati controlli mostrino che la media
settimanale dei valori quotidiani di esposizione del lavoratore al rumore non
supera il valore di 90 dBA.
2. La richiesta di deroga è inoltrata all'organo
di vigilanza corredata da una descrizione della mansione svolta, con una
indicazione dei valori dell'esposizione quotidiana personale che questa comporta
e da una relazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli
esami della funzione uditiva.
3. Qualora l'organo di vigilanza non rilasci
prescrizioni entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al
comma 2, il datore di lavoro può usufruire della deroga di cui al comma 1, fermo
restando la sua responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle
disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 48. DEROGHE PER SITUAZIONI LAVORATIVE
PARTICOLARI.
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe:
a)
all'applicazione dell'art. 43, per situazioni eccezionali, nelle quali non sia
possibile mediante misure tecniche ovvero organizzative, ivi compresa la
riduzione del tempo di esposizione, ridurre l'esposizione quotidiana personale
di un lavoratore al di sotto di 90 dBA anche con l'uso dei mezzi individuali di
protezione di cui allo stesso art. 43;
b) all'applicazione dell'art. 43, per
lavoratori che svolgono compiti particolari, che comportano un'esposizione
quotidiana personale superiore a 90 dBA se l'applicazione di detta misura
provoca un aggravamento complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori considerati e non è possibile evitare tale rischio con altri
mezzi.
2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ovvero al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per ciò che attiene alle attività estrattive, e
comprendono:
a) per i casi di cui al comma 1, lettera a):
1) la
descrizione dell'attività lavorativa;
2) le misure preventive e protettive
previste;
3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da
utilizzare;
4) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori
interessati;
5) la certificazione del medico competente, contenente anche una
valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati;
b)
per i casi di cui al comma 1, lettera b):
1) la descrizione delle mansioni
che comportano la esposizione anomala, con la specificazione delle cause che
determinano un aggravamento del rischio complessivo in caso di utilizzazione dei
mezzi personali di protezione:
2) le misure previste per ridurre, per quanto
possibile, il rischio complessivo;
3) l'esposizione quotidiana personale dei
lavoratori interessati;
4) la certificazione del medico competente,
contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei
lavoratori interessati.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1,
lettere a) e b), è condizionata dall'intensificazione del controllo sanitario da
parte del medico competente.
4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui
all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
. Per le attività estrattive le deroghe sono concesse dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio
superiore delle miniere. Tali deroghe sono comunicate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per la compilazione del prospetto di cui al comma
6.
5. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per le
deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la revoca nella stessa
forma di cui al comma 4.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale trasmette ogni due anni alla Commissione delle Comunità europee il
prospetto globale delle deroghe concesse ai sensi del presente
articolo.
Art. 49. REGISTRAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI.
1. I lavoratori che svolgono le
attività di cui all'art. 41 sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma
1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal
datore di lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente
per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL
medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a
richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di sanità copia del
predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per
territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute
dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per
territorio, in caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui
al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia
delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in
precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di
cui all'art. 41;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico
competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella
cartella sanitaria e di rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. I
dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Capo V - Norme Penali
Art. 50. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI
DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI.
1. I datori di lavoro e i
dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17,
commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8,
25, commi da 1 a 3,27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi
da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56.
Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non
osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli
articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44,
comma 7, 46 e 47, comma 3;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3,
12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35,
commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;
c)
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere
c), f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9,
25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7.
Art. 51. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI
PREPOSTI.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a
tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire diecimilioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e d), 2 e
4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi
da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27,
28, comma 2, 29, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1
a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45;
b)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere
c), e), f) e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 8, 18, comma 6, 20,
comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 1, 30, comma 9, 31, comma
9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43,
comma 6 e 49.
Art. 52.
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI.
1. I lavoratori sono
puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
quatttrocentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4;
b) con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1,
lettere a), b), c) ed e), 14, comma 2, lettera b), 28, comma 1, lettera b), e
comma 2, lettere b) e c).
Art.
53. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAL MEDICO COMPETENTE.
1. Il medico
competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire
un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3;
b) con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1,
lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f).
Art. 54. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI
PRODUTTORI E DAI COMMERCIANTI.
1. Chiunque produce, pone in
commercio, noleggia, cede in locazione o comunque installa impianti, macchine ed
apparecchiature senza osservare le disposizioni di cui all'art. 46 è punito con
l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire
quaranta milioni.
Capo VI -
Disposizioni transitorie e finali
Art. 55. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MEDICO
COMPETENTE.
1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non
possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di
entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del
lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di
medico competente.
2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è
subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanità
territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione
comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro
anni.
3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro
novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.
Art. 56. DISPOSIZIONI
TRANSITORIE.
1. Sino al decorso del termine di cui agli articoli
11, comma 6, 24, comma 1, e 40, comma 1, i datori di lavoro e i dirigenti sono
tenuti ad adottare le misure necessarie ad evitare un incremento anche
temporaneo dell'esposizione dei lavoratori al piombo, alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, ed al rumore.
Art. 57. TERMINE PER L'ADOZIONE DEI DECRETI
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
1. In prima applicazione
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera d), 30, comma 4, 34, comma 8, e 36, comma 3, sono adottati
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 58. ALTRI AGENTI
NOCIVI.
1. L'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti
resta disciplinata dalle norme speciali vigenti.
2. Per quanto non
espressamente o diversamente disciplinato, per gli agenti di cui ai capi II, III
o IV, si applicano le norme vigenti ed in particolare quelle contenute nel del
decreto n. 303 del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956.
3. Le
disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro
i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici non
disciplinati dal presente decreto sono adottate:
a) in conformità alle misure
di cui all'art. 4 tenendo conto della natura dell'agente, delle conoscenze
tecnico-scientifiche disponibili, dell'intensità e durata dell'esposizione e
della gravità del rischio e prevedendo la fissazione di divieti parziali o
totali quando il ricorso agli altri mezzi disponibili non consenta una
protezione sufficiente;
b) tenendo conto, nella fissazione del valore limite
di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del valore limite indicativo fissato
dalla CEE;
c) stabilendo la conformità delle modalità e dei metodi di
misurazione e campionatura dell'agente a quelli previsti dall'allegato VIII e
prevedendone la modifica nei termini di cui all'art. 4, comma 1, lettera
d).
4. L'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 avviene previa
consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 59. ABROGAZIONI.
1. Sono
abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.
In particolare:
a) limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano
gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 . È soppressa, inoltre, la voce «piombo» nella
tab. allegata al suddetto decreto;
b) limitatamente all'esposizione alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, non si
applicano gli artt.4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n 303.
Esse abrogano, inoltre, il decreto del
16 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre
1986: «Integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attività
estrattive dell'amianto»;
c) limitatamente all'esposizione al rumore, non si
applicano gli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303; limitatamente al danno uditivo non si applica l'art. 24 dello
stesso decreto; la voce rumori nella tab. allegata al suddetto decreto è
soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I - ATTIVITÀ LAVORATIVE PIÙ
COMUNEMENTE NOTE CHE COMPORTANO ESPOSIZIONE AL PIOMBO (Art. 10, COMMA
3)
1. Manipolazione di concentrati al piombo; produzione del
piombo.
2. Raffinazione del piombo e dello zinco (primaria e
secondaria).
3. Fabbricazione e manipolazione di arseniati di piombo a
spruzzo.
4. Fabbricazione di ossidi di piombo.
5. Produzione di altri
composti del piombo (compresa la parte della produzione dei composti di
piombo-alchile se essa comporta un'esposizione al piombo metallico e ai suoi
composti ionici).
6. Fabbricazione e preparazione di vernici, smalti, mastici
e colori al piombo.
7. Fabbricazione e governo ( carica, rigenerazione,
pulizia, ecc.) di accumulatori (ove si utilizzi o sia presente piombo).
8.
Lavori artigianali che utilizzino stagno e piombo.
9. Fabbricazione di leghe
al piombo per saldature.
10. Fabbricazione di lamine, tubi, proiettili,
munizioni contenenti piombo.
11. Fabbricazione di oggetti a base di piombo e
di leghe contenenti piombo.
12. Utilizzazione di vernici, smalti, mastici e
colori al piombo.
13. Industrie della ceramica (limitatamente alla
preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie
dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica, con vetrine
o vernici piombifere).
14. Lavorazione di cristallo.
15. Industria della
plastica e della gomma che fanno uso di additivi al piombo.
16. Frequente
impiego di leghe al piombo per saldatura in spazi chiusi, dissaldatura.
17.
Stampa con uso di piombo (a mano, con la linotype, con la monotype, con la
stereotipia).
17-1. Cromolitografia eseguita con colori o polveri
piombiferi.
18. Lavori di demolizione, in particolare raschiatura,
sverniciatura a fuoco, taglio al cannello ossiacetilenico di materiale ricoperto
da vernici a base di piombo, nonché demolizione di istillazioni (ad esempio
forni di fonderia) (ove si utilizzi o sia presente piombo).
19. Impiego di
spazi chiusi di munizioni contenenti piombo.
20. Costruzione e riparazione
automobilistica (ove si utilizzi o sia presente piombo).
21. Fabbricazione di
acciai piombati.
22. Operazioni di tempera con bagno di piombo.
23.
Piombatura o smaltatura su superfici metalliche.
24. Cernita e recupero di
piombo e di residui metallici contenenti piombo.
25. Messa in opera e
manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere di impianti costituiti da
materiale piombifero.
26. Zincature delle lamiere o stagnatura.
27.
Operazioni di pulimento con o senza materiale piombifero.
ALLEGATO II - CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE
DEL CONTROLLO CLINICO DEI LAVORATORI ESPOSTI AL PIOMBO (Art. 15, COMMA
2)
1. In base alle informazioni attualmente disponibili, un assorbimento
significativo di piombo può provocare effetti nocivi sui seguenti sistemi:
-
ematopoietico,
- gastrointestinale,
- nervoso centrale e periferico,
-
renale.
2. Il medico competente deve conoscere le condizioni e le circostanze
in cui ciascun lavoratore è stato esposto al piombo.
3. Il controllo clinico
dovrebbe comprendere ,in particolare:
- elaborazione della scheda sanitaria e
professionale del lavoratore;
- esame fisico e intervista personale con il
soggetto, con particolare attenzione ai sintomi che accompagnano la prima fase
dell'intossicazione saturnina;
- valutazione della funzione polmonare in caso
di lavoro gravoso, che comporti l'uso di un equipaggiamento respiratorio di
protezione.
Gli esami ematologici (e segnatamente la determinazione del
livello ematocrito), e l'analisi delle urine, dovrebbero essere eseguite in
occasione della prima visita medica e poi regolarmente secondo il giudizio del
medico.
4. Oltre alle decisioni che riterrà opportuno prendere in base ai
risultati della sorveglianza biologica, il medico competente determinerà i casi
per i quali è controindicato sottoporre o mantenere il lavoratore
all'esposizione al piombo. Le principali controindicazioni sono:
i)
alterazioni congenite:
- talassemia,
- insufficienze G-6-PD;
ii)
alterazioni acquisite:
- anemia,
- insufficienze renali,
-
insufficienze epatiche.
5. Uso degli agenti chelanti:
L'uso degli agenti
chelanti per scopi profilattici, conosciuti talvolta con il nome di "terapia
preventiva", è inaccettabile sia dal punto di vista medico che da quello morale.
Molti degli agenti chelanti possono infatti essere considerati nefrotossici
quando sono somministrati per lunghi periodi.
6. Terapia delle
intossicazioni:
Deve essere effettuata da specialisti.
ALLEGATO III - METODI DI ANALISI PER LA
MISURAZIONE DEGLI INDICATORI BIOLOGICI DEL PIOMBO (Art. 15, COMMI 3 E
4)
I metodi di analisi da impiegare per la misurazione della piombemia e
di altri eventuali indicatori biologici sono:
- PbB: spettroscopia di
assorbimento atomico,
- ALAU: metodo DAVIS (DAVIS J.R., and Andelman S.L.
"Urinary delta-aminolevulinic acid levels in lead poisoning. A modified method
form the rapid determination of urinary delta-aminolevulinic acid using
desposable ion-exchange chrotographic columis". Arch. Environ. Health 15, 53-9
(1967)) o metodo equivalente,
- ZPP: ematofluorimetri (Blumberg W.E.,
Eisinger J., Lamola A.A. and Zucherman D.M. "Zinc protoporphyris level in blood
determination by a portable hematofluometer. A screening device form lead
poisoning" J. Lab. Clin. Med. 89, 712-723 (1977)) o metodo
equivalente.
ALLEGATO IV - METODI
DI PRELIEVO E DOSAGGIO PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEL PIOMBO
NELL'ARIA (Art. 17, COMMA 2)
1. Le caratteristiche e l'attrezzatura per
il prelievo delle particelle nell'aria contenenti piombo, devono essere conformi
alle specificazioni tecniche indicate qui di seguito:
a) Velocità di entrata
dell'aria all'orifizio: 1.25 m/s ± 10%.
b) Flusso dell'aria: almeno 1
l/min.
c) Caratteristiche del portafiltro: è necessario utilizzare un
portafiltro a superficie chiusa per evitare la contaminazione.
d) Diametro
dell'orifizio d'entrata: almeno 4 mm per evitare gli effetti di parete.
e)
Posizione del filtro e dell'orifizio d'entrata: per quanto possibile
l'orientamento deve essere mantenuto parallelo al volto del lavoratore per tutta
la durata del campionamento.
f) Efficacia del filtro: una efficacia del 95%
almeno per tutte le particelle prelevate aventi un diametro aerodinamico
superiore o pari a 0,3 micrometri.
g) Omogeneità del filtro: omogeneità
massima del tenore di piombo del filtro per consentire un confronto fra le due
metà dello stesso filtro.
2. Per quanto riguarda il metodo di determinazione
del piombo contenuto nel campione d'aria prelevato, quest'ultimo deve essere
analizzato con lo spettrofotometro ad assorbimento atomico o con ogni altro
metodo di analisi i cui risultati siano equivalenti.
ALLEGATO V - METODI DI PRELIEVO E DI
ANALISI PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO
NELL'ARIA. (Art. 30, COMMA 2)
Le caratteristiche e l'attrezzatura per il
campionamento delle fibre di amianto nell'aria e la determinazione della
concentrazione delle fibre di amianto nel campione d'aria prelevato sono fissate
nel metodo di riferimento appresso riportato.
Possono tuttavia essere usati
altri metodi per i quali si possa dimostrare l'equivalenza dei risultati
rispetto al metodo di riferimento.
1. I campioni sono prelevati nella zona di
respirazione dei singoli lavoratori: cioè entro una semisfera di 300 mm di
raggio che si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire
dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie.
2. Si usano
filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di cellulosa) aventi
diametro di 25 mm, di porosità tra 0,8 e 1,2 m , con reticolo stampato.
3. Si usa
un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico cilindrico,
estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta l'esposizione di
un'area circolare di almeno 20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio è
rivolto verso il basso.
4. Si usa una pompa portatile a batteria, portata
sulla cintura o in una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da
pulsazioni e la portata regolata inizialmente a 1 l/min ± 5%. Durante il periodo
di campionamento la portata è mantenuta entro ± 10% della portata
iniziale.
5. Il tempo di campionamento è misurato con una tolleranza del
2%.
6. Il carico di fibre ottimale sui filtri è compreso tra 100 e 400
fibre/mm².
7. In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento,
posto su un vetrino da microscopio, è reso trasparente mediante il metodo
acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti.
8. Per il conteggio è
usato un microscopio binoculare con le seguenti caratteristiche:
-
illuminazione Koehler;
- un condensatore ABBE o aeromatico a contrasto di
fase incorporato nel complesso posto sotto al piatto portaoggetti e montato con
possibilità di centraggio e messa a fuoco. L'aggiustamento del centraggio per il
contrasto di fase è indipendente dal meccanismo di centraggio del
condensatore;
- un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo
parafocale, a 40 ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 a
0,70 e con assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%;
- oculari
a compensazione a 12,5 ingrandimenti o comunque tali da assicurare 500
ingrandimenti totali, qualora si utilizzino microscopi con fattore di tubo
diverso da 1. Almeno un oculare deve permettere l'inserimento di un reticolo ed
essere del tipo con messa a fuoco;
- un reticolo oculare circolare
Walton-Beckett che abbia un diametro apparente sul piano oggetto di 100 ± 2
micrometri quando si usano l'obiettivo e l'oculare indicati, e che sia
controllato con un micrometro l'oggetto.
9. Il microscopio è montato secondo
le istruzioni del fabbricante e il limite di rivelabilità controllato mediante
un "vetrino di prova per contrasto di fase". Quando siano usati nel modo
specificato dal fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di
prova AIA e sino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL Mark 2. Tale procedura
deve essere effettuata all'inizio della giornata di lavoro.
10. Il conteggio
dei campioni è effettuato secondo le seguenti regole:
- per fibra da contare
si intende qualunque fibra contemplata all'art. 30, comma 3, che non sia in
contatto con una particella avente diametro massimo maggiore di 3
micrometri;
- le fibre da contare che hanno le estremità entro l'area del
reticolo devono essere contate come un'unica fibra; una fibra avente una sola
estremità all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra;
- le
aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso all'interno della
superficie esposta del filtro;
- un agglomerato di fibre che appaia compatto
e intero in uno o più punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli
(fibra ramificata) in altri, deve essere contato come fibra se è conforme
all'art. 30, comma 3, al primo trattino del presente punto; il diametro è
misurato attraverso la parte intera e non quella ramificata;
- in qualsiasi
altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si tocchino o si incrocino
(fascio), queste devono essere contate individualmente ogni qualvolta possano
essere distinte sufficientemente per stabilire che sono conformi all'art. 2 e al
primo trattino del presente punto. Se non è possibile distinguere alcuna singola
fibra rispondente a tale definizione, il fascio deve essere contato come
un'unica fibra, sempre che sia conforme nel suo complesso all'art. 2 e al primo
trattino del presente punto;
- Se più di un ottavo di un'area del reticolo è
coperto da un agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve
essere scartata ed un'altra area deve essere esaminata per il conteggio;
- Si
devono contare 100 fibre su un minimo di 20 aree di reticolo.
11. Il numero
medio di fibre per reticolo deve essere calcolato dividendo il numero delle
fibre contate per il numero delle aree di reticolo esaminate.
Il contributo
al risultato finale del conteggio dovuto a segni del filtro o a contaminazione
deve essere inferiore a 3 fibre per 100 aree di reticolo ed essere determinato
con filtri "bianchi".
Concentrazione di fibre nell'area - (numero di fibre
per area di reticolo x area di esposizione del filtro): (area del reticolo x
volume di aria prelevata).
ALLEGATO VI - CRITERI PER LA MISURAZIONE
DEL RUMORE (Art. 40, COMMA 2)
A-1. Generalità.
1.1. Le esposizioni
personali di cui all'art. 39 sono:
i) misurate direttamente con fonometri
integratori, oppure:
ii) calcolate partendo da misure della pressione
acustica, integrando per il tempo di esposizione.
1.2. Le misurazioni possono
essere effettuate nei posti di lavoro occupati dai lavoratori o con strumenti
fissati sulla persona. La localizzazione e la durata delle misurazioni debbono
essere congrue ai fini della rappresentatività dei valori ottenuti.
A-2.
Apparecchiatura
2.1. I fonometri utilizzati devono essere conformi alle
prescrizioni della norma IEC 651 gruppo 1; essi devono essere muniti di
indicatore di sovraccarico.
Tali strumenti non sono idonei al calcolo del
LAeq Te e in presenza di rumore impulsivo.
Ove vengano utilizzati
fonometri integratori questi dovranno essere conformi alle prescrizioni della
norma 804 gruppo 1.
Sono consentiti metodi di misura che prevedano la
registrazione, come tappa intermedia dei segnali su supporto magnetico
2.2.
Lo strumento utilizzato per misurare direttamente il valore massimo (picco)
della pressione acustica istantanea non ponderata deve avere una costante di
tempo di salita non superiore a 100 microsecondi.
2.3. Tutta la
strumentazione deve essere tarata ad intervalli non superiori ad un anno e
ricontrollata prima di ogni intervento.
A-3. Misurazioni
3.1. La
misurazione della pressione acustica in presenza della persona interessata deve
tenere conto delle perturbazioni causate dalla stessa al campo di pressione; si
considera non perturbata la misura se potrà essere eseguita a 0,1 metri di
distanza dalla testa all'altezza dell'orecchio.
3.2. Le ponderazioni
temporali "slow" e "fast" sono valide se l'intervallo di misurazione risulta
grande rispetto alla costante di tempo della ponderazione prescelta ed il
livello della pressione acustica non fluttui molto rapidamente.
3.3. Di ogni
misurazione deve essere indicata anche l'incertezza di cui la medesima è affetta
(errore casuale).
ALLEGATO VII -
CRITERI PER IL CONTROLLO DELLA FUNZIONE UDITIVA DEI LAVORATORI (Art. 44, COMMA
2)
Per il controllo della funzione uditiva dei lavoratori si prendono in
considerazione i seguenti aspetti:
1. Il controllo, effettuato conformemente
alle indicazioni della medicina del lavoro, comprende:
- un esame iniziale
prima e dopo un anno dall'esposizione al rumore;
- esami periodici ad
intervalli conformi all'entità del rischio e stabiliti dal medico, come indicato
all'art. 44.
2. Ogni esame comprende almeno un'otoscopia ed un controllo
audiometrico con audiometria liminare totale in conduzione aerea che copra anche
la frequenza di 8000 Hz.
3. Il controllo audiometrico rispetta anche le
disposizioni della norma ISO 6189/1983 e dovrà essere condotto con un livello di
rumore ambientale tale da permettere di misurare un livello di soglia di
udibilità pari a 0 dB corrispondente alla norma ISO 389/1979.
ALLEGATO VIII - MODALITÀ DI CAMPIONATURA E
DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI E DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI (Art. 58,
COMMA 3, LETTERA C)
A. Definizioni
1. Materiali in sospensione
1.
Definizioni fisico-chimiche:
a) Polvere: sospensione dispersa nell'aria di
materiali solidi e prodotta da un processo meccanico o da un turbine.
b)
Fumo: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta da processi
termici e/o chimici.
c) Nebbia: sospensione dispersa nell'aria di materiali
liquidi e prodotta da condensazione o dispersione.
2. Definizione degli
aggregati di particelle in medicina del lavoro e in tossicologia:
a) Le
polveri, alla stregua del fumo e della nebbia, sono materiali in
sospensione.
Per valutare i rischi per la salute che presentano questi
materiali in sospensione, bisogna tenere conto non soltanto dell'effetto nocivi
proprio a ciascun agente, della concentrazione e della durata di esposizione, ma
anche della dimensione delle particelle.
b) Dell'aggregato di materiali in
sospensione presenti nell'aria che respira un lavoratore, solo una parte viene
inspirata. Questa parte inspirata è chiamata frazione inspirabile.
Sono
determinati a questo riguardo la velocità di aspirazione nasale e buccale,
nonché le condizioni di circolazione dell'aria attorno alla testa.
c) La
frazione inspirabile può depositarsi, a seconda della dimensione delle
particelle, in differenti zone dell'apparato respiratorio.
Il deposito delle
particelle ha fra l'altro un'influenza capitale sul punto in cui si esercita
l'effetto nocivo e sulla natura di quest'ultimo.
La parte della frazione
inspirabile che perviene negli alveoli è chiamata frazione respirabile.
La
frazione respirabile riveste un'importanza particolare sotto il profilo della
medicina del lavoro.
II. Valore limite.
a) Il valore limite è espresso
dalla concentrazione media ponderata dell'esposizione su un periodo di otto ore
di una sostanza sotto forma di gas, di vapore o di materiali in sospensione
nell'aria sul luogo di lavoro.
Per esposizione si intende la presenza di un
agente chimico nell'aria respirata dal lavoratore.
Essa è espressa dalla
concentrazione per un periodo di riferimento. La presente sezione non riguarda i
valori limite per gli indicatori biologici.
b) Inoltre, può essere
necessario, per talune sostanze, fissare un limite massimo di variazione
rispetto al valore medio ponderato dell'esposizione, su un periodo di otto ore,
a dette sostanze per periodi più brevi.
Ai fini delle misurazioni di
controllo, si fa allora riferimento alla concentrazione ponderata durante il
periodo più breve in questione.
c) Il valore limite per i gas e i vapori è
espresso in ml/m3 (ppm), valore indipendente dalle variabili di stato,
temperatura e pressione atmosferica, nonché in mg/m3 per una temperatura di 20°C
e una pressione di 101,3 kPa, valore che dipende dalle variabili di stato. Il
valore limite per i materiali in sospensione è espresso in mg/m3 per le
condizioni di produzione sul posto di lavoro.
B. VALUTAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE E STRATEGIE DI MISURAZIONE
1. Elementi di base:
a) Se non
si può escludere con certezza la presenza di uno o più agenti sotto forma di
gas, vapore o materiali in sospensione nell'aria dell'ambiente di lavoro, deve
essere effettuata una valutazione per determinare se i valori limite sono
rispettati.
b) Nella valutazione occorre mettere insieme dati relativi a
tutti gli elementi che possono avere un'incidenza sull'esposizione, ad
esempio:
- gli agenti utilizzati o prodotti;
- le attività, le
attrezzature tecniche ed i procedimenti di fabbricazione;
- la distribuzione
temporale e spaziale delle concentrazioni degli agenti.
c) Un valore limite è
rispettato quando dalla valutazione risulta che l'esposizione non oltrepassa il
valore limite.
Se i dati raccolti non permettono di giungere a conclusioni
affidabili circa il rispetto dei valori limite, essi devono essere completati da
misurazioni effettuate sul posto di lavoro.
d) Se dalla valutazione risulta
che un valore limite non è rispettato:
- le cause del superamento devono
essere individuate e devono essere attuate, non appena possibile, le misure atte
a porre rimedio alla situazione;
- la valutazione deve essere ripetuta.
e)
Se dalla valutazione risulta che i valori limite sono rispettati, devono essere
effettuate, se necessario, misurazioni, con una periodicità adeguata, per
verificare che i valori limite continuino ad essere rispettati.
Queste
misurazioni devono essere tanto più frequenti quanto più la concentrazione
misurata si avvicina al valore limite.
f) Se dalla valutazione risulta che, a
lungo termine, dato il tipo di processo di lavoro, i valori limite sono
rispettati e che non si verificano sostanziali modifiche delle condizione dei
lavoratori, la frequenza delle misurazioni intese ad accettare il rispetto dei
valori limite può essere ridotta.
In tal caso occorre tuttavia accertare
periodicamente se la valutazione da cui si evince questa conclusione resta
valida.
g) Se il lavoratore è esposto simultaneamente o successivamente a
vari agenti, è necessario tenerne conto nel valutare il rischio per la salute
cui il lavoratore è esposto.
2. Requisiti degli addetti alle
misurazioni.
I responsabili delle misurazioni devono possedere e qualifiche
prescritte e disporre delle attrezzature necessarie.
3. Requisiti dei metodi
di misurazione:
a) Il metodo di misurazione deve consentire di ottenere
risultati rappresentativi per quanto riguarda l'esposizione del
lavoratore.
b) Ai fini della valutazione dell'esposizione del lavoratore sul
luogo di lavoro, è opportuno utilizzare per quanto possibile strumenti di
prelievo fissati sul corpo del lavoratore.
Quando esiste un gruppo di
lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili in uno stesso luogo e che
sono soggetti ad un'esposizione analoga, il campionamento può essere effettuato
nel gruppo, in modo tale che sia rappresentativo del gruppo stesso.
Possono
essere impiegati sistemi di misurazione stazionari se i risultati delle
misurazioni consentono di valutare l'esposizione del lavoratore sul luogo di
lavoro.
I campioni devono essere prelevati per quanto possibile al livello
degli organi respiratori e nell'immediata vicinanza del lavoratore.
In caso
di dubbio le misurazioni vanno effettuate nel punto in cui il rischio è
maggiore.
c) Il metodo di misurazione impiegato deve essere in funzione
dell'agente considerato, del valore limite previsto e dell'atmosfera
predominante sul posto di lavoro.
Il risultato della misurazione deve
indicare la concentrazione dell'agente in modo esatto e in proporzione al valore
limite.
d) Se il metodo di misurazione impiegato non si riferisce
specificamente all'agente misurato, il valore deve essere integralmente
attribuito all'agente in questione.
e) Il limite di rivelazione, la
sensibilità e la precisazione del metodo di misurazione devono essere in
funzione del valore limite.
f) Dovrebbe essere garantita l'esattezza del
metodo di misurazione.
g) Il metodo di misurazione impiegato deve essere
stato sperimentato in condizioni di applicazione pratiche.
h) Nella misura in
cui il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) pubblichi requisiti
generali cui devono rispondere i metodi e gli apparecchi utilizzati per le
misurazioni sul posto di lavoro, nonché le norme di verifica corrispondenti, se
ne deve tener conto per la scelta dei metodi di misurazione appropriati.
4.
Disposizioni particolari relative alle tecniche di misurazione degli aggregati
rappresentativi di particelle presenti nell'aria sul posto di lavoro:
a) Ogni
misurazione della concentrazione dei materiali in sospensione deve tener conto
del loro modo di agire; è dunque opportuno, al momento del campionamento,
prendere in considerazione sia la frazione inspirabile, sia quella
respirabile.
Ciò presuppone che si ottenga una separazione delle particelle
in funzione del loro diametro aerodinamico, corrispondente al deposito che si
forma con la respirazione.
Poiché non sono ancora disponibili attrezzature
appropriate per il campionamento sul posto di lavoro, occorre definire modalità
pratiche che consentano una misurazione uniforme.
b) Viene considerata come
inspirabile la frazione di materiali in sospensione che può essere assorbita da
un lavoratore mediante inspirazione buccale e/o nasale.
Nella prassi della
tecnica di misurazione vengono, ad esempio, utilizzati, per il campionamento,
campionatori con una velocità di aspirazione di 1,25 m/s ± 10%, ovvero
campionatori conformi a ISO/TR 7708-1983 (L).
Nel primo di questi due casi
esemplificativi:
- per gli apparecchi individuali di prelievo l'orifizio di
aspirazione deve essere in direzione parallela al viso del lavoratore per tutta
la durata del prelievo;
- per i campionatori stazionari, l'impianto e la
forma dell'orifizio devono consentire un prelievo rappresentativo per quanto
riguarda l'esposizione dei lavoratori a diverse direzioni di provenienza
dell'aria;
- l'impianto dell'orifizio di aspirazione dell'apparecchio non ha
praticamente importanza se la velocità delle correnti d'aria circostanti è molto
debole;
- se le correnti d'aria circostanti hanno una velocità pari o
superiore a 1 m/s, si raccomanda di procedere ad una campionatura
omnidirezionale su un piano orizzontale.
c) La frazione respirabile di
materiali in sospensione comprende un aggregato che passa attraverso un sistema
di separazione il cui effetto corrisponde alla funzione teorica di separazione
di un separatore per sedimentazione che separa il 50% delle particelle con
diametro aerodinamico di 5 micron m (convenzione di Johannesburg del
1979).
d) Conviene applicare le disposizioni adottate, se del caso, dal CEN
per quanto concerne la raccolta di materiali in sospensione sul luogo di
lavoro.
Possono essere utilizzati altri metodi purché conducano, per quanto
concerne il rispetto dei valori limite, al medesimo risultato o ad un risultato
ancor più rigoroso.
NOTE
Art. 1, comma 4: così
modificato dall'art. 1 bis del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. (così come
modificato dalla legge di conversione). Si veda inoltre l'art. 1 bis, comma 3
del medesimo D.L.
Art. 31, comma 1, lett. a): la lettera è stata
sostituita dall'art. 3, L. 27 marzo 1992, n. 257;
Art. 31, comma 2: il comma è stato
abrogato dall'art. 3, L. 27 marzo 1992, n. 257;
Art. 44, comma 3: il
comma è stato così corretto con avviso pubblicato sulla Gazz. Uff. 6 novembre
1991, n. 260.
Art. 50, comma 1: il comma è stato così modificato
dall'art. 27, comma 4 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 51,
comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 5 del D. Lgs. 19
dicembre 1994, n. 758.
Art. 52, comma 1: il comma è stato così modificato
dall'art. 27, comma 6 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 53,
comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 7 del D. Lgs. 19
dicembre 1994, n. 758.
Art. 54, comma 1: il comma è stato così modificato
dall'art. 27, comma 8 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.