D. P. R. n° 302  del 19/03/1956

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
integrative di quelle generali emanate
con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
  

  

   TITOLO I - Disposizioni generali

Capo unico.

Art. 1. Funzione integrativa delle norme. -

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto sono integrative di quelle generali emanate con il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 .

Art. 2. Campo di applicazione. -

Sono soggette alle norme del presente decreto le attività previste dall'art. 1 del D.P.R. 27 aprile 1955, numero 547 , con le esclusioni previste dal successivo art. 2.

Alle norme suddette sono soggetti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori, nonché i costruttori ed i commercianti indicati rispettivamente negli artt. 4, 5 e 6 e nell'art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 .

Art. 3. Applicazione delle norme. -

Anche per le norme del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nei capi I, II e IV del titolo XII del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 .

TITOLO II - Produzione ed impiego degli esplosivi

Capo I - Disposizioni generali.

Art. 4. Campo di applicazione. -

Le imprese che provvedono alla fabbricazione, alla manipolazione, al recupero, alla conservazione, alla distribuzione, al trasporto o alla utilizzazione di esplosivi devono applicare le norme del presente titolo.

Restano ferme le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e quelle del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

Art. 5. Età minima dei lavoratori. -

Ai lavori indicati nel primo comma dell'art. 4 non possono essere adibiti i minori di anni 18.

Capo II - Disposizioni concernenti la produzione degli esplosivi.

Art. 6. Suddivisione dei laboratori e protezione dei posti di lavoro. -

Le singole operazioni di fabbricazione e manipolazione degli esplosivi devono di norma essere eseguite in laboratori distinti ed isolati, in relazione alla loro pericolosità.

I lavoratori che effettuano operazioni presentanti rischi specifici devono essere protetti con mezzi e attrezzature atti a salvaguardarne l'integrità fisica ed in particolare:

a) mediante la difesa dei singoli posti di lavoro e dei lavoratori con schermi di sicurezza e con l'adozione di dispositivi atti a ridurre il pericolo;

b) con l'adozione di congegni di nota efficacia che consentano di effettuare le lavorazioni a distanza di sicurezza;

c) con l'effettuazione di lavorazioni in blinda o a distanza, comandate da posizioni di sicurezza, nel caso di lavorazioni di maggior pericolo quali la fresatura degli esplosivi, lo smontaggio e il taglio dei proiettili, il petrinaggio meccanico e la molazzatura.

Art. 7. Protezioni individuali. -

I lavoratori, appena entrati negli stabilimenti di fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplodenti, devono indossare appositi indumenti e calzature di lavoro, che devono essere loro forniti dall'impresa.

Le calzature devono essere prive di chiodi, punte od altri elementi di ferro o di acciaio. Negli indumenti di lavoro non devono esservi bottoni, fibbie o chiusure di metallo.

Gli addetti a lavorazioni, che comportino particolari rischi, quale la laminazione delle polveri, devono essere protetti con appositi indumenti.

E' vietato portare coltelli, chiavi, anelli o qualsiasi altro oggetto di metallo.

Nei reparti in cui è necessario, le lavoratrici devono raccogliere i capelli in cuffia.

I preposti hanno l'obbligo di controllare ed assicurare l'osservanza delle norme contenute nei comma precedenti.

Art. 8. Pavimenti. -