D.
P. R. n° 302 del
19/03/1956
Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
integrative
di quelle generali emanate
con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
TITOLO I -
Disposizioni generali
Capo unico.
Art. 1. Funzione integrativa delle
norme. -
Le norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto sono integrative di quelle
generali emanate con il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 .
Art. 2. Campo di applicazione. -
Sono soggette alle norme del
presente decreto le attività previste dall'art. 1 del D.P.R. 27 aprile 1955,
numero 547 , con le esclusioni previste dal successivo art. 2.
Alle norme suddette sono soggetti
i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori, nonché i
costruttori ed i commercianti indicati rispettivamente negli artt. 4, 5 e 6 e
nell'art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 .
Art. 3. Applicazione delle norme.
-
Anche per le norme del presente
decreto si applicano le disposizioni contenute nei capi I, II e IV del titolo
XII del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 .
TITOLO II - Produzione ed impiego
degli esplosivi
Capo I - Disposizioni
generali.
Art. 4. Campo di applicazione. -
Le imprese che provvedono alla
fabbricazione, alla manipolazione, al recupero, alla conservazione, alla
distribuzione, al trasporto o alla utilizzazione di esplosivi devono applicare
le norme del presente titolo.
Restano ferme le disposizioni
contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, e quelle del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni.
Art. 5. Età minima dei lavoratori.
-
Ai lavori indicati nel primo comma
dell'art. 4 non possono essere adibiti i minori di anni 18.
Capo II - Disposizioni concernenti
la produzione degli esplosivi.
Art. 6. Suddivisione dei
laboratori e protezione dei posti di lavoro. -
Le singole operazioni di
fabbricazione e manipolazione degli esplosivi devono di norma essere eseguite in
laboratori distinti ed isolati, in relazione alla loro pericolosità.
I lavoratori che effettuano
operazioni presentanti rischi specifici devono essere protetti con mezzi e
attrezzature atti a salvaguardarne l'integrità fisica ed in
particolare:
a) mediante la difesa dei singoli
posti di lavoro e dei lavoratori con schermi di sicurezza e con l'adozione di
dispositivi atti a ridurre il pericolo;
b) con l'adozione di congegni di
nota efficacia che consentano di effettuare le lavorazioni a distanza di
sicurezza;
c) con l'effettuazione di
lavorazioni in blinda o a distanza, comandate da posizioni di sicurezza, nel
caso di lavorazioni di maggior pericolo quali la fresatura degli esplosivi, lo
smontaggio e il taglio dei proiettili, il petrinaggio meccanico e la
molazzatura.
Art. 7. Protezioni individuali. -
I lavoratori, appena entrati negli
stabilimenti di fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplodenti,
devono indossare appositi indumenti e calzature di lavoro, che devono essere
loro forniti dall'impresa.
Le calzature devono essere prive
di chiodi, punte od altri elementi di ferro o di acciaio. Negli indumenti di
lavoro non devono esservi bottoni, fibbie o chiusure di metallo.
Gli addetti a lavorazioni, che
comportino particolari rischi, quale la laminazione delle polveri, devono essere
protetti con appositi indumenti.
E' vietato portare coltelli,
chiavi, anelli o qualsiasi altro oggetto di metallo.
Nei reparti in cui è necessario,
le lavoratrici devono raccogliere i capelli in cuffia.
I preposti hanno l'obbligo di
controllare ed assicurare l'osservanza delle norme contenute nei comma
precedenti.
Art. 8. Pavimenti. -