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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega
al Governo l'emanazione di norme generali e
speciali in materia di prevenzione infortuni e di
igiene del lavoro;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale;
Decreta:
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I - Campo di applicazione
Art. 1
ATTIVITÀ SOGGETTE
Le
norme del presente decreto si applicano a tutte le
attività alle quali sono addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi del
successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai comuni, da
altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e
di beneficenza, salve le limitazioni espressamente
indicate.
Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle
esercitate da privati in regime di concessione le
disposizioni del presente decreto saranno applicate
adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio
ferroviario.
Art. 2
ATTIVITÀ ESCLUSE
Le
norme del presente decreto non si applicano ai
lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli
aeromobili, nonché all'esercizio delle miniere,
delle cave e delle torbiere .
Sono escluse altresì le imprese industriali e
commerciali gestite direttamente dal titolare col
solo aiuto dei membri della famiglia con lui
conviventi e le aziende agricole indicate nel
secondo comma dell'art. 49
Art. 3
DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO
Agli
effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si
intende colui che fuori del proprio domicilio presta
il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la
direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al
solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una
professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai
lavoratori subordinati i soci di società e di enti
in genere cooperativi, anche di fatto, i quali
prestino la loro attività per conto delle società o
degli enti stessi.
Capo II - Obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori
Art. 4
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI
PREPOSTI
I
datori di lavoro, i dirigenti e i preposti i quali
esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività
indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente
decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici
cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi
di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di
protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori
osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di
protezione messi a loro disposizione.
Art. 5
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I
lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto,
le misure disposte dal datore di lavoro ai fini
dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e
gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti
dal datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai
preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi
di protezione suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e
mezzi di protezione, senza averne ottenuta
l'autorizzazione.
TITOLO II - Disposizioni particolari
Capo I - Ambienti di lavoro
Art. 6
ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE
1. I limiti minimi per altezza, cubatura e
superficie dei locali chiusi destinati o da
destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che
occupano più di 5 lavoratori, e in ogni caso in
quelle che eseguono le lavorazioni indicate
nell'articolo 33, sono i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m. 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve
disporre di una superficie di almeno mq. 2.
2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie
si intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili,
macchine e impianti fissi.
3. L'altezza netta dei locali è misurata dal
pavimento all'altezza media della copertura dei
soffitti o delle volte.
4. Quando necessità tecniche aziendali lo
richiedono, l'organo di vigilanza competente per
territorio può consentire altezze minime inferiori a
quelle sopra indicate e prescrivere che siano
adottati adeguati mezzi di ventilazione
dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal
presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la
superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa
anche alle aziende industriali che occupano meno di
cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse
si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo
di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei
lavoratori occupati.
5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici,
indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli
delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono
quelli individuati dalla normativa urbanistica
vigente.
Art. 7
PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNARI DEI
LOCALI SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI, BANCHINA E RAMPE
DI CARICO
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità della lavorazione, è vietato adibire a
lavori continuativi i locali chiusi [...] che
non rispondono alle condizioni seguenti:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici,
e provvisti di un isolamento termico sufficiente,
tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività
fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio
d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro
l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti,
dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse
per ottenere condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi,
devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si
versano sul pavimento sostanze putrescibili o
liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed
impermeabile e pendenza sufficiente per avviare
rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e
scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di
quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve
essere munito in permanenza di palchetti o di
graticolato, se i lavoratori non sono forniti di
idonee calzature impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni
tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono
essere a tinta chiara.
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in
particolare le pareti completamente vetrate, nei
locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle
vie di circolazione, devono essere chiaramente
segnalate e costituite da materiali di sicurezza
fino all'altezza di 1 metro dal pavimento,
ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle
vie di circolazione succitati in modo tale che i
lavoratori non possono entrare in contatto con le
pareti nè rimanere feriti qualora esse vadano
in frantumi. Nel caso in cui vengano
utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza
di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata
quando ciò è necessario in relazione al rischio che
i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in
frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di
ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in tutta
sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere
posizionati in modo da non costituire un pericolo
per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di
dispositivi i quali consentano la loro pulitura
senza rischi per i lavoratori che effettuano tale
lavoro nonché per i lavoratori presenti
nell'edificio e intorno a esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non
sufficientemente resistenti può essere autorizzato
soltanto se sono fornite attrezzature che permettano
di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono
funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti
dei necessari dispositivi di sicurezza e devono
possedere dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili e accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere
adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno
una uscita. Ove sia tecnicamente possibile, le
banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza
devono disporre di una uscita a ciascuna estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza
tale da evitare che i lavoratori possano cadere.
13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 10,
11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di
circolazione principali sul terreno dell'impresa,
alle vie di circolazione che portano a posti di
lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate
per la regolare manutenzione e sorveglianza degli
impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di
carico.
Art. 8
LOCALI SOTTERRANEI
È
vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei
o semi-sotterranei.
In deroga alle disposizioni del precedente comma,
possono essere destinati al lavoro locali
sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano
particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve
provvedere con mezzi idonei alla aereazione, alla
illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale
sanitario, può consentire l'uso dei locali
sotterranei e semisotterranei anche per altre
lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze
tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo
ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a
temperature eccessive, sempreché siano rispettate le
altre norme del presente decreto e sia provveduto,
con mezzi idonei, alla aereazione, alla
illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
Art. 9
AREAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI
1.
Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che
tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi
fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi
dispongano di aria salubre in quantità sufficiente
anche ottenuta con impianti di areazione.
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione,
esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni
eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema
di controllo, quando ciò è necessario per
salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento
dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono
funzionare in modo che i lavoratori non siano
esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe
comportare un pericolo immediato per la salute dei
lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria
respirata deve essere eliminato rapidamente.".
Art. 10
ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI
LAVORO
1.
A meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità delle lavorazioni e salvo che non si
tratti di locali sotterranei, i luoghi di
lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale.
In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi
di lavoro devono essere dotati di
dispositivi che consentono una illuminazione
artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza,
la salute e il benessere dei lavoratori
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di
lavoro e delle vie di circolazione devono essere
installati in modo che il tipo d'illuminazione
previsto non rappresenta un rischio di infortunio
per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre di
una illuminazione di sicurezza di sufficiente
intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di
illuminazione artificiale devono essere tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza.
Art. 11
TEMPERATURA DEI LOCALI
La
temperatura nei locali di lavoro deve essere
adeguata all'organismo umano durante il tempo di
lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati
e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i
lavoratori si deve tener conto della influenza che
possono esercitare sopra di essi il grado di umidità
e il movimento dell'aria concomitanti.
La temperatura dei locali di riposo, dei locali per
il personale di sorveglianza, dei servizi igienici,
delle mense e dei locali di pronto soccorso deve
essere conforme alla destinazione specifica di
questi locali.
Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono
essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo
dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di
attività e della natura del luogo di lavoro.
Quando non é conveniente modificare la temperatura
di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa
dei lavoratori contro le temperature troppo alte o
troppo basse mediante misure tecniche localizzate o
mezzi personali di protezione".
Art. 12
APPARECCHI DI RISCALDAMENTO
Gli
apparecchi a fuoco diretto destinati al
riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di
lavoro di cui al precedente articolo, devono essere
muniti di condotti del fumo privi di valvole
regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per
evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della
combustione, ad eccezione dei casi in cui, per
l'ampiezza del locale, tale impianto non sia
necessario.
Art. 13
UMIDITÀ
Nei
locali chiusi di lavoro delle aziende industriali
nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi
notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare,
per quanto è possibile, la formazione della nebbia,
mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti
minimi compatibili con le esigenze tecniche.
Art. 14
LOCALI DI RIPOSO
1.
Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori,
segnatamente a causa del tipo di attività, lo
richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un
locale di riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando il personale lavora in uffici o in analoghi
locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità
di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni
sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli
e sedili con schienale in funzione del numero dei
lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure
adeguate per la protezione dei non fumatori contro
gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto
regolarmente e frequentemente e non esistono locali
di riposo, devono essere messi a disposizione del
personale altri locali affinché questi possa
soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel
caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori
lo esige. In detti locali è opportuno prevedere
misure adeguate per la protezione dei non fumatori
contro gli inconvenienti del fumo.
6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche
nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia
modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni
qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione
del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono
avere la possibilità di riposarsi in posizione
distesa e in condizioni appropriate.
Art. 15
PULIZIA DEI LOCALI
Il
datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di
lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è
possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da
ridurre al minimo il sollevamento della polvere
nell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
Art. 16
SISTEMAZIONE DEI TERRENI SCOPERTI DIPENDENTI DAI
LOCALI DI LAVORO
I
terreni scoperti costituenti una dipendenza dei
locali di lavoro devono essere sistemati in modo da
ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle
di altra provenienza.
Art. 17
DEPOSITI DI IMMONDIZIE, DI RIFIUTI E DI MATERIALI
INSALUBRI
Nelle
adiacenze dei locali di lavoro e delle loro
dipendenze, il datore di lavoro non può tenere
depositi di immondizie o di rifiuti e di altri
materiali solidi o liquidi capaci di svolgere
emanazioni insalubri, a meno che non vengano
adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i
danni che tali depositi possono arrecare ai
lavoratori ed al vicinato.
Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e
gassosi, devono essere osservate le norme speciali
dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari.
Capo II - Difesa dagli agenti nocivi
Art. 18
DIFESA DALLE SOSTANZE NOCIVE
Ferme restando le norme di cui al
regio decreto 9 gennaio 1927,
n. 147, e successive modificazioni, le
materie prime non in corso di lavorazione, i
prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà
tossiche o caustiche, specialmente se sono allo
stato liquido o se sono facilmente solubili o
volatili, devono essere custoditi in recipienti a
tenuta e muniti di buona chiusura.
I recipienti devono portare una scritta che ne
indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i
contrassegni di cui all'art.
355 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, numero 547 .
Le materie in corso di lavorazione che siano
fermentescibili o possano essere nocive alla salute
o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere
accumulate nei locali di lavoro in quantità
superiore a quella strettamente necessaria per la
lavorazione .
I recipienti e gli apparecchi che servono alla
lavorazione oppure al trasporto dei materiali
putrescibili o suscettibili di dare emanazioni
sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e,
ove occorra, disinfettati.
Art. 19
SEPARAZIONE DEI LAVORI NOCIVI
Il
datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni
qualvolta è possibile in luoghi separati le
lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non
esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad
altre lavorazioni.
Art. 20
DIFESA DELL'ARIA DAGLI INQUINAMENTI CON PRODOTTI
NOCIVI
Nei
lavori nei quali si svolgono gas o vapori
irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in
quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o
fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve
adottare provvedimenti atti ad impedirne o a
ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la
diffusione.
L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve
farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino
al luogo dove si producono .
[...].
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli
dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero
ad emissioni di polvere, deve essere munita di
appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di
estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali
pericoli.
Art. 21
DIFESA CONTRO LE POLVERI
Nei
lavori che danno luogo normalmente alla formazione
di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro
è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad
impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo
sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro,
nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto
della natura delle polveri e della loro
concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di
lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti
lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di
sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri,
atti ad impedirne la dispersione.
L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è
possibile, immediatamente vicino al luogo di
produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di
prevenzione indicate nel comma precedente, e la
natura del materiale polveroso lo consenta, si deve
provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e
la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è
tenuto ad impedire che esse possano rientrare
nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e
quando la natura e la concentrazione delle polveri
non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici
indicati ai comma precedenti, e non possano essere
causa di danno o di incomodo al vicinato,
l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di
lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti,
prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario,
mezzi personali di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti
dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei
provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del
presente articolo, in quelle operazioni in cui, per
particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti
provvedimenti non sono atti a garantire
efficacemente la protezione dei lavoratori contro le
polveri.
Art. 22
DIFESA DALLE RADIAZIONI NOCIVE
Il
datore di lavoro deve provvedere affinché i
lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni
calorifiche siano protetti mediante l'adozione di
mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia
possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o
altre misure generali di protezione.
Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate
da luce viva, i mezzi indicati al comma precedente
devono essere atti a proteggere efficacemente gli
occhi.
Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro
le radiazioni ultraviolette mediante occhiali,
schermi ed indumenti idonei.
Art. 23
DIFESA CONTRO LE RADIAZIONI IONIZZANTI
Nei
procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei
raggi X o di sostanze che emettono radiazioni
ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare
le misure necessarie a tutelare efficacemente la
salute dei lavoratori contro le radiazioni e le
emanazioni nocive.
Con decreto del Presidente della Repubblica saranno
stabilite le modalità d'impiego dei raggi X e delle
sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, le
cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di
protezione, tenuto conto della natura delle
radiazioni nocive, della loro intensità, nonché
della entità e della durata della esposizione e
della estensione della superficie corporea esposta .
Il datore di lavoro è tenuto altresì a provvedere
affinché i residui e i rifiuti delle lavorazioni,
aventi proprietà ionizzanti, siano convenientemente
eliminati o resi innocui.
Art. 24
RUMORI E SCUOTIMENTI
(*)
Nelle
lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o
rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i
provvedimenti consigliati dalla tecnica per
diminuirne l'intensità.
N.B.: (*) limitatamente al danno uditivo,
non si applica l'articolo 24, come stabilito
dall'art. 5 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195.
Art. 25
LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO
È
vietato far entrare i lavoratori nei pozzi neri,
nelle fogne, nei camini, come pure in fosse, in
gallerie, ed in generale in ambienti od in
recipienti, condutture, caldaie e simili, dove
possano esservi gas deleteri, se non sia stata
preventivamente accertata l'esistenza delle
condizioni necessarie per la vita, oppure se
l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata
mediante ventilazione o con altri mezzi.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità
dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati
con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la
durata del lavoro e, ove occorra, forniti di
apparecchi di protezione.
Art. 26
MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
I
mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori,
quando possano diventare veicolo di contagio, devono
essere individuati e contrassegnati col nome
dell'assegnatario o con un numero.
Capo III - Servizi sanitari
Art. 27
PRONTO SOCCORSO
Nelle
aziende industriali, e in quelle commerciali che
occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro
deve tenere i presidi sanitari indispensabili per
prestare le prime immediate cure ai lavoratori
feriti o colpiti da malore improvviso.
Detti presidi devono essere contenuti in un
pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto
soccorso o in una camera di medicazione.
Con decreto del Ministro per il lavoro e per la
previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore
di sanità, saranno indicate la quantità e la specie
dei presidi chirurgici e farmaceutici.
Art. 28
PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Sono
obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le
aziende industriali che non si trovano nelle
condizioni indicate nei successivi artt. 29 e 30,
nonché le aziende commerciali che occupano più di 25
dipendenti.
Art. 29
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Sono
obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:
a) le aziende industriali che occupano fino a 5
dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri
abitati provvisti di posto pubblico permanente di
pronto soccorso e le attività che in esse si
svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia,
di infezione o di avvelenamento;
b) le aziende industriali, che occupano fino a 50
dipendenti, quando siano ubicate in località di
difficile accesso o lontane da posti pubblici
permanenti di pronto soccorso e le attività che in
esse si svolgono non presentino i rischi considerati
alla lettera a);
c) le aziende industriali, che occupano oltre 5
dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati
provvisti di posto pubblico permanente di pronto
soccorso e le attività che in esse si svolgono
presentino rischi di scoppio, di asfissia, di
infezione o di avvelenamento;
d) le aziende industriali, che occupano oltre 50
dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i
rischi particolari sopra indicati.
Art. 30
CAMERA DI MEDICAZIONE
Sono
obbligate a tenere la camera di medicazione le
aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti
quando siano ubicate lontano dai posti pubblici
permanenti di pronto soccorso e le attività che in
esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di
asfissia, di infezione o di avvelenamento.
Quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro,
ricorrano particolari condizioni di rischio e di
ubicazione, le aziende di cui al precedente art. 29,
in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono
obbligate ad allestire la camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione
anche le aziende industriali che occupano più di 50
dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche a norma degli artt. 33, 34 e
35 del presente decreto.
La camera di medicazione, oltre a contenere i
presidi sanitari previsti dall'art. 27, deve essere
convenientemente aereata ed illuminata, riscaldata
nella stagione fredda e fornita di un lettino con
cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e
per lavarsi; di sapone e asciugamani.
Art. 31
DECENTRAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO
Nei
complessi industriali, ove la distanza dei vari
reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso della
azienda è tale da non garantire la necessaria
tempestività delle cure, l'Ispettorato del lavoro
può prescrivere che l'azienda oltre a disporre del
posto centrale di pronto soccorso, provveda ad
istituire altri localizzati nei reparti più lontani
o di più difficile accesso.
Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non
presentino particolari rischi, devono essere dotati
del pacchetto di medicazione. L'Ispettorato del
lavoro, in relazione al numero degli operai occupati
nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto
di pronto soccorso, può prescrivere che sia tenuta,
in luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta
del pronto soccorso.
Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti
presentino rischi specifici, l'Ispettorato del
lavoro può altresì prescrivere che vi siano sul
posto i presidi e le apparecchiature di pronto
soccorso ritenuti necessari in relazione alla natura
e alla pericolosità delle lavorazioni.
Art. 32
Nelle
aziende che eseguono le lavorazioni indicate al
successivo art. 33 deve essere affisso in luogo ben
visibile un cartello indicante il nome, il cognome e
il domicilio od il recapito del medico a cui si può
ricorrere ed eventualmente il numero del suo
telefono oppure il posto di soccorso pubblico più
vicino all'azienda.
Nelle aziende di cui agli artt. 29 e 30, un
infermiere od, in difetto, una persona pratica dei
servizi di infermeria, deve essere incaricato di
curare la buona conservazione dei locali, degli
arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.
Art. 33
VISITE MEDICHE
Nelle
lavorazioni industriali che espongono all'azione di
sostanze tossiche o infettanti o che risultano
comunque nocive, indicate nella tabella allegata al
presente decreto, i lavoratori devono essere
visitati da un medico competente:
a) prima della loro ammissione al lavoro per
constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità
al lavoro al quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella
tabella, per constatare il loro stato di salute.
Per le lavorazioni che presentino più cause di
rischio e che pertanto sono indicate in più di una
voce della tabella, i periodi da prendere a base per
le visite mediche sono quelli più brevi.
L'Ispettorato del lavoro [(v. ora, Servizio di
Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro delle Unità sanitarie locali:
ex art. 21 della L. 23
dicembre 1978, n. 833]può prescrivere la esecuzione
di particolari esami medici, integrativi della
visita, quando li ritenga indispensabili per
l'accertamento delle condizioni fisiche dei
lavoratori.
Art. 34
I
lavoratori occupati nella stessa azienda in
lavorazioni diverse da quelle indicate nella
tabella, quando esse siano eseguite nello stesso
ambiente di lavoro ed espongano, a giudizio
dell'Ispettorato del lavoro [(v. ora, Servizio di
Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro delle Unità sanitarie locali:
ex art. 21 della L. 23
dicembre 1978, n. 833], a rischi della medesima
natura, devono essere sottoposti alle visite mediche
previste dall'articolo precedente.
Le visite mediche sono altresì obbligatorie per i
lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle
previste nella tabella, ma che espongono a rischi
della medesima natura, quando le lavorazioni stesse
siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali ai sensi della legge 15
novembre 1952, n. 1967 e, per le condizioni in cui
si svolgono, risultino, a giudizio dell'Ispettorato
del lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla
salute dei lavoratori che vi sono addetti.
Art. 35
Il
datore di lavoro può essere autorizzato
dall'Ispettorato del lavoro [(v. ora, Servizio di
Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro delle Unità sanitarie locali:
ex art. 21 della L. 23
dicembre 1978, n. 833] a far eseguire le visite
mediche periodiche a intervalli più lunghi di quelli
prescritti nella tabella allegata, ma non superiori
al doppio del periodo indicato, quando i
provvedimenti adottati nella azienda siano tali da
diminuire notevolmente i periodi igienici della
lavorazione.
L'Ispettorato del lavoro può altresì esentare il
datore di lavoro dall'obbligo delle visite mediche,
qualora, per la esiguità del materiale o dell'agente
nocivo trattato e per la efficacia delle misure
preventive adottate, ovvero per il carattere
occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente
ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei
lavoratori.
Capo IV - Servizi igienico-assistenziali
Art. 36
ACQUA
Nei
luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze
deve essere messa a disposizione dei lavoratori
acqua in quantità sufficiente, tanto per uso
potabile quanto per lavarsi.
Per la provvista, per la conservazione e per la
distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad
impedire la diffusione di malattie.
Art. 37
DOCCE
1.
Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe
a disposizione dei lavoratori quando il tipo di
attività o la salubrità lo esigano.
2. Devono essere previsti locali per docce separati
per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli
stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque
facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni
sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di
rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate
di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente
calda e fredda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi.
Art. 38
DOCCE
[....].
Art. 39
GABINETTI E LAVABI
1. I
lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro
posti di lavoro, dei locali di riposo, degli
spogliatoi e delle docce, di
gabinetti e di lavabi con acqua corrente
calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e
per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti
gabinetti separati; quando ciò sia
impossibile a causa di vincoli urbanistici o
architettonici e nelle aziende che occupano
lavoratori di sesso diverso in numero non superiore
a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli
stessi.
Art. 40
SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO
1.
Locali appositamente destinati a spogliatoi devono
essere messi a disposizione dei lavoratori quando
questi devono indossare indumenti di lavoro
specifici e quando per ragioni di salute o di
decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in
altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due
sessi e convenientemente arredati. Nelle
aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo
spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi;
in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati
dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni
prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di
lavoro.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una
capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai
locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi
dalle intemperie, riscaldati durante la stagione
fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di
attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di
chiudere a chiave i propri indumenti durante il
tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività
insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o
vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od
incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze
venefiche, corrosive od infettanti o comunque
pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro
devono essere separati da quelli per gli indumenti
privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun
lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di
cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.
Art. 41
REFETTORIO
Salvo
quanto è disposto dall'art. 43 per i lavori
all'aperto, le aziende nelle quali più di 30
dipendenti rimangono nell'azienda durante gli
intervalli di lavoro, per la refezione, e quelle che
si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38
devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di
refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
I refettori devono essere ben illuminati, aereati e
riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non
deve essere polveroso e le pareti devono essere
intonacate ed imbiancate.
L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte
esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al
primo comma, quando riconosce che non sia
necessario.
Nelle aziende che si trovano nelle condizioni
indicate dall'art. 38 e nei casi in cui
l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in
relazione alla natura della lavorazione, è vietato
ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di
lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo
destinato alla refezione.
Art. 42
CONSERVAZIONE VIVANDE E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
Ai
lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare
in adatti posti fissi le loro vivande, di
riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
È vietata la somministrazione di vino, di birra e di
altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.
È tuttavia consentita la somministrazione di modiche
quantità di vino e di birra nei locali di refettorio
durante l'orario dei pasti.
Art. 43
LOCALI DI RICOVERO E DI RIPOSO
Nei
lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere
messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui
possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle
ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere
fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere
riscaldato durante la stagione fredda.
Art. 44
DORMITORI STABILI
I
locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori
per uso di dormitorio stabile devono possedere i
requisiti di abitabilità prescritti per le case di
abitazione della località ed avere l'arredamento
necessario rispondente alle esigenze dell'igiene.
Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda
ed essere forniti di luce artificiale in quantità
sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per
lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle
stesse condizioni indicate nel presente decreto per
gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.
In detti locali è vietato l'illuminazione a gas,
salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le
cautele che saranno prescritte dall'Ispettorato del
lavoro.
I dormitori per gli uomini devono essere separati da
quelli per le donne e i dormitori per i fanciulli di
sesso maschile sotto i quindici anni da quelli per
gli adulti.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto
individuale; è vietato l'uso di letti sovrapposti.
Annesso ai dormitori che ricoverano più di 50
individui, vi deve essere un ambiente separato ad
uso eventuale di infermeria contenente almeno due
letti.
Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di
insetti alati i dormitori devono essere difesi dalla
penetrazione di essi.
Art. 45
DORMITORI DI FORTUNA
Per i
lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni,
quando i lavoratori debbono pernottare sul luogo, il
datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci
di difenderli efficacemente contro gli agenti
atmosferici.
Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15
giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle
altre stagioni, possono essere destinate ad uso di
dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto
o in parte di legno o di altri materiali idonei
ovvero tende, a condizione che siano ben difese
dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
Art. 46
DORMITORI TEMPORANEI
Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati
dall'art. 45, il datore di lavoro deve provvedere ai
dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche
in legno od altre costruzioni equivalenti.
Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle
condizioni seguenti:
a) gli ambienti per adulti devono essere separati da
quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno
che non siano destinati esclusivamente ai membri di
una stessa famiglia;
b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra
terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non
permettere né la penetrazione dell'acqua nelle
costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del
raggio di almeno 30 metri attorno;
c) essere costruite in tutte le loro parti in modo
da difendere bene l'ambiente interno contro gli
agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la
stagione fredda;
d) avere aperture sufficienti per ottenere una
attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di
buona chiusura;
e) essere fornite di lampade per l'illuminazione
notturna;
f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza
di insetti alati le aperture devono essere difese
contro la penetrazione di essi.
La superficie dei dormitori non può essere inferiore
a 3,50 mq per persona.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto,
una branda o una cuccetta arredate con materasso o
saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte
sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed
una mensolina.
Anche per i dormitori di cui al comma precedente
vale la norma prevista dal quarto comma dell'art.
44.
In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con
essi, vi devono essere convenienti locali per uso di
cucina e di refettori, latrine adatte e mezzi per la
pulizia personale.
Art. 47
PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Le
installazioni e gli arredi destinati ai refettori,
agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai
dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di
benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti
in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di
lavoro.
I lavoratori devono usare con cura e proprietà i
locali, le installazioni e gli arredi indicati al
comma precedente.
Capo V - Nuovi impianti
Art. 48
NOTIFICHE ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO
Chi
intende costruire, ampliare od adattare un edificio
od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali
cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3
operai, è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del
lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro
modo equipollente.
La notifica deve contenere una descrizione
dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali
modalità delle stesse e delle caratteristiche dei
locali e degli impianti, corredata da disegni di
massima, in quanto occorrano.
L'Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati
e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali,
degli impianti e alle modalità delle lavorazioni
quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle
norme contenute nel presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro tiene conto nelle sue
determinazioni delle cautele che possono essere
necessarie per la tutela del vicinato prendendo
all'uopo gli opportuni accordi col medico
provinciale o con l'ufficiale sanitario, al fine di
coordinare l'adozione dei provvedimenti di
rispettiva competenza.
Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia
prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli
interessati possono eseguire i lavori, ferma
restando però la loro responsabilità per quanto
riguarda la osservanza delle disposizioni del
presente decreto.
TITOLO III - Disposizioni relative alle aziende
agricole
Capo unico
Art. 49
AZIENDE E LAVORI SOGGETTI AL PRESENTE TITOLO
Le
disposizioni contenute nel presente titolo si
applicano alle aziende in cui si compiono non solo i
lavori attinenti direttamente all'esercizio
dell'agricoltura, della boschicoltura e della
pastorizia, ma anche quelli di carattere industriale
e commerciale che hanno per scopo la preparazione,
la conservazione ed il trasporto dei loro prodotti,
quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori
della terra o da quelli addetti alla custodia ed al
governo del bestiame.
Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende
agrarie gestite dal proprietario, affittuario od
enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo con
l'aiuto dei membri della famiglia seco lui
conviventi, anche se per brevi periodi di tempo
occupi mano d'opera per lavori stagionali.
Art. 50
ABITAZIONI E DORMITORI
Ferme
restando le disposizioni relative alle condizioni di
abitabilità delle case rurali, contenute nel testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , è vietato di
adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a
dormitorio di lavoratori assunti per lavori
stagionali di carattere periodico:
a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di
qualunque specie le cui pareti o coperture sono
costituite in tutto od in parte dalla roccia;
b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia,
fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende
od altre costruzioni di ventura.
È fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli
lavori non continuativi, né periodici che si devono
eseguire in località distanti più di cinque
chilometri dal centro abitato, per qual caso si
applicano le disposizioni dell'art. 45.
È fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori,
quando siano destinati ad essere abitati per la sola
durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare
delle zone a questo di mano in mano assegnate.
Art. 51
DORMITORI TEMPORANEI
Le
costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di
dormitorio dei lavoratori assunti per lavori
stagionali di carattere periodico, devono rispondere
alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui
all'art. 46 del presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere che i
dormitori dispongano dei servizi accessori previsti
dall'ultimo comma del predetto art. 46, quando li
ritenga necessari in relazione alla natura e alla
durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.
Art. 52
ACQUA
Per
la provvista, la conservazione e la distribuzione
dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere
osservate le norme igieniche atte ad evitarne
l'inquinamento e ad impedire la diffusione di
malattie.
Art. 53
ACQUAI E LATRINE
Le
abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad
ogni famiglia di lavoratori, devono essere provviste
di acquaio e di latrina.
Gli scarichi degli acquai dei lavatoi e degli
abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le
acque siano versate nel terreno a distanza non
inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai
depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in
bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di
gas.
I locali delle latrine non devono comunicare
direttamente con le stanze di abitazioni, a meno che
le latrine non siano a chiusura idraulica.
Art. 54
STALLE E CONCIMAIE
Le
stalle non devono comunicare direttamente con i
locali di abitazione o con i dormitori.
Quando le stalle siano situate sotto i locali
predetti devono avere solaio costruito in modo da
impedire il passaggio del gas.
Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed
essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni
liquide, da raccogliersi in appositi bottini
collocati fuori delle stalle stesse secondo le norme
consigliate dall'igiene.
Nei locali di nuova costruzione, le stalle non
devono avere aperture nella stessa facciata ove si
aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori
a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
Le concimaie devono essere normalmente situate a
distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o
dai dormitori, nonché dai depositi e dalle
condutture dell'acqua potabile.
Qualora, per difficoltà provenienti dalla
ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza
suddetta, l'Ispettorato del lavoro può consentire
che la concimaia venga situata anche a distanze
minori.
Art. 55
LOCALI SOTTERRANEI
È
vietato eseguire in locali sotterranei o nelle
stalle le lavorazioni di carattere industriale o
commerciale indicate al primo comma dell'art. 49.
Possono però essere compiute nelle cantine la
preparazione e le successive manipolazioni dell'olio
e del vino. In tali casi devono essere adottate
opportune misure per il ricambio dell'aria.
Art. 56
MEZZI DI PRONTO SOCCORSO E DI PROFILASSI
Le
aziende che occupano almeno cinque lavoratori,
devono tenere il pacchetto di medicazione di cui
all'art. 27 ; quando il numero dei lavoratori superi
i cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta di
pronto soccorso di cui all'articolo predetto.
Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei
lavoratori addetti alla custodia del bestiame i
mezzi di disinfezione necessari per evitare il
contagio delle malattie infettive.
Art. 57
Nelle
attività concernenti il diserbamento, la distruzione
dei parassiti delle piante, dei semi e degli
animali, la distruzione dei topi o di altri animali
nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione
e la cura delle malattie infettive del bestiame e le
disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti
infetti ed, in genere, nei lavori in cui si
adoperano o si producono sostanze asfissianti,
tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute
dei lavoratori, devono essere osservate le
disposizioni contenute nell'articolo 18.
Nei casi in cui per la difesa della salute dei
lavoratori si debba fare uso di mezzi individuali di
protezione devono essere applicate le disposizioni
di cui all'art. 26.
TITOLO IV - Norme penali
Capo unico
Art. 58
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI
DIRIGENTI
I
datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni
per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1,
2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e
quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto
e quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52.
Alle stesse penalità soggiaciono i datori di lavoro
e i dirigenti che non osservano le prescrizioni
rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli
articoli 6, comma 4; 21, sesto e settimo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni
per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18,
secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40;
41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo
comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo comma;
51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle
stesse penalità soggiaciono i datori di lavoro e i
dirigenti che non osservano le prescrizioni
rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli
articoli 14, comma 6, 31, terzo comma; 48, terzo
comma; 51, secondo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31,
secondo comma; 32, 42, primo e secondo comma; 54,
primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56.
Alle stesse penalità soggiaciono i datori di lavoro
ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni
rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli
articoli 31, primo e secondo comma; 33, terzo
comma..
d) con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma
e 34.
Art. 59
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI
I
preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire quattro milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4
lettera b), 9 commi 1, 2, 4, 11, 13,
18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21
terzo e quarto comma, 25;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
fino a lire due milioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9,
comma 3, 18 secondo comma, 36 secondo comma,
[....], 50 primo comma.
Art. 60
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI
I
lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila
per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
5 lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47
secondo comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila
per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
5 lettera a), b) e c), [....], 41
quarto comma .
TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali
Capo I - Deroghe
Art. 61
DEROGHE DI CARATTERE GENERALE
Le
disposizioni del presente decreto non si applicano
per il periodo da stabilirsi con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'art. 393 del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per
gli edifici, locali, impianti e loro parti,
preesistenti o in corso di costruzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto,
relativamente alle attività industriali, commerciali
ed agricole per le quali ricorrano esigenze tecniche
o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre
che sussistano o vengano adottate idonee misure
sostitutive per la tutela igienico-sanitaria dei
lavoratori.
Art. 62
DEROGHE PARTICOLARI
Gli
Ispettori del lavoro competenti per territorio hanno
facoltà di concedere alle singole aziende, che ne
facciano apposita richiesta, deroghe temporanee per
l'attuazione di determinate norme del presente
decreto, quando non sia possibile in impianti o loro
parti preesistenti alla data di entrata in vigore
del decreto medesimo, l'applicazione di dette norme,
per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o
per altri motivi eccezionali, e sempre che siano
adottate opportune misure igienico-sanitarie.
Capo II - Applicazione delle norme
Art. 63
VIGILANZA
La
vigilanza sull'applicazione del presente decreto è
affidata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato
del lavoro.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
potrà anche stabilire che la vigilanza sia
esercitata, per le aziende agricole e forestali,
sotto la direzione degli Ispettorati del lavoro, dal
personale tecnico del Ministero dell'agricoltura e
dal Corpo forestale dello Stato.
Per la vigilanza nelle aziende esercitate
direttamente dallo Stato, il Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale prenderà accordi con le
Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato
esercita direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo
dei propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza
per l'applicazione del presente decreto.
Art. 64
ISPEZIONI
Gli
ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in
qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di
lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a
visita medica il personale occupato, di prelevare
campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e
altresì di chiedere al datore di lavoro, ai
dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le
informazioni che ritengano necessarie per
l'adempimento del loro compito, in esse comprese
quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere
visione, presso gli ospedali ed eventualmente di
chiedere copia, della documentazione clinica dei
lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o
presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto
sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e
documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni
di ufficio.
Art. 65
PRESCRIZIONI
Le
prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro
per l'applicazione del presente decreto sono
compilate, di norma, in sede di ispezione, su
apposito foglio in doppio, firmato dall'ispettore e
dal datore di lavoro, o dalla persona che lo
rappresenta all'atto della visita, al quale viene
consegnata una delle copie.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare il foglio
sul luogo del lavoro e a presentarlo su richiesta
nelle successive visite di ispezione.
Quando siano assenti il datore di lavoro o la
persona che lo rappresenti, o quando costoro
rifiutino di firmare il foglio di prescrizione,
quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.
Art. 66
RICORSI
Le
disposizioni impartite da gli ispettori del lavoro
in materia di igiene del lavoro sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente è
ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il termine di giorni 30
dalla data di comunicazione delle disposizioni
medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al
Ministero predetto tramite l'Ispettorato del lavoro
competente per territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi
in cui la sospensione sia disposta dal capo
dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma
precedente o dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
È altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, entro il termine e con le
modalità di cui al secondo comma, avverso le
determinazioni adottate dagli Ispettori del lavoro
in materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art.
62.
Art. 67
CONTRAVVENZIONI
I
verbali di contravvenzione devono determinare con
chiarezza e precisione i dati di fatto costituenti
le infrazioni e le altre informazioni necessarie per
il giudizio sulla contravvenzione.
Il processo verbale deve essere compilato
dall'Ispettore del lavoro e firmato da lui e dal
datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel
momento, oppure dal lavoratore nel caso di
violazioni da lui commesse.
La persona a cui viene contestata la contravvenzione
ha il diritto di fare inserire nel processo verbale
le dichiarazioni che riterrà convenienti nel proprio
interesse.
Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il
processo verbale, l'ispettore del lavoro ne fa
menzione indicandone le ragioni.
Art. 68
COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA
Nulla
è innovato per quanto riguarda la competenza delle
autorità sanitarie nell'applicazione dei
provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e
della sanità pubblica.
I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria e del commercio, dei trasporti e
delle poste e delle telecomunicazioni, nonché l'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità stabiliranno
d'accordo le norme per coordinare l'azione dei
rispettivi funzionari dipendenti.
L'Ispettorato del lavoro collabora con le autorità
sanitarie per impedire che l'esercizio delle aziende
industriali e commerciali sia causa di diffusione di
malattie infettive oppure di danni o di incomodi al
vicinato.
In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali
e l'Ispettorato del lavoro, circa la natura dei
provvedimenti da adottarsi, giudicherà il prefetto,
con decreto motivato, sentito il Consiglio
provinciale di sanità.
Capo III - Disposizioni finali
Art. 69
COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI SPECIALI VIGENTI
INMATERIA
Le
disposizioni in materia di igiene del lavoro
contenute nelle vigenti leggi e regolamenti speciali
restano ferme in quanto non incompatibili con le
norme del presente decreto, o riguardanti settori o
materie da questo non espressamente disciplinati.
Art. 70
DECORRENZA
Il
presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1956.
A decorrere da tale data il regolamento generale per
igiene del lavoro, approvato con
regio decreto 14 aprile 1927,
n. 530, è abrogato.
ALLEGATO
Tabella delle lavorazioni per le quali vige
l'obbligo delle visite mediche preventive e
periodiche (art. 33 del Decreto)
|
Causa del
rischio |
Lavorazioni o
categorie di lavoratori |
Periodo visite |
|
|
|
|
|
45. Radio, raggi
X e sostanze radioattive |
Lavoratori
addetti: |
|
|
|
a) alla
produzione di sostanze radioattive;
b) alle lavorazioni che implicano l'uso di
radio, raggi X e sostanze radioattive |
Trimestrale e
visita immediata quando l'operaio denunci o
presenti segni patologici sospetti |
|
46. Radiazioni
ultraviolette e infrarosse |
Lavoratori
addetti: |
|
|
|
a) alle
applicazioni industriali dei raggi
ultravioletti e infrarossi; |
Semestrale e
visita immediata quando l'operaio denunci o
presenti segni patologici sospetti |
|
|
b) alla
saldatura ad arco. |
Id. |
|
48. Vibrazioni e
scuotimenti |
Lavoratori che
impiegano utensili ad aria compressa o ad
asse flessibile. |
Annuale |
49. Rumori
(*) |
Lavoratori addetti: |
|
|
|
a)
lavoro dei calderai; |
Annuale |
|
|
b)
ribaditura dei bulloni; |
Id. |
|
|
c)
battitura e foratura delle lamiere con
punzoni; |
Id. |
|
|
d) prove
dei motori a scoppio e a reazione; |
Id. |
|
|
e)
produzione di polveri metalliche con
macchine a pestelli; |
Id. |
|
|
f)
fabbricazione di chiodi; |
Id. |
|
|
g)
lavoro ai telai meccanici per tessitura. |
Id.] |
|
50. Ferro
(ossido) |
Lavoratori
addetti ai laminatoi di ferro e di acciaio,
in quanto esposti alla inalazione di polvere
di ossido di ferro. |
Annuale |
|
51. Polveri di
zolfo
[1] |
Lavoratori
addetti alla macinazione e alla raffinazione
dello zolfo. |
Annuale |
|
52. Polveri di
talco
[1] |
Lavoratori
addetti: |
|
|
|
a) alla
produzione e alla lavorazione del talco; |
Annuale |
|
|
b) alla
talcatura nella lavorazione della gomma. |
Id. |
|
53. Polveri di
cotone, lino, canapa e juta |
Lavoratori
addetti: |
|
|
|
a) alla
apertura, battitura, cardatura e pulitura
delle fibre di cotone, canapa, lino e juta;
|
Annuale |
|
|
b) alla filatura
e tessitura della canapa e della juta. |
Id. |
|
54.
Anchilostomiasi |
Lavori nelle
gallerie, nelle fornaci di laterizi. |
Annuale e quando
l'operaio denunci o presenti sintomi
sospetti di infestione |
|
55. Carbonchio e
morva |
Lavoratori
addetti: |
|
|
|
a) alle
infermerie per animali; |
Annuale e quando
l'operaio denunci o presenti sintomi
sospetti di infezione |
|
|
b) ai macelli; |
Id. |
|
|
c) alle
sardigne; |
Id. |
|
|
d) alla concia
delle pelli; |
Id. |
|
|
e) alla
lavorazione del crine; |
Id. |
|
|
f) alla raccolta
e alla lavorazione dei residui animali per
la fabbricazione di concimi, di colla e di
altri prodotti industriali. |
Id. |
|
56.
Leptospirosi |
a) Lavori nelle
fogne e nei canali;
b) lavori di bonifica in terreni paludosi. |
Annuale e
immediata quando l'operaio denunci o
presenti sintomi sospetti di infestione |
|
57. Tubercolosi,
sifilide ed altre malattie trasmissibili |
Soffiatura del
vetro con mezzi non meccanici (in quanto
implichi l'uso di canne promisque). |
Ogni 15 giorni
ed ogni volta che l'operaio riprenda il
lavoro dopo una assenza superiore a 5
giorni |
----------
[1] I controlli sanitari sono
limitati ai lavoratori esposti all'inalazione di
dette polveri, quando esse siano esenti da silice,
in quanto per le lavorazioni che comportano la
inalazione di polveri silicee provvedono le norme
contenute nella legge 12 aprile 1943, n. 455, sulla
assicurazione obbligatoria contro la silicosi e
l'asbestosi (in corso di modifica: vedi decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e
decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio
1960, n. 1169).
N.B.: (*) la voce «rumori» e' stata
abrogata dall'art. 5 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n.
195.
NOTE AL D.P.R. 19/3/1956, N. 303
Per un immediato riscontro delle modifiche
introdotte dal D.Lgs. 242/96 le stesse sono
evidenziate in grassetto corsivo
Titolo II: la denominazione del titolo è stata così
sostituita dall'art. 33, comma 4 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
Art. 6: l'articolo è stato dapprima modificato
dall'art. 33, comma 5 del D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626; successivamente è stato sostituito dall'art.
16, comma 4 del D.Lgs. 242/96.
Art. 7: l'articolo è stato dapprima sostituito,
titolo compreso, dall'art. 33, comma 9 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626; successivamente è stato
modificato dall'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 242/96.
Art. 9: l'articolo è stato così sostituito, titolo
compreso, dall'art. 33, comma 6 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626; successivamente il comma 1 è
stato modificato dall'art. 16, comma 6 del D.Lgs.
242/96.
Art. 10: l'articolo è stato dapprima sostituito,
titolo compreso, dall'art. 33, comma 8 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626; successivamente il comma 1 è
stato sostituito dall'art. 16, comma 7 del D.Lgs.
242/96.
Art. 11: l'articolo è stato così sostituito, titolo
compreso, dall'art. 33, comma 7 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
Art. 14: l'articolo è stato così sostituito, titolo
compreso, dall'art. 33, comma 10 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
Art. 20: l'articolo è stato così modificato
dall'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626; successivamente il comma terzo è stato
soppresso dall'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 242/96..
Art. 37: è stato dapprima sostituito, titolo
compreso, dall'art. 33, comma 12 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626; successivamente è stato
sostituito dall'art. 16, comma 8 del D.Lgs. 242/96.
Art. 38: è stato abrogato dall'art. 16, comma 9 del
D.Lgs. 242/96.
Art. 39: è stato dapprima sostituito, titolo
compreso, dall'art. 33, comma 12 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626; successivamente è stato
sostituito dall'art. 16, comma 10 del D.Lgs. 242/96.
Art. 40: l'articolo è stato così sostituito
dall'art. 33, comma 11 del D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626.
Il D.P.R. 303/1956 è stato emanato in base
all'autorizzazione contenuta nella legge 12 febbraio
1955, n. 51; successivamente il comma 2 è stato
modificato dall'art. 16, comma 11 del D.Lgs. 242/96.
Il testo è conforme alle rettifiche contenute
nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno
1956, n. 142.
La misura delle ammende è stata elevata di cinque
volte ai sensi dall'art. 113, comma 2, della L. 24
novembre 1981, n. 689. Le sanzioni sono escluse
dalla depenalizzazione in base all'art. 32, commi 1
e 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689.
In base all'art. 27 del Codice penale le pene
proporzionali non hanno limite massimo.
Art. 48: cfr. la Circolare (Min. Lavoro) 2 febbraio
1971, n. 144.
Art. 58, comma 1: il comma è stato così modificato
dall'art. 26, comma 16 del D. Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758; successivamente le lettere a), b), c) sono
state sostituite dall'art. 16, comma 12 del D.Lgs.
242/96..
Art. 59, comma 1: il comma è stato così modificato
dall'art. 26, comma 17 del D. Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758; successivamente le lettere a), b) sono state
modificate dall'art. 16, comma 13 del D.Lgs. 242/96.
Art. 60, comma 1: il comma è stato così modificato
dall'art. 26, comma 18 del D. Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758; successivamente la lettera b) è stata
modificata dall'art. 16, comma 14 del D.Lgs. 242/96.
Allegato, voci 11 e 49: le voci sono state soppresse
dall'art. 59 del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.
Le
voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, sono state abrogate dal D.Lgs. 2
febbraio 2002, n. 25 |