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Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359
"Attuazione della direttiva 95/63/CE che
modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti
minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19
ottobre 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre
1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il
lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare
l'articolo 51, recante delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 95/63/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e successive modifiche e integrazioni,
recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche e integrazioni, e in particolare il
titolo III che reca disposizioni di attuazione della
direttiva 89/655/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli
affari esteri e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al
titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e all'articolo 184 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della
direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995.
Art. 2.
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Inoltre, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinche' durante l'uso delle attrezzature di
lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi
4-bis e 4-ter.".
2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n.
626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche
tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni
prevedibili in relazione all'uso progettato
dell'attrezzatura.".
3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n.
626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli
utilizzatori e per le altre persone, assicurando in
particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi
mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte
le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere
addotte o estratte in modo sicuro.".
4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di
attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia
assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di
circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una
zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che
i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita' di
attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure
appropriate per evitare che, qualora la presenza di
lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione
dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro
mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti
sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono
effettuare lavori durante lo spostamento, la velocita'
dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a
combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto
qualora sia assicurata una quantita' sufficiente di aria
senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di
attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia
assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione
dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche,
nonche' tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura; le combinazioni di piu' accessori di
sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per
consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche
qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori
di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere
danneggiati o deteriorati;
b) allorche' due o piu' attrezzature di lavoro che servono
al sollevamento di carichi non guidati sono installate o
montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di
azione si intersecano, siano prese misure appropriate per
evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle
attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un
lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali
operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in
particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il
controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente
progettate nonche' adeguatamente controllate ed eseguite al
fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in
particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da
due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e
applicata una procedura d'uso per garantire il buon
coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i
carichi in caso di interruzione parziale o totale
dell'alimentazione di energia, siano prese misure
appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi
relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza
sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di
pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e
sistemato con la massima sicurezza;
f) allorche' le condizioni meteorologiche si degradano ad un
punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di
funzionamento, esponendo cosi' i lavoratori a rischi,
l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro
che servono al sollevamento di carichi non guidati sia
sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i
lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa
vigente, provvede affinche' le attrezzature di cui
all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima
installazione o di successiva installazione e a verifiche
periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche",
al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon
funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma
4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorita' di
vigilanza competente per un periodo di cinque anni
dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio
dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante
l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le
attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.".
Art. 3.
1. All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del
1994, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Le modalita' e le procedure tecniche delle verifiche
seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base
al quale l'attrezzatura e' stata costruita e messa in
servizio.".
2. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n.
626 del 1994, le parole "puo' stabilire" sono sostituite
dalla parola "stabilisce".
3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del
1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui
all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di
lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a
disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e
non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti disposizioni di carattere
costruttivo, allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro
considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al
comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta
misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e
quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza
sempre che non comportino modifiche delle modalita' di
utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.".
Art. 4.
1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone ).
- 1. Il sollevamento di persone e' effettuato soltanto con
attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il
sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine
a condizione che siano state prese adeguate misure in
materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona
tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi
impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora
siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di
lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di
comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori
sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione
sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le
opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso
di pericolo.".
Art. 5.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i
lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro
presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se
da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di
tali attrezzature.".
Art. 6.
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti
modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le
seguenti:"4-bis, 4-ter, 4-quater.";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti
parole: "36, comma 8-ter".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti
modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le
seguenti: "4-bis, 4-ter, 4-quater,";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti
parole: "36,comma 8-ter".
Art. 7.
1. Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti,
in fine, i seguenti allegati:
" a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a
verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del
paniere 450 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza
dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad
acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e
disciolti.
b) Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili
alle attrezzature di lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche'
esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio
corrispondente. Ai fini del loro adempimento ed in quanto
riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono
necessariamente l'adozione delle stesse misure
corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle
attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro
mobili, semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di
trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di
lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare
rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere
attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il
bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia. Nel
caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito,
dovra' essere presa ogni precauzione possibile per evitare
conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili
tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e
di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere
possibilita' di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o
lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di
utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca
all'attrezzatura di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio
sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori
trasportati a bordo
qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di
giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata
equivalente. Queste strutture di protezione possono essere
integrate all'attrezzatura di lavoro. Queste strutture di
protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro
e' stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se
l'attrezzatura di lavoro e' concepita in modo da escludere
qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo
che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di
ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti
dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere
installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei
lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o
piu' lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo
da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento
del carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da
lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore,
uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del
carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i
lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in
caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano
essere intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui
spostamento puo' comportare rischi per le persone devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare
la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che
consentano di ridurre al minimo le conseguenze di
un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di
piu' attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di
sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con
comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta
la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo
di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente e'
insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere
dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la
visibilita';
e) le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso
notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo
di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire
sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a
causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio
suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono
essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno
che tali dispositivi non si trovino gia' ad una distanza
sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono
usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi
immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal
campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in
condizioni normali possono comportare rischi di urto o di
intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di
dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non
siano installati altri dispositivi per controllare il
rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro
adibite al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere
contrassegnati in modo da poterne identificare le
caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione
sicura. Se l'attrezzatura di lavoro non e' destinata al
sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso
dovra' esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare
alcuna possibilita' di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di
persone devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di
intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in
particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di
incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo
e possano essere liberati.".
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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