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Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.
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"Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 50 del 1 marzo 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera o), della
legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri,adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti della Camera del deputati e del
Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni dell'11 e del 22 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, della sanita' e delle
politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni in materia di premi dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Art. 1.
Ambito di applicazione delle gestioni
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica30
giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed
integrazioni, di seguito denominato "testo unico",
nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del
medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari,
le seguenti quattro gestioni separate:
a) industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive,
impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia,
gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
della pesca; dello spettacolo; per le relative attivita'
ausiliarie;
b) artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
c) terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese
quelle turistiche; di produzione, intermediazione e
prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita'
professionali ed artistiche: per le relative attivita'
ausiliarie;
d) altre attivita', per le attivita' non rientranti fra
quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle
svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti
locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera
e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui
al comma 1 sono riferite le attivita' protette di cui
all'articolo 1 del testo unico.
Art. 2.
Classificazione dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro indicati all'articolo
9 del testo unico sono classificati nelle gestioni
individuate all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Per i settori non ricadenti nell'ambito
dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non
classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione e'
disposta dall'INAIL.
3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi
del comma 2 e' dato ricorso al consiglio di amministrazione
dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura
indicata nell'articolo 45 del testo unico.
4. I datori di lavoro devono denunciare
all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che
comportino la variazione della classificazione prevista dal
presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.
Art. 3.
Tariffe dei premi
1. Fermo restando l'equilibrio finanziario
complessivo della gestione industria, per ciascuna delle
gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, le relative modalita' di
applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico
aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che
concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe
di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio
successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna
delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella
misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in
modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo
comma dell'articolo 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarita'
dell'attivita' espletata, sono introdotte, in via
sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli
tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela
obbligatoria, consentano flessibilita' nella scelta degli
stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese
per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio
2000-2002, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in
applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle
suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo
44 del testo unico e successive modificazioni, e' calcolato
sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre
1999, e' versato provvisoriamente nella misura del 95 per
cento dell'importo cosi' determinato. Limitatamente all'anno
2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e
dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e
successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il
decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fissera',
nelle relative modalita' di applicazione, i criteri per
eventuali conguagli.
6. Ferma restando la possibilita' di
modifica con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su delibera
del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura
massima dei tassi medi nazionali e' ridotta al 130 per
mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo
della gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000
e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi
dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio
1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli
anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la
spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 4
Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, fermo restando
quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono
soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti
di cui all'articolo 9 del testo unico, appartenenti all'area
dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o
di legge, di tutela con polizze privatistiche. La
retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi e'
pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui
all'articolo 116, comma 3, del testo unico. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL,
vengono individuati i riferimenti tariffari per la
classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti
dipendenti.
2. I premi versati anteriormente alla data
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo
conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative
prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole
ai fini della determinazione del premio e' quella indicata
nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie
professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di
corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il
relativo rapporto assicurativo decorre dalla data
dell'evento indennizzato.
3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo
assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di
cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per
la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del
testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 5.
Assicurazione dei lavoratori parasubordinati
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti
all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati
indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le
attivita' previste dall'articolo 1 del testo unico o, per
l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via
occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente
condotti.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il
committente e' tenuto a tutti gli adempimenti del datore di
lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo e' ripartito nella
misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a
carico del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base
imponibile e' costituita dai compensi effettivamente
percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma
3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attivita'
svolta dal lavoratore e' quello dell'azienda qualora
l'attivita' stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in
caso contrario, dovra' essere quello dell'attivita'
effettivamente svolta.
5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo
assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di
cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per
la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del
testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 6.
Assicurazione degli sportivi professionisti
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono soggetti
all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti
dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo
unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di
legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL,
saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti
tariffari ai fini della determinazione del premio
assicurativo.
2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo
assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di
cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per
la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del
testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 7.
Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
1. Le tariffe di cui all'articolo 3 si
applicano anche per le attivita' svolte dai lavoratori
italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. In caso di insussistenza dell'ultima
condizione indicata nell'articolo 2, comma 6-bis,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori
di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti
dell'INAIL, di un premio integrativo, da applicarsi con
decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto
decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute
dall'Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del
premio integrativo e' determinata con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL. I premi versati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro
efficacia anche ai fini delle relative prestazioni.
Art. 8.
Retribuzioni di ragguaglio
1. All'articolo 30 il quarto comma del testo
unico e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i
prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o
comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume,
qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o
convenzionali, la retribuzione valida ai fini della
determinazione del minimale di legge per la liquidazione
delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3.".
Capo II
Disposizioni in materia di prestazioni
Art. 9.
Rettifica per errore
1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate
dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo
stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura
commesso in sede di attribuzione, erogazione o
riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o
colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente,
l'istituto assicuratore puo' esercitare la facolta' di
rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione
dell'originario provvedimento errato.
2. In caso di mutamento della diagnosi
medica e della valutazione da parte dell'istituto
assicuratore successivamente al riconoscimento delle
prestazioni, l'errore, purche' non riconducibile a dolo o
colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente,
assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato
con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili
all'atto del provvedimento originario.
3. L'errore non rettificabile comporta il
mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al
momento in cui l'errore stesso e' stato rilevato.
4. E' abrogato il primo periodo del comma 5
dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. I soggetti nei cui confronti si e'
proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della
normativa precedente possono chiedere all'istituto
assicuratore il riesame del provvedimento.
6. Nei casi prescritti o definiti con
sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della
prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo
alla domanda e non da' diritto alla restituzione di somme
arretrate.
7. Nei casi non prescritti o non definiti
con sentenza passata in giudicato, per la presentazione
della domanda si applica, se piu' favorevole, il termine di
cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la
riattribuzione della prestazione avverra' con decorrenza
dalla data di annullamento o di riduzione della stessa.
Art. 10.
Malattie professionali
1. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, e' costituita una commissione scientifica per
l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle
malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli
articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non piu' di
quindici componenti in rappresentanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della
sanita', del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'Istituto superiore della
sanita', del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina
sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA), nonche' delle Aziende sanitarie
locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono
stabilite la composizione e le norne di funzionamento della
commissione stessa.
2. Per l'espletamento della sua attivita' la
commissione si puo' avvalere della collaborazione di
istituti ed enti di ricerca.
3. Alla modifica e all'integrazione delle
tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa
luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanita', sentite le
organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative.
4. Fermo restando che sono considerate
malattie professionali anche quelle non comprese nelle
tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri
l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui
all'articolo 139 del testo unico conterra' anche liste di
malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da
tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle
tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3
e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono
effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su proposta della
commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia
della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo
unico e successive modificazioni e integrazioni, e'
effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche
alla sede dell'istituto assicuratore competente per
territorio.
5. Ai fini del presente articolo, e'
istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale
delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.
Al registro possono accedere, in ragione della specificita'
di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui
al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale,
le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti
pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti
compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Art. 11.
Rivalutazione delle rendite
1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere
dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento
per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai
mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le
gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, e con il
Ministro della sanita', nei casi previsti dalla normativa
vigente, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta
rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come
sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui
scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al
10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione
presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi
del medesimo articolo 20.
2. I principi di cui al comma 1 si applicano
anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro previsti dal testo unico.
Art. 12.
Infortunio in itinere
1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del
testo unico e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto
indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone
assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno
dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il
normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il
lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di
consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a
cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed
improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente
rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo
del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato.
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o
dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di
guida.".
Art. 13.
Danno biologico
1. In attesa della definizione di carattere
generale di danno biologico e dei criteri per la
determinazione del relativo risarcimento, il presente
articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della
tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico
come la lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di
valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per
il ristoro del danno biologico sono determinate in misura
indipendente dalla capacita' di produzione del reddito del
danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie
professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al
comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e
sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui
all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico,
eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti
disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita'
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a
specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli
aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni
di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16
per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e'
erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
"tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di
tale tabella si fa riferimento all'eta' dell'assicurato al
momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto
dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento
danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di
rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse,
commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione
dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di
determinazione della percentuale di retribuzione da prendere
in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze
patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita'
lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla
ricollocabilita' dello stesso. La retribuzione, determinata
con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene
moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei
coefficienti". La corrispondente quota di rendita,
rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le
modalita' e i criteri di cui all'articolo 74 del testo
unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i
relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono
approvati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il
decreto ministeriale e' emanato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data
dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia
professionale, qualora le condizioni dell'assicurato,
dichiarato guarito senza postumi d'invalidita' permanente o
con postumi che non raggiungono il minimo per
l'indennizzabilita' in capitale o per l'indennizzabilita' in
rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio
o della malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilita' in capitale o in rendita, l'assicurato
stesso puo' chiedere all'istituto assicuratore la
liquidazione del capitale o della rendita, formulando la
domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione
della rendita in caso di aggravamento. L'importo della
rendita e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo
in capitale gia' corrisposto. La revisione dell'indennizzo
in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto
nei termini di cui sopra, puo' avvenire una sola volta. Per
le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e
per le malattie infettive e parassitarie la domanda di
aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, puo'
essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui
sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, gia'
colpito da uno o piu' eventi lesivi rientranti nella
disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo
evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei
postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o
dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado
complessivo della menomazione dell'integrita' psicofisica.
L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in
capitale e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo
in capitale gia' corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrita'
psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia
professionale, quando risulti aggravato da menomazioni
preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al
lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi
o denunciate prima della data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in
rendita, deve essere rapportato non all'integrita'
psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle
preesistenti menomazioni, il rapporto e' espresso da una
frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrita'
psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra
questa ed il grado d'integrita' psicofisica residuato dopo
l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le
conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali
verificatisi o denunciate prima della data di entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3
l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in
capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione
conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia
professionale viene valutato senza tenere conto delle
preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuera' a
percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di
infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate
prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita puo' essere
riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83,
137 e 146 del testo unico. La rendita puo' anche essere
soppressa nel caso di recupero dell'integrita' psicofisica
nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale
caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso
nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto
l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'eta'
dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione
non sia ancora accertabile il grado di menomazione
dell'integrita' psicofisica e sia, comunque, presumibile che
questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale,
l'istituto assicuratore puo' liquidare un indennizzo in
capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione
all'interessato entro trenta giorni dalla data di
ricevimento del certificato medico constatante la cessazione
dell'inabilita' temporanea assoluta, con riserva di
procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e
non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto
certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non
puo' essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato,
avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto
l'indennizzo in capitale, e' dovuto un indennizzo
proporzionale al tempo trascorso tra la data della
guarigione clinica e la morte.
10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del
testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di
rendita di cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti
disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in
quanto compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima
applicazione del presente articolo, valutato in lire 340
miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e
contributi assicurativi nella misura e con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui al comma 3.
Capo III
Disposizioni in materia di semplificazione e
snellimento delle procedure
Art. 14.
Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione
amministrativa
1. Al fine di garantire maggiore speditezza
all'azione amministrativa, il consiglio di amministrazione
dell'INAIL puo' adottare delibere intese a semplificare e a
snellire aspetti procedurali della disciplina
dell'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Tali delibere sono soggette
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. La presente
disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad
oggetto diritti soggettivi.
2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro
soggetti alle disposizioni del testo unico debbono
comunicare all'INAIL. ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale
dei lavoratori assunti o cessati dal servizio
contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o
alla sua cessazione. In caso di omessa o errata
comunicazione e' applicata una sanzione amministrativa di
lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla
comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 197 del testo unico e successive
modificazioni e integrazioni.
Capo IV
Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e
della gestione del Casellario centrale infortuni.
Art. 15.
Natura e funzione del Casellario centrale infortuni
1. Il Casellario centrale infortuni, di
seguito denominato Casellario, svolge con autonomia
gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi
della struttura e delle risorse organizzative poste a
disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative
necessita', determinate secondo le indicazioni dell'organo
di governo del Casellario, di cui all'articolo 19, comma 2,
mediante previsione di spesa su separato capitolo
nell'ambito del bilancio dell'Istituto.
2. Il Casellario e' titolare della banca
dati, relativa agli infortuni professionali e non
professionali ed alle malattie professionali, la quale viene
alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in
seguito denominati utenti.
Art. 16.
Compiti del Casellario
1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati,
relativi a casi d'infortunio professionale e non
professionale e di malattia professionale, i quali importino
invalidita' permanente o morte, anche a prescindere da uno
specifico evento lesivo;
b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che
consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche
in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria
banca dati con altre analoghe a livello nazionale e
sovranazionale, nonche' con quelle a carattere
previdenziale.
2. Puo', altresi', fornire dati in forma
aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni
pubbliche e private di studi e ricerche.
Art. 17.
Utenti del Casellario
1. Sono autorizzati all'accesso alle
informazioni contenute nella banca dati:
a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente,
l'assicurazione contro i rischi di infortunio e
l'assicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione
di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP).
Art. 18.
Obblighi e diritti degli utenti
1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al
Casellario i casi d'invalidita' derivanti da infortunio
professionale e non o da malattia professionale, il relativo
grado ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidita' o
di morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro
funzioni istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno
diritto ad acquisire i dati relativi a casi d'infortunio
professionale e non professionale e di malattia
professionale, i quali importino invalidita' permanente o
morte, nonche' dati in forma aggregata per indagini
conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche
indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
3. Le comunicazioni relative agli eventi di
cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e
con le modalita' indicati nel regolamento di esecuzione, di
cui all'articolo 22.
4. Gli utenti rispondono in proprio, ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati
acquisiti dal Casellario.
5. Per consentire l'adeguamento delle
strutture organizzative ed informative, l'obbligo di cui al
comma 1 relativo agli enti che esercitano l'assicurazione
contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi
decorre a partire dall'anno successivo alla data di entrata
in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo
22.
Art. 19.
Organi del Casellario
1. Gli organi del Casellario sono:
a) comitato di gestione;
b) presidente;
c) il dirigente responsabile del casellario.
2. Il comitato di gestione, di seguito
denominato comitato, e' composto da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'INAIL;
c) un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA);
d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso
dall'INAIL;
e) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
f) un rappresentante delle imprese di assicurazione
designato dall'Associazione nazionale tra le imprese
assicuratrici (A.N.I.A.);
g) il dirigente responsabile del Casellario, designato
dall'INAIL;
h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in
materia di discipline statistiche, designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
essere variata la composizione del comitato medesimo in
funzione delle esigenze emergenti.
3. I membri, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in
carica quattro anni e possono essere confermati per una sola
volta. Il comitato e' validamente costituito con la presenza
della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i
seguenti compiti:
a) stabilisce le modalita' per l'acquisizione e la gestione
dei dati;
b) determina le linee generali e i criteri di massima per la
gestione del servizio;
c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all'articolo
22;
d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla
spesa effettivamente sostenuta;
e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione
del Casellario, adottando i necessari provvedimenti;
f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il
conto consuntivo della gestione e lo sottopone al consiglio
di amministrazione dell'INAIL.
4. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Casellario;
b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile,
sottoponendoli a ratifica del comitato nella prima riunione
utile.
5. Il dirigente responsabile del Casellario:
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;
b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del
comitato, organizza il funzionamento di essi;
c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli
utenti;
d) firma gli atti di gestione in conformita' alla disciplina
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' gli altri
la cui firma sia a lui delegata dal presidente;
e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate
dal comitato;
f) svolge una funzione di collegamento con le strutture
competenti dell'INAIL, in ordine all'acquisizione e gestione
delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari
nell'ambito del bilancio dell'INAIL.
Art. 20.
S a n z i o n i
1. L'inosservanza degli obblighi di cui
all'articolo 18, comma 1, comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per
cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti
dalla comminazione di detta sanzione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico, e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21.
Contributi
1. Le spese per le modifiche strutturali,
l'aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere
del Casellario sono anticipate dall'INAIL e,
successivamente, ripartite tra gli utenti di cui
all'articolo 17.
2. Il contributo viene determinato,
annualmente, dal comitato, in base alla spesa effettivamente
sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale
dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel
limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi
alla responsabilita' civile auto, incassati nell'anno di
riferimento.
Art. 22.
Regolamento di esecuzione
1. Le norme di esecuzione del presente capo,
nonche' le modalita' di individuazione dei responsabili del
trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli
accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sono disciplinati con regolamento, adottato dal comitato
entro novanta giorni dal suo insediamento ed approvato con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. Sono abrogate le disposizioni
incompatibili con le norme di cui al presente capo.
Capo V
Interventi per il miglioramento delle misure di
prevenzione
Art. 23.
Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene
del lavoro
1. E' istituito, in via sperimentale, per il
triennio 1999-2001, in seno alla contabilita' generale
dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite
consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di
sostegno di:
a) programmi di adeguamento delle strutture e
dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del
lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo
e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e
22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, anche tramite la produzione di
strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico
visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in
forma gratuita o a costo di produzione.
2. Per il finanziamento degli interventi di
cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate, in misura percentuale, sulla base delle
risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire
nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
3. Nell'ambito dei poteri programmatori,
l'INAIL determina:
a) i criteri di priorita' per l'ammissione dei progetti,
avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui
risulta piu' accentuato il fenomeno infortunistico;
b) le modalita' per la formulazione dei progetti;
c) i termini di presentazione dei progetti;
d) l'entita' delle risorse da destinare annualmente alle
finalita' di cui al comma 1 con particolare riguardo ai
programmi di adeguamento delle strutture e
dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e
di igiene sul lavoro.
4. La determinazione di cui al comma 3 e'
sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
5. Il consiglio di amministrazione
dell'INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti
dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede
all'approvazione dei singoli progetti.
Art. 24.
Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza
dell'INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, d'intesa con le regioni, in raccordo con quanto
stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al
finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione
professionale degli invalidi del lavoro, nonche', in tutto o
in parte, dei progetti per l'abbattimento delle barriere
architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle
imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in
servizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone
gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi finanziari
derivanti dai piani di lotta all'evasione contributiva nel
limite di 150 miliardi complessivi.
2. Sulla base degli indirizzi programmatici
di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione
dell'INAIL definisce i criteri e le modalita' per
l'approvazione dei singoli progetti in analogia a quanto
previsto dall'articolo 23, comma 3.
Capo VI
Primi interventi di riordino dell'assicurazione
infortuni in agricoltura
Art. 25.
Denuncia degli infortuni sul lavoro
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, l'obbligo di
denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238
e 239 del testo unico e' posto a carico del datore di
lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a
carico del titolare del nucleo di appartenenza
dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
2. Le modalita' operative per la denuncia di
cui al comma 1 sono stabilite con delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 26.
Verifiche ispettive per l'evasione e l'elusione
assicurativa
1. Sulla base delle risultanze
dell'istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per
infortuni o malattia professionale, l'INAIL provvede ad
effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolarita'
assicurativa delle aziende di riferimento, nell'ambito di
piani di attivita' concordati con I'INPS.
Art. 27.
Banca dati
1. L'INAIL provvede a realizzare, in
raccordo con l'INPS e con l'Anagrafe delle aziende agricole
di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni
sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi
professionali in agricoltura in modo da rilevare
informazioni su specifici andamenti infortunistici,
distintamente per diverse realta' produttive e per diverse
zone territoriali, nonche' informazioni sulle cause e
circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne
l'incidenza economica per settore, e in modo da formulare
ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano
conto del rapporto di equilibrio fra solidarieta' di
categoria e solidarieta' generale.
2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono
accedere le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative del settore.
Art. 28.
Rideterminazione dei contributi
1. Ai fini del riequilibrio e del
risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con
la specificita' del settore, fermo restando quanto disposto
dagli articoli 257 e 262 del testo unico, e' previsto, per
gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota
capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella
misura massima complessiva del 50 per cento.
2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento
dei contributi di cui al comma 1 e' fissato nella misura del
12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la
misura dell'incremento e' stabilita con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL.
3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote
contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono
incrementate del 12,5 per cento.
4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, puo' essere determinata la quota
parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e
dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione
dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto
dal presente articolo.
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