D.Lgs. 493 del 1996

Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario
223 del 23/09/1996

SEGNALETICA DI SICUREZZA
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;

Vista la direttiva 92/58/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

 

Art. 1. Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attivita' privati o pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in seguito complessivamente indicati come decreto legislativo n. 626/1994.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in seguito indicata come segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivita' o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;

e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);

g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilita' e' garantita da una illuminazione di intensita' sufficiente;

h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;

i) colore di sicurezza, un colore al quale e' assegnato un significato determinato;

j) simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

k) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

l) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;

m) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

n) segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

4. Per i termini non espressamente definiti, valgono le definizioni di cui al decreto legislativo n. 626/1994, le cui disposizioni si applicano integralmente, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.

 

Art. 2. Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformita' all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al presente decreto, allo scopo di:

a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati al presente decreto, il datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato V.

 

Art. 3. Requisiti della segnaletica

1. La segnaletica di sicurezza impiegata per la prima volta a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere conforme alle prescrizioni riportate negli allegati.

2. La segnaletica di sicurezza gia' impiegata sui luoghi di lavoro alla data di cui al comma 1 deve essere resa conforme alle prescrizioni riportate negli allegati entro 6 mesi da tale data.

 

Art. 4. Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinche':

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia informato di tutte le misure adottate e da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva;

b) i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva.

2. Il datore di lavoro provvede affinche' il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonche' i comportamenti generici e specifici da seguire.

 

Art. 5. Adeguamento degli allegati

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvede agli adeguamenti di natura tecnica degli allegati al presente decreto adottati in sede comunitaria, sentita eventualmente la Commissione consultiva di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

 

Art. 6. Modifica della normativa vigente

1. L'articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:

[....].

 

Art. 7. Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.

2. E' soppressa la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

 

Art. 8. Sanzioni

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 2, 3 e 4, comma 2;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.

2. Il preposto e' punito:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 2 e 3;

b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione dell'articolo 4, comma 1.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

ALLEGATO I - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA.

 

1. Considerazioni preliminari

 

1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da II a IX.

 

1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali sull'intercambiabilita' o complementarita' di tali segnaletiche.

 

1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 1, comma 2.

 

2. Modi di segnalazione

 

2.1. Segnalazione permanente

2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresi' quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.

La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.

2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato III.

2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.

2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.

 

2.2. Segnalazione occasionale

2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilita' e complementarita' previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.

2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.

 

3. Intercambiabilita' e complementarita' della segnaletica

 

3.1. A parita' di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e formazione al riguardo, e' ammessa liberta' di scelta fra:

- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello;

- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;

-  segnali gestuali o comunicazione verbale.

 

3.2. Determinate modalita' di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito:

- segnali luminosi e segnali acustici;

- segnali luminosi e comunicazione verbale;

- segnali gestuali e comunicazione verbale.

 

4. Colori di sicurezza

 

4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali e' previsto l'uso di un colore di sicurezza.

 

 

___________________________________________________________________

Colore        | Significato o scopo    | Indicazioni e precisazioni 

______________|________________________|___________________________

              |Segnali di divieto      | Atteggiamenti pericolosi 

              |________________________|___________________________

              |Pericolo - allarme      | Alt, arresto, dispositivi

  Rosso       |                        | di interruzione d'emergen-

              |                        | za Sgombero              

              |________________________|___________________________

              |Materiali e attrezzature| Identificazione e ubicazio-

              | antincendio            | ne                       

______________|________________________|___________________________

 Giallo o     |                        |                          

Giallo-arancio|Segnali di avvertimento | Attenzione, cautela      

              |                        | Verifica                

______________|________________________|___________________________

  Azzurro     |Segnali di prescrizione | Comportamento o azione   

              |                        |  specifica - obbligo di  

              |                        |  portare un mezzo di     

              |                        |  sicurezza personale      

  Verde       |Segnali di salvataggio  | Porte, uscite, percorsi, 

              | o di soccorso          |  materiali, postazioni,  

              |                        |  locali                  

              |________________________|___________________________

              |Situazione di sicurezza | Ritorno alla normalita'  

______________|________________________|___________________________

 

 

5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:

 

5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilita' o l'udibilita'; cio' comporta, in particolare, la necessita' di:

5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;

5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;

5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;

5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;

5.1.5. non utilizzare un segnale onoro se il rumore di fondo e' troppo intenso;

 

5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.

 

6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinche' conservino le loro proprieta' intrinseche o di funzionamento.

 

7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare e' in funzione dell'entita' dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire

 

8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualita' di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa.

 

9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione.

I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.

 

10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicita' sufficiente.

 

11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacita' uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.

 

12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

 

 

ALLEGATO II - PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI.

 

1. Caratteristiche intrinseche

 

1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).

 

1.2. I pittogrammi devono essere il piu' possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.

 

1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purche' il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.

 

1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il piu' possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.

 

1.5. Le dimensioni e le proprieta' colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilita' e comprensione.

 

1.5.1 Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula:

A > L2/2000

Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L e' la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula e' applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

1.5.2. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI.

 

2. Condizioni d'impiego

 

2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.

Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 626/1994, in caso di cattiva illuminazione naturale sara' opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

 

2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste piu' la situazione che ne giustificava la presenza.

 

 

3. Cartelli da utilizzare

 

3.1 Cartelli di divieto

- Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda;

- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

 

 

                          

 

 

Vietato fumare         Vietato fumare          Vietato ai pedoni

                       o usare fiamme libere

 

 

                             

 

 

Divieto di spegnere     Acqua non potabile      Divieto di accesso alle persone

    con acqua                                         non autorizzate

 

 

 

                                       

 

 

Vietato ai carrelli                               Non toccare

di movimentazione

 

 

 

3.2. Cartelli di avvertimento

- Caratteristiche intrinseche:

- forma triangolare,

- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello)

 

 

                               

 

 

Materiale infiammabile    Materiale esplosivo       Sostanze velenose

o alta temperatura (1)

 

 

 

                               

 

 

Sostanze corrosive        Materiali radioattivi     Carichi sospesi

 

 

 

                               

 

 

Carrelli di              Tensione elettrica          Pericolo generico

movimentazione               pericolosa

 

 

 

                              

 

 

Raggi laser             Materiale comburente      Radiazioni non ionizzanti

 

 

 

                              

 

 

Campo magnetico intenso   Pericolo di inciampo     Caduta con dislivello

 

 

 

                         

 

 

Rischio biologico    Bassa temperatura     Sostanze nocive

                                            o irritanti

 

__________

 

(1)    In assenza di un controllo specifico per alta temperatura .

 

 

 

3.3. Cartelli di prescrizione

- Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda,

- pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello)

 

 

 

                               

 

 

Protezione obbligatoria   Casco di protezione       Protezione obbligatoria

     degli occhi             obbligatoria               dell'udito

 

 

 

                               

 

 

Protezione obbligatoria   Calzature di sicurezza    Guanti di protezione

delle vie respiratorie        obbligatoria             obbligatoria

 

 

 

                              

 

 

Protezione obbligatoria   Protezione obbligatoria   Protezione individuale

     del corpo                 del viso             obbligatoria contro le cadute

                                                            

 

 

 

                                        

 

 

Passaggio obbligatorio                             Obbligo generico (con

   per i pedoni                                      eventuale cartello

                                                        supplementare)

 

 

3.4. Cartelli di salvataggio

- Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,

- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello)

 

 

 

                        

 

 

                                   

 

                        Percorso/Uscita di emergenza

 

 

                  

 

 

                              Direzione da seguire

             (Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)

 

 

                                

 

 

Pronto soccorso               Barella                   Doccia di sicurezza

 

 

 

                             

 

 

Lavaggio per occhi                       Telefono per salvataggio

                                           e pronto soccorso

 

 

 

 

3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio

- Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,

- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello)

 

 

 

                   

 

 

Lancia antincendio  Scala       &n