D.Lgs. 493 del 1996
Gazzetta Ufficiale Supplemento
Ordinario n° 223 del
23/09/1996
SEGNALETICA DI
SICUREZZA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio
1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio
1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;
Vista la direttiva
92/58/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime
per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona
direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE);
Visto il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio
1996;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di
applicazione e definizioni
1. Il presente decreto
stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo
di lavoro nei settori di attivita' privati o pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in seguito complessivamente indicati
come decreto legislativo n. 626/1994.
2. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) segnaletica di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in seguito indicata come segnaletica
di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivita' o ad
una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione
concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una
comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto, un
segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un
pericolo;
c) segnale di
avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di
prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio
o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di
sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di
informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate
alle lettere da b) ad e);
g) cartello, un segnale
che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o
pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilita' e'
garantita da una illuminazione di intensita' sufficiente;
h) cartello supplementare,
un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera
g) e che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza, un
colore al quale e' assegnato un significato determinato;
j) simbolo o pittogramma,
un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato
comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
k) segnale luminoso, un
segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o
semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire
esso stesso come una superficie luminosa;
l) segnale acustico, un
segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza
impiego di voce umana o di sintesi vocale;
m) comunicazione verbale,
un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi
vocale;
n) segnale gestuale, un
movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per
guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo
attuale per i lavoratori.
3. Le disposizioni del
presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il
traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
4. Per i termini non
espressamente definiti, valgono le definizioni di cui al decreto legislativo n.
626/1994, le cui disposizioni si applicano integralmente, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
Art. 2. Obblighi del
datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito
della valutazione effettuata in conformita' all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 626/1994, risultano rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del
lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa
ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al
presente decreto, allo scopo di:
a) avvertire di un rischio
o di un pericolo le persone esposte;
b) vietare comportamenti
che potrebbero causare pericolo;
c) prescrivere determinati
comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
d) fornire indicazioni
relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
e) fornire altre
indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
2. Qualora sia necessario
fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni
di rischio non considerate negli allegati al presente decreto, il datore di
lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di buona tecnica, adotta
le misure necessarie, secondo le particolarita' del lavoro, l'esperienza e la
tecnica.
3. Il datore di lavoro,
per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa
ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente
relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto
salvo quanto previsto nell'allegato V.
Art. 3. Requisiti della
segnaletica
1. La segnaletica di
sicurezza impiegata per la prima volta a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto deve essere conforme alle prescrizioni riportate negli
allegati.
2. La segnaletica di
sicurezza gia' impiegata sui luoghi di lavoro alla data di cui al comma 1 deve
essere resa conforme alle prescrizioni riportate negli allegati entro 6 mesi da
tale data.
Art. 4. Informazione e
formazione
1. Il datore di lavoro
provvede affinche':
a) il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza sia informato di tutte le misure adottate e da
adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno
dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva;
b) i lavoratori siano
informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza
impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva.
2. Il datore di lavoro
provvede affinche' il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i
lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di
istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della
segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di
parole, nonche' i comportamenti generici e specifici da seguire.
Art. 5. Adeguamento degli
allegati
1. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvede agli adeguamenti di
natura tecnica degli allegati al presente decreto adottati in sede comunitaria,
sentita eventualmente la Commissione consultiva di cui all'articolo 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito
dall'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e modificato
dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 6. Modifica della
normativa vigente
1. L'articolo 355 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito
dal seguente:
[....].
Art. 7. Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.
2. E' soppressa la tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Art. 8. Sanzioni
1. Il datore di lavoro ed
il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 2, 3 e 4, comma 2;
b) con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il preposto e' punito:
a) con l'arresto sino a
due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 2 e 3;
b) con l'arresto sino ad
un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione
dell'articolo 4, comma 1.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I - PRESCRIZIONI
GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA.
1. Considerazioni
preliminari
1.1. La segnaletica di
sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli
allegati da II a IX.
1.2. Il presente allegato
stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche
di sicurezza ed enuncia norme generali sull'intercambiabilita' o
complementarita' di tali segnaletiche.
1.3. Le segnaletiche di
sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o
l'informazione precisati all'articolo 1, comma 2.
2. Modi di segnalazione
2.1. Segnalazione
permanente
2.1.1. La segnaletica che
si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresi' quella che
serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di
pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.
La segnaletica destinata
ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature
antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un
colore di sicurezza.
2.1.2. La segnaletica su
contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato III.
2.1.3. La segnaletica per
i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo
permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.
2.1.4. La segnaletica
delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un
colore di sicurezza.
2.2. Segnalazione
occasionale
2.2.1. La segnaletica di
pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente
delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del
principio dell'intercambiabilita' e complementarita' previsto al paragrafo 3,
per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.
2.2.2. La guida delle
persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere
fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.
3. Intercambiabilita' e
complementarita' della segnaletica
3.1. A parita' di
efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione
e formazione al riguardo, e' ammessa liberta' di scelta fra:
- un colore di sicurezza o
un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello;
- segnali luminosi,
segnali acustici o comunicazione verbale;
- segnali gestuali o comunicazione
verbale.
3.2. Determinate modalita'
di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni
specificate di seguito:
- segnali luminosi e
segnali acustici;
- segnali luminosi e
comunicazione verbale;
- segnali gestuali e
comunicazione verbale.
4. Colori di sicurezza
4.1. Le indicazioni della
tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali e' previsto
l'uso di un colore di sicurezza.
___________________________________________________________________
Colore |
Significato o scopo |
Indicazioni e precisazioni
______________|________________________|___________________________
|Segnali di divieto | Atteggiamenti
pericolosi
|________________________|___________________________
|Pericolo
- allarme |
Alt, arresto, dispositivi
Rosso |
| di interruzione d'emergen-
|
| za Sgombero
|________________________|___________________________
|Materiali e attrezzature| Identificazione e ubicazio-
| antincendio
| ne
______________|________________________|___________________________
Giallo o |
|
Giallo-arancio|Segnali
di avvertimento | Attenzione, cautela
|
| Verifica
______________|________________________|___________________________
Azzurro |Segnali di
prescrizione | Comportamento o azione
|
| specifica - obbligo
di
|
| portare un mezzo di
|
| sicurezza personale
Verde |Segnali
di salvataggio | Porte, uscite,
percorsi,
| o di soccorso
| materiali,
postazioni,
|
| locali
|________________________|___________________________
|Situazione di sicurezza | Ritorno alla normalita'
______________|________________________|___________________________
5. L'efficacia della
segnaletica non deve essere compromessa da:
5.1. presenza di altra
segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la
visibilita' o l'udibilita'; cio' comporta, in particolare, la necessita' di:
5.1.1. evitare di disporre
un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;
5.1.2. non utilizzare
contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;
5.1.3. non utilizzare un
segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;
5.1.4. non utilizzare
contemporaneamente due segnali sonori;
5.1.5. non utilizzare un
segnale onoro se il rumore di fondo e' troppo intenso;
5.2. cattiva
progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o
cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.
6. I mezzi e i dispositivi
segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a
manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinche'
conservino le loro proprieta' intrinseche o di funzionamento.
7. Il numero e
l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare e' in funzione
dell'entita' dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire
8. Per i segnali il cui
funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita
un'alimentazione di emergenza nell'eventualita' di un'interruzione di tale
energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa.
9. Un segnale luminoso o
sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che si richiede di
effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione.
I segnali luminosi o
acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.
10. Le segnalazioni
luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon
funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in
seguito, con periodicita' sufficiente.
11. Qualora i lavoratori
interessati presentino limitazioni delle capacita' uditive o visive,
eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere
adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.
12. Le zone, i locali o
gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o
preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento
appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente
all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi
imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
ALLEGATO II - PRESCRIZIONI
GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI.
1. Caratteristiche
intrinseche
1.1. Forma e colori dei
cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto
specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio
e per le attrezzature antincendio).
1.2. I pittogrammi devono
essere il piu' possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile
comprensione.
1.3. I pittogrammi
utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o
presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purche' il
significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti
o delle modifiche apportati.
1.4. I cartelli devono
essere costituiti di materiale il piu' possibile resistente agli urti, alle
intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.
1.5. Le dimensioni e le
proprieta' colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da
garantirne una buona visibilita' e comprensione.
1.5.1 Per le dimensioni si
raccomanda di osservare la seguente formula:
A > L2/2000
Ove A rappresenta la
superficie del cartello espressa in m2 ed L e' la distanza, misurata in metri,
alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula e'
applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.
1.5.2. Per le
caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa
di buona tecnica dell'UNI.
2. Condizioni d'impiego
2.1. I cartelli vanno
sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione
appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata
in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio
specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e
facilmente accessibile e visibile.
Ferme restando le
disposizioni del decreto legislativo 626/1994, in caso di cattiva illuminazione
naturale sara' opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti
o illuminazione artificiale.
2.2. Il cartello va
rimosso quando non sussiste piu' la situazione che ne giustificava la presenza.
3. Cartelli da utilizzare
3.1 Cartelli di
divieto
- Caratteristiche
intrinseche:
- forma rotonda;
- pittogramma nero su
fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il
simbolo, con un inclinazione di 45) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35%
della superficie del cartello).
Vietato
fumare
Vietato fumare
Vietato ai pedoni
o usare fiamme libere
Divieto di
spegnere Acqua
non potabile
Divieto di accesso alle persone
con acqua
non
autorizzate
Vietato ai
carrelli
Non toccare
di
movimentazione
3.2. Cartelli di
avvertimento
- Caratteristiche
intrinseche:
- forma
triangolare,
- pittogramma nero su
fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie
del cartello)
Materiale
infiammabile Materiale
esplosivo
Sostanze velenose
o alta
temperatura (1)
Sostanze
corrosive
Materiali radioattivi Carichi
sospesi
Carrelli
di
Tensione elettrica
Pericolo generico
movimentazione
pericolosa
Raggi
laser
Materiale comburente Radiazioni non
ionizzanti
Campo
magnetico intenso Pericolo di
inciampo Caduta
con dislivello
Rischio
biologico Bassa
temperatura
Sostanze nocive
o irritanti
__________
(1) In assenza di un controllo
specifico per alta temperatura .
3.3. Cartelli di
prescrizione
- Caratteristiche
intrinseche:
- forma
rotonda,
- pittogramma bianco su
fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello)
Protezione
obbligatoria Casco di
protezione
Protezione obbligatoria
degli occhi
obbligatoria
dell'udito
Protezione
obbligatoria Calzature di
sicurezza Guanti di
protezione
delle vie
respiratorie
obbligatoria
obbligatoria
Protezione
obbligatoria Protezione
obbligatoria Protezione
individuale
del corpo
del viso
obbligatoria contro le cadute
Passaggio
obbligatorio
Obbligo generico (con
per i pedoni
eventuale cartello
supplementare)
3.4. Cartelli di
salvataggio
- Caratteristiche
intrinseche:
- forma quadrata o
rettangolare,
- pittogramma bianco su
fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello)
Percorso/Uscita di emergenza
Direzione da seguire
(Segnali di informazione addizionali ai pannelli che
seguono)
Pronto
soccorso
Barella
Doccia di sicurezza
Lavaggio
per occhi
Telefono per salvataggio
e pronto soccorso
3.5. Cartelli per le
attrezzature antincendio
- Caratteristiche
intrinseche:
- forma quadrata o
rettangolare,
- pittogramma bianco su
fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello)
Lancia antincendio Scala &n