D.Lgs. n.
645 del 1996
Gazzetta Ufficiale
Italiana n° 299 del 21/12/1996
Sicurezza
e igiene del lavoro di lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo
per il recepimento della direttiva 92/85/CEE in materia di sicurezza e salute
sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
Visto
l'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria
1994, recante proroga dei termini della delega legislativa contemplata
dall'articolo 34 della citata legge n. 146 del 1994;
Vista la
legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
Vista la
legge 9 dicembre 1977, n. 903;
Visto il
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1335;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 ottobre 1996;
Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
novembre 1996;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', per la funzione pubblica e gli
affari regionali, per le pari opportunita' e per la solidarieta' sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Campo di
applicazione
1. Il
presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e
della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del
proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.
Art. 2. - Linee
direttrici
1. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanita', sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla
Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti
chimici, fisici e biologici, nonche' dei processi industriali ritenuti
pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1
e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e
fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attivita' svolta dalle
predette lavoratrici.
2. Con la
stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la
disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformita' alle
modifiche alle linee direttrici adottate dalla Commissione dell'Unione europea.
Art. 3. - Divieto
di esposizione
1. I lavori
faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'articolo 3, primo comma, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, includono anche tutti quelli che comportano il
rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro che sono
indicati nell'allegato II.
Art. 4. -
Valutazione e informazione
1. Fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, come integrato dall'articolo 3, e fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la
salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di
esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di
lavoro di cui all'allegato I nel rispetto delle linee direttrici stabilite con i
decreti di cui all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e
protezione da adottare.
2. L'obbligo
di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, comprende quello di
informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati
della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e
di prevenzione adottate.
Art. 5. - Misure di
protezione e di prevenzione
1. Qualora i
risultati della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, rivelino un rischio
per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore
di lavoro adotta le misure necessarie affinche' l'esposizione al rischio delle
lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario
di lavoro.
2. Ove la
modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi
organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito
dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, dandone contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del
lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito
dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di
divieto sanciti dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, come
integrato dall'articolo 3.
4.
L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di
cui all'articolo 31, primo comma, della legge n. 1204 del 1971.
Art. 6. - Lavoro
notturno
1. In materia
di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all'articolo 1 restano ferme le
vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.
Art. 7. - Esami
prenatali
1. Le
lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a permessi retribuiti
per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite
mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante
l'orario di lavoro.
2. Per la
fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di
lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione
giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Art. 8. -
Aggiornamento allegati
1. Con la
procedura di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere modificati o integrati
gli elenchi di cui agli allegati I e II in conformita' alle modifiche adottate
in sede comunitaria.
Art. 9. -
Disposizioni finali
1. Per quanto
non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni
recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' da
ogni altra disposizione in materia.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I - ELENCO
NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 4.
A. Agenti.
1. Agenti
fisici, allorche' vengono considerati come agenti che comportano lesioni del
feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b)
movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto
dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni
ionizzanti;
e) radiazioni
non ionizzanti;
f)
sollecitazioni termiche;
g) movimenti
e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello
stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi
all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti
biologici.
Agenti
biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi
rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,
sempreche' non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti
chimici.
Gli agenti
chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute
delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze
etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,
purche' non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti
chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e
suoi derivati;
d)
medicamenti antimitotici;
e) monossido
di carbonio;
f) agenti
chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi
industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni
di lavoro.
Lavori
sotterranei di carattere minerario.
ALLEGATO II -
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 3.
A. Lavoratrici
gestanti di cui all'art. 1.
1. Agenti:
a) agenti
fisici:
lavoro in
atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione,
immersione subacquea;
b)agenti
biologici:
toxoplasma;
virus della
rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente
protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti
chimici:
piombo e suoi
derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti
dall'organismo umano.
2. Condizioni
di lavoro:
lavori
sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in
periodo di allattamento di cui all'art. 1.
1. Agenti:
a) agenti
chimici:
piombo e suoi
derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti
dall'organismo umano.
2. Condizioni
di lavoro:
lavori
sotterranei di carattere minerario.