LEGGE 17 maggio 1999, n.144
Ripubblicazione del testo della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali", corredato delle relative note. (Suppl. Ordinario
n.111)
ART. 1
(Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al
monitoraggio degli investimenti pubblici).
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 3 1 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni' in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fallibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma I sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il a Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici " ((MIP)), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi confinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto " Rete unitaria della pubblica amministrazione ", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995,, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale del l' osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fin i del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente a Fondo speciale " dello stato di previsione dei Ministero dei tesoro, dei bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico- produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 6 (Coordinamento delle informazioni). - 1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995, reca: "Principi e modalita' per la realizzazione della rete unitaria della pubblica amministrazione".
- Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), e' il seguente:
"Art. 6 (Disposizioni organizzative). - 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.
2. E' altresi' istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato e' presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, nonche' rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.
3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonche' i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti gia' attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono piu' amministrazioni, affincha' il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attivita' di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attivita' di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresi' un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.
4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali.
L'incarico dura quattro anni, e' revocabile ed e' rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.
Le eventuali incompatibilita' per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.
5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attivita' della Cabina di regia nazionale con le attivita': delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilita' che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse;
del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di societa' di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale puo' anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attivita' della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unita' di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unita' ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, e' stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale e' tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Puo' essere altresi' comandato il personale di cui all'art. 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Puo' essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale e' assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.
8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento gia' previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennita' ivi previste non sono cumulabili con altre indennita' eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennita' previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonche' il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 e' soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale e' restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonche' con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
ART. 2.
(Partecipazione alle riunioni del CIPE).
1. In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito della razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, partecipano alle singole riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; .
ART. 3.
(Compiti del CIPE).
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e' sostituito dal seguente:
" 2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e quindi delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono intividuate le attribuzioni, non concernenti compiti ti gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione dell a legge 15 marzo 1997, n. 59".
2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di programma stipulati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono sottoposti al CIPE, pena la revoca del finanziamento, entro il 31 dicembre 2000. I provvedimenti provvisori di concessione adottati entro il 31 dicembre 1995 possono essere rimodulati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di concessione definitiva sono adottati dallo stesso Ministero con le modalita' previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Al fine di garantire il raccordo con le deliberazioni del CIPE le commissioni incaricate degli accertamenti sulla realizzazione delle iniziative comprese nei contratti di programma sono assistite da un funzionario del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con compiti di segretario, al quale com- pete un compenso forfettario pari all'onorario base riconosciuto al singolo componente la commissione, ridotto del 60 per cento.
Note all'art. 3:
- Per il titolo della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 2.
- La legge 1 marzo 1986, n. 64 recante: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale; n. 61 del 14 marzo 1986.
- Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalle soppresse agenzie per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), e' il seguente:
"4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e' determinato dalle risultanze delle relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di credito e dalle societa' di leasing convenzionati, e dagli accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le medesime finalita' le certificazioni occorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici possono essere acquisite dall'amministrazione, anche per le iniziative di importo superiore a 3 miliardi, nella forma delle dichiarazioni di cui al comma 3.".
ART. 4.
(Studi di fattibilita' delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle
amministrazioni regionali e locali).
1. Lo studio di fattibilita' per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi e' lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.
2. Gli studi di fattibilita' approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilita' degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilita' finanziarie degli esercizi futuri.
3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo e' superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvedera' ad aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.
5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse e' effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle di- verse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.
6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera, che non puo' avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle disponibilita' dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilita i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui all'articolo 1 e giudicati, con provvedimento del presidente della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre l998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione e' revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non e' documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "" Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni del Fondo rotativo per la progettualita' di cui ai commi da 54 a 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative alla elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, adotta le medesime modalita' e procedure di cui al comma 6.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 8 del decreto-logge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), e' il seguente:
"54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilita', per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo e' stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse e' riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.".
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
lettere a), b) e c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;".
- Il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, recante:
"Regolamento del Consiglio reltivo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 18 luglio 1988, n. L 185.
- La deliberazione del CIPE del 22 dicembre 1998, reca:
"Programmazione fondi strutturali 2000-2006".
- Il testo dell'art. 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (per il titolo si veda la precedente nota), e' il seguente:
"54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni. dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilita', per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo e' stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse e' riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.
"55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalita' concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.
56. I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalita', la localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso anche a societa' partecipate dalla Cassa medesima. L'anticipazione e' concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilita' del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera.
57. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, e' rimborsata, secondo le modalita' concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.
58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, e' riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 5.
(Intese istituzionali di programma).
1. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituita una unita' previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata a Intesa istituzionale di programma ", cui affluiscono le risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da stipulare ai sensi bell'articolo' 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con la modalita' di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997.
2. All'unita' di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento gia' a disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma da adottare , le quote di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE e la guota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti nell' " Intesa ", iscritta all'unita' previsionale di base 7.2.1.10 "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa ripartizione del CIPE a seguito dell'vvenuta approvazione dei programmi comunitari.
3. All'unita' previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove nece'ssario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un piu' elevato coefficiente di realizzazione e necessitino di ulteriori risorse.
4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilita', in accordi per settori diversi.
5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate sulle unita' previsionali di base di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.
7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma adeguano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le previsioni del presente articolo.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi in- dicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.".
- La delibera del CIPE del 21 marzo 1997 reca:
"Disciplina della programmazione negoziata".
- Il testo dell'art. 10, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 (Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183), e' il seguente:
"2. All'erogazione delle somme relative ai contributi e alle anticipazioni di cui agli articoli 7 e 8 provvede il Ministro del tesoro con prelevamenti dall'apposito conto corrente di tesoreria, o su sua delega il dirigente generale preposto al Fondo. I relativi importi affluiscono o all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate o ai conti aperti presso la tesoreria a favore degli altri enti interessati o direttamente agli operatori.".
ART. 6.
(Esecuzione diretta di lavori e servizi).
1. All'articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolame'ntari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighl di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi ".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, tra le quali quella operata, in ultimo dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente:
"Art. 37-quinquies. - 1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita' deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della societa'. In caso di concorrente costituito da pi soggetti, nell'offerta e' indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'art. 37-quater. La societa' cosi' costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita' di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo, altresi', prevedere che la costituzione della societa' sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi".
ART. 7.
(Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto).
1. E istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita' tecnica - Finanza di progetto. di seguito denominata " Unita' ".
2. L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attivita' di individuazione delle necessita' suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1 994, n. 109, e successive modificazioni.
4. L'unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attivita' di valutazione tecnico- economica delle proposte presen tate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle attivita' di indizione della gara e della ag giudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalita' previste dall'articolo 37- quater della citata legge n. 109 del 1994.
5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalita' organizzative dell'unita.
7. L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita', scelte in parte tra professionalita' delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo ti selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalita' esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico -finanziario e giuridico. Le modalita' di seleziona sono determi- nate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
8. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Mi. nistri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attivita' dell'unita' e sui risultati conseguiti.
Note all'art. 7:
- L'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, (legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il seguente:
"11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresU' trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti".
- L'art. 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' il seguente:
"2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.".
- L'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, e succes- sive modificazioni, e' il seguente:
"37-bis (Promotore). - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori" possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilita', un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico- finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonche' l'indicazione degli elementi di cui all'art. 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non pu super- are il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi .
- L'art. 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 37-quater (Indizione alla gara). - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'art. 14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'art. 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonche' i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara e' vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed e' garantita dalla cauzione di cui all'art.
30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'art. 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'art. 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'art. 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'art. 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento e' effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'art.
37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento e' effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'art. 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'art. 2".
ART. 8.
(Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazioni delle opere pubbliche.
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente".
ART. 9.
(Affidamento in concessione di costruzione egestione dell'autostrada Salerno-Reggio
Calabria).
1. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero dell'interno.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonche' all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia gia' stato affidato owero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in corso della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, valutata positivamente la sostenibilita' economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, impartisce le disposizioni necessarie affinche' l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni suc cessivi la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno- Reggio Calabria, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi stabilendo requisii di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara e' altresi' specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.
Nota all'art. 9:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995.
ART. 10.
(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta).
1. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorita' relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Ministro de£ lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , individua tecnico, un consulente finanziario ed un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonche' all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia gia' stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, valutata positivamente la sostenibilita' economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, impartisce le disposizioni necessarie affinche' l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara e', altresi, specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.
Note all'art. 10:
- L'art. 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e' il seguente:
"Art. 50 (Rifinanziamento dei programmi d'intervento). - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
lettera a), b), c), e) e f) (Omissis);
g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalita', sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di L. 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di L. 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma di L. 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale e' riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorita' relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi gia' previsti dagli strumenti urbanistici nonche' il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale per assicurare la massima compatibilita' dell'opera con i territori attraversati.".
- Per il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, si veda la nota all'art. 9.
ART. 11.
(Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania).
1. Per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 514 tra Ragusa e Catania e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per 2001 2001 si prevede mediamente utilizzo lizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale " Fondo speciale "" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
ART. 12.
(Perenzione).
1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, le parole: " quinto esercizio " sono sostituite dalle seguenti: " settimo esercizio ".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.
Nota all'art. 12:
- Il testo vigente dell'art. 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), come modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia), nonche' dalla legge qui pubblicata (la parola sostituita e' riportata in corsivo), e' il seguente:
"I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare, per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".
ART. 13.
(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero
dei lavori pubblici).
1. I commi 2 e 2-bis tell'articolo 9 tel decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
" 2. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalita' previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.
2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.
2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale d£ recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.
2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto l 988, n. 400, dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione cconomica, sono disciplinate le modalita' di accesso e di csercizio del Fondo di cui al presente articolo.
2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese ".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si prowede mediante riduzione dello staziamento scritto, ai firi del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "" Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica perl'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Le residue disponibilita' recate dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Una somma non superiore all' l,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con lc modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli Incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'l,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita'professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costitui scono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo '2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".
Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (per il titolo del decreto-legge si veda la nota all'art. 4), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 9 (Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici). - 1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e suc- cessive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attivita di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'art. 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e succes- sive modificazioni.
2. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalita' previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.
2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.
2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.
2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di accesso e di esercizio del Fondo di cui al presente articolo.
2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
"Art. 3. - Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (per il titolo si veda la nota all'art. 7), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1.
Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario 2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge".
ART. 14.
(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n 67, ed al
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244).
1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attivita' relative alla progettazione del completamento dell e opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilita' finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.
2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge e 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'articolo 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4".
3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: "100 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti : "200.000 ECU" 4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ECU e 500.000 ECU".
5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU e' richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e S sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Note all'art. 14:
- Per il titolo del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si veda la nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, (per il titolo del decreto-legge si veda la nota all'art. 4), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 13 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piu commissari straordinari.
In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e' emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, puo' disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
6. A fine di assicurare l'immediata operativita' del servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1.".
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, si veda la nota all'art. 13.
- Il testo dell'art. 23, comma primo, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni (Organi consultivi in materia di opere pubbliche), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 23. - Gli ingegneri capi del Genio civile, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, esprimono parere:
1) sui progetti esecutivi di importo non eccedente i 200.000 ECU, di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;
2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 200.000 ECU, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;".
- Il testo dell'art. 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni (Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. - Gli ispettori generali del Genio civile esprimono parere per la parte delle opere marittime:
1)e'sui progetti esecutivi, di importo compreso fra 200.000 ECU e 500.000 ECU, di opere da eseguire dallo Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;
2) sui progetti esecutivi, di importo compreso fra 200.000 ECU e 500.000 ECU, di opere pubbliche da eseguire a cura degli enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo; .
ART. 15.
(Snellimento delle procedure concernenti il decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120, la legge
5 ottobre 1991, n. 317, la gestione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi
sismici del 1980, e altre disposizioni agevolative).
1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, gravano sulla ap posita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, sulla quale affluiscono le somme iscritte. anche in conto residui, al capitolo 7063 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513.
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo".
3. Il Ministero dell'industria, tel commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima di lire 10 miliardi per l'adegua" mento funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente le indicazioni delle azioni e delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per il completamento delle opere infrastrutturali di cui al predetto articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1997 n. 266. I1 termine di cui all'articolo 10, comma 6, della medesima legge n. 266 del 1997 e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2001.
4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, come sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"salvi i diritti gia' maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullita' o decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate".
5. I1 comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' sostituito dal seguente:
" 3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia gia' intervenuta la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle piu' opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta reperibilita' dei soggetti interessati, la stessa amministrazione puo' affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le modalita' della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219".
6. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 manzo 1998, n. 61, e inerito il seguente:
"ART. 9-bis. (Destinazione delle risorse).
1. Le risorsa di cui all'articolo 15 del presente decreto sono destinabili alla realizzazione di opere infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle intese istituzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla crisi sismica e funzionali all'attuazione del complesso degli interventi ti ricostruzione e sviluppo".
7. Le agevolazioni a vale re sulle operazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e modalita' stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Gli indirizza generali di gestione del Fondo centrale di garanzia, istituito dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, sono defini dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 15:
Comma 1:
- Titolo del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 maggio 1989, n. 181: "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia".
- Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57), recante: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" e' il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti a processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria .
- Il testo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1994, n. 142, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico", convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 481 e' il seguente:
9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.".
- Titolo del decreto legge 9 ottobre 1993, n. 410 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1993, n.
240), convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513:
"Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 11, comma 3, primo periodo, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1991), come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente:
"3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'art. 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo".
Comma 3:
- Il testo dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186), recante: "Interventi urgenti per l'economia" e' il seguente:
"Art. 10 (Interventi per le zone terremotate). - 1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e di cui all'art. l del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi e' destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
2. I commi 1 e 2 dell'art. 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilita' relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprieta' dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione".
3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 39 comma 11, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e' elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volonta' del beneficiario, semprecha' l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia gia' raggiunto la misura del 75 per cento.
4. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' abrogato.
5. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e' sostituito dal seguente:
"1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato art. 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilita' esistenti, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi e' esercitata dalla regione competente. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi a passivi".
6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.".
- Il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 maggio 1981), "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti", e' il seguente:
"Art. 32 (Aree da destinare agli impianti industriali). - Le regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.
L'individuazione di tali aree e' effettuata, su proposta delle comunita' montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.
Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunita' montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.
In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21.
Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.
Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.
Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sara' pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato .
- Per l'art. 10, commi l e 6, della legge 7 agosto 1997, n. 266 v. precedenti note presente articolo.
Comma 4:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249) recante "Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 641 (come sostituito dall'art. 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266), e come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5 (Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni). - 1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, legge n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area a cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato art. 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilita' esistenti, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi e' esercitata dalla regione competente. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi salvi i diritti gia' maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullita' o decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate".
Comma 5:
- Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234) recante: "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia" convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 493 e' il seguente:
"4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative gia' insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'art. 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto e' determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio, nonche' per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e succes- sive modificazioni con preferenza per i titolari di iniziative in attivita' nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curera' il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.".
- Per il testo dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266 v. precedenti note presente articolo.
- Per l'argomento della legge 14 maggio 1998, n. 219 v. precedenti note comma 3 presente articolo.
Comma 6:
- Il testo degli articoli 9 e 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1998, n. 24), recante "Ulteriori interventi urgenti a favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi", convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e' il seguente:
"Art. 9 (Interventi urgenti su immobili statali). - 1.
Il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua, dandone notizie alle regioni, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi sismica. Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi gia' disposti per la costruzione di nuovi edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale finalita' e' destinato uno stanziamento non inferiore a lire 5 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla legge 5 dicembre 1988, n. 521, iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Edilizia di servizio" 6.2.1.1. del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998.
2. Il Ministero dei lavori pubblici predispone e attua, d'intesa con il Ministero dell'interno, un piano urgente per le esigenze di accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'emergenza sismica, per la cui realizzazione e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 da iscrivere all'unita' previsionale di base "Edilizia di servizio" 6.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.
3. Il Ministero per le politiche agricole predispone ed attua, nel limite di spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1998, un piano di interventi urgenti per la ricostruzione, connessa alla crisi sismica, delle sedi dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere, per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, legge n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, legge n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile".
"Art. 15 (Norma di copertura). - 1. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto- legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilita' di cui al comma 1.
3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:
a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'art. 1;
b) le disponibilita' finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;
c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.
4. All'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367". All'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le parole: "d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
5. Le risorse del presente articolo, nonche' le eventuali ulteriori disponibilita' individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'art. 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosi' come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei progranuni della predetta intesa istituzionale di programma.
6. Le disponibilita' complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilita' speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.
7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e' autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potra' comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.
8. A decorrere dall'anno 1999 ulteriori fabbisogni di spesa connessi con l'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 1, a carico dello Stato o con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto".
Comma 7:
- Titolo della legge 28 novembre 1965 n. 1329 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1965, n. 311):
"Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".
- Il testo dell'art. 37, della legge 25 luglio 1952, n. 949 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1952, recante: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione" e' il seguente:
"Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti;
c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione e composti:
da un rappresentante della regione, il quale assume le funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle Commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni".
- Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 21 aprile 1998) recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' il seguente:
"Art. 19 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art. 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18.
2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s) z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualita' delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita' di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione puo' proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalita' di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e suc- cessive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990.
10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta gia' avviato il relativo procedimento amministrativo.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attivita' di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti".
Comma 8:
- Il testo dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1964, n. 273) recante "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti dell'economia e l'incremento della occupazione" e' il seguente:
"Art. 1. - E' istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un "Fondo centrale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1962, n. 949, capo VI e successive modificazioni e ammesse ai benefici del "Fondo" in base ai criteri e alle modalita' deliberati dal Comitato di cui al successivo art. 3.
La garanzia prevista nel comma precedente e' di natura sussidiaria e si esplica fino allo ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle proce- dure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.
La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilita' del Fondo e non e' cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni.".
ART. 16.
(Disposizioni in materia di contabilita' dell'ufficio nazionale per il servizio civile).
1. Ai fondi di contabilita' speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonche' alle aperture di credito effettuate dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore di funzionari delegati degli cuti militari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decretolegge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, recante la disciplina dei pignoramenti sulla contabilita' speciale delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.
Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), e' il seguente:
"Art. 1 (Pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza). - 1. I fondi di contabilita' speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinati a servizi e finalita' di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonche' dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a vincolare l'ammontare, semprecha' esistano sulla contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi.
3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime na' sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilita' speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.
4. Viene effettuata secondo le stesse modalita' stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.".
ART. 17.
(Interventi del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie).
1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il Versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente natura di " spese obbligatorie ", nell'ambito dell'unita' previsionale di base 7.1.2.12 "Risorse proprie Unione europea" del medesimo stato di previsione.
2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla Commissione delle Comunita' europee a tutto il 31 dicembre 1 998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, le necessarie risorse.
3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati e alle differenze di cambio, come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1.
4. Al fine di assicurare la chiusura degli interventi socio- strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede a coprire, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, le eventuali perdite ti cambio.
5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione tel Progetto pilota per la predisposizione dei piani regolatori. inserito nel progra'mma di assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno 19941999 per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1 ti cui al regolamento (CEE) n. 2052188 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modi'ficazioni, nonche' di garantire, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta con la Commissione delle Comunita' europee per gli anni 2000-2006, la copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto programma di assistenza tecnica alle attivita' preliminari all'avvio del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare il contributo comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura non superiore a lire 18 miliardi .Al reintegro dell'anticipazione comunitaria al Fondo di rotazione si provi'rede con le risorse dell'Unione europea destinate all'Italia in attuazione degli interventi di cui al citato obiettivo 1, nell' ambito della programmazione 2000-2006. Il corrispondente cofinanziamento nazionale resta a carico delle disponibilita' tel Fondo di rotazione.
6. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse dei fondi strutturali, nonche' il conseguimento degli obiettivi di spesa nazionale, il Fondo di rotazione di cui al comma 2 e' autorizzato a rendere disponibili in favore delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con le proprie disponibilita' finanziarie, risorse aggiuntive rispetto al limite della quota nazionale prevista nei piani finanziari delle singole forme di intervento. La misura delle complessive maggiori risorse e' stabilita con deliberazione del CIPE, sulla base delle proposte delle Amministrazioni interessate.
Le somme derivanti dal mancato o parziale utilizza della dotazione aggiuntiva costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme di intervento previste nella fase di programmazione successiva.
7. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 Interviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea.
8. Fermi restando i limiti e i divieti imposti dagli articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono fatte salve le anticipazioni concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in misura superiore al limite attualmente previsto.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), e' il seguente:
"Art. 1. - E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, e dalla legge 26 novembre 1975, n. 748".
- Il testo dell'art. 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee - legge comunitaria 1993), e' il seguente:
"Art. 59 (Maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio da versare alla CEE per mancato utilizzo). - 1.
Le maggiori risorse da versare alla CEE per effetto della conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite dagli assegnatari, per mancato od irregolare utilizzo, fanno carico agli assegnatari stessi per la parte afferente la perdita di cambio accertata tra la data di trasferimento delle somme del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183, e quella di riversamento al Fondo medesimo.
2. Eventuali perdite di cambio determinatesi nel periodo di permanenza delle risorse comunitarie presso il Fondo di rotazione gravano sulle disponibilita del Fondo medesimo.".
- Per il titolo del regolamento (CEE) n. 2052 del Consiglio, del 24 giugno 1988, si veda in nota all'art. 4.
- Il testo dell'art. 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (per il titolo si veda in nota all'art. 5), e' il seguente:
"91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura delle anticipazioni e' fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalita' stabilite dal sesto comma dell'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'art. 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109".
- Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e' il seguente:
"1. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attivita' oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non puo' superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto".
ART. 18.
(Accesso delle universita' agli accordi diprogramma).
1. L'articolo 6, comma 1, del decreto- legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta nel senso che le universita' possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione in ogni caso che siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 (Disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'), e' il seguente:
"1. Le universita' deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, inderogabilmente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso il quale non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento .
- Il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente:
"Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono altresi' attribuite le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, relative al personale delle universita', le disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonche' le disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.
3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le universita' in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.
4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione alle necessita' di riequilibrio delle disponibilita' edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.
5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario e' ripartito in conformita' ai piani di sviluppo.
6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative e attivita' specifiche.
7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e' determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a).
8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sara' progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sara' aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio e' finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificita' e degli standard europei.
9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicita'.
10. L'organico di ateneo e' costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, gia' assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente gia' assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonche' dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle universita', sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al decongestionamento dei mega- atenei.
11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle universita' sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei.
12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle universita' secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10.
13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle universita', della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Le singole universita' fissano le tasse di iscrizione in lire 300.000.
15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 e' riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole universita', stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le universita' possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non puo superare il quadruplo della tassa minima.
16. Le universita' stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari.
17. Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
18. I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 e' aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
20. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle universita' sulla base dei principi di uniformita' definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonche' sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali gia' sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4 della citata legge puo' essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle universita' non sono soggetti a controlli preventivi di legittimita' della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n.
168, e' esercitato ai soli fini della relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione.
All'uopo le universita' trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.
22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e' trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione e' effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione e' altresi' trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
24. L'organico di ciascuno degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e' costituito dai posti del personale di ricerca gia' assegnati, nonche' dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale e' costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonche' dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.
27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante: "Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1995, n. 25.
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108 - Supplemento ordinario.
ART. 19.
(Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000).
1. Le pubbliche amministrazioni, le autorita' amministrative indipendenti, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ((CONSOB)), le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le informazioni ed i dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il Comitato anno 2000 si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. I Comitati provinciali per l'euro (CEP), ridenominati Comitati provinciali per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle prefetture, attivita' di sensibilizzazione e di rilevazione dello stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data dell'anno 2000. A tale fine i Comitati medesimi possono essere integrati con esperti provenienti dalle categorie gia' rappresentate nei Comitati stessi.
3. I Comitati di cui ai precedenti commi, in collaborazione con istituti universitari e centri di ricerca pubblici, procedono:
a) alla scelta di interventi finalizzati e controllabili;
b) alla identificazione delle interconnessioni fra i sistemi, in particolare dei rischi derivanti dalla complessita';
c) alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi livelli delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili rischi derivanti.
4. Il Comitato di cui al comma 1 riferisce periodicamente, a cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte di soluzione individuate.
5. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attivita' di rilevazione di dati, informazione e comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonche' per il funzionamento del Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, ivi compresi i compensi da corrispondere al personale di supporto tecnico ed amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente articol, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
ART. 20.
(Relazioni sugli interventi nelle aree depresse).
1. E' soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
b) articolo 5, comma l, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273;
c) articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento, allegata alla Relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi.
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (per il titolo del decreto legge si veda in nota all'art. 1), e' il seguente:
"1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del Paese, sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformita' delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresi' al Parlamento sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5b e in quelli ammessi alla deroga dell'art. 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate".
- Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), e' il seguente:
"Art. 5 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno e nelle aree depresse). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza sul completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul complesso dell'azione dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, le aministrazioni competenti agli interventi sono tenute a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, una relazione particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi".
- Il testo dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), e' il seguente:
"Art. 3 (Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica). - 1. (Omissis).
2. In sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali, ai fini della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico- finanziaria previsto dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresi' delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree".
"Art. 16 (Qualita' dei servizi resi dalla pubblica amministrazione). - 1. (Omissis).
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutte le amministrazioni predispongono una relazione sugli interventi realizzati, che dia anche conto della qualita' dei servizi resi dalla pubblica amministrazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riceve le predette relazioni e le trasmette al Parlamento, corredate da una propria relazione".
ART. 21.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997. n. 449, sono soppresse la parola: " seguenti ", nell'alinea, e le lettere a), b), c) e d). Al comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n. 449 del 1997, le parole: " Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2 " sono sostituite dalle seguenti: "Per le isole, con esclusione della Sicilia e della Sartegna, appartenenti ai territori di cui al comma 2 ".
Nota all'art. 21:
- Il testo dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 4 (Incentivi per le piccole e medie imprese). - 1.
(Omissis).
2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la necessita' di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG D/4949 del 30 giugno 1997:
(omissis).
3. Per le isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, appartenenti ai territori di cui al comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate".
ART. 22.
(Ristrutturazione finanziaria dell'lstituto poligrafico e zecca dello Stato).
1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e' concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso e' autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Tale contributo e' concesso a condizione che l'Istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato tal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato, e' predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. A1 relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto, capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantona" mento relativo al medesimo Ministero.
ART. 23.
(Personale del Consorzio universitario adistanza).
1. I1 personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale e' stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile 1998, ancorche' in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi che possono essere banditi dalle universita' statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle universita' stesse, nel rispetto delle professionalita' acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
ART. 24.
(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego).
1. Per il triennio 1999-2001 e' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. La disposizione del presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano gia' state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.
Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 e' il seguente:
"Art. 2 (Incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola). - 1. Al fine di favorire la sperimentazione applicata in materia di sviluppo della meccanizzazione agraria, il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' per l'erogazione di contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni, volti all'introduzione, nelle aziende agricole, di macchine agricole innovative. L'aiuto e' limitato all'introduzione di sistemi di meccanizzazione volti a favorire un minore impatto ambientale ed energetico e la sicurezza d'impiego.
2. Il Ministero per le politiche agricole provvede altresi' al potenziamento dei programmi di analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole certif- icate.
3. Agli interventi di cui al presente articolo si fa fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste da appositi provvedimenti legislativi".
- Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente:
"Art. 6 (Incentivazione di metodi di trasporto a minore impatto ambientale). - 1. Con regolamento del Ministro per le politiche agricole, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere estesi gli interventi e le agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne previsti dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, nel settore agricolo e della pesca, alle imprese, alle cooperative e loro consorzi, alle associazioni riconosciute di produttori agricoli e loro unioni, anche associate tra di loro, alle imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti che concludono, per il trasporto dei loro prodotti, contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo o misto con le ferrovie, con le compagnie di navigazione o con i consorzi per il trasporto stradale, finalizzati al trasporto intermodale. I predetti interventi, nei limiti delle autorizzazioni di spesa, previste da successivi provvedimenti legislativi, hanno carattere transitorio e la loro applicazione, oltre che al contenimento dei costi, e' limitata al periodo necessario alla introduzione del nuovo sistema di trasporto".
- Il testo del comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 e' il seguente:
"4. Il Ministero per le politiche agricole definisce, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 950/1997 e dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2078/1992, le modalita' per l'erogazione di adeguati contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, volto a superare la situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche animali e vegetali, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni. Agli interventi di cui al presente comma si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da successivi provvedimenti legislativi".
- Il testo del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 e' il seguente:
"Art. 13 (Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione). - 1. Nel rispetto della decisione 94/173 CE, e' istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, comprese le cooperative, le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare. Tale regime e' definito, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 48 dello stesso decreto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un programma del Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma e' diretto a favorire i settori prioritari e ad assicurare partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, cosi' come previsto dall'art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 951/1997, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorita' agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda.
Tale programma e' finalizzato:
a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attivita' di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali;
b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;
c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualita', soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il Ministero per il commercio estero;
d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;
e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attivita' di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 30 del Trattato, e di processi di certificazione della qualita'. Per tale finalita' gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni;
f) alla realizzazione di attivita' di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato II del Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese agroalimentari. L'intensita' dell'aiuto potra' essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
g) all'introduzione della contabilita' aziendale e all'avviamento dei servizi di sostituzione".
- Il capo IV del titolo Il del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 reca: "Della ricomposizione delle proprieta' frammentate".
- Il testo dell'art. 26 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e' il seguente:
"Art. 26. - Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovra' contenere:
a) l'indicazione dei terreni da sistemare;
b) l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonche' la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati nell'articolo precedente;
c) l'elenco descrittivo delle servitu' prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle preesistenti;
d) la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;
e) l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;
f) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.
Il piano deve essere compilato, per quanto e' possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del comune in cui e' situata la maggior parte dei terreni da sistemare.
Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro quindici giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui alla lettera b), con espressa menzione del diritto di reclamo di cui all'articolo seguente .
- Il testo dell'art. 32 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e' il seguente:
"Art. 32. - Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione.
Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.
Con la consegna si risolvono gli affitti in corso senza che con cio' si dia luogo ad indennizzo.
Tutti i pagamenti da farsi per evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilita' dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.
I pagamenti per conguagli devono essere fatti al consorzio il quale versera' le somme ricevute agli aventi diritto.
Quando il conguaglio sia dovuto al proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma relativa sara' investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto;
quando invece sia dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma sara' depositata presso un istituto di credito, designato dal Ministero dell'agricoltura, e vincolata anch'essa a favore del titolare di questo diritto.
Al pagamento per conguaglio e' consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell'art. 3, n.
2, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509".
ART. 25.
(Fondo per lo sviluppo in agricoltura).
1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonche' la qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, terzo comma, le parole: " non superare il 10 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " non superare il 30 per cento";
b) all'articolo 29 e' aggiunto il seguente comma:
"Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, ti concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime ".
4. Tutti i piani di riordino fondiario, ti cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo.
5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del D.lgs 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il seguente:
"3. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997, e' istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.
Sono definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento (CE) n. 950/1997, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994".
- Il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, reca: "Nuove norme per la bonifica integrale".
- Il testo dell'art. 22, terzo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in piu' o in meno, dei terreni scambiati, dovra' possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 30 per cento del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario".
- Il testo dell'art. 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 29. - L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprieta' e degli altri diritti reali, nonche' la costituzione di tutte le servitu' prediali, imposte nel piano stesso.
Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime".
ART. 26.
(Disposizioni riguardanti i consorzi di mi glioramento fondiario).
1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' sostituito tal seguente:
"Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67".
2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado gia' operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 delle norme approvate con il citato regio decreto n. 215 del 1933, e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.
Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 71, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, (per il titolo si veda la nota all'art. 25), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 71. - Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica.
Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67".
- L'art. 55 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' il seguente:
"Art. 55. - I consorzi si costituiscono con decreto re- ale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro.
Si presume che vi sia tale maggioranza quando:
a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non risultino, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;
b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal prefetto della provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio".
ART. 27.
(Variazioni compensative tra risorse destinate ad investimenti).
1. Al comma 4-quinquies dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Al fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unita' previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento".
Nota all'art. 27:
- Il testo dell'art. 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente:
"4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unita' previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza, in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unita' previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse le variazioni compensative fra le unita' di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unita' previsionali".
ART. 28.
(Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord).
1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1 980, n. 784, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa massima ti lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
641, nonche' a valere sulle disponibilita' sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine sono autorizzate:
a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;
b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione ti mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento previsto;
c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 11, quarto comma, numero 3), della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una spesa massima di lire 100 miliardi.
1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento ".
2. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. E' concesso un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000 fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro- nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, per con" sentire il completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e l'approvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano. Il relativo riparto e' effettuato tal CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell'ambito dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5-quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna e' attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas metano esercibili, in via transitoria, con fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi concernenti il programma ti metanizzazione del Mezzogiorno ".
Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (per l'argomento della legge v. note all'art. 15, comma 3) come sostituito dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 9 (Metanizzazione del Mezzogiorno). - 1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1 del decreto- legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonche' a valere sulle disponibilita' sui mutui di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine sono autorizzate:
a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;
b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento previsto;
c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalita' previste dall'art. 11, quarto comma, numero 3), della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una spesa, massima di lire 100 miliardi.
1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.
2. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorita':
a) concessione alle citta' capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
b) avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna;
c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati.
3. Nell'ambito delle priorita' di cui al comma 2, il CIPE da' preferenza ai comuni o loro consorzi che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal CIPE stesso.
4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della durata di dieci anni fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per cento del costo previsto.
5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'art. 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concesso dal CIPE, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli interventi ammessi.
5-bis. E' concesso un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000 fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, per consentire il completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano. Il relativo riparto e' effettuato dal CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5-quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna e' attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas metano esercibili, in via transitoria, con fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi concernenti il programma di metanizzazione del Mezzogiorno".
- Il testo dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 1980, n. 327) recante "Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione" e' il seguente:
"Art. 11. - Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del programma medesimo, nonche' dei tempi di realizzazione delle opere.
Il programma generale dovra' essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'attuazione del programma di cui ai commi precedenti e' autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalita':
a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubbhca 6 marzo 1978, n. 218;
b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a), nonche' della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;
c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a).
A tal fine e' autorizzata:
1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa preventiva per le opere e le finalita' indicate dal precedente comma;
2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro;
3) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.
La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma.
I criteri e le modalita' per la concessione dei mutui di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualita' di ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro.
In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).
Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalita' per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresU' stabilire le modalita' per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare.
L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' abrogato.
I termini previsti dalle vigenti disposizioni legisla- tive, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla meta'.
I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.
I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che intendano trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associa- tive intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalita' fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.
I contributi in conto capitale nonche' quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti che a tal fine istituisce apposita contabilita' separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreto del Ministro del tesoro.
I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entita' non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.
Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di societa' concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, e' presentato dal legale rappresentante della societa', sotto la sua personale responsabilita', corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi.
Per le societa' concessionarie a partecipazione statale o regionale la garanzia e' rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la societa' o della regione.
In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del CIPE 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.
Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalita' per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonche' i criteri, le misure e le modalita' per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.
La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma.
L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sara' iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario l980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi".
- Il testo dell'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995. n. 549 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995) recante:
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' il seguente:
"79. All'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tali priorita' una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi e' destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le proce- dure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e suc- cessive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate e' effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci puo' avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni".
- Il testo dell'art. l del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 (per l'argomento del decreto legge v. note all'art. 5, comma 4), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 641, e' il seguente:
"Art. 1 (Autorizzazione alla contrazione di mutui). - 1.
Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995. n. 341, nonche' per gli interventi di cui all'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie europee e con istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato".
- Il testo dell'art. l del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (per il titolo si veda la nota all'art. 13) e' il seguente:
"Art. 1 - (Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 da ripartire con deliberazione del CIPE.
Per le medesime finalita', fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresi' versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilita' destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, e' destinata alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e modalita' previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, e' destinata, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.515 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n.
183 e successive modificazioni al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere, con priorita' per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui e' correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di un patto ambientale se prevista; accerta altresU' che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato la loro utilita', compatibilita' ambientale, efficacia e fattibilita' tecnico-economica. Il Ministro per le politiche agricole stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalita' i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole".
- Per l'art. 11, comma 4, numero 3) della legge 28 novembre 1980, n. 784, v. precedenti note al presente articolo.
- Per il titolo del regolamento (CEE) n. 2052/98 del Consiglio, del 24 giugno 1998, e successive modificazioni, si veda in nota all'art. 4.
- Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica), e' il seguente:
"3. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunita' montane di cui i comuni stessi facciano parte".
- Per l'art. 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1998, n. 468, e successive modificazioni, si veda in nota all'art. 4.
ART. 29.
(Trasporti rapidi di massa).
1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, sono tenuti, a pena di revoca del contributo, a presentare i progetti definitivi, relativi agli interventi di competenza gia' approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995, entro il termine del 31 luglio 1999, e per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il 31 ottobre 1999. A tal fine le disponibilita' finanziarie al 31 dicembre 1998 di cui ai medesimi articoli 9 e 10 della legge n. 211 del 1992 sono mantenute in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.
2. Al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, formula proposte al CIPE per l'allocazione delle risorse disponibili anche a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta.
Note all'art. 29, comma 1:
- Gli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n.
211, recante: "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55, cosi recitano:
"Art. 9. - 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, possono essere corrisposti contributi, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero con istituti di credito esteri. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994".
"Art. 10. - 1. Gli enti indicati all'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 e gli altri enti interessati sono autorizzati ad accendere mutui della durata massima di 10 anni garantiti dallo Stato, per la realizzazione delle finalita' indicate al medesimo art. 8, nonche' per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati. A tal fine gli enti interessati sono tenuti a presentare domanda, sulla base dei relativi progetti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il CIPET, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, approva il piano di riparto delle risorse e concede, per i singoli interventi, contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui. Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in re- gime di gestione commissariale governativa.
3. Le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabilite dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.
4. Per l'erogazione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi previsti dal presente articolo sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 195 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 155 miliardi per l'anno 1994".
ART. 30.
(Fondo speciale per la ricerca nei settori dei trasporti aereo, marittimo e terrestre).
1. E' istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione un fondo per le attivita' di stu- dio, di consulenza e di ricerca ti base e tecnologica cui affluisce una quota pari all'1 per cento degli stanziamenti relativi agli investimenti nei settori dei trasporti aereo, marittimo e terrestre, ad eccezione degli stanziamenti finalizzati al rimborso di rate di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie, da ripartire da parte del Ministro dei trasporti c della navigazione tenuto conto della priorita' degli interventi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 31.
(Societa' di gestione dei servizi ferroviari).
off.fo on 1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a societa' con apporto di capitale non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.
Note all'art. 31:
Comma 1:
- L'art. 2, commi da l a 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, cosi' recitano:
"Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo). - 1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonche' l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti e della navigazione affida, a decorrere dal 1 gennaio 1997, con proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato S.p.a. la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative, e' operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Nella predisposizione del piano:
a) la Ferrovie dello Stato S.p.a. si atterra' ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n.
1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonche' all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;
b) potra' essere prevista l'adozione di uno o piu' idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonche' specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;
c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definira' le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La gestione si svolgera' nel rispetto delle norme contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato S.p.a. Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione e' svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad affidare alla Ferrovie dello Stato S.p.a. senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1· gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali la Ferrovie dello Stato S.p.a.
potra' dare attuazione alla procedura prevista dall'art. 3, commi 7, 8 e 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di razionalizzazione necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.
4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione commissariale governativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato S.p.a. le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno versate su apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato S.p.a., che rendera' conto annualmente del loro impiego sia complessivamente, sia per singola azienda. Il rendiconto e' comunicato altresi' al Parlamento.
5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale puo' essere collocato in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'eta' di 55 anni, con tempi e modalita' determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relativo onere con le somme resi- due sul capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facolta' di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995. Possono altresi' applicarsi al personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilita' del personale in esubero verso aziende di trasporto regionale.
6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi ferroviari di cui trattasi, le attivita' in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le modalita' di cui all'art. 19 dell'atto di concessione di cui al decreto dello stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali competenze e procedure relative ai programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910 e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957, n. 614.
7. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a societa' gia' esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali societa' avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato S.p.a. con le modalita' che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualita' di ente concedente nei confronti delle predette societa' verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1.
9. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella legge 28 settembre 1939, n.
1822, e nel decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la presente legge.
10. Per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi".
- L'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, recante: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287, cosi' recita:
"Art. 8 (Servizi ferroviari di interesse regionale e lo- cale non in concessione a F.S. S.p.a.). - 1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'art. 2 della citata legge n.
662 del 1996 e comunque non oltre il 1 gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);
b) a partire dal 1 gennaio 1998, e comunque entro il 1 gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b) sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'art.
12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico- economico di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
12 sono, rispettivamente, perfezionati e adottati entro il 30 giugno 1999.
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'art. 19, ad imprese gia' esistenti o che saranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale o locale. Dette imprese hanno accesso per lo svolgimento dei relativi servizi alla rete ferroviaria nazionale, con le modalita' previste dal regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1 gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura .
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi gia' disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni".
ART. 32.
(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale).
1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al "" Piano di sicurezza stradale 19972001 " della Commissione delle Comunita' europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione c l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, ti dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanita', definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE.
Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
4. Per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. l90, e' elevata al 15 per cento. I relativi, importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalita' previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale " Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno l999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalita' e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Note all'art. 32:
Comma 4:
- L'art. 2, comma 1, lettera x) della legge 13 giugno 1991, n. 190, recante: "Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1991, n. 150, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 2. - 1. Il Codice della strada dovra' essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti principi e criteri direttivi;
x) determinazione, nella misura del 15 per cento, dei proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competenti organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalita' di educazione stradale; previsione che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da destinare alle suddette finalita' ;
Comma 5:
- L'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, recante: "Istituzione dell'Ente nazionale per le strade", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 1994, n. 49, cosi recita:
"Art. 3 (Finanziamento e programmazione dell'attivita').
1. (Omissis).
2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilita', ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione.
3. Il programma di cui al comma 2 e' realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente".
Comma 6:
- L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, cosi' recita:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. (Omissis).
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche guardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale".
ART. 33.
(Comitato per l'intervento nella SIR).
1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n.
157, e' trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio c della programmazione economica - Dipartimento del tesoro.
2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma l, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 1 1 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma e' approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.
5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Societa' iniziative e sviluppo di attivita' industriali (ISAI spa) in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la stessa ISAI spa, la disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267.
6. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato, l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle societa' del gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle societa' medesime. Il predetto ammontare complessivo e' versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410.
7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Il conto e' approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice Civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal magistrato delegato dal presidente della Corte dei conti nonche' dal dirigente nominato dal Ragioniere generale dello Stato.
Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157 (Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica), e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, il Comitato di cui all'art. 1 assume, su indicazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, partecipazioni di imprese di ricerca e produzione in settori ad alta tecnologia, per un ammontare massimo di lire 400 miliardi imputandone i relativi oneri a carico dei fondi a propria disposizione e degli interessi su di essi maturati e maturandi, nonche' a carico dei fondi ad esso rinvenuti per effetto dell'art. 1".
- Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanarnento della finanza pubblica), e' il seguente:
"3. Le azioni delle societa' di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro da lui delegato, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa".
- Il testo dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n.
432 (Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei Titoli di Stato), e' il seguente:
"Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato) - 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
e) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo".
- Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267 (Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche e provvedimenti per il trasferimento delle societa' del gruppo all'istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi), e' il seguente:
"Art. 6. - Il personale impiegatizio e salariato in servizio alla data del presente decreto presso l'E.G.A.M. e presso le societa' indicate nell'ultimo comma del precedente articolo 4, e' trasferito, con salvezza dei diritti acquisiti, all'I.R.I. o all'E.N.I., ovvero a societa' del primo o del secondo gruppo, ivi comprese le societa' di cui al secondo comma del precedente articolo 1.
Il comitato, presa visione delle domande proposte dagli interessati, determina i contingenti del personale impiegatizio e salariato trasferito e la sua destinazione".
- Il testo dell'art. 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410 (Disposizioni tributarie urgenti), e' il seguente:
"6-bis (Disposizioni in materia di sanzioni e interessi).
- 1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 negli interessi, a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni:
a) dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui all'art. 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di amministrazione controllata;
b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'art. 181 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di concordato preventivo;
c) dalla data del decreto di esecutivita' del piano di riparto di cui all'art. 110 del medesimo regio decreto n.
267 del 1942, nel caso di fallimento;
d) dalla data del provvedimento di autorizzazione del pi- ano di riparto di cui all'art. 212 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di liquidazione coatta amministrativa;
e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della ripartizione parziale di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
2. Il versamento di cui al comma 1 puo' essere effettuato anche in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a far tempo dai termini indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1".
- Il testo dell'art. 2454 del Codice civile e' il seguente:
"Art. 2454 (Approvazione tacita del bilancio). - Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio".
- Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via straordinaria), e' il seguente:
"Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Ammimstrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anzicha' nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione".
ART. 34.
(Fondo nazionale per la montagna).
1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: "regioni a statuto ordinario", sono aggiunte le seguenti: "alle regioni e province a statuto di autonomia speciale".
2. Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono autorizzati limiti ti impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. A tal fine le comunita' montane sono autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale a Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. I Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 34:
- Il testo dell'art. 25, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Fondo nazionale per la montagna), come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"2. Il Fondo nazionale per la montagna e' istituito nell'ambito del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 del quale verra' vincolata una quota per le finalita' della presente legge con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro. In attesa della riforma della finanza regionale, le risorse erogate dal Fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni a statuto ordinario e alle regioni e province a statuto di autonomia speciale".
ART. 35.
(Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo in societa' per azioni 1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al volo e' trasformato in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa verifica delle condizioni della trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le azioni della societa' per azioni che derivera' dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Nota all'art. 35:
Comma 1:
- L'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n 665, recante: "Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1996, n. 304, cosi' recita:
"Art. 1. (Trasformazione dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale). - 1.
(Omissis).
2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, e' trasformato in societa' per azioni due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al decreto di approvazione dello statuto e comunque non oltre il 30 giugno 1999, previo parere del Parlamento, che verifica le condizioni della trasformazione medesima. Entro il predetto termine sara' verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di dicembre 1996. Tale piano e' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica. Lo schema di decreto interministeriale per la trasformazione in societa' per azioni e' inviato al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che lo esprimono nel termine di trenta giorni".
ART. 36.
(Continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali).
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE)' n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:
a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita' alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;
b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.
2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi ha il compito I di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:
a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) i tipi di aeromobili;
f) la capacita' di offerta.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), p), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001.
L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.
5. Sono concessi alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sete di stabilimento in Sardegna che asportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, agevolazioni sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese, mediante credito d'imposta determinato nelle seguenti misure:
a) fino al limite dell'80 per cento dell'importo delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti sardi;
b) fino al limite dell'80 per cento dell'importo dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976 nr. 324, e succes- sive modificazioni, pagati per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi.
6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data ti entrata in gore della presente legge. L'onere complessivo non puo' superare l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 36:
Comma 1:
- Il regolamento (CEE) n. 2408/1992 del Consiglio del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee del 24 agosto 1992, n.
L240.
Comma 4:
- L'art. 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 2408/92 cosi' recita:
"d) L'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, puo' essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni al termine del quale si procedera' ad un riesame della situazione. Il diritto di effettuare siffatti servizi sara' concesso, tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi. Il bando di gara viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e il termine per la presentazione delle offerte non pu essere inferiore a un mese dal giorno della pubblicazione. Le offerte presentate dai vettori aerei sono immediatamente comunicate agli altri Stati membri interessati e alla Commissione.
e) Il bando di gara ed il successivo contratto devono contemplare tra l'altro i punti seguenti:
i) le norme prescritte dall'onere di servizio, pubblico;
ii) norme relative alla modifica e alla scadenza del contratto, in particolare per tener conto di cambiamenti imprevedibili;
iii) il periodo di validita' del contratto;
iv) sanzioni in caso di inadempienza del contratto.
f) La selezione tra le offerte presentate viene effettuata il piu' presto possibile, tenendo conto della qualita' del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonche' del costo dell'eventuale compenso richiesto allo Stato o agli Stati membri interessati.
g) In deroga al disposto della lettera f), dal giorno della presentazione delle offerte deve trascorrerre un periodo di due mesi prima che si proceda alla selezione, affinche' gli altri Stati membri possano presentare eventuali osservazioni.
h) Uno Stato membro puo' rimborsare un vettore aereo selezionato in conformita' della lettera f) che soddisfi le norme di onere di servizio pubblico prescritte nel quadro del presente paragrafo; tale rimborso tiene conto dei costi e dei ricavi derivanti dal servizio in questione".
Comma 5, lettera a):
- La legge 9 febbraio 1963, n. 82 recante: "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1963, n. 52.
Comma 5, lettera b):
- La legge 5 maggio 1976, n. 324 recante: "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1976, n. 142.
ART. 37.
(Disposizioni in materia di censimenti).
l. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avra' luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse gia' autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo l 7, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con i Ministri di Volta in volta competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui ai decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalita' di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) dei dati elementari non nominativi, le modalita' per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresi:
a) l'attribuzione agli organismi del SISTAN, incaricati ti svolgere le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico;
b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attivita' di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente o non dipendente nonche' le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unita' rilevate e ad altri elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessita' aziendale, ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) le modalita' di assunzione da parte dell'ISTAT e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie;
d) l'utilizzazione, da parte tegli organismi incaricati telle attivita' di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato cori' decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale;
e) le modalita' di diffusione dei dati relativi alla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore alle tre unita', ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, nazionale i' e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela tei dati sensibili.
3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata l'estensione dell'ISTAT delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966. n. 559, e successive modificazioni.
4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a carico delle risorse destinate ai censimenti.
Note all'art. 37:
Comma 1:
- La legge 23 dicembre 1998, n. 449 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302) concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" alla Tabella C, reca gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria.
Comma 2:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214) recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali .
- Titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202):
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
- Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 s.o.), recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' il seguente:
"Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purcha' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".
- Il testo dell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986), recante:
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", e' il seguente:
"2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349".
Comma 3:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 5, comma 3, della legge 13 luglio 1966, n. 559 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1966, n. 184) e' il seguente:
"Art. 2. - L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato.
Per le ordinazioni conferite all'istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non e' richiesta la stipula di contratto formale, ne e' dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative".
ART. 38.
(Forestazione ambientale).
1. Per il conseguimento di specifici Obiettivi nell'ambito dell'attivita' di forestazione come definita dal Ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta puo' costituire una societa' per azioni. Per tale finalita' e per le ulteriori necessita' della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei li. miti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.
Note all'art. 38:
- Il testo dell'art. 45, comma 26, e dell'art. 61, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (per il titolo si veda la nota all'art. 10), e' il seguente:
"Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione). - Commi 1-25 (Omissis).
26. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto- legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, puo' essere prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro riferisce trimestralmente al Parlamento".
"Art. 61 (Programmi di recupero urbano). - Commi 1 e 2 (Omissis).
3. Su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come sostituita dall'art. 49, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, la Cassa depositi e prestiti, con modalita' operative da questa definite, e' autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'art. 11 del decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione dell'operazione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai mutui di cui all'art. 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, per le finalita' di cui all'art. 45, comma 26, della presente legge".
- Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 (Disposizioni urgenti per le attivita' produttive), e' il seguente:
"Art. 6 (Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e carta) - 1. Per consentire l'accelerazione delle procedure liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle societa' controllate di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, e' autorizzato il conferimento alla gestione liquidatoria dell'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1995, comprensive delle spese per consentire la gestione delle aziende e dell'istituto di sperimentazione per la pioppicoltura trasferiti in comodato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce Ministero del tesoro. Per le medesime finalita', la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, alle condizioni piu' favorevoli previste dalla legislazione vigente, mutui decennali, nell'ammontare massimo correlato ad una rata annua di ammortamento per capitale ed interessi pari a lire 40 miliardi, ivi compresa la quota gia' contratta dei mutui previsti dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, che decade per la restante parte. A tal fine e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 40 miliardi per l'anno 1997, cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. All'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, le parole: "30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Fino a tale data e' istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ENCC, composto di quattro funzionari in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, con funzioni di presidente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, i cui oneri per funzionamento e per compensi sono posti a carico della liquidazione".
ART. 39.
(Modifiche agli articoli 8 e 31 della legge 23 dicembre 1998, n .448).
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, alla lettera c), dopo le parole: "isole minori" la parola: "per" e' sostituita dalle seguenti: "nonche' a";
b) al comma 12, al secondo periodo, la parola: "compensazioni" e' sostituita dalla seguente: "riduzioni".
2. All'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al primo periodo, sono soppresse le parole: "fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998" e l'ultimo periodo e sostituito dai seguenti: "Per l'anno 1999 detta deliberazione e' adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformita' ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE e' fissato al 15 maggio 1999".
Note all'art. 39:
- Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n 448 per il titolo si veda la nota all'art. 10), come modificato dalla legge qui pubblicata), e' il seguente:
"Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative) - 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto dell'1-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e' istituita una imposta sui consumi di L. 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1 gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, nonche' a consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a L. 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a L. 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, puo' deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo e' stabilita nella misura di L. 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1996, n.
346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a)".
- Il testo dell'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"29. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.
36, e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potra' avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo art. 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE. Per l'anno 1999 detta deliberazione e' adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformita' ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE e' fissato al 15 maggio 1999".
ART. 40.
(Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po).
1. Al solo fine della totale realizzazione dl interventi necessari alla sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po interessati dal rischio di eventi alluvionali e calamitosi, e' autorizzata l'esecuzione dei lotti di completamento da parte delle imprese esecutrici di lotti precedenti, compresi nella progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31 dicembre 1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma.
ART. 41.
(Norme per il mercato del gas naturale).
off.fo on 1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastruttu're di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilita' interna conti separati per le attivita' di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attivita' non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per localita', sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni ti reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Note all'art. 41:
Comma 1:
- Per l'argomento del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 v.
precedenti note all'art. 37, comma 2.
- Titolo della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1865): "Legge sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica".
ART. 42.
(Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).
1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e suc- cessive modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere e' trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente.
Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.
3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di compietamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate 0 in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino piu' compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il pi- ano individua altresi' le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorita' da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a). Il piano e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale del personale gia' in servizio presso la struttura del Funzionario incaricato dal CIPE alla data del 3 1 marzo 1996 e di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche; si avvale, altresi, della consulenza di un gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un consigliere di Stato, da un avocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui parere e' sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1 933, n. 1 6 11. Il gruppo di supporto e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con il medesimo decreto e' stabilito il relativo compenso da imputare alle disponibilita' della contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario.
5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 3 per le finalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma 3 e delle connesse spese relative alla gestione commissariale e' autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di contributi ai soggetti competenti che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con il decreto di cui al comma 3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII tella legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni; entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo e' delegato ad emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti legislativi sono adottati secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) definire, da parte del Commissario straordinario di cui al comma 3, il trasferimento delle opere e degli alloggi , ove gia' non avvenuto, agli enti e comuni destinatari, che dovra' avere luogo, comunque, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 3 da parte degli enti destinatari, provvedendo allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo comma 3;
c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione dell'intervento;
d) disciplinare le modalita' di utilizzazione degli alloggi e delle opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi:
1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi rapporti e individuare condizioni agevolative per favorire l'attribuzione in proprieta' degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli occupanti;
3) provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione secondaria loro trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in base a criteri di finalita' sociale dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalita' ovvero, quando cio' non risulti possibile, in base a criteri di economicita' della gestione;
4) prevedere la possibilita' per i comuni di stipulare convenzioni con l'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un rapporto di consulenza per la determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli algoritmi di capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e della predisposizione dei capitolati di gestione degli immobili trasferiti;
5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i nuclei familiari con basso reddito;
6) prevedere la detraibilita', ai fini del riscatto, delle spese documentate sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonche' le relative modalita' di pagamento, prevedendo altresi la possibilita', per l'amministrazione, di ottenere, nelle more del procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme portate dal titolo;
f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso;
g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la compatibilita' finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di finanziamento.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n. 306, 2 agosto 1996, n. 407, 1 ottobre 1996, n 513, e.20 dicembre 1996, n. 643.
Note all'art. 42:
- Il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, (conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), reca: "Intervento statale per l'edilizia a Napoli".
- Il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 reca:
"Trasferimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, ai comuni, agli enti ed alle altre amministrazioni, delle opere realizzate nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale a Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 riguarda la nomina del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attivita' connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
- Il testo dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n.
2248 allegato F (legge sulle opere pubbliche), e' il seguente:
"Art. 345. - E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite".
- Il testo dell'art. 13 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e' il seguente:
"Art. 13. - L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi: esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate o esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni: prepara contratti o suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio".
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186 (Proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilita' delle unita' sanitarie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1996, n. 79, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il termine del 31 marzo 1996 previsto dall'art. 15 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' fissato al 30 giugno 1996, ai soli fini delle operazioni di pagamento e del completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari. I termini del 30 giugno 1996 previsti dallo stesso art. 15 del predetto decreto-legge, per l'attivita' di rendicontazione e per le operazioni di chiusura della contabilita' per le spese di funzionamento e del personale, sono fissati al 30 settembre 1996.
2. Il personale in servizo presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' ridotto a 30 unita' fino al 30 giugno 1996 ed e' ulteriormente ridotto a 15 unita' per il periodo dal 1 luglio al 30 settembre 1996".
- Il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 306, recante "Proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1996, n. 128.
- Il decreto-legge 2 agosto 1996, n. 407 recante "Definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e proroga della gestione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1996, n. 181.
- Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513 recante "Definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e proroga della gestione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1996, n. 231.
- Il decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 643, recante "Disposizioni urgenti in materia di controversie insorte per la realizzazione di interventi in zone terremotate", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1996, n.
299 ART. 43.
(Misure in materia di programmazione negoziata).
1. In occasione della prima verifica di cui al comma 3 dell'articolo 10 dell'intesa di programma tra lo Stato e la regione Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Comitato istituzionale di gestione sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati provvedera' ad individuare, nel quadro delle risorse aggiuntive destinate all'intesa medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, nell'ambito dell'apposito accordo di programma quadro anche mediante l'approvazione di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, dovra' essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente.
2. Al comma 207 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Le somme da iscrivere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne dovra' prevedere criteri e modalita' ti controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi, pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti d'area e ai patti territoriali gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 25 e' inserito il seguente:
"25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Note all'art. 43:
- Il testo dell'art. 10, comma 3, dell'intesa di programma tra lo Stato e la Regione Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999 (Approvazione dell'Intesa Istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la Giunta della Regione Lombardia), e' il seguente:
"3. Il Comitato Istituzionale si riunisce almeno due volte l'anno sulla base dei rapporti predisposti dal Comitato paritetico di attuazione di cui al successivo art.
11. La convocazione e' disposta dal Presidente, anche a richiesta della rappresentanza regionale".
- Per il testo dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si veda la nota all'art. 4.
- Il testo dell'art. 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le somme da iscrivere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne dovra' prevedere criteri e modalita' di controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma".
- Il testo dell'art. 17, commi da 1 a 58-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come modificato ulteriormente dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1. Il comma 2-bis dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"2-bis Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o del consiglio comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva. In caso di sospensione la conferenza pu, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta.
3. Il comma 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultato. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza pu essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a L. 30 miliardi richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita' locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunita' montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'art. 14-bis della legge 1 agosto 1990, n. 241 introdotto dal comma 5 del presente articolo e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter - 1. La conferenza di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformita' di cui all'art. 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 14-quater. - 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale pu essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
8. All'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dellart. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo le parole: "consenso unanime delle" sono sostituite dalle seguenti: "consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti-territoriali di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 104, e suc- cessive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3-bis e 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Alle dipendenze della Commissione e' posto, altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto unita', di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamenti dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. All'art. 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse.
16. All'art. 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola "sentiti" e sostituita dalla seguente: "sentito" le parole "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse.
17. All'art. 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e' aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purcha' autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attivita' lavorativa presso altri enti.
19. Presso l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e' istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorita', per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo.
Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unita'. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorita' inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilita' gia' destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione" di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalita' ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici, pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'ente;
approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consultivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'ammininistrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 pu essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria:
a) per I'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.
"25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art.
2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.
33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine pu essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi, per i quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e' sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.
29. All'art. 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1692, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessita' in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque; non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa".
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo l3 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti degli enti locali, ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45 34. Sono altresi' soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessita' o che attengano ad aspetti nuovi dell'attivita' deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalita' organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita' denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo e' esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da' comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo e' esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimita' diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo da' comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'.
41. Il controllo di legittimita' comporta la verifica della conformita' dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimita' comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonche' con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33, puo' disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto 20 febbraio 1987 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto 17 febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
47. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: "di personale del comparto sanita'", sono inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli enti locali; limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 e' sostituito dal seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e succes- sive modificazioni".
48. All'art. 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995;
n. 549, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, per la costituzione di societa' per azioni ai sensi dell'art.
12, comma 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale; da parte di enti locali di societa' per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni".
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'art.
6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in societa' per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle societa' medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e' imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle societa', gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
54. Le societa' di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalita' di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potra' anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonche' agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
58. All'art. 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati".
58-bis. All'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
ART. 44.
(Disposizione interpretativa).
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione gia' affidati con atti ti concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori.
Nota all'art. 44:
- Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 12 agosto 1993, n. 317, (Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica), e' il seguente:
"3. I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione gia' affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento.".
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA ART. 45.
(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali nonche' norme in materia di lavori socialmente utili).
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure:
giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del paese, determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse areedel Paese;
5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensita' della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformata' con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a);
c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attivita' di impresa nonche' estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo tel lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;
e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche col" legati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuita' ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita' nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
g) razionalizzazione nonche' estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o Intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresi' conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;
h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilita' per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilita' civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarieta' a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base.da rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorieta', per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;
1) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticita', e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;
n) riunione, entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la piu' agevole conoscibilita' delle stesse;
o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi ti cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi del. l'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;
r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1 gennaio, dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n 223, nella misura dell'80 per cento del. l'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie ti operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.
2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo e' delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e succes- sive modificazioni, sono estese ai cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio continuativo, come civili da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e stati licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione soppressione degli organismi medesimi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, deliberati dal Consiglio dei corredati da una apposita relazione cui e' allegato il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' di cui "al comma 4 attenendosi ai principi ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.
6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attivita' nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attivita' progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalita' rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori somali. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 possono essere approvati progetti di lavori di pubblica utilita' promossi, secondo la normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, come definite dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
8. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e' riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
9. Dal 1 gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili e' stabilito in lire 850.000 mensili.
10. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili in progetti approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in tali progetti di lavori socialmente utili sono prorogati fino alla conclusione delle rela- tive attivita' progettuali, nel limite complessivo massimo di lire 90 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
11. E' autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 26.600 milioni a favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali per prorogare i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sino alla conclusione delle relative attivita' progettuali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
12. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1 985, n. 11 3, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti.
13. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
14. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono prorogati al 31 maggio 1999.
15. All'articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 maggio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".
16. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "a tale data" sono sostituite dalle seguenti: " al 30 novembre 1998".
17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1:
a) per le prestazioni dovute per l'anno 1998 nel settore agricolo il termine di presentazione della domanda per il conseguimento dell'indennita' di disoccupazione e' differito al 31 maggio 1999;
da tale data decorre il termine di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
b) e' incrementato da 3.000 a 7.000 unita' il limite per i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 1-septies del decreto- legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni e integrazioni; la predetta disposizione, nell'ambito delle 7000 unita', trova applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un numero massimo di 200 unita'. Limitatamente alle predette 200 unita' le aziende interessate possono presentare domanda entro il 30 giugno 1999;
c) in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indennita' di mobilita' e' prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennita' di mobilita' e prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. Il complessivo onere derivante dalla presente disposizione resta determinato nel limite di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
E' abrogato il primo periodo del comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del 1998;
d) le disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies del decreto- legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, trovano applicazione nel limite massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli anni 1998 e 1999;
e) sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unita', i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
f) sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita', i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) al fine di assicurare l'erogazione ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'indennita' di mobilita' relativamente al periodo dal 1 aprile 1998 al 31 dicembre 1998, prorogata per il 1998 dall'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stanziata la somma di lire 25 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la parola: "1996" e' sostituita dalle seguenti: "di ciascun anno e sino al 31 dicembre 2001" e dopo le parole: "o rideterminata" sono inserite le seguenti: "per l'anno di riferimento".
19. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63.
20. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre ;1996, n. 608, come modificazioni dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le parole: " nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: " comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale 21. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n.
457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.
22. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo le parole: "per i quali l'accordo collettivo" sono inserite le seguenti: "di individuazione del numero delle eccedenze".
23. Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno del reddito prorogati ai sensi del comma 17 troveranno applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo.
24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e' prorogato di novanta giorni.
25. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, a aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali". Al fine di assicurare il completamento del trasferimento alle regioni di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997:
a) il personale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, e di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora non abbia presentato do. manda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, puo' permanere nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e non concorre alla determinazione del contingente numerico su cui viene definita la ripartizione;
b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali, comandato presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, e' trasferito alle regioni e alle province anche in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Sono trasferite alle regioni e alle province le relative risorse finanziarie corrispondenti alle spese sostenute dallo Stato per emolumenti fissi e trattamenti accessori determinati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998.
26. Il recupero del contributo per il finanziamento del trattamento ti mobilita' dovuto ai sensi dell'articolo 4, commi 15 e 36, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non versato dalle imprese di spedizione e di trasporto, che occupino piu' di 50 addetti, per il periodo 1 gennaio 1995-31 gennaio 1996, e' effettuato in quattro rate trimestrali di pari importo, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione devono farne richiesta alla sede dell'INPS territorialmente competente entro il trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di regolarita' contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altre cause.
ART. 45.
(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali nonche' norme in materia di lavori socialmente utili).
ART. 45.
(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali nonche' norme in materia di lavori socialmente utili).
ART. 45.
(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali nonche' norme in materia di lavori socialmente utili).
ART. 45.
(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali nonche' norme in materia di lavori socialmente utili).
Note all'art. 45:
Comma 1:
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1994.
- Il comma 5 dell'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n.
196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) cosi' recita:
"5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologiche contrattuali, nonche' di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovra' altresi' essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettivita' dell'addestramento e sul reale rapporto tra attivita' lavorativa e attivita' formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate".
- Il decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, (Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1996, n.
96.
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale".
- L'art. 17 della legge n. 196/1997, cosi' come modificato dall'art. 67, risulta essere il seguente:
"Art. 17 (Riordino della formazione professionale). - 1.
Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita' di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e universitario e con il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un piu' generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le capacita' competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attivita' di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realta' produttive locali nonche' di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooper- ative, secondo modalita' adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo trasformazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attivita' di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilita', di lavoratori disoccupati per i quali l'attivita' formativa e' propedeutica all'assunzione;
le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o piu' fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresi' essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'art. 5, comma 5, dei criteri e delle modalita' di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni la formazione e la mobilita' interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonche' la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilita', da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento.
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali e' istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonche', per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che gravera' sulle disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilita' sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso, che puo' essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari".
- L'art. 18 della legge n. 196/1997 cosi' recita:
"Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilita' di promozione delle inizative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; universita'; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunita' terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificita' dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita' civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attivita'; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego egli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attivita' svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n.482, e successive modificazioni, purcha' gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.
- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 469/1997 si veda all'inizio in questa stessa nota.
- Il comma 28 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' recita:
"28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o pi decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacati ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita', modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Previdenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- L'art. 17 della legge n. 59/1997, cosi' recita:
"Art. 17. . 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attivita' e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attivita' amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalita' da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalita' di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attivita' di cui al comma 1".
- L'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) cosi' recita:
"Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese:
ottanta per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese:
ottanta per cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui ai comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e' aumentata di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non pi di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti un'anzianita' contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 dalle societa' non operative della societa' di gestione e partecipazioni industriali S.p.a.
(GEPI) e della iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva;
l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita', ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'art. 22, legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e' regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti al predetto istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 3.
14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n.
1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.".
- Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427 (modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie), come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali) e' il seguente:
"L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi dl integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati".
Comma 2:
- Il testo del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.
468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1998, n.
196) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 469/1997, si veda in nota la comma 1.
Comma 3:
- L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) come modificato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n.
448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), cosi' recita:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2.
In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilita' di personale da trasferire secondo procedure di mobilita' attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. Fino al 31 dicembre 2001, in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Il Consiglio dei Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei criteri di priorita' le assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte lo procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative al personale gia' in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes- sive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. (Abrogato).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza i contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art, 6 del decreto-legge 21 marzo 1988. n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al a fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subor- dinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano siate approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art, 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti a revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e' calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed e' verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai comni 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di venticinque unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non pi di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c) della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997 sono sostituite le seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995, avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio".
- La legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenza per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1971, n.
77.
Comma 4:
- Il testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Comma 6:
- L'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997, cosi' come modificato dall'art. 58, comma 17, della presente legge, risulta essere il seguente:
"Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilita' di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e' disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a cio' preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui al lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianita' di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianita' maturata;
b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui all'art. 9-septies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n.
196, di un contributo aggiuntivo ai benefici gia' previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterninato.
5-bis. I contributi previsti ai sensi de lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunita' occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), potra' avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilita' destinati soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999.
8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 5".
- Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e' il seguente:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo".
Comma 7:
- Il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino delle disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lu- crative di utilita' sociale) cosi' recita:
"Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzone delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abituaImente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di estione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazone, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomia degli organi direttvi dell'associazione;
i) l'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organiazione non l'ucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
Comma 8:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n.
468/1997, si veda in nota al comma 6 di questo stesso articolo.
- L'art. 16 della legge 28 bbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) cosi' recita:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatone delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazoni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in pi regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati".
Comma 10:
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 148/1993, si veda in nota al comma 6 di questo articolo.
Comma 12:
- La legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1985, n. 82.
Comma 14:
- Il comma 1 dell'art. 38 della legge 8 maggio 1998, n.
146 (Disposizione per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario) cosi' recita:
"Art. 38 (Disposizioni in materia di redditi di pensione di fonte estera e redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera). - 1. Il termine del 15 marzo 1998, previsto dal comma 1 dell'art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'art. 9-bis, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1 dicembe 1997, posson provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate dagli interessi legali su quanto dovuto al 1 dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'art. 9-bis, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1 dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1 dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998".
Comma 15:
- L'art. 2, comma 1, della legge gia' citata n. 448/1998, come modificato dal presente articolo, risulta essere il seguente:
"Art. 2 (Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78). - 1. L'art. 59, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
"31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000". All'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".
- Il comma 6 dell'art. 3 della legge n. 448/1998, come modificato dal presente articolo, risulta essere il seguente:
"6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:
a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese gia' costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento e' commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 1998;
b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attivita' che non assorbono neppure in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in societa' controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque gia' occupato nelle medesime attivita' al 31 dicembre dell'anno precedente;
e) nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilita' oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'art. 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni".
Comma 17:
- L'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) cosi' recita:
"Art. 7 (Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali). - In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi centoventi giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato".
- L'art. 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 (Interventi urgenti in materia occupazionale) cosi' recita:
"Art. 1-septies (Disposizioni in materia di mobilita'). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, si applicano, nel limite di termima unita', a favore delle aziende ubicate nei territori interessati alle proroghe di cui all'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n., 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per i lavoratori da collocare in mobilita' entro il 31 dicembre 2002. I lavoratori di cui al presente comma sono collocati in pensionamento al raggiungimento dei requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di anzianita' previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli oneri relativi alla premanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilita' ordinaria, sono posti a carico delle imprese.
Le imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 settembre 1998".
- Il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali) cosi' recita:
"3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'art. 4, legge 23 luglio 1991, n.
233, i quali abbiano una anzianita' aziendale di almeno trentasei mesi, di cui allmeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' ed infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'art. 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991".
- La legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione lo sviluppo dei territori colpiti) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1981, n. 134.
- La lettera f) del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) cosi' recita:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosU' definiti:
a) - e) (omissis);
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi in- dicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'ar. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389".
- L'art. 1-nonies del decreto-legge n. 78/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/1998, e' il seguente:
"Art. 1-nonies (Proroga di trattamento di mobilita'). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere i trattamenti previsti dall'art. 4, comma 12, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
- Il comma 7 dell'art. 81 della legge n. 448/1998, cosi' recita:
"7. Ai lavoratori titolari di indennita' di mobilita', con scadenza entro il 31 dicembre 1998, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula di contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori di cui all'art. 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennita' di mobilita' e' prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 24 miliardi. Il relativo onere e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
- L'art. 1-quinquies del decreto-legge n. 78/1998 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/1998, cosi' recita:
"Art. 1-quinquies (Misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche). - 1. Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, ma affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, nell'ambito della disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 43 miliardi per l'anno 1998, in deroga alla medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi".
- Il comma 21 dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgeneti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) e' il seguente:
"21. L'art. 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattaemento ivi previsto provvede, con prorpio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordianaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale pu altresU' concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non sussiva al 31 ottobre 1996 e per la durata massima di quindici mesi, a beneficio di unita' produttive diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle arree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali.
L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilita' puo' essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di iscrizione nelle liste di mobilita', con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'art. 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo a percepire l'indennita' di mobilita', con onere a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa pu riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalita' dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4".
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 148/1993, si veda in nota al comma 6 di questo stesso articolo.
- Per il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge n.
223/1991, si veda in nota al comma 1.
- Il comma 2 dell'art. 11 della legge n. 223/1991 cosi' recita:
"2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attivita', per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione e' corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88".
- Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) nella versione coordinata con la legge di conversione, e' pubblicato nel supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.
203 del 30 agosto 1993.
- Il comma 59 dell'art. 59 della legge gia' citata n.
449/1997, e' il seguente:
"59. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1999 i relativi trattamenti, comprensivi delle contribuzioni figurativi, possono essere erogati nei limiti del gettito contributivo derivante dalla applicazione delle predette disposizioni".
Comma 18:
- Il comma 5 dell'art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse) come modificato dal presente articolo, risulta essere il seguente:
"5. Entro il 31 marzo di ciascun anno e sino al 31 dicembre 2001 il governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2 .
Comma 19:
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 148/1993, si veda in nota al comma 6.
- L'art. 9-septies del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e' il seguente:
"Art. 9-septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno). - 1.
Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata massima di tre mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a.
e' autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione-europea.
7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223".
- L'art. 2 del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63 (Misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione), cosi' recita:
"Art. 2 (Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua). - 1. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 670 miliardi per l'anno 1999, di lire 290 miliardi per l'anno 2000 e di lire 210 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Nell'ambito delle disponibilita' del predetto Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale pu destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, agli interventi di cui all'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. In attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' stabilita, a decorrere dall'anno 1999, in lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui all'art. 9, comma 5, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al medesimo art. 17, comma 1, lettera d). Conseguentemente, per assicurare la continuita' degli interventi di cui all'art. 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 870 miliardi per l'anno 1999, a lire 490 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 410 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale .
Comma 20:
- Il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 23 della legge n. 196/1997 e dall'art. 75 della legge n. 448/1998 e' ulteriormente modificato dal presente articolo, e' del seguente tenore:
"Art. 5 (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato istitutivo della Comunita' europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, e' sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retribuivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere a), b) d e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti a comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi e' riconosciuta validita' pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale".
Comma 21:
- L'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) e' il seguente:
"Art. 3. - L'indennita' di cui al precedente art. 1 e' determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennita' in natura e fisse, e' costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dal contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.
Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennita' fisse, e' costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dal contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche e' determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato.
La retribuzione come sopra stabillta e' valida anche per la detenninazione della indennita' giornaliera di maternita' di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
E' abrogato il sesto comma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma.
Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali e' stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere".
Comma 22:
- Il comma 7, lettera c), dell'art. 59 della legge n.
449/1997, come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla leggi 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:
a), b) (omissis);
c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilita' ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilita' indicato nella domanda medesima e per i quali l'accordo collettivo di individuazione del numero delle eccedenze intervenga entro il 31 marzo 1998, nonche' dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predettt requisiti di accesso alle pensioni di anzianita' di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattanento pensionistico di anzianita' al termine della fruizione della mobilita, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime".
Comma 24:
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996.
- Il comma 6 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1998, n.
128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' euroee - legge comunitaria 1995-1997) e' il seguente:
"6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il tennine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n.
52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza".
Comma 25:
- L'art. 4 del decreto legislativo n. 469 del 1997, cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
Art. 4 (Criteri per l'organizzazione dei sistema regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle prov- ince delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentativita' determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita' nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da, rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalita' giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare ai raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego";
f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;
g) possibilita' di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prev- edendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".
L'art. 7 del decreto legislativo n. 469 del 1997 cosi' recita:
"Art. 7 (Personale). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonche' delle modalita' e proce- dure di trasferimento; la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonche' del personale in servizio alla medesima data presso le agenzie per l'impiego e' disposta secondo i seguenti criteri:
a) trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;
b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.
2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane nei ruoli dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso le regioni e gli enti locali.
3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate su base regionale e possono subire una oscillazione non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.
4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o inferiori alla percentuale di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2, una graduatoria regionale, rispettando i criteri di priorita' stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. Al personale statale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata.
Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art 4, comma 1, si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai sensi del comma 1, in considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna regione ai sensi dell'art. 4.
7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all'art. 11, sono ceduti alle regioni previo consenso di tutte le parti contraenti.
8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della presente legge, valutata nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e compiti conferiti, sono trasferite alle regioni utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente all'anno 1998, l'amministrazione del lavoro, con le disponibilita sopra determinate, corrisponde alle regioni, per il tramite dei propri funzionari delegati, le somme occorrenti per le dette finalita' in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse. Per l'anno 1999, gli stanziamenti da trasferire, determinati nei limiti e con le modalita' indi- cate per l'esercizio 1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di bilancio, nelle apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da istituire, a tal fine, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
Il comma 5 dell'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 (Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare) cosi' recita:
"5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede piu' vicina".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 27 febbraio 1992.
- L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio 9 ottobre 1998 (Individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro) cosi' recita:
"Art. 2 (Permanenza nei ruoli del Ministero). - 1. Il restante 30 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio alla data del 30 giugno 1997 presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (ex uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione) - settore politiche del lavoro, nonche' in servizio presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura e presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, sede di Roma e sedi decentrate, pari a 2.642 unita', permane nei ruoli del Ministero in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo Stato e alle qualifiche o aree di appartenenza.
2. Al predetto contingente si accede su domanda dei soggetti interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. La percentuale di cui al comma 1 puo' variare, nella misura non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali".
- L'art. 1, commi 1 e 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998, cosi' recita:
"Art. 1 (Trasferimento del personale). - 1. Il contingente del 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio alla data del 30 giugno 1997 presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (ex uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione) settore politiche del lavoro, nonche' in servizio presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura e presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, sede di Roma e sedi decentrate, pari a 6.176 unita', e' ripartito tra le regioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle variazioni intervenute a seguito delle cessazioni dal servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2, e nell'ambito delle funzioni e dei compiti conferiti e delle qualifiche o aree di appartenenza.
2. Il personale da assumere presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1, in esito al concorso per assistenti sociali bandito nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 7 settembre 1990, n. 71, e quello comandato dal Ministero dei beni culturali, previa intesa tra le amministrazioni interessate, ha facolta' di presentare domanda per il trasferimento alle regioni, nell'ambito della percentuale di cui al citato comma 1".
Comma 26:
- I commi 15 e 36 dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' recitano:
"15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti e' prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilita' ed indennita' di mobilita'. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'art. 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "con piu' di cinquanta addetti" aggiungere le seguenti: "e delle imprese di vigilanza".
"36. All'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "e degli operatori turistici" sono inserite le seguenti: ", nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto" e dopo le parole: "31 dicembre 1997" sono inserite le seguenti: ", e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996,".
ART. 46.
(Interventi straordinari a sostegno delle difficolta' occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco).
1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle l'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attivita' connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o ti riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, una indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
2. Si considerano attivita' connesse con i flussi internazionali di traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti caratterizzati da elevata prevalenza della connessione con attivita' indotte dal traforo del Monte Bianco. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e la connessione con la chiusura straordinaria del traforo del Monte Bianco, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in sede sindacale o presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, per un numero massimo di 150 unita', dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga gia' scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori tori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975. 4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo l999 e il 31 dicembre 1999, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
5. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n.
646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.
22.
6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne avevano diritto.
7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4 miliardi, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge I 9 luglio 1993, n. 236.
Note all'art. 46:
Comma 3:
- Il primo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario) e' il seguente:
"Art. 7 (Procedimento d'integrazione salariale ordinaria). - Per l'ammissione al trattamento d'integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro".
- Il testo della legge 20 maggio 1975, n. 164 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1975, n. 148.
- Il comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 (interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) e' il seguente:
"3. L'indennita' dovuta per l'utilizzazione e' rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non pu essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilita' e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati".
Comma 7:
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificaizoni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si veda in nota all'art. 45, comma 6.
ART. 47.
(Delega al Governo in materia di revisione dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125).
1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni ti genere nei luoghi di lavoro, il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parita', nonche' a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo i seguenti principi c principi e criteri direttivi a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di parita', anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare, con:
1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione con organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento alle aree di svantaggio occupazionale e ai processi di riqualificazione e formazione professionale 2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro, nonche' di quelle rela- tive al contenzioso in sede conciliativa e giudiziale ed in sede di giudizio civile o amministrativo, avente at oggetto le discriminazioni per sesso;
b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti, ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle strumentazioni operative;
c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei consiglieri di parita', con valorizzazione delle competenze ed esperienze acquisite;
d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per le attivita' dei consiglieri di parita', finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonche' dal Dipartimento delle pari opportunita' in misura di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione dell'utilizzabilita' delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio promosse dai consiglieri di parita';
e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo: f) revisione della disciplina del finanziamento delle azioni positive, anche con riferimento ai soggetti promotori ai criteri e alle pro- cedure di finanziamento di cui all'articolo 2 della citata legge n.
125 del 1991, nonche' previsione di strumenti e di misure volti a favorire il rispetto e l'adeguamento alle normative in materia di parita' e di non discriminazione tra i sessi, in particolare attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi ti cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' di cui al comma 2, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 1.
4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve essere esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le attivita' dei consiglieri di parita' di cui al comma 1, lettera d).
Note all'art. 47:
- L'art. 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro) cosi' recita:
"Art. 8 (Consiglieri di parita'). - 1. I consiglieri di parita' di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono componenti a tutti gli effetti delle rispettive commissioni regionali per l'impiego.
2. A livello provinciale e' nominato un consigliere di parita' presso la commissione circoscrizionale per l'impiego che ha sede nel capoluogo di provincia, con facolta' di intervenire presso le altre commissioni circoscrizionali per l'impiego operanti nell'ambito della medesima provincia.
3. I consiglieri di parita' di cui ai commi l e 2 sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del competente organo delle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e devono essere scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza tecnico- professionale di durata almeno triennale nelle materie concernenti l'ambito della presente legge.
4. Il consigliere di parita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' componente con voto deliberativo della commissione centrale per l'impiego.
5. Qualora si determini parita' di voti nelle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.
6. Oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell'ambito delle competenze delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, i consiglieri di parita' svolgono ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalita' della presente legge.
Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i consiglieri di parita' sono pubblici funzionari e hanno l'obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni medesime. I consiglieri di parita', ai rispettivi livelli, sono componenti degli organismi di parita' presso gli enti locali regionali e provinciali.
7. Per l'espletamento dei propri compiti i consiglieri di parita' possono richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale.
8. I consiglieri di parita' di cui al comma 2 e quelli regionali competenti per territorio, ferma restando l'azione in giudizio di cui all'articolo 4, comma 6, hanno facolta' di agire in giudizio sia nei procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su delega della lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell'articolo 4.
9. I consiglieri di parita' ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal comitato di cui all'articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la propria attivita'. I consiglieri di parita' hanno facolta' di consultare il Comitato e il consigliere nazionale di parita' su ogni questione ritenuta utile.
10. I consiglieri di parita' di cui ai commi 1, 2 e 4, per l'esercizio delle loro funzioni, sono domiciliati rispettivamente presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso una direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tali uffici assicurano la sede, l'attrezzatura, il personale e quanto necessario all'espletamento delle funzioni dei consiglieri di parita'. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, puo' modificare la collocazione del consigliere di parita' nell'ambito del Ministero.
11. 'Oltre al gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, spettano ai consiglieri di parita' gettoni dello stesso importo per le giornate di effettiva presenza nelle sedi dove sono domiciliati in ragione del loro ufficio, entro un limite massimo fissato annualmente con decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'onere relativo fa carico al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
12. Il consigliere di parita' ha diritto, se lavoratore dipendente, a permessi non retribuiti per l'espletamento del suo mandato. Quando intenda esercitare questo diritto, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni prima".
Comma 1:
- Il testo della legge 10 aprile 1991, n. 125, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1991, n. 88.
- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 469 del 1997, si veda in nota all'art. 45, comma 1.
- L'art. 2 della citata legge n. 125/1991, cosi' recita:
"Art. 2 (Attuazione di azioni positive, finanziamenti).
- 1. Le imprese, anche in forma cooperativa i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di formazione professionale che adottano i progetti di azioni positive di cui all'articolo 1, possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari concessi all'attuazione dei predetti progetti ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma l e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1, deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
3. Con decreto emanato dal Mnistro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di presentazione delle richieste, di erogazione dei fondi e dei tempi di realizzazione del progetto. In ogni caso i contributi devono essere erogati sulla base della verifica dell'attuazione del progetto di azioni positive o di singole parti, in relazione alla complessita' del progetto stesso. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del beneficio e la restituzione delle somme eventualmente gia' riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione e' effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma.
4. I progetti di azioni concordate dal datore di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.
5. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, e' subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 5.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentito inoltre, in relazione alla sfera d'azione della propria attivita', il Comitato di cui all'articolo 5 o il consigliere di parita' di cui all'articolo 8, adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' di lavoro e nel avoro tra uomini e donne .
- L'art. 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) cosi' recita:
"Art. 508 (Incompatibilita'). - 1. Al personale docente non e' consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e' tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di pre- side, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non e' cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e' tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, sal va la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non puo' esercitare attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di societa' cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva .
- Il comma 4 dell'art. 59 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e' il seguente:
"4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente".
ART. 48.
(Norme in materia di incompatibilita' del personale docente degli enti locali).
1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di incompatibilita' previste per il personale docente dipendente dallo Stato al personale docente dipendente da enti locali, a questo si applica l'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione dei commi 4 e 16. I provvedimenti di cui ai commi 12 e 14 del citato articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994 sono disposti dall'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes- sive modificazioni.
2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di cui al comma 3 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.
3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in ma definitiva.
ART. 49.
(Disposizioni in materia del personale degli Enti Parco).
1. Gli Enti Parco, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel pieno rispetto dei commi 18 e 20 dell'articolo 39 della medesima legge, nei limiti delle piante organiche esistenti ed approvate e compatibilmente con le proprie disponibilita' finanziarie e di bilancio qualora si siano avvalsi, in fase di bilancio, ti personale assunto a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove selettive, che abbia ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi profili professionali contemplati dalle rispettive piante organiche, possono bandire, entro il 31 dicembre 1999, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Note all'art. 49:
Comma 1:
- Il testo dei commi 1, 18 e 20 dell'art. 39 della legge n. 449/1997, e' il seguente:
"1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle ammistrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2-17. (Omissis).
18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
19. (Omissis).
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi l e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3".
- L'art. 4-bis del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, e' il seguente:
"Art. 4-bis (Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 7, legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'art. 18, legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni. del decreto legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'art. 5, legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonche' dell'art. 7, legge 29 novembre 1984, n. 798. Si applicano altresi' al personale assunto ai sensi dell'art.
10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e succes- sive modificazioni.
2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di eta'.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli e' ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di eta'. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneita' nelle prove di esame, e' attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all articolo 8, decreto legge 15 maggio 1993, n. 143.
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico bilancio delle singole amministrazioni.
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 e' pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, ne' procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni rela- tive a concorsi gia' autorizzati".
ART. 50.
(Modifche agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternita').
1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".
2. All'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "e' erogato" sono sostituite dalle seguenti: "e' concesso";
b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, a erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".
Note all'art. 50:
Comma 1:
- L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dalla presente legge, risulta essere il seguente:
"Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o pi figli tutti con eta' inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nel territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indi- cate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilita', per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla meta' della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale".
- L'art. 66 della legge n. 448/1998, cosi' come modificato dalla presente legge, risulta essere il seguente:
"Art. 66 (Assegno di maternita'). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso un assegno per maternita' pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1 luglio 2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo".
ART. 51.
(Associzione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno).
1. Per la prosecuzione delle attivita' di studio e di ricerca, nonche' di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente de. presse, e' conferito, a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo dello Stato all'associazione per lo sviluoppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima annua di lire 3.700 milioni.
2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attivita' di studio e di ricerche e per incrementare l'attivita' formativa avanzata, e' destinata una somma pari a 300 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 al Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.
Note all'art. 51:
- Il testo dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n 96 e successive modificazioni, (per il titolo si veda la nota all'art. 20), e' il seguente:
"5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilita' di bilancio destinate al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'articolo 5, comma 4, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13. Al Fondo affluiscono altresi', previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo l, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' le disponibilita' di tesoreria rela- tive alle competenze trasferite".
- Il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (per il titolo della legge si veda in nota all'art. 15), e' il seguente:
"Art. 19 (Disposizione sulla SVIMEZ). - 1. Nell'ambito degli interventi pubblici nelle aree economicamente depresse, di cui al decreto legislativo 3 aprile l 993, n.
96 e successive modificazioni, per la prosecuzione delle attivita' di studio e di ricerca dell'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e' confermato, per gli anni 1997 e 1998, il contributo dello Stato, nella misura di lire 4 miliardi annui, in favore della medesima Associazione, a carico del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del predetto decreto legislativo n.
96 del 1993, e successive modificazioni".
ART. 52.
(Disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento).
1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 1 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, possono accedere al beneficio dell'indennita' di accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidita' di servizio o di altra indennita' di accompagnamento".
2. Per le finalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli accertamenti relativi alla diagnosi di malattia di Alzheimer sono effettuati dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate, a richiesta dell'interessato o dei suoi familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico specialista in geriatria.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 52:
- L'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.-l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civi), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2 (Nuove norme e soggetti aventi diritto). - Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1 maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.
I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e suc- cessive modificazioni, possono accedere al beneficio dell'indennita' di accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidita' di servizio o di altra indennita' di accompagnamento".
- L'art. 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e' il seguente:
"Art. 74. - Il personale volontario e' assicurato contro tutti gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio, da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente articolo 49, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilita'.
I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro.
Sono a carico dello Stato le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio".
- L'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) e' il seguente:
"Art. 1. - Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita' d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n.
381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970 n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unita' sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale operano una o piu' commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unita' sanitaria locale territorialmente competente.
3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata puo' farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti.
6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidita' civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidita'.
7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unita' sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unita' sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unita' sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.
8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unita' sanitarie locali di cui al comma 1, contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidita' civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennita', di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.".
ART. 53.
(Disposizioni in materia di attivita' socio-sanitarie) 1. Le province, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale possono stipulare per l'esercizio di attivita' sociosanitarie, in attesa delle disposizioni delle reIative contrattazioni collettive in materia di contratti a termine e di ricorso a lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196, contratti di lavoro a tempo determinato, qualora il ricorso agli ordinari procedimenti di assunzione di personale o le procedure per l'affidamento in appalto dei servizi medesimi comportino il rischio di interruzione delle relative attivita' ritenute di carattere essenziale. I contratti di cui al precedente periodo, non ulteriormente rinnovabili, non possono avere durata superiore a dodici mesi e comunque a quella necessaria per lo svolgimento dei predetti procedimenti di assunzione o di espletamento delle procedure di affidamento delle gare di appalto che devono essere avviati entro la data di sottoscrizione dei contratti a tempo determinato.
2. Alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche erogate da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale per l'assolvimento delle attivita' socio- sanitarie di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
i giudizi e i contenziosi di qualunque natura pendenti alla medesima data aventi ad oggetto questioni ad esse relative sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
Note all'art. 53:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154.
- La legge 23 ottobre 1960, n. 1369 recante: "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1960, n. 289.
ART. 54.
(Fondi disponibili degli enti previdenziali).
1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11 , comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed e' utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilita' di tesoreria.
Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per finalita' di pubblico interesse tra le quali il recupero di edifici di valore storico-artistico e la realizzazione di strutture sanitarie e di servizio sociale e assistenziale, la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni.
Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della predetta legge n. 270 del 1997 e' prorogato al 31 dicembre 1999.
Note all'art. 54:
Comma 1:
- Il comma 7 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n.
270 (Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio) cosi' recita:
"7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi all'anno 1996, non impegnati per le quote di cui all'art.
2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di valore storico- artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di altre strutture di interesse pubblico, che rimarranno di proprieta' degli enti e, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo. Gli enti, previa intesa con i comuni nel cui ambito sono localizzati gli interventi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i piani dei propri investimenti da sottoporre all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere inseriti nel piano di cui al presente articolo".
- Il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 270/1997 cosi' recita:
"Art. 1 (Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita' al di fuori del Lazio). - 1. Entro il termrne di cui all'art. 2, comma 11, il Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita' al di fuori del Lazio".
- Il comma 6 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) cosi' recita:
"6. L'INAIL puo' destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie".
- Il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare) e' il seguente:
"4. Gli enti possono destinare una percentuale non superiore al 15 per cento dei fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite le societa' di intermediazione di cui all'articolo 7, da destinare a finalita' di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica da parte dell'osservatorio di cui all'art. 10, della redditivita' prevedibile e comunque assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.
549".
- La lettera d) del comma 4 dell'art. 1 della legge n.
270 del 1997, e' la seguente:
"4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di cui all'art. 3, ne valuta le finalita' anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:
a) - b) - c) (omissis);
d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali".
ART. 55.
(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN- AIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1 124, e successive modificazioni, di seguito denominato " testo unico ", delle seguenti gestioni separate:
1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attivita' commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie:
4) altre attivita' di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;
c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' del tasso di infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche per le attivita' svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 nonche' previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d; un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n.
88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e piu' precise metodiche o strumentazioni di indagine, purche' non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere ti revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilita' delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonche' dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificita' che caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicita' della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorche' vi siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, nonche' ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entita' sara' definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorita' che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalita' di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonche' l'entita' delle risorse che annualmente l'Istituto destinera' al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il il triennio 1999-2001, della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonche' per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalita' approvati dal consiglio di mministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera IA progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:
1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie per identificare il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;
2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1 informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalita' che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative;
3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo di governo e gestione espressione dei soggetti interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi 3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
4 All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: " Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS ".
5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' sostituito dal seguente: " I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, gia' in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata ". La presente disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in materia assicurativa gia' trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello SCAU, il decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 55.
(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
ART. 55.
(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Note all'art. 55:
Comma 1:
- Il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257. Il testo dell'art. 9 e' il seguente:
"Art. 9. - I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attivita' previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.
Agli effetti del presente titolo, sono inoltre considerati datori di lavoro:
le societa' cooperative e ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell'art. 4;
le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;
gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;
le societa' concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;
le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4 n. 5);
le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8);
gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9);
gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchio o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.
I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto, alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni.
L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, piu' di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1;
di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonche' di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265.
- Il terzo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 e' il seguente:
"La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39".
- Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1987, n. 179, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.
- Il comma 6-bis dell'art. 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) cosI' recita:
"6-bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui art. 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purche' la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria".
- L'art. 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e' il seguente:
"Art. 118. - Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate localita' o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera da assumere come base della liquidazione delle indennita' fermo rimanendo il disposto del terzo comma dell'art. 116.
Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento: in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'art. 116.
La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite".
- Gli articoli 116 e 234 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, sono del seguente tenore:
"Art. 116. - Per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, e' assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che e' stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.
Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera.
A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.
In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione me- dia giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione me- dia giornaliera, aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera e' fissata per ogni anno a partire dal 1 luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.
Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato.
La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo e' aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.
Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso.
Per il periodo 1 luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terra' conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione me- dia giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980.".
"Art. 234. - Le rendite per inabilita' permanente e per morte sono riliquidate ogni anno, a partire dal 1 luglio 1983, in base alle variazioni dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertate nelle pubblicazioni ufficiali dell'istituto centrale di statistica.
A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che e' intervenuta una variazione dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno il cinque per cento nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonche' le nuove misure dell'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta dovuta per gli infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976.
Per il periodo 1 luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione convenzionale terra' conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione annua convenzionale fissata con decreto interministeriale del 3 luglio 1980".
- Il comma 5 dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente:
"5. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si da' luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave".
- Gli articoli 80 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sono i seguenti:
"Art. 80. - Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma dei presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita', si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che e' servita per la determinazione della precedente rendita. Se pero' tale retribuzione e' inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione.
Nel caso in cui il nuovo infortunio per se' considerato determini un'inabilita' permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilita' complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, e' liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente.
Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilita' permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti una inabilita' permanente che complessivamente superi detta percentuale, e' liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all'epoca in cui questo si e' verificato.".
"Art. 146. - La misura della rendita di inabilita' permanente da silicosi o da asbestosi puo' essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purche', quando si tratti di peggioramento questo sia derivato dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilita' complessiva da valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145, le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore pu disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione puo' aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia o dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente.
In caso di insorgenza di complicanze tubercolari a carattere tisiogeno evolutivo, le revisioni di cui al presente articolo possono aver luogo anche fuori dei termini ivi previsti.
Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste o disposte anche oltre il termine di quindici anni previsto dall'art. 137.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima".
- Gli articoli 83 e 137 del D.P.R. n. 1124/1965 sono i seguenti:
"Art. 83. - La misura della rendita di inabilita' puo' essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purcha', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si e' verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
L'istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'Istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione puo' essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita, ciascuna delle successive revisioni non puo' essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione puo' essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilita' in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilita', l'assicurato stesso puo' chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.
In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita d'inabilita' e' quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento".
"Art. 137. - La misura della rendita di inabilita' da malattia professionale puo' essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purcha', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si e' verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore e' tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento di essa.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del presente articolo, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione puo' essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilita' temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilita', dopo che sia trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale.
Ciascuna delle successive revisioni non pu essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima puo' aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.
La relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129, e contiene disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole.
- Gli articoli 1 e 4 del d.P.R. n. 1124/1965 sono i seguenti:
"Art. 1. - E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonche' delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresU' quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonche' ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione manutenzione e rimozione di linee e condotte;
di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonche' di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art.
34, R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono con- siderate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilita' inferiore a 125 (gradi centigradi) e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
Sono altresi' considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attivita' lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.
Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attivita' di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto".
"Art. 4. - Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2;
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonche' loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto".
- Per il testo dell'art. 9 del testo unico si veda nota all'inizio di questo stesso articolo.
- Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n.
626/1994, cosi' recitano:
"Art. 21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore di lavoro provvede affincha' ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita' dell'impresa in generale;
b) le misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3".
"Art. 22. (Formazione dei lavoratori). - 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
20, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese".
- Il comma 5 dell'art. 8 della legge n. 448/1998 cosi' recita:
"5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".
- L'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965, cosi' recita:
"Art. 85. - Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e' corrisposta la somma pari a tre annualita' di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la' rendita e' loro corrisposta finche' dura l'inabilita', Sono compresi tra i superstiti di cui ai presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1 e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non puo' superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o pi rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto di rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non puo' essere comunque inferiore ad una mensilita' di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affiliati e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati".
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogatae).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare dal Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti, emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Comma 4:
- Il comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza) cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'ente;
approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza.
Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS.
Il consiglio dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.
Comma 5:
- L'art. 44 del testo unico approvato con d.P.R. n.
1124/1965, come integrato dal comma 19 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
"Art. 44. - Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori.
Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno in cui la rata si riferisce;
contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente.
Il pagamento all'INAIL della rata di premio puo', a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio.
Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo pu detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello in cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'istituto effettua il rimborso entro settanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto medesimo intenda disporre.
Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonche' le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'istituto.
L'istituto assicuratore non e' tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze".
Comma 6:
- L'art. 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 9. (Norme previdenziali). - 1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario. Sull'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e suc- cessive modificazioni, sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, gia' in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.
3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'art. 5, comma 2, nonche' per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 5, comma 1, la possibilita' di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura".
Comma 7:
- Il comma 1 dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente:
"Art. 19 (Soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS e all'INAIL). - 1. Con decorrenza 1 luglio 1995 lo SCAU e' soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (IN- AIL), secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalita' specifiche, con tempi e modalita' stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".
ART. 56.
(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla gestione del " Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.
Note all'art. 56:
- Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, (Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei Titoli di stato), e' il seguente:
"Art. 3. - Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo".
- La legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni, recante: "Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1971, n.
316.
ART. 57.
(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione per incorporazione di enti con finalita' o funzioni identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro beneficiario, nonche' previsione di eventuale soppressione dei fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti pressl l'INPS e loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, previa predisposizione di un piano ti risanamento dei fondi in deficit e con possibilita' di armonizzazione al regime generale del complesso delle aliquote contributive dovute al relativo settore nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica; rimodulazione, nel quadro dei principi di armonizzazione riferiti al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, dei contributi e delle misure e modalita' di erogazione delle prestazioni rivolte alla realizzazione di economie della contabilita' separata di settore;
b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico;
c) distinzione e separazione della funzione di gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi nel rispetto, comunque, dei poteri demandati alla dirigenza;
d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalita', e previsione della nomina del presidente, in coerenza con la normativa contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni, e nell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
e) adeguamento funzionale del numero di componenti degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;
f) omogeneita' di organizzazione per enti pubblici omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi;
g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera o),della legge 15 marzo 1997, n. 59;
h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i princi'pi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il principio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e vigilanza da quella di gestione amministrativa e di quest'ultima dalla gestione operativa, come previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza ministeriali finalizzati anche alla verifica della coerenza dell'attivita' degli enti stessi con gli indirizzi di politica generale e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;
n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di concertazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo in comune ti contraenti ovvero di strutture operative specializzate nonche' di nuclei di valutazione;
o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare, della mobilita' e dell'utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legilativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 57:
Comma 1:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) nel testo vigente, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 1998.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n.
10.
- Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1997.
- L'art. 3 del decreto legislativo n. 29/1993 cosi' recita:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita' piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
- La legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1978, n. 31.
- L'art. 3 della legge n. 400/1988, cosi' recita:
"Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1.
Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari".
- La lettera o) del comma 1, dell'art. 12, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' la seguente:
"1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a); b); c); d); e); f); g); h); i); l); m); n):
(omissis);
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessita' di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;".
- L'art. 27-bis del decreto legislativo n. 29/1993, e' il seguente:
"Art. 27-bis (Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali). - 1. Le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'art. 3 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui ai comma l trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione".
- Il titolo e gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 20 del 1994, sono gia' citati in questa stessa nota.
ART. 58.
(Disposizioni in materia previdenziale).
1. Al decreto legislativo 16 settembre 996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, Îimporto della contribuzione da versare al Fondo non puo' essere inferiore a lire 50.000 mensili".
2) il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Tenuto conto della peculiarita' della orma di assicurazione di cui al presente decreto i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico ;sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, li concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalita', i coefficienti cosi' determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica".
2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto ti tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.
3. Il presidente del comitato amministratore e' eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonche' istituendo i seggi presso le sedi INPS.
5. Ai componenti del comitato amministratore e' corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 6.
6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di societa' di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovra' essere organizzata secondo le stesse modalita' e gli stessi criteri indicati nel comma 1- bis";
b) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni puo' conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con facolta' di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalita' stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per avvalersi della facolta' di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale";
c) all'articolo 10, comma 3-ter, dopo le parole: " In mancanza di tali soggetti " sono inserite le seguenti: " o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al Fondo ";
d) all'articolo 18-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
9. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori ti cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.
10. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e IX, puo' essere comandato, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unita' e per la durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di attivita' nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.
11. Il contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, non e' dovuto per le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare "Fiorenzo Casella Î>. Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.
13. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge".
14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, e' prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e' effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il secondo trimestre solare successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di regolarita' contributiva anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.
16. All'articolo l della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un com.tato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore".
17. All'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.
468, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma S, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto";
b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999".
18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, relative ai redditi percepiti nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative e da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale sono trattenute in sei rate ovvero nel numero piu' elevato di rate consentito dalla durata del rapporto con il sostituto d'imposta se questo e' inferiore al periodo necessario a trattenere le predette imposte in sei rate.
ART. 58.
(Disposizioni in materia previdenziale).
ART. 58.
(Disposizioni in materia previdenziale).
Note all'art. 58:
Comma 1:
- Si reputa opportuno riportare il testo intero del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualita' pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389), cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 (Istituzioni del fondo e soggetti interessati).
- 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' diretto ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualita' pensioni", istituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla citata legge n. 335 del 1995.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1997, la gestione "Mutualita' pensioni" di cui al comma primo assume la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari", di seguito denominato "Fondo".
Al Fondo sono iscritti i soggetti gia' iscritti nella gestione "Mutualita' pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, utilizzando, come premio unico di ingresso, i contributi versati nella predetta gestione. Al Fondo possono altresi' iscriversi, su base volontaria, i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilita' familiari e che non prestano attivita' lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
3. L'iscrizione al Fondo e' compatibile con lo svolgimento di un'attivita' lavorativa ad orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuita', tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.
4. Nel Fondo di cui al comma secondo confluiscono, secondo criteri, modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, le provvidenze concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia per i soggetti di cui al comma secondo e compatibili con la natura del Fondo.
Art. 2 (Contribuzione). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non puo' essere inferiore a lire 50.000 mensili;
2. (Abrogato).
3. In caso di iscrizione in eta' superiore ai sessantanni, l'iscritto ha facolta' di incrementare l'anzianita' contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65 anno di eta' mediante il versamento della relativa riserva matematica.
4. Sulla contribuzione al Fondo di cui all'art. 1 e' applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilita', con verifica di congruita' a cadenza quinquennale. La predetta aliquota e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui all'art. 5.
5. Ai contributi versati al Fondo si applica la disciplina di cui all'art. 13-bis, commi 1, lettera f), e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approva con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 3 (Prestazioni). - 1. L'iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:
a) trattamento pensionistico secondo la formula di cui all'art. 4, a partire dal 57· anno di eta' con cinque anni di contribuzione, a condizione che l'importo di pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n 335, oppure, senza limiti di importo, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' con almeno cinque anni di contribuzione;
b) pensione di inabilita', con almeno cinque anni di contribuzione, quando sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
Art. 4 (Calcolo del trattamento pensionistico). - 1.
L'importo del trattamento pensionistico e' determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all'art. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n 335, salvo quanto disposto al comma secondo.
2. Tenuto conto della peculiarita' della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Con le medesime modalita', i coefficienti cosi' determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica.
3. L'importo della pensione di inabilita' e' determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di cinquantasette anni o a quello dell'effettiva eta' di pensionamento, se superiore.
Art. 5 (Comitato amministratore). - 1. Al Fondo autonomo di cui all'art. 1 sovraintende un Comitato amministratore che dura in carica tre anni ed e' composto da sette membri designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e da un rappresentante, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il Presidente e' eletto dal Comitato tra i membri designati dalle associazioni della categoria per un massimo di due mandati consecutivi.
2. Il Comitato amministratore ha i seguenti compiti:
a) predispone, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza per il consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo e delibera sui bilanci tecnici relativi al Fondo;
b) delibera in ordine alle modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fa proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
d) vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento del Fondo;
e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al Comitato e' di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita' giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;
f) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
3. Fino alla nomina del Comitato amministratore di cui al comma primo, da effettuarsi entro il 31 marzo 1997, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro".
Comma 2:
- Il comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, e' il seguente:
"26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma l dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'".
- Il comma 16 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, cosi' recita:
"16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo familiare. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo".
Comma 8:
- Si trascrive il testo intero degli articoli 6, 7, 10, 18-bis e 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificato dal presente articolo e dall'art. 71 della presente legge:
"Art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali).
- 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991 n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo' detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente.
1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di societa' di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovra' essere organizzata secondo le stesse modalita' e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis.
2. Alle prestazioni di cui all'art. 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione procedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (6).
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'art. 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma l nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16. L'autorizzazione e subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'art. 6-bis del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.
4-bis Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalita' con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi pensione esercitano la facolta' di recesso, contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali risultino investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi di concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilita' affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati na' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, na' possono essere coinvolti nelle proce- dure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'art. 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, assunta previo parere dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita' omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese:
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
5. I fondi non possono comuque assumere o concedere prestiti, na' investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa', per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, ne', comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite societa' fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento".
"Art. 7 (Prestazioni). - 1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione.
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianita' sono consentite solo in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'eta' di non piu' di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.
All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive detiniscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualita' di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianita' gia' maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresi' i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facolta' di cui all'art.
10, comma 1, lettera a).
4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni puo' conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facolta' di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalita' stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). A fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per avvalersi della facolta' di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
5. L'entita' delle prestazioni e' determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettivita' ed in conformita' al principio della capitalizzazione nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facolta' del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato;
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma".
"Art. 10 (Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione). - 1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalita' e termini di esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita';
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9;
c) il riscatto della posizione individuale.
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita'.
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il terminie di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.
3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'art. 16 emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se gia' viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse dispsizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita ai fondo pensione".
"Art. 18-bis (Sanzioni penali e amministrative). - 1.
Chiunque esercita l'attivita' di cui all'art. 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'art. 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'art. 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'art. 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'art. 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'art. 17, siano puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilita' di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
"Art. 16. (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Miinistro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indichera' i due membri della commissione il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilita' a pena di decadenza, di cui all'art. 1, quinto comma del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennita' di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerita' dell'attivita' del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione puo' avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonche' circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'art. 1, settimo comma, del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimita' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco e' corrisposta una indennita' pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente dl provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere per il primo triennio le 30 unita'. (Testo abrogato). Tale regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.
5-bis. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione per assolvere i compiti di cui all'art. 17 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della commissione".
Comma 9:
- Il comma 3 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 e' il seguente:
"3. A decorrere dal 1 gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge, 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, puo' diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono:
a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennita' da erogare, anche ratealmente, in conformita' all'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di eta' ivi previsti, nonche' in conformita' all'art. 6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro;
b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore eta' ovvero della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purche' siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennita' ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma e' trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.
Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facolta' per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianita' contributiva e di eta' previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonche' dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e suc- cessive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla facolta' di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 30 giugno 1998 il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalita' di cui all'art. 3, comma 22, della medesima legge. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma".
- L'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente:
"Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali). - Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva.
Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento".
Comma 10:
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art.1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1994.
- Il comma 6 dell'art. 9-sexies del decreto-legge n.
510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
608/1996, e' il seguente:
"6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale gia' dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, e' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciauno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvedera' ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sara' trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attivita' di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS puo', con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS".
Comma 11:
- Il comma 2 dell'art. 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale) e' il seguente:
"2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinano i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 e' dovuto un contributo di solidarieta' ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori".
- L'art. 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale) e' i seguente:
"Art. 3 (Integrazione del Fondo per l'occupazione). - 1.
Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:
a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole".
Comma 13:
- L'art. 75, comma 3, della legge n. 448/1998, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, secondo le modalita' e nei termini ivi previsti. "Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge".
Comma 14:
- Il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n.
278/1998, e' il seguente:
"2. La domanda per l'accredito figurativo di cui all'art.
3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1998, sia per i periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, sia per i periodi di aspettativa relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto e quella di entrata in vigore del presente decreto".
Comma 15:
- Il testo del decreto del Ministro del lavoro 5 agosto 1994 reca norme sul nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno.
Comma 16:
- L'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul vol- ume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore".
Comma 17:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n.
468/1997, nel testo vigente, si veda in nota all'art. 45, comma 6.
Comma 18:
- Il comma 3 dell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni commi in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
"3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui compensi e le indennita' di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si riferisce.
L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Qualora le comunicazioni delle indennita' e dei compensi di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del citato testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12 gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso terra' conto ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo d'imposta successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato".
ART. 59.
(Utilizzo dei proventi derivanti da sanzioniin materia di lavoro sommerso.) 1. Il comma 2 dell'articolo 79 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' sostituito dal seguente:
"2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla - riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro e' destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per- l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalita' di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma". 2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge t 9 luglio 1993, n.
236.
Note all'art. 59:
Comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 79 (Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso). - 1. Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende unita' sanitarie locali coordinano le loro attivita' in matera ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonche' l'istituzione di unita' operative integrate. Tali attivita', assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del medesimo Ministero, in sede lo- cale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attivita' in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attivita' di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui all'art. 78, comma 1, nonche' delle attivita' espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le attivita' predette si raccordano, ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
29 del 5 febbraio 1998.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro-servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro e' destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalita' dl assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma".
Comma 2:
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 148/1993, si veda in nota all'art. 45, comma 6.
ART. 60.
(Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello).
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 2 per cento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' elevata al 3 per cento. All'onere, valutato in lire 250 miliardi annue, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della citata legge n.
448 del 1998. All'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n.
67 del 1997, l'ultimo periodo e' soppresso.
Note all'art. 60:
- Il comma 5 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, cosi' recita:
"5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".
- Il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"2. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 e' stabilito entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dal lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non puo' superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 10 gennaio 1998".
ART. 61.
(Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe).
l. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente Capo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga ad ogni altra disposizione, e' autorizzato ad utilizzare per il periodo previsto per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi:
a) esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di sei unita';
b) collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di lavoro di durata non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque unita'; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni in materia;
c) un contingente non superiore a otto unita' di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale.
2. Il personale di cui al comma lettera a), se appartenente ad una amministrazione pubblica, e lettera c), mantiene la posizione giuridica, anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio Agli esperti, anche estranei all'amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. aL relativo onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Note all'art. 61:
Comma 1:
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) cosi' recita:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
Comma 2:
- L'art. 29-quater del decreto legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997) e' il seguente:
"29-quater (Integrazione del Fondo occupazione). - 1. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
ART. 62.
(Assunzioni di unita' dell'Arma dei carabinieri).
1. Per le esigenze delle direzioni provinciali del lavoro delle nuove province istituite ai sensi dei decreti legislativi 6 marzo 1992, n. 248, 249, 250, 251, 252 e 253, 27 marzo 1992, n. 254, e 30 aprile 1992, n. 277, e' autorizzata l'assunzione, in eccedenza alla dotazione organica di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di trenta unita' dell'Arma dei carabinieri.
All'assunzione predetta si provvede nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e succesive modificazioni.
Note all'art. 62:
- Il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 248 reca:
"Istituzione della provincia di Biella".
- Il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 249 reca:
"Istituzione della provincia di Crotone".
- Il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250 reca:
"Istituzione della provincia di Lecco".
- Il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251 reca:
"Istituzione della provincia di Lodi".
- Il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 252 reca:
"Istituzione della provincia di Rimini".
- Il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 253 reca:
"Istituzione della provincia di Vibo Valentia".
- Il decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 254 reca:
"Istituzione della provincia di Prato".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277 reca:
"Istituzione della provincia di Verbano-Cusio-Ossola".
- L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) e' il seguente:
"Art. 16. - Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati all'Ispettorato del lavoro i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, collocati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi e in aumento ai pari grado che si trovano nella medesima posizione per effetto del regio decreto- legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294:
Marescialli d'alloggio maggiori: n. 4.
Marescialli d'alloggio capi: n. 6.
Marescialli d'alloggio: n. 8.
Brigadieri: n. 11.
Vice brigadieri: n. 11.
Appuntati: n. 11.
Carabinieri: n. 179".
- L'art. 9-bis, comma 14, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) e' il seguente:
"14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, pu attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e' aumentata di centoquarantatre unita' di cui due ufficiali, novanta unita' ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unita' ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unita' appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle centodue unita' valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unita' si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996".
- Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e' il seguente:
"Art. 39. - Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2.
In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilita' di personale da trasferire secondo procedure di mobilita' attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. Fino al 31 dicembre 2001, in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei criteri di priorita' le assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative al personale gia' in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresU' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes- sive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subor- dinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1· gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e' calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed e' verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuaziolie dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente art. 24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle pro- cedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domade di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali fincha' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio".
ART. 63.
(Integrazione dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e inserito il seguente:
"1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare".
Nota all'art. 63:
- Per il testo dell'art. 66 della legge n. 448/98, come modificato dalla presente legge, si veda, in nota all'art.
50.
ART. 64.
(Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli Enti di cui alla legge 1975, n. 70).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni attuariali.
2. A decorrere dal 1 ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti ti cui al comma 1 del presente articolo nonche' la gestione speciale costituita presso 1'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761 sono soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.
3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 e' riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianita' contributive maturate alla data del 1 ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali e' istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilita', alla quale faranno altresi' carico gli oneri di trattamenti pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonche' il gettito del contributo di cui al comma 5.
5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e' applicato un contributo di solidarieta' pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2.
6. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1 gennaio 1995, dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non puo' in ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti presso gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.
8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione e' riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione integrativa calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle anzianita' assicurative utili maturate alla data del 31 di 1998.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Note all'art. 64:
Comma 1:
- Il testo del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97.
- Il testo della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
Comma 2:
- L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) cosi' recita:
"Art. 75 (Opzione per la posizione assicurativa in atto).
- Al personale contemplato nell'art. 74, secondo comma, o ai loro superstiti, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unita' sanitarie locali.
La facolta' di opzione di cui al precedente comma puo' essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi previsto, dai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67, legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In favore del personale di cui al precedenti commi e' costituita presso l'INPS una gestione speciale ad esaurimento che provvedera' all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni.
Per garantire la continuita' delle prestazioni a carico dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di previdenza e' trasferito all'INPS con le procedure stabilite dall'art. 67, legge 23 dicembre 1978, n. 833, previa integrazione dei contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma.
Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS a norma dei precedenti commi e' assicurato, per le pregresse posizioni previdenziali rela- tive al personale in servizio e in quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tale fine saranno utilizzate le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, o negli altri ruoli delle animmistrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per riduzione di organico.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, legge 21 dicembre 1978, n. 843, con effetto dalla data di costituzione della gestione speciale prevista dal presente articolo, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10, legge 3 giugno 1975, n. 160, e' dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 1, legge 31 luglio 1975, n. 364".
Comma 6:
- Per il testo dell'art. 75 del D.P.R. n. 761 del 1979, si veda in nota al comma 2 di questo stesso articolo.
ART. 65.
(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323).
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425, le parole "1997 e 1998" sono sostituite dalle seguenti "1997, 1998 e 1999" e le parole "1996 e 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1996, 1997 e 1998".
Nota all'art. 65:
- L'art. 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanzia pubblica), cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 6 (Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali). - 1. In attesa che si proceda alla revisione delle disposizioni di cui al D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'aliquota percentuale, di cui all'art. 4, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, e' fissata per gli anni 1997, 1998 e 1999 nella misura pari allo 0,226 per cento del gettito accertato, rispettivamente, per gli anni 1996, 1997 e 1998".
ART. 66.
(Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua).
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' stabilita a decorrere dall'anno 1999 in lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera d). Conseguentemente, per assicurare la continuita' degli interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto- legge n. 148 del 1993, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione verificano, secondo le rispettive competenze, le attivita' di formazione e istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono al Parlamento una relazione dettagliata contenente l'elenco delle attivita' svolte, dei soggetti che le svolgono, del personale impiegato nello svolgimento, dei costi, con la specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici, del numero delle persone a cui e' stata impartita la formazione e degli effetti occupazionali della formazione con riferimento ai medesimi soggetti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 1.100 miliardi per l'anno 1999 e a lire 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, sono prorogate per gli anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla base di una programmazione che ne preveda la conclusione entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 10 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del predetto Fondo.
Note all'art. 66:
Comma 1:
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto legge n. 148/93, si veda in nota all'art. 45, comma 6.
Comma 2:
- Per il testo vigente dell'art. 17 della legge n.
196/97, si veda in nota all'art. 45.
- L'art. 9 del decrto-legge n. 148/93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/93, e' il seguente:
"Art. 9 (Interventi di formazione professionale). - 1.
Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalita', le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilita', diretti a favorirne la ricollocazione anche in attivita' di lavoro autonomo e cooperativo, nonche' servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorita' per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per I'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionale per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attivita', nonche' interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. (Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non puo' prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitarie).
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attivita' socialmente utili. La partecipazione a tale attivita', per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.
4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle disponibilita' del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonche', per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilita' di cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.
6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.
7. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali e' chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalita' ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilita' del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.
8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonche' quelli di cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui e' membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.
9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e succes- sive modificazioni e integrazioni.
10. Per assicurare la continuita' operativa delle attivita' previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n.
40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilita' del Fondo di cui al comma 5.
11. Nell'ambito della stessa gestione e' mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilita' risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.
12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonche' l'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.
13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' di cui all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.
845.
14. (Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le universita', i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione reginale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarlie).
15. (I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 14 non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilita' civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendalie).
16. (I rapporti dl cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:
a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attivita'. I predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap;
b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorcha' non abbiano concluso il relativo iter o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilita'), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attivita';
b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le universita', le attivita' di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitarie).
17. (Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalita' di svolgimento dei suindicati compresa l'individuazione del tutor delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale).
18. (Le disposizioni dei commi 14, 15, 16 e 17, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonche' ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalita' da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'internoe)".
Comma 5:
- L'art. 15 del decreto-legge n. 299/1994 convertito con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, e' il seguente:
"Art. 15 (Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione). - 1. Nelle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonche' la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti gia' in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non pu essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. La meta' del costo dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla convenzione.
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilita' di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
ART. 67.
(Modifiche all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196).
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla linea, dopo le parole: " con il sistema scolastico" sono inserite le seguenti: " e universitario";
b) alla lettera d), dopo le parole: "agli interventi di formazione dei lavoratori" sono inserite le seguenti: " e degli altri soggetti di cui alla lettera a)";
c) alla lettera p, le parole: "d'intesa con le regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle regioni";
d) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
" g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standart con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento".
Nota all'art. 67:
- Per il testo dell'art. 17 della legge n. 196/1997, come modificato della presente legge, si veda in nota all'art.
45.
ART. 68.
(Obbligo di frequenza di attivita' formative).
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, e' progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza ti attivita' formative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma ti scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le rela- tive iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiate, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo' essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere alt altresi' destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilita' con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 68:
- Al comma 3: per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 148/1993, si veda in nota all'art.
45, comma 6.
- L'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi) e' il seguente:
"Art. 4 (Dotazione del fondo). - 1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1 e' determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- La legge n. 440 del 1997 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298.
- Il comma 3, lettera d) dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e' la seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa, contiene:
a)-b)-c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
- Al comma 5: il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.
- L'art. 16 della legge n. 196/1997 e' il seguente:
"Art. 16 (Apprendistato). - 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato, i giovani di eta' non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e suc- cessive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di hand- icap i limiti di eta' di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonche' l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attivita' da svolgere.
Il predetto decreto definisce altresU' i termini e le modalita' per la certificazione dell'attivita' formativa svolta.
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualita' di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attivita' di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonche' entita', modalita' e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 5, comma 1.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonche' di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovra' altresi' essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettivita' dell'addestramento e sul reale rapporto tra attivita' lavorativa e attivita' formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
Il secondo comma del predetto art. 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di eta' per l'adempimento degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999".
ART. 69.
(Istruzione e formazione tecnica superiore).
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi per coloro che non sono in possesso del diploma ti scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i criteri formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma l, che attesta le competenze acquisite secondo un modello alle linee guida di cui al comma 2 e' valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.
Note all'art. 69:
Comma 1:
- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 281 del 1997 si veda in nota all'art. 68.
- La lettera c), comma 1, dell'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' la seguente:
"Art. 142 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:
a); b): omissis;
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalita' di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'art.
17 della legge 24 giugno 1997, n. 196".
- Per il testo vigente dell'art. 17 della legge n.
196/1997, si veda in nota all'art. 45.
Comma 4:
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 440/1997, si veda in nota all'art. 68, comma 3.
ART. 70.
(Soppressione di fondi speciali di previdenza INA).
1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni spa (INA spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilita' economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono determinati le modalita' ed i criteri per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la regolamentazione delle posizioni maturate.
Nota all'art. 70:
- Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regomaenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ART. 71.
(Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominate " Fondi pensione ", se. secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso espresso in forma esplicita del lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati " strumenti finanziari ", di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da societa' controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate " societa' del gruppo ", ovvero da qualificati operatori finanziari;
b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalita' semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonche' di misure compensative idonee a consentire il fuzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di societa' del gruppo;
c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalita' tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'articolo 6 comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, previa attestazione di congruita' da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilita' a riceverli;
previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;
d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai Fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una 0 piu' operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale; e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento dell'accantona. mento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da a) a d); applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, con possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;
f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a cio' dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma ti titoli ti debito;
g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in media d'anno, che non procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993. n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;
h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;
i) previsione di misure di coordina mento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR gia' destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, c della legge 8 agosto 1995, n. 335, con possibilita' di procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. l 24, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 6, le parole: "ad almeno tre diversi" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale";
b) al comma 4-bis, secondo periodo dell'articolo 6, dopo le parole:
"alle diverse tipologie di servizio offerte", e' aggiunto seguente periodo: "Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri c scelta dei gestori";
c) dopo l'articolo 6-bis, e' inserito il seguente:
"ART. 6-ter.. (Convenzioni) - 1. Per l stipula delle convenzioni di cui All'articolo, 6, commi 2, 2-bis e 3, e all'articolo 6-bis nonche' per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizi offerto, attraverso la forma della pubblicita'. notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da con. sentire il raffronto dell'insieme delle con. dizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte";
d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personate, all'ordinamento delle carriere, nonche' circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimita' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale del l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco e' corrisposta una indennita' pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo"; il quarto e il quinto periodo del medesimo comma 4 sono abrogati;
e) al comma 5 dell'articolo 16, sono abrogati il terzo e il quarto periodo;
f) al comma 5-bis dell'articolo 16, dopo le parole: "I regolamenti ", sono aggiunte le seguenti: ", le istruzioni di vigilanza" e dopo le parole: "dalla commissione" sono aggiunte le seguenti: "per assolvere i compiti di cui all'articolo 17".
4. Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, si applicano ai soci lavoratori delle societa' cooperative qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale e Fondo speciale dello stato ti previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri 6. Il Governo e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei decreti legislativi che ne deriveranno, con periodicita' annuale per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con periodicita' triennale negli anni successivi Note all'art. 71:
- L'art. 2120 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto).
- In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con ameno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'idennita' prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993.
- La legge 8 agosto 1995, n. 335 e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995.
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e' il seguente:
"2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche' su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonche' i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere".
- Per il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo n. 124 del 1993, si veda in nota all'art. 58.
- Il comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e' il seguente:
"1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. La presente disposizione non si applica nei casi previsti dall'art. 125 del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di imposta superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso".
- L'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e' il seguente:
"Art. 2 (Fondo di garanzia). - E' istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garazia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventuatinente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente pu essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprecha', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva pu essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente od all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dall'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali".
- L'art. 13 del decreto legislativo n. 124/93 e' il seguente:
"Art. 13 (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni). - 1. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma I per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione e' ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.
3. (Omissis).
4. (Omissis).
5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonantento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'art. 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza del l'ammontare complessivamente maturato.
7. (Omissis).
8. (Omissis).
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo art. 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui il comma 1 dell'art. 17 del medesimo testo unico, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato art. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), erogati al soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 dell'art. 16 del medesimo testo unico.
11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'art. 1 della tariffa di cui all'allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, e' dovuta nella misura dello 0,1 per cento.
12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'art. 16, l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonche' delle quote a titolo di TFR.
Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
- Per i testi vigenti degli articoli 6 e 16 del decreto legislativo n. 124/93 si veda in nota all'art. 58.
- L'art. 8 del decreto legislativo n. 124/93, e' il seguente:
"Art. 8 (Finanziamento). - 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art.
409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.
2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo e' definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo e' definito in percentuale degli imponibili considerati al fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti al fondi medesimi, nonche' le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformita' ai principi del presente decreto legislativo.
5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni, detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente.
- Per il testo dell'art. 2120 del codice civile, si veda all'inizio in questa stessa nota.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 72.
(Disposizioni finali).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale salvi i casi in cui sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.