Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n.
505
"Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo
anno di ferma breve con quello del
personale militare in servizio
permanente effettivo, a norma
dell'articolo 1, comma 99, della legge
23 dicembre 1996, n. 662"
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del
3 febbraio 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662,
ed in particolare l'articolo 1, commi 99
e 100, recante delega al Governo per
l'armonizzazione del trattamento
giuridico del personale militare
volontario in ferma breve al terzo anno
di ferma a quello previsto per il
personale militare in servizio
permanente effettivo;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 novembre 1997;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisito il parere del Consiglio
superiore delle Forze armate;
Considerato che in materia la legge di
delega n. 662 del 1996 non ha previsto
alcun termine per l'espressione del
parere da parte delle competenti
commissioni parlamentari permanenti e
che, pertanto, deve applicarsi quanto
previsto dai regolamenti della Camera
dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Considerato che le competenti
commissioni parlamentari permanenti non
hanno espresso il proprio parere in
merito nei termini previsti o indicati e
che, pertanto, il Governo ha facolta'
ugualmente di esercitare la delega
conferita dalla legge n. 662 del 1996,
la cui scadenza e' prevista per il
giorno 31 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 23
dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ripartizione dei volontari in ferma
breve
1. Il personale volontario in ferma
breve delle Forze armate, in ragione
della professionalita' acquisita e dei
crescenti oneri di impiego operativo
connessi con l'anzianita' di servizio,
nonche' della validita', ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di
leva, del servizio prestato, ai sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e della durata prevista dalle
norme in vigore per la ferma di leva
obbligatoria, viene cosi' ripartito:
a) volontari in ferma breve con meno di
dieci mesi di servizio. Sono equiparati,
ai fini dell'impiego, ai militari in
servizio di leva obbligatorio e sono
impiegati prevalentemente in attivita'
addestrative e di istruzione;
b) volontari in ferma breve con oltre
dieci mesi e non piu' di ventiquattro
mesi di servizio. Partecipano ad
attivita' sia operative che addestrative
e di istruzione;
c) volontari in ferma breve con oltre
ventiquattro mesi di servizio. Dovranno
essere prioritariamente impiegati, in
relazione all'esperienza acquisita ed
alla stregua dei volontari in servizio
permanente, in attivita' operative,
anche di particolare intensita' o che
possano comportare responsabilita' di
comando di piccoli nuclei di personale.
Art. 2.
Licenze del personale volontario in
ferma breve con meno di dieci mesi di
servizio
1. Al personale volontario in ferma
breve con meno di dieci mesi di servizio
si applica la normativa vigente in
materia di licenze del personale
militare in servizio di leva
obbligatorio, ad eccezione di quanto
previsto in materia di licenza
straordinaria senza assegni in attesa di
congedo ed in materia di licenze brevi,
in occasione dei fine settimana o delle
festivita' infrasettimanali durante i
quali si applica quanto previsto al
successivo articolo 3.
2. Per il personale di cui al comma 1 la
licenza speciale e' concessa
limitatamente alla fattispecie prevista
dall'articolo 6 della legge 11 luglio
1978, n. 382.
Art. 3.
Permessi speciali
1. Al personale volontario in ferma
breve con meno di dieci mesi di
servizio, soddisfatte le esigenze
operative, addestrative, di sicurezza e
di servizio, che non abbia provvedimenti
disciplinari in corso, possono essere
concessi, in coincidenza con il fine
settimana o con le festivita'
infrasettimanali, permessi speciali con
decorrenza dall'inizio della libera
uscita dell'ultimo giorno lavorativo
della settimana o precedente la
festivita'.
2. I permessi di cui al comma 1 sono
altresi' concessi al personale
volontario in ferma breve con oltre
dieci mesi di servizio, qualora tale
personale intenda trascorrere il fine
settimana o le festivita'
infrasettimanali fuori dalla sede ove e'
autorizzato a pernottare. Per tale
personale gli stessi decorrono dalla
fine delle attivita' dell'ultimo giorno
lavorativo della settimana o precedente
la festivita'.
Art. 4.
Licenza ordinaria
1. Il personale volontario in ferma
breve con oltre dieci mesi di servizio
ha diritto, in ogni anno di servizio, ad
un periodo di licenza ordinaria
retribuito. Durante tale periodo al
personale spetta la normale
retribuzione, escluse le indennita' che
non siano corrisposte per dodici
mensilita'.
2. Per il personale con oltre dieci mesi
e non oltre ventiquattro mesi di
servizio la durata della licenza
ordinaria e' di ventotto giorni
lavorativi. La durata della licenza
ordinaria per il personale con oltre
ventiquattro mesi di servizio e' di
trenta giorni lavorativi, con esclusione
del personale che frequenta i corsi di
formazione, per il quale continua ad
applicarsi la disciplina prevista dai
rispettivi ordinamenti. Al personale in
servizio all'estero o presso organismi
internazionali (con sede in Italia o
all'estero), contingenti ONU compresi,
competono le licenze previste dalle
leggi che ne disciplinano l'impiego da
accordi internazionali, ovvero da norme
proprie dell'organismo accettate
dall'Autorita' nazionale.
3. I periodi di cui al comma 2 sono
comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. A tutto il personale di cui al comma
1 sono altresi' attribuite quattro
giornate di riposo da fruire nell'anno
solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977,
n. 937.
5. In caso di servizio presso
enti/reparti ove l'orario settimanale di
lavoro e' distribuito su cinque giorni,
il sabato e' considerato non lavorativo
ed i giorni di licenza ordinaria di cui
al comma 2, sono ridotti rispettivamente
a ventiquattro ed a ventisei giorni
lavorativi.
6. Nell'anno di maturazione del diritto
di cui al comma 1 o di cessazione dal
servizio, la durata della licenza
ordinaria e' determinata in proporzione
ai dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici
giorni e' considerata a tutti gli
effetti come mese intero.
7. La licenza ordinaria e' un diritto
irrinunciabile e non e' monetizzabile.
8. Nel caso di indifferibili esigenze di
servizio che non abbiano reso possibile
la fruizione della licenza ordinaria nel
corso dell'anno, la licenza ordinaria
dovra' essere fruita entro il primo
semestre dell'anno successivo.
9. Compatibilmente con le esigenze di
servizio, in caso di motivate esigenze
di carattere personale, il personale
dovra' fruire della licenza residua al
31 dicembre entro il mese di aprile
dell'anno successivo a quello di
spettanza.
10. Il diritto alla licenza ordinaria
non e' riducibile in ragione di assenza
per infermita', anche se tale assenza si
sia protratta per l'intero anno solare.
In quest'ultima ipotesi e' autorizzato
il periodo di godimento della licenza
ordinaria in relazione alle esigenze di
organizzazione del servizio.
11. Le infermita' insorte durante la
fruizione della licenza ordinaria ne
interrompono il godimento nei casi di
ricovero ospedaliero o di infortuni e
malattie superiori a tre giorni,
adeguatamente e debitamente documentate
e che l'amministrazione sia posta in
condizione di accertare a seguito di
tempestiva informazione.
12. In caso di richiamo dalla licenza
ordinaria per indifferibili esigenze di
servizio, al personale richiamato
compete il rimborso delle spese di
viaggio per il rientro in sede nonche'
il trattamento previsto in occasione di
servizi isolati fuori sede. Identico
trattamento compete anche nel caso di
ritorno nella localita' ove il personale
fruiva della licenza ordinaria. Il
personale ha inoltre diritto al rimborso
delle spese anticipate per il periodo di
licenza ordinaria non goduta.
13. Le norme di cui al presente articolo
si applicano dal 1° gennaio 1998. Per la
connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le
disposizioni previste dalle norme
vigenti in materia per il personale
militare, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 5.
Licenza straordinaria
1. Per il personale volontario in ferma
breve con oltre dieci mesi di servizio
la licenza straordinaria e' disciplinata
dalla normativa prevista dall'articolo
13, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394,
e successive modificazioni ed
integrazioni. La licenza straordinaria
di convalescenza non e' da ritenersi
compresa nel tetto massimo fissato per
la licenza straordinaria dal predetto
articolo 13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Per il personale di cui al comma 1,
la licenza breve e' soppressa.
3. Le norme di cui al presente articolo
si applicano dal 1° gennaio 1998. Per la
connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le
disposizioni previste dalle norme
vigenti in materia per il personale
militare, e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. L'Amministrazione della difesa
favorisce l'aspirazione dei volontari in
ferma breve con oltre dieci mesi di
servizio che intendono conseguire un
titolo di studio di scuola media
superiore o universitario o partecipare
a corsi di specializzazione
post-universitari o ad altri corsi
istituiti presso le scuole pubbliche o
parificate nella stessa sede di
servizio. A tal fine, oltre ai normali
periodi di licenza straordinaria per
esami, e' concesso, soddisfatte le
esigenze operative, addestrative, di
sicurezza e di servizio, un periodo
annuale complessivo di centocinquanta
ore da dedicare alla frequenza dei corsi
stessi. Tale periodo viene detratto dai
periodi previsti per la normale
attivita' d'impiego, secondo le esigenze
prospettate dall'interessato al comando
di appartenenza almeno due giorni prima
dell'inizio dei corsi stessi.
L'interessato dovra' dimostrare,
attraverso idonea documentazione, di
avere frequentato il corso di studi per
il quale ha richiesto il beneficio, che
e' suscettibile di revoca in caso di
abuso, con decurtazione del periodo gia'
fruito dalla licenza ordinaria dell'anno
in corso o dell'anno successivo.
Art. 6.
F e s t i v i t a'
1. Sono considerati giorni festivi
esclusivamente le domeniche e gli altri
giorni riconosciuti come tali dallo
Stato a tutti gli effetti civili,
nonche' la ricorrenza del Santo Patrono
del comune sede di servizio, se
ricadente in giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese
cristiane avventiste ed alla religione
ebraica si applicano le disposizioni
delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e
8 marzo 1989, n. 101.
Art. 7.
Alloggiamento e pernottamenti
1. L'articolo 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 luglio
1986, n. 545, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 48 (Alloggiamento e
pernottamenti). - 1. Tutti i
militari hanno l'obbligo di alloggiare
nella localita' sede di servizio.
2. I volontari in ferma breve con meno
di dieci mesi di servizio e quelli dei
contingenti occorrenti per i servizi di
pronto impiego, nonche' i graduati e
militari semplici vincolati a ferme
speciali da meno di dieci mesi ed i
graduati e militari in servizio di leva
hanno l'obbligo di fruire degli
alloggiamenti di reparto o di unita'
navale ove possono conservare cose di
proprieta' privata secondo quanto
prescritto dall'articolo 49.
3. Fatte salve le esigenze di servizio,
il comandante di corpo in relazione alla
situazione abitativa locale, puo'
autorizzare:
a) gli ufficiali, i sottufficiali, i
volontari di truppa in servizio
permanente, i volontari in ferma breve
con oltre dieci mesi di servizio,
nonche' i graduati e militari semplici
vincolati a ferme speciali da piu' di
dieci mesi ad alloggiare in localita'
diversa da quella di servizio;
b) i volontari in ferma breve con meno
di dieci mesi di servizio nonche' i
graduati e militari semplici vincolati a
ferme speciali da meno di dieci mesi,
con la famiglia abitante nella localita'
sede di servizio, a pernottare presso la
stessa.
4. Per il personale dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, in relazione agli specifici
compiti istituzionali, si applicano le
particolari disposizioni emanate in
materia.".
Art. 8.
Libera uscita
1. Il comma 1 dell'articolo 45 del
decreto del Presidente della Repubblica
18 luglio 1986, n. 545, e' sostituito
dai seguenti:
" 1. I volontari in ferma breve con meno
di dieci mesi di servizio, i graduati e
militari semplici vincolati a ferme
speciali da meno di dieci mesi ed i
graduati e militari in servizio di leva
fruiscono di libera uscita secondo turni
o orari stabiliti dalle norme in vigore
per ciascuna Forza armata o Corpo
armato.
1-bis. Quanto previsto al comma
1, si applica altresi' al rimanente
personale volontario in ferma breve o di
leva vincolato a ferme speciali che pur
non avendo l'obbligo dell'accasermamento
fruisce degli alloggiamenti di reparto o
di unita' navale.
1-ter. Al personale di cui al
comma 1-bis, fatte salve
improrogabili esigenze di servizio e
procedimenti disciplinari in corso,
possono, qualora il militare ne faccia
richiesta, essere concessi permessi
speciali notturni.".
Art. 9.
Modalita' di impiego
1. Le modalita' di impiego settimanale
dei volontari in ferma breve con meno di
dieci mesi di servizio, nonche' dei
graduati e militari semplici vincolati a
ferme speciali da meno di dieci mesi
sono equiparate a quelle previste per il
personale in ferma di leva obbligatoria.
2. Fatte salve le esigenze operative,
addestrative, di sicurezza e di servizio
dei reparti, l'impiego del personale
volontario in ferma breve con oltre
dieci mesi di servizio ha una durata
complessivamente pari a quella dei
volontari in servizio permanente.
3. L'attivita' giornaliera comprende i
periodi di lavoro effettivamente svolti
escludendo dal computo le attivita'
dedicate all'espletamento di esigenze di
carattere personale, ancorche'
disciplinate dall'orario di servizio.
4. I servizi di guardia dovranno essere
disciplinati prevedendo appositi turni
di riposo. Le modalita' di fruizione di
detti turni di riposo sono disciplinate
da apposita normativa di Forza armata.
5. Ove necessiti impiegare volontari in
ferma breve per durate superiori
rispetto alla prevista attivita' di
impiego, le eventuali eccedenze daranno
luogo ad adeguati turni di
riposo/recupero psicofisico,
disciplinati da apposita normativa di
Forza armata.
Art. 10.
Trattenimento a domanda dei volontari
che hanno subito ferite/lesioni in
servizio e per causa di servizio
1. I volontari di cui all'articolo 1 che
subiscano in servizio, per causa di
servizio, ferite o lesioni tali da
provocare una permanente inidoneita'
psicofisica agli incarichi
specializzazioni, categorie e
specialita' di assegnazione, possono, a
domanda, purche' idonei al servizio
militare incondizionato, permanere in
servizio fino al termine della ferma
contratta, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 9, n. 2), lettera a),
della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2. Il personale indicato al comma 1, a
cui e' stata accolta la domanda di
permanenza in servizio, puo'
partecipare, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, ai concorsi per
l'immissione nel ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente per essere
impiegato in incarichi,
specializzazioni, categorie e
specialita' adeguate al profilo
psicofisico posseduto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche ai militari di truppa in
ferma di leva prolungata, transitati nei
volontari in ferma breve ai sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, sempreche' ne
sussistano le condizioni, anche se nei
loro confronti e' gia' stato emesso un
provvedimento di proscioglimento
d'autorita' dalla ferma contratta ai
sensi del predetto articolo 9, n. 2),
lettera a), della legge 10 maggio 1983,
n. 212.
Art. 11.
Licenza straordinaria di convalescenza
1. I volontari in ferma breve
temporaneamente non idonei al servizio
sono collocati in licenza straordinaria
di convalescenza.
2. La durata massima della licenza
straordinaria di convalescenza,
nell'intero periodo di ferma non puo'
superare un anno nel triennio e termina
con il cessare della causa che l'ha
determinata. In presenza di rafferma,
oltre la ferma triennale, la durata
della licenza straordinaria di
convalescenza e' elevabile fino ad un
massimo di due anni. In ogni caso la
licenza straordinaria di convalescenza
non puo' superare complessivamente i due
anni a quinquennio.
3. Il personale di cui al comma 1, prima
dell'invio in licenza straordinaria di
convalescenza, puo' fruire, a richiesta,
la licenza ordinaria ancora spettante
nell'anno in corso.
4. Ai volontari in ferma breve con oltre
dieci mesi di servizio, durante la
licenza straordinaria di convalescenza
per infermita' non dipendente da causa
di servizio, compete il trattamento
economico per intero per i primi sei
mesi e ridotto alla meta' per i
successivi tre mesi.
5. Il tempo trascorso in licenza di
convalescenza non comporta alcuna
detrazione di anzianita' ed e' computato
per intero ai fini dell'attribuzione
degli aumenti periodici della paga.
6. Al volontario di truppa in ferma
breve in licenza straordinaria di
convalescenza per infermita' dipendente
da causa di servizio compete l'intero
trattamento economico goduto dai pari
grado in attivita' di servizio. Agli
effetti previdenziali, il tempo
trascorso dal militare in licenza
straordinaria di convalescenza per
infermita' proveniente o non proveniente
da causa di servizio e' computato per
intero.
7. Le norme di cui al presente articolo
si applicano dal 1° gennaio 1998. Per la
connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le
disposizioni previste dalle norme
vigenti in materia per il personale
militare, e successive modificazioni ed
integrazioni.