DECRETO LEGISLATIVO 19
agosto 2005, n.197
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a norma
dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, che, nell'anticipare al
1° gennaio 2005 la sospensione del servizio obbligatorio di leva, ha
istituito le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e
in ferma prefissata quadriennale ed in particolare l'articolo 22, che
ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della stessa legge, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi ivi indicati, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, al fine di
armonizzarne e coordinarne le previsioni con quanto disposto dalla
stessa legge;
Visto il citato decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni, emanato in attuazione della delega conferita al
Governo dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n.
331, al fine di disciplinare la graduale sostituzione dei militari in
servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale
civile del Ministero della difesa;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
n. 215 del 2001», e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Volontari in ferma prefissata). - 1. Ai fini del presente
decreto, per volontari in ferma prefissata, se non specificamente
qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno,
in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma
prefissata quadriennale, in rafferma biennale, previsti dalle
disposizioni di cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n.
226.
2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per obbligo
assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.
L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata
nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del
personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva
presentazione al reparto.
3. Le categorie, le specialita', le specializzazioni, nonche' gli
incarichi relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati
dai Capi di stato maggiore di Forza armata, secondo i rispettivi
ordinamenti.
4. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento al grado di caporale
ovvero di caporal maggiore o gradi corrispondenti, di cui agli
articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che
comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in
rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione
alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una
apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto
d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di
corpo. Il grado e' conferito dal comandante di corpo. Per la
partecipazione alla commissione non e' prevista la corresponsione di
alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
5. Lo stato di volontario in ferma prefissata e' costituito dal
complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di
appartenenza e al grado posseduto.
6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le
seguenti:
a) servizio;
b) congedo illimitato;
c) congedo assoluto.
7. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, ai
volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di stato e avanzamento relative ai volontari
di truppa in servizio permanente.».
Art. 2.
Inserimento degli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies,
12-sexies, 12-septies del decreto legislativo n. 215 del 2001.
1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Volontari in ferma prefissata in servizio). - 1. I
volontari in ferma prefissata in servizio possono trovarsi in una
delle seguenti posizioni:
a) servizio effettivo;
b) sospensione precauzionale dal servizio.
2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono mantenere
per tutta la durata della ferma l'idoneita' fisio-psico-attitudinale
richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto
dall'articolo 13. L'accertamento e' effettuato con le modalita'
stabilite da ciascuna Forza armata.
3. I volontari in ferma prefissata in servizio non possono
esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne'
comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili
con l'adempimento dei propri doveri.
4. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilita' di cui al
comma 3, il volontario in ferma prefissata e' diffidato
dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla
diffida, se l'incompatibilita' persiste, il militare e' prosciolto
dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non
preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare
nella localita' sede di servizio. In relazione alla situazione
abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di
servizio, puo' autorizzare i volontari in ferma prefissata
quadriennale ad alloggiare in localita' diversa dalla sede di
servizio.
6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di
fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale, salvo
autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione
delle infrastrutture militari.
7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio
e' a titolo gratuito.
8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio
isolato, si trovano nell'impossibilita', attestata dall'autorita' che
dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee,
sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al
pernottamento in albergo, nei limiti delle risorse previste dalla
vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.
Art. 12-ter (Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni
festivi). - 1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter
formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono
impiegati in attivita' operative e addestrative nell'ambito delle
unita' dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonche' negli enti
interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione
dell'anzianita' di servizio e della professionalita' acquisita. Non
e' precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso
stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di
residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma
prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente
impiegati in attivita' operative che possono comportare
responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale.
2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le
esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti,
prevedendo turni di riposo per l'attivita' effettuata oltre il
normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di
Forza armata.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per
periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in
servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di
servizio dei reparti.
4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attivita' di
carattere personale, ancorche' disciplinati dall'orario di servizio,
non sono computati nell'attivita' di lavoro giornaliera
effettivamente svolta.
5. I servizi di guardia presidiari e di caserma, anche non armati,
sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati
dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di
servizio, qualora non sia possibile attribuire la corrispondente
indennita', danno titolo alla concessione del recupero compensativo
nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al
recupero della festivita' ovvero della giornata non lavorativa se
effettuati in tali giornate.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in
vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate
relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma
prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle
risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i
compensi di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive
modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalita' dallo
stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo
previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.
7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere
concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta
in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di
servizio per brevi periodi, di durata non superiore alla meta'
dell'orario giornaliero ed entro il limite complessivo di 36 ore nel
corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere
recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati
fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto,
ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo.
8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli alloggiamenti
di reparto o di unita' navale fruiscono della libera uscita secondo
turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza
armata e resi pubblici nell'ambito di ciascuna unita' mediante
affissione all'albo del reparto.
9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta
motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti
disciplinari in corso, possono essere concessi:
a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della
libera uscita;
b) permessi speciali notturni;
c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine
settimana o le festivita' infrasettimanali, con decorrenza dal
termine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana
o precedente la festivita'.
10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali agli effetti civili, nonche' la ricorrenza del
Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.
Art. 12-quater (Licenza ordinaria). - 1. I volontari in ferma
prefissata in servizio hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un
periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale
retribuzione, escluse le indennita' che non sono corrisposte per
dodici mensilita'. La durata della licenza ordinaria e' la seguente:
a) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un
periodo di sei giorni:
1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale;
2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma
prefissata quadriennale;
3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma
biennale;
b) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un
periodo di cinque giorni:
1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale;
2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma
prefissata quadriennale;
3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma
biennale.
2. Se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su periodi
rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1,
lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai
numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 e',
rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per
ogni giorno del periodo in piu' o in meno.
3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai
dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese
superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei
seguenti casi:
a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della
ferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004,
n. 226;
b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma
biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non
coincidono con l'anno solare;
c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.
5. L'assenza per infermita', anche se protratta per l'intero anno
solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.
6. La licenza ordinaria e' frazionabile in piu' periodi, anche di
durata pari a un giorno.
7. Se la licenza ordinaria non e' goduta entro il 31 dicembre
dell'anno in cui e' maturata a causa di imprescindibili esigenze di
impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve
essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei
limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno
successivo.
8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e'
monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la
mancata fruizione e' dovuta a una delle seguenti cause:
a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 14,
comma 2, lettere b), c), d) e f);
c) decesso.
9. La licenza ordinaria e' interrotta nei casi di ricovero
ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni,
tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati.
L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali e'
stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.
10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze
di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della
documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e
soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza
stessa e non altrimenti recuperabili.
11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili
esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese
anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione
del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede,
nonche' il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed
eventualmente per il ritorno nella localita' ove il personale fruiva
della licenza ordinaria.
12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e
2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni
di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare
maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo
ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.
13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di
formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli
ordinamenti di Forza armata.
14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o
presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i
contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi
internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme
dell'organismo internazionale accettate dall'autorita' nazionale. La
licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze
di impiego puo' essere fruita, nei limiti della ferma contratta,
entro l'anno successivo.
Art. 12-quinquies (Licenza straordinaria). - 1. La licenza
straordinaria e' disciplinata secondo le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni.
2. La licenza straordinaria di convalescenza non e' compresa nel
tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il
periodo di temporanea inidoneita' al servizio e' computato entro le
seguenti misure massime:
a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un
anno;
b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata
quadriennale;
d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme
biennali;
e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del
servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o
rafferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto
2004, n. 226.
3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea
inidoneita' al servizio quelli per infermita' riconosciute dipendenti
da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale
dipendenza da causa di servizio.
4. La licenza straordinaria di convalescenza non puo' comunque
superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di
servizio prestato.
5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza
l'interessato puo' fruire, a domanda, della licenza ordinaria.
6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:
a) se l'infermita' dipende da causa di servizio, e' dovuto il
trattamento economico del pari grado in attivita' di servizio;
b) se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i
periodi di ricovero in luogo di cura :
1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga e'
dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla
meta' per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non
e' piu' dovuta;
2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga e'
dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla
meta' per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga
non e' piu' dovuta.
7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di
convalescenza e' computata per intero.
8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al
personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la
donazione di midollo osseo.
9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi
di restrizione della liberta' personale nel corso di operazioni
militari all'estero non e' compresa nel tetto massimo fissato per la
licenza straordinaria.
10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di
licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53.
11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari
in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare
in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese
sostenute per i viaggi di andata e ritorno.
Art. 12-sexies (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1. In
aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai
volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario
ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad
altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella
stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente
a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte
salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. Si applicano
l'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e l'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti
per la normale attivita' d'impiego, secondo le esigenze prospettate
dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima
dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso
idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il
quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso e' revocato e il
periodo fruito e' detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso
o dell'anno successivo.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono
fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalita' previste
dall'articolo 13, commi 3, 4, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 163 del 2002. Il personale che fruisce del
congedo per la formazione viene posto in licenza straordinaria senza
assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza
straordinaria, e il relativo periodo non e' utile ai fini
dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della
determinazione della posizione previdenziale.
Art. 12-septies (Tutela e sostegno della maternita' e paternita). -
1. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, e all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 163 del 2002 in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita'.
2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di
gravidanza, se non puo' essere impiegato in attivita' compatibili con
tale stato, e' collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla
data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione
medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del
periodo di licenza di maternita'. Il periodo di licenza straordinaria
non e' computato nel limite massimo previsto per le licenze
straordinarie.».
Art. 3.
Sostituzione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni
in servizio) - 1. I volontari in ferma prefissata, che perdono
l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in
seguito a ferite o lesioni per le quali e' avviato il procedimento
per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se
giudicati idonei al servizio militare incondizionato possono, a
domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma impiegati
in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonche'
essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla
eventuale dipendenza da causa di servizio.
2. Se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa
di servizio, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla
ferma.
3. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di
servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alle ulteriori
ferme e rafferme, nonche' all'immissione nel ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente e sono impiegati in incarichi,
categorie, specialita' e specializzazioni adeguate al nuovo profilo
sanitario posseduto.
4. Se non chiedono di permanere in servizio ai sensi del comma 1, i
volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma e collocati
in congedo illimitato.
5. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e
successive modificazioni.».
Art. 4.
Inserimento degli articoli 13-bis, 13-ter e 13-quater del decreto
legislativo n. 215 del 2001
1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Sospensione precauzionale dal servizio). - 1. La
sospensione precauzionale dal servizio puo' essere disposta nei
confronti dei volontari in ferma prefissata che abbiano assunto in un
procedimento penale la qualita' di imputato per un reato da cui possa
derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che siano
sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole
gravita'.
2. La sospensione precauzionale dal servizio e' sempre disposta nei
confronti dei volontari in ferma prefissata a carico dei quali sia
stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o che si
trovino soggetti ad altra misura cautelare restrittiva della liberta'
personale.
3. Durante la sospensione precauzionale dal servizio ai volontari
in ferma prefissata spetta la meta' della paga e degli altri assegni
a carattere fisso e continuativo.
4. Ai fini della determinazione della posizione previdenziale, il
periodo di sospensione precauzionale dal servizio e' computato per
meta'.
5. Gli effetti della sospensione precauzionale dal servizio sono
revocati se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva
che dichiara che il fatto non sussiste o non costituisce illecito
penale o che l'imputato non lo ha commesso.
6. I provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio e di
revoca della sospensione sono adottati dalla Direzione generale per
il personale militare.
Art. 13-ter (Collocamento in congedo) - 1. I volontari in ferma
prefissata sono collocati in congedo illimitato:
a) alla scadenza del termine della ferma;
b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il
proscioglimento per permanente inidoneita' al servizio militare
incondizionato.
2. I volontari in congedo illimitato sono soggetti alle
disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la
disciplina e il controllo della forza in congedo.
3. I volontari in congedo illimitato sono soggetti ai seguenti
obblighi di servizio:
a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per
particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle
Forze armate;
b) in tempo di guerra: rispondere ai richiami in servizio ai
sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, e
successive modificazioni.
4. I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro della difesa
nei limiti e con le modalita' previsti dalle disposizioni vigenti
all'atto del richiamo.
5. I volontari richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle
leggi e ai regolamenti vigenti all'atto del richiamo.
6. I volontari in ferma prefissata cessano dal congedo illimitato e
sono collocati in congedo assoluto:
a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta';
b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta',
se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare
incondizionato.
7. I volontari in ferma prefissata in congedo assoluto non hanno
obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e
sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la
disciplina.
Art. 13-quater (Ruoli d'onore) - 1. Sono iscritti d'ufficio nei
ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo
collocamento in congedo assoluto, i volontari in ferma prefissata che
sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:
a) per mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per
servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad
assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie
previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) per mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo
comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le
quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di
cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
c) per mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per
causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata
ordinaria delle prime otto categorie.
2. I volontari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati
in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra, solo in casi
particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o
servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.».
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Proscioglimento dalla ferma). - 1. Il provvedimento di
proscioglimento dalla ferma e' adottato dalla Direzione generale per
il personale militare e determina la cessazione del rapporto di
servizio.
2. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto nei seguenti casi:
a) domanda presentata dall'interessato per i motivi di cui al
comma 3;
b) perdita permanente dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale
richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto
dall'articolo 13;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto 2004, n.
226;
d) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge n. 226 del 2004;
e) cause di incompatibilita', di cui all'articolo 12-bis,
comma 3;
f) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di
convalescenza;
g) protratto insufficiente rendimento;
h) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai
doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382,
salvo che i fatti siano tali da comportare il deferimento alla
commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
i) perdita del grado.
3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), e'
inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il
personale militare, corredata del parere dello stesso comandante, il
quale puo' esprimersi anche sull'opportunita' di procrastinare
l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate
imprescindibili esigenze di impiego. La domanda puo' essere
presentata solo per uno dei seguenti motivi:
a) assunzione presso amministrazioni pubbliche;
b) gravi condizioni di salute di un familiare convivente,
comprovate dalla documentazione sanitaria rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica;
c) arruolamento in una categoria diversa dalla truppa nelle Forze
armate, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana.
4. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti
diagnostici, di cui al comma 2, lettera c), e' disposto sulla base
della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici
effettuati.
5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e di condotta,
di cui al comma 2, lettera d), e' di competenza della Direzione
generale per il personale militare.
6. La proposta di proscioglimento per protratto insufficiente
rendimento, di cui al comma 2, lettera g), puo' essere avanzata dal
comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la
qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di
redazione della documentazione caratteristica per un periodo di
almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in
rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario
in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. La proposta
deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno
comportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento per due volte
consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di
formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.
7. La proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare
ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2,
lettera h), e' avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri
dei superiori gerarchici del militare, previa contestazione degli
addebiti e discolpa dell'interessato. Se i fatti sono tali da
comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante di corpo
trasmette alla Direzione generale per il personale militare gli atti
per il deferimento alla commissione di disciplina.».
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del
2001
1. L'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis (Perdita del grado). - 1. La perdita del grado e'
disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata, in servizio
o in congedo, con provvedimento della Direzione generale per il
personale militare nei seguenti casi:
a) perdita della cittadinanza;
b) assunzione di servizio presso Forze armate di Stati esteri non
autorizzata;
c) interdizione giudiziale o inabilitazione;
d) irreperibilita' accertata;
e) violazione del giuramento o gravi motivi disciplinari ovvero
comportamento comunque contrario alle finalita' delle Forze armate o
alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della
commissione di disciplina;
f) sentenza di condanna:
1) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, la
condanna comporta la pena accessoria della rimozione;
2) per delitto non colposo, quando la condanna importa
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene
accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 5), del
codice penale.
2. La perdita del grado e' disposta anche nel caso di assunzione di
servizio nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a
quello rivestito, in altra Forza armata con qualsiasi grado ovvero
nelle Forze di polizia.
3. La perdita del grado decorre:
a) dalla data del provvedimento, nei casi di cui al comma 1,
lettere a), d) ed e);
b) dalla data di assunzione del servizio, nei casi di cui ai
commi 1, lettera b), e 2;
c) dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nei casi
di cui al comma 1, lettere c) e f);
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere e) e f), se e' gia'
intervenuta la cessazione dal servizio, questa si considera, ad ogni
effetto, avvenuta per perdita del grado mantenendo l'originaria
decorrenza.
5. La reintegrazione nel grado puo' essere disposta con
provvedimento della Direzione generale per il personale militare:
a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), a seguito di
istanza presentata dall'interessato, quando le relative cause siano
cessate;
b) nel caso di cui al comma 1, lettera e), a seguito di istanza
presentata dall'interessato trascorsi almeno cinque anni dalla data
della perdita del grado, durante i quali abbia tenuto ottima condotta
morale e civile. Tale periodo e' ridotto alla meta' se il militare ha
conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al
valor militare per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado.
Se il militare ha conseguito piu' di una ricompensa puo' chiedere la
reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Se la perdita del grado
e' stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna
penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la
reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta
sentenza di riabilitazione;
c) nel caso di cui al comma 1, lettera f), a seguito di istanza
presentata dall'interessato quando sia intervenuta sentenza di
riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di
perdita del grado ai sensi del numero 1) della stessa lettera f),
anche a norma della legge penale militare;
d) nel caso di cui al comma 2, a seguito di istanza presentata
dall'interessato ovvero d'ufficio, quando il militare cessa di
appartenere ad altra Forza armata o di polizia.
6. La reintegrazione nel grado decorre dalla data del provvedimento
e non comporta di diritto la riammissione in servizio del militare.».
Art. 7.
Inserimento degli articoli 14-ter e 14-quater del decreto legislativo
n. 215 del 2001
1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001,
e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-ter (Volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati
nei gruppi sportivi). - 1. Per l'immissione nei ruoli dei volontari
in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata quadriennale
reclutati nei gruppi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
della legge 21 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, devono
possedere gli stessi requisiti richiesti all'atto del reclutamento.
Art. 14-quater (Documentazione di servizio). - 1. I documenti
caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati,
oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e successive
modificazioni, anche per la partecipazione alle procedure per la
rafferma.
2. Per l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio
viene predisposto un estratto della documentazione di servizio degli
ufficiali in ferma prefissata e dei volontari in ferma prefissata,
redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente
decreto.».
Art. 8.
Modifiche dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai volontari in ferma breve si applicano:
a) fino al dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del
presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata di un
anno;
b) oltre il dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del
presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata
quadriennale;
c) per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di
stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in
servizio permanente.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento
nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari
in ferma breve di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b),
della legge 23 agosto 2004, n. 226, devono essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g)
e h), e all'articolo 11, comma 1, lettera a) della stessa legge n.
226 del 2004.»;
c) dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-quater. Fino all'anno 2010, per partecipare ai concorsi
straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in
servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui al comma 4-bis
del presente articolo e all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b),
della legge n. 226 del 2004, se in servizio, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d),
e), g) e h), della legge n. 226 del 2004;
b) possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario previsto per l'arruolamento
volontario dalla direttiva tecnica di cui all'articolo 3, comma 4,
del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonche'
degli ulteriori requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai
sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.».
Art. 9.
Inserimento dell'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del
2001
1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Riammissione alla ferma prefissata). - 1. I volontari
prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per
il reclutamento in qualita' di allievo nei ruoli degli ufficiali o
dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualita' di
allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai
reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze
organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della
ferma prefissata originariamente contratta. I volontari sono
reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi
in qualita' di allievo sono computati nella ferma.».
Art. 10.
Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. L'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001
e' sostituito dal seguente:
«4. Ai volontari in ferma annuale si applicano:
a) in materia di licenze, le disposizioni relative al personale
militare in servizio di leva obbligatorio tenendo conto della
maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in
materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;
b) la licenza speciale di cui all'articolo 6 della legge 11
luglio 1978, n. 382;
c) i permessi speciali, di cui all'articolo 12-ter, comma 9,
lettera c);
d) la licenza straordinaria di convalescenza, entro la misura
massima di cui all'articolo 12-quinquies, comma 2, lettera a).».
Art. 11.
Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 215 del
2001 le parole: «di uno o cinque anni,» sono soppresse.
Art. 12.
Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti
dei volontari in rafferma biennale, di cui all'articolo 12 della
legge n. 226 del 2004.»;
b) al comma 6, le parole: «in ferma prefissata di durata di
cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in ferma prefissata
quadriennale».
Art. 13.
Modifiche degli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 215
del 2001
1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla
normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di
finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti
loro riservati ai sensi dell'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e
9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli
ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno
di eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma
prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della
graduatoria di merito.»;
b) al comma 6, lettera a), dopo le parole: «ferma annuale» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo criteri e modalita'
stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze».
2. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla
normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di
completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare,
esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi
dell'articolo 26, comma 4-ter, ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del
2001, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il
trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi
formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado
rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.».
3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, dopo il comma 4-bis sono inseriti i
seguenti:
«4-ter. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto
mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli
ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio
senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste
riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente
disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo
del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo n. 69 del 2001.
4-quater. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo
della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40
per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo
speciale del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di
attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui
sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le
percentuali ivi indicate.».
4. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5.1. La struttura prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331, svolge le attivita' di propria competenza
anche a beneficio degli ufficiali ausiliari di cui al comma 5, al
fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.».
Art. 14.
Aggiunta dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. Al decreto legislativo n. 215 del 2001 e' aggiunto l'allegato 1,
allegato al presente decreto.
Art. 15.
Abrogazioni
1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e'
abrogato.
2. Gli articoli 1, 6, 9, 10, e 11, commi 1, 3, 4 e 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Ber