ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

 

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.197
 

Disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio  2001,  n.  215,  recante  disciplina  della  trasformazione
progressiva  dello  strumento  militare  in  professionale,  a  norma
dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n. 226, che, nell'anticipare al
1° gennaio  2005 la sospensione del servizio obbligatorio di leva, ha
istituito le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e
in ferma prefissata quadriennale ed in particolare l'articolo 22, che
ha  delegato  il  Governo  ad  adottare,  entro un anno dalla data di
entrata  in vigore della stessa legge, senza ulteriori oneri a carico
del  bilancio  dello  Stato  e  nel  rispetto  dei principi e criteri
direttivi  ivi  indicati,  uno  o  piu'  decreti  legislativi recanti
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio  2001,  n.  215,  e  successive  modificazioni,  al  fine di
armonizzarne  e  coordinarne  le previsioni con quanto disposto dalla
stessa legge;
  Visto  il  citato decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni,  emanato  in  attuazione  della  delega  conferita  al
Governo  dall'articolo 3,  comma 1,  della legge 14 novembre 2000, n.
331, al fine di disciplinare la graduale sostituzione dei militari in
servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale
civile del Ministero della difesa;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  la funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001

  1.  L'articolo 12  del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
n. 215 del 2001», e' sostituito dal seguente:
  «Art. 12 (Volontari in ferma prefissata). - 1. Ai fini del presente
decreto,  per  volontari  in  ferma prefissata, se non specificamente
qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno,
in   prolungamento   della  ferma,  in  rafferma  annuale,  in  ferma
prefissata   quadriennale,   in  rafferma  biennale,  previsti  dalle
disposizioni  di  cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n.
226.
  2.  I  volontari  in  ferma  prefissata sono vincolati, per obbligo
assunto,  a  prestare  servizio  per un periodo di tempo determinato.
L'ammissione  alla  ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata
nel  relativo  provvedimento  adottato  dalla  Direzione generale del
personale  militare  e  decorrenza  economica dalla data di effettiva
presentazione al reparto.
  3.  Le  categorie, le specialita', le specializzazioni, nonche' gli
incarichi  relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati
dai  Capi  di  stato  maggiore  di Forza armata, secondo i rispettivi
ordinamenti.
  4.  Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento al grado di caporale
ovvero  di  caporal  maggiore  o  gradi  corrispondenti,  di cui agli
articoli 7,  comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che
comporta  la  valutazione  delle  qualita', capacita' e attitudini in
rapporto  ai  compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione
alle  esigenze  di  quegli  incarichi nel reparto, e' espresso da una
apposita  commissione  costituita  presso  ciascun  corpo  o  reparto
d'impiego,  composta  da almeno tre membri nominati dal comandante di
corpo.  Il  grado  e'  conferito  dal  comandante  di  corpo.  Per la
partecipazione  alla commissione non e' prevista la corresponsione di
alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
  5.  Lo  stato  di  volontario in ferma prefissata e' costituito dal
complesso  dei  diritti  e  dei  doveri  inerenti  alla  categoria di
appartenenza e al grado posseduto.
  6.  Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le
seguenti:
    a) servizio;
    b) congedo illimitato;
    c) congedo assoluto.
  7.  Per  quanto  non diversamente disposto dal presente decreto, ai
volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni  in materia di stato e avanzamento relative ai volontari
di truppa in servizio permanente.».

      
                               Art. 2.

Inserimento  degli  articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies,
   12-sexies, 12-septies del decreto legislativo n. 215 del 2001.

  1.  Dopo  l'articolo 12  del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
  «Art.  12-bis  (Volontari  in ferma prefissata in servizio). - 1. I
volontari  in  ferma  prefissata  in servizio possono trovarsi in una
delle seguenti posizioni:
    a) servizio effettivo;
    b) sospensione precauzionale dal servizio.
  2.  I  volontari  in ferma prefissata in servizio debbono mantenere
per  tutta la durata della ferma l'idoneita' fisio-psico-attitudinale
richiesta    per    il    reclutamento,    salvo    quanto   previsto
dall'articolo 13.  L'accertamento  e'  effettuato  con  le  modalita'
stabilite da ciascuna Forza armata.
  3.  I  volontari  in  ferma  prefissata  in  servizio  non  possono
esercitare  alcuna  professione, mestiere, industria o commercio, ne'
comunque  attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili
con l'adempimento dei propri doveri.
  4.  Al verificarsi di una delle cause di incompatibilita' di cui al
comma 3,   il   volontario   in   ferma   prefissata   e'   diffidato
dall'amministrazione  a  porvi  fine.  Decorsi  quindici giorni dalla
diffida,  se  l'incompatibilita'  persiste, il militare e' prosciolto
dalla  ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non
preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
  5.  I  volontari  in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare
nella  localita'  sede  di  servizio.  In  relazione  alla situazione
abitativa  locale  il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di
servizio,   puo'   autorizzare   i   volontari  in  ferma  prefissata
quadriennale  ad  alloggiare  in  localita'  diversa  dalla  sede  di
servizio.
  6.  I  volontari  in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di
fruire  degli  alloggiamenti  di  reparto  o  di unita' navale, salvo
autorizzazione  del  comandante di corpo in relazione alla situazione
delle infrastrutture militari.
  7.  La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio
e' a titolo gratuito.
  8.  Ai  volontari  in  ferma  prefissata che, comandati in servizio
isolato, si trovano nell'impossibilita', attestata dall'autorita' che
dispone  il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee,
sono   rimborsate  le  spese  documentate  relative  ai  pasti  e  al
pernottamento  in  albergo,  nei  limiti delle risorse previste dalla
vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.
  Art.  12-ter  (Impiego,  libera  uscita,  permessi speciali, giorni
festivi).  -  1.  I  volontari  in  ferma  prefissata  seguono l'iter
formativo  stabilito  dalla  Forza  armata  di  appartenenza  e  sono
impiegati  in  attivita'  operative  e addestrative nell'ambito delle
unita'   dell'Esercito,   della   Marina,  compreso  il  Corpo  delle
capitanerie   di   porto,  e  dell'Aeronautica,  nonche'  negli  enti
interforze,  sia  sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione
dell'anzianita'  di  servizio e della professionalita' acquisita. Non
e'  precluso  l'impiego  dei  volontari  in  ferma  prefissata presso
stabilimenti  militari  di  pena  con  sede nel luogo di nascita o di
residenza   precedente   all'arruolamento.   I   volontari  in  ferma
prefissata  quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente
impiegati    in    attivita'   operative   che   possono   comportare
responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale.
  2.  I  volontari  in  ferma  prefissata  sono  impiegati secondo le
esigenze   operative,   addestrative   e  di  servizio  dei  reparti,
prevedendo  turni  di  riposo  per  l'attivita'  effettuata  oltre il
normale  orario  di  servizio,  disciplinati da apposita normativa di
Forza armata.
  3.  I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per
periodi  di  tempo  complessivamente  pari  a quelli dei volontari in
servizio  permanente,  salve le esigenze operative, addestrative e di
servizio dei reparti.
  4.  I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attivita' di
carattere  personale, ancorche' disciplinati dall'orario di servizio,
non    sono    computati   nell'attivita'   di   lavoro   giornaliera
effettivamente svolta.
  5.  I servizi di guardia presidiari e di caserma, anche non armati,
sono  disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati
dai  volontari  in  ferma  quadriennale  oltre  il  normale orario di
servizio,  qualora  non  sia  possibile  attribuire la corrispondente
indennita',  danno  titolo alla concessione del recupero compensativo
nella  misura  pari  alla  durata  del  servizio  prestato,  oltre al
recupero  della  festivita'  ovvero  della giornata non lavorativa se
effettuati in tali giornate.
  6.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in
vigore  del  provvedimento  di  concertazione  per  le  Forze  armate
relativo  al  quadriennio  normativo 2006-2009, ai volontari in ferma
prefissata  quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle
risorse  a  tal  fine  destinate che costituiscono limiti di spesa, i
compensi  di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto
del  Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  nei  limiti e con le modalita' dallo
stesso  stabiliti,  in  misura  fino  al  70  per  cento dell'importo
previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.
  7.  Compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  puo'  essere
concesso  ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta
in  tempo  utile,  il  permesso  di  assentarsi  durante  l'orario di
servizio  per  brevi  periodi,  di  durata  non  superiore alla meta'
dell'orario  giornaliero ed entro il limite complessivo di 36 ore nel
corso   dell'anno   di  ferma.  I  permessi  concessi  devono  essere
recuperati  entro  il  mese  successivo a quello nel quale sono stati
fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto,
ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo.
  8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli alloggiamenti
di  reparto  o di unita' navale fruiscono della libera uscita secondo
turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza
armata  e  resi  pubblici  nell'ambito  di  ciascuna  unita' mediante
affissione all'albo del reparto.
  9.  Ai  volontari  in  ferma  prefissata  che ne facciano richiesta
motivata,  salvo  imprescindibili  esigenze di impiego o procedimenti
disciplinari in corso, possono essere concessi:
    a) permessi  per  l'anticipazione  o la proroga dell'orario della
libera uscita;
    b) permessi speciali notturni;
    c) permessi  speciali  per  trascorrere  fuori della sede il fine
settimana  o  le  festivita'  infrasettimanali,  con  decorrenza  dal
termine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana
o precedente la festivita'.
  10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali agli effetti civili, nonche' la ricorrenza del
Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.
  Art.  12-quater  (Licenza  ordinaria).  -  1.  I volontari in ferma
prefissata  in servizio hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un
periodo  di  licenza  ordinaria,  durante  il quale spetta la normale
retribuzione,  escluse  le  indennita'  che  non sono corrisposte per
dodici mensilita'. La durata della licenza ordinaria e' la seguente:
    a) se  l'orario  settimanale  di  servizio  e'  distribuito su un
periodo di sei giorni:
      1)  ventotto  giorni  lavorativi,  per  i  volontari  in  ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale;
      2)   trenta   giorni  lavorativi,  per  i  volontari  in  ferma
prefissata quadriennale;
      3)  trentadue  giorni  lavorativi,  per i volontari in rafferma
biennale;
    b) se  l'orario  settimanale  di  servizio  e'  distribuito su un
periodo di cinque giorni:
      1)  ventiquattro  giorni  lavorativi,  per i volontari in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale;
      2)  ventisei  giorni  lavorativi,  per  i  volontari  in  ferma
prefissata quadriennale;
      3)  ventotto  giorni  lavorativi,  per  i volontari in rafferma
biennale.
  2.  Se  l'orario  settimanale di servizio e' distribuito su periodi
rispettivamente  maggiori  o  minori  di  quelli  di  cui al comma 1,
lettere a)  e  b),  la  durata  della  licenza  ordinaria  di  cui ai
numeri 1),  2)  e  3)  delle  stesse  lettere a) e b) del comma 1 e',
rispettivamente,  aumentata  ovvero  diminuita  di quattro giorni per
ogni giorno del periodo in piu' o in meno.
  3.  I  periodi  di  licenza  ordinaria  di  cui ai commi 1 e 2 sono
comprensivi  delle  due  giornate  previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
  4.  I  periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai
dodicesimi  di  anno  di  servizio  prestato.  Le  frazioni  di  mese
superiori  a  quindici  giorni  sono considerate come mese intero nei
seguenti casi:
    a) nei  riguardi  dei  volontari  ammessi  al prolungamento della
ferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004,
n. 226;
    b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma
biennale,  quando  il  primo  ovvero  l'ultimo  anno  della ferma non
coincidono con l'anno solare;
    c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.
  5.  L'assenza  per infermita', anche se protratta per l'intero anno
solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.
  6.  La  licenza ordinaria e' frazionabile in piu' periodi, anche di
durata pari a un giorno.
  7.  Se  la  licenza  ordinaria  non  e' goduta entro il 31 dicembre
dell'anno  in  cui e' maturata a causa di imprescindibili esigenze di
impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve
essere  fruita,  compatibilmente  con  le  esigenze di servizio e nei
limiti  della  ferma  contratta,  entro  il  mese di giugno dell'anno
successivo.
  8.  La  licenza  ordinaria  e'  un  diritto irrinunciabile e non e'
monetizzabile.  Si  procede  al  pagamento sostitutivo solo quando la
mancata fruizione e' dovuta a una delle seguenti cause:
    a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
    b) proscioglimento  dalla  ferma nei casi di cui all'articolo 14,
comma 2, lettere b), c), d) e f);
    c) decesso.
  9.  La  licenza  ordinaria  e'  interrotta  nei  casi  di  ricovero
ospedaliero,   infortuni   e   malattie   superiori   a  tre  giorni,
tempestivamente   comunicati   all'amministrazione   e   documentati.
L'interruzione  non  opera  nei  confronti  dei volontari ai quali e'
stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.
  10.  La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze
di  impiego  comporta  il  diritto  al  rimborso,  sulla  base  della
documentazione  fornita,  delle  spese  connesse al mancato viaggio e
soggiorno  sostenute  successivamente  alla concessione della licenza
stessa e non altrimenti recuperabili.
  11.   Il  richiamo  dalla  licenza  ordinaria  per  imprescindibili
esigenze  di  impiego  comporta  il  diritto  al rimborso delle spese
anticipate  per  il  periodo di licenza non goduto, la corresponsione
del  trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede,
nonche'  il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed
eventualmente  per il ritorno nella localita' ove il personale fruiva
della licenza ordinaria.
  12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e
2,  nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni
di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare
maturati  in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo
ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.
  13.  Ai  volontari  in  ferma  prefissata  che frequentano corsi di
formazione  si  applicano  le disposizioni previste al riguardo dagli
ordinamenti di Forza armata.
  14.  Ai  volontari  in  ferma  prefissata  in servizio all'estero o
presso  organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i
contingenti  ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi
internazionali  che  ne  disciplinano  l'impiego  ovvero  dalle norme
dell'organismo  internazionale accettate dall'autorita' nazionale. La
licenza  non  fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze
di  impiego  puo'  essere  fruita,  nei limiti della ferma contratta,
entro l'anno successivo.
  Art.   12-quinquies   (Licenza  straordinaria).  -  1.  La  licenza
straordinaria   e'   disciplinata  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni.
  2.  La  licenza  straordinaria di convalescenza non e' compresa nel
tetto  massimo  annuale  fissato  per  la  licenza  straordinaria. Il
periodo  di  temporanea inidoneita' al servizio e' computato entro le
seguenti misure massime:
    a) fino  a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un
anno;
    b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
    c) fino  a  diciotto  mesi  per  i  volontari in ferma prefissata
quadriennale;
    d)  fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme
biennali;
    e) fino  a  dieci  giorni  per  ogni  mese  di  prolungamento del
servizio  per  i  volontari  ammessi  al  prolungamento della ferma o
rafferma  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto
2004, n. 226.
  3.  Sono  esclusi  dal  computo  dei  periodi massimi di temporanea
inidoneita' al servizio quelli per infermita' riconosciute dipendenti
da  causa  di  servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale
dipendenza da causa di servizio.
  4.  La  licenza  straordinaria  di  convalescenza non puo' comunque
superare  complessivamente  i  due  anni  nell'ultimo  quinquennio di
servizio prestato.
  5.  Prima  dell'invio  in  licenza  straordinaria  di convalescenza
l'interessato puo' fruire, a domanda, della licenza ordinaria.
  6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:
    a) se  l'infermita'  dipende  da  causa di servizio, e' dovuto il
trattamento economico del pari grado in attivita' di servizio;
    b) se  l'infermita'  non  dipende da causa di servizio, esclusi i
periodi di ricovero in luogo di cura :
      1)  ai  volontari  in  ferma  prefissata  di un anno la paga e'
dovuta  in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla
meta' per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non
e' piu' dovuta;
      2)  ai  volontari  in  ferma prefissata quadriennale la paga e'
dovuta  in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla
meta'  per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga
non e' piu' dovuta.
  7.   Agli   effetti   previdenziali  la  licenza  straordinaria  di
convalescenza e' computata per intero.
  8.  La  licenza  straordinaria  di  convalescenza  spetta  anche al
personale  che  si  sottopone  alla  donazione di organi, compresa la
donazione di midollo osseo.
  9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi
di  restrizione  della  liberta'  personale  nel  corso di operazioni
militari  all'estero non e' compresa nel tetto massimo fissato per la
licenza straordinaria.
  10.  I  volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di
licenza  per  eventi  e cause particolari di cui all'articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53.
  11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari
in  ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare
in  missione  all'estero  comporta il diritto al rimborso delle spese
sostenute per i viaggi di andata e ritorno.
  Art.  12-sexies  (Elevazione  e  aggiornamento  culturale). - 1. In
aggiunta  ai  normali  periodi di licenza straordinaria per esami, ai
volontari  in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire
un  diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario
ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad
altri  corsi  istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella
stessa  sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente
a  150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte
salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. Si applicano
l'articolo 13,  commi 1,  2,  3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  16 marzo  1999,  n.  255, e l'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
  2.  I  periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti
per  la  normale attivita' d'impiego, secondo le esigenze prospettate
dall'interessato  al  comando di appartenenza almeno due giorni prima
dell'inizio  dei  corsi.  Se  l'interessato  non dimostra, attraverso
idonea  documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il
quale  ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso e' revocato e il
periodo fruito e' detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso
o dell'anno successivo.
  3.  I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono
fruire  del  congedo  per  la  formazione di cui all'articolo 5 della
legge  8 marzo  2000,  n.  53, nei limiti e con le modalita' previste
dall'articolo 13,  commi 3,  4,  6, 7 e 8, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  163  del  2002.  Il  personale che fruisce del
congedo  per la formazione viene posto in licenza straordinaria senza
assegni,  non  compresa  nel  tetto  massimo  previsto per la licenza
straordinaria,   e   il   relativo  periodo  non  e'  utile  ai  fini
dell'avanzamento,  della  maturazione della licenza ordinaria e della
determinazione della posizione previdenziale.
  Art. 12-septies (Tutela e sostegno della maternita' e paternita). -
1.  Ai  volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di
cui  al  decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n.  151, e successive
modificazioni,  e  all'articolo 14  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  163  del  2002  in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita'.
  2.   Il  personale  femminile  in  ferma  prefissata  in  stato  di
gravidanza, se non puo' essere impiegato in attivita' compatibili con
tale  stato,  e' collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla
data  di  presentazione all'ente di appartenenza della certificazione
medica  attestante  lo  stato  di  gravidanza  e  fino all'inizio del
periodo di licenza di maternita'. Il periodo di licenza straordinaria
non   e'  computato  nel  limite  massimo  previsto  per  le  licenze
straordinarie.».

      
                               Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001

  1.  L'articolo 13  del  decreto  legislativo  n.  215  del  2001 e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  13  (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni
in  servizio)  -  1.  I  volontari  in  ferma prefissata, che perdono
l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in
seguito  a  ferite  o lesioni per le quali e' avviato il procedimento
per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se
giudicati  idonei  al  servizio  militare  incondizionato  possono, a
domanda,  permanere in servizio fino al termine della ferma impiegati
in  mansioni  compatibili  con  il  nuovo  profilo sanitario, nonche'
essere  ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla
eventuale dipendenza da causa di servizio.
  2. Se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa
di  servizio,  i  volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla
ferma.
  3.  Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di
servizio,  i  volontari  in  ferma prefissata possono essere ammessi,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alle ulteriori
ferme  e  rafferme, nonche' all'immissione nel ruolo dei volontari di
truppa   in  servizio  permanente  e  sono  impiegati  in  incarichi,
categorie,  specialita'  e specializzazioni adeguate al nuovo profilo
sanitario posseduto.
  4. Se non chiedono di permanere in servizio ai sensi del comma 1, i
volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma e collocati
in congedo illimitato.
  5. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di
cui  all'articolo 4-ter  del  decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e
successive modificazioni.».

      
                               Art. 4.

Inserimento  degli  articoli 13-bis,  13-ter  e 13-quater del decreto
                     legislativo n. 215 del 2001

  1.  Dopo  l'articolo 13  del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
  «Art.  13-bis  (Sospensione  precauzionale  dal  servizio). - 1. La
sospensione  precauzionale  dal  servizio  puo'  essere  disposta nei
confronti dei volontari in ferma prefissata che abbiano assunto in un
procedimento penale la qualita' di imputato per un reato da cui possa
derivare,  in  caso  di  condanna,  la  perdita del grado o che siano
sottoposti   a   procedimento  disciplinare  per  fatti  di  notevole
gravita'.
  2. La sospensione precauzionale dal servizio e' sempre disposta nei
confronti  dei  volontari  in ferma prefissata a carico dei quali sia
stata  emessa  un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o che si
trovino soggetti ad altra misura cautelare restrittiva della liberta'
personale.
  3.  Durante  la sospensione precauzionale dal servizio ai volontari
in  ferma prefissata spetta la meta' della paga e degli altri assegni
a carattere fisso e continuativo.
  4.  Ai  fini della determinazione della posizione previdenziale, il
periodo  di  sospensione  precauzionale dal servizio e' computato per
meta'.
  5.  Gli  effetti  della sospensione precauzionale dal servizio sono
revocati se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva
che  dichiara  che  il  fatto non sussiste o non costituisce illecito
penale o che l'imputato non lo ha commesso.
  6.  I  provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio e di
revoca  della  sospensione sono adottati dalla Direzione generale per
il personale militare.
  Art.  13-ter  (Collocamento  in  congedo) - 1. I volontari in ferma
prefissata sono collocati in congedo illimitato:
    a) alla scadenza del termine della ferma;
    b) a   seguito   di   proscioglimento  dalla  ferma,  escluso  il
proscioglimento  per  permanente  inidoneita'  al  servizio  militare
incondizionato.
  2.   I   volontari   in   congedo  illimitato  sono  soggetti  alle
disposizioni  di  legge  e  di  regolamento  riflettenti il grado, la
disciplina e il controllo della forza in congedo.
  3.  I  volontari  in  congedo  illimitato sono soggetti ai seguenti
obblighi di servizio:
    a) in  tempo  di  pace:  rispondere  ai  richiami in servizio per
particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle
Forze armate;
    b) in  tempo  di  guerra:  rispondere  ai richiami in servizio ai
sensi  dell'articolo 2  della  legge  14 novembre  2000,  n.  331,  e
successive modificazioni.
  4.  I  richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro della difesa
nei  limiti  e  con  le modalita' previsti dalle disposizioni vigenti
all'atto del richiamo.
  5. I volontari richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle
leggi e ai regolamenti vigenti all'atto del richiamo.
  6. I volontari in ferma prefissata cessano dal congedo illimitato e
sono collocati in congedo assoluto:
    a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta';
    b) prima  del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta',
se  riconosciuti  permanentemente  non  idonei  al  servizio militare
incondizionato.
  7.  I  volontari  in ferma prefissata in congedo assoluto non hanno
obblighi  di  servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e
sono  soggetti  alle  disposizioni di legge riflettenti il grado e la
disciplina.
  Art.  13-quater  (Ruoli  d'onore)  - 1. Sono iscritti d'ufficio nei
ruoli   d'onore   istituiti   per   ciascuna   Forza  armata,  previo
collocamento in congedo assoluto, i volontari in ferma prefissata che
sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:
    a) per  mutilazioni  o  invalidita'  riportate  o  aggravate  per
servizio  di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad
assegno  rinnovabile  da  ascriversi  ad  una  delle  otto  categorie
previste  dalla  tabella  A  annessa  al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
    b) per  mutilazioni  o invalidita' riportate in incidente di volo
comandato,  anche  in  tempo  di pace, per cause di servizio e per le
quali  sia  stato  liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di
cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
    c) per  mutilazioni  o  invalidita'  riportate  in servizio e per
causa  di  servizio,  che  abbiano dato luogo a pensione privilegiata
ordinaria delle prime otto categorie.
  2. I volontari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati
in  servizio,  in  tempo  di  pace e in tempo di guerra, solo in casi
particolari  e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o
servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.».

      
                               Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001

  1.  L'articolo 14  del  decreto  legislativo  n.  215  del  2001 e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  14  (Proscioglimento  dalla ferma). - 1. Il provvedimento di
proscioglimento  dalla ferma e' adottato dalla Direzione generale per
il  personale  militare  e  determina  la  cessazione del rapporto di
servizio.
  2. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto nei seguenti casi:
    a) domanda  presentata  dall'interessato  per  i motivi di cui al
comma 3;
    b) perdita   permanente  dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale
richiesta    per    il    reclutamento,    salvo    quanto   previsto
dall'articolo 13;
    c) esito   positivo   degli   accertamenti   diagnostici  di  cui
all'articolo 4,  comma 1,  lettera g), della legge 23 agosto 2004, n.
226;
    d) perdita   dei   requisiti   morali   e   di  condotta  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge n. 226 del 2004;
    e) cause   di   incompatibilita',   di  cui  all'articolo 12-bis,
comma 3;
    f) superamento  del  limite  massimo  di licenza straordinaria di
convalescenza;
    g) protratto insufficiente rendimento;
    h) grave  mancanza  disciplinare  ovvero  grave  inadempienza  ai
doveri  del  militare  stabiliti  dalla legge 11 luglio 1978, n. 382,
salvo  che  i  fatti  siano  tali  da  comportare il deferimento alla
commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
    i) perdita del grado.
  3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), e'
inoltrata  dal  comandante  di  corpo  alla Direzione generale per il
personale  militare, corredata del parere dello stesso comandante, il
quale   puo'  esprimersi  anche  sull'opportunita'  di  procrastinare
l'adozione   del   provvedimento   di  proscioglimento  per  motivate
imprescindibili   esigenze   di   impiego.  La  domanda  puo'  essere
presentata solo per uno dei seguenti motivi:
    a) assunzione presso amministrazioni pubbliche;
    b) gravi   condizioni  di  salute  di  un  familiare  convivente,
comprovate dalla documentazione sanitaria rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica;
    c) arruolamento in una categoria diversa dalla truppa nelle Forze
armate, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana.
  4.   Il  proscioglimento  per  esito  positivo  degli  accertamenti
diagnostici,  di  cui  al comma 2, lettera c), e' disposto sulla base
della   documentazione   attestante   gli   accertamenti  diagnostici
effettuati.
  5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e di condotta,
di  cui  al  comma 2,  lettera d),  e'  di competenza della Direzione
generale per il personale militare.
  6.  La  proposta  di  proscioglimento  per  protratto insufficiente
rendimento,  di  cui al comma 2, lettera g), puo' essere avanzata dal
comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la
qualifica  di  insufficiente  ovvero  giudizi  negativi  in  sede  di
redazione  della  documentazione  caratteristica  per  un  periodo di
almeno  sei  mesi,  se volontario in ferma prefissata di un anno o in
rafferma  annuale,  e per un periodo di almeno un anno, se volontario
in  ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. La proposta
deve  essere  comunque  avanzata nei predetti casi, quando essi hanno
comportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento per due volte
consecutive,  ovvero  nel  caso  di  mancato superamento dei corsi di
formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.
  7.  La  proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare
ovvero  grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2,
lettera h),  e'  avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri
dei  superiori  gerarchici  del  militare, previa contestazione degli
addebiti  e  discolpa  dell'interessato.  Se  i  fatti  sono  tali da
comportare  l'eventuale  perdita  del  grado,  il comandante di corpo
trasmette  alla Direzione generale per il personale militare gli atti
per il deferimento alla commissione di disciplina.».

      
                               Art. 6.

Sostituzione  dell'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del
                                2001

  1.  L'articolo 14-bis  del  decreto  legislativo n. 215 del 2001 e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  14-bis  (Perdita  del  grado).  - 1. La perdita del grado e'
disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata, in servizio
o  in  congedo,  con  provvedimento  della  Direzione generale per il
personale militare nei seguenti casi:
    a) perdita della cittadinanza;
    b) assunzione di servizio presso Forze armate di Stati esteri non
autorizzata;
    c) interdizione giudiziale o inabilitazione;
    d) irreperibilita' accertata;
    e) violazione  del  giuramento o gravi motivi disciplinari ovvero
comportamento  comunque contrario alle finalita' delle Forze armate o
alle  esigenze  di  sicurezza  dello  Stato,  previo  giudizio  della
commissione di disciplina;
    f) sentenza di condanna:
      1)  nei  casi  in cui, ai sensi della legge penale militare, la
condanna comporta la pena accessoria della rimozione;
      2)   per  delitto  non  colposo,  quando  la  condanna  importa
l'interdizione  temporanea  dai pubblici uffici oppure una delle pene
accessorie  di  cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 5), del
codice penale.
  2. La perdita del grado e' disposta anche nel caso di assunzione di
servizio  nella  Forza  armata  di appartenenza con grado inferiore a
quello  rivestito,  in  altra Forza armata con qualsiasi grado ovvero
nelle Forze di polizia.
  3. La perdita del grado decorre:
    a) dalla  data  del  provvedimento,  nei  casi di cui al comma 1,
lettere a), d) ed e);
    b) dalla  data  di  assunzione  del  servizio, nei casi di cui ai
commi 1, lettera b), e 2;
    c) dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nei casi
di cui al comma 1, lettere c) e f);
  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma 1,  lettere e)  e  f), se e' gia'
intervenuta  la cessazione dal servizio, questa si considera, ad ogni
effetto,  avvenuta  per  perdita  del  grado  mantenendo l'originaria
decorrenza.
  5.   La   reintegrazione   nel   grado  puo'  essere  disposta  con
provvedimento della Direzione generale per il personale militare:
    a) nei  casi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), a seguito di
istanza  presentata  dall'interessato, quando le relative cause siano
cessate;
    b) nel  caso  di cui al comma 1, lettera e), a seguito di istanza
presentata  dall'interessato  trascorsi almeno cinque anni dalla data
della perdita del grado, durante i quali abbia tenuto ottima condotta
morale e civile. Tale periodo e' ridotto alla meta' se il militare ha
conseguito  una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al
valor militare per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado.
Se  il militare ha conseguito piu' di una ricompensa puo' chiedere la
reintegrazione  nel grado in qualsiasi tempo. Se la perdita del grado
e'  stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna
penale  che  non  comporta  di  diritto  la  perdita  del  grado,  la
reintegrazione  non  puo'  aver  luogo  se  non sia prima intervenuta
sentenza di riabilitazione;
    c) nel  caso  di cui al comma 1, lettera f), a seguito di istanza
presentata   dall'interessato  quando  sia  intervenuta  sentenza  di
riabilitazione  a  norma  della  legge  penale  comune e, nel caso di
perdita  del  grado  ai  sensi del numero 1) della stessa lettera f),
anche a norma della legge penale militare;
    d) nel  caso  di  cui al comma 2, a seguito di istanza presentata
dall'interessato  ovvero  d'ufficio,  quando  il  militare  cessa  di
appartenere ad altra Forza armata o di polizia.
  6. La reintegrazione nel grado decorre dalla data del provvedimento
e non comporta di diritto la riammissione in servizio del militare.».

      
                               Art. 7.

Inserimento degli articoli 14-ter e 14-quater del decreto legislativo
                           n. 215 del 2001

  1.  Dopo l'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001,
e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
  «Art.  14-ter (Volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati
nei  gruppi  sportivi). - 1. Per l'immissione nei ruoli dei volontari
in  servizio permanente, i volontari in ferma prefissata quadriennale
reclutati  nei  gruppi  sportivi  ai  sensi dell'articolo 6, comma 4,
della  legge 21 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, devono
possedere gli stessi requisiti richiesti all'atto del reclutamento.
  Art.  14-quater  (Documentazione  di  servizio).  -  1. I documenti
caratteristici  dei  volontari  in  ferma  prefissata sono compilati,
oltre  al  verificarsi dei casi di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  8 agosto  2002,  n.  213, e successive
modificazioni,  anche  per  la  partecipazione  alle procedure per la
rafferma.
  2.  Per  l'attestazione  dei  titoli  acquisiti durante il servizio
viene  predisposto un estratto della documentazione di servizio degli
ufficiali  in  ferma  prefissata e dei volontari in ferma prefissata,
redatto  secondo  il  modello  di  cui  all'allegato  1  del presente
decreto.».

      
                               Art. 8.

 Modifiche dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001

  1.  All'articolo 15  del  decreto  legislativo  n.  215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Ai volontari in ferma breve si applicano:
    a) fino  al  dodicesimo  mese  di  servizio,  le disposizioni del
presente  decreto  riguardanti  i volontari in ferma prefissata di un
anno;
    b) oltre  il  dodicesimo  mese  di  servizio, le disposizioni del
presente   decreto   riguardanti  i  volontari  in  ferma  prefissata
quadriennale;
    c) per  quanto  non diversamente disposto, le norme in materia di
stato  giuridico  e  avanzamento  relative  ai volontari di truppa in
servizio permanente.»;
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  Per  partecipare  ai concorsi straordinari per il reclutamento
nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari
in  ferma  breve  di  cui  all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b),
della  legge  23 agosto  2004,  n. 226, devono essere in possesso dei
requisiti  di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g)
e h),  e  all'articolo 11,  comma 1, lettera a) della stessa legge n.
226 del 2004.»;
    c) dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «4-quater.   Fino   all'anno  2010,  per  partecipare  ai  concorsi
straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in
servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui al comma 4-bis
del  presente  articolo e  all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b),
della  legge  n.  226  del  2004,  se  in  servizio, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
    a) requisiti  di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d),
e), g) e h), della legge n. 226 del 2004;
    b) possesso   dei   coefficienti  relativi  alle  caratteristiche
somato-funzionali  del  profilo sanitario previsto per l'arruolamento
volontario  dalla  direttiva  tecnica di cui all'articolo 3, comma 4,
del  decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonche'
degli  ulteriori  requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai
sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.».

      
                               Art. 9.

Inserimento  dell'articolo 15-bis  del decreto legislativo n. 215 del
                                2001

  1.  Dopo  l'articolo 15  del decreto legislativo n. 215 del 2001, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  «Art. 15-bis (Riammissione alla ferma prefissata). - 1. I volontari
prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per
il  reclutamento  in  qualita' di allievo nei ruoli degli ufficiali o
dei  sottufficiali  delle  Forze  armate,  se  perdono la qualita' di
allievo,  possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai
reparti   o   enti  di  provenienza,  nei  limiti  delle  consistenze
organiche,  sempre  che  non  siano  scaduti i limiti temporali della
ferma   prefissata   originariamente   contratta.  I  volontari  sono
reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi
in qualita' di allievo sono computati nella ferma.».

      
                              Art. 10.

  Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 215 del 2001

  1.  L'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001
e' sostituito dal seguente:
  «4. Ai volontari in ferma annuale si applicano:
    a) in  materia  di licenze, le disposizioni relative al personale
militare  in  servizio  di  leva  obbligatorio  tenendo  conto  della
maggiore  durata  del  servizio,  ad  eccezione di quanto previsto in
materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;
    b) la  licenza  speciale  di  cui  all'articolo 6  della legge 11
luglio 1978, n. 382;
    c) i  permessi  speciali,  di  cui  all'articolo 12-ter, comma 9,
lettera c);
    d) la  licenza  straordinaria  di  convalescenza, entro la misura
massima di cui all'articolo 12-quinquies, comma 2, lettera a).».

      
                              Art. 11.

  Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 215 del 2001

  1.  All'articolo 17,  comma 5,  del  decreto legislativo n. 215 del
2001 le parole: «di uno o cinque anni,» sono soppresse.

      
                              Art. 12.

  Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001

  1.  All'articolo 18  del  decreto  legislativo  n.  215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti
dei  volontari  in  rafferma  biennale,  di cui all'articolo 12 della
legge n. 226 del 2004.»;
    b) al  comma 6,  le  parole:  «in  ferma  prefissata di durata di
cinque  anni»  sono  sostituite  dalle seguenti: «in ferma prefissata
quadriennale».

      
                              Art. 13.

Modifiche  degli  articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 215
                              del 2001

  1.  All'articolo 24  del  decreto  legislativo  n.  215 del 2001, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis.  Fermi  restando  gli  ulteriori requisiti prescritti dalla
normativa  vigente,  gli  ufficiali  in  ferma prefissata che abbiano
completato  diciotto  mesi  di  servizio  nel  Corpo della guardia di
finanza  possono  partecipare,  esclusivamente  in relazione ai posti
loro  riservati ai sensi dell'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e
9  del  decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n.  69, sempreche' gli
ufficiali  interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno
di  eta'.  Il  servizio  prestato  in  qualita' di ufficiale in ferma
prefissata   costituisce   titolo  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di merito.»;
    b) al  comma 6,  lettera a), dopo le parole: «ferma annuale» sono
aggiunte,   in  fine,  le  seguenti:  «secondo  criteri  e  modalita'
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della  difesa  o del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze».
  2.  All'articolo 25  del  decreto  legislativo  n.  215 del 2001, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis.  Fermi  restando  gli  ulteriori requisiti prescritti dalla
normativa   vigente,   gli   ufficiali   inferiori   delle  forze  di
completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare,
esclusivamente   in  relazione  ai  posti  loro  riservati  ai  sensi
dell'articolo 26,  comma 4-ter, ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali  di  cui  all'articolo 9  del decreto legislativo n. 69 del
2001,  sempreche'  gli  ufficiali interessati non abbiano superato il
trentaquattresimo  anno  di  eta'.  Al  termine  dei prescritti corsi
formativi  i  predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado
rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.».
  3.  All'articolo 26  del  decreto  legislativo  n.  215 del 2001, e
successive   modificazioni,  dopo  il  comma 4-bis  sono  inseriti  i
seguenti:
  «4-ter.  Per  gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto
mesi  di  servizio,  per  gli  ufficiali  di  complemento  e  per gli
ufficiali  delle forze di completamento che abbiano prestato servizio
senza  demerito  nel  Corpo  della  guardia  di finanza sono previste
riserve  di  posti  fino  all'80  per  cento  dei  posti  annualmente
disponibili  per  l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo
del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo n. 69 del 2001.
  4-quater.  Per  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  abbiano
prestato  servizio  per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo
della  guardia  di  finanza sono previste riserve di posti fino al 40
per  cento  dei  posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo
speciale  del  Corpo  della guardia di finanza, di cui all'articolo 8
del  decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di
attivazione  dei  predetti  reclutamenti, i posti disponibili residui
sono  messi  a  concorso  per  le categorie previste dall'articolo 8,
comma 1,   del  decreto  legislativo  n.  69  del  2001,  secondo  le
percentuali ivi indicate.».
  4.  All'articolo 26  del  decreto  legislativo  n.  215 del 2001, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5.1.  La  struttura prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge
14 novembre  2000,  n. 331, svolge le attivita' di propria competenza
anche  a  beneficio  degli  ufficiali ausiliari di cui al comma 5, al
fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.».

      
                              Art. 14.

  Aggiunta dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001

  1. Al decreto legislativo n. 215 del 2001 e' aggiunto l'allegato 1,
allegato al presente decreto.

      
                              Art. 15.

                             Abrogazioni

  1.  L'articolo 19  del  decreto  legislativo  n.  215  del  2001 e'
abrogato.
  2.  Gli  articoli 1, 6, 9, 10, e 11, commi 1, 3, 4 e 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, sono abrogati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005

                               CIAMPI

                                  Ber