Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n.
215
"Disposizioni per
disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'articolo 3,
comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 del 11 giugno 2001 - Supplemento
Ordinario n. 142
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli n. 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331, che
conferisce al Governo la delega ad
emanare, tra le altre, disposizioni
concernenti la graduale sostituzione,
entro sette anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto
legislativo, dei militari in servizio
obbligatorio di leva con volontari di
truppa e con personale civile del
Ministero della difesa;
Visto l'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, concernente i
ruoli degli ufficiali del servizio
permanente;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, concernente i
ruoli dei volontari in servizio
permanente e dei sottufficiali in
servizio permanente;
Visto l'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, concernente i
volontari di truppa in ferma breve;
Udito il parere del Consiglio
superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione del
4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro della
difesa, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, della
giustizia, delle finanze, dei trasporti
e della navigazione e delle politiche
agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Generalita'
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente
decreto legislativo disciplinano la
progressiva trasformazione dello
strumento militare in professionale,
prevedendo la graduale sostituzione del
personale in servizio obbligatorio di
leva dell'Esercito, della Marina
militare, di seguito Marina e
dell'Aeronautica militare, di seguito
Aeronautica, con volontari di truppa
nonche', in coerenza con i relativi
compiti, con personale civile della
difesa. Le disposizioni in materia di
gestione degli organici non si applicano
ai Corpo delle capitanerie di porto ove
noti espressamente previsto.
2. Nell'ambito della trasformazione,
viene disciplinato il progressivo
adeguamento delle dotazioni organiche
ovvero dei contingenti massimi del
personale militare dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica appartenenti
alle categorie:
a) dei ruoli degli ufficiali del
servizio permanente di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive
modificazioni;
b) dei ruoli dei sottufficiali in
servizio permanente di cui all'articolo
3 dei decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive
modificazioni;
c) dei volontari di truppa in servizio
permanente di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni;
d) dei volontari di truppa in ferma
breve di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni.
CAPO II
Disciplina degli organici nel periodo
transitorio
Art. 2
(Organico complessivo delle Forze
armate)
1. L'entita' complessiva delle
dotazioni organiche del personale
militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e' fissata a 190.000
unita' a decorrere dalla data del 1°
gennaio 2007.
2. Alla data del 1° gennaio 2021 le
dotazioni organiche per ciascuna delle
categoria di personale indicate
all'articolo 1, comma 2, sono riportate
nella tabella "A" allegata al presente
decreto.
3. Al fine di conseguire la
progressiva riduzione a 190.000 unita',
secondo un andamento delle consistenze
del personale in servizio coerente con
l'evoluzione degli oneri indicata nella
tabella "A" allegata alla legge 14
novembre 2000, n. 331, e nel rispetto
della ripartizione indicata nella
tabella "A" di cui al comma 2, sino al
31 dicembre 2020, le dotazioni organiche
dei personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, a decorrere
dal 2003, sono annualmente determinate
con decreto del Ministro della difesa.
di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la
funzione pubblica.
Art. 3.
(Ufficiali)
1. Fino al 31 dicembre 2005, il
riordino degli organici dei ruoli degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, incluso il Corpo delle
capitanerie di porto. continua ad essere
disciplinato con le modalita' definite
dall'articolo 60, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 2096, le dotazioni
organiche dei ruoli degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica sono determinate
annualmente con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 3.
Art. 4
(Sottufficiali)
1. Per gli anni 2001 e 2002, le
dotazioni organiche dei ruoli dei
sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica sono indicate
nella tabella "B" allegata al presente
decreto.
2. Al fine di realizzare con
gradualita' la riduzione degli organici
da conseguire al 31 dicembre 2020, nella
misura indicata per l'Esercito, la
Marina e l'Aeronautica nella tabella "A"
allegata al presente decreto, a
decorrere dall'anno 2003, le dotazioni
organiche del personale di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b),
sono determinate annualmente con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
Art. 5
(Volontari di truppa in servizio
permanente e in ferma breve)
1. Nell'ambito del progressivo
incremento dei volontari di truppa in
servizio permanente, è autorizzata, per
il biennio 2001-2002, l'immissione in
servizio permanente di non piu' di
10.450 unita', comprensive dei 2.531
volontari di cui all'articolo 3, comma 2
della legge 14 novembre 2000, n. 331, ad
incremento della dotazione organica
fissata dall'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il
personale in servizio non puo' comunque
eccedere le seguenti consistenze medie
annue:
a) anno 2001: Esercito 17.840 unita';
Marina 2.797 unita'; Aeronautica 1.658
unita';
b) anno 2002: Esercito 23.438 unita';
Marina 3.183 unita'; Aeronautica 1.750
unita'.
2. Per il biennio 2001 - 2002 i
contingenti dei volontari di truppa in
ferma breve e in rafferma in servizio
non possono eccedere le seguenti
consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 23.223 unita';
Marina 5.272 unita'; Aeronautica 2.033
unita';
b) anno 2002: Esercito 24.066 unita';
Marina 5.318 unita'; Aeronautica 2.075
unita'.
3. Al fine di realizzare con
gradualita' il raggiungimento degli
organici da conseguire al 1° gennaio
2021, nella misura indicata nella
tabella "A" allegata al presente decreto
a decorrere dall'anno 2003, le dotazioni
organiche del personale di cui
all'articolo 1, comma 2, ledere c) e d),
sono determinate annualmente con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
4. Le eventuali carenze organiche nel
ruolo dei volontari in servizio
permanente possono essere devolute in
aumento ai limiti massimi dei volontari
in ferma breve, in rafferma o in ferma
prefissata.
Art. 6
(Gestione delle eccedenze)
1. Ai fini del progressivo
conseguimento dei volumi organici
stabiliti dalla tabella "A" allegata al
presente decreto e fino alla data del 31
dicembre 2020, il personale militare in
servizio permanente dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica eccedente
rispetto alle dotazioni organiche
stabilite per l'anno di riferimento, da
individuarsi con decreto del Ministro
della difesa. e' assorbito attraverso il
transito, nei limiti delle rispettive
dotazioni organiche. nei ruoli del
personale civile dell'Amministrazione
della difesa nonche' nei ruoli di altre
amministrazioni pubbliche, tenuto conto
dei rispettivi fabbisogni annuali, dei
profili di impiego e nel rispetto della
programmazione delle assunzioni di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Il transito dovra' in ogni
caso avvenire salvaguardando i processi
di riqualificazione previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro
e comunque nell'ambito della quota
prevista per l'accesso dall'esterno.
2. La disciplina del transito nei
ruoli del personale vivile della
amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici nazionali non economici di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni,
e' definita con decreto del Presidente
della Repubblica, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni e integrazioni, su
proposta del Ministro della difesa. di
concetto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica e il Ministro per la funzione
pubblica.
3. Il transito nei ruoli delle
amministrazioni di cui al decreto
legislativo n. 29 del 1993 diverse da
quelle di cui al comma 2 avviene, fermi
restando i limiti stabiliti al comma 1,
e compatibilmente con i titoli culturali
e professionali necessari, secondo
tabelle di corrispondenza e criteri di
priorita' stabiliti con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica.
4. Il personale eccedente di cui al
comma 1 puo' permanere presso
l'Amministrazione della difesa per un
periodo massimo di 9 mesi, entro il
quale puo' avvenire, a domanda. il
transito di cui ai commi 2 e 3. Al
termine di tale periodo, e comunque a
decorrere dal 1° gennaio 2004, qualora
sussistano ancora eccedenze, il
personale con meno di cinque anni dai
limiti di eta' provati per, ciascuna
categoria di personale viene collocale
in ausiliaria. Il contingente massimo di
personale da collocare in ausiliaria e'
stabilito con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 3.
5. Il collocamento in ausiliaria di
cui al comma 4 avviene a domanda.
Qualora le domande siano insufficienti
viene collocato in tale posizione
l'ufficiale o il sottufficiale
anagraficamente piu' anziano e, a
parita' di eta', l'ufficiale o il
sottufficiale meno anziano in grado.
Qualora, invece, le domande siano
superiori al contingente massimo di cui
al comma 4, viene collocato in tale
posizione l'ufficiale o il sottufficiale
anagraficamente piu' anziano e, a
parita' di eta', l'ufficiale o il
sottufficiale piu' anziano in grado.
6. Al fine di rispettare il limite
massimo degli oneri di cui alla tabella
A allegata alla legge 14 novembre 2000,
n. 331, il personale militare che, dopo
la conclusione delle procedure di cui ai
commi da 1 a 5, permanga in eccedenza e'
considerato in servizio ai fini dei
successivi decreti annuali di cui
all'articolo 2, comma 3.
7. Non e' consentito il transito di
cui ai commi 2 e 3 agli ufficiali o ai
sottufficiali che abbiano in corsa una
ferma obbligatoria. Gli ufficiali o i
sottufficiali transitati nei ruoli del
personale civile dell'Amministrazione
della difesa o nelle altre
amministrazioni sono rispettivamente
collocati nella riserva di complemento e
nella riserva.
8. Gli ufficiali ed i sottufficiali
transitati nei ruoli del personale
civile dell'Amministrazione della difesa
o nelle altre amministrazioni
conservano, ai fini del trattamento
economico, le anzianita' di grado e di
servizio complessivamente maturate
nonche', ove piu' favorevole, il
trattamento economico acquisito,
mediante l'attribuzione di assegno
personale pari alla relativa differenza.
riassorbibile con i futuri incrementi
retributivi conseguenti a progressione
di carriera o per effetto di
disposizioni normative a carattere
generale.
9. Il collocamento in ausiliaria per
effetto delle disposizioni del presente
articolo e' equiparato a tutti gli
effetti a quello per il raggiungimento
dei limiti di eta'. Al medesimo
personale si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego
nell'ambito del comune o della provincia
di residenza presso l'Amministrazione di
appartenenza od altra amministrazione.
CAPO III
Sospensione del servizio di leva
Art. 7
(Sospensione del servizio di leva)
1. Il servizio obbligatorio di leva
e' sospeso a decorrere dal 1° gennaio
2007. Fino al 31 dicembre 2006, le
esigenze delle Forze armate sono
soddisfatte ricorrendo ai giovani
soggetti alla leva nati entro il 1985.
2. Dall'anno 2002 il contingente di
militari di truppa chiamati ad assolvere
il servizio obbligatorio di leva e'
annualmente ripartito, con decreto del
Ministro della difesa. tra l'Esercito,
la Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e l'Aeronautica.
Per il Corpo delle capitanerie di porto
il decreto e' adottato di concerto con
il Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 2,
comma 1, lettera f), della legge 14
novembre 2000, n. 331, il servizio di
leva e' ripristinato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
Art. 8
(Modalita' per la chiamata alle
armi)
1. Con decreto del Ministro della
difesa, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto, e' disciplinata la gestione
unitaria dei giovani disponibili a
prestare in armi il servizio di leva,
mediante la definizione delle priorita'
per l'assegnazione dei giovani alle
Forze armate secondo quanto disposto
dall'articolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504. Tale decreto
tiene conto, per l'assegnazione dei
Giovani al Corpo equipaggi militari
marittimi della Marina, dei requisiti
previsti dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, cosi' come sostituito
dall'articolo 4 della legge 31 maggio
1975, n. 191.
2. Con il decreto di cui al comma 1,
il Ministro della difesa dispone,
altresi', affinche' sia reclutato
prioritariamente il personale da
assegnare ad enti e reparti dislocati
entro 100 chilometri dal luogo di
residenza e il personale che risponde
per indice di idoneita'
somatico-funzionale o titolo di studio o
precedente occupazione ai profili di
incarico di ciascuna Forza armata.
3. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, allo
scopo di agevolare il periodico rientro
al luogo di residenza dei militari di
leva che non possono essere impiegati
entro i 100 chilometri dal predetto
luogo di residenza, a causa della
dislocazione delle unita' e delle
strutture militari sul territorio
nazionale, il rimborso degli oneri
connessi alle spese effettivamente
sostenute per viaggi in ferrovia,
autolinee e piroscafi. nel limite del
costo del biglietto a tariffa d'uso,
escluso l'eventuale supplemento per il
vino e per la classe di diritto
stabilita dall'articolo 12 della legge
18 dicembre 1973, n. 836, e' a carico
dell'Amministrazione della difesa. Tali
norme sono estese anche ai volontari in
ferma annuale di cui all'articolo 16.
4. Il Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, sentite le regioni e
gli enti locali interessati, assume
iniziative volte ad agevolare la
fruizione dei mezzi di trasporto
pubblici per i militari di leva ed i
volontari di truppa in ferma annuale di
ciascuna Forza armata.
Art. 9
(Ritardi per motivi di studio degli
studenti universitari)
1. All'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
504, le parole "Per ottenere il
beneficio " sono sostituite dalle
seguenti: "Sino al 31 dicembre 2003, per
ottenere il beneficio".
2. All'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. A decorrere dal 1°
gennaio 2004, per ottenere i benefici
del ritardo di cui al comma 1, il
cittadino deve dimostrare, se
appartenente alla classe di leva 1985 e
precedenti:
a) per la prima richiesta di ritardo, di
essere iscritto a un corso di istruzione
universitaria di diploma e di laurea
presso universita' statali o legalmente
riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver
sostenuto con esito positivo quattro
esami previsti: dal piano di studi;
c) per la terza richiesta, di aver
sostenuto con esito positivo otto esami
previsti dal piano di studi;
d) per la quarta richiesta e le
successive, di aver sostenuto ulteriori
quattro esami previsti dal piano di
studi per anno rispetto alla terza
richiesta e alle successive.".
Art. 10
(Dispensa dalla ferma di leva)
1. All'articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
504, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) responsabile diretto della
conduzione di impresa o di attivita'
economica da almeno un anno ovvero di
impresa o attivita' economica avviata
con il sostegno previsto da istituzioni
ed enti pubblici in materia di
incentivazione all'imprenditoria
giovanile e al lavoro autonomo;";
2. All'articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
504, dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti:
d-bis) titolari di una borsa di
studio o di un assegno di ricerca per
laureati della durata di almeno un anno,
ovvero frequenza di dottorato di
ricerca, presso Universita' dell'Unione
Europea legalmente riconosciute o presso
istituzioni di livello universitario di
altri paesi. Ai fini del conseguimento
del beneficio, il cittadino deve
dimostrare la frequenza dei predetti
corsi e il superamento di eventuali
esami stabiliti dal piano di studi o dal
programma formativo;
d-ter) conseguimento del
diploma di maturita' presso la Scuola
militare "Nunziatella" di Napoli o la
Scuola militare -Teuliè'" di Milano o la
Scuola navale militare "Francesco
Morosini" di Venezia.".
3. All'articolo 7, comma I, lettera
f). del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, le parole "per un periodo
di almeno 60 giorni" sono soppresse.
Art. 11
(Contingenti ausiliari)
1. Il Ministro della difesa. di
concerto con i Ministri dell'interno,
della giustizia e delle finanze, fatte
salve le esigenze dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese quelle del Corpo
delle capitanerie diporto, e
dell'Aeronautica, stabilisce, a
decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino
alla sospensione della leva, i
contingenti autorizzati a prestare
servizio di leva nell'Arma dei
carabinieri, nella Polizia di stato, nel
Corpo della guardia di finanza, nel
Corpo di polizia penitenziaria e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
compresi i volontari di cui all'articolo
10, comma 6, della legge 10 agosto 2000,
n. 246, tenendo conto della progressiva
contrazione del contingente di giovani
da chiamare alle armi.
CAPO IV
Volontari di truppa.
Art. 12
(Volontari di truppa in ferma
prefissata e in rafferma)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002,
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica
sono autorizzate a reclutare volontari
di truppa in ferma prefissata di durata
di cinque anni, con la possibilita' di
concedere, al termine della ferma
prefissata, due successive rafferme
biennali.
2. I volontari di cui al comma 1 sono
assegnati ai comandi, enti, reparti e
unita' dislocati su tutto il territorio
nazionale e possono essere impiegati
anche in operazioni condotte fuori dal
territorio nazionale.
3. Ai volontari di cui al comma 1 e'
corrisposto il trattamento economico
previsto per i volontari in ferma breve.
4. Ai volontari di cui al comma 1
sono estese, in quanto applicabili. le
norme in materia di stato giuridico e
avanzamento relative ai volontari di
truppa in servizio permanente.
5. Ai volontari di cui al comma 1
che, comandati in servizio isolato, si
trovino nell'impossibilita', attestata
dall'autorita' che dispone il servizio,
di usufruire di infrastrutture militari
idonee, sono rimborsate le spese
documentate relative ai pasti e al
pernottamento in albergo, nei limiti di
spesa previsti dalla vigente normativa
per i volontari di truppa in servizio
permanente
6. A decorrere dal 1° gennaio 2006.
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica
sono autorizzate a reclutare volontari
di truppa in ferma prefissata di durata
di un anno. Ai volontari di truppa in
ferma prefissata di un anno compete il
trattamento economico dei volontari di
cui all'articolo 16, comma 1. Con
decreto del Ministro della difesa sono
stabilite le modalita' di valutazione
della ferma prefissata di un anno ai
fini dell'ammissione alla ferma
prefissata di cinque anni.
7. Ai volontari di truppa in ferma
prefissata si applicano gli articoli 6,
7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 505.
8. 1 volontari di truppa in ferma
prefissata ed in rafferma possono
usufruire a titolo gratuito della mensa
e degli alloggi collettivi di servizio.
Art. 13
(Licenze e permessi dei volontari di
truppa in ferma prefissata e in
rafferma)
1. Al personale volontario di truppa
in ferma prefissata con meno di un anno
di servizio:
a) si applica, in materia di licenze, la
normativa vigente per il personale
militare in servizio di leva
obbligatorio, tenendo conto della
maggiore durata del servizio, ad
eccezione di quanto previsto in materia
di licenza illimitata senza assegni in
attesa di congedo;
b) la licenza speciale e' concessa
limitatamente alla fattispecie prevista
dall'articolo 6 della legge 11 luglio
1978, n. 382;
c) possono essere concessi, soddisfatte
le esigenze di servizio e qualora non
risultino procedimenti disciplinari in
corso, permessi speciali con decorrenza
dall'inizio della libera uscita
dell'ultimo giorno lavorativo della
settimana o precedente una festivita'.
2. Al personale volontario di truppa
in ferma prefissata con oltre un anno e
meno di tre anni di servizio, con
esclusione del personale che frequenta
corsi di formazione, al quale continua
ad applicarsi la disciplina prevista dai
relativi ordinamenti:
a) e' concesso annualmente un periodo di
licenza ordinaria retribuito pari a
ventotto giorni lavorativi, comprensivi
delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e
sono altresi' attribuite quattro
gioviate di riposo da fruire nell'anno
solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977,
n. 937. Durante i predetti periodi, al
personale spetta la normale
retribuzione, escluse le indennita' che
non siano corrisposte per dodici
mensilita';
b) in caso di servizio all'estero o
presso organismi internazionali, con
sede in Italia o all'estero, competono
le licenze previste dalle leggi che ne
disciplinano l'impiego, da accordi
internazionali, ovvero da norme proprie
dei predetti organismi;
c) in caso di servizio presso enti e
reparti ove l'orario settimanale di
lavoro e' distribuito su cinque giorni,
il sabato e' considerato non lavorativo
ed i giorni di licenza ordinaria di cui
alla lettera a) sono ridotti di quattro
giorni lavorativi;
d) nell'anno di maturazione del diritto
di cui alla lettera a) o di cessazione
dal servizio, la durata della licenza
ordinaria e' determinata in proporzione
ai dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici
giorni e' considerata a tutti. gli
effetti come mese intero. La licenza
ordinaria e' un diritto irrinunciabile e
non e' monetizzabile, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2,
del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Nel
caso di indifferibili esigenze di
servizio che non rendano possibile la
fruizione della licenza ordinaria nel
corso dell'anno, la licenza ordinaria e'
fruita entro il primo semestre dell'anno
successivo. Compatibilmente con le
esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere
personale, il personale fruisce della
licenza residua al 31 dicembre entro il
mese di aprile dell'anno successivo a
quello di spettanza;
e) il diritto alla licenza ordinaria non
e' pregiudicato in caso di assenza per
infermita', anche se tale assenza si
protrae per l'intero anno solare. In
quest'ultima ipotesi e' autorizzato il
periodo di godimento della licenza
ordinaria in relazione alle esigenze di
organizzazione del servizio. Le
infermita' insorte durante la fruizione
della licenza ordinaria ne interrompono
il godimento nei casi di ricovero
ospedaliero o di infortuni e malattie di
durata superiore a tre giorni,
adeguatamente documentate e che
l'amministrazione sia posta in
condizione di accertare a seguito di
tempestiva informazione;
f) in caso di richiamo dalla licenza
ordinaria per indifferibili esigenze di
servizio, al personale richiamato comete
il rimborso delle spese di viaggio per
il rientro in sede nonche' il
trattamento previsto in occasione di
servizi isolati fuori sede. Identico
trattamento compete anche nel caso di
ritorno nella localita' ove il personale
fruiva della licenza ordinaria. Il
personale ha, inoltre, diritto al
rimborso delle spese anticipate per il
periodo di licenza ordinaria non goduta;
g) si applicano le disposizioni di cui
alle lettere b) e c) del comma 1.
3. Al personale volontario di truppa
in ferma prefissata con oltre tre anni
di servizio o in rafferma. con
esclusione del personale che frequenta i
corsi di formazione. per il quale
continua ad applicarsi la disciplina
prevista dai rispettivi ordinamenti:
a) è concesso, in ogni anno di servizio,
un periodo di. licenza ordinaria
retribuito pari a trenta giorni
lavorativi comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma
1, lettera a), della legge 23 dicembre
1977, n. 937, e sono altresi' attribuite
quattro giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge 2
dicembre 1977, n. 937. Durante i
predetti periodi, al personale spetta la
normale retribuzione, escluse le
indennita' che non siano corrisposte per
dodici mensilita':
b) si applicano le disposizioni di cui
alle lettere b), c), d), e), f) e g) del
comma 2.
Art. 14
(Licenza straordinaria dei volontari
di truppa in ferma prefissata e in
rafferma)
1. Per il personale volontario di
truppa in ferma prefissata con oltre un
anno di servizio, la licenza
straordinaria e' disciplinata dalla
normativa prevista dall'articolo 13,
comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394,
e successive modificazioni. La licenza
straordinaria di convalescenza non e'
compresa nel tetto massimo fissato per
la licenza straordinaria dal predetto
articolo 13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del
1995. Per il personale di cui al comma
1, la licenza breve e' soppressa.
3. Al personale volontario di truppa
in ferma prefissata con oltre un anno di
servizio che intenda conseguire un
titolo di studio di scuola media
superiore o universitario o Partecipare
a corsi di specializzazione
post-universitari o ad altri corsi
istituiti presso le scuole pubbliche o
parificate nella stessa sede di
servizio, oltre ai normali periodi di
licenza straordinaria per esami, è
concesso, fatto salvo il soddisfacimento
delle esigenze di servizio un periodo
annuale complessivo di centocinquanta
ore da dedicare alla frequenza dei corsi
stessi. Tale periodo viene detratto dai
periodi previsti per la normale
attivita' d'impiego, secondo le esigenze
prospettate dall'interessato al comando
di appartenenza. Nel caso di mancata
frequenza dei corsi, il periodo di
licenza straordinaria gia' fruito potra'
essere detratto dalla licenza ordinaria
dell'anno in corso ovvero dell'anno
successivo.
4. Al personale volontario di truppa
in ferma prefissata o in rafferma, il
periodo di inidoneita' al servizio,
anche qualora non dipenda da causa di
servizio, e' computato quale licenza
straordinaria di convalescenza con i
seguenti limiti:
a) fino ad un massimo di quattro mesi
per un periodo di ferma o rafferma di
durata inferiore o pari a un anno;
b) fino ad un massimo di un anno per un
periodo di ferma o rafferma di durata
inferiore o pari a tre anni;
c) fino ad un massimo di due anni per
ogni periodo di ferma o rafferma
superiore a tre anni. In ogni caso la
licenza straordinaria non puo' superare
complessivamente i due anni a
quinquennio.
Art. 15
(Volontari di truppa in ferma breve
e in rafferma)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002,
ai volontari in ferma breve si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 13
e 14.
2. Nell'ambito dei contingenti
massimi di volontari di truppa in ferma
breve di cui all'articolo 5. è
consentito prolungare la ferma dei
volontari in ferma breve triennale con
tre ulteriori rafferme biennali.
3. Ai fini dell'armonizzazione del
trattamento economico con quello dei
volontari in servizio permanente, al
personale volontario in ferma breve o in
rafferma è corrisposta un'indennita'
mensile pari a lire 200.000 volta anche
a compensare l'attivita' effettuata
oltre il normale orario di servizio.
4. Ai volontari di truppa in ferma
breve e in rafferma sono estese, in
quanto applicabili, le norme in materia
di stato giuridico e avanzamento
relative ai volontari di truppa in
sevizio permanente.
Art. 16
(Volontari di truppa in ferma
annuale di cui all'art. 2, comma 4-bis,
del decreto-legge 21 aprile 1999, n.
110, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 giugno 1999, n. 186)
1. Fino al 31 dicembre 2006.
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica
possono continuare a reclutare volontari
di truppa in ferma annuale di cui
all'articolo 2, comma 4-bis,"del
decreto-legge 21 aprile 1999. n. 110.
convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1999, n. 186. Si applica
il comma 4-ter del citato
articolo 2 del decreto legge n. 110 del
1999, con riferimento agli organici e
contingenti definiti all'articolo 5. Per
il Corpo delle capitanerie di porto gli
arruolamenti di cui al presente comma
possono effettuarsi nei limiti delle
dotazioni organiche stabiliti dalla
vigente normativa.
2. Fermo restando quanto previsto al
secondo periodo del comma 1, il periodo
di ferma dei volontari in ferma annuale
puo' essere prolungato, su proposta
dello Stato maggiore della Forza armata
di appartenenza e previo consenso
dell'interessato, sino ad un massimo di
ulteriori sei mesi, per consentirne
l'impiego ovvero la proroga dell'impiego
nell'ambito di operazioni condotte fuori
dal territorio nazionale o a bordo di
unita' navali impegnate fuori dalla
normale sede di servizio, ovvero in
concorso con le Forze di polizia per il
controllo del territorio nazionale.
nonche' per la partecipazione ai
concorsi per l'accesso alla ferma breve
o prefissata.
3. I volontari in ferma annuale,
congedati senza demerito, possono
concorrere per l'assunzione di una nuova
ferma annuale, previa rinuncia ai grado
conseguito.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002,
ai volontari in ferma annuale si,
applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 1, e all'articolo
14, comma 4.
Art. 17
(Formazione professionale,
inserimento nel mondo del lavoro e
crediti formativi)
1. Il Ministro della difesa stipula
convenzioni con associazioni di imprese
private al fine di favorire il
collocamento preferenziale sul mercato
dei lavoro del personale eccedente le
esigenze delle Forze armate come
determinate in applicazione
dell'articolo 2, prevedendo, in
particolare, il ricorso agli istituti
previsti dalla legislazione vigente
diretti ad incentivare le assunzioni da
parte delle imprese.
2. Le norme di incentivazione
dell'occupazione e
dell'imprenditorialita' che individuino
i beneficiari anche sulla base
dell'eta', della condizione
occupazionale precedente, o della
residenza, sono applicate ai volontari
di truppa in ferma breve e in ferma
prefissata congedati senza demerito che
abbiano completato la ferma prescindendo
dai limiti di eta' e dai requisiti
relativi alla precedente condizione
occupazionale, e considerando la
residenza precedente l'arruolamento.
3. Il Ministro della difesa, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni,
definisce un programma di iniziative in
materia di formazione professionale e di
collocamento nel mercato del lavoro dei
volontari di truppa in ferma breve e in
ferma prefissata congedati da attuarsi
nelle singole regioni, tramite la
stipula di apposite convenzioni tra le
amministrazioni regionali e le autorita'
militari periferiche.
4. Il Ministero della difesa
favorisce la costituzione di cooperative
di servizi tra i militari di truppa in
ferma breve e in ferma prefissata
congedati per l'affidamento di attivita'
di supporto logistico di interesse delle
Forze armate.
5. Le Universita' degli studi possono
riconoscere crediti formativi, ai fini
del conseguimento di titoli di studio da
esse rilasciati, per attivita' formative
prestate nel corso del servizio militare
in qualita' di volontario di truppa in
ferma breve ovvero in ferma prefissata
di uno o cinque anni, rilevanti per il
curriculum degli studi.
Art. 18
(Riserve di posti per i volontari in
ferma prefissata e in ferma breve)
1. Nei concorsi relativi all'accesso
nelle carriere iniziali dei seguenti
Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari di
truppa in ferma prefissata e ferma breve
sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri 70%;
b) Corpo della guardia di Finanza 70%;
c) Corpo Militare della Croce Rossa
100%;
d) Polizia di Stato 45%;
e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
45%;
g) Corpo forestale dello Stato 45%."
2. Le riserve di posti di cui al
comma 1 non operano nei confronti del
personale ammesso alle successive
rafferme biennali di cui all'articolo
12, comma 1.
3. Entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto
con uno o piu' regolamenti, adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni, sono
disciplinati, mediante coerenti
modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n.
332, i criteri per l'applicazione delle
riserve di posti di cui al comma 1. A
decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo dei regolamenti
previsti dal presente comma e' abrogato
l'articolo 3, comma 65, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
4. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
con uno o piu' regolamenti, adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo
8 dei decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, è disciplinato l'accesso
dei volontari di truppa in ferma
prefissata e in ferma breve, congedati
senza demerito, nelle carriere iniziali
nei Corpi di polizia municipale e
provinciale, attraverso la previsione di
riserve dei posti annualmente
disponibili.
5. Il Ministro della difesa con
proprio decreto, da emanare entro un
anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, disciplina la riserva
di posti da devolvere ai volontari di
truppa in ferma prefissata e ferma
breve, congedati senza demerito, in
misura pari al 50 per cento dei posti
annualmente messi a concorso nei ruoli
civili del personale non dirigente del
Ministero della difesa.
6. La riserva di cui all'articolo 39,
comma 15, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, fermi restando i
diritti dei soggetti aventi titolo
all'assunzione obbligatoria ai sensi del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509, e successive modificazioni e
integrazioni, e della legge 12 marzo
1999, n. 68, è elevata al 30% e si
applica ai volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque
anni delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte.
I bandi di concorso o comunque i
provvedimenti che prevedano assunzioni
di personale emanati dalle
amministrazioni, dalle aziende. dagli
enti e dagli istituti dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni,
debbono recare l'attestazione dei
predetti posti riservati agli aventi
diritto. Tali amministrazioni, aziende,
enti e istituti, trasmettono al
Ministero della difesa copia dei bandi
di concorso o comunque dei provvedimenti
che prevedono assunzioni di personale
nonche', entro il mese di gennaio di
ciascun anno, il prospetto delle
assunzioni operate ai sensi del presente
articolo, nel corso dell'anno
precedente. La riserva di cui al
presente comma non si cumula con quella
prevista dal comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari
di truppa in ferma prefissata e in ferma
breve nei concorsi per le assunzioni
nelle carriere iniziali delle
amministrazioni indicate nei commi 1, 4,
5 e 6 non possa operare integralmente o
parzialmente, perche' da' luogo a
frazioni di posto, tale frazione si
cumula con la riserva relativa ad altri
concorsi banditi dalla stessa
amministrazione ovvero ne e' prevista
l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni
attingendo dalla graduatoria degli
idonei.
Art. 19
(Eta' massima per il reclutamento
dei volontari di truppa)
1. L'eta' massima per il reclutamento
dei volontari di truppa in ferma
prefissata e' stabilita in 25 anni.
CAPO V
Disposizioni in materia di' ufficiali
Art. 20
(Modifiche al decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni)
1. All'articolo 4. comma 8. del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490. e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il personale femminile che, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, non possa frequentare il
corso, e' rinviato al corso successivo e
qualora io superi con esito favorevole
assume l'anzianita' relativa che sarebbe
spettata nel corso di appartenenza.".
2. All'articolo 5. comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni. dopo la
lettera a) sono aggiunte le seguenti:
"a-bis) per concorso per titoli
ed esami, con il grado rivestito, dagli
ufficiali inferiori delle forze di
completamento che abbiano aderito ai
richiami in servizio per le esigenze
correlate con le missioni internazionali
ovvero impiegati in attivita'
addestrative operative e logistiche sia
sul territorio nazionale sia all'estero
e che non abbiano superato il 40° anno
d'eta':
a-ter) per concorso per titoli
ed esami con il grado rivestito dagli
ufficiali in ferma prefissata che
abbiano completato un anno di servizio
complessivo.".
3. All'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo, e' aggiunto il seguente:
"Ciascuna Forza armata puo' bandire
concorsi per l'ammissione alle Accademie
riservati al proprio personale nella
misura massima del 30 per cento dei
posti disponibili."
4. All'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, dopo il comma
5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. I vincitori dei
concorsi di cui al comma 1, lettere a-bis)
e a-ter), sono iscritti in
ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello
stesso ruolo."
5-ter. Il personale femminile
che, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non
possa frequentare il corso, e' rinviato
al corso successivo e qualora lo superi
con esito favorevole assume l'anzianita'
relativa che sarebbe spettata nel corso
di appartenenza.".
5. All'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490 e successive modifiche, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole da
"Ispettore Logistico" a "Ispettore delle
Armi" sono sostituite dalle seguenti:
"ed ispettori a competenza generale
nell'ambito dell'esercito";
b) alla lettera c), le parole: "dai tre
tenenti generali" sono sostituite dalle
seguenti: "dai due tenenti generali dei
ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni";
6. Ai quadri I e VI della Tabella 1,
allegata al decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, alla riga "tenente",
colonna 6, le parole: "3 anni" sono
sostituite dalle seguenti: "2 anni";
7. Ai quadri II e VII della Tabella
1, allegata al decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, alla riga "tenente",
colonna 6, sostituire le parole: "3 anni
di comando di plotone o di sezione
recuperi o riparazioni o incarico
equipollente ovvero 3 anni complessivi
negli incarichi di comandante di
autosezione o di addetto alle
lavorazioni, permanendo almeno 1 anno in
ciascuno di questi ultimi incarichi,
anche se compiuti tutti o in parte nel
grado inferiore" con le seguenti: "2
anni di comando di plotone o di sezione
recuperi o riparazioni o incarico
equipollente ovvero un anno di
comandante di autosezione e un anno di
addetto alle lavorazioni, anche se
compiuto tutto o in parte nel grado
inferiore";
8. All'articolo 58 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, dopo il comma
3 e' inserito il seguente;
"3-bis. Fino al 2005, su
richiesta della Forza armata
interessata, in relazione alle effettive
consistenze nei ruoli e dei risultati
conseguiti nei reclutamenti pianificati
negli anni precedenti, possono essere
ammessi a partecipare ai concorsi per il
reclutamento nei ruoli speciali anche
gli ufficiali di complemento in servizio
di prima nomina.".
Art. 21
(Ufficiali ausiliari)
1. Sono ufficiali ausiliari di
ciascuna Forze armata, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, i cittadini di ambo i sessi
reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in servizio
di prima nomina e in ferma o rafferma
biennale, reclutati ai sensi della
normativa vigente, o del congedo;
b) ufficiali piloti di complemento
reclutati ai sensi dei titoli II e III
della legge 19 maggio 1986, n. 224;
c) ufficiali in ferma prefissata o in
rafferma;
d) ufficiali delle forze di
completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali
ausiliari di cui alle lettere c) e d)
puo' avvenire solo al fine di soddisfare
specifiche e mirate esigenze delle
singole Forze armate connesse alla
carenza di professionalita' tecniche nei
rispettivi ruoli ovvero alla necessita'
di fronteggiare particolari esigenze
operative.
3. Il numero massimo delle singole
categorie di ufficiali ausiliari da
ammettere annualmente in servizio e'
fissato con la legge di bilancio, in
coerenza con il processo di
trasformazione dello strumento militare
in professionale.
Art. 22
(Ufficiali di complemento)
1. Gli ufficiali di complemento in
servizio di prima nomina possono essere
reclutati:
a) fino al 2006, tra i giovani soggetti
alla leva nati entro il 1985;
b) qualora venga ripristinata la
coscrizione obbligatoria, nei casi
previsti dall'articolo 2, comma 1,
lettera f), della legge 14 novembre
2000, n. 331.
Art. 23
(Ufficiali in ferma prefissata)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003,
ciascuna Forza armata, l'Arma dei
carabinieri e il Corpo della guardia di
finanza possono arruolare, nei
rispettivi ruoli, ufficiali in ferma
prefissata con durata della ferma di un
anno e sei mesi, incluso il periodo di
formazione, da reclutare tra coloro che
hanno superato con esito favorevole gli
appositi corsi formativi.
2. Ai corsi di cui al comma 1 si
accede tramite pubblico concorso al
quale possono partecipare i cittadini
italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di
cui alle lettere c), e), f) e g)
dell'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni;
b) non abbiano superato il 38o anno
d'eta' alla data indicata nel bando di
concorso;
c) siano in possesso dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale necessaria
all'esercizio delle mansioni connesse.
3. Ai corsi di cui al comma 1, per
l'Arma dei carabinieri si accede tramite
pubblico concorso al quale possono
partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di
cui alle lettere b), c), d), e), f)
dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;
b) non abbiano superato il 32° anno
d'eta' alla data indicata nel bando di
concorso;
c) siano riconosciuti in possesso
dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale dal Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri.
4. Ai corsi di cui al comma 1, per il
Corpo della guardia di finanza, si
accede tramite pubblico concorso al
quale possono partecipare i cittadini
italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di
cui alle lettere b), c), d), e) ed f)
dell'articolo 5, comma 1, dei decreto
legislativo emanato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 31 marzo
2000, n. 78;
b) non abbiano superato il 32° anno
d'eta' alla data indicata nel bando di
concorso;
c) siano riconosciuti in possesso
dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale ai servizio incondizionato
quale ufficiale.
5. Con decreto del Ministro della
difesa o del Ministro delle finanze,
secondo le rispettive competenze, sono
stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per
l'ammissione ai singoli corsi, ed
eventualmente ulteriori requisiti, le
tipologie e le modalita' dei concorsi e
delle eventuali prove di esame,
prevedendo, ove necessario, programmi
differenziati in relazione ai titoli di
studio richiesti, nonche' la durata dei
corsi; le modalita' per lo svolgimento
dei rispettivi corsi di formazione e
relativi programmi sono determinati dai
rispettivi Stati maggiori o Comandi
generali;
b) i requisiti fisici ed attitudinali
richiesti ai fini dell'esercizio delle
mansioni previste per gli ufficiali in
ferma prefissata.
6. Gli allievi che superano gli esami
di fine corso sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma
prefissata, ausiliari della
corrispondente Arma o Corpo della Forza
armata d'appartenenza, qualora il titolo
di studio richiesto dal bando di
concorso sia il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in
ferma prefissata, ausiliari del
corrispondente ruolo normale della Forza
armata d'appartenenza qualora il titolo
di studio richiesto dal bando di
concorso sia il diploma di laurea;
c) sottotenenti dell'Arma dei
carabinieri in ferma prefissata,
ausiliari del corrispondente ruolo
speciale ovvero tenenti del
corrispondente ruolo tecnico-logistico.
d) sottotenenti del Corpo della guardia
di finanza in ferma prefissata,
ausiliari, del corrispondente ruolo
speciale ovvero tenenti del
corrispondente ruolo tecnico-logistico.
7. L'anzianita' relativa e'
determinata dalla media del punteggio
della graduatoria del concorso e di
quello conseguito al termine del corso
stesso.
8. Gli allevi che non superino gli
esami di fine corso in prima sessione,
sono ammessi a ripeterli in una sessione
di riparazione trascorsi almeno trenta
giorni dalla sessione ordinaria. In caso
di superamento degli esami in tale
sessione sono nominati ufficiali e sono
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che
hanno superato tutti gli esami in prima
sessione, con la medesima anzianita'
assoluta.
9. Gli allievi che non superino gli
esami in seconda sessione o che
dimostrino di non possedere il complesso
delle qualita' e delle attitudine
necessarie per bene assolvere le
funzioni del grado o che si rendano
colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina, il decoro o la morale ovvero
che non frequentino almeno un terzo
delle lezioni ed esercitazioni, sorto
dimessi dal corso previa determinazione
del direttore generale del personale
militare e ad essi si applica l'articolo
5, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
10. Agli allievi ufficiali in ferma
prefissata compete il trattamento
economico previsto per gli allievi
ufficiali delle accademie.
Art. 24
(Stato giuridico ed avanzamento
degli ufficiali in ferma prefissata)
1. Agli ufficiali in ferma prefissata
si applicano le norme di stato giuridico
previste per gli ufficiali di
complemento.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata
che abbiano completato la ferma, sono
collocati in congedo.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata
che abbiano completato un anno di
servizio, possono partecipare, in
relazione al titolo di studio posseduto,
ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui all'articolo 4, comma
4, e all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490 e successive modificazioni, sempre
che gli stessi non abbiano superato il
40° anno d'eta'. Il servizio prestato in
qualita' di ufficiale in ferma
prefissata costituisce titolo ai fini
della formazione delle graduatorie di
merito.
4. Le disposizioni di cui al comma 3
si applicano all'Arma dei carabinieri
con riferimento al reclutamento degli
ufficiali di cui agli articoli 6, comma
3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
sempreche' gli ufficiali interessati non
abbiano superato il 34° anno di eta'.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata
possono essere posti in congedo
illimitato prima della scadenza della
ferma, venendo collocati nella riserva
del complemento, per gravi mancanze
disciplinari o scarso rendimento in
servizio. Il provvedimento e' adottato
dal direttore generale del personale
militare su proposta dei superiori
gerarchici competenti ad esprimere
giudizi sull'avanzamento.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata
possono essere:
a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore
ferma annuale;
b) trattenuti in servizio sino ad un
massimo di sei mesi, su proposta dei
rispettivi Stati maggiori o Comandi
generali e previo consenso degli
interessati, per consentirne l'impiego
ovvero la proroga dell'impiego
nell'ambito di operazioni condotte fuori
dal territorio nazionale ovvero in
concorso con le Forze di polizia per il
controllo del territorio nazionale o a
bordo di unita' navali impegnate fuori
dalla normale sede di servizio.
7. I sottotenenti ed i guardiamarina
in ferma prefissata sono valutati per
l'avanzamento ad anzianita' al grado
superiore dai superiori gerarchici al
compimento del secondo anno di
permanenza nel grado e, se idonei,
promossi con tale decorrenza.
Art. 25
(Ufficiali delle forze di
completamento)
1. In relazione alla necessita' di
disporre di adeguate forze di
completamento, con specifico riferimento
alle esigenze correlate con le missioni
internazionali ovvero con le attivita'
addestrative, operative e logistiche sia
sul territorio nazionale sia all'estero,
gli ufficiali di complemento o in ferma
prefissata, su proposta dei rispettivi
Stati maggiori o Comandi generali e
previo consenso degli interessati,
possono essere richiamati in servizio
con il grado e l'anzianita' posseduta ed
ammessi ad una ferma non superiore ad un
anno, rinnovabile a domanda
dell'interessato per non piu' di una
volta, al termine della quale sono
collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di
completamento si applicano le norme di
stato giuridico previste per gli
ufficiali dei servizio permanente.
3. L'avanzamento dei predetti
ufficiali avviene con le modalita'
previste per gli ufficiali del congedo
di cui al Titolo IV della legge 12
novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle
forze di completamento possono
partecipare ai concorsi per il
reclutamento degli ufficiali di cui
all'articolo 4, comma 4, e all'articolo
5, comma 1, dei decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, sempre che gli stessi non
abbiano superato il 40° anno di eta'. Al
termine dei prescritti corsi formativi,
i predetti ufficiali sono iscritti in
ruolo, con il grado rivestito, dopo
l'ultimo dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4
si applicano all'Arma dei carabinieri
con riferimento al reclutamento degli
ufficiali di cui agli articoli 6, comma
3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
sempreche' gli ufficiali interessati non
abbiano superato il 34° anno di eta'.
6. La nomina ad ufficiale di
complemento ai sensi dell'articolo 4 del
regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819,
puo' essere conferita ai cittadini
italiani in possesso di spiccata
professionalita' che diano ampio
affidamento di prestare opera proficua
nelle Forze armate. La nomina è
conferita previo giudizio della
Commissione ordinaria d'avanzamento, che
stabilisce il grado ed il ruolo
d'assegnazione, sentiti i rispettivi
Capi di stato maggiore o Comandanti
generali.
7. Con decreto del Ministro della
difesa o del Ministro delle finanze,
secondo le rispettive competenze, sono
definite in relazione alle specifiche
esigenze di ciascuna Forza armata,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza:
a) le modalita' per l'individuazione
delle ferme e della loro eventuale
estensione nell'ambito del limite
massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali
richiesti ai fini dell'esercizio delle
mansioni previste per gli ufficiali
chiamati o richiamati in servizio. Gli
ordinamenti di ciascuna Forza armata,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza individuano gli
eventuali specifici requisiti richiesti,
anche relativamente alle rispettive
articolazioni interne.
c) le procedure da seguirsi, le
modalita' per l'individuazione delle
professionalita' e del grado conferibile
ai sensi del comma 5, gli eventuali
ulteriori requisiti, secondo criteri