
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ DIRITTO E PROGRESSO
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
Prot. N° DGPM/II/5/30001/L.52 Roma, 26 marzo 2001
OGGETTO: Legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”. Applicazione al personale militare delle Forze Armate, con esclusione di quello di leva.
A: INDIRIZZI IN ALLEGATO
1. PREMESSA.
Con l’entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n° 53, sono state, tra l’altro, modificate le disposizioni contenute nelle leggi 30 dicembre 1971, n° 1204, 9 dicembre 1977, n° 903 e 5 febbraio 1992, n° 104, concernenti i periodi di astensione dal lavoro riconosciuti ai genitori per la cura e l’assistenza della prole in età infantile e per l’assistenza ai portatori di handicap. Sono stati, inoltre, introdotti nuovi “congedi” per eventi e cause particolari e i “congedi per la formazione”.
Le disposizioni della richiamata legge n° 53/2000 sono, in linea di principio, applicabile a tutto il personale delle Forze Armate in servizio permanente e in ferma volontaria o rafferma, ad esclusione di quello di leva.
2. ASTENSIONI DAL SERVIZIO DEL MILITARE PADRE.
Il presente paragrafo disciplina i periodi di astensione dal servizio spettanti, in base a quanto disposto dalle legge 1204/1971, 903/1977 e 53/2000, citate in premessa, al militare padre. Secondo quanto previsto dalle richiamate norme, sotto meglio specificate, i diritti esercitabili dal medesimo sono i seguenti:
a. “Astensione facoltativa dal servizio”
di cui all’art. 7, 1° comma, della legge
1204/71, quale sostituito dall’art. 3, 2° comma, della legge n°
53/2000.
Il militare padre ha diritto ad astenersi dal servizio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, durante i primi otto anni di vita del bambino, tenendo presente che, in caso di fruizione frazionata dell’astensione, tra un periodo e l’altro della stessa (anche della durata di un solo giorno) deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio. Tale diritto e’ riconosciuto a entrambi i genitori. I periodi di astensione dal servizio o dal lavoro degli stessi non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Qualora, però, il militare padre si astenga dal servizio per un periodo non inferiore a tre mesi, il predetto limite di sei mesi è elevato a sette e il limite complessivo di cui sopra è elevato a undici mesi. Qualora, infine, l’interessato sia l’unico genitore, la durata del periodo in questione è stabilita in dieci mesi. Il periodo di astensione dal servizio di cui sopra è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Il diritto in argomento è invocabile anche dai genitori adottivi o affidatari. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto di astensione dal servizio o dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare. Ai fini dell’esercizio del diritto in esame, il militare padre e’ tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il Comando del Corpo di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della astensione dal servizio. La facoltà di astenersi dal servizio ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se la madre del bambino non ne ha diritto.
b. “Astensione dal servizio per malattia del
bambino” di cui all’art. 7, 4° comma,
della legge 1204/71, quale sostituito dall’articolo 3, 2° comma, della
legge n°
53/2000.
Il militare padre ha diritto ad astenersi dal servizio, in alternativa alla madre lavoratrice titolare di analogo diritto, durante le malattie del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo, per i seguenti periodi:
· per tutto il periodo della malattia, nei primi tre anni di età;
· per un massimo di cinque giorni lavorativi all’anno, dal compimento del terzo a quello dell’ottavo anno di età,
dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato.
La facoltà di astenersi dal servizio ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se la madre del bambino non ne ha diritto. Il periodo di astensione in argomento è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Ai fini della fruizione del periodo di astensione, il militare padre è tenuto a presentare una dichiarazione, rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, attestante che la madre, se lavoratrice avente diritto al medesimo beneficio, non sia in astensione dal lavoro o dal servizio negli stessi giorni per lo stesso motivo. Il diritto di cui sopra è invocabile anche dai genitori adottivi o affidatari. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa tra i sei e i dodici anni il diritto medesimo può essere esercitato nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare. La malattia del figlio che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie di cui il militare padre stia eventualmente fruendo.
c. “Astensione dal servizio per particolare situazione di paternità” di cui all’articolo 6-bis della legge 9 dicembre 1977, n° 903, come aggiunto dall’articolo 13, 1° comma, della legge n° 53/2000.
Il militare padre ha diritto ad astenersi dal servizio nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Questi, ove intenda avvalersi del diritto in questione, dovrà presentare al Comando del Corpo di appartenenza la certificazione relativa alle condizioni suindicate; nel caso di avvenuto abbandono, dovrà rendere apposita dichiarazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Il diritto di cui sopra, ricorrendo le suddette condizioni, è invocabile anche dal militare padre adottivo o affidatario nei primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, qualora il bambino stesso non abbia superato, al momento dell’adozione o dell’affidamento, i sei anni d’età. Sempre in caso di adozione o affidamento, il militare padre può, inoltre, fruire, in tutto o in parte, del detto periodo di astensione in alternativa alla madre, anche non ricorrendo le condizioni suindicate. Si soggiunge che, in caso di adozione internazionale – come previsto dall’articolo 39-quater della legge 4.5.1983, n° 184, quale sostituito dall’articolo 3 della legge 31.12.1998, n° 476 – il diritto in argomento è invocabile dai genitori adottivi o affidatari nei primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del figlio nella famiglia adottiva o affidataria, anche qualora il medesimo abbia superato, al momento dell’adozione o dell’affidamento, il richiamato limite dei sei anni di età. Il periodo di astensione dal servizio in argomento è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
d. Permessi orari per i motivi di cui all’articolo 6-ter della legge 9 dicembre 1977, n° 903, come aggiunto dall’articolo 13, 1° comma, della legge n° 53/2000.
Il militare padre ha diritto a fruire, durante il primo anno di vita del figlio, di due riposi giornalieri di un’ora ciascuno – anche cumulabili rta loro – ridotti ad uno se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore, nei seguenti casi:
· qualora il bambino sia affidato al solo padre;
· in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto;
· qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioè, quando la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di dipendente, vale a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.)
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui sopra vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. I predetti periodi di riposo – che spettano anche ai genitori e affidatari – comportano il diritto del militare padre ad allontanarsi dalla sede di servizio e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e retribuzione del servizio stesso.
Si rappresenta che, mentre la madre può godere dei riposi giornalieri durante i periodi di astensione facoltativa del militare padre, non è, invece, riconosciuta a quest’ultimo la possibilità di fruire dei riposi in argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice, si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa. Fa eccezione il caso di parto plurimo, in cui le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa della madre.
Si precisa, inoltre, che il richiamato diritto ai riposi giornalieri non compete al militare padre nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa.
Modalità procedurali e documentazione probatoria
Per godere dei benefici di cui sopra, i militari interessati dovranno produrre al Comando del Corpo di appartenenza apposita istanza intesa ad ottenere:
· per i casi sopra indicati alle lettere a., b. e c. la concessione di una licenza straordinaria, non computabile nel limite dei 45 giorni annui, stabilito per detta fattispecie dall’art. 13, 1° comma, del D.P.R. 31.7.1995, n° 394 e dell’art. 15, 1° comma, del D.P.R. 31.7.1995, n° 395, e norme cui gli stessi rinviano;
· per il caso di cui alla lettera d., la concessione dei relativi permessi orari.
Alle richieste di licenza straordinaria o di permesso dovrà essere allegata la relativa documentazione probatoria. Al riguardo, si precisa che i documenti concernenti dati anagrafici o relazioni di parentela potranno essere sostituiti da autocertificazioni, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Con le dette autocertificazioni potranno altresì essere documentate le situazioni relative alla prestazione o all’astensione dal lavoro o dal servizio delle genitrici dei figli dei militari richiedenti – che dovranno essere avallate dai datori di lavoro o dagli Enti presso cui esse prestano servizio – a seconda dei casi prospettati. Dovranno, invece, essere prodotti i documenti sanitari, attestanti le situazioni di malattia o infermità, rilasciati da medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati. Resta inteso che il Comandante di Corpo ha facoltà di richiedere qualunque tipo di certificazione suppletiva, ritenuta necessaria per l’accertamento della titolarità ai benefici di cui alle lettere a), b), e d), oltrechè ad intraprendere le opportune azioni per accertare, se del caso, la veridicità delle situazioni rappresentate a corredo delle istanze di concessioni dei benefici medesimi.
Trattamento economico
A ciascuno degli istituti indicati nel precedente para 2., si riconduce un proprio profilo economico. A tal proposito, se ne riporta, in modo correlato, la relativa disciplina:
a. Licenza straordinaria “per
astensione facoltativa dal servizio” di cui all’art. 7,
1° comma, della legge 1204/71, quale sostituito dall’art. 3, 2°
comma della
legge n° 53/2000.
L’articolo 15, comma 2, della richiamata legge n° 1204/1971, novellato dall’articolo 3, comma 4, della legge n° 53/2000, fissa al riguardo una distinzione in relazione all’età del bambino, nonche’ al superamento o meno di un limite temporale di fruizione di tale astensione complessivamente tra i genitori. Sono, cioè, sostanzialmente prefigurate le sottoindicate ipotesi:
1. Fino al terzo anno di vita del bambino e per i primi sei mesi della predetta licenza.
(computandovi anche il corrispondente periodo eventualmente fruito dall’altro genitore).
E’ dovuta, in luogo della retribuzione militare, un’indennità lorda, determinata applicando la ragione del 30 per cento su una base di calcolo costituita dall’importo totale della retribuzione, intesa in tutte le sue componenti fondamentali aventi natura fissa e continuativa (stipendio o paga, indennità integrativa speciale, assegni pensionabili, indennità operativa di base ed indennità di aeronavigazione), rilevata nel mese precedente a quello nel quale ha avuto inizio ciascun periodo di tale licenza. Non concorrono, invece, a determinare la succitata base di calcolo l’importo della 13^ mensilità (laddove il conteggio in parola assuma a riferimento la mensilità di dicembre), nonché il compenso per lavoro straordinario e le indennità legate all’effettiva prestazione lavorativa. Analogamente ne è escluso l’ammontare degli eventuali assegni alle medaglie, giacche’ questi ultimi, durante i periodi di licenza di che trattasi, continuano ad essere erogati nell’intera misura, stante la loro natura non retributiva. Una volta determinata la misura giornaliera di tale indennità, essa sarà corrisposta per ciascuna giornata di licenza ricadente nei primi tre anni di vita del bambino e nell’ambito del periodo di sei mesi di astensione, valutati complessivamente tra i genitori.
A titolo di ausilio per lo svolgimento di siffatte operazioni contabili, in allegato “A” alla presente circolare sono state sviluppate n° 2 esemplificazioni illustrative della concreta determinazione di tale indennità.
2. Oltre il terzo anno di vita del bambino e comunque oltre il sesto mese di licenza.
(computandovi anche il corrispondente periodo eventualmente fruito
dall’altro genitore).
Nelle specie dovrà corrispondesi il trattamento economico secondo i medesimi critici, modalità e misure illustrati nel precedente punto 1), solamente se il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S.. Per la determinazione del reddito individuale debbono osservarsi i medesimi criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo. Pertanto, per ciascun periodo di tale licenza ricedente in un medesimo anno solare, occorre aver riguardo al reddito individuale assoggettabile all’I.R.P.E.F. (ivi esclusa l’indennità stessa) percepito dal militare nello stesso anno solare. A tal fine non va tenuto conto:
· Del reddito della casa di abitazione;
· Di eventuali trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
· Dei redditi conseguenti a competenze arretrate, soggette a regime di tassazione separata.
Vi sarà dunque erogazione dell’indennità qualora il reddito, cosi’ rilevato, risulti inferiore al prescritto limite. In proposito, gli Enti amministrativi debbono agire sulla scorta del reddito individuale presunto per l’anno di interesse, appositamente dichiarato dall’interessato, con necessità di acquisire dal medesimo una dichiarazione definitiva, ai fini degli eventuali conguagli attivi o passivi, alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi. Concretamente, per l’anno 2000, la corresponsione dell’indennità in discorso continuerà oltre il terzo anno di vita del bambino, ovvero oltre il sesto mese di astensione cumulativamente tra i genitori, solamente se tale limite reddituale risultasse inferiore a lire 23.429.250. Qualora, invece, il predetto limite reddituale sia superato, resta interdetta ogni remunerazione ad eccezione degli assegni annessi alle medaglie.
3. Per i primi sei mesi della predetta licenza
(computandovi anche il corrispondente periodo eventualmente dall’altro genitore) relativamente alle fattispecie di adozione o di affidamento.
Trovano, al riguardo, applicazione le medesime disposizioni riportate nel precedente punto 1).
4.
Oltre il sesto mese della
predetta licenza
(computandovi anche il corrispondente
periodo eventualmente fruito dall’altro genitore) relativamente alle fattispecie
di adozione o di affidamento.
Si osservano, in merito, le modalità descritte al precedente punto 2).
b. Licenza straordinaria “per malattia del bambino” di cui
all’articolo 7, 4°
comma della legge 1204/71, quale sostituito dall’articolo 3, 2°
comma, della
legge n° 53/2000.
Non da luogo a corresponsione di trattamento economico, fatti salvi gli eventuali assegni annessi alle medaglie.
c. Licenza straordinaria “per particolare situazione di
paternità” di cui
all’articolo 6-bis della legge 9 dicembre 1977, n° 903, come
aggiunto
dall’articolo 13, 1° comma, della legge n° 53/2000.
Il regime economico di tale licenza trova il proprio referente normativo nell’articolo 15, 1° comma, della legge n° 1204 del 1971, nel testo sostituito dal richiamato articolo 3, 4° comma, della legge n° 53/2000, giusta l’espresso rinvio operato dall’articolo 6-bis, comma 3°, della legge n° 903/1977, come novellato dall’articolo 13 della subjecta disposizione legislativa. La disposizione prevede sostanzialmente che, durante tale periodo, l’ordinaria retribuzione venga sostituita da un’apposita indennità. La determinazione di essa segue un processo contabile pressoché simile a quello da osservarsi nell’ipotesi di “astensione facoltativa” di cui all’articolo 7, 1° comma, della legge n° 1204/1971, da cui, tuttavia, si discosta per la misura percentuale da applicare alla base retributiva-media; nella specie, pari all’80%. Ovviamente, anche per la fattispecie in discorso resta salva l’integrale corresponsione degli assegni annessi alle medaglie.
d. Permessi orari per i motivi di cui all’articolo 6-ter della
legge 9 dicembre 1977,
n° 903, come aggiunto dall’articolo 13, 1° comma, della legge n°
53/2000.
Essi non implicano variazioni sulla posizione retributiva dell’interessato. Pertanto, durante la fruizione degli stessi compete l’integrale trattamento economico.
Come evidenziato nel precedente para 2., sub a. e b., i periodi di licenza straordinaria per “astensione facoltativa per maternità” e per “malattia del bambino” comportano, fra l’altro, una corrispondente riduzione del periodo preso a riferimento nel computo della 13^ mensilità.
Al riguardo, si rammenta che l’articolo 7 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n° 263, nell’introdurre l’istituto della 13^
mensilità per i dipendenti statali (personale militare compreso), ha stabilito, al comma
5°, che per la
sua integrale corresponsione occorre aver prestato servizio continuativo
dal 1° gennaio dell’anno a cui essa è riferita, mentre, per periodi inferiori,
la stessa e’ dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione
di mese superiore ai quindici giorni.
Orbene, la fruizione delle licenze in questione integra, ai fini di che trattasi, un’ipotesi di prestazione di servizio inferiore all’anno e, pertanto, il computo dell’elemento retributivo in parola va disposto secondo il succitato meccanismo. Cosi’ ad esempio, per un militare, già in servizio alla data del 1° gennaio 2000, che abbia fruito di n° 45 giorni di licenza straordinaria per il periodo dal 3 luglio 2000 al 16 agosto 2000 – ai sensi dell’articolo 7, 1° comma, della legge n° 1204/71, come novellato dall’articolo 3, 2° comma, della legge n° 53/2000 – allorche’, nel mese di dicembre 2000, dovrà essergli determinata la tredicesima mensilità, il numero dei dodicesimi per i quali essa dovrà essere corrisposta sarà dato come segue:
MM. GG.
· dal 01/01/2000 al 02/07/2000 06 02
· dal 03/07/2000 al 16/08/2000 (periodo di licenza straord. Non valorizzabile)
· dal 17/08/2000 al 31/12/2000 04 15
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10 17
Poiché la frazione di mese pari a giorni 17, in quanto superiore a giorni 15, è arrotondata per eccesso a mese intero:
Totale numero di dodicesimi computabili: 12 – 1 = 11
Nell’esemplificazione, il militare avrà computabili 11/12 di tredicesima mensilità.
3. ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP
A norma dell’art. 33 della legge 5.2.1992, n° 104, quale modificato dagli articoli 19 e 20 della legge 53/2000, ai militari padri e a quelli parenti e affini di portatori di handicap, spettano i seguenti benefici:
Genitori e affidatari di handicappati minorenni
Il militare padre – anche adottivo o affidatario – di minore con handicap in situazione di gravità accertata (documentata dalle apposite Commissioni mediche delle A.S.L.), ha diritto, in alternativa alla madre, lavoratrice, al prolungamento, fino a tre anni, del periodo di astensione facoltativa dal la