DECRETO 3 novembre 2005
Attivita' non consentite ai dipendenti del Ministero della difesa con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno. (GU n. 301 del 28-12-2005
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, e, in particolare, l'art.
7, che ha previsto la possibilita' di costituire, per il pubblico
impiego, rapporti di lavoro a tempo parziale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, l'art. 53, che disciplina le
incompatibilita' per i dipendenti pubblici;
Visto l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico
impiego;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale, nel dettare ulteriori
norme nella materia, ha introdotto, nel citato art. 1 della legge n.
662/1996, il comma 58-bis che demanda ad un decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, la
determinazione delle attivita' che, in ragione della interferenza con
i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai pubblici