DECRETO 3 novembre 2005

Attivita' non consentite ai dipendenti del Ministero della difesa con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno. (GU n. 301 del 28-12-2005

 

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA


 

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, e, in particolare, l'art.

7, che ha previsto la possibilita' di costituire, per il pubblico

impiego, rapporti di lavoro a tempo parziale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche

amministrazioni e, in particolare, l'art. 53, che disciplina le

incompatibilita' per i dipendenti pubblici;

Visto l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico

impiego;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale, nel dettare ulteriori

norme nella materia, ha introdotto, nel citato art. 1 della legge n.

662/1996, il comma 58-bis che demanda ad un decreto del Ministro

competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, la

determinazione delle attivita' che, in ragione della interferenza con

i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai pubblici