Gazzetta Ufficiale n. 83 del 09-04-1998


                          MINISTERO DELLA DIFESA                                   
                                                                                   
   DECRETO 27 febbraio 1998, n. 86.                                                
     Regolamento  recante  integrazione  al regolamento  concernente  le           
   categorie di documenti sottratti al  diritto di accesso, adottato con           
   decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519.                                    
                                                                                   
                         IL MINISTRO DELLA DIFESA                                  
                                                                                   
     Visto l'articolo  24, comma 4, della  legge 7 agosto 1990,  n. 241,           
   recante: "Nuove norme in materia  di procedimento amministrativo e di           
   diritto di accesso ai documenti amministrativi";                                
     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;             
     Visto l'articolo 8  del decreto del Presidente  della Repubblica 27           
   giugno 1992, n. 352;                                                            
     Visto  il proprio  decreto  ministeriale 14  giugno  1995, n.  519,           
   recante: "Regolamento concernente le categorie di documenti sottratti           
   al diritto di  accesso", che disciplina la materia  in relazione alle           
   correnti attribuzioni degli organi dell'Amministrazione della difesa;           
     Avuto   riguardo  alle   particolari  attribuzioni   dell'Arma  dei           
   carabinieri,  cosi'  come definite  dall'articolo  16  della legge  1           
   aprile 1981, n. 121, recante: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione           
   della   pubblica  sicurezza",   ed  al   peculiare  stato   dei  suoi           
   appartenenti, che  rivestono la  qualifica di  ufficiali o  agenti di           
   pubblica sicurezza  e svolgono funzioni di  prevenzione e repressione           
   della criminalita';                                                             
     Udito  il  parere  della  commissione per  l'accesso  ai  documenti           
   amministrativi presso  la Presidenza  del Consiglio dei  Ministri, di           
   cui all'articolo  27 della legge 7  agosto 1990, n. 241,  espresso in           
   data  15 ottobre  1996, ai  sensi  dell'articolo 10  del decreto  del           
   Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;                             
     Visto  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza           
   della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;              
     Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a           
   norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.           
   400, inviata con nota n. 309 in data 2 febbraio 1998;                           
                                                                                   
                      Adotta il seguente regolamento:                              
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     1. L'allegato 2 al decreto ministeriale  n. 519 del 14 giugno 1995,           
   afferente in particolare i documenti  sottratti al diritto di accesso           
   per  l'interesse   alla  salvaguardia  dell'ordine   pubblico,  della           
   prevenzione   e  repressione   della   criminalita',  e'   sostituito           
   dall'allegato 2 al presente decreto.                                            
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo           
   osservare.                                                                      
       Roma, 27 febbraio 1998                                                      
                                                  Il Ministro: Andreatta           
    Visto, il Guardasigilli: Flick                                                 
     Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998                              
     Registro n. 2 Difesa, foglio n. 5                                             
                                                                                   
        ----* Vedere allegato da Pag. 46 a Pag. 49 della G.U. *----                
                          IN CORSO DI CARICAMENTO                                  
                                                                                   
                                       N O T E                                     
                                                                                   
               Avvertenza:                                                         
               Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto           
             ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle           
             disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,           
             sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della           
             Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della           
             Repubblica italiana, approvato   con D P.R.    28  dicembre           
             1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura           
             delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il           
             rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli           
             atti legislativi qui trascritti.                                      
              Note alle premesse:                                                  
               - Si  trascrive il   testo del   comma 4  dell'art.    24           
             della  legge 7 agosto 1990, n. 241:                                   
               "4.  Le  singole  amministrazioni    hanno  l'obbligo  di           
             individuare, con uno o  piu' regolamenti da emanarsi  entro           
             i sei mesi  successivi, le categorie di  documenti da  esse           
             formati  o  comunque   rientranti nella loro disponibilita'           
             sottratti  all'accesso per le esigenze  di cui al comma 2".           
               - Si   trascrive il testo del    comma  3  dell'art.  17,           
             della legge 23 agosto 1988, n. 400:                                   
               "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati           
             regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di           
             autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge           
             espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,           
             per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere           
             adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando           
             la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte           
             della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed           
             interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a           
             quella dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono           
             essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei           
             Ministri prima della loro emanazione".                                
               - Si trascrive   il testo dell'art. 8  del  D  P.R.    27           
             giugno 1992, n.  352:                                                 
               "Art.  8.  -  1.    Le singole amministrazioni provvedono           
             all'emanazione dei regolamenti  di cui all'art.  24,  comma           
             4,  della legge  7 agosto 1990,  n. 241,  con  l'osservanza           
             dei  criteri  fissati nel  presente articolo.                         
               2.    I  documenti    non  possono     essere   sottratti           
             all'accesso  se    non  quando  essi  siano suscettibili di           
             recare un  pregiudizio  concreto  agli  interessi  indicati           
             nell'art.  24  della  legge    7  agosto  1990,  n.  241. I           
             documenti   contenenti informazioni   connesse    a    tali           
             interessi   sono considerati    segreti  solo   nell'ambito           
             e   nei  limiti   di  tale connessione.  A  tal  fine,   le           
             amministrazioni     fissano,     per    ogni  categoria  di           
             documenti, anche  l'eventuale periodo   di tempo    per  il           
             quale essi sono sottratti all'accesso.                                
               3.   In  ogni   caso  i  documenti  non   possono  essere           
             sottratti all'accesso    ove   sia     sufficiente      far           
             ricorso   al  potere   di differimento.                               
               4.  Le  categorie    di  cui all'art. 24, comma 4,  della           
             legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie  di  atti           
             individuati  con  criteri  di omogeneita' indipendentemente           
             dalla loro denominazione specifica.                                   
               5. Nell'ambito dei  criteri di cui ai  commi 2, 3 e  4, i           
             documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti           
             all'accesso:                                                          
               a)   quando   al  di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate           
             dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla           
             loro  divulgazione possa derivare una lesione,  specifica e           
             individuata,   alla sicurezza e    alla  difesa  nazionale,           
             nonche'   all'esercizio della  sovranita' nazionale  e alla           
             continuita'  e     alla  correttezza      delle   relazioni           
             internazionali,  con  particolare riferimento  alle ipotesi           
             previste  nei  trattati     e  nelle  relative   leggi   di           
             attuazione;                                                           
               b)  quando  possa  arrecarsi  pregiudizio  ai processi di           
             formazione,  di  determinazione  e  di   attuazione   della           
             politica monetaria e valutaria;                                       
               c)   quando   i  documenti  riguardano  le  strutture,  i           
             mezzi,   le  dotazioni,    il  personale    e  le    azioni           
             strettamente      strumentali  alla  tutela     dell'ordine           
             pubblico,  alla   prevenzione   e alla   repressione  della           
             criminalita'    con      particolare   riferimento     alle           
             tecniche investigative,  alla identita'   delle   fonti  di           
             informazione  e    alla sicurezza dei  beni e delle persone           
             coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia  giudiziaria  e           
             di conduzione delle indagini;                                         
               d)  quando  i documenti riguardano   la vita privata o la           
             riservatezza  di    persone    fisiche,    di       persone           
             giuridiche,     gruppi,    imprese    e  associazioni,  con           
             particolare     riferimento  agli   interessi   epistolare,           
             sanitario,   professionale,    finanziario,  industriale  e           
             commerciale di cui  siano in  concreto  titolari, ancorche'           
             i  relativi dati  siano forniti  all'amministrazione  dagli           
             stessi  soggetti  cui si riferiscono.  Deve comunque essere           
             garantita  ai  richiedenti  la    visione  degli  atti  dei           
             procedimenti   amministrativi   la     cui  conoscenza  sia           
             necessaria  per  curare  o  per  difendere  i  loro  stessi           
             interessi giuridici".                                                 
               -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.   16 della legge 1           
             aprile 1981, n.  121:                                                 
               "Art. 16 (Forze  di polizia). - Ai  fini  della    tutela           
             dell'ordine e della sicurezza pubblica,  oltre alla polizia           
             di   Stato    sono  forze  di  polizia,  fermi  restando  i           
             rispettivi ordinamenti e dipendenze:                                  
               a) l'Arma dei carabineri, quale forza armata in  servizio           
             permanente di pubblica sicurezza;                                     
               b)   il   Corpo   della  guardia    di  finanza,  per  il           
             concorso   al mantenimento dell'ordine  e  della  sicurezza           
             pubblica.                                                             
               Fatte  salve le   rispettive attribuzioni e le  normative           
             dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e           
             possono essere chiamati a  concorrere  nell'espletamento di           
             servizi    di   ordine e  sicurezza pubblica il Corpo degli           
             agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.                  
               Le Forze di polizia possono essere utilizzate  anche  per           
             il servizio di pubblico soccorso".                                    
               - Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto           
             1990, n.  241:                                                        
               "Art.  27.  -  1. E' istituita   presso la Presidenza del           
             Consiglio dei Ministri  la  commissione  per  l'accesso  ai           
             documenti amministrativi.                                             
               2.    La  commissione    e'  nominata   con decreto   del           
             Presidente  della Repubblica, su  proposta del   Presidente           
             del  Consiglio  dei Ministri, sentito   il  Consiglio   dei           
             Ministri.   Essa  e'   presieduta   dal Sottosegratario  di           
             Stato  alla  Presidenza del   Consiglio dei Ministri ed  e'           
             composta  da  sedici  membri, dei  quali  due   senatori  e           
             due  deputati  designati   dai Presidenti  delle rispettive           
             Camere, quattro scelti fra il  personale di cui alla  legge           
             2 aprile 1979,   n. 97, su  designazione    dei  rispettivi           
             organi  di autogoverno,  quattro fra  i professori di ruolo           
             in     materie  giuridicoamministrative  e  quattro  fra  i           
             dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.                    
               3.  La  commissione  e'  rinnovata  ogni tre  anni.   Per           
             i    membri parlamentari   si  procede  a  nuova  nomina in           
             caso  di  scadenza  o scioglimento anticipato delle  Camere           
             nel corso del triennio.                                               
               4.  Gli  oneri    per  il funzionamento della commissione           
             sono a carico dello    stato    di    previsione      della           
             Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri.                             
               5.  La    commissione vigila affinche'   venga attuato il           
             principio di piena   conoscibilita' dell'attivita'    della           
             pubblica    amministrazione  con  il  rispetto   dei limiti           
             fissati  dalla  presente    legge;  redige  una   relazione           
             annuale  sulla  trasparenza  dell'attivita' della  pubblica           
             amministrazione,   che   comunica   alle   Camere   e    al           
             presidente    del Consiglio   dei   Ministri;   propone  al           
             Governo  modifiche  dei  testi legislativi  e regolamentari           
             che siano  utili a  realizzare la  piu' ampia garanzia  del           
             diritto di accesso di cui all'art. 22.                                
               6.    Tutte     le   amministrazioni   sono   tenute    a           
             comunicare  alla commissione, nel termine  assegnato  dalla           
             medesima,  le  informazioni  ed  i    documenti  da    essa           
             richiesti,  ad eccezione  di quelli  coperti da segreto  di           
             Stato.                                                                
               7.  In  caso di prolungato   inadempimento all'obbligo di           
             cui al comma 1  dell'art.  18,   le  misure  ivi   previste           
             sono    adottate    dalla  commissione  di  cui al presente           
             articolo".                                                            
               - Si trascrive il testo dell'art.    10  del  D  P.R.  27           
             giugno 1992, n.  352:                                                 
               "Art.      10  (Commissione     per  l'accesso).    -  1.           
             Nell'esercizio  della  vigilanza    sull'attuazione     del           
             principio      di     piena     conoscibilita'  dell'azione           
             amministrativa, la commissione  per l'accesso, al  fine  di           
             coordinare  l'attivita' organizzativa delle amministrazioni           
             in materia di   accesso    e  di    garantire    l'uniforme           
             applicazione   dei     principi,  esprime     parere    sui           
             regolamenti   che  le  singole  amministrazioni adottano ai           
             sensi  dell'art. 24, comma 4, della legge   7 agosto  1990,           
             n. 241, nonche', ove ne  sia richiesta, sugli atti comunque           
             attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di           
             accesso.                                                              
               2.    Il   Governo   puo'   sentire   il   parere   della           
             commissione   per l'accesso ai fini  dell'emanazione    dei           
             regolamenti governativi di cui all'art. 24, comma  3, della           
             legge  7  agosto 1990,  n. 241, delle loro modificazioni  e           
             della   introduzione  di    normative  speciali    comunque           
             attinenti al diritto di accesso.                                      
               3.  E'  istituito  presso  la   commissione per l'accesso           
             l'archivio dei regolamenti concernenti  la  disciplina  del           
             diritto  di  accesso previsti dall'art.  24 della  legge  7           
             agosto   1990,   n. 241.   A   tal  fine,    i  regolamenti           
             adottati    sono trasmessi  alla commissione  per l'accesso           
             dai soggetti di  cui all'art. 23 della citata legge  n. 241           
             del 1990, nonche', per   il  tramite    dei  commissari  di           
             Governo  e  dei prefetti, dalle amministrazioni regionali e           
             locali".                                                              
               - Si  trascrive il   testo dell'allegato 2    al  decreto           
             del Ministro della difesa 14 giugno 1995, n. 519:                     
               "2.    Interesse      alla    salvaguardia    dell'ordine           
             pubblico,     della   prevenzione   e   repressione   della           
             criminalita'.                                                         
                                                                                   
         Documenti concernenti         Periodo massimo di sottrazione              
                                               all'accesso                         
                 ___                               ____                            
   (1) Attivita' dei servizi           50 anni                                     
      informativi  e rapporti                                                      
      con i servizi per la                                                         
      sicurezza e/o Direzione                                                      
      investigativa antimafia                                                      
   (2) Trasferimenti  disposti         fino a  quando continuano a                 
      a tutela  della  P.A. e/o        sussistere le situazioni per                
      degli interessati, connessi      le quali sono stati adottati                
      a vicende al vaglio dell'A.G.,   i relativi provvedimenti e,                 
      a collusioni con ambienti        comunque, ad avvenuta                       
      controindicati o malavitosi,     definizione della posizione                 
      a motivi di incolumita'          giudiziaria                                 
      personale                                                                    
   (3) Struttura ordinativa e          50 anni con riferimento                     
      dotazioni organiche di           alla concreta utilizzazione                 
      personale, mezzi, armamento e    dei mezzi, dell'armamento e                 
      munizionamento tecnico dei       munizionamento tecnico e                    
      reparti dell'Arma dei            alla dislocazione delle                     
      carabinieri                      dotazioni organiche                         
   (4) Iniziative degli organismi      50 anni                                     
      internazionali intraprese in                                                 
      materia di  tutela  dell'ordine                                              
      pubblico, prevenzione e                                                      
      repressione  della criminalita'                                              
   (5) Informative dei  reparti        50 anni".                                   
      dipendenti  su soggetti  e/o                                                 
      sodalizi ritenuti collegati ad                                               
      organizzazioni criminali o                                                   
      eversive