Gazzetta Ufficiale n. 83 del 09-04-1998
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 27 febbraio 1998, n. 86.
Regolamento recante integrazione al regolamento concernente le
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, adottato con
decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
Visto il proprio decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519,
recante: "Regolamento concernente le categorie di documenti sottratti
al diritto di accesso", che disciplina la materia in relazione alle
correnti attribuzioni degli organi dell'Amministrazione della difesa;
Avuto riguardo alle particolari attribuzioni dell'Arma dei
carabinieri, cosi' come definite dall'articolo 16 della legge 1
aprile 1981, n. 121, recante: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza", ed al peculiare stato dei suoi
appartenenti, che rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza e svolgono funzioni di prevenzione e repressione
della criminalita';
Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in
data 15 ottobre 1996, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, inviata con nota n. 309 in data 2 febbraio 1998;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'allegato 2 al decreto ministeriale n. 519 del 14 giugno 1995,
afferente in particolare i documenti sottratti al diritto di accesso
per l'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della
prevenzione e repressione della criminalita', e' sostituito
dall'allegato 2 al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 27 febbraio 1998
Il Ministro: Andreatta
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 5
----* Vedere allegato da Pag. 46 a Pag. 49 della G.U. *----
IN CORSO DI CARICAMENTO
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241:
"4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro
i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilita'
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2".
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quella dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
- Si trascrive il testo dell'art. 8 del D P.R. 27
giugno 1992, n. 352:
"Art. 8. - 1. Le singole amministrazioni provvedono
all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza
dei criteri fissati nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti
all'accesso se non quando essi siano suscettibili di
recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati
nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I
documenti contenenti informazioni connesse a tali
interessi sono considerati segreti solo nell'ambito
e nei limiti di tale connessione. A tal fine, le
amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il
quale essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere
sottratti all'accesso ove sia sufficiente far
ricorso al potere di differimento.
4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente
dalla loro denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
documenti amministrativi possono essere sottratti
all'accesso:
a) quando al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla
continuita' e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste nei trattati e nelle relative leggi di
attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della
politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardano le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni
strettamente strumentali alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione e alla repressione della
criminalita' con particolare riferimento alle
tecniche investigative, alla identita' delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone
coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e
di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardano la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, di persone
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con
particolare riferimento agli interessi epistolare,
sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche'
i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli
stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere
garantita ai richiedenti la visione degli atti dei
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro stessi
interessi giuridici".
- Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge 1
aprile 1981, n. 121:
"Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i
rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabineri, quale forza armata in servizio
permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le Forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso".
- Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241:
"Art. 27. - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La commissione e' nominata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei
Ministri. Essa e' presieduta dal Sottosegratario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da sedici membri, dei quali due senatori e
due deputati designati dai Presidenti delle rispettive
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge
2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi
organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo
in materie giuridicoamministrative e quattro fra i
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per
i membri parlamentari si procede a nuova nomina in
caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere
nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della commissione
sono a carico dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La commissione vigila affinche' venga attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti
fissati dalla presente legge; redige una relazione
annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al
presidente del Consiglio dei Ministri; propone al
Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari
che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del
diritto di accesso di cui all'art. 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a
comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla
medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di
Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste
sono adottate dalla commissione di cui al presente
articolo".
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del D P.R. 27
giugno 1992, n. 352:
"Art. 10 (Commissione per l'accesso). - 1.
Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del
principio di piena conoscibilita' dell'azione
amministrativa, la commissione per l'accesso, al fine di
coordinare l'attivita' organizzativa delle amministrazioni
in materia di accesso e di garantire l'uniforme
applicazione dei principi, esprime parere sui
regolamenti che le singole amministrazioni adottano ai
sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, nonche', ove ne sia richiesta, sugli atti comunque
attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di
accesso.
2. Il Governo puo' sentire il parere della
commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione dei
regolamenti governativi di cui all'art. 24, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, delle loro modificazioni e
della introduzione di normative speciali comunque
attinenti al diritto di accesso.
3. E' istituito presso la commissione per l'accesso
l'archivio dei regolamenti concernenti la disciplina del
diritto di accesso previsti dall'art. 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241. A tal fine, i regolamenti
adottati sono trasmessi alla commissione per l'accesso
dai soggetti di cui all'art. 23 della citata legge n. 241
del 1990, nonche', per il tramite dei commissari di
Governo e dei prefetti, dalle amministrazioni regionali e
locali".
- Si trascrive il testo dell'allegato 2 al decreto
del Ministro della difesa 14 giugno 1995, n. 519:
"2. Interesse alla salvaguardia dell'ordine
pubblico, della prevenzione e repressione della
criminalita'.
Documenti concernenti Periodo massimo di sottrazione
all'accesso
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(1) Attivita' dei servizi 50 anni
informativi e rapporti
con i servizi per la
sicurezza e/o Direzione
investigativa antimafia
(2) Trasferimenti disposti fino a quando continuano a
a tutela della P.A. e/o sussistere le situazioni per
degli interessati, connessi le quali sono stati adottati
a vicende al vaglio dell'A.G., i relativi provvedimenti e,
a collusioni con ambienti comunque, ad avvenuta
controindicati o malavitosi, definizione della posizione
a motivi di incolumita' giudiziaria
personale
(3) Struttura ordinativa e 50 anni con riferimento
dotazioni organiche di alla concreta utilizzazione
personale, mezzi, armamento e dei mezzi, dell'armamento e
munizionamento tecnico dei munizionamento tecnico e
reparti dell'Arma dei alla dislocazione delle
carabinieri dotazioni organiche
(4) Iniziative degli organismi 50 anni
internazionali intraprese in
materia di tutela dell'ordine
pubblico, prevenzione e
repressione della criminalita'
(5) Informative dei reparti 50 anni".
dipendenti su soggetti e/o
sodalizi ritenuti collegati ad
organizzazioni criminali o
eversive