IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed
integrazioni, in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali;
Visti gli articoli 22 e 23 della citata
legge n. 675/1996 recanti
disposizioni in merito ai dati sensibili ed ai dati
inerenti alla
salute; Visti in particolare i commi 3 e 3-bis del citato
articolo 22
della legge n. 675/1996;
Visto il decreto legislativo n. 135
dell'11 maggio 1999 recante
disposizioni integrative della legge 31 dicembre
1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti
pubblici;
Considerate le indicazioni fornite dalla Presidenza del
Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
con circolare n. DAGL/643 - PRES. 2000 del 19 aprile 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente provvedimento individua, nelle allegate
tabelle,
distintamente per il Gabinetto del Ministro della difesa, lo
stato
maggiore della Difesa, gli stati maggiori di Forza Armata, il
Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, la Direzione generale
del
personale militare, la Direzione generale del personale civile,
la
Direzione generale della leva e la Direzione generale della
sanita'
militare, le categorie di dati sensibili che possono essere
trattati
e le relative operazioni strettamente pertinenti e necessarie
in
relazione a rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
2. I
dati forniti saranno oggetto di verifiche successive ai fini
sia del
completamento sia dell'aggiornamento delle categorie di dati
sensibili
trattati e delle operazioni eseguibili.
Il presente decreto viene trasmesso
alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per la
pubblicazione.
Roma, 10 ottobre 2002
Il Ministro: MARTINO
Tabella
Difesa gabinetto
Stato maggiore della difesa
Stato maggiore dell'esercito
Stato maggiore della marina
Stato maggiore dell'aeronautica
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Direzione generale per il personale militare
Direzione generale per il personale civile
Direzione generale della leva reclutamento obbligatorio militarizzazione mobilitazione civile e corpi ausiliari
Direzione generale della leva
Direzione generale sanità militare
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.