Forze armate e Carabinieri, le regole
per il trasferimento in ufficio
In attuazione dell'articolo 14, comma 5,
della legge 28 luglio 1999, n. 266, è
stato emanato il decreto 18 aprile 2002,
concernente la procedura per il
trasferimento del personale delle Forze
Armate e dell'Arma dei carabinieri,
dichiarato inidoneo al servizio militare
incondizionato, nelle qualifiche
funzionali del personale civile del
Ministero della Difesa. Più in
particolare, in base alle disposizioni
del provvedimento, il personale delle
Forze Armate e dell'Arma dei
carabinieri, giudicato non idoneo al
servizio militare incondizionato,
con domanda da
presentarsi entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla notifica del giudizio
definitivo di inidoneità, per
lesioni dipendenti o meno da cause di
servizio, può rivolgersi al Comando del
Corpo di appartenenza, per chiedere di
essere trasferito nelle corrispondenti
aree funzionali del personale civile del
Ministero della Difesa, purché
l'infermità accertata ne consenta
l'ulteriore impiego. Il Comando del
Corpo di appartenenza, al quale è
pervenuta la domanda, provvede ad
inoltrarla alla competente Direzione
Generale per il personale civile,
dandone comunicazione alla Direzione
Generale per il personale militare. La
Direzione Generale per il personale
civile deve pronunciarsi in merito alla
domanda entro il termine di 150 giorni
dal ricevimento dell'istanza, scaduto il
quale la stessa istanza si intende
accolta. In attesa della definizione
della domanda, il dipendente che l'ha
presentata viene considerato in
aspettativa con il trattamento economico
goduto all'atto del giudizio di non
idoneità. Il trasferimento avviene
secondo la corrispondenza definita nella
Tabella A annessa al Decreto e
l'interessato è inquadrato nella
qualifica corrispondente al grado
rivestito al momento del transito
conservando l'anzianità assoluta
riferita a tale grado, l'anzianità
complessivamente maturata e la posizione
economica acquisita. Le stesse
disposizioni si applicano, a domanda, al
personale che è stato giudicato non
idoneo al servizio militare
incondizionato nel periodo intercorrente
tra la data di entrata in vigore della
legge n. 266/1999 e l'adozione del
decreto. Il decreto è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 113 del 16 maggio
2002. La domanda deve essere presentata
entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento.(04
giugno 2002)
IL MINISTRO DELLA
DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL?ECONOMIA E DELLE
FINANZE
e con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 28
luglio 1999, n. 266, recante "Delega al
Governo per il riordino delle carriere
diplomatica e prefettizia, nonché
disposizioni per il restante personale
del Ministero degli affari esteri, per
il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell?Amministrazione
penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura",
che, nell'articolo 14, comma 5 [1],
prevede il transito del personale delle
Forze armate e dell?Arma dei carabinieri
giudicato non idoneo al servizio
militare incondizionato per lesioni
dipendenti o meno da causa di servizio
nelle qualifiche funzionali del
personale civile del Ministero della
difesa, secondo modalità e procedure
analoghe a quelle previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 339, da definire con
decreto del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri dell?economia e
delle finanze e per la funzione
pubblica;
Vista la legge 11
marzo 1926, n. 416, e successive
modificazioni, recante "Nuove
disposizioni sulle procedure da seguirsi
negli accertamenti medico-legali delle
ferite, lesioni ed infermità dei
personali dipendenti dalle
amministrazioni militari e da altre
amministrazioni dello Stato";
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461, concernente il
regolamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della
dipendenza delle infermità da causa di
servizio, per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria e dell?equo
indennizzo, nonché per il funzionamento
e la composizione del comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni, recante il "Testo unico
delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello
Stato";
Vista la legge 1
luglio 1980, n. 312, e successive
modificazioni, recante "Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato";
Visto il decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, riguardante il
riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali;
Visto il decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni, riguardante il
riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, riguardante il
riordino dei ruoli e la modifica alle
norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo
delle Forze armate;
Visto il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni, riguardante il
riordino dei ruoli e la modifica delle
norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo
e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri;
Visto il
contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto dei
Ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001 e biennio economico 2000/2001;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di
applicazione.
1. Il personale
delle Forze armate e dell?Arma dei
carabinieri giudicato non idoneo al
servizio militare incondizionato per
lesioni dipendenti o non da causa di
servizio transita, a domanda, nelle
corrispondenti aree funzionali del
personale civile del Ministero della
difesa, secondo la corrispondenza
definita nell?annessa tabella A,
sempreché l?infermità accertata ne
consenta l?ulteriore impiego.
2. Il giudizio di
inidoneità è espresso dalla commissione
medico-ospedaliera competente che deve
fornire indicazioni sull?ulteriore
utilizzazione del personale, tenendo
conto dell?infermità accertata.
Art. 2.
Modalità di
transito.
1. Il transito
del personale di cui all?art. 1 nelle
corrispondenti aree funzionali del
personale civile del Ministero della
difesa è disposto con provvedimento del
Direttore generale della Direzione
generale per il personale civile, di
concerto con il Direttore generale della
Direzione generale per il personale
militare.
2. La domanda
deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla
notifica all?interessato del giudizio
definitivo di inidoneità, per il tramite
gerarchico, al Comando del corpo di
appartenenza che la inoltrerà alla
competente Direzione generale per il
personale civile, dandone
contestualmente comunicazione alla
Direzione generale per il personale
militare.
3. La
presentazione della domanda di transito
da parte del personale interessato
sospende, per lo stesso, l?applicazione
di tutte le disposizioni riguardanti
modifiche di posizioni di stato o di
avanzamento.
4.
L?amministrazione è tenuta a
pronunciarsi entro centocinquanta giorni
dalla data di ricevimento dell?istanza.
Qualora entro il predetto termine
l?amministrazione non si sia
pronunciata, l?istanza si intende
accolta.
5. Il personale
trasferito è inquadrato in soprannumero,
riassorbibile con la cessazione dal
servizio per qualsiasi causa del
personale stesso, nella qualifica
corrispondente al grado rivestito al
momento del trasferimento, conservando
l?anzianità assoluta riferita al
predetto grado, l?anzianità
complessivamente maturata e la posizione
economica acquisita.
6. Il transito
del personale militare non comporta
modifiche alle dotazioni organiche dei
ruoli di provenienza e di quelli di
destinazione. In corrispondenza dei
posti occupati in soprannumero dal
personale trasferito sono resi
indisponibili nel grado iniziale del
ruolo di provenienza i posti lasciati
liberi dal medesimo personale, fino al
riassorbimento del soprannumero.
7. In attesa
delle determinazioni dell?amministrazione
in ordine alla domanda il personale è
considerato in aspettativa, con il
trattamento economico goduto all?atto
del giudizio di non idoneità.
8. Nel caso in
cui il nuovo trattamento economico
spettante a titolo di assegni fissi e
continuativi risulti inferiore a quello
in godimento allo stesso titolo all?atto
del transito, l?eccedenza è attribuita
sotto forma di assegno ad personam, pari
alla differenza fra il trattamento
economico goduto ed il nuovo, fino al
riassorbimento con i successivi aumenti
di trattamento economico a titolo di
assegni fissi e continuativi.
9. Il militare
trasferito nei ruoli del personale
civile del Ministero della difesa non
può essere riammesso nel ruolo di
provenienza.
Art. 3.
Norme transitorie e finali.
1. Per il
personale giudicato non idoneo al
servizio militare incondizionato nel
periodo intercorrente tra l?entrata in
vigore della legge 28 luglio 1999, n.
266, e l?adozione del presente decreto,
il termine di trenta giorni per la
presentazione dell?istanza decorre dalla
pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Sono fatte
comunque salve le domande già presentate
alla competente Direzione generale per
le quali il termine di cui all?art. 2,
comma 4, decorre dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. Il personale
di cui al comma 1 nel periodo
intercorrente tra la cessazione dal
servizio e il transito nelle
corrispondenti aree funzionali del
personale civile del Ministero della
difesa è considerato in aspettativa con
il trattamento economico goduto all?atto
del giudizio di non idoneità.
Roma, 18 aprile
2002
Tabella A
|
Ruolo
|
Grado
|
Livelli Retributivi
del personale militare
|
Posizioni corrispondenti nei
ruoli del personale civile
|
|
Ufficiale (1) |
Tenente colonnello |
IX |
C3 |
|
Maggiore |
IX |
C3 |
|
Capitano |
VIII |
C2 |
|
Tenente |
VIII |
C2 |
|
Sottotenente |
VII bis |
C1 |
|
Marescialli (2) |
Luogotenente |
VII bis |
C1 |
|
1° Maresciallo |
VII bis |
C1 |
|
Maresciallo Capo |
VII |
B3 |
|
Maresciallo Ordinario |
VI bis |
B3 |
|
Maresciallo |
VI |
B3 |
|
Sergenti (2) |
Sergente maggiore capo |
V |
B3 |
|
Sergente maggiore |
V |
B3 |
|
Sergente |
V |
B3 |
|
Volontari (2) |
Caporal maggiore capo scelto |
V |
B2 |
|
Caporal maggiore capo |
V |
B2 |
|
Caporal maggiore scelto |
V |
B2 |
|
1° Caporal maggiore |
V |
B2 |
(1) e gradi
equipollenti (compresi gli aspiranti ed
i frequentatori dei corsi);
(2) e gradi
equipollenti (compresi musicisti ed i
frequentatori dei corsi).