Gazzetta Ufficiale N. 226 del 26
Settembre 2002
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 8 agosto 2002, n.213
Regolamento recante disciplina per
la redazione dei documenti
caratteristici del personale
appartenente all'Esercito, alla Marina,
all'Aeronautica e all'Arma dei
carabinieri.
Capo I Disposizioni comuni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma,
della Costituzione;
Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695,
che, nel prevedere i
documenti caratteristici degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei
militari di truppa dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e
della Guardia di finanza, stabilisce che
con regolamento siano
disciplinati i modelli dei documenti,
gli elementi in base ai quali
compilarli, i periodi di tempo e gli
altri casi in cui vanno
compilati, le autorita' competenti alla
compilazione e alla revisione
degli stessi, nonche' quant'altro
occorra per l'esecuzione della
stessa legge;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1965, n.
1431, emanato in attuazione della
predetta legge relativamente al
personale militare dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive
modificazioni, in materia di riordino
del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, in materia di
reclutamento, stato giuridico e
avanzamento degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri;
Visti i decreti legislativi 12 maggio
1995, n. 196 e n. 198, e
successive modificazioni, in materia di
ruoli, reclutamento, stato
giuridico e avanzamento del personale
non direttivo delle Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199, recante disposizioni per la
semplificazione dei procedimenti
in materia di ricorsi amministrativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675,
recante disposizioni in
materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, recante
disposizioni in materia di trattamento
di dati sensibili da parte dei
soggetti pubblici;
Udito il parere del Consiglio superiore
delle Forze armate;
Sentito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali,
espresso nella riunione del 24 aprile
2001;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro della
difesa;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Generalita'
1. I documenti caratteristici hanno
lo scopo di registrare
tempestivamente il giudizio personale
diretto ed obiettivo dei
superiori sui servizi prestati e sul
rendimento fornito dal militare,
rilevando le capacita' e attitudini
dimostrate ed i risultati
conseguiti.
2. Non si procede alla redazione dei
documenti caratteristici nei
confronti degli ufficiali con il grado
di tenente generale o grado
corrispondente.
3. I modelli dei documenti
caratteristici sono conformi ai modelli
allegati al presente regolamento.
4. Il trattamento dei dati personali
contenuti nei documenti
caratteristici e la successiva
comunicazione degli stessi al militare
interessato avvengono ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e in particolare degli articoli 9 e 10
della stessa legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto
dall'amininistrazione competente per
materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica
e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore
l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione
conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 5 novembre 1962, n. 1695,
recante "Documenti
caratteristici degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei
militari di truppa dell'Esercito, della
Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 27
dicembre 1962.
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno
1965, n. 1431, recante ""Documenti
caratteristici degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei
militari di truppa
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica", e'
pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 1966.
- Il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490,
recante "Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a
norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662" e'
pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale
decreto legislativo
e' stato modificato dal decreto
legislativo 28 giugno 2000,
n. 216, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 298,
recante "Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo
2000, n. 78", e'
pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.
Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal
decreto legislativo 3
maggio 2001, n. 186, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
117 del 22 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196,
recante "Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei
ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate"", e'
pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1995. Tale decreto legislativo e'
stato modificato
dal decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 82, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 75 del
30 marzo 2001.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198,
recante "Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli
e modifica delle
norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale
non direttivo e non dirigente dell'Arma
dei carabinieri",
e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal
decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 83, pubblicato nel
supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30
marzo 2001.
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, recante
"Disposizioni per disciplinare la
trasformazione
progressiva dello strumento militare in
professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000,
n. 331", e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno
2001.
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, recante
""Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 17 gennaio
1972.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante "Nuove norme
in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", e'
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto
1990.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675,
recante "Tutela
delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento
dei dati personali", e' pubblicata nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 1997.
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 135,
recante "Disposizioni integrative della
legge 31 dicembre
1996, n. 675, sul trattamento di dati
sensibili da parte
dei soggetti pubblici", e' pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante ""Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento
della Presidenza
del Consiglio dei ministri", e'
pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 novembre
1988; si riporta il testo dell'art. 17,
commi 1 e 4:
"1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei
decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle
leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla
competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la
disciplina parte di
leggi o di atti aventi forza di legge,
sempre che non si
tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle
amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i
rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base
agli accordi
sindacali].
(Omissis).
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che
devono recare la
denominazione di "regolamento" sono
adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e
10 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (v. nota alle
premesse):
"Art. 9 (Modalita' di raccolta e
requisiti dei dati
personali). 1. I dati personali oggetto
di trattamento
devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi
determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni
del trattamento in termini non
incompatibili con tali
scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o
successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali
essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
1-bis. Il trattamento di dati personali
per scopi
storici, di ricerca scientifica o di
statistica e'
compatibile con gli scopi per i quali i
dati sono raccolti
o successivamente trattati e puo' essere
effettuato anche
oltre il periodo necessario a questi
ultimi scopi".
"Art. 10 (Informazioni rese al momento
della raccolta).
- 1. L'interessato o la persona presso
la quale sono
raccolti i dati personali devono essere
previamente
informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalita' e le modalita' del
trattamento cui
sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa
del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale
rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali i
dati possono essere comunicati e
l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la
ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del
titolare e, se
designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma l puo'
non comprendere
gli elementi gia' noti alla persona che
fornisce i dati o
la cui conoscenza puo' ostacolare
l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di
controllo, svolte per il
perseguimento delle finalita' di cui
agli articoli 4, comma
1, lettera e) e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al
comma 1 e' data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati
o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non
si applica
quando l'informativa all'interessato
comporta un impiego di
mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si
rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel
caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La
medesima disposizione non si applica,
altresi', quando i
dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle
norme di
attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto
legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati
esclusivamente per tali finalita' e per
il periodo
strettamente necessario al loro
perseguimento".
Art. 2.
Competenza
1. I documenti caratteristici sono
compilati dall'autorita' dalla
quale il militare dipende per l'impiego,
secondo la linea ordinativa,
e sono sottoposti alla revisione di non
piu' di due autorita'
superiori in carica lungo la stessa
linea ordinativa.
2. L'intervento delle autorita' di cui
al comma 1 e' condizionato
dall'effettiva esistenza del rapporto di
servizio lungo la linea
ordinativa, tale da consentire il
giudizio personale diretto, e dalla
possibilita' di esprimere un giudizio
obiettivo. Salvo quanto
previsto dall'articolo 6, in mancanza di
una di tali condizioni il
superiore si astiene dal giudizio
facendone menzione nel documento
caratteristico.
3. I documenti caratteristici degli
ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, che prestano
servizio nell'ambito del
Corpo della guardia di finanza, sono
redatti dagli ufficiali da cui i
valutandi dipendono per l'impiego,
ancorche' appartenenti al predetto
Corpo.
4. Mancando il compilatore o uno dei
revisori, i documenti
caratteristici sono compilati e
revisionati dalle rimanenti autorita'
di cui al comma 1. Mancando tutte le
autorita' giudicatrici, e'
compilata d'ufficio la dichiarazione di
mancata redazione della
documentazione caratteristica, di cui al
modello F, con la relativa
motivazione.
5. L'autorita' che regge interinalmente
un comando o un ufficio non
sostituisce il titolare del comando o
dell'ufficio nella compilazione
o revisione dei documenti
caratteristici.
6. L'autorita' superiore che revisiona
il documento caratteristico
deve motivare l'eventuale dissenso dal
giudizio espresso
dall'autorita' inferiore.
Art. 3.
Casi di esclusione della competenza
1. Non possono compilare o
revisionare documenti caratteristici:
a) il superiore dichiarato non idoneo
agli uffici del grado;
b) il superiore sospeso dall'impiego,
dalla data di comunicazione
del provvedimento di sospensione;
c) il superiore privato del comando,
dell'incarico o della
direzione di un ufficio perche'
sottoposto ad inchiesta formale
ovvero per fatti che possono comportare
l'adozione di sanzioni
disciplinari di stato, dalla data di
comunicazione del provvedimento
di esonero;
d) il superiore che deve valutare un
inferiore sottoposto ad
inchiesta formale e che puo', a giudizio
dell'autorita' che ha
ordinato l'inchiesta, essere comunque
interessato all'esito del
procedimento;
e) il militare che rispetto al
giudicando sia meno elevato in
grado ovvero, a parita' di grado, abbia
pari o minore anzianita'.
2. La preclusione di cui al comma 1,
lettera c), opera anche ad
inchiesta formale conclusa, quando per
effetto di essa a carico del
superiore vengono adottate sanzioni
disciplinari di stato.
3. Per l'Esercito la preclusione di cui
al comma 1, lettera e), non
opera se il compilatore, ovvero il
revisore, e' un ufficiale in
servizio di stato maggiore.
4. Per i militari alle dipendenze delle
autorita' indicate nel
presente articolo, la compilazione e la
revisione dei documenti
caratteristici sono effettuate dalle
rimanenti autorita' di cui al
comma 1 dell'articolo 2.
Art. 4.
Compilazione dei documenti
caratteristici
1. I documenti caratteristici, tenuto
conto dei periodi di tempo
stabiliti dall'articolo 5, sono
compilati al verificarsi di uno dei
seguenti casi:
a) termine del servizio del giudicando;
b) variazione del rapporto di dipendenza
dovuta a:
1) fine del servizio del giudicando o
del compilatore;
2) trasferimento o cambio di incarico
del giudicando o del
compilatore;
3) trasferimento o cessazione dal
servizio del primo revisore,
se il giudicando esercita il comando o
le attribuzioni specifiche
validi ai fini dell'avanzamento e il
primo revisore lo ha avuto alle
proprie dipendenze per un periodo di
almeno centottanta giorni senza
averlo valutato;
c) inclusione nelle aliquote di ruolo
per la formazione dei
quadri di avanzamento;
d) termine di un corso di istruzione o
di eventuali periodi di
esperimento;
e) sospensione dall'impiego del
giudicando;
f) compimento del periodo massimo di 12
mesi di servizio non
documentato;
g) partecipazione a concorsi, se
espressamente richiesto dai
relativi bandi;
h) promozione al grado di tenente
generale o grado
corrispondente.
2. Nei documenti caratteristici e'
indicato con precisione il
periodo di tempo a cui e' riferito il
giudizio.
Art. 5.
Tipo di documento caratteristico da
redigere in relazione ai servizi
prestati
1. Il giudizio sui servizi prestati,
per un periodo massimo di un
anno, viene espresso redigendo uno dei
seguenti documenti
caratteristici:
a) la scheda valutativa, che si conclude
con l'espressione del
giudizio finale e l'attribuzione di una
delle qualifiche previste
dall'art. 2 della legge 5 novembre 1962,
n. 1695, per valutare i
servizi di durata non inferiore a 180
giorni;
b) il rapporto informativo, che si
conclude con l'espressione del
giudizio finale, per valutare:
1) i servizi di durata pari o superiore
a sessanta giorni ed
inferiore a centottanta giorni;
2) i corsi di istruzione di durata non
inferiore a sessanta
giorni;
3) i servizi di durata non inferiore a
sessanta giorni presso
organismi nei quali il compilatore o uno
dei revisori e' una
autorita' civile del Ministero della
difesa;
4) i servizi di durata inferiore a
sessanta giorni prestati,
secondo le direttive emanate di volta in
volta dagli Stati maggiori
di forza armata e dal Comando generale
dell'arma dei carabinieri, in
operazioni di carattere nazionale o
internazionale previste da leggi
speciali.
2. Nei casi previsti dal comma 1,
lettera b), numeri 2) e 3),
qualora il rapporto informativo riguardi
un periodo di tempo
superiore a centottanta giorni, la
valutazione puo' essere estesa
anche alle qualita' non contrassegnate
con la sigla RI, senza
attribuzione della qualifica finale.
3. Per i periodi di tempo inferiori a
sessanta giorni, che non
riguardano corsi di istruzione o i
servizi di cui al comma 1, lettera
b), numero 4), si compila una
dichiarazione di mancata redazione
della documentazione caratteristica, per
documentare l'incarico
assolto ed il relativo periodo di tempo.
4. Nei riguardi dei militari che
assolvono contemporaneamente piu'
di un incarico alle dipendenze della
stessa autorita', viene
compilato un unico documento
caratteristico, sul cui frontespizio
sono indicati gli incarichi considerati
ai fini del giudizio.
5. Il documento caratteristico completo
del foglio di
comunicazione, contenente il giudizio e
la qualifica finali espressi
nella scheda valutativa ovvero il
giudizio finale espresso nel
rapporto informativo, e' tempestivamente
notificato all'interessato,
che lo firma apponendovi la data.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2
della legge 5
novembre 1962, n. 1695 (v. nota alle
premesse):
"Art. 2. - I giudizi espressi nella
scheda valutativa
per gli ufficiali ed i sottufficiali e
nello specchio
valutativo per i militari di truppa si
concludono con
l'attribuzione di una delle seguenti
qualifiche:
eccellente, superiore alla media, nella
media, inferiore
alla media, insufficiente".
Art. 6.
Richiesta di elementi di informazione
ovvero di documentazione
internazionale
1. Il compilatore, prima di esprimere
il giudizio, chiede elementi
di informazione o la prevista
documentazione internazionale
all'autorita' dalla quale il giudicando
dipende nei seguenti casi:
a) frequenza di corsi d'istruzione di
durata inferiore a 60
giorni;
b) servizio prestato alle dipendenze di
autorita' militari o
civili di altri Stati;
c) servizio prestato presso autorita'
non appartenenti ad enti
del Ministero della difesa, salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma
3;
d) contemporaneo assolvimento di un
secondo incarico alle
dipendenze di autorita' militare
diversa;
e) partecipazione ad operazioni ovvero
esercitazioni per un
periodo di tempo inferiore a sessanta
giorni;
f) per i militari dell'Arma dei
carabinieri, impiego nei servizi
di polizia militare da parte
dell'autorita' con la quale hanno
dirette relazioni in linea
tecnico-funzionale;
g) dipendenza in linea tecnica diretta:
1) da un ufficiale dello stesso corpo,
per l'Esercito e
l'Aeronautica;
2) da un ufficiale dei corpi del genio
navale, delle armi
navali, sanitario, di commissariato e
delle capitanerie di porto, per
la Marina;
3) da un ufficiale delle specialita' del
ruolo
tecnico-logistico per l'Arma dei
carabinieri.
2. Gli elementi di informazione, da
rendere con la compilazione del
modello G, sono riferiti a tutte le
qualita' del giudicando ovvero ai
soli aspetti tecnici nei casi di cui al
comma 1, lettere f) e g).
3. Nel redigere il documento
caratteristico il compilatore tiene
conto della documentazione
internazionale ovvero degli elementi di
informazione acquisiti.
Art. 7.
Procedimenti penali e disciplinari
1. I documenti caratteristici non
contengono alcun riferimento a
procedimenti penali e disciplinari.
2. Per i militari sospesi dall'impiego,
all'atto del collocamento
in tale posizione, e' compilato un
rapporto informativo sul servizio
prestato. Il rapporto non contiene alcun
riferimento ai motivi che
hanno determinato l'adozione del
provvedimento di sospensione.
3. Al termine della sospensione
dall'impiego, e' redatta, a cura
dell'autorita' da cui il militare
dipende, la dichiarazione di
mancata redazione della documentazione
caratteristica, dalla quale
risulta il periodo di tempo in cui il
militare e' rimasto in forza
assente.
Art. 8.
Accesso alla documentazione
caratteristica
1. Il diritto di accesso alla
documentazione caratteristica e ai
dati personali in essa contenuti e'
esercitato secondo le modalita' e
con le limitazioni previste dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Su richiesta degli organi
giuridizionali, del Consiglio di Stato
in sede consultiva e della Corte dei
conti in sede di controllo, il
Ministero della difesa e' tenuto a
rilasciare copia di qualsiasi
documento caratteristico ovvero, se
richiesto, l'originale.
3. Le autorita' centrali dell'Esercito,
della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei
carabinieri ovvero i soggetti
specificamente autorizzati dal Ministero
della difesa possono
prendere visione dei documenti
caratteristici unicamente per lo
svolgimento delle funzioni
istituzionali, ai sensi dell'articolo
27,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 27,
comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 (v. nota
alle premesse):
"2. La comunicazione e la diffusione a
soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, dei dati
trattati sono ammesse quando siano
previste da norme di
legge o di regolamento, o risultino
comunque necessarie per
lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. In tale ultimo
caso deve esserne data previa
comunicazione nei modi di cui
all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che
vieta, con
provvedimento motivato, la comunicazione
o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della
presente legge".
Art. 9.
Disposizioni in tempo di guerra
1. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano anche in
tempo di guerra, salvo quanto di seguito
stabilito:
a) il rapporto informativo e' compilato
anche per servizi di
durata inferiore a sessanta giorni;
b) la conservazione della documentazione
caratteristica e'
disciplinata da disposizioni particolari
adottate dagli
Stati maggiori di forza armata e dal
Comando generale dell'Arma dei
carabinieri.
Capo II Documenti caratteristici
degli ufficiali
Art. 10.
Modelli dei documenti caratteristici
1. I documenti caratteristici degli
ufficiali sono i seguenti:
a) scheda valutativa:
1) modello A, per gli ufficiali che
rivestono il grado di
brigadier generale ovvero di maggiore
generale o gradi
corrispondenti;
2) modello B, per gli ufficiali fino al
grado di colonnello o
grado corrispondente;
b) rapporto informativo:
1) modello A, privo della qualifica
finale, per gli ufficiali
che rivestono il grado di brigadier
generale ovvero di maggiore
generale o gradi corrispondenti;
2) modello B, parti contrassegnate con
la sigla RI, privo della
qualifica finale, per gli ufficiali fino
al grado di colonnello o
grado corrispondente;
c) foglio di comunicazione: integrato
nei modelli A e B.
2. I documenti caratteristici di cui al
comma 1 sono redatti anche
per gli ufficiali del congedo in
servizio temporaneo, compatibilmente
con la posizione di stato.
Art. 11.
Limiti agli interventi nella redazione
dei documenti caratteristici
1. Nella redazione dei documenti
caratteristici degli ufficiali
fino al grado di capitano o grado
corrispondente non interviene piu'
di un ufficiale con grado pari o
superiore a brigadier generale o
grado corrispondente. Non si procede
alla seconda revisione se
l'autorita' competente riveste grado
superiore a brigadier generale o
grado corrispondente.
2. Nella redazione dei documenti
caratteristici degli ufficiali con
il grado di maggiore e di tenente
colonnello o gradi corrispondenti,
non interviene piu' di un ufficiale con
il grado di tenente generale
o grado corrispondente.
3. Il Capo di stato maggiore della
difesa, i Capi di stato maggiore
di forza armata e il Segretario generale
della difesa intervengono
nella revisione dei documenti
caratteristici esclusivamente nei
riguardi degli ufficiali con grado pari
o superiore a colonnello, o
grado corrispondente, che svolgono
incarichi validi ai fini
dell'avanzamento e degli ufficiali
titolari di un incarico non
inferiore a capo ufficio, o incarico
equivalente, presso i rispettivi
Stati maggiori ovvero presso l'ufficio
del Segretario generale della
difesa.
4. Il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri non interviene
nella revisione dei documenti
caratteristici degli ufficiali fino al
grado di colonnello. Tale disposizione
non si applica nei confronti
degli ufficiali con il grado di
colonnello che esercitano incarichi
validi ai fini dell'avanzamento e degli
ufficiali titolari di un
incarico non inferiore a capo ufficio, o
incarico equivalente, presso
il Comando generale.
5. Non si procede alla revisione dei
documenti caratteristici degli
ufficiali che prestano servizio presso
organi o uffici centrali del
Ministero della difesa, nei casi in cui
il compilatore ovvero il
primo revisore e' il Capo di gabinetto o
di altro ufficio di diretta
collaborazione del Ministro ovvero il
Direttore generale o centrale.
Art. 12.
Custodia
1. I documenti caratteristici degli
ufficiali sono redatti in
duplice esemplare e custoditi:
a) un esemplare presso la direzione
generale competente;
b) un esemplare presso il comando del
corpo, o autorita'
corrispondente, presso cui il giudicando
presta servizio, salvo
diversa disposizione di Forza armata o
del Comando generale dell'Arma
dei carabinieri.
2. Per gli ufficiali dell'Esercito con
il titolo di istituto di
stato maggiore interforze ovvero di
scuola di guerra, per gli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo delle capitanerie di
porto e' redatto un terzo esemplare,
custodito, rispettivamente,
presso lo Stato maggiore dell'esercito,
il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri e il Comando generale
del corpo delle capitanerie di
porto.
3. I documenti caratteristici sono
tenuti costantemente aggiornati
e custoditi con cura e riservatezza, nel
rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e
utilizzazione dei dati
personali.
Capo III Documenti caratteristici del
personale militare non direttivo
Art. 13.
Ruolo marescialli e ruoli corrispondenti
1. I documenti caratteristici del
personale appartenente al ruolo
marescialli, o ruoli corrispondenti, da
redigere in duplice
esemplare, sono i seguenti:
a) scheda valutativa: modello C;
b) rapporto informativo: modello C,
parti contrassegnate con la
sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicazione: integrato
nel modello C.
2. Per il personale appartenente alla
categoria nocchieri di porto
della Marina e' redatto un terzo
esemplare dei documenti
caratteristici, custodito presso il
Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici sono
compilati dal superiore da cui
il giudicando dipende per l'impiego e
sottoposti alla revisione di
almeno un ufficiale, posto lungo la
stessa linea ordinativa.
4. Non si procede a revisione o a
seconda revisione nei casi in cui
il compilatore ovvero il primo revisore
e' il comandante di corpo o
un ufficiale che riveste grado pari o
superiore a colonnello, o grado
corrispondente, o un'autorita' civile
con qualifica di dirigente. Per
il personale dell'Arma dei carabinieri
non si procede a seconda
revisione anche nel caso in cui il
compilatore o il primo revisore e'
il comandante di reparto a fini
disciplinari.
5. Per quanto non diversamente previsto
dal presente articolo, si
applicano le disposizioni relative ai
documenti caratteristici degli
ufficiali, compatibilmente con la
diversa posizione di stato.
Art. 14.
Ruolo sergenti e ruoli corrispondenti
1. I documenti caratteristici del
personale appartenente al ruolo
sergenti, o ruolo corrispondente, da
redigere in duplice esemplare,
sono i seguenti:
a) scheda valutativa: modello D;
b) rapporto informativo: modello D,
parti contrassegnate con la
sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicazione: integrato
nel modello D.
2. Per il personale appartenente alla
categoria nocchieri di porto
della Marina e' redatto un terzo
esemplare dei documenti
caratteristici, custodito presso il
Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici sono
compilati dal superiore da cui
il giudicando dipende per l'impiego e
sottoposti alla revisione di
non piu' di un ufficiale, posto lungo la
stessa linea ordinativa.
4. Non si procede a revisione nei casi
in cui il compilatore e' il
comandante di corpo o un ufficiale che
riveste grado pari o superiore
a colonnello, o grado corrispondente,
ovvero un'autorita' civile con
qualifica di dirigente.
5. Per quanto non diversamente previsto
dal presente articolo, si
applicano le disposizioni relative ai
documenti caratteristici del
personale appartenente al ruolo
marescialli, compatibilmente con la
diversa posizione di stato.
Art. 15.
Ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente, ruolo degli
appuntati e carabinieri, volontari di
truppa vincolati da ferme.
1. I documenti caratteristici dei
volontari di truppa in servizio
permanente, degli appuntati e dei
carabinieri, nonche' dei volontari
di truppa vincolati da ferme, da
redigere in duplice esemplare, sono
i seguenti:
a) scheda valutativa: modello E;
b) rapporto informativo: modello E,
parti contrassegnate con la
sigla RI, privo della qualifica finale;
c) foglio di comunicazione: integrato
nel modello E.
2. Per il personale appartenente alla
categoria nocchieri di porto
della Marina e' redatto un terzo
esemplare dei documenti
caratteristici, custodito presso il
Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto.
3. Per quanto non diversamente previsto
dal presente articolo, si
applicano le disposizioni relative ai
documenti caratteristici del
personale appartenente al ruolo
sergenti, compatibilmente con la
diversa posizione di stato.
4. Per i carabinieri ausiliari che
chiedono di essere ammessi ad
ulteriori vincoli di ferma e' redatta la
scheda valutativa modello E.
5. Per i militari in servizio di leva
ammessi a ferme brevi, il
giudizio sui servizi prestati e'
riportato nei fogli matricolari e
nel fascicolo fisio-psico-addestrativo,
che costituisce parte
integrante della documentazione
matricolare.
Capo IV Disposizioni finali
Art. 16.
Decorrenza e abrogazione
1. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano a
decorrere dal 1 novembre 2002.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1,
il decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1965, n.
1431, e successive modificazioni,
e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 8 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il
12 settembre 2002 Ministeri
istituzionali, registro n. 10, foglio n.
387
Nota all'art. 16:
- Per i riferimenti relativi al
decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1965, n.
1431, v. nota alle
premesse.
Modelli