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Il Presidente della
Repubblica;
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 5
novembre 1962, n. 1695,
che, nel prevedere i
documenti caratteristici
degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei
militari di truppa
dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica
e della Guardia di
finanza, stabilisce che
con regolamento siano
determinati i modelli
dei documenti, le
autorita' competenti e
le modalita' di
compilazione;
Visto il decreto del
Presidente della
Repubblica 8 agosto
2002, n. 213, emanato in
attuazione della
predetta legge
relativamente al
personale militare
dell'Esercito, della
Marina e
dell'Aeronautica e
dell'Arma dei
carabinieri;
Visto il decreto
legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e
successive
modificazioni, in
materia di riordino del
reclutamento, dello
stato giuridico e
dell'avanzamento degli
ufficiali dell'Esercito,
della Marina e
dell'Aeronautica;
Visto il decreto
legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, e
successive
modificazioni, in
materia di riordino del
reclutamento, dello
stato giuridico e
dell'avanzamento degli
ufficiali dell'Arma dei
carabinieri;
Visti i decreti
legislativi 12 maggio
1995, n. 196 e n. 198, e
successive
modificazioni, in
materia di ruoli,
reclutamento, stato
giuridico ed avanzamento
del personale non
direttivo delle Forze
armate e dell'Arma dei
carabinieri;
Visto il decreto
legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e
successive
modificazioni, recante
disposizioni per
disciplinare la
trasformazione
progressiva dello
strumento militare in
professionale;
Visto il decreto del
Presidente della
Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, recante
disposizioni per la
semplificazione dei
procedimenti in materia
di ricorsi
amministrativi;
Vista la legge 7 agosto
1990, n. 241, e
successive
modificazioni, recante
nuove norme in materia
di procedimento
amministrativo e di
diritto di accesso ai
documenti
amministrativi;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e
successive
modificazioni, recante
Codice in materia di
protezione dei dati
personali;
Udito il parere del
Consiglio superiore
delle Forze armate, reso
nell'adunanza del 7
febbraio 2006;
Sentito il parere del
Garante per la
protezione dei dati
personali, espresso
nella riunione del 20
aprile 2006;
Visto l'articolo 17,
commi 1 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del
Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza
del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei
Ministri, adottata nella
riunione del 23 giugno
2006;
Sulla proposta del
Ministro della difesa;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Al decreto del
Presidente della
Repubblica 8 agosto
2002, n. 213, sono
apportate le modifiche
di cui al presente
regolamento.
Art. 2.
Modifica dell'articolo 1
del decreto del
Presidente della
Repubblica 8 agosto
2002, n. 213
1. Al comma 2
dell'articolo 1 le
parole: «tenente
generale» sono
sostituite dalle
seguenti: «generale di
corpo d'armata».
2. Al comma 4
dell'articolo 1 le
parole: «della legge 31
dicembre 1996, n. 675 e,
in particolare, degli
articoli 9 e 10 della
stessa legge» sono
sostituite dalle
seguenti: «del decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e
successive
modificazioni, ed in
particolare, degli
articoli 11 e 13 dello
stesso decreto
legislativo».
Art. 3.
Modifica dell'articolo 2
del decreto del
Presidente della
Repubblica 8 agosto
2002, n. 213
1. All'articolo 2 il
comma 3 e' sostituito
dal seguente:
«3. I documenti
caratteristici del
personale militare
dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica
e dell'Arma dei
carabinieri che presta
servizio nell'ambito del
Corpo della Guardia di
finanza sono redatti dai
superiori da cui i
valutandi dipendono per
l'impiego, ancorche'
appartenenti al citato
Corpo.».
Art. 4.
Modifica dell'articolo 3
del decreto del
Presidente della
Repubblica 8 agosto
2002, n. 213
1. Alla lettera e) del
comma 1 dell'articolo 3
le parole: «abbia pari o
minore anzianita» sono
sostituite dalle
seguenti: «abbia minore
anzianita' assoluta o
relativa».
Art. 5.
Modifica dell'articolo 4
del decreto del
Presidente della
Repubblica 8 agosto
2002, n. 213
1. Alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 4
le parole: «termine del»
sono sostituite dalle
seguenti: «cessazione
dal».
2. All'articolo 4, comma
1, la lettera b) e'
sostituita dalla
seguente:
«b) fine del servizio
del giudicando o del
compilatore;».
3. All'articolo 4, comma
1, dopo la lettera b)
sono inserite le
seguenti:
«b-bis) variazione del
rapporto di dipendenza
con il compilatore;
b-ter) variazione del
rapporto di dipendenza
con il primo revisore,
se il giudicando
esercita il comando o le
attribuzioni specifiche
validi ai fini
dell'avanzamento e il
primo revisore lo ha
avuto alle proprie
dipendenze per un
periodo di almeno
centottanta giorni senza
averlo valutato;
b-quater) variazione del
rapporto di dipendenza
con il primo revisore
nel caso in cui
sostituisce il
compilatore escluso ai
sensi dell'articolo 3,
comma 1;».
4. All'articolo 4, comma
1, la lettera f) e'
sostituita dalla
seguente:
«f) compimento del
periodo massimo di un
anno non documentato;».
5. Alla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 4
le parole: «tenente
generale» sono
sostituite dalle
seguenti: «generale di
corpo d'armata».
6. All'articolo 4, comma
1, dopo la lettera h),
e' aggiunta, in fine, la
seguente:
«h-bis) domanda di
rafferma o di ammissione
al servizio permanente
per il personale di
truppa in ferma
volontaria delle Forze
armate e dell'Arma dei
carabinieri.».
Art. 6.
Modifica dell'articolo 5
del decreto del
Presidente della
Repubblica 8 agosto
2002, n. 213
1. All'articolo 5, comma
1, lettera b), il numero
3) e' abrogato.
2. All'articolo 5, comma
1, lettera b), il numero
4) e' sostituito dal
seguente:
«4) i servizi di durata
inferiore a sessanta
giorni, prestati in
operazioni di carattere
nazionale o
internazionale sancite
da specifiche
disposizioni di legge,
qualora espressamente
disposto dallo Stato
maggiore della difesa o
dal Centro operativo di
vertice interforze o
dagli Stati maggiori di
Forza armata o dal
Comando generale
dell'Arma dei
carabinieri con
direttive che fissino
modalita' e termini.».
3. Al comma 2
dell'articolo 5 le
parole: «Nei casi
previsti dal comma 1,
lettera b), numeri 2) e
3),» sono sostituite
dalle seguenti: « Nel
caso previsto dal comma
1, lettera b), numero
2),».
Art. 7.
Modifica dell'articolo 6
del decreto del
Presidente della
Repubblica 8 agosto
2002, n. 213
1. Al numero 1) della
lettera g) del comma 1
dell'articolo 6 le
parole: «e
l'Aeronautica» sono
soppresse.
Art. 8.
Modifica dell'articolo 8
del decreto del
Presidente della
Repubblica 8 agosto
2002, n. 213
1. Al comma 1
dell'articolo 8 le
parole: «dalla legge 31
dicembre 1996, n. 675»
sono sostituite dalle
seguenti: «dal decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e
successive
modificazioni».
2. Al comma 3
dell'articolo 8 le
parole: «dell'articolo
27, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n.
675» sono sostituite
dalle seguenti:
«dell'articolo 19, comma
2, del decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e
successive
modificazioni».
Art. 9.
Inserimento
dell'articolo 9-bis al
decreto del Presidente
della Repubblica 8
agosto 2002, n. 213
1. Dopo l'articolo 9 e'
inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Custodia).
- 1. I documenti
caratteristici sono
redatti in duplice
esemplare e custoditi
rispettivamente:
a) un esemplare, presso
la Direzione generale
per il personale
militare, per gli
ufficiali e presso il
comando del corpo, salva
diversa disposizione
della Direzione generale
per il personale
militare, sentito lo
Stato maggiore della
Forza armata di
appartenenza o il
Comando generale
dell'Arma dei
carabinieri, per le
altre categorie di
personale;
b) un esemplare, presso
il comando del corpo o
autorita'
corrispondente, per gli
ufficiali e presso il
comando di reparto,
salva diversa
disposizione della
Direzione generale per
il personale militare,
sentito lo Stato
maggiore della Forza
armata di appartenenza o
il Comando generale
dell'Arma dei
carabinieri, per le
altre categorie di
personale.
2. Per gli ufficiali
dell'Esercito con il
titolo di istituto di
stato maggiore
interforze e per gli
ufficiali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo
delle capitanerie di
porto e' redatto un
terzo esemplare,
custodito,
rispettivamente, presso
lo Stato maggiore
dell'Esercito, il
Comando generale
dell'Arma dei
carabinieri e il Comando
generale del Corpo delle
capitanerie di porto.
3. I documenti
caratteristici sono
tenuti costantemente
aggiornati e custoditi
con cura e riservatezza,
nel rispetto delle
disposizioni in materia
di sicurezza e
trattamento dei dati
personali.».
Art. 10.
Modifica dell'articolo
10 del decreto del
Presidente della
Repubblica 8 agosto
2002, n. 213
1. All'articolo 10,
comma 1, lettere a) e
b), numeri 1), le
parole:
« brigadier generale»
sono sostituite dalle
seguenti: «generale di
brigata» e le parole:
«maggiore generale» sono
sostituite dalle
seguenti: «generale di
divisione».
Art. 11.
Modifica dell'articolo
11 del decreto del
Presidente della
Repubblica 8 agosto
2002, n. 213
1. All'articolo 11 il
comma 1 e' sostituito
dal seguente:
« 1. Nella redazione dei
documenti caratteristici
degli ufficiali fino al
grado di capitano o
grado corrispondente non
interviene piu' di un
ufficiale con grado pari
o superiore a generale
di brigata o grado
corrispondente o
autorita' civile con
qualifica di dirigente
di unita' organizzativa
corrispondente. Non si
procede alla seconda
revisione se l'autorita'
competente riveste grado
superiore a generale di
brigata o grado
corrispondente o
qualifica di dirigente
di unita' organizzativa
corrispondente.».
2. All'articolo 11 il
comma 2 e' sostituito
dal seguente:
« 2. Nella redazione dei
documenti caratteristici
degli ufficiali con i
gradi di maggiore e di
tenente colonnello o
gradi corrispondenti,
non interviene piu' di
un ufficiale con il
grado di generale di
corpo d'armata o grado
corrispondente o di un'autorita'
civile con qualifica di
dirigente generale o con
incarico corrispondente.».
3. Al comma 3
dell'articolo 11 le
parole: «l'ufficio del
Segretario generale
della difesa» sono
sostituite dalle
seguenti: «il
Segretariato generale
della difesa.».
4. All'articolo 11 dopo
il comma 5, e' aggiunto,
in fine, il seguente:
«5-bis. Il Capo di stato
maggiore della difesa,
su proposta del
Segretario generale
della difesa o dei Capi
di stato maggiore di
Forza armata o del
Comandante generale
dell'Arma dei
carabinieri, al fine di
evitare nei riguardi del
personale militare
disparita' di
trattamento conseguenti
a variazioni ordinative
ovvero a specifiche
condizioni di impiego,
puo' individuare, con
propria determinazione
motivata, le posizioni
organiche per i cui
titolari, ai fini della
revisione della
documentazione
caratteristica, non
trovano applicazione le
limitazioni previste dai
precedenti commi.».
Art. 12.
Abrogazione
dell'articolo 12 del
decreto del Presidente
della Repubblica 8
agosto 2002, n. 213
1. L'articolo 12 e'
abrogato.
Art. 13.
Modifica dell'articolo
14 del decreto del
Presidente della
Repubblica 8 agosto
2002, n. 213
1. Al comma 3
dell'articolo 14 dopo le
parole: «revisione di»
sono inserite le
seguenti: «almeno e».
Art. 14.
Sostituzione dei modelli
allegati al decreto del
Presidente della
Repubblica 8 agosto
2002, n. 213
1. I modelli dei
documenti caratteristici
allegati al decreto del
Presidente della
Repubblica 8 agosto
2002, n. 213, sono
sostituiti dai modelli
allegati al presente
decreto.
Art. 15.
Decorrenza
1. Le disposizioni del
presente decreto si
applicano a decorrere
dal 1° novembre 2006.
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