Decreto
Legislativo 30 aprile 1997, n. 165
"Attuazione delle deleghe conferite
dall'articolo 2, comma 23, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1,
commi 97, lettera g), e 99, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
armonizzazione al regime previdenziale
generale dei trattamenti pensionistici
del personale militare, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' del personale non
contrattualizzato del pubblico impiego"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 17 giugno 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 23, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della
legge 8 agosto 1996 , n. 417;
Visto l'articolo 1, commi 97 lettera
g), e 99, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro e
del bilancio e della programmazione
economica, degli affari esteri,
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, per la
funzione pubblica e gli affari
regionali, di grazia e giustizia, della
difesa, dell'interno, delle finanze e
delle risorse agricole, alimentari e
forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, COMPRESA
L'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA, DELLE FORZE DI
POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente
titolo armonizzano ai principi
ispiratori della legge 8 agosto 1995, n.
335, il trattamento pensionistico del
personale militare delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, nonche'
del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Art. 2.
Limiti di eta' per la cessazione dal
servizio
1. I limiti di eta' per la cessazione
dal servizio per il personale di cui
all'articolo 1 sono elevati, qualora
inferiori, al sessantesimo anno di eta'.
2. Fermi restando il limite di 60
anni per la cessazione dal servizio e
gli organici complessivi dei ruoli, i
colonnelli del ruolo unico delle Armi
dell'Esercito, del Corpo di stato
maggiore della Marina e del ruolo
naviganti normale dell'Aeronautica, al
compimento del cinquantottesimo anno di
eta', sono collocati per due anni in
soprannumero agli organici del grado ed
in eccedenza al numero massimo per essi
previsto, rimanendo a disposizione
dell'Amministrazione della difesa per
l'impiego in incarichi prevalentemente
di natura tecnicoamministrativa.
Art. 3.
Ausiliaria
1. Il collocamento in ausiliaria del
personale militare avviene
esclusivamente a seguito di cessazione
dal servizio per raggiungimento del
limite di eta' previsto per il grado
rivestito.
2. Il personale militare permane in
ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di eta'
per la cessazione dal servizio pari o
superiore a 60 anni, ma inferiore a 62
anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di eta'
per la cessazione dal servizio pari o
superiore a 62 anni e, comunque, per un
periodo non inferiore ai 5 anni.
3. All'atto della cessazione dal
servizio, il personale viene iscritto in
appositi ruoli dell'ausiliaria, da
pubblicare annualmente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana con
indicazione della categoria, del ruolo
di appartenenza, nonche' del grado
rivestito. Le pubbliche amministrazioni
statali e territoriali, limitatamente
alla copertura delle forze in organico,
possono avanzare formale richiesta al
competente Ministero per l'utilizzo del
suddetto personale, nell'ambito della
provincia di residenza ed in incarichi
adeguati al ruolo ed al grado rivestito.
Le norme di attuazione della delega di
cui all'articolo 1, commi 97 e 99, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662,
statuiranno l'accesso, la permanenza e
le cause di esclusione dall'ausiliaria.
4. Ai fini della corresponsione
dell'indennita' di ausiliaria, il
personale, all'atto della cessazione dal
servizio, manifesta, con apposita
dichiarazione scritta, la propria
disponibilita' all'impiego presso
l'amministrazione di appartenenza e le
altre pubbliche amministrazioni.
5. Per il personale la cui pensione
e' liquidata in tutto o in parte con il
sistema contributivo di cui alla legge 8
agosto 1995, n. 335, il trattamento
pensionistico da attribuire all'atto del
collocamento in ausiliaria viene
determinato applicando il coefficiente
di trasformazione indicato nella tabella
A allegata alla citata legge n. 335 del
1995. Al termine del periodo di
permanenza in tale posizione, il
trattamento pensionistico viene
rideterminato applicando il coefficiente
di trasformazione corrispondente
all'eta' di cessazione dall'ausiliaria.
6. Sull'indennita' di ausiliaria non
si applicano gli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni
previsti dall'articolo 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni e integrazioni.
Per il personale in ausiliaria, la
misura dell'80 per cento, fissata per la
determinazione della corrispondente
indennita' e' ridotta ogni anno a
partire dal 1 gennaio 1998 di un punto
percentuale fino alla concorrenza del 70
per cento.
7. Per il personale di cui
all'articolo 1 escluso dall'applicazione
dell'istituto dell'ausiliaria che cessa
dal servizio per raggiungimento dei
limiti di eta' previsto dall'ordinamento
di appartenenza e per il personale
militare che non sia in possesso dei
requisiti psico fisici per accedere o
permanere nella posizione di ausiliaria,
il cui trattamento di pensione e'
liquidato in tutto o in parte con il
sistema contributivo di cui alla legge 8
agosto 1995, n. 335, il montante
individuale dei contributi e'
determinato con l'incremento di un
importo pari a 5 volte la base
imponibile dell'ultimo anno di servizio
moltiplicata per l'aliquota di computo
della pensione. Per il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare
il predetto incremento opera in
alternativa al collocamento in
ausiliaria, previa opzione
dell'interessato.
8. Il Governo provvede a verificare
dopo 5 anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo
e, successivamente, con periodicita'
triennale, la congruita' delle
disposizioni recate dal comma 7 in
ordine alla determinazione dei
trattamenti pensionistici del personale
di cui all'articolo 1, ai fini
dell'eventuale adozione di interventi
modificafivi.
Art. 4.
Maggiorazione della base pensionabile
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto
legislativo i sei aumenti periodici di
stipendio di cui all'articolo 13 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804,
all'articolo 32, comma 9-bis, della
legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito
dall'articolo 2, comma 4, della legge 27
dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1,
comma 15-bis, del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 468, come sostituito
dall'articolo 11 della legge 8 agosto
1990, n. 231, all'articolo 32 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e all'articolo 21 della legge 7
agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in
aggiunta alla base pensionabile definita
ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
all'atto della cessazione dal servizio
da qualsiasi causa determinata, con
esclusione del collocamento in congedo a
domanda, e sono assoggettati alla
contribuzione previdenziale di cui al
comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al
comma 1 sono, altresi', attribuiti al
personale che cessa dal servizio a
domanda previo pagamento della restante
contribuzione previdenziale di cui al
comma 3, calcolata in relazione ai
limiti di eta' anagrafica previsti per
il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli
aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2,
a tutto il personale comunque
destinatario dei predetti aumenti,
compresi gli ufficiali "a disposizione"
dei ruoli normali e speciali, l'importo
della ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro a carico del
personale il cui trattamento
pensionistico e' computato con il
sistema retributivo, operata sulla base
contributiva e pensionabile come
definita dall'articolo 2, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
progressivamente incrementato secondo le
percentuali riportate nella
tabella A allegata al presente
decreto. Ai medesimi fini per il
personale il cui trattamento
pensionistico e' liquidato in tutto o in
parte con il sistema contributivo di cui
alla citata legge n. 335 del 1995, la
predetta ritenuta opera nella misura
ordinaria sulla maggiorazione figurativa
del 15 per cento dello stipendio.
4. La contribuzione sulla
maggiorazione figurativa dello stipendio
di cui al comma 3, si applica agli
stessi fini, anche nei confronti del
personale che esercita la facolta' di
opzione prevista dall'articolo 1, comma
23, della citata legge n. 335 del 1995.
Art. 5.
Computo dei servizi operativi e
riconoscimento dei servizi prestati
preruolo
1. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli aumenti del
periodo di servizio di cui all'articolo
17, secondo comma, della legge 5 maggio
1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e
22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
all'articolo 8, quinto comma, della
legge 27 dicembre 1973, n. 838, e
all'articolo 3, quinto comma, della
legge 27 maggio 1977, n. 284, e
successive modificazioni ed
integrazioni, computabili ai fini
pensionistici, non possono eccedere
complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui
trattamento pensionistico e' liquidato
in tutto o in parte con il sistema
contributivo di cui alla legge 8 agosto
1995, n. 335, gli aumenti del periodo di
servizio di cui al comma 1 nel limite
massimo di cinque anni complessivi sono
validi ai fini della maturazione
anticipata dei quaranta anni di
anzianita' contributiva necessari per
l'accesso alla pensione di vecchiaia. In
tale caso si applica il coefficiente di
trasformazione corrispondente al 57 anno
di eta' indicato nella tabella A
allegata alla citata legge n. 335 del
1995.
3. Gli aumenti dei periodi di
servizio nei limiti dei cinque anni
massimi stabiliti, sono computabili, a
titolo in parte oneroso, anche per
periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque
prestato, anche anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente
decreto, e' ricongiungibile ai fini del
trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva
prolungata o breve l'amministrazione
provvede al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali previsti
dalla normativa vigente.
6. I periodi preruolo per servizio
militare comunque prestato, nonche'
quelli utili ai fini previdenziali,
anche antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto,
sono riscattabili ai fini
dell'indennita' di fine servizio.
Art. 6.
Accesso alla pensione di anzianita'
1. Il diritto alla pensione di
anzianita' si consegue secondo le
disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
2. In considerazione della
specificita' del rapporto di impiego e
delle obiettive peculiarita' ed esigenze
dei rispettivi settori di attivita', il
diritto alla pensione di anzianita' si
consegue, altresi', al raggiungimento
della massima anzianita' contributiva
prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, cosi' come modificata in
ragione dell'aliquota annua di
rendimento di cui all'articolo 17, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
senza le riduzioni percentuali previste
dalla citata legge n. 335 del 1995, ed
in corrispondenza dell'eta' anagrafica
fissata nella
tabella B allegata al presente
decreto.
Art. 7.
Norme transitorie
1. In fase di prima applicazione, i
limiti di eta' per la cessazione dal
servizio, previsti dall'articolo 2, sono
gradualmente elevati al 57 anno di eta'
per gli anni dal 1998 al 2001, al 58
anno per gli anni dal 2002 al 2004, al
59 anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed
al 60 anno a decorrere dal 2008.
2. Il periodo di otto anni di
permanenza in ausiliaria, per il
personale gia' collocato o da collocare
in tale posizione, e' gradualmente
ridotto di un anno ogni tre anni, a
partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, fino alla
concorrenza del periodo derivante
dall'applicazione del comma 2
dell'articolo 3.
3. Gli aumenti dei periodi di
servizio anche se eccedenti i cinque
anni, maturati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con
percezione delle relative indennita',
sono riconosciuti validi ai fini
pensionistici e, se eccedenti i cinque
anni, non sono ulteriormente aumentabili
in aderenza a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1.
4. Le facolta' rispettivamente
previste dagli articoli 32, comma 5, e
43, comma 5, della legge 19 maggio 1986,
n. 224, possono essere esercitate dal
personale entro un periodo massimo di
quattro anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Agli ufficiali collocati nella
posizione di servizio permanente a
disposizione antecedentemente alla data
di entrata in vigore del presente
decreto, in applicazione del combinato
disposto degli articoli 29, 41 e 42
della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
che cessano dal servizio permanente ai
sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4,
della legge 10 aprile 1954, n. 113,
compete a tutti gli effetti il
trattamento di quiescenza previsto nei
casi di cessazione dal servizio
permanente per il raggiungimento dei
limiti di eta' purche' in possesso dei
requisiti contributivi per il diritto
alla pensione di vecchiaia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503.
6. Per un periodo di 10 anni
dall'entrata in vigore del presente
decreto, il collocamento in ausiliaria
puo' avvenire, altresi', a domanda
dell'interessato che abbia prestato non
meno di 40 anni di servizio effettivo.
Il periodo di permanenza in tale
posizione e' pari a 5 anni.
7. Il personale in possesso
dell'anzianita' di servizio di cui al
comma 6, qualora sia stato collocato
nella riserva per diretto effetto
dell'articolo 1 del decreto-legge 28
settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1
del decreto-legge 29 novembre 1996, n.
606, nonche' dell'articolo 1, comma 178,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
puo' chiedere di essere collocato in
ausiliaria entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
La permanenza in tale posizione e'
limitata al periodo residuale dei 5 anni
decorrenti dal momento di cessazione dal
servizio e, comunque, ha termine al
compimento del 65 anno di eta'.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente
titolo entrano in vigore dal 1 gennaio
1998. Fino a quella data continuano ad
applicarsi le disposizioni dei
rispettivi ordinamenti, e, se piu'
favorevole, quella dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724.
TITOLO II
ALTRE CATEGORIE
Art. 9.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente
titolo armonizzano ai principi
ispiratori della legge 8 agosto 1995, n.
335, il trattamento pensionistico dei
magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, degli avvocati e procuratori
dello Stato, del personale della
carriera diplomatica e della carriera
prefettizia, a partire, rispettivamente,
dalle qualifiche di segretario di
legazione e di vice consigliere di
prefettura, dei dirigenti generali,
nonche' dei professori e ricercatori
universitari.
Art. 10.
Disposizioni diverse
1. Nei confronti del personale
appartenente alle categorie di cui
all'articolo 9 il cui limite di eta' per
il collocamento a riposo d'ufficio sia
superiore al 65 anno di eta', che acceda
al trattamento pensionistico
successivamente al 65 anno di eta',
ovvero al 60 annodi eta' se donna, al
relativo trattamento trovano
applicazione le disposizioni in materia
di pensionamento di vecchiaia.
2. In considerazione del piu' elevato
limite di eta' per il collocamento a
riposo dei soggetti di cui al comma 1,
con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono
stabiliti coefficienti di trasformazione
integrativi di quelli indicati nella
tabella A allegata alla citata legge n.
335 del 1995, in relazione all'eta'
dell'assicurato, superiore a 67 anni, al
momento del pensionamento.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 11.
Disposizioni finali
1. Ai trattamenti pensionistici del
personale di cui al presente decreto,
per quanto non diversamente da esso
disposto, trovano applicazione le
disposizioni di cui alla legge 8 agosto
1995, n. 335.
Tabella A
(v. art. 4, comma 3)
| Anno |
Percentuale di
incremento |
| 1998 |
0,20 |
| 1999 |
0,22 |
| 2000 |
0,24 |
| 2001 |
0,26 |
| 2002 |
0,28 |
| 2003 |
0,30 |
| 2004 |
0,32 |
| 2005 |
0,34 |
| 2006 |
0,36 |
| 2007 |
0,38 |
| 2008 |
0,40 |
Tabella B
(v. art. 6, comma 2)
| Anno |
Eta' anagrafica |
| 1998-2000 |
50 |
| 2001-2003 |
51 |
| 2004-2006 |
52 |
| dal 2007 |
53 |