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PENSIONE DI INABILITA’,  IN CASO DI  CONGEDO NON PER CAUSA DI SERVIZIO.

 

La riforma del sistema pensionistico obbligatorio attuato con la Legge 8 Agosto 1995 nr. 335, ha previsto all’articolo 2, comma 12 (in tema di armonizzazione tra i vari sistemi pensionistici) l’estensione a tutti i dipendenti pubblici della pensione di inabilità, in caso di cessazione dal servizio per infermità NON dipendente da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Per dipendenti pubblici sono intesi tutti i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo nr. 29/93 ivi compresi anche le Forze Armate.

A dare piena attuazione a tale Disposto Legislativo circa due anni dopo è intervenuto l’allora Ministero del Tesoro con il Decreto 8 Maggio 1997 nr. 187, il quale ha fissato i criteri e le regole da adottare per il riconoscimento di questo nuovo istituto della pensione di inabilità.

Questa nuova pensione è misconosciuta nell’ambito delle Forze Armate e per questo poco attuata, perciò con questo articolo l’AS.SO.DI.PRO. si prefigge di portare a conoscenza di tutti i propri Soci e simpatizzanti questa nuova opportunità.

Ora passiamo alla disamina del Decreto 187/97 che in qualche modo ripropone i criteri già contenuti nella Legge 222/84 per il conseguimento della pensione di inabilità del settore privato, gestito dall’INPS.

La prima cosa che va rilevata, è che la pensione di inabilità è attribuita a domanda come tutti i diritti in questa nostra amata Italia, pertanto se l’interessato non si attiva per tempo, perde tale diritto o quantomeno la sua corresponsione decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e pertanto può perdere parte di tale diritto.

I requisiti per ottenere il riconoscimento sono previsti dall’art. 2 ed essi sono:

a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4.4.1952, nr. 218;

b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità NON dipendenti da causa di servizio;

c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all’infermità di cui alla precedente lettera b).

Alla luce dei suddetti criteri, và da sé che nel caso decorrono due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro si perde anche il diritto a presentare la domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità.

E vero che nel computo del periodo contributivo (cinque anni) si possono far valere  eventuali periodi computati, riscattati e/o ricongiunti e comunque da riconoscere ai fini del diritto alla pensione in base a specifiche disposizioni, ma secondo il mio modesto parere, questo non và ad inficiare la desunta decorrenza dei due anni.

 

Quali i benefici che comporta tale istituto.

Dal combinato disposto delle Disposizioni Legislative su richiamate, si evince che il beneficio in parola (Pensione di Inabilità) è calcolato in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, per un max di 40 anni di anzianità, che l’importo del trattamento non può superare l’80% della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l’inabilità sia dipendente da causa di servizio.

Tutto questo calcolato con il sistema retributivo o contributivo secondo l’anzianità posseduta dal dipendente al 31 Dicembre 1995 (più di 18 anni oppure meno) e riferito in questo caso, al raggiungimento virtuale del 60° anno di età dell’interessato.

L’Organo Sanitario deputato ad esprimere il giudizio di merito sono le C.M.O. competenti per territorio, infatti, l’iter Tecnico-Sanitaro si esaurisce con la restituzione del Verbale redatto secondo le indicazioni dell’art. 6 all’Amministrazione da cui il soggetto dipende.

Nelle more delle facoltà delle Amministrazioni dello Stato vi è però anche quella ad “iniziativa d’ufficio”, quando ritiene che debba procedere all’accertamento delle condizioni di salute del dipendente e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, in assenza della specifica domanda  da parte del dipendente prevista dall’art.3, in questo caso: “i relativi accertamenti sanitari continuano ad essere svolti dai competenti organi sanitari previsti, rispettivamente dalle disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali e dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro” (vds. Punto 3 dell’art. 7); nel caso dei dipendenti del Ministero della Difesa dalle C.M.O. territorialmente competenti.

Ma questo ovviamente, sarà estremamente improbabile che si avveri.

Una cosa invece è certa, che al fine di evitare che una procedura sicuramente complessa  cui soggiace la richiesta di concessione della Pensione Privilegiata Ordinaria può avere un esito sfavorevole per il dipendente, ossia che alla fine del suo lungo iter burocratico (ora siamo sull’ordine di 4 – 5 anni) NON gli sia riconosciuta la dipendenza per causa di servizio e pertanto negata la P.P.O., precludendogli anche la possibilità di presentare domanda per la concessione della Pensione di Inabilità; giacché la relativa domanda risulterebbe tardiva.

Il consiglio spassionato che mi sento di dare in merito, è che contestualmente (ossia sotto la stessa data) cui il dipendente è sottoposto a visita presso la relativa C.M.O. che rileva lo stato di salute e ne dispone l’eventuale riforma, qualora ne ricorrano i presupposti, e bene che lo stesso presenti nei modi previsti, anche domanda cautelativa di riconoscimento della pensione di inabilità.

In tal caso, se ne ricorrono i presupposti ed essendo l’iter più breve, l’Amministrazione dovrebbe corrispondere al dipendente la suddetta pensione di inabilità con riserva, subordinato ad un successivo riconoscimento della dipendenza della stessa infermità SI dipendente da  causa di servizio e relativa concessione della Pensione Privilegiata Ordinaria.

A conforto di tale orientamento opera la previsione dell’art. 9 punto 4, del Decreto 187/97, in base al quale in ogni caso l’importo del trattamento pensionistico d’inabilità, non può comunque essere superiore all’ammontare della Pensione Privilegiata.

Infine vi è da rilevare che la pensione di inabilità è reversibile ai superstiti.

La domanda con relativo certificato medico devono essere redatti secondo gli schemi allegati al succitato Decreto.

Naturalmente le sedi del nostro Sodalizio sono a completa disposizione per la migliore assistenza che si possa fornire a tutti i Soci.

Per un eventuale contatto diretto con il sottoscritto invece, ci si può rivolgere alla Sezione di Taranto telefonando allo 099.339426, o inviando una e-mail a: asdptaranto@libero.it

 

 

 

 

                                                             IL MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO

                                                             NAZIONALE  DELL’AS.SO.DI.PRO.

 

                                                                               CHIRICO  Giuseppe

 

 

 

 

 

 

 
 

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