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PENSIONE DI INABILITA’,
IN CASO DI CONGEDO NON PER CAUSA DI SERVIZIO.
La riforma del
sistema pensionistico obbligatorio attuato con la
Legge 8 Agosto
1995 nr. 335, ha previsto all’articolo 2, comma 12 (in tema di
armonizzazione tra i vari sistemi pensionistici) l’estensione a
tutti i dipendenti pubblici della pensione di inabilità,
in caso di cessazione dal servizio per infermità NON dipendente
da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino
nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi
attività lavorativa.
Per dipendenti
pubblici sono intesi tutti i dipendenti delle Amministrazioni
dello Stato di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo nr. 29/93
ivi compresi anche le Forze Armate.
A dare piena
attuazione a tale Disposto Legislativo circa due anni dopo è
intervenuto l’allora Ministero del Tesoro con il Decreto 8
Maggio 1997 nr. 187, il quale ha fissato i criteri e le regole
da adottare per il riconoscimento di questo nuovo istituto della
pensione di inabilità.
Questa nuova
pensione è misconosciuta nell’ambito delle Forze Armate e per
questo poco attuata, perciò con questo articolo l’AS.SO.DI.PRO.
si prefigge di portare a conoscenza di tutti i propri Soci e
simpatizzanti questa nuova opportunità.
Ora passiamo
alla disamina del Decreto 187/97 che in qualche modo ripropone i
criteri già contenuti nella Legge 222/84 per il conseguimento
della pensione di inabilità del settore privato, gestito
dall’INPS.
La prima cosa
che va rilevata, è che la pensione di inabilità è attribuita
a domanda come tutti i diritti in questa
nostra amata Italia, pertanto se l’interessato non si attiva per
tempo, perde tale diritto o quantomeno la sua corresponsione
decorre dal mese successivo alla data di presentazione della
domanda e pertanto può perdere parte di tale diritto.
I requisiti per
ottenere il riconoscimento sono previsti dall’art. 2 ed essi
sono:
a) anzianità
contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel
quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di
inabilità, computata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4.4.1952,
nr. 218;
b) risoluzione
del rapporto di lavoro per infermità NON dipendenti da causa di
servizio;
c)
riconoscimento dello stato di assoluta e permanente
impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
conseguente all’infermità di cui alla precedente lettera b).
Alla luce dei
suddetti criteri, và da sé che nel caso decorrono due anni dalla
cessazione del rapporto di lavoro si perde anche il diritto a
presentare la domanda per il riconoscimento della pensione di
inabilità.
E vero che nel
computo del periodo contributivo (cinque anni) si possono far
valere eventuali periodi computati, riscattati e/o ricongiunti
e comunque da riconoscere ai fini del diritto alla pensione in
base a specifiche disposizioni, ma secondo il mio modesto
parere, questo non và ad inficiare la desunta decorrenza dei due
anni.
Quali i benefici
che comporta tale istituto.
Dal combinato
disposto delle Disposizioni Legislative su richiamate, si evince
che il beneficio in parola (Pensione di Inabilità) è calcolato
in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del
compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a
riposo, per un max di 40 anni di anzianità, che l’importo del
trattamento non può superare l’80% della base pensionabile, né
quello spettante nel caso che l’inabilità sia dipendente da
causa di servizio.
Tutto questo
calcolato con il sistema retributivo o contributivo secondo
l’anzianità posseduta dal dipendente al 31 Dicembre 1995 (più di
18 anni oppure meno) e riferito in questo caso, al
raggiungimento virtuale del 60° anno di età dell’interessato.
L’Organo
Sanitario deputato ad esprimere il giudizio di merito sono le
C.M.O. competenti per territorio, infatti, l’iter
Tecnico-Sanitaro si esaurisce con la restituzione del Verbale
redatto secondo le indicazioni dell’art. 6 all’Amministrazione
da cui il soggetto dipende.
Nelle more delle
facoltà delle Amministrazioni dello Stato vi è però anche quella
ad “iniziativa d’ufficio”, quando ritiene che debba procedere
all’accertamento delle condizioni di salute del dipendente e
della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, in assenza della
specifica domanda da parte del dipendente prevista dall’art.3,
in questo caso: “i relativi accertamenti sanitari continuano ad
essere svolti dai competenti organi sanitari previsti,
rispettivamente dalle disposizioni in vigore nei distinti
ordinamenti previdenziali e dalle norme che disciplinano il
rapporto di lavoro” (vds. Punto 3 dell’art. 7); nel caso dei
dipendenti del Ministero della Difesa dalle C.M.O.
territorialmente competenti.
Ma questo
ovviamente, sarà estremamente improbabile che si avveri.
Una cosa invece
è certa, che al fine di evitare che una procedura sicuramente
complessa cui soggiace la richiesta di concessione della
Pensione Privilegiata Ordinaria può avere un esito sfavorevole
per il dipendente, ossia che alla fine del suo lungo iter
burocratico (ora siamo sull’ordine di 4 – 5 anni) NON gli sia
riconosciuta la dipendenza per causa di servizio e pertanto
negata la P.P.O., precludendogli anche la possibilità di
presentare domanda per la concessione della Pensione di
Inabilità; giacché la relativa domanda risulterebbe tardiva.
Il consiglio
spassionato che mi sento di dare in merito, è che
contestualmente (ossia sotto la stessa data) cui il dipendente è
sottoposto a visita presso la relativa C.M.O. che rileva lo
stato di salute e ne dispone l’eventuale riforma, qualora ne
ricorrano i presupposti, e bene che lo stesso presenti nei modi
previsti, anche domanda cautelativa di riconoscimento della
pensione di inabilità.
In tal caso, se
ne ricorrono i presupposti ed essendo l’iter più breve,
l’Amministrazione dovrebbe corrispondere al dipendente la
suddetta pensione di inabilità con riserva, subordinato
ad un successivo riconoscimento della dipendenza della stessa
infermità SI dipendente da causa di servizio e relativa
concessione della Pensione Privilegiata Ordinaria.
A conforto di
tale orientamento opera la previsione dell’art. 9 punto 4, del
Decreto 187/97, in base al quale in ogni caso l’importo del
trattamento pensionistico d’inabilità, non può comunque essere
superiore all’ammontare della Pensione Privilegiata.
Infine vi è da
rilevare che la pensione di inabilità è reversibile ai
superstiti.
La domanda con
relativo certificato medico devono essere redatti secondo gli
schemi allegati al succitato Decreto.
Naturalmente le
sedi del nostro Sodalizio sono a completa disposizione per la
migliore assistenza che si possa fornire a tutti i Soci.
Per un eventuale
contatto diretto con il sottoscritto invece, ci si può rivolgere
alla Sezione di Taranto telefonando allo 099.339426, o inviando
una e-mail a:
asdptaranto@libero.it
IL
MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO
NAZIONALE DELL’AS.SO.DI.PRO.
CHIRICO Giuseppe
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