CIRCOLARE_INPDAP 114-2006

Riliquidazione Indennità di Buonuscita

Attenti alla prescrizione!!

 

Recentemente alcuni soci e simpatizzanti della nostra associazione ci fanno sapere di aver ricevuto dall’Inpdap una lettera in cui gli si comunica la prescrizione del diritto alla riliquidazione dell’Indennità di Buonuscita per decorso periodo di cinque ani dalla data in cui si è cessati dal servizio. Detta novità prende spunto da una circolare emanata dallo stesso Istituto di Previdenza, sulla base di recenti sentenze in merito alla prescrizione del diritto.

Innegabilmente, l’interpretazione giuridica della  problematica è a favore dell’Inpdap, come dire “lui se la canta e lui se la suona”, ed i poveri colleghi cessati dal servizio, fiduciosi sia della propria amministrazione che dell’ente di previdenza, hanno atteso negli anni la riliquidazione della buonuscita, a questo punto, inutilmente. Oltre al danno anche la beffa, non solo una lunga attesa, in un mondo informatizzato e globalizzato, ma il mancato conguaglio dell’emolumento sopra citato. Eppure non si tratta di spiccioli, siamo nell’ordine tra 2 e 10mila euro, a secondo se si è usufruito in aggiunta dei 6 scatti oppure no, che in tempi di magra come questi fanno comodo.

A cosa è dovuta questa disattenzione? Perché c’è la necessità di irrigidire, formalizzare i rapporti tra cittadino ed amministrazione, per altro sempre a favore di quest’ultima? Come si può immaginare che a fronte di un diritto acquisito, il cui rilascio dipende da terzi, si è responsabili di non aver sollecitato/ricordato, pena la perdita del diritto stesso?

La legge 241/90, quella famosa sulla trasparenza amministrativa, invitava le amministrazioni ad adottare regolamenti per definire i tempi entro cui i procedimenti amministrativi avrebbero dovuto concludersi. Fuori da questi ipotetici tempi la responsabilità non sarebbe più del cittadino ma dell’amministrazione inadempiente. Eppure, nonostante siano passati oltre sedici anni, attendiamo fiduciosi oltre all’emanazione, soprattutto  l’applicazione dei decreti.  Nella determinazione della tempistica vi è riservato un importante diritto del cittadino quello di avere conoscenza che quella data definisce automaticamente un silenzio-assenso o silenzio-rifiuto, quindi  da quel momento si ha la certezza che bisogna fare qualcosa, lettera di costituzione in mora, ricorso e chi più ne a più ne metta.

Per interrompere i tempi prescrizionali, attualmente evocati dall’istituto, si deve tener presente che qualsiasi atto formale intervenuto nel periodo temporale, tra la cessazione e la riliquidazione, provoca l’interruzione. Questi atti possono essere rideterminazione stipendiale, contrattazione, reversibilità ai superstiti e decesso. In mancanza di una di queste situazioni si consiglia di fare la lettera di costituzione in mora onde interrompere i termini prescrizionali.

Teniamo presente che il blocco delle rideterminazioni si attesta intorno agli anni 1994 – 1995 e che sono molti i soggetti interessati alla problematica fin qui esposta, e ci è sembrato utile sottolineare la disfunzione.

Per qualsiasi problematica inerente la previdenza, da oggi è attivo un servizio di consulenza presso la sede assodipro di Novara,  potete scrivere all’indirizzo assodipronovara@assodipro.org oppure a saporito.paolo@libero.it.

La materia oggetto di consulenza tratterà simulazioni pensionistiche, riscatti legge 29/93, ricongiunzioni Dlgs 165/97, liquidazioni inpdap e liquidazioni cassa di previdenza.

 

GAETANO SAPORITO