C151 Convenzione sulle relazioni di
lavoro nella funzione pubblica, 19781 (
Fonte:
http://www.ilo.org
)
Convenzione relativa
alla protezione del diritto di
organizzazione e alle procedure per la
determinazione delle condizioni
d’impiego nella funzione pubblica
(Nota : data di entrata in vigore :
25/02/1981)
Convenzione : C151
Luogo : Ginevra
Sessione della Conferenza : 64
Data d’adozione : 27/06/1978
Vedere le ratifiche per questa
convenzione ( Fonte:
http://www.ilo.org
)
Status : strumento aggiornato
La Conferenza generale
dell’Organizzazione internazionale del
Lavoro,
Convocata a Ginevra dal
Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio
internazionale del Lavoro ed ivi
riunitasi il 7 giugno 1978 nella sua
sessantaquattresima sessione ;
Prendendo atto delle
disposizioni della convenzione sulla
libertà sindacale e la protezione del
diritto sindacale, 1948 ; della
convenzione sul diritto di
organizzazione e di contrattazione
collettiva, 1949 ; e della convenzione e
della raccomandazione relativa ai
rappresentanti dei lavoratori, 1971 ;
Richiamandosi al fatto
che la convenzione sul diritto di
organizzazione e di contrattazione
collettiva, 1949, non contempla talune
categorie di pubblici dipendenti e che
la convenzione e la raccomandazione
relativa ai rappresentanti dei
lavoratori, 1971, si applicano ai
rappresentanti dei lavoratori nelle
imprese ;
Prendendo atto della
considerevole espansione delle attività
della funzione pubblica in molti paesi e
la necessità di relazioni di lavoro sane
tra le autorità pubbliche e le
organizzazioni dei pubblici dipendenti ;
Constatando la grande
diversità dei sistemi politici, sociali
ed economici degli Stati membri come
pure delle loro rispettive prassi (ad
esempio, per quanto riguarda le
rispettive funzioni delle autorità
centrali e locali, quelle delle autorità
federali, degli Stati federati e delle
province, e quelle delle imprese
pubbliche e dei diversi tipi di enti
pubblici autonomi o semi-autonomi, o per
quanto attiene la natura dei rapporti
d’impiego) ;
Tenendo conto dei
problemi particolari derivanti dalla
delimitazione del campo di applicazione
di uno strumento internazionale e
dall’adozione di definizioni per gli
scopi di questo strumento, a motivo
delle differenze esistenti in numerosi
paesi tra impiego nel settore pubblico e
nel settore privato, come delle
difficoltà di interpretazione che si
sono presentate riguardo
all’applicazione ai funzionari pubblici
delle disposizioni pertinenti della
convenzione sul diritto di
organizzazione e di contrattazione
collettiva, 1949 e delle osservazioni
con cui gli organi di controllo dell’OIL
hanno fatto presente a più riprese che
certi governi hanno applicato tali
disposizioni in modo tale da escludere
larghe fasce di pubblici dipendenti
dalla sfera di applicazione della citata
convenzione ;
Dopo aver deciso di
adottare diverse proposte relative alla
libertà sindacale ed alle procedure di
determinazione delle condizioni
d’impiego nell’a funzione pubblica,
materia che costituisce il quinto punto
all’ordine del giorno della sessione ;
Dopo aver deciso che
queste proposte prenderanno la forma di
una convenzione internazionale,
adotta, oggi ventisette
giugno millenovecentosettantotto, la
convenzione seguente che sarà denominata
Convenzione sulle relazioni di lavoro
nella funzione pubblica, 1978.
PARTE I - SFERA DI
APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
1. La presente
convenzione si applica a tutte le
persone impiegate dalle autorità
pubbliche, nella misura in cui non
vengono loro applicate delle
disposizioni più favorevoli contenute in
altre convenzioni internazionali del
lavoro.
2. La legislazione
nazionale determinerà la misura in cui
le garanzie previste nella presente
convenzione si applicheranno ai
dipendenti di grado elevato le cui
funzioni sono generalmente considerate
tali da contribuire alla formulazione
delle politiche da seguire, o che
esplicano compiti direttivi, o a quei
dipendenti le cui responsabilità
rivestono un carattere di grande
riservatezza.
3. La legislazione
nazionale determinerà la misura in cui
le garanzie previste nella presente
convenzione si applicheranno alle forze
armate e di polizia.
Articolo 2
Ai fini della presente
convenzione, l’espressione « pubblico
dipendente » designa ogni persona cui si
applica la presente convenzione
conformemente al suo articolo 1.
Articolo 3
Ai fini della presente
convenzione, l’espressione
« organizzazione di pubblici
dipendenti » designa ogni
organizzazione, indipendentemente dalla
sua composizione, che abbia lo scopo di
promuovere e difendere gli interessi dei
pubblici dipendenti.
PARTE II - PROTEZIONE
DEL DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE
Articolo 4
1. I pubblici
dipendenti dovranno godere di
un’adeguata protezione contro ogni atto
di discriminazione che tenda a
pregiudicare la libertà sindacale in
materia d’impiego.
2. Tale protezione dovrà
applicarsi in particolare a ciò che
concerne gli atti aventi il fine di :
- subordinare
l’impiego di un pubblico dipendente
alla condizione che non s’iscriva ad
una organizzazione di pubblici
dipendenti o che cessi di far parte
di una tale organizzazione ;
- licenziare un
pubblico dipendente o danneggiarlo
in altro modo, a motivo della sua
iscrizione ad un’organizzazione di
pubblici dipendenti o della sua
partecipazione alle normali attività
di una tale organizzazione.
Articolo 5
1. Le organizzazioni
dei pubblici dipendenti dovranno godere
di una completa indipendenza nei
confronti delle autorità pubbliche.
2. Le organizzazioni
dei pubblici dipendenti dovranno godere
di un’adeguata protezione contro ogni
atto d’ingerenza da parte delle autorità
pubbliche nella loro formazione,
funzionamento e gestione.
3. Vengono in
particolare assimilati ad atti di
ingerenza, ai sensi del presente
articolo, le misure tendenti a
promuovere la creazione di
organizzazioni di pubblici dipendenti
sotto un’autorità pubblica, o a
sostenere delle organizzazioni di
pubblici dipendenti con mezzi finanziari
o altri, con l’obiettivo di porre tali
organizzazioni sotto il controllo di
un’autorità pubblica.
PARTE III -
FACILITAZIONI DA ACCORDARE ALLE
ORGANIZZAZIONI DI PUBBLICI DIPENDENTI
Articolo 6
1. Ai rappresentanti
delle organizzazioni riconosciute di
pubblici dipendenti dovranno essere
accordate facilitazioni in modo da
permettere loro di svolgere con rapidità
ed efficienza le loro funzioni, sia
durante le loro ore lavorative sia al di
fuori di esse.
2. La concessione di
tali facilitazioni non dovrà
pregiudicare l’efficace funzionamento
dell’amministrazione o del servizio
interessato.
3. La natura e
l’estensione di tali facilitazioni
dovranno essere determinate in
conformità ai metodi menzionati
all’articolo 7 della presente
convenzione o con ogni altro mezzo
appropriato.
PARTE IV - PROCEDURE DI
DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI
D’IMPIEGO
Articolo 7
Misure appropriate alle
condizioni nazionali dovranno essere
adottate, ove ciò sia necessario, per
incoraggiare e promuovere lo sviluppo e
l’utilizzazione più ampi possibile delle
procedure che permettono di negoziare le
condizioni d’impiego tra le autorità
pubbliche interessate e le
organizzazioni dei pubblici dipendenti,
o di qualsiasi altro metodo che permetta
ai rappresentanti dei pubblici
dipendenti di prendere parte alla
determinazione di dette condizioni.
PARTE V - REGOLAMENTO
DELLE CONTROVERSIE
Articolo 8
Il regolamento delle
controversie derivati in materia di
determinazione delle condizioni
d’impiego sarà ricercato, in modo
adeguato alle condizioni nazionali,
tramite negoziato tra le parti o
attraverso una procedura che fornisca
garanzie d’indipendenza e
d’imparzialità, quale la mediazione, la
conciliazione o l’arbitrato, istituiti
in modo tale da riscuotere la fiducia
delle parti interessate.
PARTE VI - DIRITTI
CIVILI E POLITICI
Articolo 9
I pubblici dipendenti
dovranno godere, come gli altri
lavoratori, dei diritti civili e
politici che sono essenziali per il
normale esercizio della libertà
sindacale, con la sola riserva degli
obblighi imposti dal loro status e dalla
natura delle funzioni da essi
esercitate.
PARTE VII -
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Le ratifiche formali
della presente convenzione verranno
comunicate al Direttore generale
dell’Ufficio internazionale del Lavoro
che provvederà alla registrazione.
Articolo 11
1. La presente
convenzione vincola solo i Membri
dell’Organizzazione internazionale del
Lavoro la cui ratifica sia stata
registrata dal Direttore generale.
2. La presente
convenzione entra in vigore dodici mesi
dopo la registrazione, effettuata dal
Direttore generale, delle ratifiche di
due Membri.
3. La presente
convenzione successivamente entrerà in
vigore per ogni Membro dopo dodici mesi
dalla data di registrazione della sua
ratifica.
Articolo 12
1. Ciascun Membro che
abbia ratificato la presente convenzione
può, allo scadere di un periodo di dieci
anni dopo la data dell’entrata in vigore
iniziale della convenzione, denunciare
la convenzione mediante un atto
comunicato all Direttore generale
dell’Ufficio internazionale del Lavoro e
da lui registrata. La denuncia avrà
efficacia un anno dopo la data di
registrazione.
2. Ogni Membro che abbia
ratificato la presente convenzione e che
nel periodo di un anno dopo la scadenza
del termine di dieci anni di cui al
precedente paragrafo, non si avvalga
della facoltà di denuncia, prevista dal
presente articolo, sarà vincolato per un
nuovo periodo di dieci anni e, in
seguito, potrà denunciare la presente
convenzione alla scadenza di ciascun
periodo di dieci anni alle condizioni
previste dal presente articolo.
Articolo 13
1. Il Direttore generale
dell’Ufficio internazionale del Lavoro
notificherà ad ogni Membro
dell’Organizzazione internazionale del
Lavoro la registrazione di tutte le
ratifiche e le denunce che gli verranno
comunicate dai Membri
dell’Organizzazione.
2. Il Direttore
generale, con la notifica della
registrazione della seconda ratifica
comunicatagli, richiamerà l’attenzione
dei Membri dell’Organizzazione sulla
data di entrata in vigore della presente
convenzione.
Articolo 14
1. Il Direttore generale
dell’Ufficio internazionale del Lavoro,
ai fini della registrazione di cui
all’articolo 102 dello Statuto delle
Nazioni Unite, comunicherà al Segretario
generale delle Nazioni Unite esaurienti
informazioni su tutte le ratifiche e
denunce da lui registrate conformemente
ai precedenti articoli.
Articolo 15
Il Consiglio
d’amministrazione dell’Ufficio
internazionale del Lavoro, ogni volta
che lo riterrà necessario, presenterà
alla Conferenza generale una relazione
sull’applicazione della presente
convenzione ed esaminerà, se del caso,
l’iscrizione all’ordine del giorno della
Conferenza della questione della totale
o parziale revisione della convenzione
stessa.
Articolo 16
1. Nel caso in cui la
Conferenza adotti una nuova convenzione
sulla revisione totale o parziale della
presente convenzione e, a meno che la
nuova convenzione disponga altrimenti :
- la ratifica,
da parte di un Membro, della nuova
convenzione sulla revisione comporta
di pieno diritto, nonostante
l’articolo 12 di cui sopra, la
denuncia immediata della presente
convenzione con riserva che la nuova
convenzione sulla revisione sia
entrata in vigore ;
- con l’entrata
in vigore della nuova convenzione
sulla revisione, la presente cessa
di essere aperta alla ratifica dei
Membri.
2. La presente
convenzione rimane comunque in vigore
nella sua forma e tenore per coloro che
l’hanno ratificata e non intendano
ratificare la convenzione sulla
revisione.
Articolo 17
Le versioni
francese ed
inglese del testo della presente
convenzione fanno ugualmente fede.
1 Traduzione italiana non
ufficiale pubblicata assieme al testo
ufficiale francese in Supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, 20 dicembre
1984, nº 349.
Creata da FR.
Approvata da CL. Ultima modifica : 27
agosto 2003.
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