Decreto Legislativo 31
marzo 2000, n. 129
"Disposizioni
integrative e correttive al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
materia di rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate, a norma dell'articolo 18
della legge 28 luglio 1999, n. 266"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 118 del 23 maggio 2000. Supplemento
Ordinario n. 79
II PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 28 luglio 1999, n.
266, ed in particolare l'articolo 18;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216,
di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed
in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 29 aprile 1995, n.
130;
Visto il decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195;
Acquisiti i pareri delle
organizzazioni sindacali del personale
interessato rappresentative sul piano
nazionale e degli organismi di
rappresentanza del personale militare;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 13 gennaio 2000;
Acquisito il parere della competente
commissione permanente della Camera dei
deputati e tenuto conto che la
corrispondente commissione del Senato
della Repubblica non ha espresso nei
termini il proprio parere;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i
Ministri dell'interno, della difesa,
delle finanze, della giustizia, delle
politiche agricole e forestali e del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. La lettera A) dell'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e' sostituita dalla
seguente:
"A) per quanto attiene alle Forze di
polizia ad ordinamento civile (Polizia
di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato), a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la
funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica, della difesa, delle finanze,
della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai
Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione
sindacale, composta dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del
personale della Polizia di Stato, del
Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato, individuate
con decreto del Ministro per la funzione
pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico
impiego in materia di accertamento della
rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del
dato elettorale; le modalita' di
espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro
attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo,
recepito, con le procedure di cui
all'articolo 7, commi 4 e 11, con
decreto del Presidente della Repubblica,
in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la
funzione pubblica tiene conto del solo
dato associativo;".
2. All'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, dopo le parole: "delegazione del
Ministro della difesa" e' inserita un
virgola.
Art. 2.
1. L'articolo 3 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Forze di polizia ad
ordinamento civile). 1. Ai fini di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera A),
per il personale appartenente alle forze
di polizia ad ordinamento civile sono
oggetto di contrattazione:
a) il trattamento economico fondamentale
ed accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le
forme pensionistiche complementari, ai
sensi dell'articolo 26, comma 20, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di
lavoro settimanale;
d) i criteri per l'articolazione
dell'orario di lavoro obbligatorio
giornaliero e settimanale e dei turni di
servizio;
e) le misure per incentivare
l'efficienza del servizio;
f) il congedo ordinario ed il congedo
straordinario;
g) l'aspettativa per motivi di salute e
di famiglia;
h) i permessi brevi per esigenze
personali;
i) le aspettative, i distacchi ed i
permessi sindacali;
l) il trattamento economico di missione,
di trasferimento e di lavoro
straordinario;
m) i criteri di massima per la
formazione e l'aggiornamento
professionale;
n) i criteri istitutivi degli organi di
verifica della qualita' e salubrita' dei
servizi di mensa e degli spacci, per la
gestione degli enti di assistenza del
personale;
o) l'istituzione dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Le procedure di contrattazione di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera A),
disciplinano le materie di cui al comma
1, le relazioni sindacali nonche' la
durata dei contratti collettivi
nazionali di amministrazione, la
struttura contrattuale ed i rapporti tra
i diversi livelli. Ciascuna
amministrazione attiva, mediante
accordi, autonomi livelli di
contrattazione, nel rispetto dei vincoli
di bilancio risultanti dagli strumenti
di programmazione annuale e pluriennale
di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si
svolge sulle materie previste al comma 1
e nei limiti stabiliti dal contratto
collettivo nazionale, tra i soggetti e
con le procedure negoziali che questi
ultimi prevedono. Essa puo' avere ambito
territoriale. Le pubbliche
amministrazioni non possono
sottoscrivere in sede decentrata accordi
in contrasto con i vincoli risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo
derivante dalle predette procedure di
contrattazione o che comportino oneri
non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di
ogni amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere
applicate. Gli accordi decentrati
sottoscritti, corredati da un'apposita
relazione tecnico-finanziaria, sono
trasmessi alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento,
ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria.
3. Nelle materie non oggetto di
contrattazione resta comunque ferma
l'autonomia decisionale delle
amministrazioni.
4. Nell'ambito territoriale la
titolarita' all'esercizio delle
relazioni sindacali e' riconosciuta
sulla base della rappresentativita',
individuata tenendo anche conto del dato
elettorale secondo i criteri dettati
nell'apposito accordo per la definizione
delle modalita' di espressione del dato
elettorale e delle relative forme di
rappresentanza. In attesa dell'entrata
in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di recepimento del
predetto accordo continuano ad avere
vigenza le previsioni dettate sulla
materia della normativa vigente prima
dell'entrata in vigore del presente
decreto.".
Art. 3.
1. L'articolo 4 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Forze di polizia ad
ordinamento militare). - 1. Per il
personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento militare, le
materie oggetto di concertazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera B),
riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale
e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le
forme pensionistiche complementari, ai
sensi dell'art. 26, comma 20, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di
lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e
per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze
personali;
g) il trattamento economico di missione,
di trasferimento e di lavoro
straordinario;
h) i criteri di massima per
l'aggiornamento professionale ai fini
dei servizi di polizia;
i) i criteri per l'istituzione di organi
di verifica della qualita' e salubrita'
dei servizi di mensa e degli spacci, per
lo sviluppo delle attivita' di
protezione sociale e di benessere del
personale, ivi compresi l'elevazione e
l'aggiornamento culturale del medesimo,
nonche' per la gestione degli enti di
assistenza del personale;
l) l'istituzione dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di
informazione e per le forme di
partecipazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 19,
commi 4 e seguenti, della legge 11
luglio 1978, n. 382.
3. Fermo restando quanto richiamato al
comma 2, le procedure di concertazione
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
B), individuano e disciplinano le
modalita' attraverso le quali si
esercitano, nei confronti del COCER,
l'informazione e le forme di
partecipazione in ordine alle materie
oggetto di concertazione.".
Art. 4.
1. L'articolo 5 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Forze armate). - 1.
Per il personale appartenente alle Forze
armate, le materie oggetto di
concertazione di cui all'articolo 2,
comma 2, riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale
e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le
forme pensionistiche complementari, ai
sensi dell'articolo 26, comma 20, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di
lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e
per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze
personali;
g) il trattamento economico di missione,
di trasferimento e di lavoro
straordinario;
h) i criteri per l'istituzione di organi
di verifica della qualita' e salubrita'
dei servizi di mensa e degli spacci, per
lo sviluppo delle attivita' di
protezione sociale e di benessere del
personale, ivi compresi l'elevazione e
l'aggiornamento culturale del medesimo,
nonche' per la gestione degli enti di
assistenza del personale;
i) l'istituzione dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di
informazione e per le forme di
partecipazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 19,
commi 4 e seguenti, della legge 11
luglio 1978, n. 382.
3. Fermo restando quanto richiamato al
comma 2, le procedure di concertazione
di cui all'articolo 2, comma 2,
individuano e disciplinano le modalita'
attraverso le quali si esercitano, nei
confronti del COCER, l'informazione e le
forme di partecipazione in ordine alle
materie oggetto di concertazione.".
Art. 5.
1. All'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il
comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Le procedure per l'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica
di cui all'articolo 2 sono avviate dal
Ministro per la funzione pubblica almeno
quattro mesi prima dei termini di
scadenza previsti dai precedenti
decreti. Entro lo stesso termine, le
organizzazioni sindacali del personale
delle Forze di polizia ad ordinamento
civile possono presentare proposte e
richieste relative alle materie oggetto
delle procedure stesse. Il COCER
Interforze puo' presentare nel termine
predetto, anche separatamente per
sezioni Carabinieri, Guardia di finanza
e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione
pubblica, al Ministro della difesa e,
per il Corpo della Guardia di finanza,
al Ministro delle finanze, per il
tramite dello stato maggiore della
Difesa o del Comando generale
corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui
all'articolo 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con
carattere di contestualita' nelle fasi
successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
sindacale, per quanto attiene alle Forze
di polizia ad ordinamento civile, e
della sottoscrizione dei relativi schemi
di provvedimento, per quanto attiene le
Forze di polizia ad ordinamento militare
e al personale delle Forze armate.".
2. All'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, dopo le parole: "nonche' delle
organizzazioni sindacali", la parola:
"maggiormente" e' eliminata.
3. All'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I lavori per la formulazione dello
schema di provvedimento riguardante le
Forze di polizia ad ordinamento militare
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
B), si svolgono in riunioni cui
partecipano i delegati dei Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza e
rappresentanti delle rispettive sezioni
COCER e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di
provvedimento concordato.".
4. All'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I lavori per la formulazione dello
schema di provvedimento riguardante le
Forze armate si svolgono in riunioni cui
partecipano i delegati dello stato
maggiore della Difesa e i rappresentanti
del COCER (sezioni Esercito, Marina e
Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di
provvedimento concordato.".
5. All'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il
comma 11 e' sostituito dai seguenti:
"11. Il Consiglio dei Ministri, entro
quindici giorni dalla sottoscrizione,
verificate le compatibilita' finanziarie
ed esaminate le osservazioni di cui ai
commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di
accordo sindacale riguardante le Forze
di polizia ad ordinamento civile e gli
schemi di provvedimento riguardanti
rispettivamente le Forze di polizia ad
ordinamento militare e le Forze armate,
i cui contenuti sono recepiti con i
decreti del Presidente della Repubblica
di cui all'articolo 1, comma 2, per i
quali si prescinde dal parere del
Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la
Corte dei conti, in sede di esercizio
del controllo preventivo di legittimita'
sui decreti di cui al comma 11, richieda
chiarimenti o elementi integrativi, ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, le
controdeduzioni devono essere trasmesse
alla stessa entro quindici giorni.".
6. Il comma 13 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e' sostituito dal seguente:
"13. Nel caso in cui l'accordo e le
concertazioni di cui al presente decreto
non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle
relative procedure, il Governo riferisce
alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi
stabiliti dai rispettivi regolamenti.".
Art. 6.
1. L'articolo 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Procedure di raffreddamento
dei conflitti). - 1. Al fine di
assicurare la sostanziale omogeneita'
nell'applicazione delle disposizioni
recate dai decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 2, le
amministrazioni ed i Comandi generali
interessati provvedono a reciproci
scambi di informazione, anche attraverso
apposite riunioni.
2. Le procedure di contrattazione e di
concertazione di cui all'articolo 2
disciplinano le modalita' di
raffreddamento dei conflitti che
eventualmente insorgano nell'ambito
delle rispettive amministrazioni in sede
di applicazione delle disposizioni
contenute nei decreti del Presidente
della Repubblica di cui al medesimo
articolo 2. Ai predetti fini in sede di
contrattazione, per le Forze di polizia
ad ordinamento civile, presso le singole
amministrazioni vengono costituite
commissioni aventi natura arbitrale.
3. Qualora in sede di applicazione delle
disposizioni contenute nei decreti del
Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 2 insorgano contrasti
interpretativi di rilevanza generale per
tutto il personale interessato, i
soggetti di cui al predetto articolo 2,
ossia le amministrazioni, le
organizzazioni sindacali e le sezioni
COCER, per il tramite dei rispettivi
Comandi generali o dello stato maggiore
della Difesa, possono ricorrere al
Ministro per la funzione pubblica,
formulando apposita e puntuale richiesta
motivata per l'esame della questione
interpretativa controversa. Il Ministro
per la funzione pubblica entro trenta
giorni dalla formale richiesta, dopo
aver acquisito le risultanze delle
procedure di cui ai commi 1 e 2, puo'
fare ricorso alle delegazioni trattanti
l'accordo nazionale di cui all'articolo
2, comma 1, lettera A), ovvero alle
delegazioni che partecipano alle
concertazioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera B), e comma 2. L'esame
della questione interpretativa
controversa di interesse generale deve
espletarsi nel termine di trenta giorni
dal primo incontro. Sulla base
dell'orientamento espresso dalle citate
delegazioni, il Ministro per la funzione
pubblica, ai sensi dell'articolo 27,
primo comma, n. 2), della legge 29 marzo
1983, n. 93, e della legge 23 agosto
1988, n. 400, provvede ad emanare
conseguenti direttive contenenti gli
indirizzi applicativi per tutte le
amministrazioni interessate.".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e'
aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis (Consultazione
delle rappresentanze del personale).
- 1. Le organizzazioni sindacali e le
sezioni del COCER di cui all'articolo 2
sono convocate presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri in occasione
della predisposizione del documento di
programmazione economico-finanziaria e
prima della deliberazione del disegno di
legge di bilancio per essere
consultate.".