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11. I.I.S. NELLA BUONUSC1TA (PERSONALE ESCLUSO ANTE 1/12/1984) Su tale istanza è stata promossa una sentenza negativa dalla Corte Costituzionale che non ha riconosciuto il diritto, al personale statale cessato dal servizio prima del 30 novembre 1984, il diritto alla riliquidazione della buonuscita con il computo della I.I.S LA SENTENZA “E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 legge 29 gennaio 1994 n. 87, nella parte in cui escluse dall’applicazione del beneficio della rideterminazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici con il computo dell’indennità integrativa speciale tutti quei soggetti che siano cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984, in riferimento all’art. 3 della Cost.” “la circostanza che l’art. 3 comma I L. 29 gennaio 1994 n. 87 stabilisca il termine di decorrenza della prescrizione decennale, per fruire del computo dell’indennità integrativa speciale nel calcolo della base della buonuscita, nella data di cessazione dal servizio anziché in quella della materiale liquidazione dell’indennità integrativa speciale, si spiega razionalmente con il fatto che in tale momento nasce il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto; pertanto, la previsione normativa citata non contrasta con l’art. 3 cost.. L’art. 3 comma 1 L. 29 gennaio 1994 n. 87 non contrasta con l’art.3 cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del computo in percentuale per il calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine rapporto l’indennità integrativa speciale per i dipendenti pubblici cessati dal servizio in data precedente al 30 novembre 1984, essendo ragionevole la scelta del legislatore quanto al dato temporale cui ricollegare la decorrenza degli effetti della riforma, dovuta alla realizzazione dei principi di cui alla sentenza n. 243 del 1993”.
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