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11. I.I.S. NELLA BUONU­SC1TA (PERSONALE ESCLUSO ANTE 1/12/1984)

Su tale istanza è stata pro­mossa una sentenza nega­tiva dalla Corte Costituzionale che non ha riconosciuto il diritto, al personale statale cessato dal servizio prima del 30 novembre 1984, il diritto alla riliquidazione della buonuscita con il computo della I.I.S

LA SENTENZA

“E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 legge 29 gennaio 1994 n. 87, nella parte in cui escluse dall’applicazio­ne del beneficio della rideterminazione del tratta­mento di fine rapporto dei dipendenti pubblici con il computo dell’indennità integrativa speciale tutti quei soggetti che siano cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984, in riferimento all’art. 3 della Cost.”

“la circostanza che l’art. 3 comma I L. 29 gennaio 1994 n. 87 stabilisca il ter­mine di decorrenza della prescrizione decennale, per fruire del computo del­l’indennità integrativa spe­ciale nel calcolo della base della buonuscita, nella data di cessazione dal ser­vizio anziché in quella della materiale liquidazio­ne dell’indennità integrativa speciale, si spiega razionalmente con il fatto che in tale momento nasce il diritto a percepire il trat­tamento di fine rapporto; pertanto, la previsione nor­mativa citata non contrasta con l’art. 3 cost..

L’art. 3 comma 1 L. 29 gennaio 1994 n. 87 non contrasta con l’art.3 cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del computo in percentuale per il calco­lo della indennità di buonu­scita e di analoghi trattamenti di fine rapporto l’in­dennità integrativa specia­le per i dipendenti pubblici cessati dal servizio in data precedente al 30 novem­bre 1984, essendo ragio­nevole la scelta del legisla­tore quanto al dato tempo­rale cui ricollegare la decorrenza degli effetti della riforma, dovuta alla realizzazione dei principi di cui alla sentenza n. 243 del 1993”.


 

 

 

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