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1. Riordino delle carriere (d.g.l. 196/95) Il 15 novembre 1999 il Tar Lazio ha discusso un “nutrito” numero di ricorsi collettivi relativi al riordino delle carriere per il personale in servizio (scavalcamento nei ruoli). La 1° SEZIONE DEL Tar Lazio non ha condiviso le conclusioni della Sezione staccata del Tar Lombardia che precedentemente aveva emesso una serie di ordinanze sollevando la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 196/95.il Tar Lazio ha respinto nel merito i ricorsi ritenendo, in particolare, che la disciplina transitoria dettata dall’art. 34 del decreto legislativo 196/95, non abbia violato l’istanza di omogeneizzazione contenuta nella legge delega (l. 216/92), vista la diversa posizione attribuita la personale delle Forze di Polizia, ad ordinamento militare già nel precedente ordinamento e la natura - non palesemente arbitraria ne irragionevole- delle scelte effettuate dal legislatore. La Corte Costituzionale ”boccia” la tesi del tribunale Amministrativo della Lombardia. Con la ordinanza n. 296/2000 i giudici costituzionali trovano logici gli scavalcamenti di ruolo: ”i compiti dell’Arma sono diversi - afferma la corte - e questo giustifica la normativa introdotta da Parlamento …”.
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