REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3773/2007

Reg.Dec.

N. 6284 Reg.Ric.

ANNO   2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6284/2001, proposto dall’Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso la stessa in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

c o n t r o

ERRICO Vincenzo, non costituito;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna Sez. I sede di Bologna n. 454 dell’11 aprile 2000.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 17 aprile 2007 il Consigliere Francesco Bellomo e udito l’avv. dello Stato Maddalo;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

F A T T O

1.  Con  ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Bologna ERRICO Vincenzo domandava l'annullamento del decreto n. 1565/94/3-1 in data 11.04.1994 del Prefetto della Provincia di Forlì. Tale decreto, in revoca e modifica di proprie precedenti determinazioni, stabiliva in via definitiva il trattamento economico spettante al ricorrente, Segretario comunale capo, in applicazione dell’art. 8, comma 12, del d.P.R. n. 44/1990 e, contestualmente, dava mandato ai sindaci dei comuni presso i quali il dr. ERRICO aveva prestato servizio di procedere al recupero di somme corrisposte in eccedenza  a titolo di retribuzione.

A fondamento del ricorso l’ERRICO deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Con sentenza  n. 454 dell’11 aprile 2000 il TAR accoglieva il ricorso.

2.  La sentenza è stata appellata dall’Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 17 aprile 2007

D I R I T T O

1.  L’appello è infondato.

2.  La sentenza appellata ha accolto il motivo di censura relativo al difetto di motivazione del provvedimento di recupero somme, sotto il profilo della mancata indicazione dell’interesse pubblico “attuale, specifico e concreto” a presidio dell’autotutela, vieppiù necessario nel caso di specie in ragione dell’aspettativa maturata dall’interessato a seguito del comportamento tenuto dall’amministrazione, che aveva proceduto al recupero sulla base di una diversa interpretazione di un testo normativo (il D.P.R. 44/90) risalente a quattro anni prima.

Obietta l’appellante che, vertendosi in tema di recupero di somme erogate indebitamente, l’interesse è in re ipsa, attenendo ad esigenze della finanza pubblica. Né la buona fede del dipendente rileva ai fini dell’an o del quantum del recupero, ma solo delle sue modalità

La doglianza non è idonea a demolire la decisione di primo grado.

Alla funzione di riesame per vizi di legittimità dottrina e giurisprudenza unanimi riconoscono natura discrezionale (come è oggi confermato dall’art. 21nonies, comma 1 legge 241/90), ed una diversa conclusione per quanto attiene ai provvedimenti di ritiro preordinati al recupero di somme erogate indebitamente non può essere sostenuta ove, come nella specie, l’affidamento del pubblico dipendente abbia acquisito una particolare consistenza, attesa la costante interpretazione offerta dall’amministrazione della normativa in applicazione nei precedenti anni e il lasso temporale decorso dagli avvenuti pagamenti..

3.  L’appello è respinto. Nulla per spese, non essendosi l’appellato costituito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 17 aprile 2007, con l'intervento dei sigg.ri:

Giovanni Ruoppolo                              Presidente

Carmine Volpe                                    Consigliere

Paolo Buonvino                                   Consigliere

Lanfranco Balucani                              Consigliere

Francesco Bellomo                              Consigliere Est.

 

Presidente

GIOVANNI RUOPPOLO

Consigliere                                                                           Segretario

FRANCESCO BELLOMO                                 GIOVANNI CECI

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il.....28/06/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                                              Il Direttore della Segreteria

 
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