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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N.
Reg. Sent.
Anno 2006 |
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Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio |
N. 11054 Reg. Ric.
Anno 2005 |
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Sezione I-bis |
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ha
pronunciato la seguente
Sentenza
sul
ricorso n. 11054 del 2005, proposto da
Santonastaso Vincenzo, rappresentato e
difeso dall'avv. Giacomo Tartaglione,
per il presente giudizio elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Giosuè
Borsi n. 4, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Bruno
contro
-
il Ministero della Difesa, in
persona del Ministro p.t.;
-
il Comandante p.t. della Task
Force “Aquila” – 5^ Reggimento Alpini;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale
sono elettivamente domiciliati, in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
per l'annullamento
della
sanzione disciplinare prot. n.
0068/1300/D/KFOR del 3 agosto 2005, con
alq aule, sul presupposto della
violazione dell’art. 14 della legge 11
luglio 1978 n. 382 e dell’art. 65 del
Regolamento di Disciplina Militare di
cui al D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545,
commessa il 28 luglio 2005, venivano
inflitti al ricorrente dieci giorni di
consegna di rigore.
Visto
il ricorso con la relativa
documentazione;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio
dell'Amministrazione intimata;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della controversia;
Relatore alla Camera di Consiglio del 12
aprile 2006 il Cons. Roberto POLITI;
uditi altresì i procuratori delle parti
come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto
segue:
Fatto e diritto
Risultato positivo, in data 1° agosto
2005, al drug test comprovante l’uso di
sostanze idonee ad alterare l’equilibrio
psico-fisico, il ricorrente veniva fatto
oggetto dell’irrogazione della
contestata sanzione disciplinare di
corpo della consegna di rigore per
giorni dieci.
Assume
che tale determinazione si illegittima
per eccesso di potere sotto il
profilo della erroneità dei presupposti,
per violazione e falsa applicazione
del D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545,
nonché per contraddittorietà e per
ingiustizia ed illegittimità manifeste.
Conclude parte ricorrente insistendo per
l'accoglimento del gravame ed il
conseguente annullamento degli atti
oggetto di censura.
L'Amministrazione resistente,
costituitasi in giudizio, ha eccepito
l'infondatezza delle esposte doglianze,
invocando la reiezione dell'impugnativa.
La
manifesta improcedibilità del proposto
gravame consente al Collegio di
trattenere la presente impugnativa –
portata all’odierna Camera di Consiglio
ai fini della delibazione dell’istanza
cautelare dalla parte ricorrente
incidentalmente proposta – ai fini di
un’immediata decisione nel merito,
secondo quanto previsto dall'ultimo
comma dell'art. 26 della l. 6 dicembre
1971 n. 1034, come sostituito dall’art.
9, comma I, della l. 21 luglio 2000 n.
205.
La
disposizione ora citata consente infatti
all'adito Giudice amministrativo,
laddove venga ravvisata "la manifesta
fondatezza, ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza del
ricorso", di definire il merito della
causa – alla medesima Camera di
Consiglio fissata per la decisione
dell'istanza cautelare – con "sentenza
succintamente motivata".
Ricorrono, quanto alla sottoposta
vicenda contenziosa, i presupposti
(completezza del contraddittorio
processuale ed esaustività dei rilievi
documentali rilevanti ai fini di una
compiuta delibazione del proposto
thema decidendum) dalla citata
disposizione contemplati ai fini di
consentire un'immediata definizione del
merito della controversia mediante
decisione da assumere “in forma
semplificata”.
Ciò
preliminarmente rilevato e sentite le
parti costituite, la manifesta
improcedibilità del ricorso all'esame è
rappresentata dall’esito dell’incombente
istruttorio dalla Sezione disposto con
ordinanza n. 104, assunta nella Camera
di Consiglio del 18 gennaio 2006.
Nel
rammentare come, in tale circostanza,
siano state rappresentate all’intimata
Amministrazione esigenze conoscitive –
rilevanti ai fini del decidere – in
ordine alla sussistenza e consistenza
del presupposto di fatto a fondamento
dell’irrogata sanzione di corpo, si
evidenza che, giusta quanto
rappresentato dal Comando del 5^
Reggimento Alpini con nota del 7
febbraio 2006:
-
le controanalisi effettuate
presso il Policlinico “Celio” in Roma
rispetto ai campioni prelevati in sede
di effettuazione del drug test al quale
il ricorrente era stato sottoposto hanno
evidenziato la “negatività” del sig.
Santonastaso;
-
conseguentemente, lo scrivente
Comando disponeva l’annullamento della
sanzione disciplinare irrogata dal
Comandante di Corpo in data 3 agosto
2005, comunicando tale determinazione al
Comando di appartenenza del militare con
nota del 28 settembre 2005.
La
disposta caducazione del provvedimento
sanzionatorio con il presente gravame
avversato implica, alla luce del
carattere pienamente satisfattivo
assunto da tale sopravvenienza
provvedimentale rispetto alla pretesa
sostanziale dal ricorrente dedotta in
giudizio, una evidente causa di
improcedibilità del proposto gravame per
cessazione della materia del contendere:
conseguentemente imponendosi l’adozione
di una omogenea decisione in rito,
definitoria del presente giudizio.
Le
spese di lite vengono poste a carico
dell’intimata Amministrazione, giusta la
liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Sezione I-bis – immediatamente
ritenuto per la decisione nel merito, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 26
della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, come
sostituito dall’art. 9, comma I, della l
21 luglio 2000 n. 205, il ricorso
indicato in epigrafe, lo dichiara
improcedibile per cessazione della
materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione della Difesa,
nella persona del Ministro p.t., al
pagamento delle spese di giudizio in
favore del ricorrente sig. Santonastaso
Vincenzo per complessivi € 1.000,00
(Euro mille/00).
Ordina
che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio del 12 aprile 2006, con
l’intervento dei seguenti magistrati:
Elia
ORCIUOLO – Presidente
Roberto POLITI – Consigliere, relatore,
estensore
Elena
STANIZZI – Consigliere
IL PRESIDENTE
IL MAGISTRATO ESTENSORE