ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO


Importante sentenza per l'annullamento della sanzione disciplinare inflitta in violazione dell'art. 14 legge 382/78 e art 65 R.D.M. a seguito  al drug test comprovante l’uso di sostanze idonee ad alterare l’equilibrio psico-fisico.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

N.                       Reg. Sent.

Anno 2006

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

N.  11054  Reg. Ric.

Anno 2005

 

Sezione I-bis

 

 

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 11054 del 2005, proposto da Santonastaso Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Tartaglione, per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giosuè Borsi n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bruno

contro

-         il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;

-         il Comandante p.t. della Task Force “Aquila” – 5^ Reggimento Alpini;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

per l'annullamento

della sanzione disciplinare prot. n. 0068/1300/D/KFOR del 3 agosto 2005, con alq aule, sul presupposto della violazione dell’art. 14 della legge 11 luglio 1978 n. 382 e dell’art. 65 del Regolamento di Disciplina Militare di cui al D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, commessa il 28 luglio 2005, venivano inflitti al ricorrente dieci giorni di consegna di rigore.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della controversia;

Relatore alla Camera di Consiglio del 12 aprile 2006 il Cons. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto e diritto

Risultato positivo, in data 1° agosto 2005, al drug test comprovante l’uso di sostanze idonee ad alterare l’equilibrio psico-fisico, il ricorrente veniva fatto oggetto dell’irrogazione della contestata sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore per giorni dieci.

Assume che tale determinazione si illegittima per eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, nonché per contraddittorietà e per ingiustizia ed illegittimità manifeste.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La manifesta improcedibilità del proposto gravame consente al Collegio di trattenere la presente impugnativa – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata decisione nel merito, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art. 9, comma I, della l. 21 luglio 2000 n. 205.

La disposizione ora citata consente infatti all'adito Giudice amministrativo, laddove venga ravvisata "la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso", di definire il merito della causa – alla medesima Camera di Consiglio fissata per la decisione dell'istanza cautelare – con "sentenza succintamente motivata".

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale ed esaustività dei rilievi documentali rilevanti ai fini di una compiuta delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un'immediata definizione del merito della controversia mediante decisione da assumere “in forma semplificata”.

Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, la manifesta improcedibilità del ricorso all'esame è rappresentata dall’esito dell’incombente istruttorio dalla Sezione disposto con ordinanza n. 104, assunta nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2006.

Nel rammentare come, in tale circostanza, siano state rappresentate all’intimata Amministrazione esigenze conoscitive – rilevanti ai fini del decidere – in ordine alla sussistenza e consistenza del presupposto di fatto a fondamento dell’irrogata sanzione di corpo, si evidenza che, giusta quanto rappresentato dal Comando del 5^ Reggimento Alpini con nota del 7 febbraio 2006:

-         le controanalisi effettuate presso il Policlinico “Celio” in Roma rispetto ai campioni prelevati in sede di effettuazione del drug test al quale il ricorrente era stato sottoposto hanno evidenziato la “negatività” del sig. Santonastaso;

-         conseguentemente, lo scrivente Comando disponeva l’annullamento della sanzione disciplinare irrogata dal Comandante di Corpo in data 3 agosto 2005, comunicando tale determinazione al Comando di appartenenza del militare con nota del 28 settembre 2005.

La disposta caducazione del provvedimento sanzionatorio con il presente gravame avversato implica, alla luce del carattere pienamente satisfattivo assunto da tale sopravvenienza provvedimentale rispetto alla pretesa sostanziale dal ricorrente dedotta in giudizio, una evidente causa di improcedibilità del proposto gravame per cessazione della materia del contendere: conseguentemente imponendosi l’adozione di una omogenea decisione in rito, definitoria del presente giudizio.

Le spese di lite vengono poste a carico dell’intimata Amministrazione, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – immediatamente ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art. 9, comma I, della l 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione della Difesa, nella persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente sig. Santonastaso Vincenzo per complessivi € 1.000,00 (Euro mille/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2006, con l’intervento dei seguenti magistrati:

Elia ORCIUOLO – Presidente

Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore

Elena STANIZZI – Consigliere

 

IL PRESIDENTE                           IL MAGISTRATO ESTENSORE