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FATTO E
DIRITTO
Con ricorso
proposto dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, il sig. F.P.,
agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso
l'Ufficio Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio di
Polizia di Frontiera dello scalo marittimo ed aereo di
Brindisi, ha impugnato il procedimento del Capo della
Polizia di Stato in data 22 maggio 2000 con il quale è stato
disposto il suo trasferimento "per motivi di opportunità ed
incompatibilità ambientale" al Reparto Mobile di Bari.
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha
accolto il ricorso avendo ritenuto fondato il motivo di
gravame con il quale il ricorrente lamentava la mancata
considerazione delle indicazioni preferenziali espresse
dallo stesso, che aveva manifestato la propria
indisponibilità, per ragioni di famiglia, relativamente alla
sede di Bari, dichiarando di preferire altro reparto non
operativo della provincia di Brindisi o, in alternativa, di
Lecce.
Nei riguardi di detta pronuncia il Ministero
dell'interno, unitamente al Capo della Polizia di Stato, ha
interposto appello sostenendo che, una volta accertata la
situazione di incompatibilità ambientale, la scelta della
sede di destinazione attiene ad una valutazione ampiamente
discrezionale, di pertinenza specifica della
Amministrazione. In ogni caso la scelta effettuata è
conseguente alla segnalazione del direttore del servizio che
aveva suggerito di allontanare l'agente dalla provincia di
Brindisi; e l'ufficio di destinazione di Bari è
oggettivamente l'ufficio della Polizia di Stato più vicino
che non abbia interferenza con compiti di polizia
giudiziaria.
L'appello è infondato.
Come ha esattamente rilevato il giudice di prime
cure, richiamandosi ad una conforme giurisprudenza, l'art.
55 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 recante disposizioni
sul trasferimento d'ufficio del personale della Polizia di
Stato, sia nell'ipotesi di carattere generale di
trasferimento d'ufficio (3° comma), sia in quella nella
quale il trasferimento è disposto per la presenza di una
situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente
o per l'Amministrazione (4° comma), debbono essere valutate
e contemperate le esigenze personali e di famiglia
dell'interessato con l'interesse pubblico al trasferimento.
Nella fattispecie in esame siffatte esigenze non
risultano considerate in modo adeguato, laddove il
provvedimento impugnato fa un generico riferimento alla
«valutazione della situazione familiare del F. ed al fatto
che il reparto mobile di Bari contempera le esigenze
dell'Amministrazione con le necessità familiari addotte dal
predetto».
Invero, stante le indicazioni preferenziali espresse
dal F., il quale aveva esposto la sua indisponibilità, per
ragioni di famiglia, a trasferirsi a Bari, e la preferenza
per un altro reparto non operativo della provincia di
Brindisi, o, in alternativa, di Lecce, il disposto
trasferimento a Bari appare privo di giustificazione anche
perché non sorretto da obbiettive esigenze
dell'Amministrazione. Tanto più che nella nota (in data 23
agosto 1999) del dirigente dell'Ufficio di Polizia di
Frontiera di Brindisi, dalla quale ha preso avvio il
trasferimento di questi dalla sede di servizio presso lo
scalo marittimo ed aereo, dopo aver dato atto che nessuna
censura poteva essere mossa al dipendente per quanto
concerne il comportamento tenuto quotidianamente in
servizio, stante il nocumento che poteva causare alla
normale attività investigativa della Polizia di Stato la
permanenza del F. presso l'attuale sede di servizio, a causa
dei suoi rapporti di parentela con R.B. (fratello della
moglie) ritenuto esponente di una organizzazione criminale,
non ne proponeva l'allontanamento da Brindisi, limitandosi a
suggerire che fosse «assegnato nel capoluogo ad altro
Ufficio Polstato con minima attività operativa esterna e che
non abbia rapporti stretti con gli uffici investigativi
della locale Questura...».
Non avendo tenuto nella dovuta considerazione le
esigenze familiari espresse dal dipendente, che peraltro
apparivano compatibili con le ragioni per le quali veniva
proposta una sua diversa destinazione, va confermata la
illegittimità del procedimento impugnato in primo grado come
statuito nella sentenza quivi appellata.
Per quanto suesposto il ricorso in appello proposto
dalla Amministrazione deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese
processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le
parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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