| SENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA
IL trasferimento d'autorità deve essere motivato
1 Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sez.
di Parma, con sentenza n. 47/2000 è intervenuta sull'annullamento del
provvedimento con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito Reparto Impiego del Personale Ufficio Impiego Ufficiali aveva disposto il trasferimento
d'autorità di un ufficiale. Nel ricorso si rilevava il difetto di motivazione del provvedimento impugnato,
poiché il nuovo "impiego" adottato dall'Autorità militare
"non indicherebbe le ragioni, della determinazione assunta, né quali
tra i criteri d'impiego per la realizzazione della pianificazione decentrata
20012005 siano stati utilizzati per pervenire alla scelta di trasferirlo, con
conseguente impossibilità per l'interessato di seguire l'iter logico
seguito dall'Amministrazione nel procedimento in trattazione". L'atto promanante dallo Stato Maggiore dell'Esercito, reca quale motivazione
del movimento: "per ripianamento organico". Per il T.A.R. il trasferimento impugnato risulta "effettivamente carente
di motivazione, in quanto da esso non è dato evincere l'iter logico seguito dall'Amministrazione per giungere a siffatta determinazione".
Da Il Nuovo Giornale Militari n° 44 12/12/2002 approfondimento pag 5.
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