SENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA

 

IL trasferimento d'autorità deve essere motivato

1 Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sez. di Parma, con sentenza n. 47/2000 è intervenuta sull'annullamento del provvedimento con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito
Reparto Impiego del Personale Ufficio Impiego Ufficiali aveva disposto il trasferimento d'autorità di un ufficiale.
Nel ricorso si rilevava il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, poiché il nuovo "impiego" adottato dall'Autorità militare "non indicherebbe le ragioni, della determinazione assunta, né quali tra i criteri d'impiego per la realizzazione della pianificazione decentrata 20012005 siano stati utilizzati per pervenire alla scelta di trasferirlo, con conseguente impossibilità per l'interessato di seguire l'iter logico seguito dall'Amministrazione nel procedimento in trattazione".
L'atto promanante dallo Stato Maggiore dell'Esercito, reca quale motivazione del movimento: "per ripianamento organico".
Per il T.A.R. il trasferimento impugnato risulta "effettivamente carente di motivazione, in quanto da esso non è dato evincere l'iter
logico seguito dall'Amministrazione per giungere a siffatta determinazione".

Da Il Nuovo Giornale Militari n° 44 12/12/2002 approfondimento pag 5.